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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16094 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 45459/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1 COCCIA ANGELO con studio in via ANTONIO MORDINI, 14 00195 ROMA elettivamente domiciliata presso il difensore ( ); Email_1 RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to PROPERZI VANESSA con studio in Roma, PIAZZA BENITO JUAREZ, 10/11 00100, elettivamente domiciliato presso il difensore ( ); Email_2 RESISTENTE NONCHE' Avv. Annafranca COPPOLA (CF.: ) in qualità di C.F._3 Curatore Speciale dei Minori nata il [...] e Persona_1 nato il [...], giusto decreto di nomina del 17.07.2023 Parte_2 con studio in Roma via G. Sirtori n.56 ( ); Email_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come rassegnate in atti. Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 6.7.2022 ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge, con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio in Roma in data 07/03/2015, precisando che dalla detta unione erano nati due figli (15.1.2016) e (7.9.2020) e deducendo, a Per_1 Pt_2 fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati rendendo intollerabile la convivenza. Parte ricorrente, premesso che il marito era stato a lungo detenuto in carcere, con conseguente cessazione della convivenza tra coniugi, chiedeva l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre, l'attribuzione di un assegno di euro 200,00 a titolo di contributo dell'altro genitore al mantenimento dei due figli, oltre al rimborso del 75% delle spese straordinarie sostenute per la prole. All'udienza del 5.6.2023, dopo una serie di rinvii richiesti dalla ricorrente, quest'ultima compariva innanzi al Presidente f.f. deducendo che la figlia Per_1 era stata affidata dai Servizi Sociali alle cure della nonna materna e del marito di lei. La ricorrente insisteva quindi nella richiesta di affido condiviso del figlio minore con obbligo del resistente di contribuire al mantenimento del figlio Pt_2 mediante il versamento di un assegno mensile da parte di Controparte_1 Il Presidente f.f. disponeva a cura del procuratore della parte ricorrente l'acquisizione degli atti di cui al proc. RG.5719/2020 iscritto presso il Giudice Tutelare, avente ad oggetto l'affidamento ed il collocamento extrafamiliare della minore disponendo l'acquisizione da parte del Pm di una relazione Per_1 dettagliata in ordine ai procedimenti penali pendenti e definiti a carico delle parti. Con ordinanza in data 19.7.2023 il Presidente f.f “considerato che le parti vivono separate fin da epoca antecedente la nascita del secondogenito e che la casa familiare sita in Acilia via dei Basaldella n.78 (alloggio abusivo) è stata abbandonata;
rilevato che dalla lettura degli atti si evince che, diversamente da quanto riferito dalla ricorrente nel ricorso, la figlia è affidata giusto Per_1 provvedimento del Giudice Tutelare del 23.7.2020 ai sensi degli artt.2,4,5,80 L.184/1983 alla nonna materna e al marito di lei Persona_2 Per_3
, e che il suddetto affidamento è stato prorogato di altri due anni con
[...] decreto del 22.4.2023;
considerato che
nulla è dato sapere del figlio minore Pt_2 che i Servizi Sociali hanno segnalato vivere in Marocco” rimetteva gli atti al Collegio per la nomina di un curatore speciale per i due minori, incaricando i Servizi Sociali del Municipio X di trasmettere all'intestato Tribunale una relazione informativa aggiornata in ordine alle condizioni di vita delle parti della minore ed in ordine all'attuale collocamento del figlio Per_1 Pt_2 Si costituiva in giudizio il curatore speciale dei minori il quale dava atto dell'adeguatezza dell'affidamento della minore presso gli Persona_1 affidatari Sig. e Sig.ra come da Persona_3 Persona_2 decreto allegato in atti emesso il 22 aprile 2023 dal Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Roma con proroga dell'affidamento per due anni, in merito al minore il curatore riferiva che il medesimo si trovava ospitato in Marocco, Pt_2 riservandosi ogni ulteriore richiesta all'esito del prospettato rientro del minore in Italia dopo le vacanze estive. All'esito di istanza urgente di ordine immediato di reimpatrio del minore formulata dal curatore speciale del minore il G.I. Pt_2 disponeva la comparizione delle parti all'udienza del 9.10.2023. Si costituiva in giudizio il quale contestava ogni avversa ricostruzione Controparte_1 della vicenda matrimoniale e relativa al collocamento del figlio il quale Pt_2 riferiva il resistente era stato affidato dalla la quale aveva problematiche Pt_1 di tossicodipendenza, alla nonna paterna fin da quando il bambino aveva tre mesi, mentre il resistente era in carcere. All'udienza del 9.10.2023 veniva ascoltata la nonna paterna Per_4
la quale premesso di essersi recata in Marocco con il minore, come ogni
[...] estate con il consenso dei due genitori di riferiva di avere contatti via Pt_2 messaggio con la la quale non vedeva il figlio da oltre sei mesi. Il curatore Pt_1 speciale dei minori dava atto della mancata disponibilità fornita dalla ai Pt_1 servizi Sociali incaricati di prendere contatti con lei e chiedeva la sospensione della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori sui due figli minori. Il PM comparso in udienza chiedeva la sospensione della responsabilità genitoriale della madre sul figlio Pt_2 Con provvedimento in data 14.12.2023 il GI disponeva l'affidamento del figlio ai Servizi Sociali del Municipio X disponendo il suo collocamento presso la Pt_2 nonna paterna in via Basaldella n.79, ordinando la Persona_4 calendarizzazione di incontri protetti tra la madre e il figlio e di trasmettere Pt_2 una relazione di aggiornamento al Tribunale ogni tre mesi. Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 26.6.2025 previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. La ricorrente ha chiesto: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) dichiarare che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
3) mantenere l'affidamento di ai servizi sociali collocandolo Pt_2 presso la nonna paterna in Roma (Acilia) via dei Basaldella 78; Persona_4 4) stabilire che il diritto di visita di entrambi i genitori sia a sia a Pt_2 Per_1 avvenga per le vie brevi e senza formalità. 5) disporre che il curatore speciale già nominato dal Tribunale in questo procedimento, in caso di eventuali problematiche in merito a decisioni riguardanti i minori eccedenti l'ordinaria amministrazione, si attiverà per dirimere eventuali contrasti ovvero indirizzare le decisioni che riguardano il miglior interesse per i bambini;
6) disporre il mantenimento del figlio nei seguenti termini: la sig.ra dal momento Pt_2 Pt_1 in cui potrà esercitare di fatto il diritto di visita di con degli incontri non Pt_2 protetti, e dal momento in cui avrà un lavoro stabile, con le spese straordinarie concordate al 50% ed il sig. con la somma di euro 150, da versarsi al CP_1 domicilio della collocataria, sia anch'essa in futuro la madre di , entro il Pt_2 giorno 5 di ogni mese. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. Il resistente ha chiesto: “Affidare il minore in via esclusiva al Sig. Parte_2
ai sensi e per gli effetti degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., Controparte_1 sia con riferimento alle decisioni ordinarie che a quelle di maggiore rilevanza, con conseguente collocamento del minore presso il padre, in ragione dei gravi fatti rappresentati e provati in corso di causa, comprovanti l'avvenuta assunzione da parte della Sig.ra di comportamenti pericolosi per il minore e Parte_1 violativi dei propri obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti dello stesso;
- Disporre che la madre, Sig.ra potrà vedere il minore, Parte_1 alla presenza del signor o di familiari di quest'ultimo o di ulteriori CP_1 diverse figure assistenziali alla famiglia che l'On. Giudicante vorrà individuare, senza pernotto, secondo le seguenti modalità: • durante la settimana almeno due pomeriggi infrasettimanali, compatibilmente agli orari scolastici del bambino;
• a fine settimana alternati, nel pomeriggio del sabato o della domenica nella fascia oraria 16:00 – 19:00; Nelle vacanze natalizie in modo alternato ad anni alterni nelle giornate del 24 dicembre o del 25 dicembre;
Nelle vacanze pasquali in modo alternato ad anni alterni nelle giornate di Pasqua o di Pasquetta;
Nelle diverse ed ulteriori festività e/o ponti in modo alternato ad anni alterni;
Dare atto dell'adeguatezza dell'affidamento della minore presso gli Persona_1 affidatari Sig. e come da decreto del Persona_3 Persona_2 04.04.2023 Giudice Tutelare del Tribunale ordinario di Roma Dott.ssa Paola Scorza, confermandone l'affidamento, con diritto di visita del sig. CP_1
previa libera concertazione dello stesso con i sig.ri ed
[...] Persona_3 compatibilmente con le esigenze familiari degli stessi, lo Persona_2 stato di salute della minore e gli impegni scolastici della stessa, se del caso anche alla presenza di una figura di sostegno alla genitorialità che l'On. Giudicante vorrà disporre. Disporre che il Sig. provvederà direttamente al CP_1 mantenimento del figlio minore , mentre per quanto alla figlia Pt_2 Per_1 disporre un contributo al mantenimento ordinario della stessa pari ad € 100,00 da disporsi a carico esclusivo della sig.ra Disporre che le spese Parte_1 straordinarie riconducibili ai minori, da intendersi sia quali “Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori”, sia quali “Spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, secondo quanto previsto dai relativi protocolli di intesa (Protocollo d'Intesa siglato in data 17.12.2014 tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, cui si ritiene equo fare espresso ed esclusivo riferimento), siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ; Quanto agli assegni familiari disporre che gli stessi siano a beneficio dei collocatari;
In via subordinata: Affidare il minore in via esclusiva alla nonna paterna ai Parte_2 Persona_4 sensi e per gli effetti degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., sia con riferimento alle decisioni ordinarie che a quelle di maggiore rilevanza, con conseguente collocamento del minore presso la stessa, in ragione dei gravi fatti rappresentati e provati in corso di causa, comprovanti l'avvenuta assunzione da parte della Sig.ra di comportamenti pericolosi per il minore e violativi dei Parte_1 propri obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti dello stesso;
Disporre che il padre, alla presenza della Signora , sia libero di Persona_4 vedere il figlio compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, oltre che scolastici del piccolo;
Disporre che la madre, Sig.ra potrà vedere il minore, Parte_1 come da disposizioni dei Servizi Sociali del Municipio X, senza pernotto, secondo modalità già definite;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.” Il curatore speciale ha chiesto la declaratoria di sospensione della responsabilità genitoriale dei Sig. e della Sig.ra nei Controparte_1 Parte_1 confronti del figlio minore 2- la conferma dell'affidamento Parte_2 del minore al Servizio Sociale del Municipio X di Roma e il suo Pt_2 collocamento in Roma presso la nonna paterna Sig. la Persona_4 nomina di un Tutore che possa intervenire rispetto alla Sig.ra Persona_4 provvedendo all'esercizio delle decisioni di natura straordinaria inerenti il minore, rispetto alle quali ogni ritardo derivante dalla non legittimazione e non capacità della nonna collocataria potrebbe causare pregiudizio;
per il padre: disporre che le visite del padre con i minori e possano aver luogo solo in presenza Pt_2 Per_1 della nonna paterna, nell'abitazione della nonna paterna, sino alla valutazione della documentazione attestante l'esito delle analisi del sangue e/o del capello che il padre dovrà eseguire presso struttura pubblica e presa in carico del Pt_3 riservando all'esito la valutazione degli incontri liberi;
per la madre, fermo la disposizione degli incontri protetti , come già disposti con Parte_4 provvedimento del 23.01.2025 e prossimi all'attivazione, disporre che le visite della madre con la minore possano aver luogo solo in presenza della nonna Per_1 paterna o degli affidatari Sig. e Sig.ra sino alla valutazione Per_3 Persona_2 della documentazione attestante l'esito delle analisi del sangue e/o del capello che la madre dovrà eseguire presso struttura pubblica e presa in carico del Pt_3 riservando all'esito la valutazione degli incontri liberi;
confermare tutti i restanti interventi disposti con provvedimento del 23.01.2025 già in fase di esecuzione.
La domanda di separazione personale proposta da alla quale la Parte_1 controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. L'elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione iniziata di fatto prima dell'introduzione della domanda e protrattasi, su autorizzazione del Presidente che ha pronunciato i provvedimenti provvisori, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo darsi atto che la figlia è affidata e collocata presso i nonni Per_1 materni fino ad aprile 2027 come risulta dal provvedimento adottato dal Giudice Tutelare in data 22.4.2025 nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo RG.5719/2020 della IX sezione civile. Successivamente la minore dovrà rimanere collocata presso la medesima abitazione salva la comunicazione da parte dei Servizi Sociali al Procuratore presso il Tribunale per i Minori di qualunque episodio che si renda pregiudizievole per la minore. Dalla lettura della relazione dei Servizi Sociali trasmessa il 9.7.2024 e in data 9.10.2025 si evince che la minore vive Per_1 serena con i nonni materni, frequenta di rado sia il padre che la madre, ed il fratellino presso la nonna paterna. Il figlio minore vive invece con la nonna Pt_2 paterna ed il nucleo familiare di quest'ultima, è accudito dalla medesima ed attualmente affidato ai Servizi Sociali. Con ordinanza in data 24.1.2025 il GI disponeva a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti (Municipio X) l'indagine sulle competenze genitoriali del Sig. e della Sig.ra previo Controparte_1 Persona_5 approfondimento della loro condizione di emancipazione dalla tossicodipendenza, ordinava ad entrambi i genitori di sottoporsi ad “analisi del sangue e/o del capello finalizzate presso le strutture ospedaliere di riferimento su indicazione dei Servizi Sociali incaricati ad accertare la dipendenza attuale da sostanze stupefacenti, avvalendosi dell'ausilio e delle informazioni reperibili presso il SERD. Disponeva l'attivazione dell'educativa domiciliare presso il domicilio del minore CP_2 al fine di favorire un controllo in occasione degli incontri con la sorella Pt_2
oltre che con la madre nell'ambito degli incontri protetti, garantendo la Per_1 qualità e la continuità del rapporto tra fratello e sorella;
disponeva la presa in carico del per i minori, come richiesto dalle scuole da essi frequentate. CP_3
Dalla lettura della relazione trasmessa dai Servizi Sociali in data 25.5.2025, con allegate le valutazioni effettuate nei confronti dei due minori, si evince che la dopo essere stata invitata dal Centro adibito agli incontri protetti con il Pt_1 figlio non ha mai dato la disponibilità per incontrarlo negli orari suggeriti. La è stata inoltre invitata dai Servizi Sociali ad intraprendere un percorso di Pt_1 cura mediante sostegno piscologico ma ha rifiutato di farsi aiutare. In sede di accesso domiciliare presso l'abitazione dove vive il piccolo gli operatori Pt_2 hanno riferito che alla domanda formulata al bambino di incontrare la propria madre, il piccolo ha risposto urlando di non volerla incontrare. I Servizi sociali affidatari incaricati, premesso di avere inserito la nelle Pt_1 liste di attesa per attivare gli incontri protetti tra la madre e il figlio, hanno suggerito l'utilità della presa in carico da parte del del minore Pt_5 Pt_2 l'attivazione della educativa domiciliare presso la nonna paterna nei giorni di frequentazione tra i due minori, la valutazione personologica dei due genitori. La nonna paterna del minore ha riferito che il medesimo frequenta Pt_2 regolarmente il padre ma non la madre, sebbene la medesima viva nelle immediate vicinanze della nonna paterna. I due minori vivono tuttora con le rispettive nonne e sono accuditi e seguiti correttamente, senza peraltro mantenere nessun contatto diretto con la madre, e contatti sporadici con il padre. Questi ha costituito di recente un altro nucleo familiare in seno al quale è nato un altro figlio. I servizi sociali hanno riferito infine che nessuno dei due genitori si è sottoposto all'esame del capello come richiesto per accertare della situazione di tossicodipendenza. La la quale è risultata vivere in una casa occupata Pt_1 unitamente ad altre persone in una situazione di estremo disagio, ha disatteso ogni invito da parte dei servizi Sociali finalizzati agli accertamenti richiesti, mentre il resistente ha riferito di non potersi permettere le spese per le analisi del capello. Dalla disamina degli atti si evince chiaramente l'inadeguatezza genitoriale di entrambi i genitori sia nei riguardi della figlia che nei riguardi del figlio Per_1 tale da comportare la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale Pt_2 di entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale, che è funzionale all'interesse dei minori e alla formazione della loro personalità, non è stata di fatto volutamente esercitata nei riguardi dei due figli dalle odierne parti in causa. Ed invero la ed il marito hanno acconsentito all'affidamento della figlia Pt_1 primogenita alla nonna materna e al di lei marito, mentre per quanto relativo al figlio la madre lo ha affidato alla nonna paterna disinteressandosene Pt_2 completamente per lunghi periodi, come risulta avere dichiarato la medesima nonna paterna all'udienza del 2.12.2024. Parimenti il padre ha ricreato un nucleo familiare con una nuova compagna senza avere mai chiesto a sua madre di potere avere il figlio con sé, in epoca antecedente all'intervenuto collocamento del Pt_2 minore presso la nonna paterna con contestuale affidamento del medesimo ai Servizi Sociali. La minore affidata alla nonna materna e a suo marito ha Per_1 lamentato di vedere poco i suoi genitori, e di incontrare il fratello minore solo su iniziativa delle due nonne. Nel caso di specie per entrambi i minori si evidenzia quindi un grave inadempimento dei doveri genitoriali che è stato in grado di causare l'allontanamento tra i due fratelli, la mancanza di un solido legame affettivo con ciascuno dei genitori. (cfr. Cass. n. 24708/2024). La responsabilità genitoriale sarà esercitata per entrambi i minori da un tutore che viene nominato provvisoriamente nella persona dell'attuale curatore speciale Avv. Annafranca Coppola fino alla nomina del tutore definitivo alla quale provvederà il Giudice Tutelare. Il tutore dovrà assicurare la presa in carico da parte dei Servizi Sociali del Municipio X, già incaricati e territorialmente competenti, del figlio minore ai fini degli accertamenti presso il e per l'attivazione della Pt_2 Pt_5 educativa familiare. Nel corso di quest'ultima dovranno avvenire gli incontri tra la madre ed il figlio. I due figli minori rimangono collocati, come peraltro richiesto sia da che da Ciascun genitore potrà Parte_1 Controparte_1 liberamente frequentare la figlia previo accordo con i nonni affidatari. Per_1 Per quanto riguarda gli aspetti economici della controversia il Tribunale ritiene di stabilire, tenuto conto della situazione di indigenza della e della precarietà Pt_1 lavorativa del resistente come documentata in atti, che entrambi i genitori dovranno corrispondere in favore dei due minori la somma mensile pari ad Euro 100,00 per ciascun figlio rispettivamente alla nonna materna Persona_2 e alla nonna paterna Persona_4 Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 07/03/2015;
[...] dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto 20, parte 1, serie 30); Dichiara la decadenza della responsabilità genitoriale di e di Parte_1 sui figli minori (nata il [...]) e (nato il Controparte_1 Per_1 Pt_2 7.9.2020); colloca presso e (cfr. Per_1 Persona_2 Persona_3 decreto del Giudice Tutelare del 22.4.2025) e presso la nonna paterna Pt_2
Dispone che e possano Persona_4 Controparte_1 Parte_1 liberamente frequentare la figlia previo accordo con i nonni collocatari Per_1 e . Persona_2 Persona_3 Dispone che possa liberamente frequentare il figlio Controparte_1 Pt_2 previo accordo con la propria madre Persona_4
Nomina tutore provvisorio dei due figli minori l'Avv. Annafranca Coppola incaricandolo di assicurare la presa in carico da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti (Municipio X) del figlio ai fini degli Pt_2 accertamenti presso il e per l'attivazione della educativa familiare nel Pt_5 corso della quale dovranno avvenire gli incontri protetti tra ed il Parte_1 figlio Pt_2 Trasmette gli atti al giudice tutelare per la nomina del Tutore definitivo. determina in euro 100,00 il contributo mensile dovuto sia da che da Parte_1 per il mantenimento di ciascuno dei due figli da corrispondere a CP_1
e a presso il loro rispettivo domicilio, entro Persona_2 Persona_4 il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
compensa le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 3.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1 COCCIA ANGELO con studio in via ANTONIO MORDINI, 14 00195 ROMA elettivamente domiciliata presso il difensore ( ); Email_1 RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to PROPERZI VANESSA con studio in Roma, PIAZZA BENITO JUAREZ, 10/11 00100, elettivamente domiciliato presso il difensore ( ); Email_2 RESISTENTE NONCHE' Avv. Annafranca COPPOLA (CF.: ) in qualità di C.F._3 Curatore Speciale dei Minori nata il [...] e Persona_1 nato il [...], giusto decreto di nomina del 17.07.2023 Parte_2 con studio in Roma via G. Sirtori n.56 ( ); Email_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come rassegnate in atti. Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 6.7.2022 ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge, con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio in Roma in data 07/03/2015, precisando che dalla detta unione erano nati due figli (15.1.2016) e (7.9.2020) e deducendo, a Per_1 Pt_2 fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati rendendo intollerabile la convivenza. Parte ricorrente, premesso che il marito era stato a lungo detenuto in carcere, con conseguente cessazione della convivenza tra coniugi, chiedeva l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre, l'attribuzione di un assegno di euro 200,00 a titolo di contributo dell'altro genitore al mantenimento dei due figli, oltre al rimborso del 75% delle spese straordinarie sostenute per la prole. All'udienza del 5.6.2023, dopo una serie di rinvii richiesti dalla ricorrente, quest'ultima compariva innanzi al Presidente f.f. deducendo che la figlia Per_1 era stata affidata dai Servizi Sociali alle cure della nonna materna e del marito di lei. La ricorrente insisteva quindi nella richiesta di affido condiviso del figlio minore con obbligo del resistente di contribuire al mantenimento del figlio Pt_2 mediante il versamento di un assegno mensile da parte di Controparte_1 Il Presidente f.f. disponeva a cura del procuratore della parte ricorrente l'acquisizione degli atti di cui al proc. RG.5719/2020 iscritto presso il Giudice Tutelare, avente ad oggetto l'affidamento ed il collocamento extrafamiliare della minore disponendo l'acquisizione da parte del Pm di una relazione Per_1 dettagliata in ordine ai procedimenti penali pendenti e definiti a carico delle parti. Con ordinanza in data 19.7.2023 il Presidente f.f “considerato che le parti vivono separate fin da epoca antecedente la nascita del secondogenito e che la casa familiare sita in Acilia via dei Basaldella n.78 (alloggio abusivo) è stata abbandonata;
rilevato che dalla lettura degli atti si evince che, diversamente da quanto riferito dalla ricorrente nel ricorso, la figlia è affidata giusto Per_1 provvedimento del Giudice Tutelare del 23.7.2020 ai sensi degli artt.2,4,5,80 L.184/1983 alla nonna materna e al marito di lei Persona_2 Per_3
, e che il suddetto affidamento è stato prorogato di altri due anni con
[...] decreto del 22.4.2023;
considerato che
nulla è dato sapere del figlio minore Pt_2 che i Servizi Sociali hanno segnalato vivere in Marocco” rimetteva gli atti al Collegio per la nomina di un curatore speciale per i due minori, incaricando i Servizi Sociali del Municipio X di trasmettere all'intestato Tribunale una relazione informativa aggiornata in ordine alle condizioni di vita delle parti della minore ed in ordine all'attuale collocamento del figlio Per_1 Pt_2 Si costituiva in giudizio il curatore speciale dei minori il quale dava atto dell'adeguatezza dell'affidamento della minore presso gli Persona_1 affidatari Sig. e Sig.ra come da Persona_3 Persona_2 decreto allegato in atti emesso il 22 aprile 2023 dal Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Roma con proroga dell'affidamento per due anni, in merito al minore il curatore riferiva che il medesimo si trovava ospitato in Marocco, Pt_2 riservandosi ogni ulteriore richiesta all'esito del prospettato rientro del minore in Italia dopo le vacanze estive. All'esito di istanza urgente di ordine immediato di reimpatrio del minore formulata dal curatore speciale del minore il G.I. Pt_2 disponeva la comparizione delle parti all'udienza del 9.10.2023. Si costituiva in giudizio il quale contestava ogni avversa ricostruzione Controparte_1 della vicenda matrimoniale e relativa al collocamento del figlio il quale Pt_2 riferiva il resistente era stato affidato dalla la quale aveva problematiche Pt_1 di tossicodipendenza, alla nonna paterna fin da quando il bambino aveva tre mesi, mentre il resistente era in carcere. All'udienza del 9.10.2023 veniva ascoltata la nonna paterna Per_4
la quale premesso di essersi recata in Marocco con il minore, come ogni
[...] estate con il consenso dei due genitori di riferiva di avere contatti via Pt_2 messaggio con la la quale non vedeva il figlio da oltre sei mesi. Il curatore Pt_1 speciale dei minori dava atto della mancata disponibilità fornita dalla ai Pt_1 servizi Sociali incaricati di prendere contatti con lei e chiedeva la sospensione della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori sui due figli minori. Il PM comparso in udienza chiedeva la sospensione della responsabilità genitoriale della madre sul figlio Pt_2 Con provvedimento in data 14.12.2023 il GI disponeva l'affidamento del figlio ai Servizi Sociali del Municipio X disponendo il suo collocamento presso la Pt_2 nonna paterna in via Basaldella n.79, ordinando la Persona_4 calendarizzazione di incontri protetti tra la madre e il figlio e di trasmettere Pt_2 una relazione di aggiornamento al Tribunale ogni tre mesi. Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 26.6.2025 previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. La ricorrente ha chiesto: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) dichiarare che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
3) mantenere l'affidamento di ai servizi sociali collocandolo Pt_2 presso la nonna paterna in Roma (Acilia) via dei Basaldella 78; Persona_4 4) stabilire che il diritto di visita di entrambi i genitori sia a sia a Pt_2 Per_1 avvenga per le vie brevi e senza formalità. 5) disporre che il curatore speciale già nominato dal Tribunale in questo procedimento, in caso di eventuali problematiche in merito a decisioni riguardanti i minori eccedenti l'ordinaria amministrazione, si attiverà per dirimere eventuali contrasti ovvero indirizzare le decisioni che riguardano il miglior interesse per i bambini;
6) disporre il mantenimento del figlio nei seguenti termini: la sig.ra dal momento Pt_2 Pt_1 in cui potrà esercitare di fatto il diritto di visita di con degli incontri non Pt_2 protetti, e dal momento in cui avrà un lavoro stabile, con le spese straordinarie concordate al 50% ed il sig. con la somma di euro 150, da versarsi al CP_1 domicilio della collocataria, sia anch'essa in futuro la madre di , entro il Pt_2 giorno 5 di ogni mese. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. Il resistente ha chiesto: “Affidare il minore in via esclusiva al Sig. Parte_2
ai sensi e per gli effetti degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., Controparte_1 sia con riferimento alle decisioni ordinarie che a quelle di maggiore rilevanza, con conseguente collocamento del minore presso il padre, in ragione dei gravi fatti rappresentati e provati in corso di causa, comprovanti l'avvenuta assunzione da parte della Sig.ra di comportamenti pericolosi per il minore e Parte_1 violativi dei propri obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti dello stesso;
- Disporre che la madre, Sig.ra potrà vedere il minore, Parte_1 alla presenza del signor o di familiari di quest'ultimo o di ulteriori CP_1 diverse figure assistenziali alla famiglia che l'On. Giudicante vorrà individuare, senza pernotto, secondo le seguenti modalità: • durante la settimana almeno due pomeriggi infrasettimanali, compatibilmente agli orari scolastici del bambino;
• a fine settimana alternati, nel pomeriggio del sabato o della domenica nella fascia oraria 16:00 – 19:00; Nelle vacanze natalizie in modo alternato ad anni alterni nelle giornate del 24 dicembre o del 25 dicembre;
Nelle vacanze pasquali in modo alternato ad anni alterni nelle giornate di Pasqua o di Pasquetta;
Nelle diverse ed ulteriori festività e/o ponti in modo alternato ad anni alterni;
Dare atto dell'adeguatezza dell'affidamento della minore presso gli Persona_1 affidatari Sig. e come da decreto del Persona_3 Persona_2 04.04.2023 Giudice Tutelare del Tribunale ordinario di Roma Dott.ssa Paola Scorza, confermandone l'affidamento, con diritto di visita del sig. CP_1
previa libera concertazione dello stesso con i sig.ri ed
[...] Persona_3 compatibilmente con le esigenze familiari degli stessi, lo Persona_2 stato di salute della minore e gli impegni scolastici della stessa, se del caso anche alla presenza di una figura di sostegno alla genitorialità che l'On. Giudicante vorrà disporre. Disporre che il Sig. provvederà direttamente al CP_1 mantenimento del figlio minore , mentre per quanto alla figlia Pt_2 Per_1 disporre un contributo al mantenimento ordinario della stessa pari ad € 100,00 da disporsi a carico esclusivo della sig.ra Disporre che le spese Parte_1 straordinarie riconducibili ai minori, da intendersi sia quali “Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori”, sia quali “Spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, secondo quanto previsto dai relativi protocolli di intesa (Protocollo d'Intesa siglato in data 17.12.2014 tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, cui si ritiene equo fare espresso ed esclusivo riferimento), siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ; Quanto agli assegni familiari disporre che gli stessi siano a beneficio dei collocatari;
In via subordinata: Affidare il minore in via esclusiva alla nonna paterna ai Parte_2 Persona_4 sensi e per gli effetti degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., sia con riferimento alle decisioni ordinarie che a quelle di maggiore rilevanza, con conseguente collocamento del minore presso la stessa, in ragione dei gravi fatti rappresentati e provati in corso di causa, comprovanti l'avvenuta assunzione da parte della Sig.ra di comportamenti pericolosi per il minore e violativi dei Parte_1 propri obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti dello stesso;
Disporre che il padre, alla presenza della Signora , sia libero di Persona_4 vedere il figlio compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, oltre che scolastici del piccolo;
Disporre che la madre, Sig.ra potrà vedere il minore, Parte_1 come da disposizioni dei Servizi Sociali del Municipio X, senza pernotto, secondo modalità già definite;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.” Il curatore speciale ha chiesto la declaratoria di sospensione della responsabilità genitoriale dei Sig. e della Sig.ra nei Controparte_1 Parte_1 confronti del figlio minore 2- la conferma dell'affidamento Parte_2 del minore al Servizio Sociale del Municipio X di Roma e il suo Pt_2 collocamento in Roma presso la nonna paterna Sig. la Persona_4 nomina di un Tutore che possa intervenire rispetto alla Sig.ra Persona_4 provvedendo all'esercizio delle decisioni di natura straordinaria inerenti il minore, rispetto alle quali ogni ritardo derivante dalla non legittimazione e non capacità della nonna collocataria potrebbe causare pregiudizio;
per il padre: disporre che le visite del padre con i minori e possano aver luogo solo in presenza Pt_2 Per_1 della nonna paterna, nell'abitazione della nonna paterna, sino alla valutazione della documentazione attestante l'esito delle analisi del sangue e/o del capello che il padre dovrà eseguire presso struttura pubblica e presa in carico del Pt_3 riservando all'esito la valutazione degli incontri liberi;
per la madre, fermo la disposizione degli incontri protetti , come già disposti con Parte_4 provvedimento del 23.01.2025 e prossimi all'attivazione, disporre che le visite della madre con la minore possano aver luogo solo in presenza della nonna Per_1 paterna o degli affidatari Sig. e Sig.ra sino alla valutazione Per_3 Persona_2 della documentazione attestante l'esito delle analisi del sangue e/o del capello che la madre dovrà eseguire presso struttura pubblica e presa in carico del Pt_3 riservando all'esito la valutazione degli incontri liberi;
confermare tutti i restanti interventi disposti con provvedimento del 23.01.2025 già in fase di esecuzione.
La domanda di separazione personale proposta da alla quale la Parte_1 controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. L'elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione iniziata di fatto prima dell'introduzione della domanda e protrattasi, su autorizzazione del Presidente che ha pronunciato i provvedimenti provvisori, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo darsi atto che la figlia è affidata e collocata presso i nonni Per_1 materni fino ad aprile 2027 come risulta dal provvedimento adottato dal Giudice Tutelare in data 22.4.2025 nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo RG.5719/2020 della IX sezione civile. Successivamente la minore dovrà rimanere collocata presso la medesima abitazione salva la comunicazione da parte dei Servizi Sociali al Procuratore presso il Tribunale per i Minori di qualunque episodio che si renda pregiudizievole per la minore. Dalla lettura della relazione dei Servizi Sociali trasmessa il 9.7.2024 e in data 9.10.2025 si evince che la minore vive Per_1 serena con i nonni materni, frequenta di rado sia il padre che la madre, ed il fratellino presso la nonna paterna. Il figlio minore vive invece con la nonna Pt_2 paterna ed il nucleo familiare di quest'ultima, è accudito dalla medesima ed attualmente affidato ai Servizi Sociali. Con ordinanza in data 24.1.2025 il GI disponeva a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti (Municipio X) l'indagine sulle competenze genitoriali del Sig. e della Sig.ra previo Controparte_1 Persona_5 approfondimento della loro condizione di emancipazione dalla tossicodipendenza, ordinava ad entrambi i genitori di sottoporsi ad “analisi del sangue e/o del capello finalizzate presso le strutture ospedaliere di riferimento su indicazione dei Servizi Sociali incaricati ad accertare la dipendenza attuale da sostanze stupefacenti, avvalendosi dell'ausilio e delle informazioni reperibili presso il SERD. Disponeva l'attivazione dell'educativa domiciliare presso il domicilio del minore CP_2 al fine di favorire un controllo in occasione degli incontri con la sorella Pt_2
oltre che con la madre nell'ambito degli incontri protetti, garantendo la Per_1 qualità e la continuità del rapporto tra fratello e sorella;
disponeva la presa in carico del per i minori, come richiesto dalle scuole da essi frequentate. CP_3
Dalla lettura della relazione trasmessa dai Servizi Sociali in data 25.5.2025, con allegate le valutazioni effettuate nei confronti dei due minori, si evince che la dopo essere stata invitata dal Centro adibito agli incontri protetti con il Pt_1 figlio non ha mai dato la disponibilità per incontrarlo negli orari suggeriti. La è stata inoltre invitata dai Servizi Sociali ad intraprendere un percorso di Pt_1 cura mediante sostegno piscologico ma ha rifiutato di farsi aiutare. In sede di accesso domiciliare presso l'abitazione dove vive il piccolo gli operatori Pt_2 hanno riferito che alla domanda formulata al bambino di incontrare la propria madre, il piccolo ha risposto urlando di non volerla incontrare. I Servizi sociali affidatari incaricati, premesso di avere inserito la nelle Pt_1 liste di attesa per attivare gli incontri protetti tra la madre e il figlio, hanno suggerito l'utilità della presa in carico da parte del del minore Pt_5 Pt_2 l'attivazione della educativa domiciliare presso la nonna paterna nei giorni di frequentazione tra i due minori, la valutazione personologica dei due genitori. La nonna paterna del minore ha riferito che il medesimo frequenta Pt_2 regolarmente il padre ma non la madre, sebbene la medesima viva nelle immediate vicinanze della nonna paterna. I due minori vivono tuttora con le rispettive nonne e sono accuditi e seguiti correttamente, senza peraltro mantenere nessun contatto diretto con la madre, e contatti sporadici con il padre. Questi ha costituito di recente un altro nucleo familiare in seno al quale è nato un altro figlio. I servizi sociali hanno riferito infine che nessuno dei due genitori si è sottoposto all'esame del capello come richiesto per accertare della situazione di tossicodipendenza. La la quale è risultata vivere in una casa occupata Pt_1 unitamente ad altre persone in una situazione di estremo disagio, ha disatteso ogni invito da parte dei servizi Sociali finalizzati agli accertamenti richiesti, mentre il resistente ha riferito di non potersi permettere le spese per le analisi del capello. Dalla disamina degli atti si evince chiaramente l'inadeguatezza genitoriale di entrambi i genitori sia nei riguardi della figlia che nei riguardi del figlio Per_1 tale da comportare la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale Pt_2 di entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale, che è funzionale all'interesse dei minori e alla formazione della loro personalità, non è stata di fatto volutamente esercitata nei riguardi dei due figli dalle odierne parti in causa. Ed invero la ed il marito hanno acconsentito all'affidamento della figlia Pt_1 primogenita alla nonna materna e al di lei marito, mentre per quanto relativo al figlio la madre lo ha affidato alla nonna paterna disinteressandosene Pt_2 completamente per lunghi periodi, come risulta avere dichiarato la medesima nonna paterna all'udienza del 2.12.2024. Parimenti il padre ha ricreato un nucleo familiare con una nuova compagna senza avere mai chiesto a sua madre di potere avere il figlio con sé, in epoca antecedente all'intervenuto collocamento del Pt_2 minore presso la nonna paterna con contestuale affidamento del medesimo ai Servizi Sociali. La minore affidata alla nonna materna e a suo marito ha Per_1 lamentato di vedere poco i suoi genitori, e di incontrare il fratello minore solo su iniziativa delle due nonne. Nel caso di specie per entrambi i minori si evidenzia quindi un grave inadempimento dei doveri genitoriali che è stato in grado di causare l'allontanamento tra i due fratelli, la mancanza di un solido legame affettivo con ciascuno dei genitori. (cfr. Cass. n. 24708/2024). La responsabilità genitoriale sarà esercitata per entrambi i minori da un tutore che viene nominato provvisoriamente nella persona dell'attuale curatore speciale Avv. Annafranca Coppola fino alla nomina del tutore definitivo alla quale provvederà il Giudice Tutelare. Il tutore dovrà assicurare la presa in carico da parte dei Servizi Sociali del Municipio X, già incaricati e territorialmente competenti, del figlio minore ai fini degli accertamenti presso il e per l'attivazione della Pt_2 Pt_5 educativa familiare. Nel corso di quest'ultima dovranno avvenire gli incontri tra la madre ed il figlio. I due figli minori rimangono collocati, come peraltro richiesto sia da che da Ciascun genitore potrà Parte_1 Controparte_1 liberamente frequentare la figlia previo accordo con i nonni affidatari. Per_1 Per quanto riguarda gli aspetti economici della controversia il Tribunale ritiene di stabilire, tenuto conto della situazione di indigenza della e della precarietà Pt_1 lavorativa del resistente come documentata in atti, che entrambi i genitori dovranno corrispondere in favore dei due minori la somma mensile pari ad Euro 100,00 per ciascun figlio rispettivamente alla nonna materna Persona_2 e alla nonna paterna Persona_4 Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 07/03/2015;
[...] dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto 20, parte 1, serie 30); Dichiara la decadenza della responsabilità genitoriale di e di Parte_1 sui figli minori (nata il [...]) e (nato il Controparte_1 Per_1 Pt_2 7.9.2020); colloca presso e (cfr. Per_1 Persona_2 Persona_3 decreto del Giudice Tutelare del 22.4.2025) e presso la nonna paterna Pt_2
Dispone che e possano Persona_4 Controparte_1 Parte_1 liberamente frequentare la figlia previo accordo con i nonni collocatari Per_1 e . Persona_2 Persona_3 Dispone che possa liberamente frequentare il figlio Controparte_1 Pt_2 previo accordo con la propria madre Persona_4
Nomina tutore provvisorio dei due figli minori l'Avv. Annafranca Coppola incaricandolo di assicurare la presa in carico da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti (Municipio X) del figlio ai fini degli Pt_2 accertamenti presso il e per l'attivazione della educativa familiare nel Pt_5 corso della quale dovranno avvenire gli incontri protetti tra ed il Parte_1 figlio Pt_2 Trasmette gli atti al giudice tutelare per la nomina del Tutore definitivo. determina in euro 100,00 il contributo mensile dovuto sia da che da Parte_1 per il mantenimento di ciascuno dei due figli da corrispondere a CP_1
e a presso il loro rispettivo domicilio, entro Persona_2 Persona_4 il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
compensa le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 3.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi