Art. 23.
L'ultimo comma dell'articolo 39 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente:
"Qualora, pero', l'investito ritragga da uno dei due benefici una rendita netta che eccede il maggior dei due limiti di congrua, cannocchiale o parrocchiale, non gli compete alcun supplemento di congrua, ne' come canonico, ne' come parroco".
L'ultimo comma dell'articolo 39 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente:
"Qualora, pero', l'investito ritragga da uno dei due benefici una rendita netta che eccede il maggior dei due limiti di congrua, cannocchiale o parrocchiale, non gli compete alcun supplemento di congrua, ne' come canonico, ne' come parroco".