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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 18/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 774/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 18.2.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 774/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Torino, via L.S. Cherubini n. 50, presso lo studio dell'Avv. BORASO ALEXANDER, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ); RO P.IVA_1
- convenuta contumace
OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo il Difensore della parte, come sopra costituita, così
CONCLUDEVA
PER IL RICORRENTE : Parte_1 accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o invalidità del licenziamento intimato in quanto non sorretto da giustificato motivo oggettivo e conseguentemente accertare e dichiarare risolto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti con effetto dalla data del licenziamento e dichiarare tenuta e condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore nel minimo a 6 mensilità e nel massimo a 36 mensilità, o altro ulteriore importo accertando anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo. In ogni caso condannare la resistente in persona del legale rappresentante protempore al pagamento della somma lorda di euro 3.024,00 per l'indennità di mancato preavviso, o altro veriore importo accertando.
1 Con vittoria delle spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e spese successive occorrende, distratte a favore del procuratore che si dichiara antistatario
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.7.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere stato assunto dalla convenuta il 28.9.2023, a tempo pieno per 40 ore settimanali, con contratto di apprendistato professionalizzante e mansioni di impiegato tecnico, per la durata di due mesi (doc. 1 ric.), fino al 13.10.2023.
Alla scadenza, il rapporto era proseguito ordinariamente. Produceva le buste paga (doc. 3 ric.). Riferiva di aver già intrattenuto analogo rapporto con la convenuta, dal 15.10.2020 al 28.4.2023. Allegava che il genero del titolare era uso controllare il lavoro Controparte_2 dei dipendenti e apostrofare lui e un altro con epiteti ingiuriosi, accusandoli di scarso rendimento. Con email del 27.1.2024, la società, in persona di gli aveva Testimone_1 comunicato che sarebbe stato posto in ferie da lunedì 29.1.2024 a venerdì 2.2.2024 (doc. 4 ric.). A fronte della sua richiesta di chiarimenti, era stata ribadita la collocazione in ferie (docc.
5-6 ric.). Analogo trattamento era stato riservato al collega Per_1
Il 29.1.2024, entrambi si erano presentati in azienda per chiedere spiegazioni, ma erano stati allontanati. Il 6.2.2024, gli era stata consegnata a mani lettera di licenziamento, per soppressione del posto di lavoro, che egli aveva impugnato stragiudizialmente (docc.
8-9 ric.). Agiva, in questa sede, per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento, contestando l'avvenuta soppressione del posto di lavoro e allegando che, in realtà, il recesso era dipeso dai cattivi rapporti con e che egli era stato immediatamente CP_2 sostituito da nella medesima mansione. Persona_2
Contestava che la datrice di lavoro non avesse dimostrato l'impossibilità di reimpiego in mansioni diverse, né i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Argomentava, quindi, sull'insussistenza del dedotto motivo oggettivo. Domandava altresì la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
non si costituiva e veniva RO dichiarata contumace.
All'udienza odierna, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
2 *** 1. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.
Il ricorrente ha offerto prova documentale della sussistenza del rapporto di lavoro, mediante la produzione del contratto individuale (doc. 1 ric.), relativo a un rapporto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno, con applicazione del CCNL metalmeccanici industria, data di assunzione 29.8.2023 e data di scadenza del periodo di apprendistato 13.10.2023. Egli ha altresì prodotto le buste paga successive (doc. 3 ric.), da cui si evince la prosecuzione del rapporto dopo la scadenza di quest'ultimo termine. Dalle suddette buste paga si ricava altresì che la retribuzione mensile da ultimo goduta ammontava a euro 1.860.97.
La comunicazione del licenziamento (doc. 8 ric.) è avvenuta con lettera datata 5.2.2024, che il ricorrente riferisce di aver ricevuto il giorno successivo, del seguente tenore: “La scrivente ha deciso di intraprendere un percorso di riorganizzazione aziendale, volto al miglioramento dell'efficienza e alla riduzione dei costi, mediante la soppressione dell'ufficio tecnico e conseguentemente della mansione di addetto all'ufficio tecnico da Lei svolta. Nel rispetto degli obblighi di legge e del cosiddetto “repechage” l'azienda deve inoltre informarLa di avere attentamente valutato all'interno della propria struttura altre posizioni ed incarichi da poterLe eventualmente assegnare con esito purtroppo negativo, sia con riferimento a mansioni equivalenti, sia con riferimento a mansioni alternative. Per questo motivo, il rapporto di lavoro con Lei intercorrente verrà risolto per giustificato motivo oggettivo causa impossibilità di utilizzare ulteriormente la Sua prestazione lavorativa. Il rapporto di lavoro dovrà pertanto intendersi risolto ad ogni effetto legale e contrattuale con decorrenza immediata alla data di ricezione della presente. Le competenze e spettanze di fine rapporto, unitamente all'indennità di preavviso contrattualmente prevista, saranno liquidate secondo la prassi aziendale alle consuete scadenze di pagamento”. 2. Egli agisce al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento, fondato su ragioni oggettive. Egli nega, in primo luogo, l'effettività della riorganizzazione, allegando che un altro dipendente sarebbe stato assunto al suo posto, con le stesse mansioni. Inoltre, contesta la violazione dell'obbligo di tentare la sua ricollocazione, prima di procedere al licenziamento. Sul primo punto, non può che richiamarsi l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro, a norma dell'art. 5, l. n. 604/1966, circa la sussistenza del giustificato motivo posto alla base del recesso. Sul secondo, la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese chiarito che incombe sul datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare l'inesistenza di altri posti di lavoro
3 cui utilmente ricollocare il lavoratore (Cass. 19.4.2017 n. 9869; Cass. 20.10.2017 n. 24882). Si è, inoltre, precisato che “la mancanza di allegazioni del lavoratore circa l'inesistenza di una posizione disponibile può corroborare il quadro probatorio circa l'impossibilità di essere adibito altrove qualora tale impossibilità sia accertata attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. 23.5.2018 n. 12794), ma non sposta di certo il profilo dell'onere della prova del rispetto del relativo obbligo che grava pur sempre sul datore di lavoro in virtù del disposto della L. n. 604 del 1966, art. 5”. (Cass., sez. lav., 17.10.2019, n. 26460, in motivazione). La scelta di parte convenuta di non costituirsi in questa sede ha comportato la totale assenza di prove della legittimità del recesso sotto entrambi i profili, sicché non vi sono dubbi circa l'illegittimità del licenziamento per cui è causa. 3. Venendo, quindi, alle tutele applicabili, si deve preliminarmente rammentare che l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità della cd. tutela reale costituisce, secondo un consolidato orientamento di legittimità, cui questo Giudice aderisce, eccezione in senso lato (cfr. Cass., sez. lav., 7.5.2019, n. 11940 e precedenti ivi citati). Essa può e deve, pertanto, essere rilevata d'ufficio, ove dagli atti emergano le prove dell'insussistenza del requisito dimensionale.
Nel caso di specie, emerge dalla visura camerale (doc. 12 ric.) che al momento del licenziamento, la convenuta aveva meno di 15 dipendenti.
Ne consegue che, considerata la data di instaurazione del rapporto, trova applicazione il combinato disposto degli artt. 3 e 9, d. lgs. n. 23/2015, sicché il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, in misura non inferiore a tre e non superiore a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. La quantificazione dell'indennità risarcitoria va effettuata alla luce dei principi stabiliti da Corte cost., sent. n. 194/2018 e in particolare “nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio
– criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”. Quanto alla durata del rapporto, le buste paga prodotte (doc. 3 ric.) dimostrano l'allegazione, per cui tra le parti era già intercorso un rapporto di apprendistato, a partire dal 15.12.2020. Può, pertanto, considerarsi un'anzianità aziendale di poco più di tre anni alla data del licenziamento. Deve altresì tenersi conto che, pur nell'ambito della piccola impresa, la convenuta ha dimensioni non trascurabili e di poco inferiori ai limiti dimensionali di cui all'art. 9, d. lgs. n. 23/2015, risultando dalla visura camerale, nel 2024, dieci dipendenti e due collaboratori.
4 Non vi è, agli atti, alcuna prova, nemmeno indiziaria, della fondatezza della causa di licenziamento di cui alla lettera sopra riportata.
Tali considerazioni inducono a discostarsi, seppur di poco (a cagione dell'anzianità ridotta) dal minimo edittale e a fissare l'indennità risarcitoria in quattro mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Quest'ultima si determina in ragione della retribuzione mensile sopra indicata, con l'aggiunta dell'incidenza della tredicesima mensilità, in complessivi euro 2.048,55. L'indennità dovuta è, quindi, pari a euro 8.194,20. 4. La spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso è, anch'essa, documentalmente dimostrata dal riconoscimento di debito, di cui alla lettera di licenziamento sopra citata.
La durata del preavviso è stata correttamente indicata in 45 giorni, sulla base del contratto collettivo applicabile (doc. 2 ric.). Deve, quindi, tenersi conto della retribuzione mensile base (euro 1.890,67), da dividersi per il divisore convenzionale contrattuale 26 e quindi moltiplicarsi per 45. L'importo richiesto nelle conclusioni del ricorso è inferiore a tale somma e pertanto, può essere recepito.
A norma dell'art. 429 c.p.c., ai crediti di cui alla presente sentenza vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data del licenziamento al saldo effettivo. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (euro 11.218,90), della sua natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 3.500, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da ad RO Parte_1
il 6.2.2024, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e
[...] condanna al pagamento, in favore di RO
, di un'indennità, non assoggettata a contribuzione Parte_1 previdenziale, di importo pari a euro 8.194,20, oltre a euro 3.024 per indennità sostitutiva del preavviso, entrambe oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione delle spese RO processuali a vantaggio di , liquidate in complessivi euro Parte_1
5 3.500, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alexander Boraso.
Così deciso il 18.2.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 18.2.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 774/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Torino, via L.S. Cherubini n. 50, presso lo studio dell'Avv. BORASO ALEXANDER, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ); RO P.IVA_1
- convenuta contumace
OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo il Difensore della parte, come sopra costituita, così
CONCLUDEVA
PER IL RICORRENTE : Parte_1 accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o invalidità del licenziamento intimato in quanto non sorretto da giustificato motivo oggettivo e conseguentemente accertare e dichiarare risolto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti con effetto dalla data del licenziamento e dichiarare tenuta e condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore nel minimo a 6 mensilità e nel massimo a 36 mensilità, o altro ulteriore importo accertando anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo. In ogni caso condannare la resistente in persona del legale rappresentante protempore al pagamento della somma lorda di euro 3.024,00 per l'indennità di mancato preavviso, o altro veriore importo accertando.
1 Con vittoria delle spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e spese successive occorrende, distratte a favore del procuratore che si dichiara antistatario
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.7.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere stato assunto dalla convenuta il 28.9.2023, a tempo pieno per 40 ore settimanali, con contratto di apprendistato professionalizzante e mansioni di impiegato tecnico, per la durata di due mesi (doc. 1 ric.), fino al 13.10.2023.
Alla scadenza, il rapporto era proseguito ordinariamente. Produceva le buste paga (doc. 3 ric.). Riferiva di aver già intrattenuto analogo rapporto con la convenuta, dal 15.10.2020 al 28.4.2023. Allegava che il genero del titolare era uso controllare il lavoro Controparte_2 dei dipendenti e apostrofare lui e un altro con epiteti ingiuriosi, accusandoli di scarso rendimento. Con email del 27.1.2024, la società, in persona di gli aveva Testimone_1 comunicato che sarebbe stato posto in ferie da lunedì 29.1.2024 a venerdì 2.2.2024 (doc. 4 ric.). A fronte della sua richiesta di chiarimenti, era stata ribadita la collocazione in ferie (docc.
5-6 ric.). Analogo trattamento era stato riservato al collega Per_1
Il 29.1.2024, entrambi si erano presentati in azienda per chiedere spiegazioni, ma erano stati allontanati. Il 6.2.2024, gli era stata consegnata a mani lettera di licenziamento, per soppressione del posto di lavoro, che egli aveva impugnato stragiudizialmente (docc.
8-9 ric.). Agiva, in questa sede, per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento, contestando l'avvenuta soppressione del posto di lavoro e allegando che, in realtà, il recesso era dipeso dai cattivi rapporti con e che egli era stato immediatamente CP_2 sostituito da nella medesima mansione. Persona_2
Contestava che la datrice di lavoro non avesse dimostrato l'impossibilità di reimpiego in mansioni diverse, né i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Argomentava, quindi, sull'insussistenza del dedotto motivo oggettivo. Domandava altresì la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
non si costituiva e veniva RO dichiarata contumace.
All'udienza odierna, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
2 *** 1. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.
Il ricorrente ha offerto prova documentale della sussistenza del rapporto di lavoro, mediante la produzione del contratto individuale (doc. 1 ric.), relativo a un rapporto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno, con applicazione del CCNL metalmeccanici industria, data di assunzione 29.8.2023 e data di scadenza del periodo di apprendistato 13.10.2023. Egli ha altresì prodotto le buste paga successive (doc. 3 ric.), da cui si evince la prosecuzione del rapporto dopo la scadenza di quest'ultimo termine. Dalle suddette buste paga si ricava altresì che la retribuzione mensile da ultimo goduta ammontava a euro 1.860.97.
La comunicazione del licenziamento (doc. 8 ric.) è avvenuta con lettera datata 5.2.2024, che il ricorrente riferisce di aver ricevuto il giorno successivo, del seguente tenore: “La scrivente ha deciso di intraprendere un percorso di riorganizzazione aziendale, volto al miglioramento dell'efficienza e alla riduzione dei costi, mediante la soppressione dell'ufficio tecnico e conseguentemente della mansione di addetto all'ufficio tecnico da Lei svolta. Nel rispetto degli obblighi di legge e del cosiddetto “repechage” l'azienda deve inoltre informarLa di avere attentamente valutato all'interno della propria struttura altre posizioni ed incarichi da poterLe eventualmente assegnare con esito purtroppo negativo, sia con riferimento a mansioni equivalenti, sia con riferimento a mansioni alternative. Per questo motivo, il rapporto di lavoro con Lei intercorrente verrà risolto per giustificato motivo oggettivo causa impossibilità di utilizzare ulteriormente la Sua prestazione lavorativa. Il rapporto di lavoro dovrà pertanto intendersi risolto ad ogni effetto legale e contrattuale con decorrenza immediata alla data di ricezione della presente. Le competenze e spettanze di fine rapporto, unitamente all'indennità di preavviso contrattualmente prevista, saranno liquidate secondo la prassi aziendale alle consuete scadenze di pagamento”. 2. Egli agisce al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento, fondato su ragioni oggettive. Egli nega, in primo luogo, l'effettività della riorganizzazione, allegando che un altro dipendente sarebbe stato assunto al suo posto, con le stesse mansioni. Inoltre, contesta la violazione dell'obbligo di tentare la sua ricollocazione, prima di procedere al licenziamento. Sul primo punto, non può che richiamarsi l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro, a norma dell'art. 5, l. n. 604/1966, circa la sussistenza del giustificato motivo posto alla base del recesso. Sul secondo, la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese chiarito che incombe sul datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare l'inesistenza di altri posti di lavoro
3 cui utilmente ricollocare il lavoratore (Cass. 19.4.2017 n. 9869; Cass. 20.10.2017 n. 24882). Si è, inoltre, precisato che “la mancanza di allegazioni del lavoratore circa l'inesistenza di una posizione disponibile può corroborare il quadro probatorio circa l'impossibilità di essere adibito altrove qualora tale impossibilità sia accertata attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. 23.5.2018 n. 12794), ma non sposta di certo il profilo dell'onere della prova del rispetto del relativo obbligo che grava pur sempre sul datore di lavoro in virtù del disposto della L. n. 604 del 1966, art. 5”. (Cass., sez. lav., 17.10.2019, n. 26460, in motivazione). La scelta di parte convenuta di non costituirsi in questa sede ha comportato la totale assenza di prove della legittimità del recesso sotto entrambi i profili, sicché non vi sono dubbi circa l'illegittimità del licenziamento per cui è causa. 3. Venendo, quindi, alle tutele applicabili, si deve preliminarmente rammentare che l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità della cd. tutela reale costituisce, secondo un consolidato orientamento di legittimità, cui questo Giudice aderisce, eccezione in senso lato (cfr. Cass., sez. lav., 7.5.2019, n. 11940 e precedenti ivi citati). Essa può e deve, pertanto, essere rilevata d'ufficio, ove dagli atti emergano le prove dell'insussistenza del requisito dimensionale.
Nel caso di specie, emerge dalla visura camerale (doc. 12 ric.) che al momento del licenziamento, la convenuta aveva meno di 15 dipendenti.
Ne consegue che, considerata la data di instaurazione del rapporto, trova applicazione il combinato disposto degli artt. 3 e 9, d. lgs. n. 23/2015, sicché il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, in misura non inferiore a tre e non superiore a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. La quantificazione dell'indennità risarcitoria va effettuata alla luce dei principi stabiliti da Corte cost., sent. n. 194/2018 e in particolare “nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio
– criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”. Quanto alla durata del rapporto, le buste paga prodotte (doc. 3 ric.) dimostrano l'allegazione, per cui tra le parti era già intercorso un rapporto di apprendistato, a partire dal 15.12.2020. Può, pertanto, considerarsi un'anzianità aziendale di poco più di tre anni alla data del licenziamento. Deve altresì tenersi conto che, pur nell'ambito della piccola impresa, la convenuta ha dimensioni non trascurabili e di poco inferiori ai limiti dimensionali di cui all'art. 9, d. lgs. n. 23/2015, risultando dalla visura camerale, nel 2024, dieci dipendenti e due collaboratori.
4 Non vi è, agli atti, alcuna prova, nemmeno indiziaria, della fondatezza della causa di licenziamento di cui alla lettera sopra riportata.
Tali considerazioni inducono a discostarsi, seppur di poco (a cagione dell'anzianità ridotta) dal minimo edittale e a fissare l'indennità risarcitoria in quattro mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Quest'ultima si determina in ragione della retribuzione mensile sopra indicata, con l'aggiunta dell'incidenza della tredicesima mensilità, in complessivi euro 2.048,55. L'indennità dovuta è, quindi, pari a euro 8.194,20. 4. La spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso è, anch'essa, documentalmente dimostrata dal riconoscimento di debito, di cui alla lettera di licenziamento sopra citata.
La durata del preavviso è stata correttamente indicata in 45 giorni, sulla base del contratto collettivo applicabile (doc. 2 ric.). Deve, quindi, tenersi conto della retribuzione mensile base (euro 1.890,67), da dividersi per il divisore convenzionale contrattuale 26 e quindi moltiplicarsi per 45. L'importo richiesto nelle conclusioni del ricorso è inferiore a tale somma e pertanto, può essere recepito.
A norma dell'art. 429 c.p.c., ai crediti di cui alla presente sentenza vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data del licenziamento al saldo effettivo. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (euro 11.218,90), della sua natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 3.500, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da ad RO Parte_1
il 6.2.2024, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e
[...] condanna al pagamento, in favore di RO
, di un'indennità, non assoggettata a contribuzione Parte_1 previdenziale, di importo pari a euro 8.194,20, oltre a euro 3.024 per indennità sostitutiva del preavviso, entrambe oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione delle spese RO processuali a vantaggio di , liquidate in complessivi euro Parte_1
5 3.500, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alexander Boraso.
Così deciso il 18.2.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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