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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 11/10/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2563/2021 R.G.A.C. promossa da
Parte_1 in persona del suo procuratore speciale Dr. (Cod. Fisc. Parte_2
), rappresentata e difesa, tanto congiuntamente C.F._1 quanto disgiuntamente, dall' Avv. Enzo Benincasa e dall'Avv. Alessia
Benincasa e presso il loro rispettivi indirizzi PEC,
e Email_1 Email_2
attrice
nei confronti di
(Cod. Fisc. ) Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace oggetto: responsabilità professionale – azione di rivalsa dell'assicuratore
CONCLUSIONI
Per parte attrice (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
10.01.2025, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 14.01.2025)
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed in accoglimento delle ragioni che precedono, accertare nei rapporti interni tra debitori solidali la responsabilità esclusiva del Dott. per Controparte_1 le lesioni occorse alle Sig.re e in relazione Parte_3 Parte_4 agli interventi di blefaroplastica subiti presso il centro RM e per
l'effetto condannare il convenuto a risarcire parte ricorrente, in virtù della spiegata azione di rivalsa, della somma da quest'ultima corrisposta per conto della propria assicurata RM di ES AM & C. S.a.S. a seguito dei fatti di causa, pari a complessivi € 65.826,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, nonché un ulteriore risarcimento per resistenza temeraria ex art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa o quella diversa somma – maggiore e/o minore - che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Massa, il Dott. onde ottenere l'accertamento della sua Controparte_1 responsabilità professionale in riferimento ai danni derivati a due pazienti, tali e , in dipendenza di due interventi Parte_4 Parte_3 chirurgici (blefaroplastica) su queste ultime praticati in regime di libera
2 professione, nel dicembre 2017, presso gli studi medici di RM di ES
AM & C. s.a.s. (d'ora innanzi RM s.a.s.), e la conseguente condanna del medesimo convenuto a rifondere, a titolo di rivalsa, la somma da questa corrisposta alle pazienti suindicate per conto della predetta RM s.a.s. (in virtù del rapporto di garanzia fondato sulla polizza assicurativa per il rischio professionale stipulata da quest'ultima società), quale struttura sanitaria (solidalmente obbligata) evocata in precedenti procedimenti per A.T.P. “ex art. 696 bis c.p.c.” svoltisi dinanzi al Tribunale di Arezzo;
pagamento effettuato in favore delle predette danneggiate a tacitazione della loro pretesa risarcitoria, in misura corrispondente ai danni emersi e constatati all'esito delle espletate
CC.TT.UU., con le quali era risultata accertata la responsabilità del chirurgo e comprensivi delle spese dei procedimenti di istruzione preventiva nei quali esse erano state acquisite.
A sostegno della pretesa azionata in giudizio, l'attrice ha dedotto: di essere la compagnia assicuratrice per il rischio da responsabilità civile verso terzi di RM s.a.s., società che gestiva lo studio medico nel quale era situato l'ambulatorio nel quale aveva operato il Dott. CP_1 nell'eseguire gli interventi sulle suindicate pazienti;
di essere stata a suo tempo evocata negli anzidetti procedimenti di istruzione preventiva radicati presso il Tribunale di Arezzo dalla predetta
RM s.a.s., avendo i CC.TT.UU. nominati, all'esito delle indagini peritali espletate, accertato che i danni subiti dalle periziate erano eziologicamente riconducibili al negligente operato del Dott. CP_1 pervenendo alla conclusione che nella condotta di quest'ultimo fossero ravvisabili profili di responsabilità sanitaria;
di aver provveduto a liquidare alle danneggiate la somma complessiva di €
65.826,00, comprensiva del ristoro dei danni non patrimoniali derivati alle pazienti dai sinistri che le avevano rispettivamente interessate, del rimborso delle spese mediche occorse, nonché, come già detto, delle spese dei procedimenti di A.T.P.; somma definita a seguito di accordo transattivo con le medesime danneggiate, al fine di scongiurare l'istaurarsi
3 di un contenzioso giudiziale, non avendo tuttavia il Dott. CP_1 partecipato a tale intesa;
di aver costituito in mora quest'ultimo, mediante apposita diffida contenente l'intimazione a rifondere, in via di rivalsa, il pagamento effettuato, comunicazione cui il professionista non aveva fornito riscontro alcuno, essendosi pertanto reso necessario agire nei confronti dello stesso dott. quale unico responsabile del danno. CP_1
Ha concluso, pertanto, affinché, previo accertamento della responsabilità esclusiva del Dott. per le lesioni occorse alle pazienti, Controparte_1 per la conseguente condanna dello stesso convenuto al rimborso della somma corrisposta alle danneggiate per conto della propria assicurata
RM s.a.s., somma da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
ha inoltre proposto domanda risarcitoria da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in ragione del mancato riscontro da parte del convenuto alle reiterate richieste di rivalsa in sede stragiudiziale.
Il convenuto, ritualmente citato in giudizio, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza resa all'udienza de l 28.06.2022.
La causa, istruita in forma documentale e mediante l'assunzione di prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
14.01.2025, come in epigrafe trascritte, previa assegnazione di termine per il deposito di comparsa conclusionale.
§§§§§§§§§§§§§
Delineati le ragioni e l'oggetto della domanda nei termini sin sintetizzati, occorre preliminarmente inquadrare la disciplina relativa alla responsabilità medico-sanitaria rilevante nella vicenda processuale che ne occupa. A tal proposito – stante il rilievo di prestazioni sanitarie eseguite nel dicembre 2017 – occorre muovere dalla disciplina vigente a far data dal primo aprile 2017, ossia la Legge n. 24/2017 c.d. Legge “Gelli –
4 Bianco” (applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa), la quale disciplina la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
La Legge appena citata ha definitivamente archiviato la teoria del cd.
“contatto sociale”, confermando che, nell'esercizio della propria professione, il medico risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043
c.c., pertanto a titolo di responsabilità extracontrattuale;
tuttavia, ciò vale per i medici del Servizio Sanitario Nazionale che si trovano ad assistere i pazienti nella loro ordinaria attività professionale;
è fatto salvo, infatti, il caso del medico che abbia agito nell'adempimento di una obbligazione contrattuale specificamente assunta con il paziente, sia se esercente la libera professione, sia se medico dipendente che eserciti in regime
“intramurario” (intra moenia) o “extramurario” (extra moenia). In tal caso, essendo intercorso un vero e proprio contratto tra medico e paziente, la responsabilità tornerà ad avere natura – per l'appunto – contrattuale
(come nel caso di specie). Resta invece di natura contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria nella quale ha operato il medico.
La legge Gelli – è andata anche a ridefinire l'assetto normativo CP_2 dell'azione di rivalsa, intesa quale facoltà della struttura sanitaria che abbia provveduto al risarcimento del danno di rivalersi nei confronti del medico o dell'operatore sanitario ritenuto responsabile dell'evento lesivo.
La disciplina introdotta dalla riforma prevede un regime differenziato a seconda della natura pubblica o privata della struttura sanitaria coinvolta e della posizione giuridica del professionista, distinguendo tra esercizio in qualità di dipendente o convenzionato e attività svolta in regime di libera professione.
È opportuno rilevare che, nel caso di specie, data la qualificazione del
Dott. come medico libero professionista operante in studio CP_1 privato (così come risulta dalla scrittura privata stipulata dallo stesso medico ed RM s.a.s., allegata al ricorso introduttivo sub doc. 7), la disposizione normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 9, comma 6, della citata Legge, la quale disciplina le condizioni necessarie per
5 l'esperibilità dell'azione di rivalsa da parte della struttura sanitaria privata, ovvero della relativa impresa assicuratrice ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti del medico non dipendente, operante in regime di libera professione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della medesima Legge.
In tale evenienza, l'azione di rivalsa è ammessa esclusivamente nei casi in cui il danno sia ascrivibile a condotte connotate da dolo o colpa grave
(ex art. 9 della stessa L. n. 24/2017). Essa può essere esercitata, alternativamente: nell'ambito del giudizio promosso dal danneggiato, qualora il sanitario vi sia ritualmente convenuto, oppure entro il termine perentorio di un anno dall'avvenuto pagamento della somma risarcitoria in favore del terzo danneggiato, purché sulla base di un titolo giudiziale o stragiudiziale.
Quanto ai limiti dell'azione, la norma espressamente esclude l'applicabilità di qualsivoglia limitazione quantitativa nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all'art. 10, comma 2, ossia, appunto, i medici non dipendenti operanti in regime libero professionale. Ciò significa che il medico libero professionista può essere chiamato a rifondere anche l'intero importo del risarcimento.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34516/2023, nel confermare il proprio consolidato orientamento (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28987/2019), ha chiarito che l'esclusività della colpa del medico non è tuttavia sufficiente per consentire alla struttura sanitaria di esercitare un'azione di rivalsa integrale, dovendosi ritenere necessario dimostrare:
“un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”.
La mancata prova di questa “eccezionale”, “inescusabile”, “grave”,
“imprevedibile”, “oggettivamente improbabile” devianza della condotta del medico rispetto allo standard di diligenza ordinariamente esigibile, comporta l'applicazione del comma 3 dell'art. 2055 c.c. secondo cui, salvo prova contraria, in caso di pluralità di responsabili si deve presumere che la quota di rispettiva responsabilità debba essere suddivisa equamente tra
6 medico e struttura sanitaria (50%). La struttura sanitaria può ottenere un risarcimento completo dal medico se si dimostra che quest'ultimo abbia agito in modo del tutto difforme dalle prassi professionali e dalle indicazioni della struttura stessa, e solo se questa condotta è stata del tutto imprevedibile e gravemente deviante (cfr. Cass. n. 34516/2023 cit.).
Tanto chiarito in termini generali e venendo ora al merito della pretesa azionata, per quanto attiene alla responsabilità del Dott. per i CP_1 danni subiti dalle pazienti e (a seguito di interventi di Pt_4 Pt_3 blefaroplastica), occorre rimarcare che essa si qualifica come responsabilità contrattuale, come già accennato, essendo il medico libero professionista non dipendente di RM s.a.s., proprietaria dello studio medico ove vennero eseguiti gli interventi, ed avendo le pazienti stipulato un contratto avente ad oggetto prestazioni sanitarie direttamente con il
Dott. come si evince inequivocabilmente dal fatto che le fatture CP_1 emesse per i due interventi risultano essere state emesse a nome dello stesso Dott. e dal medesimo quietanzata;
circostanza del resto CP_1 confermata anche dall'istruttoria testimoniale, avendo la teste , Tes_1 segretaria del centro medico RM, precisato che “i pazienti e Pt_3 ono pazienti personali del dott. (cfr. verbale di udienza Pt_4 CP_1
14.10.2022).
La responsabilità del Dott. è stata accertata – in riferimento sia ai CP_1 danni subiti dalle pazienti, sia al nesso causale tra l'operato del dott.
(che ebbe a praticare gli interventi di blefaroplastica sulle stesse) CP_1 ed i medesimi danni, sia anche (giova precisare) al carattere colposo della condotta del medesimo operatore - in sede di A.T.P. (svoltesi entrambe dinanzi il Tribunale di Arezzo) dai CC.TT.UU., Prof. e Prof. Persona_1
, i quali, con le relazioni concernenti i casi clinici esaminati Controparte_3 hanno testualmente evidenziato, quanto alla paziente che “allo Pt_4 stato attuale la signora è affetta da un complesso patologico Pt_4 costituito da disformismo oculare bilaterale conseguenza di errata esecuzione di intervento chirurgico di blefaroplastica: non conoscendo lo stato anteriore (di cui manca una doverosa descrizione pre intervento) e
7 non conoscendo la tecnica impiegata si può solo dire che l'intervento è stato mal eseguito”; quanto alla paziente che “allo stato attuale la Pt_3 signora è affetta da un complesso patologico costituito da Pt_3 conseguenza di errata esecuzione di intervento chirurgico di blefaroplastica: non conoscendo lo stato anteriore (di cui manca una doverosa descrizione pre intervento) e non conoscendo la tecnica impiegata si può solo dire che l'intervento è stato mal eseguito”.
Dalle relazioni dei CC.TT.UU. emerge, quindi, con estrema chiarezza che, nell'esecuzione della prestazione sanitaria, il medico non ha adempiuto con diligenza alle obbligazioni sullo stesso gravanti: “la risposta ai quesiti
è estremamente difficile per la assenza di ogni documentazione sanitaria
(compreso il modulo di consenso alle cure, fondamentale nella chirurgia estetica) relativa all'intervento di blefaroplastica del 27.12.2017; questo non può che costituire una prima grave carenza del chirurgo”. Gli accertamenti peritali d'ufficio inerenti agli interventi praticati sulle pazienti e appena il caso di precisare, risultano opponibili nei Pt_3 Pt_4 confronti del Dott. essendo stati acquisiti in procedimenti di CP_1
A.T.P. ante causam cui quest'ultimo prese parte, essendosi negli stessi ritualmente costituito (per quanto è dato evincere dalle rispettive comparse di costituzione e risposta, prodotte sub docc. 3 di parte attrice).
Ciò posto, ribadita la natura contrattuale della responsabilità del Dott.
in virtù del contratto d'opera professionale intercorso CP_1 direttamente tra il medesimo e le pazienti l'evidenziata Pt_4 Pt_3 constatazione dell'esito negativo degli interventi e della carenza di documentazione di sorta attestante le modalità esecutive degli stessi, non può che ridondare, sul piano processuale a carico dell'operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c., non avendo quest'ultimo dato prova circa un ipotetico mancato corretto adempimento della prestazione per causa a lui non imputabile. In effetti, per consolidata giurisprudenza della
Corte regolatrice, “in tema di responsabilità civile nell'attività medico -
chirurgica, il danneggiato ha l'onere di provare di essersi sottoposto all'intervento presso la struttura e di aver riportato, in conseguenza di
8 esso, un obiettivo peggioramento delle proprie condizioni di salute. Spetta invece al sanitario o all'ente ospedaliero dimostrare non soltanto che non siano stati compiuti errori nella esecuzione dell'operazione, ma anche che
l'obiettivo aggravamento sia dovuto ad un fattore esterno individuato, a sé non imputabile. Ne deriva che qualora rimanga incerta la causa dell'esito infausto, la situazione processuale di sostanziale incertezza circa
l'assenza di colpa del medico e circa le cause dell'aggravamento non può essere fatta ricadere sul paziente” (cfr. Cass. n. 5590/2015, conf. Id. n.
26907/2020, Id. n. 26700/2018).
Ulteriore profilo di responsabilità colposa gravante sul Dott. CP_1 rilevante in chiave di imprudenza, è ravvisabile nell'aver praticato nei locali della struttura gestita da RM s.a.s. interventi, quali quelli di blefaroplastica cui furono sottoposte le predette pazienti, che non avrebbero potuto essere ivi effettuati.
In riferimento al rapporto contrattuale in virtù del quale RM s.a.s. concesse all'odierno convenuto l'uso di un locale per l'esercizio di attività diagnostica e terapeutica, dall'esame della relativa scrittura privata
(prodotta a corredo del ricorso introduttivo sub doc. 7) si evince che tale accordo fu stipulato dal Dott. in veste di medico libero CP_1 professionista, privo di vincolo di subordinazione o di collaborazione di sorta con la società concedente;
RM s.a.s, quindi, gli pose a disposizione soltanto l'uso dei locali, rappresentati da una delle stanze ambulatoriali e di un locale adibito ad attività chirurgica minore - per interventi di minore invasività e soggetti a mera S.C.I.A. prevista dalla normativa di riferimento della Regione Toscana, quali elencati nell'apposita tabella prodotta a corredo del ricorso sub doc.
9 - mentre ogni ulteriore profilo operativo – ivi compresi la dotazione farmacologica, strumentazione chirurgica e personale di sala – venne predisposto e gestito sotto la piena ed esclusiva responsabilità del medico “utilizzatore”; circostanza della quale è emersa conferma anche in sede testimoniale, in particolare attraverso la deposizione della teste Dott.ssa Tes_2
(escussa all'udienza 14.10.2022).
[...]
9 Dalla lettura della suindicata tabella si evince che gli interventi di blefaroplastica eseguiti dal Dott. non risultano compresi tra le CP_1 prestazioni ammesse in ambiente ambulatoriale, in quanto non riconducibili a quelli di “minore invasività”. Ne consegue che il Dott. utilizzò l'ambulatorio per l'esecuzione degli interventi di CP_1 blefaroplastica operando in assoluta difformità rispetto ai limiti normativi di riferimento;
ciò, peraltro, ponendo in essere attività chirurgica in difetto della necessaria copertura assicurativa, sospesa in ragione del mancato pagamento da parte del medesimo assicurato del premio dovuto
(effettivamente corrisposto soltanto fino al 01.04.2017) in forza della polizza per la responsabilità professionale stipulata con Controparte_4 secondo quanto prospettato dalla medesima compagnia assicuratrice nel proprio atto di costituzione nei procedimenti di A.T.P. radicati dalle pazienti
(cfr. doc. 8 dimesso a corredo del ricorso introduttivo) e ciò in violazione dell'art. 9 del contratto di locazione stipulato con la clinica RM, ai sensi del quale “l'Utilizzatore dichiara di essere regolarmente assicurato per eventuali danni causati dall'esercizio della propria attività professionale e libera sin da ora il Concedente da qualsiasi responsabilità discendente da fatti da essa derivanti” (cfr. sub. doc. 7 allegato al ricorso introduttivo) ed in contrasto con la normativa in materia di responsabilità medica, segnatamente dell'art. 10 comma 3 della citata L. n. 24/2017 e dell'art. 5 D.P.R. 137/2012, disposizioni in virtù delle quali l'esercente la professione sanitaria è tenuto a stipulare propria polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio della stessa attività.
In conclusione, da quanto sin qui esposto emergono vari profili di colpa grave ed inescusabile nella condotta del Dott. rilevanti sub CP_1 specie di negligenza, imprudenza ed imperizia, in violazione Linee Guida di riferimento – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 comma 1 della L. n.
24/2017 - avendo la stessa carenza di idonea documentazione sanitaria relativa agli interventi impedito ai CC.TT.UU. nei procedimenti di A.T.P. introdotti dalle pazienti persino di accertare la tecnica chirurgica adottata dal medico.
10 Sussistendo i presupposti giustificativi del diritto di integrale rivalsa azionato – stante l'acclarata colpa grave del medico convenuto nella causazione delle lesioni cagionate alle due pazienti ed in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 1916 c.c. e 9 commi 1 e 6 e 10 comma
2 della L. n. 24/2017 - in definitiva, la domanda di Parte_1 merita accoglimento, per quanto di ragione, vale a dire limitatamente alle somme da quest'ultima pagate alle pazienti danneggiate a titolo di ristoro per i danni (patrimoniali e non patrimoniali) loro derivati dagli interventi chirurgici ai quali furono sottoposte dal Dott. per quanto verrà in CP_1 seguito chiarito.
Occorre, al riguardo, verificare la correttezza della liquidazione dei danni risarciti alle Sig.re e in esecuzione dell'accordo Pt_4 Pt_3 transattivo che le medesime hanno stipulato con Parte_1 odierna attrice. Detta liquidazione risulta in effetti avvenuta in conformità al principio recepito nella sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008, vale a dire, facendo applicazione delle note Tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano – che la stessa Suprema Corte ha affermato costituire criterio giudiziale ampiamente diffuso su tutto il territorio nazionale ed idoneo a garantire uniformità di trattamento, rispondendo ad adeguata valutazione equitativa, per la sua conformità all'art. 3 Cost. ed alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 1256 c.c., tanto da imporre al giudicante specifica motivazione nell'ipotesi in cui faccia ricorso a criterio diverso (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19506/2024, Id. n. 13701/2024, Id. n. 27901/2023, Id. n.
1240872011) - in riferimento al del danno non patrimoniale alla persona complessivamente inteso, comprensivo sia della componente inerente alla riduzione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (e delle implicazioni correlate ai suoi risvolti sia anatomo-funzionali che dinamico-relazionali), sia di quella correlata ai riflessi in termini di sofferenza soggettiva, in rapporto alla natura delle stesse, all'iter terapeutico e clinico risultante dalla documentazione sanitaria acquisita al giudizio, esaminata e descritta nell'elaborato dei
CC.TT.UU.. La liquidazione effettuata dalla compagnia assicuratrice in
11 favore delle pazienti danneggiate, in base all'applicazione delle ridette
Tabelle, nella versione disponibile al momento della avvenuta liquidazione dei danni (2021), risulta essere stata effettuata attribuendo al relativo periodo, a fronte di un valore tabellare di € 99,00 per ciascun giorno per l'invalidità temporanea totale, e quella parziale (I.T.P.) accertata dai C.T.U. in proporzione alle relative percentuali, come indicate negli elaborati d'ufficio da questi ultimi depositati nei procedimenti di A.T.P. (pertanto in €
2.250,00 sia per la che per la così calcolati: I.T.P. al Pt_3 Pt_4
50%: gg. 30 x € 50,00 = € 1.500,00, I.T.P. al 25%: gg. 30 x € 25,00 = €
750,00, pertanto € 1.500,00 + € 750,00 = € 2.250,00) ed il cd. danno biologico permanente, avuto riguardo all'età (anni 58) delle stesse pazienti
(nate rispettivamente il 22.01.1959 e il 15.06.1959) alla Pt_4 Pt_3 data dell'evento lesivo, alla percentuale di riduzione permanente dell'integrità psicofisica accertata dai CC.TT.UU. (pari rispettivamente all'
11% ed al 12%) ed ai correlati riflessi in termini di sofferenza soggettiva, rilevanti anche sotto il profilo dinamico-relazionale, valutati in chiave presuntiva, in rapporto al valore punto tabellare aggiornato relativo all'età, pertanto in € 23.484,00 per la e in € 26.948,00 in valuta corrente Pt_4 per la a titolo di danno biologico permanente;
per un totale di € Pt_3
25.734,00 in favore della (€ 23.484,00 per danno biologico Pt_4 permanente + € 2.250,00 per danno biologico temporaneo) e di €
29.198,00 in favore della (€ 26.948,00 per danno biologico Pt_3 permanente + € 2.250,00 per danno biologico temporaneo).
Quanto ai danni patrimoniali, le relazioni dei CC.TT.UU. riconoscono come congrua solo la spesa di € 270,00 per visita specialistica e relazione della
Dott.ssa er entrambe le danneggiate. Per_2
Il totale dei danni risarcibili, pertanto, ammonta ad € 29.468,00 per la sig.ra (€ 29.198,00 danni non patrimoniali + € 270,00 danni Pt_3 patrimoniali) e ad € 26.004,00 per la sig.ra (€ 23.484,00 danni Pt_4 non patrimoniali + € 270,00 danni patrimoniali), cifre espresse in valuta della data del pagamento effettuato da in favore delle Parte_1 aventi diritto. A fronte di tali complessivi ristori, cui avrebbero avuto diritto
12 le pazienti danneggiate, con l'accordo transattivo stipulato in data
06.07.2021, la compagnia attrice liquidò alla Sig.ra la somma Pt_3 complessiva di € 29.638,00 ed alla Sig.ra la somma complessiva Pt_4 di € 25.772,00; importi che risultano assolutamente congrui e prudenziali, tenuto conto degli accessori di legge che sarebbero stati riconosciuti
(verosimilmente in misura ben superiore rispetto a quella desumibile dai suindicati esborsi) all'esito di un eventuale giudizio risarcitorio nei confronti del Dott. (interessi legali maturati sulla sorte capitale devalutata CP_1 dalla data del pagamento a quella del sinistro e via via rivalutata, anno per anno, con decorrenza da tale ultima data fino a quella della liquidazione, in conformità al principio recepito da consolidata giurisprudenza ed enunciato nella sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione). Con la medesima scrittura transattiva furono, infine, corrisposti da € 3.500,00 in favore di ciascuna delle Parte_1 due pazienti a titolo di rifusione delle spese dei procedimenti di A.T.P. dalle stesse instaurati (importi che paiono congrui in rapporto allo scaglione di valore indeterminato degli stessi procedimenti ed all'attività difensiva prestata, quale evincibile dall'esame dei relativi atti introduttivi), nonché, a titolo di concorso (in misura pari al 70%) nel pagamento del compenso in favore dei CC.TT.UU., le ulteriori somme di € 854,00 (€
700,00 + I.V.A.) in favore di ciascuno dei due C.T.U., per complessivi €
1.708,00 in relazione a ciascuno dei due procedimenti di A.T.P., dovendosi evidenziare che, qualora fosse stato introdotto una causa risarcitoria nei confronti del Dott. da parte delle pazienti, la CP_1 verosimile soccombenza del primo (a fronte dell'esito degli A.T.P. ante causam) avrebbe determinato, con ogni probabilità, la condanna del medesimo alla rifusione per intero dei compensi che sarebbero stati liquidati in favore dei C.T.U. con la sentenza che fosse stata emessa a definizione di quel giudizio.
L'accordo di cui alla richiamata scrittura privata del 06.07.2021 ebbe, in definitiva, natura e funzione transattiva, a fronte delle reciproche concessioni intercorse tra le parti che ebbero a stipularlo: da un canto le
13 pazienti rinunciarono alle maggiori pretese risarcitorie che avrebbero potuto azionare (in riferimento, a titolo esemplificativo, alla possibile maggiorazione del ristoro per il danno non patrimoniale loro spettante ed agli accessori di legge sulla sorte risarcitoria liquidata, accessori dei quali non fu fatta esplicita menzione della richiamata scrittura), accettando, tra l'altro, un mero concorso (in misura pari al 70%) nel pagamento dei compensi ai CC.TT.UU. da parte della compagnia assicuratrice della società (coobbligata in solido) gestrice della struttura nella quale il Dott. effettuò gli interventi chirurgici;
dall'altro la compagnia liquidò gli CP_1 importi riconosciuti alle danneggiate evitando di essere coinvolta nel giudizio risarcitorio e nell'accertamento, che avrebbe potuto derivarne, della responsabilità della propria assicurata RM s.a.s. e della stessa compagnia (a titolo di garanzia), nonché la conseguente pronuncia di condanna a proprio carico, per quanto è dato evincere dal tenore dell'art. 7 della stessa scrittura (“Il presente accordo non comporta ammissione di responsabilità alcuna, in particolare della società RM di ES AM &
C. s.a.s. e della ”). Gli importi vennero in ogni Controparte_5 caso liquidati in favore delle pazienti danneggiate e, in ogni caso, furono congrui, per quanto chiarito, in quanto determinati in misura prudenziale
(senza maggiorazione a titolo di personalizzazione del risarcimento dei danni non patrimoniali e senza espressa ed integrale considerazione degli accessori di legge sulla sorte capitale); di tal che occorre tenere conto degli stessi ai fini del diritto di rivalsa nei confronti del Dott. nella CP_1 sua veste di terzo responsabile dei danni.
Il totale delle somme versate dalla compagnia attrice alle pazienti aventi diritto, in adempimento della richiamata scrittura transattiva, mediante bonifici bancari del 08.07.2021 (di cui alle contabili allegate al ricorso sub docc. 6), a titolo di ristoro dei danni da queste ultime subiti, pari ad €
55.472,00 (di cui € 29.468,00 in favore della ed € 26.004,00 in Pt_3 favore della costituendo oggetto di debito di valore - tale Pt_4 essendo quello a titolo di rivalsa spettante all'assicuratore che, in virtù della prestazione assicurativa liquidata, si surroga (per effetto di
14 successione a titolo particolare), ex art. 1203 n. 3 c.c., nella posizione del proprio assicurato, subentrando nel medesimo credito di quest'ultimo (nel caso in questione, RM s.a.s.), nei confronti del terzo responsabile del danno (cfr., ex plurimis, Cass. n. 20747/2004, Id. n. 11112/1994) - va infine maggiorato di interessi legali maturati sulla stessa somma rivalutata di anno in anno in base agli indici ISTAT con decorrenza dalla suindicata data del pagamento (08.07.2021) fino a quella della presente sentenza, in conformità al principio di cui alla succitata sentenza n. 1712/1995 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, assumendo il credito di rivalsa la medesima natura di debito di valore di quello del danneggiato nei confronti del terzo responsabile del danno, (nella fattispecie a titolo di inadempimento contrattuale e quindi, in quanto tale, integrante debito di valore); in altri termini, “uguale natura deve riconoscersi al credito dell'assicuratore, il quale succede a titolo particolare nel credito dell'assicurato” ed ha, quindi, “diritto … di vedere integrata la somma erogata della maggiorazione corrispondente alla svalutazione monetaria successivamente intervenuta, la quale può essere liquidata anche ex officio" (cfr. Cass. n. 11112/1994 cit.).
La domanda non può invece essere accolta in riferimento alle somme corrisposte da (quale compagnia assicuratrice della Parte_1 coobbligata RM s.a.s.) a titolo di rifusione delle spese dei procedimenti di A.T.P. svoltisi dinanzi al Tribunale di Arezzo e di concorso nel pagamento del compenso dei CC.TT.UU. (pari, rispettivamente, ad €
3.500,00 ad € 1.706,00, per complessivi € 5.206,00 in favore di ciascuna delle due pazienti). Dette somme, essendo state riconosciute in sede di accordo transattivo tra e le Sigg.re e Parte_1 Pt_3 Pt_4 in riferimento agli esborsi anticipati dalle due pazienti nella loro veste di ricorrenti nei procedimenti di istruzione preventiva ex artt. 696 bis c.p.c. e
8 della L. n. 24/2017, non risultano essere state liquidate in sede giudiziale, non essendo stati introdotti – in ottemperanza alla richiamata scrittura transattiva intercorsa tra queste ultime e la predetta compagnia assicuratrice, rispetto alla quale il Dott. rimase tuttavia estraneo - CP_1
15 i giudizi risarcitori rispetto ai quali i medesimi procedimenti ex art. 696 bis c.p.c. furono radicati in funzione di condizione di procedibilità dei rispettivi giudizi risarcitori. Né può ritenersi, evidentemente, che la liquidazione di quelle spese processuali possa essere effettuata nella presente causa (cui
RM s.a.s. non ha preso parte), anche al mero scopo di verificare la congruità delle somme a tale titolo corrisposte dalla compagnia alle danneggiate. In proposito, la mentovata scrittura transattiva in data
06.07.2021 stipulata tra la compagnia attrice e le due pazienti danneggiate non è evidentemente opponibile – e non può quindi assumere efficacia alcuna (ex art. 1304 comma 1 c.c.) - trattandosi di res inter alios acta, nei confronti del Dott. che non prese parte all'accordo nello stesso CP_1 trasfuso (né risulta abbia dichiarato di intenderne profittare), non sussistendo, del resto, pronuncia giudiziale di sorta che abbia liquidato le spese processuali ed i compensi in favore dei CC.TT.UU. inerenti ai due procedimenti di istruzione preventiva ex artt. 696 bis e 8 della L. n.
24/2017 svoltisi dinanzi al Tribunale di Arezzo (neanche, in ipotesi, quanto al compenso per i CC.TT.UU. a titolo di acconto, in difetto di produzione di provvedimento di liquidazione a tale titolo pronunciato in quei procedimenti); né avendo il predetto convenuto accettato la relativa quantificazione, quale liberamente effettuata dalle parti che ebbero a sottoscrivere quel medesimo accordo.
Tanto meno – avuto riguardo alla peculiare materia del contendere nella stessa dedotta (concernente il diritto di rivalsa dell'assicuratore ex artt.
1916 c.c., 1203 n. 3 c.c. e 8 della L. n. 24/2017) - la presente causa può essere identificata con il giudizio di cognizione attinente alla pretesa risarcitoria già vantata dalle pazienti nei confronti di RM e del dott.
non fosse altro che per il fatto che le Sigg.re e CP_1 Pt_3 Pt_4 non vi hanno preso parte: giudizio, quest'ultimo, in funzione del quale
(anche sub specie di condizione di procedibilità dell'azione) vennero a suo tempo introdotti i procedimenti ex art. 696 bis c.p.c. nel quale soltanto avrebbero potuto e dovuto essere ritualmente liquidate le spese pertinenti a quegli stessi procedimenti di istruzione preventiva.
16 In buona sostanza, se la valutazione circa la congruità di quanto corrisposto alle danneggiate dalla compagnia attrice (quale assicuratrice di RM s.a.s.) a titolo di indennizzo è necessariamente implicata dalla cognizione devoluta a questo Tribunale in virtù della domanda proposta nel presente giudizio dalla medesima compagnia e trova fondamento nell'esito degli espletati A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. in punto di responsabilità colposa esclusiva del medico che eseguì gli interventi
(declaratoria anch'essa specificamente richiesta in relazione ai rapporti interni tra i coobbligati) e nell'accertamento, acquisito all'esito di quegli stessi procedimenti (in virtù delle acquisite CC.TT.UU.), dei danni cagionati alle pazienti e del nesso causale tra l'operato del Dott. CP_1
e quegli stessi danni, analoga valutazione in ordine alla congruità del pagamento effettuato dalla predetta compagnia in funzione di rifusione delle spese dei ridetti procedimenti di istruzione preventiva e di compenso in favore dei CC.TT.PP. incaricati nel corso dei medesimi non può invece essere demandata a questo Giudice – al di là dell'omessa specifica allegazione e carenza di documentazione circa la consistenza quantitativa e qualitativa complessiva dell'attività difensiva prestata nel corso degli stessi (fatta salva la produzione dei ricorsi introduttivi e delle comparse di costituzione) e circa la richiesta di onorario avanzata dai medesimi
CC.TT.UU. – trattandosi di valutazione rimessa, in via definitiva, al giudizio di cognizione già preannunciato dalle danneggiate in riferimento alle loro rispettive pretese risarcitorie e mai radicato (stante la realizzazione delle stesse in via stragiudiziale, in esecuzione del richiamato accordo transattivo intercorso con la medesima compagnia); non essendo consentito neanche verificare se le somme versate da Parte_1 in funzione di rifusione del compenso per i CC.TT.UU.
[...] corrispondano a quanto a tale titolo liquidato, in via provvisoria (in ipotesi anche quale mero acconto), dal Tribunale di Arezzo all'esito dei procedimenti di istruzione preventiva nell'ambito dei quali essi prestarono la loro attività in evasione dell'incarico ricevuto, non essendo stati prodotti i relativi provvedimenti.
17 Ne deriva, in conclusione, la condanna del Dott. al pagamento, CP_1 in favore della compagnia attrice, soltanto della somma di € 71.270,81
(comprensiva di sorte capitale ed accessori di legge calcolati in conformità al suenunciato criterio recepito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 1712/1995), in riferimento a quanto corrisposto dalla compagnia attrice quale indennizzo assicurativo in favore delle Sigg.re e , per i danni (patrimoniali e Parte_3 Parte_5 non patrimoniali) loro derivati dagli interventi di blefaroplastica praticati il
27.12.2017, di cui € 55.472,00 per sorte capitale complessiva, € 9.374,00 per rivalutazione monetaria ed € 6.424,00 per interessi legali, ex artt. 1916
c.c. e 9 della L. n. 24/2017.
Il regime delle spese processuali del presente giudizio viene definito in applicazione del principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., come da dispositivo che segue;
dovendosi escludere che il convenuto possa essere condannato a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. Tale disposizione, infatti, trova applicazione nei confronti di colui che agisca o resista in giudizio “con malafede o colpa grave” e pertanto presuppone una condotta processuale attiva e consapevole, non essendosi invece nel caso di specie il Dott. costituito in causa ed essendo stato CP_1 dichiarato contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di ex artt. 1916 c.c. e 9 della L. n. 24/2017, Parte_1 della somma di € 71.270,81, di cui € 55.472,00 per sorte capitale, €
9.374,00 per rivalutazione monetaria ed € 6.424,00 per interessi legali.
18 Condanna il convenuto contumace, , alla rifusione Controparte_1 in favore di delle spese processuali, che liquida in Parte_1 complessivi € 10.439,25, di cui € 439,25 per esborsi ed anticipazioni ed €
10.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
Così deciso in Massa, il 09.10.2025
Il Giudice Unico dott. Domenico Provenzano
19
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2563/2021 R.G.A.C. promossa da
Parte_1 in persona del suo procuratore speciale Dr. (Cod. Fisc. Parte_2
), rappresentata e difesa, tanto congiuntamente C.F._1 quanto disgiuntamente, dall' Avv. Enzo Benincasa e dall'Avv. Alessia
Benincasa e presso il loro rispettivi indirizzi PEC,
e Email_1 Email_2
attrice
nei confronti di
(Cod. Fisc. ) Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace oggetto: responsabilità professionale – azione di rivalsa dell'assicuratore
CONCLUSIONI
Per parte attrice (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
10.01.2025, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 14.01.2025)
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed in accoglimento delle ragioni che precedono, accertare nei rapporti interni tra debitori solidali la responsabilità esclusiva del Dott. per Controparte_1 le lesioni occorse alle Sig.re e in relazione Parte_3 Parte_4 agli interventi di blefaroplastica subiti presso il centro RM e per
l'effetto condannare il convenuto a risarcire parte ricorrente, in virtù della spiegata azione di rivalsa, della somma da quest'ultima corrisposta per conto della propria assicurata RM di ES AM & C. S.a.S. a seguito dei fatti di causa, pari a complessivi € 65.826,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, nonché un ulteriore risarcimento per resistenza temeraria ex art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa o quella diversa somma – maggiore e/o minore - che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Massa, il Dott. onde ottenere l'accertamento della sua Controparte_1 responsabilità professionale in riferimento ai danni derivati a due pazienti, tali e , in dipendenza di due interventi Parte_4 Parte_3 chirurgici (blefaroplastica) su queste ultime praticati in regime di libera
2 professione, nel dicembre 2017, presso gli studi medici di RM di ES
AM & C. s.a.s. (d'ora innanzi RM s.a.s.), e la conseguente condanna del medesimo convenuto a rifondere, a titolo di rivalsa, la somma da questa corrisposta alle pazienti suindicate per conto della predetta RM s.a.s. (in virtù del rapporto di garanzia fondato sulla polizza assicurativa per il rischio professionale stipulata da quest'ultima società), quale struttura sanitaria (solidalmente obbligata) evocata in precedenti procedimenti per A.T.P. “ex art. 696 bis c.p.c.” svoltisi dinanzi al Tribunale di Arezzo;
pagamento effettuato in favore delle predette danneggiate a tacitazione della loro pretesa risarcitoria, in misura corrispondente ai danni emersi e constatati all'esito delle espletate
CC.TT.UU., con le quali era risultata accertata la responsabilità del chirurgo e comprensivi delle spese dei procedimenti di istruzione preventiva nei quali esse erano state acquisite.
A sostegno della pretesa azionata in giudizio, l'attrice ha dedotto: di essere la compagnia assicuratrice per il rischio da responsabilità civile verso terzi di RM s.a.s., società che gestiva lo studio medico nel quale era situato l'ambulatorio nel quale aveva operato il Dott. CP_1 nell'eseguire gli interventi sulle suindicate pazienti;
di essere stata a suo tempo evocata negli anzidetti procedimenti di istruzione preventiva radicati presso il Tribunale di Arezzo dalla predetta
RM s.a.s., avendo i CC.TT.UU. nominati, all'esito delle indagini peritali espletate, accertato che i danni subiti dalle periziate erano eziologicamente riconducibili al negligente operato del Dott. CP_1 pervenendo alla conclusione che nella condotta di quest'ultimo fossero ravvisabili profili di responsabilità sanitaria;
di aver provveduto a liquidare alle danneggiate la somma complessiva di €
65.826,00, comprensiva del ristoro dei danni non patrimoniali derivati alle pazienti dai sinistri che le avevano rispettivamente interessate, del rimborso delle spese mediche occorse, nonché, come già detto, delle spese dei procedimenti di A.T.P.; somma definita a seguito di accordo transattivo con le medesime danneggiate, al fine di scongiurare l'istaurarsi
3 di un contenzioso giudiziale, non avendo tuttavia il Dott. CP_1 partecipato a tale intesa;
di aver costituito in mora quest'ultimo, mediante apposita diffida contenente l'intimazione a rifondere, in via di rivalsa, il pagamento effettuato, comunicazione cui il professionista non aveva fornito riscontro alcuno, essendosi pertanto reso necessario agire nei confronti dello stesso dott. quale unico responsabile del danno. CP_1
Ha concluso, pertanto, affinché, previo accertamento della responsabilità esclusiva del Dott. per le lesioni occorse alle pazienti, Controparte_1 per la conseguente condanna dello stesso convenuto al rimborso della somma corrisposta alle danneggiate per conto della propria assicurata
RM s.a.s., somma da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
ha inoltre proposto domanda risarcitoria da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in ragione del mancato riscontro da parte del convenuto alle reiterate richieste di rivalsa in sede stragiudiziale.
Il convenuto, ritualmente citato in giudizio, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza resa all'udienza de l 28.06.2022.
La causa, istruita in forma documentale e mediante l'assunzione di prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
14.01.2025, come in epigrafe trascritte, previa assegnazione di termine per il deposito di comparsa conclusionale.
§§§§§§§§§§§§§
Delineati le ragioni e l'oggetto della domanda nei termini sin sintetizzati, occorre preliminarmente inquadrare la disciplina relativa alla responsabilità medico-sanitaria rilevante nella vicenda processuale che ne occupa. A tal proposito – stante il rilievo di prestazioni sanitarie eseguite nel dicembre 2017 – occorre muovere dalla disciplina vigente a far data dal primo aprile 2017, ossia la Legge n. 24/2017 c.d. Legge “Gelli –
4 Bianco” (applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa), la quale disciplina la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
La Legge appena citata ha definitivamente archiviato la teoria del cd.
“contatto sociale”, confermando che, nell'esercizio della propria professione, il medico risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043
c.c., pertanto a titolo di responsabilità extracontrattuale;
tuttavia, ciò vale per i medici del Servizio Sanitario Nazionale che si trovano ad assistere i pazienti nella loro ordinaria attività professionale;
è fatto salvo, infatti, il caso del medico che abbia agito nell'adempimento di una obbligazione contrattuale specificamente assunta con il paziente, sia se esercente la libera professione, sia se medico dipendente che eserciti in regime
“intramurario” (intra moenia) o “extramurario” (extra moenia). In tal caso, essendo intercorso un vero e proprio contratto tra medico e paziente, la responsabilità tornerà ad avere natura – per l'appunto – contrattuale
(come nel caso di specie). Resta invece di natura contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria nella quale ha operato il medico.
La legge Gelli – è andata anche a ridefinire l'assetto normativo CP_2 dell'azione di rivalsa, intesa quale facoltà della struttura sanitaria che abbia provveduto al risarcimento del danno di rivalersi nei confronti del medico o dell'operatore sanitario ritenuto responsabile dell'evento lesivo.
La disciplina introdotta dalla riforma prevede un regime differenziato a seconda della natura pubblica o privata della struttura sanitaria coinvolta e della posizione giuridica del professionista, distinguendo tra esercizio in qualità di dipendente o convenzionato e attività svolta in regime di libera professione.
È opportuno rilevare che, nel caso di specie, data la qualificazione del
Dott. come medico libero professionista operante in studio CP_1 privato (così come risulta dalla scrittura privata stipulata dallo stesso medico ed RM s.a.s., allegata al ricorso introduttivo sub doc. 7), la disposizione normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 9, comma 6, della citata Legge, la quale disciplina le condizioni necessarie per
5 l'esperibilità dell'azione di rivalsa da parte della struttura sanitaria privata, ovvero della relativa impresa assicuratrice ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti del medico non dipendente, operante in regime di libera professione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della medesima Legge.
In tale evenienza, l'azione di rivalsa è ammessa esclusivamente nei casi in cui il danno sia ascrivibile a condotte connotate da dolo o colpa grave
(ex art. 9 della stessa L. n. 24/2017). Essa può essere esercitata, alternativamente: nell'ambito del giudizio promosso dal danneggiato, qualora il sanitario vi sia ritualmente convenuto, oppure entro il termine perentorio di un anno dall'avvenuto pagamento della somma risarcitoria in favore del terzo danneggiato, purché sulla base di un titolo giudiziale o stragiudiziale.
Quanto ai limiti dell'azione, la norma espressamente esclude l'applicabilità di qualsivoglia limitazione quantitativa nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all'art. 10, comma 2, ossia, appunto, i medici non dipendenti operanti in regime libero professionale. Ciò significa che il medico libero professionista può essere chiamato a rifondere anche l'intero importo del risarcimento.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34516/2023, nel confermare il proprio consolidato orientamento (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28987/2019), ha chiarito che l'esclusività della colpa del medico non è tuttavia sufficiente per consentire alla struttura sanitaria di esercitare un'azione di rivalsa integrale, dovendosi ritenere necessario dimostrare:
“un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”.
La mancata prova di questa “eccezionale”, “inescusabile”, “grave”,
“imprevedibile”, “oggettivamente improbabile” devianza della condotta del medico rispetto allo standard di diligenza ordinariamente esigibile, comporta l'applicazione del comma 3 dell'art. 2055 c.c. secondo cui, salvo prova contraria, in caso di pluralità di responsabili si deve presumere che la quota di rispettiva responsabilità debba essere suddivisa equamente tra
6 medico e struttura sanitaria (50%). La struttura sanitaria può ottenere un risarcimento completo dal medico se si dimostra che quest'ultimo abbia agito in modo del tutto difforme dalle prassi professionali e dalle indicazioni della struttura stessa, e solo se questa condotta è stata del tutto imprevedibile e gravemente deviante (cfr. Cass. n. 34516/2023 cit.).
Tanto chiarito in termini generali e venendo ora al merito della pretesa azionata, per quanto attiene alla responsabilità del Dott. per i CP_1 danni subiti dalle pazienti e (a seguito di interventi di Pt_4 Pt_3 blefaroplastica), occorre rimarcare che essa si qualifica come responsabilità contrattuale, come già accennato, essendo il medico libero professionista non dipendente di RM s.a.s., proprietaria dello studio medico ove vennero eseguiti gli interventi, ed avendo le pazienti stipulato un contratto avente ad oggetto prestazioni sanitarie direttamente con il
Dott. come si evince inequivocabilmente dal fatto che le fatture CP_1 emesse per i due interventi risultano essere state emesse a nome dello stesso Dott. e dal medesimo quietanzata;
circostanza del resto CP_1 confermata anche dall'istruttoria testimoniale, avendo la teste , Tes_1 segretaria del centro medico RM, precisato che “i pazienti e Pt_3 ono pazienti personali del dott. (cfr. verbale di udienza Pt_4 CP_1
14.10.2022).
La responsabilità del Dott. è stata accertata – in riferimento sia ai CP_1 danni subiti dalle pazienti, sia al nesso causale tra l'operato del dott.
(che ebbe a praticare gli interventi di blefaroplastica sulle stesse) CP_1 ed i medesimi danni, sia anche (giova precisare) al carattere colposo della condotta del medesimo operatore - in sede di A.T.P. (svoltesi entrambe dinanzi il Tribunale di Arezzo) dai CC.TT.UU., Prof. e Prof. Persona_1
, i quali, con le relazioni concernenti i casi clinici esaminati Controparte_3 hanno testualmente evidenziato, quanto alla paziente che “allo Pt_4 stato attuale la signora è affetta da un complesso patologico Pt_4 costituito da disformismo oculare bilaterale conseguenza di errata esecuzione di intervento chirurgico di blefaroplastica: non conoscendo lo stato anteriore (di cui manca una doverosa descrizione pre intervento) e
7 non conoscendo la tecnica impiegata si può solo dire che l'intervento è stato mal eseguito”; quanto alla paziente che “allo stato attuale la Pt_3 signora è affetta da un complesso patologico costituito da Pt_3 conseguenza di errata esecuzione di intervento chirurgico di blefaroplastica: non conoscendo lo stato anteriore (di cui manca una doverosa descrizione pre intervento) e non conoscendo la tecnica impiegata si può solo dire che l'intervento è stato mal eseguito”.
Dalle relazioni dei CC.TT.UU. emerge, quindi, con estrema chiarezza che, nell'esecuzione della prestazione sanitaria, il medico non ha adempiuto con diligenza alle obbligazioni sullo stesso gravanti: “la risposta ai quesiti
è estremamente difficile per la assenza di ogni documentazione sanitaria
(compreso il modulo di consenso alle cure, fondamentale nella chirurgia estetica) relativa all'intervento di blefaroplastica del 27.12.2017; questo non può che costituire una prima grave carenza del chirurgo”. Gli accertamenti peritali d'ufficio inerenti agli interventi praticati sulle pazienti e appena il caso di precisare, risultano opponibili nei Pt_3 Pt_4 confronti del Dott. essendo stati acquisiti in procedimenti di CP_1
A.T.P. ante causam cui quest'ultimo prese parte, essendosi negli stessi ritualmente costituito (per quanto è dato evincere dalle rispettive comparse di costituzione e risposta, prodotte sub docc. 3 di parte attrice).
Ciò posto, ribadita la natura contrattuale della responsabilità del Dott.
in virtù del contratto d'opera professionale intercorso CP_1 direttamente tra il medesimo e le pazienti l'evidenziata Pt_4 Pt_3 constatazione dell'esito negativo degli interventi e della carenza di documentazione di sorta attestante le modalità esecutive degli stessi, non può che ridondare, sul piano processuale a carico dell'operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c., non avendo quest'ultimo dato prova circa un ipotetico mancato corretto adempimento della prestazione per causa a lui non imputabile. In effetti, per consolidata giurisprudenza della
Corte regolatrice, “in tema di responsabilità civile nell'attività medico -
chirurgica, il danneggiato ha l'onere di provare di essersi sottoposto all'intervento presso la struttura e di aver riportato, in conseguenza di
8 esso, un obiettivo peggioramento delle proprie condizioni di salute. Spetta invece al sanitario o all'ente ospedaliero dimostrare non soltanto che non siano stati compiuti errori nella esecuzione dell'operazione, ma anche che
l'obiettivo aggravamento sia dovuto ad un fattore esterno individuato, a sé non imputabile. Ne deriva che qualora rimanga incerta la causa dell'esito infausto, la situazione processuale di sostanziale incertezza circa
l'assenza di colpa del medico e circa le cause dell'aggravamento non può essere fatta ricadere sul paziente” (cfr. Cass. n. 5590/2015, conf. Id. n.
26907/2020, Id. n. 26700/2018).
Ulteriore profilo di responsabilità colposa gravante sul Dott. CP_1 rilevante in chiave di imprudenza, è ravvisabile nell'aver praticato nei locali della struttura gestita da RM s.a.s. interventi, quali quelli di blefaroplastica cui furono sottoposte le predette pazienti, che non avrebbero potuto essere ivi effettuati.
In riferimento al rapporto contrattuale in virtù del quale RM s.a.s. concesse all'odierno convenuto l'uso di un locale per l'esercizio di attività diagnostica e terapeutica, dall'esame della relativa scrittura privata
(prodotta a corredo del ricorso introduttivo sub doc. 7) si evince che tale accordo fu stipulato dal Dott. in veste di medico libero CP_1 professionista, privo di vincolo di subordinazione o di collaborazione di sorta con la società concedente;
RM s.a.s, quindi, gli pose a disposizione soltanto l'uso dei locali, rappresentati da una delle stanze ambulatoriali e di un locale adibito ad attività chirurgica minore - per interventi di minore invasività e soggetti a mera S.C.I.A. prevista dalla normativa di riferimento della Regione Toscana, quali elencati nell'apposita tabella prodotta a corredo del ricorso sub doc.
9 - mentre ogni ulteriore profilo operativo – ivi compresi la dotazione farmacologica, strumentazione chirurgica e personale di sala – venne predisposto e gestito sotto la piena ed esclusiva responsabilità del medico “utilizzatore”; circostanza della quale è emersa conferma anche in sede testimoniale, in particolare attraverso la deposizione della teste Dott.ssa Tes_2
(escussa all'udienza 14.10.2022).
[...]
9 Dalla lettura della suindicata tabella si evince che gli interventi di blefaroplastica eseguiti dal Dott. non risultano compresi tra le CP_1 prestazioni ammesse in ambiente ambulatoriale, in quanto non riconducibili a quelli di “minore invasività”. Ne consegue che il Dott. utilizzò l'ambulatorio per l'esecuzione degli interventi di CP_1 blefaroplastica operando in assoluta difformità rispetto ai limiti normativi di riferimento;
ciò, peraltro, ponendo in essere attività chirurgica in difetto della necessaria copertura assicurativa, sospesa in ragione del mancato pagamento da parte del medesimo assicurato del premio dovuto
(effettivamente corrisposto soltanto fino al 01.04.2017) in forza della polizza per la responsabilità professionale stipulata con Controparte_4 secondo quanto prospettato dalla medesima compagnia assicuratrice nel proprio atto di costituzione nei procedimenti di A.T.P. radicati dalle pazienti
(cfr. doc. 8 dimesso a corredo del ricorso introduttivo) e ciò in violazione dell'art. 9 del contratto di locazione stipulato con la clinica RM, ai sensi del quale “l'Utilizzatore dichiara di essere regolarmente assicurato per eventuali danni causati dall'esercizio della propria attività professionale e libera sin da ora il Concedente da qualsiasi responsabilità discendente da fatti da essa derivanti” (cfr. sub. doc. 7 allegato al ricorso introduttivo) ed in contrasto con la normativa in materia di responsabilità medica, segnatamente dell'art. 10 comma 3 della citata L. n. 24/2017 e dell'art. 5 D.P.R. 137/2012, disposizioni in virtù delle quali l'esercente la professione sanitaria è tenuto a stipulare propria polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio della stessa attività.
In conclusione, da quanto sin qui esposto emergono vari profili di colpa grave ed inescusabile nella condotta del Dott. rilevanti sub CP_1 specie di negligenza, imprudenza ed imperizia, in violazione Linee Guida di riferimento – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 comma 1 della L. n.
24/2017 - avendo la stessa carenza di idonea documentazione sanitaria relativa agli interventi impedito ai CC.TT.UU. nei procedimenti di A.T.P. introdotti dalle pazienti persino di accertare la tecnica chirurgica adottata dal medico.
10 Sussistendo i presupposti giustificativi del diritto di integrale rivalsa azionato – stante l'acclarata colpa grave del medico convenuto nella causazione delle lesioni cagionate alle due pazienti ed in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 1916 c.c. e 9 commi 1 e 6 e 10 comma
2 della L. n. 24/2017 - in definitiva, la domanda di Parte_1 merita accoglimento, per quanto di ragione, vale a dire limitatamente alle somme da quest'ultima pagate alle pazienti danneggiate a titolo di ristoro per i danni (patrimoniali e non patrimoniali) loro derivati dagli interventi chirurgici ai quali furono sottoposte dal Dott. per quanto verrà in CP_1 seguito chiarito.
Occorre, al riguardo, verificare la correttezza della liquidazione dei danni risarciti alle Sig.re e in esecuzione dell'accordo Pt_4 Pt_3 transattivo che le medesime hanno stipulato con Parte_1 odierna attrice. Detta liquidazione risulta in effetti avvenuta in conformità al principio recepito nella sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008, vale a dire, facendo applicazione delle note Tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano – che la stessa Suprema Corte ha affermato costituire criterio giudiziale ampiamente diffuso su tutto il territorio nazionale ed idoneo a garantire uniformità di trattamento, rispondendo ad adeguata valutazione equitativa, per la sua conformità all'art. 3 Cost. ed alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 1256 c.c., tanto da imporre al giudicante specifica motivazione nell'ipotesi in cui faccia ricorso a criterio diverso (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19506/2024, Id. n. 13701/2024, Id. n. 27901/2023, Id. n.
1240872011) - in riferimento al del danno non patrimoniale alla persona complessivamente inteso, comprensivo sia della componente inerente alla riduzione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (e delle implicazioni correlate ai suoi risvolti sia anatomo-funzionali che dinamico-relazionali), sia di quella correlata ai riflessi in termini di sofferenza soggettiva, in rapporto alla natura delle stesse, all'iter terapeutico e clinico risultante dalla documentazione sanitaria acquisita al giudizio, esaminata e descritta nell'elaborato dei
CC.TT.UU.. La liquidazione effettuata dalla compagnia assicuratrice in
11 favore delle pazienti danneggiate, in base all'applicazione delle ridette
Tabelle, nella versione disponibile al momento della avvenuta liquidazione dei danni (2021), risulta essere stata effettuata attribuendo al relativo periodo, a fronte di un valore tabellare di € 99,00 per ciascun giorno per l'invalidità temporanea totale, e quella parziale (I.T.P.) accertata dai C.T.U. in proporzione alle relative percentuali, come indicate negli elaborati d'ufficio da questi ultimi depositati nei procedimenti di A.T.P. (pertanto in €
2.250,00 sia per la che per la così calcolati: I.T.P. al Pt_3 Pt_4
50%: gg. 30 x € 50,00 = € 1.500,00, I.T.P. al 25%: gg. 30 x € 25,00 = €
750,00, pertanto € 1.500,00 + € 750,00 = € 2.250,00) ed il cd. danno biologico permanente, avuto riguardo all'età (anni 58) delle stesse pazienti
(nate rispettivamente il 22.01.1959 e il 15.06.1959) alla Pt_4 Pt_3 data dell'evento lesivo, alla percentuale di riduzione permanente dell'integrità psicofisica accertata dai CC.TT.UU. (pari rispettivamente all'
11% ed al 12%) ed ai correlati riflessi in termini di sofferenza soggettiva, rilevanti anche sotto il profilo dinamico-relazionale, valutati in chiave presuntiva, in rapporto al valore punto tabellare aggiornato relativo all'età, pertanto in € 23.484,00 per la e in € 26.948,00 in valuta corrente Pt_4 per la a titolo di danno biologico permanente;
per un totale di € Pt_3
25.734,00 in favore della (€ 23.484,00 per danno biologico Pt_4 permanente + € 2.250,00 per danno biologico temporaneo) e di €
29.198,00 in favore della (€ 26.948,00 per danno biologico Pt_3 permanente + € 2.250,00 per danno biologico temporaneo).
Quanto ai danni patrimoniali, le relazioni dei CC.TT.UU. riconoscono come congrua solo la spesa di € 270,00 per visita specialistica e relazione della
Dott.ssa er entrambe le danneggiate. Per_2
Il totale dei danni risarcibili, pertanto, ammonta ad € 29.468,00 per la sig.ra (€ 29.198,00 danni non patrimoniali + € 270,00 danni Pt_3 patrimoniali) e ad € 26.004,00 per la sig.ra (€ 23.484,00 danni Pt_4 non patrimoniali + € 270,00 danni patrimoniali), cifre espresse in valuta della data del pagamento effettuato da in favore delle Parte_1 aventi diritto. A fronte di tali complessivi ristori, cui avrebbero avuto diritto
12 le pazienti danneggiate, con l'accordo transattivo stipulato in data
06.07.2021, la compagnia attrice liquidò alla Sig.ra la somma Pt_3 complessiva di € 29.638,00 ed alla Sig.ra la somma complessiva Pt_4 di € 25.772,00; importi che risultano assolutamente congrui e prudenziali, tenuto conto degli accessori di legge che sarebbero stati riconosciuti
(verosimilmente in misura ben superiore rispetto a quella desumibile dai suindicati esborsi) all'esito di un eventuale giudizio risarcitorio nei confronti del Dott. (interessi legali maturati sulla sorte capitale devalutata CP_1 dalla data del pagamento a quella del sinistro e via via rivalutata, anno per anno, con decorrenza da tale ultima data fino a quella della liquidazione, in conformità al principio recepito da consolidata giurisprudenza ed enunciato nella sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione). Con la medesima scrittura transattiva furono, infine, corrisposti da € 3.500,00 in favore di ciascuna delle Parte_1 due pazienti a titolo di rifusione delle spese dei procedimenti di A.T.P. dalle stesse instaurati (importi che paiono congrui in rapporto allo scaglione di valore indeterminato degli stessi procedimenti ed all'attività difensiva prestata, quale evincibile dall'esame dei relativi atti introduttivi), nonché, a titolo di concorso (in misura pari al 70%) nel pagamento del compenso in favore dei CC.TT.UU., le ulteriori somme di € 854,00 (€
700,00 + I.V.A.) in favore di ciascuno dei due C.T.U., per complessivi €
1.708,00 in relazione a ciascuno dei due procedimenti di A.T.P., dovendosi evidenziare che, qualora fosse stato introdotto una causa risarcitoria nei confronti del Dott. da parte delle pazienti, la CP_1 verosimile soccombenza del primo (a fronte dell'esito degli A.T.P. ante causam) avrebbe determinato, con ogni probabilità, la condanna del medesimo alla rifusione per intero dei compensi che sarebbero stati liquidati in favore dei C.T.U. con la sentenza che fosse stata emessa a definizione di quel giudizio.
L'accordo di cui alla richiamata scrittura privata del 06.07.2021 ebbe, in definitiva, natura e funzione transattiva, a fronte delle reciproche concessioni intercorse tra le parti che ebbero a stipularlo: da un canto le
13 pazienti rinunciarono alle maggiori pretese risarcitorie che avrebbero potuto azionare (in riferimento, a titolo esemplificativo, alla possibile maggiorazione del ristoro per il danno non patrimoniale loro spettante ed agli accessori di legge sulla sorte risarcitoria liquidata, accessori dei quali non fu fatta esplicita menzione della richiamata scrittura), accettando, tra l'altro, un mero concorso (in misura pari al 70%) nel pagamento dei compensi ai CC.TT.UU. da parte della compagnia assicuratrice della società (coobbligata in solido) gestrice della struttura nella quale il Dott. effettuò gli interventi chirurgici;
dall'altro la compagnia liquidò gli CP_1 importi riconosciuti alle danneggiate evitando di essere coinvolta nel giudizio risarcitorio e nell'accertamento, che avrebbe potuto derivarne, della responsabilità della propria assicurata RM s.a.s. e della stessa compagnia (a titolo di garanzia), nonché la conseguente pronuncia di condanna a proprio carico, per quanto è dato evincere dal tenore dell'art. 7 della stessa scrittura (“Il presente accordo non comporta ammissione di responsabilità alcuna, in particolare della società RM di ES AM &
C. s.a.s. e della ”). Gli importi vennero in ogni Controparte_5 caso liquidati in favore delle pazienti danneggiate e, in ogni caso, furono congrui, per quanto chiarito, in quanto determinati in misura prudenziale
(senza maggiorazione a titolo di personalizzazione del risarcimento dei danni non patrimoniali e senza espressa ed integrale considerazione degli accessori di legge sulla sorte capitale); di tal che occorre tenere conto degli stessi ai fini del diritto di rivalsa nei confronti del Dott. nella CP_1 sua veste di terzo responsabile dei danni.
Il totale delle somme versate dalla compagnia attrice alle pazienti aventi diritto, in adempimento della richiamata scrittura transattiva, mediante bonifici bancari del 08.07.2021 (di cui alle contabili allegate al ricorso sub docc. 6), a titolo di ristoro dei danni da queste ultime subiti, pari ad €
55.472,00 (di cui € 29.468,00 in favore della ed € 26.004,00 in Pt_3 favore della costituendo oggetto di debito di valore - tale Pt_4 essendo quello a titolo di rivalsa spettante all'assicuratore che, in virtù della prestazione assicurativa liquidata, si surroga (per effetto di
14 successione a titolo particolare), ex art. 1203 n. 3 c.c., nella posizione del proprio assicurato, subentrando nel medesimo credito di quest'ultimo (nel caso in questione, RM s.a.s.), nei confronti del terzo responsabile del danno (cfr., ex plurimis, Cass. n. 20747/2004, Id. n. 11112/1994) - va infine maggiorato di interessi legali maturati sulla stessa somma rivalutata di anno in anno in base agli indici ISTAT con decorrenza dalla suindicata data del pagamento (08.07.2021) fino a quella della presente sentenza, in conformità al principio di cui alla succitata sentenza n. 1712/1995 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, assumendo il credito di rivalsa la medesima natura di debito di valore di quello del danneggiato nei confronti del terzo responsabile del danno, (nella fattispecie a titolo di inadempimento contrattuale e quindi, in quanto tale, integrante debito di valore); in altri termini, “uguale natura deve riconoscersi al credito dell'assicuratore, il quale succede a titolo particolare nel credito dell'assicurato” ed ha, quindi, “diritto … di vedere integrata la somma erogata della maggiorazione corrispondente alla svalutazione monetaria successivamente intervenuta, la quale può essere liquidata anche ex officio" (cfr. Cass. n. 11112/1994 cit.).
La domanda non può invece essere accolta in riferimento alle somme corrisposte da (quale compagnia assicuratrice della Parte_1 coobbligata RM s.a.s.) a titolo di rifusione delle spese dei procedimenti di A.T.P. svoltisi dinanzi al Tribunale di Arezzo e di concorso nel pagamento del compenso dei CC.TT.UU. (pari, rispettivamente, ad €
3.500,00 ad € 1.706,00, per complessivi € 5.206,00 in favore di ciascuna delle due pazienti). Dette somme, essendo state riconosciute in sede di accordo transattivo tra e le Sigg.re e Parte_1 Pt_3 Pt_4 in riferimento agli esborsi anticipati dalle due pazienti nella loro veste di ricorrenti nei procedimenti di istruzione preventiva ex artt. 696 bis c.p.c. e
8 della L. n. 24/2017, non risultano essere state liquidate in sede giudiziale, non essendo stati introdotti – in ottemperanza alla richiamata scrittura transattiva intercorsa tra queste ultime e la predetta compagnia assicuratrice, rispetto alla quale il Dott. rimase tuttavia estraneo - CP_1
15 i giudizi risarcitori rispetto ai quali i medesimi procedimenti ex art. 696 bis c.p.c. furono radicati in funzione di condizione di procedibilità dei rispettivi giudizi risarcitori. Né può ritenersi, evidentemente, che la liquidazione di quelle spese processuali possa essere effettuata nella presente causa (cui
RM s.a.s. non ha preso parte), anche al mero scopo di verificare la congruità delle somme a tale titolo corrisposte dalla compagnia alle danneggiate. In proposito, la mentovata scrittura transattiva in data
06.07.2021 stipulata tra la compagnia attrice e le due pazienti danneggiate non è evidentemente opponibile – e non può quindi assumere efficacia alcuna (ex art. 1304 comma 1 c.c.) - trattandosi di res inter alios acta, nei confronti del Dott. che non prese parte all'accordo nello stesso CP_1 trasfuso (né risulta abbia dichiarato di intenderne profittare), non sussistendo, del resto, pronuncia giudiziale di sorta che abbia liquidato le spese processuali ed i compensi in favore dei CC.TT.UU. inerenti ai due procedimenti di istruzione preventiva ex artt. 696 bis e 8 della L. n.
24/2017 svoltisi dinanzi al Tribunale di Arezzo (neanche, in ipotesi, quanto al compenso per i CC.TT.UU. a titolo di acconto, in difetto di produzione di provvedimento di liquidazione a tale titolo pronunciato in quei procedimenti); né avendo il predetto convenuto accettato la relativa quantificazione, quale liberamente effettuata dalle parti che ebbero a sottoscrivere quel medesimo accordo.
Tanto meno – avuto riguardo alla peculiare materia del contendere nella stessa dedotta (concernente il diritto di rivalsa dell'assicuratore ex artt.
1916 c.c., 1203 n. 3 c.c. e 8 della L. n. 24/2017) - la presente causa può essere identificata con il giudizio di cognizione attinente alla pretesa risarcitoria già vantata dalle pazienti nei confronti di RM e del dott.
non fosse altro che per il fatto che le Sigg.re e CP_1 Pt_3 Pt_4 non vi hanno preso parte: giudizio, quest'ultimo, in funzione del quale
(anche sub specie di condizione di procedibilità dell'azione) vennero a suo tempo introdotti i procedimenti ex art. 696 bis c.p.c. nel quale soltanto avrebbero potuto e dovuto essere ritualmente liquidate le spese pertinenti a quegli stessi procedimenti di istruzione preventiva.
16 In buona sostanza, se la valutazione circa la congruità di quanto corrisposto alle danneggiate dalla compagnia attrice (quale assicuratrice di RM s.a.s.) a titolo di indennizzo è necessariamente implicata dalla cognizione devoluta a questo Tribunale in virtù della domanda proposta nel presente giudizio dalla medesima compagnia e trova fondamento nell'esito degli espletati A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. in punto di responsabilità colposa esclusiva del medico che eseguì gli interventi
(declaratoria anch'essa specificamente richiesta in relazione ai rapporti interni tra i coobbligati) e nell'accertamento, acquisito all'esito di quegli stessi procedimenti (in virtù delle acquisite CC.TT.UU.), dei danni cagionati alle pazienti e del nesso causale tra l'operato del Dott. CP_1
e quegli stessi danni, analoga valutazione in ordine alla congruità del pagamento effettuato dalla predetta compagnia in funzione di rifusione delle spese dei ridetti procedimenti di istruzione preventiva e di compenso in favore dei CC.TT.PP. incaricati nel corso dei medesimi non può invece essere demandata a questo Giudice – al di là dell'omessa specifica allegazione e carenza di documentazione circa la consistenza quantitativa e qualitativa complessiva dell'attività difensiva prestata nel corso degli stessi (fatta salva la produzione dei ricorsi introduttivi e delle comparse di costituzione) e circa la richiesta di onorario avanzata dai medesimi
CC.TT.UU. – trattandosi di valutazione rimessa, in via definitiva, al giudizio di cognizione già preannunciato dalle danneggiate in riferimento alle loro rispettive pretese risarcitorie e mai radicato (stante la realizzazione delle stesse in via stragiudiziale, in esecuzione del richiamato accordo transattivo intercorso con la medesima compagnia); non essendo consentito neanche verificare se le somme versate da Parte_1 in funzione di rifusione del compenso per i CC.TT.UU.
[...] corrispondano a quanto a tale titolo liquidato, in via provvisoria (in ipotesi anche quale mero acconto), dal Tribunale di Arezzo all'esito dei procedimenti di istruzione preventiva nell'ambito dei quali essi prestarono la loro attività in evasione dell'incarico ricevuto, non essendo stati prodotti i relativi provvedimenti.
17 Ne deriva, in conclusione, la condanna del Dott. al pagamento, CP_1 in favore della compagnia attrice, soltanto della somma di € 71.270,81
(comprensiva di sorte capitale ed accessori di legge calcolati in conformità al suenunciato criterio recepito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 1712/1995), in riferimento a quanto corrisposto dalla compagnia attrice quale indennizzo assicurativo in favore delle Sigg.re e , per i danni (patrimoniali e Parte_3 Parte_5 non patrimoniali) loro derivati dagli interventi di blefaroplastica praticati il
27.12.2017, di cui € 55.472,00 per sorte capitale complessiva, € 9.374,00 per rivalutazione monetaria ed € 6.424,00 per interessi legali, ex artt. 1916
c.c. e 9 della L. n. 24/2017.
Il regime delle spese processuali del presente giudizio viene definito in applicazione del principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., come da dispositivo che segue;
dovendosi escludere che il convenuto possa essere condannato a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. Tale disposizione, infatti, trova applicazione nei confronti di colui che agisca o resista in giudizio “con malafede o colpa grave” e pertanto presuppone una condotta processuale attiva e consapevole, non essendosi invece nel caso di specie il Dott. costituito in causa ed essendo stato CP_1 dichiarato contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di ex artt. 1916 c.c. e 9 della L. n. 24/2017, Parte_1 della somma di € 71.270,81, di cui € 55.472,00 per sorte capitale, €
9.374,00 per rivalutazione monetaria ed € 6.424,00 per interessi legali.
18 Condanna il convenuto contumace, , alla rifusione Controparte_1 in favore di delle spese processuali, che liquida in Parte_1 complessivi € 10.439,25, di cui € 439,25 per esborsi ed anticipazioni ed €
10.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
Così deciso in Massa, il 09.10.2025
Il Giudice Unico dott. Domenico Provenzano
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