Articolo 5 della Legge 20 ottobre 1960, n. 1263
Articolo 4
Versione
24 novembre 1960
Art. 5.
Alla spesa di lire 1.830.800.000 si provvede riducendo di pari importo il Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 novembre 1960