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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/05/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4440 del 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4440/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio degli Avv.ti Luigi di Palma Parte_1 C.F._1
e Fabiola Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio de difensori in Sezze (LT), via Sicilia
n. 8, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Oliviero Sezzi, ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, via Giuseppe Mazzini n. 7, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto del processo: regolamentazione dell'affido di prole minorenne.
Conclusioni congiunte delle parti: “ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia disciplinare l'affidamento dei minori e le modalità dei Persona_1 Persona_2 rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento alle condizioni di cui al “verbale di accordo per l'affidamento condiviso dei figli minori” depositato telematicamente in data
30.05.2025. Con spese compensate tra le parti”. Le parti si sono riportate all'accordo sottoscritto dalle parti e dai difensori datato 28 maggio 2024, che entrambe hanno allegato in copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (v. allegato 1 a nota depositata il 3
Pagina 1 gennaio 2025 da parte ricorrente e allegato 1 a nota depositata il 6 gennaio 2025 da parte resistente), da intendersi in questa sede integralmente trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO.
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al Pm il quale non ha formulato osservazioni.
Il giudizio verte sulla regolamentazione del regime di affido dei figli minori delle parti: Per_1
nato in [...] il [...] e nato in [...] il [...].
[...] Persona_2
In sede di prima udienza, avvenuta il 6 giugno 2024, il Giudice rel., in via temporanea e urgente, ha adottato in via temporanea e urgente l'affido condiviso dei figli minori alle condizioni concordate dalle parti, specificando che le statuizioni economiche decorrono dal mese di giugno 2024 e, sentite le parti, ha fissato udienza di discussione, disponendo la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., per il 7 gennaio 2025.
Con ordinanza del 15 gennaio 2025, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione. Le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe.
***
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti siano conformi all'interesse dei due figli minori, sicché nulla osta all'accoglimento delle conclusioni delle parti, con compensazione delle spese di lite come espressamente pattuito dalle parti.
P.Q.M.
Dispone l'affido condiviso dei figli minori alle parti come da provvedimenti temporanei e urgenti adottati e riportati in parte motiva, con compensazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2025”.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4440/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio degli Avv.ti Luigi di Palma Parte_1 C.F._1
e Fabiola Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio de difensori in Sezze (LT), via Sicilia
n. 8, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Oliviero Sezzi, ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, via Giuseppe Mazzini n. 7, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto del processo: regolamentazione dell'affido di prole minorenne.
Conclusioni congiunte delle parti: “ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia disciplinare l'affidamento dei minori e le modalità dei Persona_1 Persona_2 rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento alle condizioni di cui al “verbale di accordo per l'affidamento condiviso dei figli minori” depositato telematicamente in data
30.05.2025. Con spese compensate tra le parti”. Le parti si sono riportate all'accordo sottoscritto dalle parti e dai difensori datato 28 maggio 2024, che entrambe hanno allegato in copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (v. allegato 1 a nota depositata il 3
Pagina 1 gennaio 2025 da parte ricorrente e allegato 1 a nota depositata il 6 gennaio 2025 da parte resistente), da intendersi in questa sede integralmente trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO.
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al Pm il quale non ha formulato osservazioni.
Il giudizio verte sulla regolamentazione del regime di affido dei figli minori delle parti: Per_1
nato in [...] il [...] e nato in [...] il [...].
[...] Persona_2
In sede di prima udienza, avvenuta il 6 giugno 2024, il Giudice rel., in via temporanea e urgente, ha adottato in via temporanea e urgente l'affido condiviso dei figli minori alle condizioni concordate dalle parti, specificando che le statuizioni economiche decorrono dal mese di giugno 2024 e, sentite le parti, ha fissato udienza di discussione, disponendo la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., per il 7 gennaio 2025.
Con ordinanza del 15 gennaio 2025, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione. Le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe.
***
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti siano conformi all'interesse dei due figli minori, sicché nulla osta all'accoglimento delle conclusioni delle parti, con compensazione delle spese di lite come espressamente pattuito dalle parti.
P.Q.M.
Dispone l'affido condiviso dei figli minori alle parti come da provvedimenti temporanei e urgenti adottati e riportati in parte motiva, con compensazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2025”.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 2