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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/10/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3348/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3348/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUGLIOTTA GRAZIA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GERRATANA MARCO CP_1 C.F._1
CONVENUTO/I
OGGETTO dichiarazione giudiziale di accettazione dell'eredità
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte del sig. nato CP_1 a Ragusa il 05/12/1965, codice fiscale , in morte della madre CodiceFiscale_2 Persona_1
, nata a [...] il [...], deceduta in data 23.03.2001, ed in morte del padre signor
[...]
nato il [...] ad [...], deceduto in data 04.02.2012, e per l'effetto, dichiarare Persona_2 il convenuto erede puro e semplice. • Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Ragusa di provvedere ai sensi dell'art. 2648 c.c. alla trascrizione della sentenza che accerti l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità dei danti causa e con esonero Persona_1 Persona_2 da ogni responsabilità
Parte convenuta:
Ritenere e dichiarare infondata e non provata o con qualsiasi altra statuizione la domanda avanzata dalla nei confronti di per tutti i motivi di cui sopra. Parte_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, risultando per tabulas che è nel possesso di uno degli CP_1 immobili pignorati, come emerge dalla notifica dell'atto di pignoramento avvenuta personalmente nei confronti del debitore a Chiaramonte in c.da e dalla scheda dell'ing. ctu Parte_2 Per_3 pagina 1 di 2 estimatore, all'interno del procedimento esecutivo 264/2021, ove l'immobile di Pt_3 Parte_2 risulta indicato come abitazione di residenza del debitore esecutato;
egli è inoltre nel possesso dell'immobile ereditario di Via Fratelli Cairoli s.n., censito al N.C.E.U. del Comune di Ragusa al foglio 67, particella 136, subalterno 2, utilizzato come deposito dall'esecutato, come risulta sempre dalla scheda del ctu estimatore.
A tanto si aggiunga, ma già la precedente circostanza potrebbe bastare, che il chiamato all'eredità ha compiuto, dopo il decesso della di lui madre , una regolare voltura catastale Persona_1 registrata al protocollo num. 52650 il 4.04.2002, e, a seguito del decesso del padre , Persona_2 una successiva rettifica di intestazione registrata al Protocollo num. RG0006484 il 18.01.2013.
Deve quindi concludersi che parte convenuta ha compiuto un atto (possesso stabile e duraturo dell'immobile in questione, bene ereditario) che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.).
L'accettazione tacita di eredità può inoltre essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (Cass. 10796/2009; 11478/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: dichiara l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di nato a [...] il CP_1 05/12/1965, codice fiscale , in morte della madre , nata CodiceFiscale_2 Persona_1 a Ragusa il 24.01.1943, deceduta in data 23.03.2001, ed in morte del padre signor Persona_2 nato il [...] ad [...], deceduto in data 04.02.2012, e per l'effetto, dichiara il convenuto erede puro e semplice;
ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Ragusa di provvedere ai sensi dell'art. 2648 c.c. alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità; condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 15/10/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3348/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUGLIOTTA GRAZIA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GERRATANA MARCO CP_1 C.F._1
CONVENUTO/I
OGGETTO dichiarazione giudiziale di accettazione dell'eredità
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte del sig. nato CP_1 a Ragusa il 05/12/1965, codice fiscale , in morte della madre CodiceFiscale_2 Persona_1
, nata a [...] il [...], deceduta in data 23.03.2001, ed in morte del padre signor
[...]
nato il [...] ad [...], deceduto in data 04.02.2012, e per l'effetto, dichiarare Persona_2 il convenuto erede puro e semplice. • Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Ragusa di provvedere ai sensi dell'art. 2648 c.c. alla trascrizione della sentenza che accerti l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità dei danti causa e con esonero Persona_1 Persona_2 da ogni responsabilità
Parte convenuta:
Ritenere e dichiarare infondata e non provata o con qualsiasi altra statuizione la domanda avanzata dalla nei confronti di per tutti i motivi di cui sopra. Parte_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, risultando per tabulas che è nel possesso di uno degli CP_1 immobili pignorati, come emerge dalla notifica dell'atto di pignoramento avvenuta personalmente nei confronti del debitore a Chiaramonte in c.da e dalla scheda dell'ing. ctu Parte_2 Per_3 pagina 1 di 2 estimatore, all'interno del procedimento esecutivo 264/2021, ove l'immobile di Pt_3 Parte_2 risulta indicato come abitazione di residenza del debitore esecutato;
egli è inoltre nel possesso dell'immobile ereditario di Via Fratelli Cairoli s.n., censito al N.C.E.U. del Comune di Ragusa al foglio 67, particella 136, subalterno 2, utilizzato come deposito dall'esecutato, come risulta sempre dalla scheda del ctu estimatore.
A tanto si aggiunga, ma già la precedente circostanza potrebbe bastare, che il chiamato all'eredità ha compiuto, dopo il decesso della di lui madre , una regolare voltura catastale Persona_1 registrata al protocollo num. 52650 il 4.04.2002, e, a seguito del decesso del padre , Persona_2 una successiva rettifica di intestazione registrata al Protocollo num. RG0006484 il 18.01.2013.
Deve quindi concludersi che parte convenuta ha compiuto un atto (possesso stabile e duraturo dell'immobile in questione, bene ereditario) che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.).
L'accettazione tacita di eredità può inoltre essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (Cass. 10796/2009; 11478/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: dichiara l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di nato a [...] il CP_1 05/12/1965, codice fiscale , in morte della madre , nata CodiceFiscale_2 Persona_1 a Ragusa il 24.01.1943, deceduta in data 23.03.2001, ed in morte del padre signor Persona_2 nato il [...] ad [...], deceduto in data 04.02.2012, e per l'effetto, dichiara il convenuto erede puro e semplice;
ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Ragusa di provvedere ai sensi dell'art. 2648 c.c. alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità; condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 15/10/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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