TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/05/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°2004 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2019, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 13.1.2025, e vertente tra in proprio e nella qualità di erede di (nato a Parte_1 Persona_1
Napoli l'11.6.1994, deceduto a Palermo il 23.8.2016), rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Nicola Muffoletto e Alessandro Muffoletto per mandati in atti;
attrice
e
, in proprio e nella qualità di erede di (nato a [...] CP_1 Persona_1
l'11.6.1994, deceduto a Palermo il 23.8.2016), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe
Muffoletto e Vincenza Muffoletto per mandato in atti;
attore nel procedimento riunito n. 2119/2019 R.G.
e
, in proprio e nella qualità di erede di (nato a [...] _2 Persona_1
l'11.6.1994, deceduto a Palermo il 23.8.2016), e , Parte_2 Parte_3 rappresentate e difese dall'Avv.to Salvatore Tamburo per mandato in atti;
attrici nel procedimento riunito n. 2185/2019 R.G. contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_3 difeso dall'Avv. Tommaso Sciortino per mandato in atti;
1 convenuta
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccardo Gentile e Salvatore Gentile Alletto per mandato in atti;
convenuta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate e scritti conclusivi.
Motivi della decisione
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
e la in persona dei rispettivi legali Controparte_3 Controparte_4 rappresentanti pro tempore, perché venisse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di dipendente di conducente dell'autocompattatore _5 Controparte_3
IVECO tg. FA423PN, assicurato per la RCA con con polizza n. 30/123012085, CP_4 per il decesso del figlio , avvenuto in data 23.8.2016 in Palermo, a causa Persona_1 delle gravi lesioni subite in occasione del sinistro occorsogli in data 21.8.2016, in Cefalù.
Esponeva l'attrice che alle ore 4.00 circa di quel giorno, la vittima stava viaggiando regolarmente, a bordo del proprio motociclo MC People, tg. DK18567, dalla stessa condotto e con a bordo procedendo a velocità moderata sulla propria corsia CP_6 di marcia della SS 113, quando, a causa della improvvisa e repentina manovra a tornante effettuata dall'autocompattatore condotto da che percorreva la _5 direzione di marcia opposta, da Palermo a Messina, dovendosi immettere nella via Marinai di Riviera, e che invadeva la corsia di marcia percorsa da , quest'ultimo Persona_1 perdeva il controllo del mezzo urtando contro un albero e, verosimilmente, contro il cordolo, cadendo rovinosamente sull'asfalto.
A causa dell'impatto, , gravemente ferito ma cosciente, veniva Persona_1 trasportato presso l'Ospedale G. Giglio di Cefalù e, successivamente, presso il Policlinico di
Palermo, dove decedeva in data 23.8.2016.
Per una migliore intelligenza dei fatti di causa, l'attrice rappresentava, altresì, che la SS
113, in prossimità dell'intersezione con la via Marinai di Riviera, è composta da un'unica
2 carreggiata larga m. 5,80, a doppio senso di marcia, con due corsie larghe m.
2.90 ciascuna, separate da linea continua;
che gli autoveicoli provenienti da Palermo con senso di marcia
Messina per svoltare sulla via Marinai di Riviera, che si trova a destra rispetto al senso di marcia, devono svoltare a destra effettuando una curva stretta;
che l'autocompattatore
IVECO de quo presenta uno sbalzo posteriore distante m. 2,74 dall'asse delle ruote posteriori.
Tanto precisato rappresentava l'attrice che gli agenti della Polizia intervenuti sui luoghi avevano accertato che, in posizione di quiete, l'asse dell'ultima ruota posteriore sinistra dell'autocompattatore si trovava all'interno della corsia di marcia opposta, ben oltre la linea continua di mezzeria, e che, pertanto, il mezzo pesante aveva invaso del tutto la corsia di marcia opposta nell'effettuare la manovra di svolta a destra sulla via Marinai di Riviera, cagionando la perdita di controllo del motociclo condotto da , l'impatto Persona_1 con l'albero e il cordolo, le gravissime lesioni e, infine, il decesso dello stesso.
Ravvisando l'esclusiva responsabilità del conducente l'autocompattatore per il decesso del figlio, l'attrice esponeva di aver provveduto a inviare, con raccomandate A/R, alle società convenute richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro;
del pari privo di riscontro restava l'invito alla stipula di negoziazione assistita alle medesime parti inviato, procedimento conclusosi con verbale negativo del
28.11.2018.
Ciò posto chiedeva, pertanto, la condanna in solido dei convenuti al Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti a causa dell'occorso iure proprio, nonché iure hereditatis a titolo di risarcimento del danno biologico terminale subito dal figlio, quantificati nella misura complessiva di € 510.000,00; il tutto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la a mezzo del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 la quale, non contestando l'incidente, ne contestava, tuttavia, la dinamica, dovendosi imputare l'evento morte alla condotta di guida assunta da . Persona_1
Esponeva la società convenuta, invero, che, dagli accertamenti eseguiti dagli inquirenti e dalle dichiarazioni rese dalle persone che avevano assistito all'evento, era emersa l'esclusiva responsabilità della vittima nella causazione del sinistro, tenuto conto che non vi era stato alcun impatto tra il motociclo e l'autocompattatore, che aveva visto il Persona_1
3 mezzo fermo che invadeva la propria corsia di marcia e che, ciononostante, invece che arrestare la marcia “si instradava nella cunetta delimitante la sede stradale interessata e quindi, dopo aver scalfito lo spigolo del relativo cordolo andava ad impattare contro un pino, adiacente al presunto punto di impatto” (cfr. annotazione di servizio del 30.08.2016 del Commissariato di P.S. di Cefalù), procedendo a una velocità superiore ai 60 km/h e, in ogni caso, non adeguata alle condizioni dei luoghi.
Siffatta dinamica, deduceva la società convenuta, era confermata altresì dai CP_6
traportato dal motociclo condotto dalla vittima, da da
[...] Parte_4
e da conducenti dei veicoli che seguivano il Controparte_7 Parte_5 motociclo condotto dalla vittima, tutti escussi a sommarie informazioni dalla Polstrada di
Buonfornello.
Conseguentemente, escludeva qualsivoglia addebito di responsabilità a suo carico per la morte di;
in subordine, chiedeva accertarsi il concorso di colpa della Persona_1 vittima nella causazione del sinistro;
contestava, altresì, il quantum del risarcimento richiesto, rilevando la necessità di prova;
infine, in caso di accoglimento delle domande attoree, chiedeva di essere tenuta indenne dalla compagnia assicurativa, pure convenuta.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda risarcitoria proposta da Parte_1 in subordine, accertare e dichiarare il concorso di colpa di nel sinistro per Persona_1 cui è causa;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Deduceva la compagnia assicurativa convenuta che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere in via esclusiva a , il quale, procedendo alla guida del proprio Persona_1 motociclo sprovvisto di patente di guida, a velocità di marcia superiore a quella consentita, sotto l'effetto di sostanze alcooliche, senza casco, pur avvedendosi dell'autocompattatore effettuante la manovra di svolta, non si era, tuttavia, fermato, ma si era infilato nello spazio tra il predetto mezzo pesante e il cordolo, perdendo il controllo del mezzo, così come accertato dal consulente nominato dal PM nell'ambito delle indagini aperte presso la
Procura della Repubblica di Termini Imerese.
4 Contestava, altresì, la quantificazione del danno operata dall'attrice, spropositata rispetto alle allegazioni offerte e da ricondursi ai minimi tabellari.
Chiedeva, pertanto, preliminarmente, la riunione al presente fascicolo del fascicolo di più giovane iscrizione, introdotto da e _2 Parte_2 Parte_3 rispettivamente sorella e nonne della vittima, avente lo stesso oggetto;
nel merito, il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice; in subordine, accertare e dichiarare il concorso di colpa di nel sinistro per cui è causa. Il tutto con vittoria di Persona_1 spese e compensi.
Con provvedimento del 5.3.2020 il procedimento n. 2185/2019 R.G., proposto da
[...]
, e nei confronti di e di _2 Parte_2 Parte_3 Controparte_3 [...]
avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno parentale iure Controparte_4 proprio subito dalle attrici per la perdita, rispettivamente, del fratello e del nipote PE
, e del danno iure hereditatis in favore di da quantificarsi in corso di
[...] _2 causa, veniva riunito al procedimento n. 2119/2019 R.G., proposto da nei CP_1 confronti dei medesimi convenuti, avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditatis, quantificato in € 400.000.00, a causa della morte del figlio . Persona_1
Con provvedimento del 19 maggio 2021 il procedimento n. 2119/2019 R.G. veniva riunito al procedimento n. 2004/2019 R.G.
Con ordinanza resa in pari data nel procedimento di più antica iscrizione, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., al termine dei quali i temi del contendere restavano sostanzialmente invariati.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi delle parti (cfr. verbali d'udienza del 16.1.2023, 27.2.2023 e 15.5.2023), l'espletamento di ctu volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alla riconducibilità dello stesso a condotte attive o omissive dei convenuti, nonché a condotte riferibili alla vittima, a mezzo dell'ing. Persona_2
nonché l'espletamento di ctu medico legale sulla persona di
[...] Parte_1
Veniva, altresì, autorizzata la produzione della documentazione sopravvenuta di cui al procedimento penale pendente nei confronti di (proc. n° 1087/21 _5
R.G.P.M. e n° 1588/21 R. GIP).
5 Indi, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza cartolare del 13.1.2025, ove, sulle conclusioni delle parti compendiate nelle note di trattazione scritta ritualmente depositate, veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La responsabilità del sinistro
2.1. L'an della responsabilità
In merito alle istanze risarcitorie formulate dagli attori nei confronti dei convenuti, il
Tribunale rileva quanto segue.
In punto di fatto, è incontroverso che in data 23 agosto 2016, alle ore 6.00, presso il
Policlinico di Palermo, decedeva , nato a Napoli l'[...], a [...] Persona_1 gravissime lesioni riportate in occasione del sinistro occorsogli in data 21 agosto 2016, alle ore 4.00 circa, mentre percorreva la via dei Pescatori, direzione di marcia porto-via
Polveriera, a bordo del motociclo MC People, tg. DK18567.
Ciò posto e venendo al merito della controversia, l'esito dell'attività istruttoria espletata nell'ambito del presente giudizio ha pienamente confermato l'assunto attoreo secondo il quale il sinistro stradale del 23 agosto 2016 si verificò a causa della condotta colposa osservata nell'occasione da dipendente di e conducente _5 Controparte_3 dell'autocompattatore di proprietà della predetta società, il quale, alle ore 3.58 circa, alla guida dell'autocompattatore IVECO tg. FA423PN, assicurato con Controparte_4
(polizza n. 30/123012085 del 10.5.2016), procedeva lungo la via dei Pescatori,
[...] direzione di marcia largo Polveriera-porto, carreggiata a doppio senso di marcia caratterizzata da segnaletica orizzontale a striscia continua;
giunto nei pressi del chilometro
185+600, che precede lo slargo a destra che conduce alla via Marinai di Riviera, iniziava la manovra di svolta a destra necessaria per immettersi sulla predetta via, manovra assimilabile ad un'inversione a U, tenuto conto delle caratteristiche della carreggiata e della grandezza del mezzo speciale condotto, a seguito della quale l'autoveicolo invadeva l'opposta corsia di marcia, inizialmente con l'avantreno (allargando la traiettoria rispetto al margine destro della corsia seguita), successivamente, nella fase di vera e propria svolta a destra, con il retrotreno, caratterizzato dalla presenza di n. 2 piattaforme di alloggio delle pedane operatori installate, una per lato, solidali allo chassis dell'autocarro, in posizione lievemente
6 aggettante rispetto allo spigolo del corpo compattatore, ad una quota compresa tra 0,30 m e
0,56 m, privi di segnalazione e/o catarifrangenti.
Allo stesso tempo, dalla direzione di marcia opposta giungeva il motociclo condotto da
, e sul quale era trasportato che, pur tentando di evitare la Persona_1 CP_6 collisione con la fiancata sinistra dell'autocompattatore procedendo in prossimità del margine destro della corsia, tuttavia, con lo scudo anteriore del motociclo impattava con la pedana sinistra del mezzo pesante, in fase di svolta, avvicinandosi progressivamente al margine destro della propria corsia di marcia, invadendo la cunetta di convogliamento delle acque piovane e urtando contro un albero, con conseguente perdita di controllo del mezzo, rientro nella corsia di marcia e fermandosi in posizione di stasi ad una distanza di circa 5,5
m dal fusto arboreo, riverso sul fianco (cfr. pagg.
4-6 della relazione redatta dal nominato ctu, ing. che, di fatto, riproduce la relazione redatta dall'ing. Persona_2 per il GIP di Termini Imerese, pure prodotta in atti). ON
Tale è la ricostruzione della dinamica del sinistro, così come ricostruita dal nominato ctu, ing. il quale, in aderenza agli accertamenti e alle conclusioni Persona_2 raggiunte dal perito nominato dal GIP nell'ambito del procedimento penale svoltosi nei confronti di conducente dell'autocompattatore (proc. n° 1087/2021 _5
R.G.N.R., n. 1588/2021 R.G. GIP), ha concluso, con ragionamento logico, coerente e privo di contraddizioni sulla scorta di tutti gli elementi di indagine, accertando che: “Alla luce degli accertamenti condotti, si ritiene che il sinistro avvenuto il 21 agosto 2016 alle ore 03:58 circa, successivamente al quale ha perso la vita il Sig. (conducente del motociclo Persona_1 CP_8 tg. DK18567), sia stato grandemente determinato dalla manovra di svolta a destra posta in essere dal Sig.
(conducente dell'autocompattatore tg. FA423PN). Quest'ultimo, infatti, procedendo _5 lungo la via dei Pescatori, traversa interna centro abitato di Cefalù, a doppio senso di circolazione, nell'esecuzione della manovra di svolta a destra (al fine di raggiungere la via Marinai di Riviera, ove ha sede il centro di raccolta RSU del Comune di Cefalù), invadeva progressivamente l'opposta corsia. Manovra che appare imprudente ed imperita in relazione alla presenza della linea di delimitazione, di tipo continuo, tra le corsie di marcia nonché in ragione dell'ingombro cagionato dal retrotreno dell'autocompattatore (oltre 2
m, a fronte di una larghezza utile di 2,9 m della corsia) al flusso veicolare nell'opposta direzione di marcia;
non ultimo dall'approssimarsi, secondo la direzione seguita dall'autocompattatore, di una curva destrorsa
(peraltro segnalata da apposita cartellonistica) a ridotta visibilità. Fattispecie, quest'ultima, che unitamente
7 alla necessità di affrontare la svolta a ridotta velocità (caratteristiche tecniche del mezzo e tipo di svolta necessaria per raggiungere l'adiacente via Marinai di Riviera), non consente una visibilità tale ultimare la manovra in tempo utile da escludere il sopraggiungere di eventuali veicoli provenienti dall'apposta direzione di marcia alla velocità massima imposta sul tracciato (50 km/h).” (cfr. pag. 6 relazione di ctu a firma dell'ing. . Persona_2
La ricostruzione operata dal nominato ctu risulta confermata dai testi escussi all'udienza del 16 gennaio 2023, , ispettore di Polizia presso il Commissariato di Testimone_1
Cefalù, intervenuto nell'immediatezza del sinistro, Parte_4
e testimoni oculari del Testimone_2 Controparte_7 Parte_5 sinistro.
, invero, ha dichiarato “confermo che la posizione dell'autocompattatore nelle Testimone_1 foto che mi vengono mostrate (di cui alla relazione tecnica dell'ing. , è quella assunta dal mezzo al Per_4 momento del sinistro;
riconosco i segni da me apposti con spray di vernice bianco, che sono stati fatti immediatamente dopo il sinistro;
i segni sono stati tracciati in corrispondenza degli assi, anteriori e posteriori, dell'autocompattatore nella posizione dello stesso al momento del sinistro;
ricordo che le pedane dell'autocompattatore in occasione del sinistro erano aperte ma non ricordo se fossero prive di retroriflettenti”
(cfr. dichiarazioni del teste rese all'udienza del 16.1.2023), confermando Testimone_1
l'invasione della corsia di pertinenza del motociclo condotto dalla vittima ad opera dell'autocompattatore.
e testimoni oculari del sinistro a Parte_4 Testimone_2 bordo del motociclo Piaggio, hanno dichiarato: “confermo il cap. B9 [“Essere vero che il giorno 21/08/2016, alle ore 4,00 circa, percorrevo, alla guida del motociclo Piaggio, di proprietà di mia madre, e con a bordo la mia fidanzata la SS 113 con Testimone_2 direzione di marcia ME – PA, seguendo a circa 10 mt di distanza il motociclo MC
People targato DK18567 di colore nero che, condotto da e con a bordo Persona_1
procedeva, nella stessa direzione di marcia ed a velocità particolarmente CP_6 moderata, strettamente sulla propria destra” di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2
c.p.c. dell'attrice , preciso che il motociclo MC condotto da Parte_1 Persona_1 procedeva a velocità moderata e sulla destra della carreggiata di pertinenza;
confermo il capitolo B10
[“Essere vero che, all'uscita di una curva sinistrorsa dove (sempre sulla sinistra rispetto al mio senso di marcia) vi è l'intersezione con la Via Marinai di Riviera che conduce al
8 deposito dei mezzi della nettezza urbana, ho notato un autocompattatore della raccolta e trasporto dei rifiuti che, proveniente dalla direzione di marcia opposta alla mia, era intento a manovrare per immettersi sulla predetta Via Marinai di Riviera (posta a destra rispetto al suo senso di marcia), preceduto da un altro automezzo della nettezza urbana, delle medesime dimensioni, che, già immessosi nella Via Marinai di Riviera, stava per completare la stessa manovra” di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. dell'attrice Pt_1
, l'autocompattatore era fermo sulla carreggiata, invadeva entrambe le corsie di marcia;
confermo
[...] che gli autocompattatori erano due, il primo era già sulla via Marinai di Riviera, il secondo stava completando la manovra. Confermo il cap. B11 [“Essere vero che, nella circostanza di cui al superiore capitolato B10), l'autocompattatore che si trovava ancora sulla SS 113 era posizionato in maniera trasversale, rispetto all'asse stradale, così come è meglio rappresentato nella foto allegate alla relazione tecnica dell'Ing. , di cui al Persona_5 documento n° 7 della produzione dell'attrice che la S.V. Ill.ma mi Parte_1 esibisce e che confermo rappresentare la situazione dei luoghi al momento del sinistro, ed occupava pressoché completamente la corsia riservata ai veicoli che procedevano nella direzione di marcia ME - PA, stante che era rimasto uno spazio libero di pochi centimetri tra lo spigolo posteriore sinistro dell'autocompattatore e la linea che delimita il margine destro della carreggiata rispetto al predetto senso di marcia ME – PA” di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. dell'attrice , riconosco l'autocompattatore dalle Parte_1 foto che mi vengono esibite (allegate alla consulenza dell'ing. e confermo che si trovava in tale Per_4 posizione;
preciso che si trovava in posizione quasi perpendicolare rispetto alla carreggiata;
non so dire se fosse in movimento o fermo ma in ogni caso procedeva molto lentamente. Confermo il cap. B12 [“Essere vero che, nella circostanza di cui ai superiori capitolati B10) e B11), ho visto che il motociclo condotto da collideva con lo spigolo posteriore sinistro Persona_1 dell'autocompattatore e, successivamente, cappottava in aria” di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. dell'attrice , il motociclo MC ha sbattuto sulla Parte_1 griglia dell'autocompattatore, il passeggero è volato parecchi metri avanti, anche il motociclo si è fermato qualche metro avanti l'autocompattatore, dopo aver sbattuto sul muretto laterale;
confermo il cap. B13
[Essere vero che, nella circostanza di cui ai superiori capitolati B10), B11) e B12),
l'autocompattatore non aveva in funzione il classico lampeggiante a luce gialla e non aveva ritratte le pedane – peraltro prive delle bande retroriflettenti -, poste nei due spigoli esterni
9 (destro e sinistro) dello sbalzo posteriore, sulle quali, solitamente, prendono posto gli
Operatori Ecologici, che, poste ad un'altezza da terra di mt 0,50 circa, sporgevano dalla sagoma posteriore del mezzo di mt. 0,50 circa” di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n.
2 c.p.c. dell'attrice , non si vedeva nulla, le pedane erano aperte;
sia Parte_1 PE che indossavano i caschi;
io mi trovavo a circa 20 metri dal motociclo MC e sono
[...] CP_6 riuscito ad arrestare il motociclo;
mi sono fermato proprio davanti all'autocompattatore; la velocità era moderata anche perché si tratta di un tratto in salita della SS 113; ho subito prestato soccorso e ho chiamato il 118; il era svenuto, privo di sensi, il invece era lucido e ha chiamato anche lui PE CP_6
i soccorsi e i familiari;
confermo il capitolo B17 [“Essere vero che, dopo pochi minuti rispetto ai primi soccorsi di cui al superiore capitolato B16), il che inizialmente era svenuto, PE ha ripreso conoscenza, tant'è che ha dialogato con me, che lo sorreggevo da dietro le spalle,
e, con il suo telefono cellulare, ha chiamato una sua cugina” di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte attrice , era cosciente ma in confusione;
confermo il Parte_1 cap. B18 [“Essere vero che, intorno alle ore 4,35 – 4,40 -, il è stato Persona_1 trasportato con un'ambulanza all'Ospedale di Cefalù” di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte attrice ; confermo il cap. B19 [“Essere vero Parte_1 che io giunsi all'Ospedale di Cefalù contemporaneamente all'ambulanza e ho visto che i miei due amici sono stati trasportati all'interno del pronto soccorso, da dove sentivo distintamente le urla di dolore del ” di cui alla memoria ex art. 183 comma Persona_1
VI n. 2 c.p.c. di parte attrice ” (cfr. dichiarazioni rese dal teste Parte_1 [...] all'udienza del 16 gennaio 2023); “[…] ricordo che i mezzi erano due, un Parte_4 autocompattatore si era già immesso in via Marinai di Riviera, l'altro stava facendo manovra e si trovava davanti a noi, come un muro bianco, si trovava in posizione perpendicolare rispetto alla carreggiata e occupava entrambi i sensi di marcia, il suo e quello opposto;
[…] preciso che era rimasto un piccolo spazio tra il margine della carreggiata e lo spigolo dell'autocompattatore, non so quantificare esattamente la larghezza, credo che un motociclo potesse passare ma facendo manovre […]” (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del 13 gennaio 2023). Testimone_2
Entrambi i testi, pertanto, hanno confermato le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, nonché lo stato dei luoghi e la posizione dei veicoli coinvolti, confermando la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dagli attori.
10 Tali e tante circostanze risultano altresì confermate dai testi di parte convenuta e pure testimoni oculari del sinistro, i quali hanno Controparte_7 Parte_5 entrambi confermato la dinamica del sinistro, così come accertata dal nominato ctu (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del 27.2.2023 e da Controparte_7 Parte_5 all'udienza del 15.5.2023).
La dinamica del sinistro, peraltro, risulta confermata altresì dal verbale di accertamenti urgenti redatto dagli agenti del Commissariato di Polizia di Cefalù, intervenuti nell'immediatezza del sinistro (cfr. all. n. 5 all'atto di citazione di , nonché Parte_1 dalla relazione redatta dalla Polizia Stradale di Palermo, sottosezione di Buonfornello, nell'ambito delle indagini afferenti al procedimento penale a carico di _5
(cfr. relazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_4
Dalla valutazione del compendio probatorio richiamato risulta palese l'ascrivibilità a dipendente di della responsabilità in ordine alla _5 Controparte_3 materiale causazione del sinistro, avendo quest'ultimo posto in essere una condotta in violazione degli artt. 40 comma 3 e 8 e 143 comma 1 del C.d.S., che vietano di oltrepassare le strisce continue delimitanti la carreggiata e impongono di transitare sulla parte destra della stessa.
Deve concludersi, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, che l'invasione della corsia opposta rispetto a quella di marcia, corsia da cui proveniva il ciclomotore condotto da da parte del conducente CP_9 Persona_1 dell'autocompattatore IVECO, di proprietà di e assicurato con Controparte_3 [...]
nell'atto di immettersi sulla via Marinai di Riviera, di fatto realizzata del Controparte_4 pari a un'inversione a U, ha senz'altro spiegato una decisiva efficienza causale in ordine alla verificazione del sinistro.
Ciò posto, è necessario indagare sull'eventuale incidenza causale spiegata altresì dal conducente del motociclo, , rimasto vittima del sinistro a causa delle Persona_1 gravissime lesioni riportate.
Deve evidenziarsi che - alla stregua dell'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità -”nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle
11 norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare
l'incidente” (cfr., da ultimo, Cass. 3696/2018).
Conseguentemente, anche la grave infrazione, commessa da uno dei conducenti, dell'invasione dell'opposta corsia di marcia, non dispensa il giudice dal verificare pure il comportamento dell'altro conducente, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr.
Cass. civ. n. 4755/2004; n. 15847/2000; n. 5671/2000).
Invero, in materia di danni da circolazione stradale, per escludere l'applicazione della presunzione di corresponsabilità, il danneggiato coinvolto in uno scontro tra veicoli deve provare non solo che il conducente dell'autoveicolo investitore sia in colpa, ma altresì che egli si sia uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente; ne consegue che neanche l'infrazione grave commessa da uno dei conducenti comporta necessariamente la colpa esclusiva dell'autore ed il superamento della presunzione ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria in concreto dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico (cfr. Cass. n. 13271/2016 ma anche, Cass. civ. n. 12692/1998; n. 11235/1997; n. 1384/1997).
In assenza di tale prova si verifica il concorso di una colpa specifica accertata a carico di uno dei conducenti con una colpa presunta a carico dell'altro conducente, concorso correttamente configurabile agli effetti dell'art. 2054 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 5635/1997).
L'unico caso, infatti, in cui la regola sussidiaria della presunzione di colpa non opera si ha quando risulta in concreto provato in quale misura la condotta di entrambi i conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (cfr. Cass. civ. 4639/2002; n. 1198/1997).
Ora, nel corso del presente giudizio, seppure risulti provata la dinamica del sinistro occorso a descritta dagli attori, tuttavia, dall'istruttoria svolta sono emersi Persona_1 elementi che inducono a ritenere che la vittima, alla guida del motociclo CP_9 non abbia posto in essere tutte le necessarie cautele.
Invero, indubbia l'invasione della corsia opposta rispetto a quella di marcia da parte dell'autocompattatore, parimenti indubbia risulta la decisione della vittima di proseguire la propria marcia nella corsia di pertinenza, seppure di fatto quasi integralmente impegnata dall'autocompattatore in manovra.
12 Il nominato ctu, ing. invero, conformemente al perito nominato Persona_2 nell'ambito del procedimento penale, ha accertato che: “Per quanto attiene la condotta del centauro, le verifiche hanno evidenziato una velocità all'istante dell'impatto compresa tra 30 km/h (ipotesi mancato azionamento impianto frenante nella fase successiva alla collisione con autocompattatore) e 47 km/h, ovvero al di sotto del limite imposto sul tracciato. Di converso, stante l'assenza di dati certi ed incontrovertibili circa l'attivazione del sistema frenante nella fase di avvicinamento, è stato possibile solo eseguire una valutazione degli scenari estremi: mancato azionamento, ovvero velocità di percorrenza pari al dato stimato nella fase d'urto, ed attivazione del dispositivo, pervenendo a velocità non inferiore a 74 km/h, ovvero 24 km/h oltre il limite del tracciato. In ragione delle predette ipotesi limite, è stata eseguita la valutazione pertinente “il punto in cui il conducente del motociclo avrebbe potuto avvistare la posizione occupata dall'autocompattatore in fase di manovra”. Tale area, infatti, risulta connessa sia alle caratteristiche del moto del centauro sia ai tempi di esecuzione della manovra. In forza di ciò sono stati valutati gli scenari limite: a) velocità di svolta dell'autocarro continua e pari alla massima - velocità costante del motociclo, pervenendo ad una distanza relativa di 35 m;
b) autocarro pressoché fermo (in prossimità della posizione di quiete in cui è stato rinvenuto) - motociclo in marcia alla velocità massima stimata – distanza relativa di 50 m. Tali scenari, dunque, convergono in una tardiva/non corretta valutazione del pericolo (costituita dalla pedana) da parte del centauro ovvero ad una reazione pronta ma non sufficiente dello stesso.” (cfr. pag. 7 relazione di ctu in atti).
La distorta valutazione del pericolo da parte della vittima, peraltro, risulta confermata altresì dal teste escusso il quale, confermando la dinamica del sinistro, Controparte_7 ha dichiarato: “[…] confermo il cap. e [“vero è che nel contempo notavo che il motociclo condotto dal , trovandosi la strada ostruita dal predetto autocarro Persona_1 piuttosto che fermarsi, tentava di passare nel ristretto spazio esistente tra la parte posteriore dell'autocarro ed il guardrail, di delimitazione del margine destro della carreggiata;
” di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. della compagnia assicurativa convenuta], ricordo che il motociclo con a bordo due persone invece di fermarsi ha provato a oltrepassare
l'autocompattatore nello spazio che restava tra questo e il guardrail;
la manovra non è riuscita, infatti il motociclo è andato a sbattere ma non ricordo se ha sbattuto prima sul camion e poi sul guardrail o viceversa;
non so cosa ha fatto l'altro motociclo;
percorrevo la SS 113 a una velocità moderata;
anche il motociclo aveva una velocità moderata […]” (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del Controparte_7
27.2.2023).
13 Peraltro, l'erronea valutazione del pericolo e l'omessa adozione della prudenza necessaria a evitare l'impatto risulta comprovata, altresì, dalla circostanza per la quale gli altri conducenti pure presenti sulla carreggiata, e Controparte_7 Parte_4 sono riusciti ad arrestare la marcia per tempo.
[...]
Di conseguenza, tutta le circostanze or ora enucleate, in uno alla circostanza per la quale il tasso alcolemico rilevato alla vittima sia risultato pari a 0,84 g/l, superiore al limite di legge (circostanza questa emersa dalla lettura della relazione redatta dal perito nominato dal
GIP, ing. prodotta da tutti gli attori), induce questo giudice a ritenere che ON
, alla guida del ciclomotore Kymco People, targato DK18567, abbia Persona_1 concorso, con il suo comportamento, alla causazione del sinistro, seppure con contributo quantificabile nella ridotta misura del 30%, ove si consideri che la causa principale dello scontro fu senza dubbio l'invasione della carreggiata da parte del veicolo antagonista, mentre alla vittima può essere rimproverato di non aver tenuto una velocità tale da consentirgli, una volta avvistato il pericolo, di effettuare una qualsiasi efficace manovra d'emergenza atta ad evitare l'impatto.
Alla luce di ciò, la società convenuta proprietaria Controparte_3 dell'autocompattatore, va considerata responsabile della causazione del sinistro nella restante misura del 70%.
Sulla scorta delle considerazioni e dei rilievi svolti, la e la Controparte_3 [...] vanno solidalmente condannate a risarcire gli odierni attori dei danni Controparte_4 conseguenti al decesso del proprio congiunto.
2.2. Il danno risarcibile
Gli attori e hanno chiesto, oltre al Parte_1 Persona_1 _2 risarcimento del danno parentale da perdita del congiunto e di altre voci di danno non patrimoniale su cui infra si dirà, il risarcimento del danno iure hereditatis, nella qualità, rispettivamente di genitori e sorella della vittima.
Ora, ritiene questo giudice che tale posta di danno, da distinguersi in danno morale terminale (o danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico), che consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le
14 lesioni e il decesso;
e in danno biologico terminale, costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cass. n. 7923/2024), non possa trovare riconoscimento in questa sede.
Ciò sia per la genericità delle allegazioni offerte dalle parti, sia per la circostanza temporale per la quale , vigile e cosciente negli attimi immediatamente Persona_1 dopo il sinistro e al momento dell'arrivo presso il P.S. dell'Ospedale G. Giglio di Cefalù, avvenuto in data 21 agosto 2016, alle ore 4.57, poco più di tre ore dopo, per l'esattezza alle ore 8.49, era già in stato di incoscienza in quanto intubato (cfr. verbale di pronto soccorso del 21.8.2016, all. n. 8 all'atto di citazione di . Tale stato di sedazione si è Parte_1 protratto fino al decesso, così come risulta dalla cartella clinica del Policlinico di Palermo, presso cui è giunto il 21 agosto 2016, nella quale, immediatamente dopo il ricovero, alle ore
11.07, il medico di turno dà atto che “il paziente giunge da ospedale di Cefalù per politrauma, giunge intubato, sedato con propofol, neurologicamente non valutabile…” (cfr. cartella clinica Policlinico di
Palermo, all. n. 9 all'atto di citazione di . Parte_1
Le superiori circostanze inducono ad escludere che tra il sinistro e il decesso di PE
, in stato di sedazione già dopo qualche ora dopo il ricovero, sia decorso
[...] quell'apprezzabile lasso di tempo che consente il risarcimento del danno biologico, ovvero, parimenti, che la vittima abbia consapevolmente assistito allo spegnersi della propria vita che impone il risarcimento del danno morale terminale, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (in questi termini, Cass. n. 8580/2019; Cass.,
n. 7923/2024; Cass., n. 26851/2023).
, e hanno Parte_1 CP_1 _2 Parte_2 Parte_3 chiesto, altresì, il risarcimento del danno iure proprio, sub specie di danno derivante dalla lesione del rapporto parentale cagionato dalla perdita del congiunto, rispettivamente figlio, fratello e nipote dei medesimi.
Quale generale premessa, è bene rammentare che il danno non patrimoniale iure proprio cagionato agli attori dalla responsabilità di è ravvisabile nella perdita del Controparte_3 congiunto e non si esaurisce nel solo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca
15 nei prossimi congiunti che le sopravvivono, ma ricomprende il vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti familiari, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (cfr. Cass. n. 10107/2011).
Con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, la Suprema Corte ha sottolineato come “il riconoscimento dei "diritti della famiglia" (art. 29, primo comma, Cost.) va inteso non già, restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati.” (Cass. n. 8827/2003).
Tuttavia, la sofferenza per la perdita del rapporto parentale non può considerarsi in re ipsa in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno.
Essa va allegata e provata dal danneggiato, anche attraverso elementi di carattere presuntivo, che rappresentano mezzi di prova di rango non inferiore agli altri e ben possono costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice.
Ciò in quanto “In caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio” (Cass. n°14655/2017).
Nel caso di specie questo giudice prende atto che le attrici e Parte_1 _2
, rispettivamente madre e sorella di , convivessero con il congiunto
[...] Persona_1 al momento dell'evento.
16 Gli attori , e , rispettivamente padre e nonne CP_1 Parte_2 Parte_3 della vittima, invece, con la medesima non erano conviventi, essendo residenti il primo a
Messina, le ultime a Napoli, in Campania.
A sostegno del forte legame affettivo con il de cuius, l'attrice ha Parte_1 prodotto un'intervista rilasciata dal figlio, giocatore di pallacanestro a livello agonistico, in cui lo stesso dichiara di essere a lei molto legato e di essere un “mammone” (cfr. intervista allegata alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di . Parte_1
Lo shock subito per la morte del figlio, poi, risulta confermato dalle dichiarazioni della teste escussa all'udienza del 16.1.2023 (cfr. dichiarazioni rese dalla Testimone_3 teste all'udienza del 16.1.2023).
L'attore nulla ha prodotto a sostegno della propria domanda;
il rapporto di CP_1 complicità con il figlio risulta, tuttavia, confermato dai testi escussi PE [...]
e (cfr. dichiarazioni rese dai predetti testi all'udienza del CP_10 Testimone_4
16.1.2023 e 27.2.2023).
Nulla, invece, è stato allegato dalle attrici e _2 Parte_2 Parte_3 per meglio definire i rapporti tra le stesse e il congiunto, essendosi limitata a _2 depositare delle fatture relative a delle sedute di psicoterapia presso l'Ospedale Fondazione
G. Giglio di Cefalù relative al periodo dal 16 marzo 2017 al 19 gennaio 2018 (cfr. fatture allegate all'atto di citazione).
In tale contesto, dunque, si procede alla liquidazione del danno non patrimoniale, unitariamente considerato (basti a tal proposito richiamare le note Sezioni unite della
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 11.11.2008 n. 26972, che impongono, nell'applicare gli ordinari criteri di determinazione del risarcimento, di procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza), utilizzando, quale criterio equitativo, le tabelle elaborate dal Tribunale di NO, – riconosciute idonee dalla Corte di Cassazione per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass., n. 37009/2022) –
, edizione 2024, integrate con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti, corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria,
17 alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Nella specie, si ritiene che è possibile pervenire - sulla base dei valori tabellari, tenuto conto delle specifiche circostanze della fattispecie, dell'età della vittima, e correlativamente del tempo durante il quale i rapporti all'interno del famiglia si sarebbero potuti esplicare, nonché del grado di prossimità - alla liquidazione equitativa delle seguenti somme, differenziate sulla scorta della personalizzazione del danno per ciascun congiunto, in relazione al rapporto di parentela, all'età del singolo attore e al rapporto di convivenza con la vittima, già decurtati della percentuale del 30% in virtù del riconosciuto concorso di colpa:
- 72 punti per valore punto € 3.911,00, pari a € 243.655,30 Parte_1 espressa in valori attuali per l'attrice madre di;
Parte_1 Persona_1
- 60 punti per , valore punto € 3.911,00, pari a € 205.325,50 espressa in CP_1 valori attuali per l'attore , padre di;
CP_1 Persona_1
- 72 punti per valore punto pari a € 1.698,00, pari a € 103.408,20 _2 espressa in valori attuali per l'attrice , sorella di;
_2 Persona_1
- 38 punti per valore punto pari a € 1.698,00, pari a € 45.166,80 Parte_2 espressa in valori attuali per l'attrice nonna paterna di;
Parte_2 Persona_1
- 42 punti per valore punto pari a € 1.698,00, pari a € 49.921,20, Parte_3 espressa in valori attuali per l'attrice , nonna materna di . Parte_3 Persona_1
Al fine di ristorare poi il danno prodotto dal ritardo nella liquidazione della prestazione risarcitoria, tenuto conto della natura (debito di valore) dell'obbligazione risarcitoria in parola e dei criteri ormai costanti in giurisprudenza, occorre devalutare l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale al momento del decesso ed applicare, anno per anno sulla somma via via rivalutata, un tasso di interesse pari a quello legale.
La somma spettante agli attori quale liquidazione del danno loro spettante iure proprio, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ascende, rispettivamente:
- ad € 268.550,06 (di cui € 24.894,76 per interessi) per Parte_1
- ad € 226.306,23 (di cui € 20.978,73 per interessi) per;
CP_1
- ad € 113.973,63 (di cui € 10.565,43 per interessi) per;
_2
18 - ad € 49.781,58 (di cui € 4.614,78 per interessi) per Parte_2
- ad € 55.021,54 (di cui € 5.100,54 per interessi) per . Parte_3
E, così, in totale, l'importo dovuto dalla società convenuta e dalla compagnia assicurativa convenuta, in solido, agli attori è pari, complessivamente, a € 713.633,04.
Su tale importo sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
Infine, quanto al danno biologico pure chiesto dall'attrice il Tribunale Parte_1 preliminarmente osserva che “In tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'articolo 29 e nell'articolo 32 della Costituzione.” (cfr.
Cass. n. 25907/2023).
Affermata la risarcibilità della domanda risarcitoria autonoma rispetto al danno da perdita del congiunto, nel caso di specie, muovendo dalla disamina del pregiudizio di ordine non patrimoniale del quale l'attrice ha domandato il ristoro, si osserva Parte_1 che le lesioni eziologicamente riconducibili al decesso del figlio hanno provocato a quest'ultima un danno biologico, segnatamente: “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, misti”, pari all'8% (otto percento) dell'integrità psicofisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U., dott. il quale ha pienamente ed Persona_6 analiticamente motivato le proprie conclusioni – che questo giudice ritiene condivisibili in toto – con riferimento alla documentazione sanitaria prodotta dalle parti, ai dati clinici rilevati ed ai criteri di valutazione del pregiudizio dettati dalla letteratura scientifica in materia.
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto questo Tribunale aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia;
in particolare, per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati il Tribunale adotta i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di NO cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una
19 “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (cfr. Cass. n. 14402/2011; Cass. n.
12408/2011).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e
26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
Le tabelle milanesi inglobano, dunque, anche la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
In altri termini, il valore punto tiene conto anche, seppur in una dimensione per così dire standardizzata, della componente prettamente soggettiva costituita dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, normalmente insita – secondo il criterio presuntivo dell'id quod plerumque accidit – nel danno alla salute, e delle ordinarie ripercussioni dinamico – relazionali di quest'ultimo.
E però, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, il Giudice, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione, di queste dovrà tener conto al fine di escludere o ammettere la personalizzazione, esplicitando in motivazione se e come abbia considerato tutte tali circostanze (cfr. Cass. n. 9231/2013; Cass n. 5243/2014).
Per la liquidazione del danno biologico, come da ultimo spiegato dalla Suprema Corte,
“il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del
20 danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di NO (che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al
30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato
Codice delle assicurazioni.” (cfr. Cass. n. 25614/2020).
Peraltro, come sostenuto dalla giurisprudenza di merito, “il danno morale, inteso quale sofferenza interiore, va tenuto distinto sia dall'incidenza della lesione sull'aspetto dinamico-relazionale, che consente una personalizzazione in presenza di idonee allegazioni e prove (cd. 'danno esistenziale'), sia dai sintomi e dalle conseguenze valutabili in termini medico-legali della patologia conseguente alla lesione stessa
(algie, compromissioni estetiche, ecc.), i quali vengono compensati attraverso la liquidazione del cd. 'danno biologico' utilizzando il criterio tabellare. Il riconoscimento di suddetto danno, stante l'obiettiva difficoltà di offrire la prova di uno "stato dell'animo", può essere accertato e provato anche solo mediante presunzioni. A tale proposito, un elevato grado di attendibilità di tale criterio logico -inferenziale è rappresentato della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva, nel senso che tanto più grave sarà la lesione della salute, tanto più sarà consentito presumere l'esistenza di un correlato danno morale.” (cfr., tra le altre, Trib. Pavia n. 1623/2021).
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei citati parametri tabellari, tenuto conto dell'età (48 anni) della danneggiata all'epoca del fatto dannoso e del grado di invalidità, partendo dal valore punto tabellare relativo al “danno non patrimoniale” omnicomprensivo nel senso sopra chiarito, cioè comprendente anche la componente descrittiva costituita dal patimento interiore che ordinariamente si accompagna alla sofferenza di natura organica correlata alla lesione della salute, va equitativamente liquidato a favore dell'attrice Pt_1
l'importo di € 12.124,00, già tenuto conto dell'aumento per la sofferenza derivante
[...] dall'evento, nonché decurtato della percentuale di colpa accertata.
21 Al fine di ristorare poi il danno prodotto dal ritardo nella liquidazione della prestazione risarcitoria, tenuto conto della natura (debito di valore) dell'obbligazione risarcitoria in parola e dei criteri ormai costanti in giurisprudenza, occorre devalutare l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale al momento del sinistro ed applicare, anno per anno sulla somma via via rivalutata, un tasso di interesse pari a quello legale.
E così la somma spettante all'attrice, con rivalutazione ed interessi ponderati fino alla data di ultima rilevazione ISTAT, ascende a € 13.362,72 di cui € 1.238,72 per interessi.
Su tali importi sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
Infine, da rigettare è la richiesta di danno patrimoniale pure formulata dall'attrice e relativa alla mancata contribuzione del figlio, se fosse ancora in vita, alle Parte_1 sue necessità materiali, in quanto del tutto sguarnita di allegazione e prova.
L'attrice, invero, si è limitata ad allegare la circostanza che il figlio giocasse a livello agonistico in una squadra di pallacanestro e che, presumibilmente, avrebbe continuato la carriera sportiva, con conseguenti ingenti introiti, senza nulla dimostrare in tal senso.
Del tutto inammissibile, invece, deve essere dichiarata la domanda risarcitoria, relativa alla stessa voce di danno, proposta da , in quanto tardivamente proposta solo CP_1 negli scritti conclusionali.
La e la pertanto, devono essere Controparte_3 Controparte_4 condannate, in solido, al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito iure proprio dall'attrice nella misura complessiva di € 281.912,78 (di cui € Parte_1
268.550,06 a titolo di danno parentale ed € 13.362,72 a titolo di danno biologico). A tali somme devono poi aggiungersi gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
La e la devono essere, altresì, condannati Controparte_3 Controparte_4 al risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio dagli altri attori, , CP_1 padre della vittima, sorella della stessa, e infine, e _2 Parte_2 [...]
nonne della stessa, nella misura sopra compiutamente indicata. Pt_3
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Di conseguenza, l'accoglimento della domanda spiegata dagli attori comporta la condanna dei convenuti e in solido, al Controparte_3 Controparte_4 pagamento delle spese di lite dagli stessi sostenute, le quali, calcolate ai sensi del D.M.
22 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2011, tenendo conto dell'ammontare del risarcimento, applicando parametri minimi per tutte le fasi, sono liquidate nella misura complessiva di € 7.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge per ciascuno, in favore dell'attrice da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi Parte_1 antistatari, e dell'attore , da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi CP_1 antistatari;
di € 9.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, tenuto conto dell'aumento per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale, in favore delle attrici e da distrarsi in favore dei _2 Parte_2 Parte_3 procuratori dichiaratosi antistatari.
Le spese di ccttuu, così come liquidate in separati decreti, devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti in solido, e Controparte_3 [...]
Controparte_4
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accoglie la domanda risarcitoria spiegata dagli attori nei confronti di e Controparte_3
e, per l'effetto, condanna e Controparte_4 Controparte_3 CP_4
in solido, al pagamento in favore degli attori delle somme così Controparte_4 specificate:
- € 281.912,78, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, per Parte_1
- € 226.306,23, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, per;
CP_1
- € 113.973,63, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, per;
_2
- € 49.781,58, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, per Parte_2
- € 55.021,54, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, per;
Parte_3 per l'effetto, condanna e in solido, al Controparte_3 Controparte_4 pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori, che liquida in € 8.241,00, di cui €
1.241,00 per esborsi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale, in favore di da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi Parte_1 antistatari;
in € 8.241,00, di cui € 1.241,00 per esborsi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale, in favore di , da distrarsi in favore dei CP_1 procuratori dichiaratisi antistatari;
in € 9.545,00, di cui € 545,00 per esborsi, oltre iva, cpa e 23 rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale, in favore di _2 [...]
e da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
Pt_2 Parte_3 pone le spese di ccttuu, così come liquidate in separati decreti, definitivamente in capo ai convenuti in solido e Controparte_3 Controparte_4
Termini Imerese, 6 maggio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
24