Art. 4.
La concessione della importazione temporanea dei tessuti di cotone greggi o imbianchiti, per essere tinti o stampati, prevista alla tabella I annessa al testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 , e' estesa al taglio in pezze dei tessuti stessi, come sopra lavorati.
La concessione della importazione temporanea dei tessuti di cotone greggi o imbianchiti, per essere tinti o stampati, prevista alla tabella I annessa al testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 , e' estesa al taglio in pezze dei tessuti stessi, come sopra lavorati.