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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/05/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Elena
Ramatelli ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4686 del registro generale 2024 promossa da
, nata il [...] a [...]çu (PR – Brasile); Parte_1
, nata il [...] ad [...] – Brasile), in proprio Persona_1
e, insieme al sig. nato il [...] a [...] – Controparte_1
Brasile), in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori
[...]
nato il [...] ad [...] – Brasile) e Persona_2 Persona_3
nato il [...] ad [...] – Brasile);
[...]
, nato il [...] a [...] – Controparte_2
Brasile);
, nato il [...] a [...] – Brasile); Persona_4
, nata il [...] a [...] – Brasile); Persona_5
, nato il [...] ad [...] – Brasile) e Persona_6
, nata il [...] ad [...] – Parte_2
Brasile), entrambi in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato il [...] ad Persona_7
IQ (RO – Brasile);
, nato il [...] ad [...] – Brasile); Parte_3
, nata il [...] ad [...] – Brasile) e Parte_4 [...]
, nato il [...] a [...] – Brasile), entrambi in proprio ed in Parte_5
qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, nato il [...] ad [...] – Brasile), tutti rappresentati Persona_8 e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Morra (C.F. C.F._1
) e presso il suo studio elettivamente domiciliati,
[...]
ricorrenti contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_3 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
SS (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope C.F._2
legis domiciliato,
resistente
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti, in linea retta, dell'emigrante italiano
, nato il [...] a [...] e deceduto in Brasile il 05.11.1977, Persona_9
senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
più precisamente, i richiedenti
[...]
e Persona_5 Parte_2 Parte_5
assumevano di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii.
A fondamento della loro domanda, i richiedenti ricostruivano la loro genealogia, esponendo: che il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_9 [...]
con la quale generava il sig. , nato il [...] a Persona_10 Persona_11
Guarani das Missoes (RS – Brasile); che quest'ultimo contraeva matrimonio, in data
08.05.1943, a Porto Lucena (RS – Brasile) con la sig.ra ; che dalla loro Parte_6
unione coniugale, in data 26.05.1939, nasceva il sig. a Porto Persona_12
Lucena (RS – Brasile); che il sig. convolava a nozze, in data Persona_12
04.12.1978, a IQ (RO – Brasile), con la sig.ra che da Persona_13
predetto matrimonio nascevano i signori e Parte_1 Persona_4 odierni ricorrenti;
che la sig.ra nasceva, in data Persona_14 Parte_1
05.08.1969, a Sao Miguel di Iguaçu (PR – Brasile); che il sig. Persona_4
nasceva, in data 13.12.1962, a Porto Lucena (RS – Brasile); che il sig. Per_14
nasceva, in data 20.03.1973, a Porto Lucena (RS – Brasile); che la sig.ra
[...]
generava la richiedente nata in [...] Parte_1 Persona_1
06.05.1988 a IQ (RO – Brasile); che dall'unione tra la sig.ra e Parte_1
il sig. nasceva a IQ (RO – Brasile), in data Controparte_4
05.03.1994, l'istante che dall'unione stretta Controparte_2 CP_2
dalla sig.ra con il sig. nascevano Persona_1 Controparte_1
i ricorrenti minori e il primo nato il Persona_2 Persona_3
24.05.2009 ad IQ (RO – Brasile) e il secondo nato il [...] ad [...]
(RO – Brasile); che il sig. contraeva matrimonio il 15.10.1984, ad Persona_4
IQ (RO – Brasile), con la sig.ra , odierna ricorrente;
Persona_5
che da predetta unione matrimoniale nascevano i ricorrenti Persona_6
e , il primo nato il [...] ad [...] – Brasile) e Parte_3
il secondo nato il [...] ad [...] – Brasile); che il sig.
[...]
sposava, in data 09.03.2007, ad IQ (RO – Brasile), la Persona_6
ricorrente che da quest'ultimo legame Parte_2
nasceva, in data 19.04.2010, ad IQ (RO – Brasile), il minore istante
[...]
; che il sig. generava, con la sig.ra Persona_7 Persona_14 Parte_7
la richiedente nata il [...] ad [...]
[...] Parte_4
– Brasile); che quest'ultima convolava a nozze, in data 06.10.2017, ad IQ (RO
– Brasile), con il sig. , anche'egli odierno ricorrente;
che da Parte_5
questa unione matrimoniale nasceva, in data 07.05.2007, ad IQ (RO – Brasile), il minore . Persona_8
Da ultimo, al fine di evidenziare la sussistenza dell'interesse ad agire, i ricorrenti rilevavano l'impossibilità di accedere al servizio di prenotazione online predisposto dal a San Paolo per dare impulso alla procedura di Parte_8 riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, attesa l'inoperatività dello stesso, dovuta al considerevole numero di istanze che vengono annualmente presentate.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio, Controparte_3
per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, senza contestare nel merito la domanda di parte avversa, rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni istanti.
Parte resistente, inoltre, evidenziando i fattori cui sono dovuti i considerevoli ritardi cui le competenti Autorità amministrative incorrono nell'evadere le richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
In esito alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., autorizzate in sostituzione dell'udienza del 24.02.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 commi 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano, a far data dal 22.06.2022.
Pertanto, essendo l'avo dell'odierno istante nato nel Comune di SS, il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire dei richiedenti, attesa la non trascurabile incertezza circa i tempi di definizione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzate in via amministrativa. Sul punto, peraltro, non appare superfluo evidenziare che, proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i investiti delle istanze di riconoscimento della cittadinanza Parte_9
iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma
XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n.
8454/2022 del 10/02/2023).
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera.
Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito- padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione.
Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al
1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le
Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre,
Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1,
a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli) e l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930).
Occorre ripercorrere anche la normativa in tema di acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, sussistendo, nel caso di specie, anche tre domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii. Infatti, la sig.ra
[...]
richiede il riconoscimento dello status di cittadina italiana in qualità Persona_5
di moglie del sig. ; allo stesso modo, la sig.ra Persona_4 Parte_2
formula la medesima domanda in quanto unitasi in matrimonio con
[...]
il sig. e, infine, la stessa richiesta è formulata dal sig. Persona_6 [...]
in quanto marito della sig.ra Parte_5 Parte_4
La disciplina in materia di acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è contenuta, oggi, negli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge n. 91 del 1992 e successive modifiche.
La normativa oggi vigente subordina l'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii al possesso di molteplici ed alternativi requisiti da parte del cittadino straniero o apolide che ha contratto matrimonio con un cittadino italiano e all'espletamento di una ben precisa procedura.
Nello specifico, l'art. 5 della summenzionata legge stabilisce che “Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della
Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi”. L'art. 6 prevede, poi, una serie di condizioni che precludono la trasmissione dello status civitatis italiano al coniuge straniero, quali la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale, la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in e la sussistenza, nel caso specifico, di Pt_8
comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
La valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge e all'assenza di cause ostative spetta, a norma dell'art. 7, al Ministro dell'Interno, che decide con decreto sull'istanza presentata dall'interessato al Sindaco del Comune di residenza o alla competente Autorità consolare.
Invero, è d'obbligo rammentare che questo impianto normativo ha sostituito la previgente legislazione, contenuta all'interno della legge n. 555 del 1912.
Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 555 del 1912, infatti, la donna straniera che contraeva matrimonio con un cittadino italiano acquistava automaticamente la cittadinanza italiana.
In altri termini, la disciplina precedente, a fronte dell'attuale procedura valutativa, prevedeva un meccanismo automatico di trasmissione della cittadinanza italiana dal marito italiano alla moglie straniera;
si trattava, in effetti, di una norma perfettamente in linea con la logica che ha ispirato il legislatore del 1912.
Sicché, le donne straniere sposate con cittadini italiani prima del 27 aprile 1983, data di entrata in vigore della legge n. 123 del 1983 che ha abrogato l'art. 10, comma
2 della legge n. 555 del 1912, hanno diritto ad acquistare in automatico la cittadinanza italiana.
Tanto premesso, venendo al caso di specie, dalla documentazione prodotta dagli istanti, debitamente apostillata e tradotta, emerge che gli stessi discendono dal cittadino italiano , nato a [...] ed emigrato in Brasile, dove ha contratto Persona_9
matrimonio con la sig.ra È stato, altresì, documentalmente Persona_10 provato che dal predetto matrimonio è nato, in Brasile, il sig. , il quale, Persona_11
unitosi in matrimonio con la sig.ra ha generato il sig. Parte_6 Persona_12
. I certificati versati in atti provano, altresì, che dal matrimonio tra il sig.
[...]
e la sig.ra sono nati i ricorrenti Persona_12 Persona_13 [...]
, e Infine, è stato documentalmente Pt_1 Persona_4 Persona_14
dimostrato: che dalla richiedente sono nati i ricorrenti Parte_1 Persona_1
e ; che da sono
[...] Controparte_2 Controparte_2 Per_1 Persona_1
nati i minori, odierni istanti, e che il Persona_2 Persona_3
sig. ha sposato, nel 1984, la ricorrente e che Persona_4 Persona_5
dalla loro unione sono nati i richiedenti e Persona_6 Parte_3
; che, a sua volta, l'istante è convolato a nozze,
[...] Persona_6
nel corso del 2007, con la ricorrente , dando Parte_2 Parte_2
alla luce il minore ricorrente;
che dal sig. Persona_7 Per_14
è nata l'odierna richiedente sposatasi, nel 2017, con
[...] Parte_4
l'odierno istante , con il quale ha dato vita al minore ricorrente Parte_5
. Persona_8
Dunque, in forza della documentazione depositata, possono dirsi compiutamente dimostrati i rapporti di discendenza e di coniugio ripercorsi nelle deduzioni di cui all'atto introduttivo e l'illustrata genealogia di cui l'avo risulta Persona_9
essere capostipite.
Pertanto, possedendo il sig. la cittadinanza italiana in quanto Persona_9
nato in [...] genitori italiani e non avendo mai rinunciato alla stessa in favore di Pt_8
quella brasiliana, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio Per_11
e, per mezzo di questo, al nipote lo status è, poi,
[...] Persona_12
giunto fino ai di lui pronipoti e Parte_1 Persona_4 Per_14
. Inoltre, per mezzo di suddetti pronipoti, la cittadinanza italiana del sig.
[...]
è giunta sino ai figli di questi, ossia ai signori Persona_9 Persona_1
, , ,
[...] Controparte_2 CP_2 Persona_6 [...]
e Infine, lo status civitatis italiano è stato Parte_3 Parte_4 trasmesso anche ai nipoti dei pronipoti del capostipite ossia ai Persona_9
minori Persona_2 Persona_3 Persona_7
e . Parallelamente, avendo il sig. Persona_8 Persona_4
acquisito lo status di cittadino italiano dal padre lo ha Persona_12
trasmesso alla moglie straniera allo stesso modo, il sig. Persona_5
lo ha trasmesso alla moglie straniera Persona_6 [...]
e la sig.ra lo ha trasmesso al marito Parte_2 Parte_4
brasiliano . Parte_5
Risulta, inoltre, accertato il mancato intervento di atti interruttivi nella continuità della catena di trasmissione della cittadinanza italiana ai discendenti.
Va, infatti, evidenziato che, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione n. 000.927.532.967/2024, rilasciato dal Dipartimento Migrazioni del
Ministero di Giustizia e Pubblica Sicurezza a nome di R_ _1
, l'avo degli odierni ricorrenti non ha mai rinunciato alla
[...] Persona_17
cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano;
sul punto, occorre osservare che il certificato di mancata naturalizzazione dell'ascendente italiano non è stato contestato dal convenuto né, tantomeno, è stata fornita prova in senso CP_3
diverso.
Allo stesso modo, non è stato eccepito, nella comparsa di costituzione e risposta,
l'intervento di altre fattispecie interruttive della trasmissione dello status per cui è causa, né con riferimento all'avo né con riferimento ai successivi discendenti.
Il resistente, inoltre, non ha eccepito la sussistenza di cause ostative CP_3
che impedirebbero la trasmissione dello status civitatis italiano al coniuge straniero ai sensi dell'art. 6 l. n. 91 del 1992, quale norma applicabile al caso in esame.
Pertanto, in virtù del principio di cui all'art. 115 c.p.c., i certificati e i documenti di cui sopra devono essere valutati quale prova della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente, della c.d. continuità genealogica, dell'effettiva esistenza dei vincoli matrimoniali invocati in giudizio e dell'insussistenza di cause impeditive del riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii. In definitiva, deve ritenersi che gli istanti abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza, in linea diretta ed ininterrotta, dall'avo e che siano stati documentalmente dimostrati i vincoli matrimoniali Persona_9
rilevanti.
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che , Parte_1 Persona_1
,
[...] Persona_2 Persona_3 Controparte_2
[...] Persona_4 Persona_6 Persona_7
, e
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
sono cittadini italiani dalla nascita;
va, altresì, dichiarato che Persona_8 [...]
e Persona_5 Parte_2 Parte_5
sono cittadini italiani iure matrimonii, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_3
Attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente si stima equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4686/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. accoglie la domanda e dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_3
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
SS, 5/05/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Elena Ramatelli Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di SS.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Elena
Ramatelli ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4686 del registro generale 2024 promossa da
, nata il [...] a [...]çu (PR – Brasile); Parte_1
, nata il [...] ad [...] – Brasile), in proprio Persona_1
e, insieme al sig. nato il [...] a [...] – Controparte_1
Brasile), in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori
[...]
nato il [...] ad [...] – Brasile) e Persona_2 Persona_3
nato il [...] ad [...] – Brasile);
[...]
, nato il [...] a [...] – Controparte_2
Brasile);
, nato il [...] a [...] – Brasile); Persona_4
, nata il [...] a [...] – Brasile); Persona_5
, nato il [...] ad [...] – Brasile) e Persona_6
, nata il [...] ad [...] – Parte_2
Brasile), entrambi in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato il [...] ad Persona_7
IQ (RO – Brasile);
, nato il [...] ad [...] – Brasile); Parte_3
, nata il [...] ad [...] – Brasile) e Parte_4 [...]
, nato il [...] a [...] – Brasile), entrambi in proprio ed in Parte_5
qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, nato il [...] ad [...] – Brasile), tutti rappresentati Persona_8 e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Morra (C.F. C.F._1
) e presso il suo studio elettivamente domiciliati,
[...]
ricorrenti contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_3 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
SS (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope C.F._2
legis domiciliato,
resistente
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti, in linea retta, dell'emigrante italiano
, nato il [...] a [...] e deceduto in Brasile il 05.11.1977, Persona_9
senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
più precisamente, i richiedenti
[...]
e Persona_5 Parte_2 Parte_5
assumevano di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii.
A fondamento della loro domanda, i richiedenti ricostruivano la loro genealogia, esponendo: che il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_9 [...]
con la quale generava il sig. , nato il [...] a Persona_10 Persona_11
Guarani das Missoes (RS – Brasile); che quest'ultimo contraeva matrimonio, in data
08.05.1943, a Porto Lucena (RS – Brasile) con la sig.ra ; che dalla loro Parte_6
unione coniugale, in data 26.05.1939, nasceva il sig. a Porto Persona_12
Lucena (RS – Brasile); che il sig. convolava a nozze, in data Persona_12
04.12.1978, a IQ (RO – Brasile), con la sig.ra che da Persona_13
predetto matrimonio nascevano i signori e Parte_1 Persona_4 odierni ricorrenti;
che la sig.ra nasceva, in data Persona_14 Parte_1
05.08.1969, a Sao Miguel di Iguaçu (PR – Brasile); che il sig. Persona_4
nasceva, in data 13.12.1962, a Porto Lucena (RS – Brasile); che il sig. Per_14
nasceva, in data 20.03.1973, a Porto Lucena (RS – Brasile); che la sig.ra
[...]
generava la richiedente nata in [...] Parte_1 Persona_1
06.05.1988 a IQ (RO – Brasile); che dall'unione tra la sig.ra e Parte_1
il sig. nasceva a IQ (RO – Brasile), in data Controparte_4
05.03.1994, l'istante che dall'unione stretta Controparte_2 CP_2
dalla sig.ra con il sig. nascevano Persona_1 Controparte_1
i ricorrenti minori e il primo nato il Persona_2 Persona_3
24.05.2009 ad IQ (RO – Brasile) e il secondo nato il [...] ad [...]
(RO – Brasile); che il sig. contraeva matrimonio il 15.10.1984, ad Persona_4
IQ (RO – Brasile), con la sig.ra , odierna ricorrente;
Persona_5
che da predetta unione matrimoniale nascevano i ricorrenti Persona_6
e , il primo nato il [...] ad [...] – Brasile) e Parte_3
il secondo nato il [...] ad [...] – Brasile); che il sig.
[...]
sposava, in data 09.03.2007, ad IQ (RO – Brasile), la Persona_6
ricorrente che da quest'ultimo legame Parte_2
nasceva, in data 19.04.2010, ad IQ (RO – Brasile), il minore istante
[...]
; che il sig. generava, con la sig.ra Persona_7 Persona_14 Parte_7
la richiedente nata il [...] ad [...]
[...] Parte_4
– Brasile); che quest'ultima convolava a nozze, in data 06.10.2017, ad IQ (RO
– Brasile), con il sig. , anche'egli odierno ricorrente;
che da Parte_5
questa unione matrimoniale nasceva, in data 07.05.2007, ad IQ (RO – Brasile), il minore . Persona_8
Da ultimo, al fine di evidenziare la sussistenza dell'interesse ad agire, i ricorrenti rilevavano l'impossibilità di accedere al servizio di prenotazione online predisposto dal a San Paolo per dare impulso alla procedura di Parte_8 riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, attesa l'inoperatività dello stesso, dovuta al considerevole numero di istanze che vengono annualmente presentate.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio, Controparte_3
per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, senza contestare nel merito la domanda di parte avversa, rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni istanti.
Parte resistente, inoltre, evidenziando i fattori cui sono dovuti i considerevoli ritardi cui le competenti Autorità amministrative incorrono nell'evadere le richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
In esito alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., autorizzate in sostituzione dell'udienza del 24.02.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 commi 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano, a far data dal 22.06.2022.
Pertanto, essendo l'avo dell'odierno istante nato nel Comune di SS, il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire dei richiedenti, attesa la non trascurabile incertezza circa i tempi di definizione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzate in via amministrativa. Sul punto, peraltro, non appare superfluo evidenziare che, proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i investiti delle istanze di riconoscimento della cittadinanza Parte_9
iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma
XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n.
8454/2022 del 10/02/2023).
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera.
Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito- padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione.
Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al
1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le
Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre,
Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1,
a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli) e l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930).
Occorre ripercorrere anche la normativa in tema di acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, sussistendo, nel caso di specie, anche tre domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii. Infatti, la sig.ra
[...]
richiede il riconoscimento dello status di cittadina italiana in qualità Persona_5
di moglie del sig. ; allo stesso modo, la sig.ra Persona_4 Parte_2
formula la medesima domanda in quanto unitasi in matrimonio con
[...]
il sig. e, infine, la stessa richiesta è formulata dal sig. Persona_6 [...]
in quanto marito della sig.ra Parte_5 Parte_4
La disciplina in materia di acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è contenuta, oggi, negli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge n. 91 del 1992 e successive modifiche.
La normativa oggi vigente subordina l'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii al possesso di molteplici ed alternativi requisiti da parte del cittadino straniero o apolide che ha contratto matrimonio con un cittadino italiano e all'espletamento di una ben precisa procedura.
Nello specifico, l'art. 5 della summenzionata legge stabilisce che “Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della
Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi”. L'art. 6 prevede, poi, una serie di condizioni che precludono la trasmissione dello status civitatis italiano al coniuge straniero, quali la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale, la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in e la sussistenza, nel caso specifico, di Pt_8
comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
La valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge e all'assenza di cause ostative spetta, a norma dell'art. 7, al Ministro dell'Interno, che decide con decreto sull'istanza presentata dall'interessato al Sindaco del Comune di residenza o alla competente Autorità consolare.
Invero, è d'obbligo rammentare che questo impianto normativo ha sostituito la previgente legislazione, contenuta all'interno della legge n. 555 del 1912.
Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 555 del 1912, infatti, la donna straniera che contraeva matrimonio con un cittadino italiano acquistava automaticamente la cittadinanza italiana.
In altri termini, la disciplina precedente, a fronte dell'attuale procedura valutativa, prevedeva un meccanismo automatico di trasmissione della cittadinanza italiana dal marito italiano alla moglie straniera;
si trattava, in effetti, di una norma perfettamente in linea con la logica che ha ispirato il legislatore del 1912.
Sicché, le donne straniere sposate con cittadini italiani prima del 27 aprile 1983, data di entrata in vigore della legge n. 123 del 1983 che ha abrogato l'art. 10, comma
2 della legge n. 555 del 1912, hanno diritto ad acquistare in automatico la cittadinanza italiana.
Tanto premesso, venendo al caso di specie, dalla documentazione prodotta dagli istanti, debitamente apostillata e tradotta, emerge che gli stessi discendono dal cittadino italiano , nato a [...] ed emigrato in Brasile, dove ha contratto Persona_9
matrimonio con la sig.ra È stato, altresì, documentalmente Persona_10 provato che dal predetto matrimonio è nato, in Brasile, il sig. , il quale, Persona_11
unitosi in matrimonio con la sig.ra ha generato il sig. Parte_6 Persona_12
. I certificati versati in atti provano, altresì, che dal matrimonio tra il sig.
[...]
e la sig.ra sono nati i ricorrenti Persona_12 Persona_13 [...]
, e Infine, è stato documentalmente Pt_1 Persona_4 Persona_14
dimostrato: che dalla richiedente sono nati i ricorrenti Parte_1 Persona_1
e ; che da sono
[...] Controparte_2 Controparte_2 Per_1 Persona_1
nati i minori, odierni istanti, e che il Persona_2 Persona_3
sig. ha sposato, nel 1984, la ricorrente e che Persona_4 Persona_5
dalla loro unione sono nati i richiedenti e Persona_6 Parte_3
; che, a sua volta, l'istante è convolato a nozze,
[...] Persona_6
nel corso del 2007, con la ricorrente , dando Parte_2 Parte_2
alla luce il minore ricorrente;
che dal sig. Persona_7 Per_14
è nata l'odierna richiedente sposatasi, nel 2017, con
[...] Parte_4
l'odierno istante , con il quale ha dato vita al minore ricorrente Parte_5
. Persona_8
Dunque, in forza della documentazione depositata, possono dirsi compiutamente dimostrati i rapporti di discendenza e di coniugio ripercorsi nelle deduzioni di cui all'atto introduttivo e l'illustrata genealogia di cui l'avo risulta Persona_9
essere capostipite.
Pertanto, possedendo il sig. la cittadinanza italiana in quanto Persona_9
nato in [...] genitori italiani e non avendo mai rinunciato alla stessa in favore di Pt_8
quella brasiliana, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio Per_11
e, per mezzo di questo, al nipote lo status è, poi,
[...] Persona_12
giunto fino ai di lui pronipoti e Parte_1 Persona_4 Per_14
. Inoltre, per mezzo di suddetti pronipoti, la cittadinanza italiana del sig.
[...]
è giunta sino ai figli di questi, ossia ai signori Persona_9 Persona_1
, , ,
[...] Controparte_2 CP_2 Persona_6 [...]
e Infine, lo status civitatis italiano è stato Parte_3 Parte_4 trasmesso anche ai nipoti dei pronipoti del capostipite ossia ai Persona_9
minori Persona_2 Persona_3 Persona_7
e . Parallelamente, avendo il sig. Persona_8 Persona_4
acquisito lo status di cittadino italiano dal padre lo ha Persona_12
trasmesso alla moglie straniera allo stesso modo, il sig. Persona_5
lo ha trasmesso alla moglie straniera Persona_6 [...]
e la sig.ra lo ha trasmesso al marito Parte_2 Parte_4
brasiliano . Parte_5
Risulta, inoltre, accertato il mancato intervento di atti interruttivi nella continuità della catena di trasmissione della cittadinanza italiana ai discendenti.
Va, infatti, evidenziato che, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione n. 000.927.532.967/2024, rilasciato dal Dipartimento Migrazioni del
Ministero di Giustizia e Pubblica Sicurezza a nome di R_ _1
, l'avo degli odierni ricorrenti non ha mai rinunciato alla
[...] Persona_17
cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano;
sul punto, occorre osservare che il certificato di mancata naturalizzazione dell'ascendente italiano non è stato contestato dal convenuto né, tantomeno, è stata fornita prova in senso CP_3
diverso.
Allo stesso modo, non è stato eccepito, nella comparsa di costituzione e risposta,
l'intervento di altre fattispecie interruttive della trasmissione dello status per cui è causa, né con riferimento all'avo né con riferimento ai successivi discendenti.
Il resistente, inoltre, non ha eccepito la sussistenza di cause ostative CP_3
che impedirebbero la trasmissione dello status civitatis italiano al coniuge straniero ai sensi dell'art. 6 l. n. 91 del 1992, quale norma applicabile al caso in esame.
Pertanto, in virtù del principio di cui all'art. 115 c.p.c., i certificati e i documenti di cui sopra devono essere valutati quale prova della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente, della c.d. continuità genealogica, dell'effettiva esistenza dei vincoli matrimoniali invocati in giudizio e dell'insussistenza di cause impeditive del riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii. In definitiva, deve ritenersi che gli istanti abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza, in linea diretta ed ininterrotta, dall'avo e che siano stati documentalmente dimostrati i vincoli matrimoniali Persona_9
rilevanti.
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che , Parte_1 Persona_1
,
[...] Persona_2 Persona_3 Controparte_2
[...] Persona_4 Persona_6 Persona_7
, e
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
sono cittadini italiani dalla nascita;
va, altresì, dichiarato che Persona_8 [...]
e Persona_5 Parte_2 Parte_5
sono cittadini italiani iure matrimonii, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_3
Attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente si stima equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4686/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. accoglie la domanda e dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_3
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
SS, 5/05/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Elena Ramatelli Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di SS.