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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3175 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15763/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 25/11/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15763/2024 promossa da:
, nata in [...] in data [...], C.F. Persona_1 C.F._1 in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale del minore
nato in [...] in data [...], C.F. ; Persona_2 C.F._2
, nato in [...] in data [...], C.F. , solo in Controparte_1 C.F._3 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale del minore ; Persona_2
, nata in [...] in data [...], C.F. ; CP_2 Parte_1 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI del Foro di Roma, con studio in Roma (00197), Via Antonio Gramsci n. 7 (C.F.: ) C.F._5
RICORRENTI contro
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per i ricorrenti come precisate nelle note depositate il 24/11/2025, in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 25/11/25:
«Nel riportarci al contenuto del ricorso introduttivo si insiste, pertanto, nell'accoglimento delle conclusioni formulate le quali si intendono qui trascritte e richiamate»
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 08/11/24 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo (ad eccezione di che ha agito Controparte_1 pagina 1 di 8 unicamente quale genitore esercente la potestà parentale sul minore ) di essere Persona_2 discendenti del sig. nato in Italia, a Coli, in [...], il giorno Persona_3
08/05/1884 (doc. 1 ricorso), emigrato in Argentina e lì coniugatosi a Bolivar il 04/05/1905 con
[...]
(doc. 2), senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana, come risultante dal suo mancato Pt_2 inserimento nelle liste degli elettori argentini (doc. 3).
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «Dall'unione tra i suddetti coniugi nasceva, in data 13.10.1908, a AI (distretto di Bolivar, provincia di Buenos Aires -
Argentina-), la IG.ra come da relativo atto di nascita (All. 4). Successivamente, Persona_4 quest'ultima, IG.ra in data 16.11.1937, a Caseros (Argentina), contraeva Persona_4 matrimonio con il IG. , cittadino argentino, come emerge dal documento che si Persona_5 produce (All. 5) e, dalla loro unione, nasceva, in data 24.03.1940, a ON (distretto di Pehuajo, provincia di Buenos Aires -Argentina-), il IG. , come da relativo atto di Persona_6 nascita (All. 6). - A sua volta, quest'ultimo, IG. , in data 08.07.1960, nella Persona_6 città di Berazategui (Argentina), contraeva matrimonio con la IG.ra come da Parte_3 documento che si allega (All. 7), e, dalla loro unione nasceva, in data 13.07.1968, a ES
(Argentina) la ricorrente , come da relativo atto di nascita che si Persona_1 produce (All. 8). - Quindi, in data 26.01.1990, nella città di Berazategui (Argentina), quest'ultima,
IG.ra , contraeva matrimonio con il IG. , come Persona_1 Controparte_4 da documento che si produce (All. 9) e, dalla loro unione, nasceva, in data 07.03.1991, nella città di
ES (Argentina), la ricorrente come da relativo atto di nascita CP_2 Parte_1
(All. 10). - Ed ancora, da una nuova unione, sempre della IG.ra ma Persona_1 con il IG. , nasceva, in data 11.11.2005, a ES (Argentina), l'altro Controparte_1 ricorrente, come da relativo atto di nascita che si produce (All. 11)». Persona_2
Fissata la prima udienza nel giorno 22/04/25 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, la causa era differita, sempre ex art. 127 ter cpc, prima al giorno 08/07/25, poi al 25/11/25, medio tempore affidata all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione.
Verificata la notifica al , convenuto, del ricorso e del provvedimento di fissazione Controparte_3 della prima udienza - notifica eseguita a mezzo PEC consegnata in data 14/02/2025 - stante la sua mancata costituzione, lo stesso viene qui dichiarato contumace.
Peraltro, deve darsi atto che i ricorrenti, ad abundantiam, hanno provveduto a rinnovare la notificazione sia al , effettuandola all'Avvocatura dello Stato di Bologna e al Gabinetto del Controparte_3
Ministro, sia alla , anche in occasione di ogni rinvio dell'udienza, Parte_4
pagina 2 di 8 allegando oltre agli atti introduttivi anche i provvedimenti di fissazione della prima udienza e delle successive.
Al Pubblico Ministero sono stati comunicati gli atti in data 13/02/25, ma non ha assunto conclusioni.
I ricorrenti hanno proceduto, nel termine assegnato del 25/11/2025, a depositare le note scritte recanti le loro conclusioni sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
***
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in
Argentina, dall'altro il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di Coli, in provincia di
Piacenza.
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati dal difensore nominato con regolare procura rilasciata all'estero, apostillata e tradotta (si veda doc. “procura speciale” allegato al ricorso introduttivo). pagina 3 di 8 Merita ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art.
12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015); nella procura alle liti, depositata con il ricorso, anche munita di traduzione in italiano, le sottoscrizioni dei conferenti, rese in presenza, sono state autenticate, previa identificazione, dal notaio , appartenente al collegio dei notai della provincia di Buenos Aires e la Persona_7 cui firma è stata regolarmente apostillata.
E' valida anche la procura rilasciata nella qualità di genitori del figlio all'epoca del suo rilascio minorenne e l'azione appare legittimamente promossa non dovendo essere preceduta da alcuna autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio è da ritenersi di ordinaria amministrazione, mirando a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del
19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza
(peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Infine, ricordando che l'eventuale sopraggiungere della maggiore età in corso di causa non determina il venir meno della rappresentanza processuale, stante l'ultrattività della procura rilasciata al difensore dal genitore, nel caso di specie è stata anche prodotta la procura rilasciata direttamente da Per_2
divenuto maggiorenne.
[...]
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). pagina 4 di 8 Par In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_3 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti, a fondamento dell'interesse ad agire, hanno allegato la loro impossibilità di «conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della pregressa vigenza della L. 555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero, acquistando la nazionalità estera (art. 10, comma 3)».
Infatti, rinviando agli approfondimenti di cui al paragrafo successivo, basti qui ricordare che
[...]
cittadina italiana in quanto figlia di sposandosi in data 16/11/1937 Persona_4 Persona_3 con il cittadino argentino in base alla disposizione di cui all'art. 10 c. 3 della L. Persona_5
555 del 1912 aveva perduto, illico et immediate, la cittadinanza italiana (doc. 5 ricorso), con ciò non potendola trasmettere ai successivi discendenti.
Solo sulla base del percorso giurisprudenziale di cui al paragrafo che segue è possibile il riconoscimento per via giudiziale della conservazione da parte sua della cittadinanza italiana e della successiva trasmissione ai suoi discendenti.
Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti , , Persona_1 Persona_2
dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della Persona_8 trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
pagina 5 di 8 Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 3 ricorso).
In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU con la sentenza n. 25317 del 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis si sia interrotta alla discendente Persona_4
n ragione del suo matrimonio con uno straniero.
[...]
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando pagina 6 di 8 le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di quanto sopra, ai ricorrenti , , Persona_1 Persona_2
deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un Persona_8 capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di
, nata in [...] in data [...], C.F. Persona_1 C.F._1
nato in [...] in data [...], C.F. ; Persona_2 C.F._2
, nata in [...] in data [...], C.F. ; Persona_8 C.F._4
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 26/11/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 25/11/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15763/2024 promossa da:
, nata in [...] in data [...], C.F. Persona_1 C.F._1 in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale del minore
nato in [...] in data [...], C.F. ; Persona_2 C.F._2
, nato in [...] in data [...], C.F. , solo in Controparte_1 C.F._3 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale del minore ; Persona_2
, nata in [...] in data [...], C.F. ; CP_2 Parte_1 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI del Foro di Roma, con studio in Roma (00197), Via Antonio Gramsci n. 7 (C.F.: ) C.F._5
RICORRENTI contro
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per i ricorrenti come precisate nelle note depositate il 24/11/2025, in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 25/11/25:
«Nel riportarci al contenuto del ricorso introduttivo si insiste, pertanto, nell'accoglimento delle conclusioni formulate le quali si intendono qui trascritte e richiamate»
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 08/11/24 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo (ad eccezione di che ha agito Controparte_1 pagina 1 di 8 unicamente quale genitore esercente la potestà parentale sul minore ) di essere Persona_2 discendenti del sig. nato in Italia, a Coli, in [...], il giorno Persona_3
08/05/1884 (doc. 1 ricorso), emigrato in Argentina e lì coniugatosi a Bolivar il 04/05/1905 con
[...]
(doc. 2), senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana, come risultante dal suo mancato Pt_2 inserimento nelle liste degli elettori argentini (doc. 3).
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «Dall'unione tra i suddetti coniugi nasceva, in data 13.10.1908, a AI (distretto di Bolivar, provincia di Buenos Aires -
Argentina-), la IG.ra come da relativo atto di nascita (All. 4). Successivamente, Persona_4 quest'ultima, IG.ra in data 16.11.1937, a Caseros (Argentina), contraeva Persona_4 matrimonio con il IG. , cittadino argentino, come emerge dal documento che si Persona_5 produce (All. 5) e, dalla loro unione, nasceva, in data 24.03.1940, a ON (distretto di Pehuajo, provincia di Buenos Aires -Argentina-), il IG. , come da relativo atto di Persona_6 nascita (All. 6). - A sua volta, quest'ultimo, IG. , in data 08.07.1960, nella Persona_6 città di Berazategui (Argentina), contraeva matrimonio con la IG.ra come da Parte_3 documento che si allega (All. 7), e, dalla loro unione nasceva, in data 13.07.1968, a ES
(Argentina) la ricorrente , come da relativo atto di nascita che si Persona_1 produce (All. 8). - Quindi, in data 26.01.1990, nella città di Berazategui (Argentina), quest'ultima,
IG.ra , contraeva matrimonio con il IG. , come Persona_1 Controparte_4 da documento che si produce (All. 9) e, dalla loro unione, nasceva, in data 07.03.1991, nella città di
ES (Argentina), la ricorrente come da relativo atto di nascita CP_2 Parte_1
(All. 10). - Ed ancora, da una nuova unione, sempre della IG.ra ma Persona_1 con il IG. , nasceva, in data 11.11.2005, a ES (Argentina), l'altro Controparte_1 ricorrente, come da relativo atto di nascita che si produce (All. 11)». Persona_2
Fissata la prima udienza nel giorno 22/04/25 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, la causa era differita, sempre ex art. 127 ter cpc, prima al giorno 08/07/25, poi al 25/11/25, medio tempore affidata all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione.
Verificata la notifica al , convenuto, del ricorso e del provvedimento di fissazione Controparte_3 della prima udienza - notifica eseguita a mezzo PEC consegnata in data 14/02/2025 - stante la sua mancata costituzione, lo stesso viene qui dichiarato contumace.
Peraltro, deve darsi atto che i ricorrenti, ad abundantiam, hanno provveduto a rinnovare la notificazione sia al , effettuandola all'Avvocatura dello Stato di Bologna e al Gabinetto del Controparte_3
Ministro, sia alla , anche in occasione di ogni rinvio dell'udienza, Parte_4
pagina 2 di 8 allegando oltre agli atti introduttivi anche i provvedimenti di fissazione della prima udienza e delle successive.
Al Pubblico Ministero sono stati comunicati gli atti in data 13/02/25, ma non ha assunto conclusioni.
I ricorrenti hanno proceduto, nel termine assegnato del 25/11/2025, a depositare le note scritte recanti le loro conclusioni sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
***
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in
Argentina, dall'altro il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di Coli, in provincia di
Piacenza.
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati dal difensore nominato con regolare procura rilasciata all'estero, apostillata e tradotta (si veda doc. “procura speciale” allegato al ricorso introduttivo). pagina 3 di 8 Merita ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art.
12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015); nella procura alle liti, depositata con il ricorso, anche munita di traduzione in italiano, le sottoscrizioni dei conferenti, rese in presenza, sono state autenticate, previa identificazione, dal notaio , appartenente al collegio dei notai della provincia di Buenos Aires e la Persona_7 cui firma è stata regolarmente apostillata.
E' valida anche la procura rilasciata nella qualità di genitori del figlio all'epoca del suo rilascio minorenne e l'azione appare legittimamente promossa non dovendo essere preceduta da alcuna autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio è da ritenersi di ordinaria amministrazione, mirando a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del
19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza
(peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Infine, ricordando che l'eventuale sopraggiungere della maggiore età in corso di causa non determina il venir meno della rappresentanza processuale, stante l'ultrattività della procura rilasciata al difensore dal genitore, nel caso di specie è stata anche prodotta la procura rilasciata direttamente da Per_2
divenuto maggiorenne.
[...]
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). pagina 4 di 8 Par In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_3 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti, a fondamento dell'interesse ad agire, hanno allegato la loro impossibilità di «conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della pregressa vigenza della L. 555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero, acquistando la nazionalità estera (art. 10, comma 3)».
Infatti, rinviando agli approfondimenti di cui al paragrafo successivo, basti qui ricordare che
[...]
cittadina italiana in quanto figlia di sposandosi in data 16/11/1937 Persona_4 Persona_3 con il cittadino argentino in base alla disposizione di cui all'art. 10 c. 3 della L. Persona_5
555 del 1912 aveva perduto, illico et immediate, la cittadinanza italiana (doc. 5 ricorso), con ciò non potendola trasmettere ai successivi discendenti.
Solo sulla base del percorso giurisprudenziale di cui al paragrafo che segue è possibile il riconoscimento per via giudiziale della conservazione da parte sua della cittadinanza italiana e della successiva trasmissione ai suoi discendenti.
Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti , , Persona_1 Persona_2
dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della Persona_8 trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
pagina 5 di 8 Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 3 ricorso).
In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU con la sentenza n. 25317 del 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis si sia interrotta alla discendente Persona_4
n ragione del suo matrimonio con uno straniero.
[...]
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando pagina 6 di 8 le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di quanto sopra, ai ricorrenti , , Persona_1 Persona_2
deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un Persona_8 capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di
, nata in [...] in data [...], C.F. Persona_1 C.F._1
nato in [...] in data [...], C.F. ; Persona_2 C.F._2
, nata in [...] in data [...], C.F. ; Persona_8 C.F._4
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 26/11/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
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