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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/07/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 118/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 118/2024 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), Parte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI MASSIMO,
APPELLANTI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MINERALI MILENA,
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MINUTILLO FRANCESCO (SOSPESO DAL 28 MARZO AL 27 MAGGIO 2025) e dell'avv. ANTONIOLLI DANIELA
( ), C.F._3
pagina 1 di 12 APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 885/2023; oggetto: servitù.
Rimessa in decisione all'udienza del 13 maggio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del giorno 11.01.2021, il GN Controparte_2
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì il GN , Controparte_1
allegando:
− di essere proprietario dell'immobile sito in Comune di Forlì, piazza
Cavour n. 25, piano primo, meglio descritto in atti, parte di un edificio costituito da quattro unità immobiliari, di cui due, site al piano terreno, di proprietà del convenuto e destinate ad attività di ristorazione in regime di locazione;
− che i contatori del gas e i pozzetti di scarico erano posti all'interno della proprietà , gravata da diritto di servitù di passaggio e di CP_1
accesso in favore degli immobili sovrastanti, ubicati al primo e al secondo piano, come specificato nel decreto di trasferimento dell'immobile e nella relazione tecnica predisposta per la procedura esecutiva immobiliare;
− che il predetto diritto era stato costituito all'atto del frazionamento dell'immobile per destinazione del padre di famiglia;
pagina 2 di 12 − che detta servitù concedeva ai proprietari degli immobili del primo e secondo piano (e, quindi, anche all'attore) l'accesso al corridoio, posto oltre le scale comuni, e alla corte posta al piano terra, al fine della lettura dei contatori e dello svuotamento dei pozzetti;
− che per l'attore risultava impossibile accedere all'area in cui erano situati i sopra citati impianti, in quanto non era presente alcun passaggio;
− che, quindi, il GN chiedeva che il GN CP_2 CP_1
realizzasse un passaggio che consentisse all'attore di accedere in qualsiasi momento a contatori e pozzetti;
− che la realizzazione di tale passaggio sarebbe stata agevole, richiedendo solo il prolungamento del corridoio comune esistente;
− che più volte il GN aveva rappresentato al convenuto CP_2
l'esigenza di realizzare l'opera al fine di rendere possibile il passaggio;
− che, tuttavia, non era stato possibile, neppure in sede di mediazione, giungere a una soluzione bonaria;
− che, in diritto, la servitù avrebbe dovuto essere esercitata in modo continuativo, consentendo libero e comodo accesso al fondo servente, senza alcun tipo di limitazione;
− che, nel caso de quo, tale accesso era impedito da porte chiuse a chiave;
− che le opere (contatori e pozzetti) avrebbero potuto richiedere anche interventi di emergenza.
L'attore concludeva chiedendo che fosse ordinato al GN di CP_1
rimuovere immediatamente tutti gli ostacoli che impedivano l'esercizio e il godimento della servitù, con condanna a realizzare le opere richieste.
Si costituiva il GN chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
attoree, deducendo:
pagina 3 di 12 − che mai era stato negato l'esercizio della servitù per la lettura dei contatori previsto dal decreto di trasferimento;
− che, peraltro, l'accesso al cortile non avveniva da tempo, ossia da quando i dispositivi erano stati sostituiti con altri che consentivano la lettura da remoto;
− che lo svuotamento dei pozzetti era stato sempre regolarmente eseguito, nel loro stesso interesse, dai conduttori degli immobili al piano terreno esercenti attività di somministrazione alimentare (ristorante e gelateria);
− che in caso di intervento di emergenza avrebbe trovato applicazione l'art. 843 c.c.;
− che la servitù di accesso ai contatori e ai pozzetti non necessitava di alcuna opera, come risultava dalla perizia dell'arch. predisposta Per_1 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare;
− che l'utilità di cui alla servitù non era il passaggio, bensì la fruibilità degli impianti presenti sul fondo del convenuto ai fini della lettura dei contatori e dell'ispezione dei pozzetti;
− che l'esercizio della servitù era sempre stato più che garantito al GN
che, anzi, si era sottratto a una chiara e definitiva CP_2
regolamentazione degli stessi;
− che la realizzazione delle opere richieste dall'attore sarebbe stata eccessivamente gravosa, rendendo inidoneo all'uso cui era destinato il locale ove avrebbe dovuto essere realizzato il corridoio;
− che sussisteva discrasia tra l'oggetto della mediazione e quello della causa, in quanto il primo assumeva il mancato rispetto della servitù
(lettura e ispezione), mentre il secondo aveva la pretesa di sventrare la proprietà del deducente.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., intervenivano nel giudizio la (di seguito anche solo Parte_2
pagina 4 di 12 “ ”) e la (di seguito anche solo Pt_2 Parte_1
“ ”), aderendo alle deduzioni e alle conclusioni formulate dal GN T_
, allegando, tra l'altro, che la creazione del passaggio avrebbe CP_1
integrato violazione delle norme di igiene e sicurezza che la e l , Pt_2 T_
in quanto esercenti attività di somministrazione di alimenti (gelateria e ristorante), erano tenute a rispettare, come stabilito da consulenza affidata a tecnico competente.
Senza svolgere attività istruttoria, il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 885 depositata il 21.12.2023, dato atto che non vi era contestazione del diritto fatto valere dal GN , al fine di consentirgli il pieno godimento della CP_2
servitù, ordinava al GN la consegna all'attore di una copia delle CP_1
chiavi di accesso agli esercizi commerciali posti al piano terra, unitamente alle copie delle chiavi delle porte interne il cui attraversamento si rendeva necessario al fine di raggiungere in via diretta la corte interna, senza necessità di procedere all'esecuzione di opere ulteriori.
Per ogni eventuale giorno di ritardo, il convenuto sarebbe stato, inoltre, tenuto al versamento della somma di Euro 80,00/die, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.
Il GN e le convenute venivano, infine, condannate in solido alla CP_1
refusione delle spese di lite.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione hanno proposto appello la Parte_2
e la per i seguenti
[...] Parte_1
motivi.
1. Il Tribunale ha erroneamente valutato il ragionevole ed equo contemperamento dell'utilità del fondo dominante e dell'aggravio del fondo servente, omettendo di considerare il tenore delle facoltà inerenti alla servitù di cui è causa (unicamente accesso al contatore e al pozzetto, così come chiarito nel decreto di trasferimento).
pagina 5 di 12 2. Il Tribunale ha omesso di considerare la normativa a tutela della salubrità degli ambienti e dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, considerata l'attività esercitata nei locali per i quali è stata ordinata la consegna delle chiavi, con conseguente libero accesso del GN
. CP_2
3. Le spese di lite sono state erroneamente liquidate, in quanto la domanda riguardava il passaggio sulle sole particelle riferibili all'immobile concesso in locazione alla , con corrispondente valore della causa Pt_2
pari a Euro 90.000,00 e non 351.000,00 ca. e conseguente necessità di applicare lo scaglione inferiore.
Con comparsa del 06.02.2024, si costituiva il GN , Controparte_1
proponendo appello incidentale tempestivo e formulando conclusioni conformi a quelle degli appellanti principali.
Si costituiva il GN , in via preliminare, aderendo alla Controparte_2
proposta formulata dagli appellanti in ordine alle modalità di esercizio della servitù e chiedendo di essere autorizzato alla produzione di ordinanza emessa nel procedimento esecutivo, all'esito del quale l'appellato si era reso aggiudicatario dell'immobile di piazza Cavour.
Nelle more, la Corte, con ordinanza del 30.04.2024, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sul presupposto che l'appello era sostenuto da evidenti profili di fondatezza, quanto meno con riguardo alla qualificazione del “tipo” di servitù costituito a favore del fondo dell'appellato GN e a danno del fondo di proprietà del Controparte_2
GN , condotto in locazione dalle società appellanti principali;
in CP_1
particolare, il Tribunale aveva accertato l'esistenza di una servitù di passaggio, costituita ai sensi dell'art. 1062 c.c., da esercitarsi al fine di gestire gli impianti a servizio del fondo dominante insistenti sul fondo servente (contatori del gas e pozzetti fognari), assumendo le conseguenti decisioni in accoglimento dell'actio confessoria servitutis proposta dal GN;
tuttavia, pur CP_2
pagina 6 di 12 sulla base della sola sommaria cognizione concessa al collegio nella fase cautelare, tale qualificazione non era coerente con la effettiva natura del peso posto sul fondo servente, potendosi, eventualmente, meglio qualificare il diritto quale servitù di gasdotto e servitù di scarico;
il decreto di trasferimento con il quale il GN era diventato proprietario del fondo dominante non CP_2
era idoneo a costituire la servitù di passaggio, nonostante il richiamo ivi contenuto, sia perché la formula utilizzata faceva riferimento a “servitù di passaggio e di accesso ai contatori del gas e al pozzetto” individuando, così, la reale funzione del peso posto sul fondo servente, sia perché analogo riferimento a una servitù di passo non era contenuto nel precedente decreto di trasferimento con il quale il GN aveva acquistato il fondo CP_1
servente; in conclusione, il collegio non riteneva che, in considerazione della diversa qualificazione della servitù, dovesse essere assicurato al proprietario del fondo dominante il libero e potenzialmente incontrollato accesso al fondo servente, caratteristico delle servitù di passaggio, come, invece, disposto dal primo giudice mediante l'ordine di consegna delle chiavi delle unità immobiliari di proprietà del GN , attualmente condotte in CP_1
locazione dalle società odierne appellanti principali.
La causa è stata definitivamente rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352
c.p.c. all'udienza del 13 maggio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
Si dà atto che i GNi e hanno reciprocamente rinunciato CP_2 CP_1
agli atti, a fronte del contestuale accordo raggiunto tra le parti il 09.04.2025.
Entrambi hanno concluso per la pronuncia di sopravvenuta cessazione della materia del contendere e/o, comunque, per l'estinzione del giudizio quale conseguenza della rinuncia, mentre si sono opposte a tale Parte_3
richiesta, affermando di avere entrambe ancora interesse in causa, non essendo state parte dell'accordo; in particolare, la che pure non è più titolare Pt_2
dell'esercizio commerciale condotto nell'immobile di piazza Cavour avendo pagina 7 di 12 ceduto l'attività e, quindi, il contratto di locazione, ai fini della pronuncia in punto spese (soccombenza virtuale); l' , in quanto ancora titolare del T_
contratto di locazione, pur avendo comunicato il recesso anticipato per gravi motivi.
∞ ∞ ∞
La rinuncia agli atti intervenuta tra i GNi e produce i CP_2 CP_1
suoi effetti anche nei confronti della della e, pertanto, deve Pt_4 T_
essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
L'intervento in causa da parte delle società (allora) conduttrici degli immobili di proprietà del GN deve, infatti, essere qualificato quale adesivo CP_1
dipendente, ai sensi dell'art. 105, secondo comma, c.p.c.
Entrambi gli appellati hanno formulato tale eccezione, mentre sul punto le appellanti principali nulla hanno dedotto.
Per_ Nel caso in cui convenga in giudizio per ottenere l'accertamento CP_3
dell'esistenza di una servitù di passaggio sul fondo di proprietà del secondo Per_ (actio confessoria servitutis), il conduttore del fondo di può essere senz'altro titolare di un interesse a intervenire nel processo, poiché l'esistenza della servitù o le sue modalità di esercizio potrebbero incidere sull'uso e sul godimento del bene che egli detiene in locazione, tuttavia, la natura di tale intervento è da qualificarsi come intervento adesivo dipendente (ad adiuvandum).
Il conduttore, infatti, non fa valere un proprio diritto autonomo relativamente all'esistenza della servitù (che, invece, riguarda il diritto reale del locatore sul fondo servente) e non è, quindi, legittimato all'intervento litisconsortile, ma ha un interesse — seppur qualificato — che dipende dalla posizione e dalle ragioni del proprietario.
Il conduttore interviene, quindi, per sostenere la posizione del proprietario e per evitare che la servitù venga riconosciuta o, comunque, affinché siano correttamente definite le modalità di esercizio della medesima, ma non pagina 8 di 12 introduce una domanda autonoma e non rivendica un diritto reale proprio sull'oggetto della lite.
In tal senso, si veda Cass. civ., ord. n. 11601/2024: “in tema di confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è anzitutto di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 c.c., solo se la loro condotta abbia concorso con quella di uno dei predetti soggetti, o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro riguardi, possono essere esperite, ex art. 2043 c.c., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 c.c., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie.”
Per converso, è noto che il conduttore, quale detentore, non è legittimato, nel lato attivo, ad agire in negatoria servitutis, azione spettante solo ai titolari di posizioni giuridiche dominicali sul preteso fondo servente.
La parte che interviene ad adiuvandum limita la sua iniziativa processuale all'oggetto del contendere tra le parti originarie;
egli, quindi, non introduce nel giudizio nuove domande e nuove azioni, ma aggiunge solo una nuova parte interessata all'accertamento giudiziale. Egli interviene perché ha interesse alla sentenza che verrà pronunciata sul rapporto principale;
beneficiando degli effetti giuridici della stessa, intende, perciò, partecipare al processo che porta alla sua formazione.
Pertanto, nel caso in esame, la posizione processuale del conduttore ( Pt_5
) è subordinata a quella del proprietario/locatore ( ), e, per
[...] CP_1
pagina 9 di 12 quanto qui in particolare rileva, la sua posizione processuale segue la sorte di quella della parte principale.
Tant'è che la servitù è costituita sul fondo servente di proprietà del GN
e incide, potenzialmente e indirettamente, sul godimento dei CP_1
conduttori, i quali, eventualmente, in caso di soccombenza del proprietario/locatore, avrebbero potuto far valere le proprie ragioni in relazione al contenuto e all'esecuzione dei contratti di locazione commerciale in corso.
Sotto il profilo processuale, colui che interviene ad adiuvandum non detiene pieni poteri di iniziativa perché la sua attività è strettamente connessa e subordinata a quella della parte alla quale la sua difesa accede.
Egli subisce le determinazioni della parte “principale”, non potendo proseguire autonomamente il processo.
Chi interviene in giudizio ex art. 105, secondo comma, c.p.c., sopporta le conseguenze dell'eventuale rinuncia o acquiescenza della parte sostenuta: la lite si estingue e l'interventore non ha il potere di far proseguire il processo
(conf. Cass. civ., n. 6309/1994).
In tale ipotesi, anche la legittimazione attiva all'impugnazione è limitata, potendosi, eventualmente, censurare solo l'eventuale pronuncia sulle spese, ma non anche la causa nel merito.
Pressoché in termini sulla questione di cui si controverte, si richiama Cass. civ., sent. n. 22972/2022: “in tema di intervento volontario laddove
l'interventore, pur essendo (asseritamente) titolare di un proprio autonomo diritto, lo faccia valere, non in via autonoma - ossia sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti
- bensì quale interesse che lo legittima a sostenere le ragioni di una delle parti, va qualificato come adesivo dipendente e, in quanto tale, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale, salvo che essa sia limitata a questioni attinenti alla qualificazione
pagina 10 di 12 dell'intervento o alla condanna alle spese. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, nell'inerzia delle parti, l'appello proposto da soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di diritto reale di godimento sui fondi dominante
e servente nell'ambito di un'azione "negatoria servitutis", in quanto volto esclusivamente a sostenere le ragioni di una delle due parti)”.
Ne consegue che, quando le parti principali rinunciano agli atti del giudizio, ciò comporta, per regola generale, l'estinzione del processo anche in capo alla parte che è intervenuta ad adiuvandum, come espressamente sancito dalla già citata Cass. civ., sent. n. 9304/1994 (conff.: Cass. civ., sent. n. 4929/2003;
Cass. civ., sent. n. 10146/1998; Cass. civ., sent. n. 10252/1997).
Nel caso in esame l'unico motivo di appello principale ammissibile e
“autonomo” è quello riguardante la condanna alle spese, ritenuta eccessiva per errata determinazione del valore della controversia e conseguente applicazione dello scaglione superiore, ma l'interesse a insistere su tale censura viene, comunque, meno per la più favorevole situazione processuale determinata dalla estinzione del processo per reciproca rinuncia agli atti delle c.d. parti principali ( ), con integrale compensazione delle spese di Parte_6
lite tra tutte le parti del processo.
Si osserva, infine, che, pur sussistendo il difetto di legittimazione attiva della della a proporre impugnazione avverso la sentenza del Pt_4 T_
Tribunale di Forlì n. 885/2023 con riguardo al merito della controversia, non sarebbe stato, comunque, possibile definire anticipatamente il processo con declaratoria di inammissibilità, avendo il GN , originario CP_1
convenuto e parte principale, proposto tempestivo e, quindi, valido ed efficace, appello incidentale tempestivo avverso la sentenza di prime cure, proponendo, peraltro, le medesime censure formulate dagli stessi appellanti principali, tali definiti seppur privi di legittimazione a impugnare.
In particolare, a fronte di sentenza notificata il 07.01.2024, il GN CP_1
ha proposto appello incidentale il 06.02.2024.
pagina 11 di 12 ∞ ∞ ∞
Le spese di lite vanno integralmente compensate, alla luce delle condizioni dell'accordo in tal senso intercorso tra le parti principali del processo.
Non ricorrono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002, definendosi il giudizio mediante pronuncia di estinzione ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – visto l'art. 306 c.p.c., dichiara estinto il giudizio;
II – compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del processo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 118/2024 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), Parte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI MASSIMO,
APPELLANTI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MINERALI MILENA,
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MINUTILLO FRANCESCO (SOSPESO DAL 28 MARZO AL 27 MAGGIO 2025) e dell'avv. ANTONIOLLI DANIELA
( ), C.F._3
pagina 1 di 12 APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 885/2023; oggetto: servitù.
Rimessa in decisione all'udienza del 13 maggio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del giorno 11.01.2021, il GN Controparte_2
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì il GN , Controparte_1
allegando:
− di essere proprietario dell'immobile sito in Comune di Forlì, piazza
Cavour n. 25, piano primo, meglio descritto in atti, parte di un edificio costituito da quattro unità immobiliari, di cui due, site al piano terreno, di proprietà del convenuto e destinate ad attività di ristorazione in regime di locazione;
− che i contatori del gas e i pozzetti di scarico erano posti all'interno della proprietà , gravata da diritto di servitù di passaggio e di CP_1
accesso in favore degli immobili sovrastanti, ubicati al primo e al secondo piano, come specificato nel decreto di trasferimento dell'immobile e nella relazione tecnica predisposta per la procedura esecutiva immobiliare;
− che il predetto diritto era stato costituito all'atto del frazionamento dell'immobile per destinazione del padre di famiglia;
pagina 2 di 12 − che detta servitù concedeva ai proprietari degli immobili del primo e secondo piano (e, quindi, anche all'attore) l'accesso al corridoio, posto oltre le scale comuni, e alla corte posta al piano terra, al fine della lettura dei contatori e dello svuotamento dei pozzetti;
− che per l'attore risultava impossibile accedere all'area in cui erano situati i sopra citati impianti, in quanto non era presente alcun passaggio;
− che, quindi, il GN chiedeva che il GN CP_2 CP_1
realizzasse un passaggio che consentisse all'attore di accedere in qualsiasi momento a contatori e pozzetti;
− che la realizzazione di tale passaggio sarebbe stata agevole, richiedendo solo il prolungamento del corridoio comune esistente;
− che più volte il GN aveva rappresentato al convenuto CP_2
l'esigenza di realizzare l'opera al fine di rendere possibile il passaggio;
− che, tuttavia, non era stato possibile, neppure in sede di mediazione, giungere a una soluzione bonaria;
− che, in diritto, la servitù avrebbe dovuto essere esercitata in modo continuativo, consentendo libero e comodo accesso al fondo servente, senza alcun tipo di limitazione;
− che, nel caso de quo, tale accesso era impedito da porte chiuse a chiave;
− che le opere (contatori e pozzetti) avrebbero potuto richiedere anche interventi di emergenza.
L'attore concludeva chiedendo che fosse ordinato al GN di CP_1
rimuovere immediatamente tutti gli ostacoli che impedivano l'esercizio e il godimento della servitù, con condanna a realizzare le opere richieste.
Si costituiva il GN chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
attoree, deducendo:
pagina 3 di 12 − che mai era stato negato l'esercizio della servitù per la lettura dei contatori previsto dal decreto di trasferimento;
− che, peraltro, l'accesso al cortile non avveniva da tempo, ossia da quando i dispositivi erano stati sostituiti con altri che consentivano la lettura da remoto;
− che lo svuotamento dei pozzetti era stato sempre regolarmente eseguito, nel loro stesso interesse, dai conduttori degli immobili al piano terreno esercenti attività di somministrazione alimentare (ristorante e gelateria);
− che in caso di intervento di emergenza avrebbe trovato applicazione l'art. 843 c.c.;
− che la servitù di accesso ai contatori e ai pozzetti non necessitava di alcuna opera, come risultava dalla perizia dell'arch. predisposta Per_1 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare;
− che l'utilità di cui alla servitù non era il passaggio, bensì la fruibilità degli impianti presenti sul fondo del convenuto ai fini della lettura dei contatori e dell'ispezione dei pozzetti;
− che l'esercizio della servitù era sempre stato più che garantito al GN
che, anzi, si era sottratto a una chiara e definitiva CP_2
regolamentazione degli stessi;
− che la realizzazione delle opere richieste dall'attore sarebbe stata eccessivamente gravosa, rendendo inidoneo all'uso cui era destinato il locale ove avrebbe dovuto essere realizzato il corridoio;
− che sussisteva discrasia tra l'oggetto della mediazione e quello della causa, in quanto il primo assumeva il mancato rispetto della servitù
(lettura e ispezione), mentre il secondo aveva la pretesa di sventrare la proprietà del deducente.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., intervenivano nel giudizio la (di seguito anche solo Parte_2
pagina 4 di 12 “ ”) e la (di seguito anche solo Pt_2 Parte_1
“ ”), aderendo alle deduzioni e alle conclusioni formulate dal GN T_
, allegando, tra l'altro, che la creazione del passaggio avrebbe CP_1
integrato violazione delle norme di igiene e sicurezza che la e l , Pt_2 T_
in quanto esercenti attività di somministrazione di alimenti (gelateria e ristorante), erano tenute a rispettare, come stabilito da consulenza affidata a tecnico competente.
Senza svolgere attività istruttoria, il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 885 depositata il 21.12.2023, dato atto che non vi era contestazione del diritto fatto valere dal GN , al fine di consentirgli il pieno godimento della CP_2
servitù, ordinava al GN la consegna all'attore di una copia delle CP_1
chiavi di accesso agli esercizi commerciali posti al piano terra, unitamente alle copie delle chiavi delle porte interne il cui attraversamento si rendeva necessario al fine di raggiungere in via diretta la corte interna, senza necessità di procedere all'esecuzione di opere ulteriori.
Per ogni eventuale giorno di ritardo, il convenuto sarebbe stato, inoltre, tenuto al versamento della somma di Euro 80,00/die, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.
Il GN e le convenute venivano, infine, condannate in solido alla CP_1
refusione delle spese di lite.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione hanno proposto appello la Parte_2
e la per i seguenti
[...] Parte_1
motivi.
1. Il Tribunale ha erroneamente valutato il ragionevole ed equo contemperamento dell'utilità del fondo dominante e dell'aggravio del fondo servente, omettendo di considerare il tenore delle facoltà inerenti alla servitù di cui è causa (unicamente accesso al contatore e al pozzetto, così come chiarito nel decreto di trasferimento).
pagina 5 di 12 2. Il Tribunale ha omesso di considerare la normativa a tutela della salubrità degli ambienti e dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, considerata l'attività esercitata nei locali per i quali è stata ordinata la consegna delle chiavi, con conseguente libero accesso del GN
. CP_2
3. Le spese di lite sono state erroneamente liquidate, in quanto la domanda riguardava il passaggio sulle sole particelle riferibili all'immobile concesso in locazione alla , con corrispondente valore della causa Pt_2
pari a Euro 90.000,00 e non 351.000,00 ca. e conseguente necessità di applicare lo scaglione inferiore.
Con comparsa del 06.02.2024, si costituiva il GN , Controparte_1
proponendo appello incidentale tempestivo e formulando conclusioni conformi a quelle degli appellanti principali.
Si costituiva il GN , in via preliminare, aderendo alla Controparte_2
proposta formulata dagli appellanti in ordine alle modalità di esercizio della servitù e chiedendo di essere autorizzato alla produzione di ordinanza emessa nel procedimento esecutivo, all'esito del quale l'appellato si era reso aggiudicatario dell'immobile di piazza Cavour.
Nelle more, la Corte, con ordinanza del 30.04.2024, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sul presupposto che l'appello era sostenuto da evidenti profili di fondatezza, quanto meno con riguardo alla qualificazione del “tipo” di servitù costituito a favore del fondo dell'appellato GN e a danno del fondo di proprietà del Controparte_2
GN , condotto in locazione dalle società appellanti principali;
in CP_1
particolare, il Tribunale aveva accertato l'esistenza di una servitù di passaggio, costituita ai sensi dell'art. 1062 c.c., da esercitarsi al fine di gestire gli impianti a servizio del fondo dominante insistenti sul fondo servente (contatori del gas e pozzetti fognari), assumendo le conseguenti decisioni in accoglimento dell'actio confessoria servitutis proposta dal GN;
tuttavia, pur CP_2
pagina 6 di 12 sulla base della sola sommaria cognizione concessa al collegio nella fase cautelare, tale qualificazione non era coerente con la effettiva natura del peso posto sul fondo servente, potendosi, eventualmente, meglio qualificare il diritto quale servitù di gasdotto e servitù di scarico;
il decreto di trasferimento con il quale il GN era diventato proprietario del fondo dominante non CP_2
era idoneo a costituire la servitù di passaggio, nonostante il richiamo ivi contenuto, sia perché la formula utilizzata faceva riferimento a “servitù di passaggio e di accesso ai contatori del gas e al pozzetto” individuando, così, la reale funzione del peso posto sul fondo servente, sia perché analogo riferimento a una servitù di passo non era contenuto nel precedente decreto di trasferimento con il quale il GN aveva acquistato il fondo CP_1
servente; in conclusione, il collegio non riteneva che, in considerazione della diversa qualificazione della servitù, dovesse essere assicurato al proprietario del fondo dominante il libero e potenzialmente incontrollato accesso al fondo servente, caratteristico delle servitù di passaggio, come, invece, disposto dal primo giudice mediante l'ordine di consegna delle chiavi delle unità immobiliari di proprietà del GN , attualmente condotte in CP_1
locazione dalle società odierne appellanti principali.
La causa è stata definitivamente rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352
c.p.c. all'udienza del 13 maggio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
Si dà atto che i GNi e hanno reciprocamente rinunciato CP_2 CP_1
agli atti, a fronte del contestuale accordo raggiunto tra le parti il 09.04.2025.
Entrambi hanno concluso per la pronuncia di sopravvenuta cessazione della materia del contendere e/o, comunque, per l'estinzione del giudizio quale conseguenza della rinuncia, mentre si sono opposte a tale Parte_3
richiesta, affermando di avere entrambe ancora interesse in causa, non essendo state parte dell'accordo; in particolare, la che pure non è più titolare Pt_2
dell'esercizio commerciale condotto nell'immobile di piazza Cavour avendo pagina 7 di 12 ceduto l'attività e, quindi, il contratto di locazione, ai fini della pronuncia in punto spese (soccombenza virtuale); l' , in quanto ancora titolare del T_
contratto di locazione, pur avendo comunicato il recesso anticipato per gravi motivi.
∞ ∞ ∞
La rinuncia agli atti intervenuta tra i GNi e produce i CP_2 CP_1
suoi effetti anche nei confronti della della e, pertanto, deve Pt_4 T_
essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
L'intervento in causa da parte delle società (allora) conduttrici degli immobili di proprietà del GN deve, infatti, essere qualificato quale adesivo CP_1
dipendente, ai sensi dell'art. 105, secondo comma, c.p.c.
Entrambi gli appellati hanno formulato tale eccezione, mentre sul punto le appellanti principali nulla hanno dedotto.
Per_ Nel caso in cui convenga in giudizio per ottenere l'accertamento CP_3
dell'esistenza di una servitù di passaggio sul fondo di proprietà del secondo Per_ (actio confessoria servitutis), il conduttore del fondo di può essere senz'altro titolare di un interesse a intervenire nel processo, poiché l'esistenza della servitù o le sue modalità di esercizio potrebbero incidere sull'uso e sul godimento del bene che egli detiene in locazione, tuttavia, la natura di tale intervento è da qualificarsi come intervento adesivo dipendente (ad adiuvandum).
Il conduttore, infatti, non fa valere un proprio diritto autonomo relativamente all'esistenza della servitù (che, invece, riguarda il diritto reale del locatore sul fondo servente) e non è, quindi, legittimato all'intervento litisconsortile, ma ha un interesse — seppur qualificato — che dipende dalla posizione e dalle ragioni del proprietario.
Il conduttore interviene, quindi, per sostenere la posizione del proprietario e per evitare che la servitù venga riconosciuta o, comunque, affinché siano correttamente definite le modalità di esercizio della medesima, ma non pagina 8 di 12 introduce una domanda autonoma e non rivendica un diritto reale proprio sull'oggetto della lite.
In tal senso, si veda Cass. civ., ord. n. 11601/2024: “in tema di confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è anzitutto di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 c.c., solo se la loro condotta abbia concorso con quella di uno dei predetti soggetti, o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro riguardi, possono essere esperite, ex art. 2043 c.c., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 c.c., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie.”
Per converso, è noto che il conduttore, quale detentore, non è legittimato, nel lato attivo, ad agire in negatoria servitutis, azione spettante solo ai titolari di posizioni giuridiche dominicali sul preteso fondo servente.
La parte che interviene ad adiuvandum limita la sua iniziativa processuale all'oggetto del contendere tra le parti originarie;
egli, quindi, non introduce nel giudizio nuove domande e nuove azioni, ma aggiunge solo una nuova parte interessata all'accertamento giudiziale. Egli interviene perché ha interesse alla sentenza che verrà pronunciata sul rapporto principale;
beneficiando degli effetti giuridici della stessa, intende, perciò, partecipare al processo che porta alla sua formazione.
Pertanto, nel caso in esame, la posizione processuale del conduttore ( Pt_5
) è subordinata a quella del proprietario/locatore ( ), e, per
[...] CP_1
pagina 9 di 12 quanto qui in particolare rileva, la sua posizione processuale segue la sorte di quella della parte principale.
Tant'è che la servitù è costituita sul fondo servente di proprietà del GN
e incide, potenzialmente e indirettamente, sul godimento dei CP_1
conduttori, i quali, eventualmente, in caso di soccombenza del proprietario/locatore, avrebbero potuto far valere le proprie ragioni in relazione al contenuto e all'esecuzione dei contratti di locazione commerciale in corso.
Sotto il profilo processuale, colui che interviene ad adiuvandum non detiene pieni poteri di iniziativa perché la sua attività è strettamente connessa e subordinata a quella della parte alla quale la sua difesa accede.
Egli subisce le determinazioni della parte “principale”, non potendo proseguire autonomamente il processo.
Chi interviene in giudizio ex art. 105, secondo comma, c.p.c., sopporta le conseguenze dell'eventuale rinuncia o acquiescenza della parte sostenuta: la lite si estingue e l'interventore non ha il potere di far proseguire il processo
(conf. Cass. civ., n. 6309/1994).
In tale ipotesi, anche la legittimazione attiva all'impugnazione è limitata, potendosi, eventualmente, censurare solo l'eventuale pronuncia sulle spese, ma non anche la causa nel merito.
Pressoché in termini sulla questione di cui si controverte, si richiama Cass. civ., sent. n. 22972/2022: “in tema di intervento volontario laddove
l'interventore, pur essendo (asseritamente) titolare di un proprio autonomo diritto, lo faccia valere, non in via autonoma - ossia sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti
- bensì quale interesse che lo legittima a sostenere le ragioni di una delle parti, va qualificato come adesivo dipendente e, in quanto tale, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale, salvo che essa sia limitata a questioni attinenti alla qualificazione
pagina 10 di 12 dell'intervento o alla condanna alle spese. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, nell'inerzia delle parti, l'appello proposto da soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di diritto reale di godimento sui fondi dominante
e servente nell'ambito di un'azione "negatoria servitutis", in quanto volto esclusivamente a sostenere le ragioni di una delle due parti)”.
Ne consegue che, quando le parti principali rinunciano agli atti del giudizio, ciò comporta, per regola generale, l'estinzione del processo anche in capo alla parte che è intervenuta ad adiuvandum, come espressamente sancito dalla già citata Cass. civ., sent. n. 9304/1994 (conff.: Cass. civ., sent. n. 4929/2003;
Cass. civ., sent. n. 10146/1998; Cass. civ., sent. n. 10252/1997).
Nel caso in esame l'unico motivo di appello principale ammissibile e
“autonomo” è quello riguardante la condanna alle spese, ritenuta eccessiva per errata determinazione del valore della controversia e conseguente applicazione dello scaglione superiore, ma l'interesse a insistere su tale censura viene, comunque, meno per la più favorevole situazione processuale determinata dalla estinzione del processo per reciproca rinuncia agli atti delle c.d. parti principali ( ), con integrale compensazione delle spese di Parte_6
lite tra tutte le parti del processo.
Si osserva, infine, che, pur sussistendo il difetto di legittimazione attiva della della a proporre impugnazione avverso la sentenza del Pt_4 T_
Tribunale di Forlì n. 885/2023 con riguardo al merito della controversia, non sarebbe stato, comunque, possibile definire anticipatamente il processo con declaratoria di inammissibilità, avendo il GN , originario CP_1
convenuto e parte principale, proposto tempestivo e, quindi, valido ed efficace, appello incidentale tempestivo avverso la sentenza di prime cure, proponendo, peraltro, le medesime censure formulate dagli stessi appellanti principali, tali definiti seppur privi di legittimazione a impugnare.
In particolare, a fronte di sentenza notificata il 07.01.2024, il GN CP_1
ha proposto appello incidentale il 06.02.2024.
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Le spese di lite vanno integralmente compensate, alla luce delle condizioni dell'accordo in tal senso intercorso tra le parti principali del processo.
Non ricorrono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002, definendosi il giudizio mediante pronuncia di estinzione ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – visto l'art. 306 c.p.c., dichiara estinto il giudizio;
II – compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del processo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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