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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/11/2025, n. 3342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3342 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1652/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il Giudice, Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1652\2024 R.G.AA.CC., discussa oralmente e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.11.2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco De Iaco, con domicilio eletto presso Parte_1 il suo studio, come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Gabrieli Tommasi, con domicilio eletto Controparte_1 presso il suo studio, come da mandato a margine della comparsa di costituzione in giudizio
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n.262/24, emesso dal Tribunale di Lecce, e conveniva in giudizio l'odierna convenuta davanti all'intestato
Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “revocare, annullare o con Controparte_1 qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Lecce in data 09.02.2024 portante il n.262/2024 R.G. 8466/23, notificato in data 28.02.24; rigettare la domanda diparte opposta perché infondata tento in fatto quanto in diritto per i motivi meglio esplicitati. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. Sosteneva di non essere debitore dell'opposta per le somme ingiunte ma che, invece, era creditore della stessa dell'importo di Euro 32.657,97 in forza del decreto ingiuntivo n.871/23 del 19.04.2023, divenuto esecutivo, che produceva.
Sosteneva di non essersi mai sottratto alle proprie obbligazioni e di aver sempre provveduto al pagamento delle spese relative al mantenimento ed all'istruzione della figlia quando erano state concordate e condivise secondo il Protocollo del Tribunale di Lecce.
Lamentava che le somme in oggetto erano riferite a spese mai concordate.
Si costituiva che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiari inammissibile- Controparte_1 improcedibile l'opposizione oggetto del presente giudizio poiché la stessa é stata proposta oltre i termini normativamente previsti, essendo stata dichiarata nulla la prima citazione in opposizione, notificata il 13.03.2024, non sanata con il rinnovo della stessa poiché notificato il 29.04.2024, ovvero, oltre i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;
in subordine, nel merito, dichiari infondata l'opposizione in fatto ed in diritto poiché l'ingiunzione opposta é fondata su un provvedimento del Tribunale specificatamente reso per regolare gli oneri dei genitori in pro della figlia. Con vittoria di spese ed onorari di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Eccepiva, in via preliminare la tardività dell'opposizione, giacché a seguito della rinnovazione dell'atto di citazione era accaduto che detto atto era stato notificato oltre il termine di giorni quaranta, per cui il decreto ingiuntivo opposto era divenuto esecutivo.
Esponeva, nel merito, che il provvedimento monitorio era fondato sul provvedimento del 10.11.2021, reso dal
Tribunale Civile in sede divorzile, con cui era stata prevista la ripartizione delle spese per la figlia relative all'alloggio presso la sede del master.
Precisate le conclusioni, la causa é stata trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione è fondata e, pertanto, andrà accolta per le ragioni di seguito esposte.
Va affrontata, in limine litis, l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dalla difesa dell'opposta e al riguardo si osserva che l'art. 164 c.p.c. prevede due ipotesi di nullità dell'atto di citazione, i cui effetti sono diversi fra loro.
Ed infatti, mentre per le ipotesi di nullità previste al primo comma, il detto articolo stabilisce che la rinnovazione della citazione sana i vizi sin dalla notifica della prima notificazione, per le ipotesi di nullità previste al quarto comma, stabilisce, invece, che gli effetti sostanziali e processuali della rinnovazione decorrono dalla sanatoria del vizio.
Ebbene, nel caso di specie la nullità che ha richiesto la rinnovazione della citazione é stata disposta poiché mancava nell'atto di citazione l'avvertimento previsto dal n.7) dell'art. 163 c.p.c., statuita al primo comma del detto art. 164 c.p.c., per cui la detta rinnovazione ha sanato i vizi dell'atto sin dalla data della notifica del primo atto di citazione.
Passando al merito, si osserva che mentre l'opposta ha fondato la domanda di pagamento delle spese straordinarie sostenute per la figlia, sul provvedimento che avrebbe reso il Tribunale di Lecce in sede divorzile in data 10.11.2021, non prodotto in giudizio, neppure nella presente fase di opposizione, l'opponente, dal canto suo, ha contestato la sussistenza di una debitoria a suo carico, sostenendo che le spese in oggetto non sono mai state oggetto di comunicazione o richiesta secondo il Protocollo del Tribunale di Lecce.
L'omessa produzione del detto e non meglio identificato provvedimento del 10.11.2021, eventualmente reso dal Tribunale, non consente a questo giudicante di valutarne il contenuto, anche al fine di discostarsi dalle regole generali stabilite dal Protocollo d'Intesa.
Orbene, in base ai principi generali in tema di onere della prova, va ribadito il principio secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito, é tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendo l'opponente formalmente attore, è sostanzialmente convenuto, mentre di converso, l'opposto, pur essendo formalmente convenuto, è sostanzialmente attore e tale mutamento delle parti processuali trova spiegazione nel fatto che la fase di opposizione è la prosecuzione della fase monitoria, dove quest'ultima è stata azionata proprio dal creditore per ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo.
E' proprio il creditore opposto, quindi, a dover provare l'esistenza del titolo da cui deriva la legittimità del proprio credito, preteso con l'ingiunzione di pagamento.
Nel caso in esame, allo stato degli atti, in difetto di accordo specifico in ordine alle spese in oggetto, dovrà richiamarsi, al fine di regolamentare il rapporto tra le parti in causa, il Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Lecce in materia di spese straordinarie, che detta anche i criteri per individuare quelle spese non soggette al preventivo consenso.
Le spese in oggetto, relative al costo del master ed ai contratti di locazione, risalenti al periodo 2022/2023 e tutte indubbiamente successive al 10.11.2021, non erano preesistenti all'asserito provvedimento del Tribunale di Lecce reso nel procedimento divorzile, per cui andavano sicuramente concordate con l'opponente, sia al fine di una preventiva e concreta valutazione delle condizioni reddituali dei genitori ai fini della sostenibilità, e sia, anche, al fine di coinvolgere l'opponente nelle decisioni più importanti inerenti la vita della figlia, invero ormai ventisettenne.
L'opposizione, pertanto, andrà accolta.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n.262/24, emesso dal Tribunale di Lecce;
2) Condanna l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di che si Parte_1 liquidano in Euro 2.300,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 19.11.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 19.11.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il Giudice, Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1652\2024 R.G.AA.CC., discussa oralmente e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.11.2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco De Iaco, con domicilio eletto presso Parte_1 il suo studio, come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Gabrieli Tommasi, con domicilio eletto Controparte_1 presso il suo studio, come da mandato a margine della comparsa di costituzione in giudizio
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n.262/24, emesso dal Tribunale di Lecce, e conveniva in giudizio l'odierna convenuta davanti all'intestato
Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “revocare, annullare o con Controparte_1 qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Lecce in data 09.02.2024 portante il n.262/2024 R.G. 8466/23, notificato in data 28.02.24; rigettare la domanda diparte opposta perché infondata tento in fatto quanto in diritto per i motivi meglio esplicitati. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. Sosteneva di non essere debitore dell'opposta per le somme ingiunte ma che, invece, era creditore della stessa dell'importo di Euro 32.657,97 in forza del decreto ingiuntivo n.871/23 del 19.04.2023, divenuto esecutivo, che produceva.
Sosteneva di non essersi mai sottratto alle proprie obbligazioni e di aver sempre provveduto al pagamento delle spese relative al mantenimento ed all'istruzione della figlia quando erano state concordate e condivise secondo il Protocollo del Tribunale di Lecce.
Lamentava che le somme in oggetto erano riferite a spese mai concordate.
Si costituiva che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiari inammissibile- Controparte_1 improcedibile l'opposizione oggetto del presente giudizio poiché la stessa é stata proposta oltre i termini normativamente previsti, essendo stata dichiarata nulla la prima citazione in opposizione, notificata il 13.03.2024, non sanata con il rinnovo della stessa poiché notificato il 29.04.2024, ovvero, oltre i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;
in subordine, nel merito, dichiari infondata l'opposizione in fatto ed in diritto poiché l'ingiunzione opposta é fondata su un provvedimento del Tribunale specificatamente reso per regolare gli oneri dei genitori in pro della figlia. Con vittoria di spese ed onorari di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Eccepiva, in via preliminare la tardività dell'opposizione, giacché a seguito della rinnovazione dell'atto di citazione era accaduto che detto atto era stato notificato oltre il termine di giorni quaranta, per cui il decreto ingiuntivo opposto era divenuto esecutivo.
Esponeva, nel merito, che il provvedimento monitorio era fondato sul provvedimento del 10.11.2021, reso dal
Tribunale Civile in sede divorzile, con cui era stata prevista la ripartizione delle spese per la figlia relative all'alloggio presso la sede del master.
Precisate le conclusioni, la causa é stata trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione è fondata e, pertanto, andrà accolta per le ragioni di seguito esposte.
Va affrontata, in limine litis, l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dalla difesa dell'opposta e al riguardo si osserva che l'art. 164 c.p.c. prevede due ipotesi di nullità dell'atto di citazione, i cui effetti sono diversi fra loro.
Ed infatti, mentre per le ipotesi di nullità previste al primo comma, il detto articolo stabilisce che la rinnovazione della citazione sana i vizi sin dalla notifica della prima notificazione, per le ipotesi di nullità previste al quarto comma, stabilisce, invece, che gli effetti sostanziali e processuali della rinnovazione decorrono dalla sanatoria del vizio.
Ebbene, nel caso di specie la nullità che ha richiesto la rinnovazione della citazione é stata disposta poiché mancava nell'atto di citazione l'avvertimento previsto dal n.7) dell'art. 163 c.p.c., statuita al primo comma del detto art. 164 c.p.c., per cui la detta rinnovazione ha sanato i vizi dell'atto sin dalla data della notifica del primo atto di citazione.
Passando al merito, si osserva che mentre l'opposta ha fondato la domanda di pagamento delle spese straordinarie sostenute per la figlia, sul provvedimento che avrebbe reso il Tribunale di Lecce in sede divorzile in data 10.11.2021, non prodotto in giudizio, neppure nella presente fase di opposizione, l'opponente, dal canto suo, ha contestato la sussistenza di una debitoria a suo carico, sostenendo che le spese in oggetto non sono mai state oggetto di comunicazione o richiesta secondo il Protocollo del Tribunale di Lecce.
L'omessa produzione del detto e non meglio identificato provvedimento del 10.11.2021, eventualmente reso dal Tribunale, non consente a questo giudicante di valutarne il contenuto, anche al fine di discostarsi dalle regole generali stabilite dal Protocollo d'Intesa.
Orbene, in base ai principi generali in tema di onere della prova, va ribadito il principio secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito, é tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendo l'opponente formalmente attore, è sostanzialmente convenuto, mentre di converso, l'opposto, pur essendo formalmente convenuto, è sostanzialmente attore e tale mutamento delle parti processuali trova spiegazione nel fatto che la fase di opposizione è la prosecuzione della fase monitoria, dove quest'ultima è stata azionata proprio dal creditore per ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo.
E' proprio il creditore opposto, quindi, a dover provare l'esistenza del titolo da cui deriva la legittimità del proprio credito, preteso con l'ingiunzione di pagamento.
Nel caso in esame, allo stato degli atti, in difetto di accordo specifico in ordine alle spese in oggetto, dovrà richiamarsi, al fine di regolamentare il rapporto tra le parti in causa, il Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Lecce in materia di spese straordinarie, che detta anche i criteri per individuare quelle spese non soggette al preventivo consenso.
Le spese in oggetto, relative al costo del master ed ai contratti di locazione, risalenti al periodo 2022/2023 e tutte indubbiamente successive al 10.11.2021, non erano preesistenti all'asserito provvedimento del Tribunale di Lecce reso nel procedimento divorzile, per cui andavano sicuramente concordate con l'opponente, sia al fine di una preventiva e concreta valutazione delle condizioni reddituali dei genitori ai fini della sostenibilità, e sia, anche, al fine di coinvolgere l'opponente nelle decisioni più importanti inerenti la vita della figlia, invero ormai ventisettenne.
L'opposizione, pertanto, andrà accolta.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n.262/24, emesso dal Tribunale di Lecce;
2) Condanna l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di che si Parte_1 liquidano in Euro 2.300,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 19.11.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 19.11.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini