Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/06/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1900/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1900 R.G.A.C., anno 2024 avente ad oggetto: contratti bancari, passata in decisione all'udienza del e vertente
TRA
e , quale soci della Parte_1 Parte_2 [...]
[...]
e rapp.ti e difesi dall'Avv. CP_1 Controparte_2
Pasqualino Flammia ed el.te dom.ti presso il suo studio opponenti
E
, in persona dell'avv. Controparte_3 [...]
nella qualità di CP_4 CP_5 Controparte_6
pro tempore della società
[...] Controparte_3
, società soggetta all'attività di direzione e
[...]
coordinamento da parte di , in Parte_3
virtù dei poteri conferiti con procura del Notaio Per_1
di Roma del 27.02.2020 repertorio n. 16314, elett.te
[...] pagina 1 di 7
& Figliolini , Avv. Maria Controparte_7
Teresa Muglia e Avv Luca Figliolini, che la rappresentano e difendono con procura in calce all'atto di precetto. opposta
Conclusioni: come da verbale del 19 maggio 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
avverso il precetto loro notificato in data 20.5.2024, con il quale intimava il pagamento della somma di Controparte_3
€ 96.211,27, di cui € 72.811,63 per sorte e spese giudizio di primo grado, € 19.968,12 a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza di appello per entrambi i gradi di giudizio, € 3.276,52
a titolo di interessi legali sulle somme di primo grado, ed ulteriori € 425,00 a titolo di compenso per atto di precetto.
A sostegno dell'opposizione deducevano l'illegittimità, la nullità, inefficacia o annullabilità del precetto.
Si costituiva la società , contestando i Controparte_3
motivi di opposizione. Essendo la causa documentale, la causa veniva rimessa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Motivi della decisione
Deve premettersi che con sentenza Controparte_3
n 44/2020, emessa dal Tribunale di Benevento il 29.05 2020, veniva condannata a risarcire i danni a favore della
[...]
, liquidati in € 52.598,71, oltre interessi e spese Parte_4
legali, somma corrisposta con assegno circolare n. 6900296737- pagina 2 di 7 09 tratto sul Banco BPM, oltre alle spese legali pari ad €
17.040,88, versata a favore dei legali antistatari Fabio Di
Donato e RA Francesca, nonchè alle spese di CTU a favore di pari ad € 3.171,91. I pagamenti effettuati Persona_2
risultano in atti.
E' pacifico che, a seguito di appello proposto da Controparte_3
avverso la predetta decisione, la domanda della
[...]
veniva rigettata, con conseguente Parte_5
liquidazione delle spese di primo grado e secondo a favore dell'appellante, che, notificata la sentenza, riceveva proposta di accordo bonario per la restituzione rateizzata della somma dovuta e riduzione della stessa (proponeva il pagamento di €
62.000,00 mediante 6 rate trimestrali, impegnandosi a versare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo un acconto di €
5.000,00). Agli atti risulta scrittura privata sottoscritta il 7.6.23
Non è contestato che la non rispettava gli Parte_5
accordi contenuti nella scrittura privata menzionata, omettendo il versamento dell'acconto di € 5.000,00; infatti, alla scadenza del versamento dell'acconto veniva chiesto e ottenuto il differimento dei pagamenti, ma la parte debitrice rimaneva inadempiente, anche successivamente.
Ritenendo inadempiuto l'accordo, Controparte_3
procedeva a pignoramento mobiliare presso la sede della
[...]
in Grottaminarda via Vecellio n 2, dove veniva Parte_5
rinvenuto il domicilio chiuso, malgrado più accessi effettuati dall'Ufficiale Giudiziario. Dalle visure della società acquisite da parte creditrice emergeva come la stessa non possedesse immobili o beni, per cui stante incapienza del patrimonio pagina 3 di 7 sociale, agiva nei confronti dei soci Controparte_3
della ex art 2304 cc. Parte_5
Inoltrato atto di precetto nei confronti dei soci, che non veniva assolutamente opposto, l'intimazione rimaneva inevasa, per cui procedeva al pignoramento Controparte_3
immobiliare dell'appartamento di proprietà dei due soci,
[...]
e , che costituiva anche la sede Parte_1 Parte_2
sociale della . Parte_5
Tuttavia, al momento della iscrizione del pignoramento notificato, , attraverso nuova visura Controparte_3
catastale, apprendeva che in data 04.04.2024 l'immobile era stato alienato a favore della figlia in data Controparte_8
02.10.2023 a fini assistenziali. Inoltre, il socio Parte_1
attivava la divisione dei beni con le sorelle, ottenendo in
[...]
proprietà esclusiva un immobile sul quale iscriveva ipoteca volontaria per € 55.928,56 a garanzia di un presunto credito contratto dalla società con la società Parte_5 CP_9
privando la creditrice della garanzia del credito.
La società agiva quindi contro i soci Controparte_3
della società in nome collettivo obbligati per Parte_5
legge a garantire la soddisfazione del credito, stante l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare il credito vantato.
Secondo la S.C. “il creditore, prima di agire contro il socio, deve provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che essa non risulti “aliunde” dimostrata in modo certo.
La preventiva escussione del patrimonio sociale, infatti, non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni pagina 4 di 7 caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata con sufficiente e ragionevole grado di certezza l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione del credito”.
Nella specie, ha agito esecutivamente Controparte_3
contro mediante il pignoramento mobiliare Parte_5
con esito negativo, dopo più accessi dell'Ufficiale Giudiziario del
Tribunale di Benevento. Pertanto, il creditore ha provato che la debitrice non fosse titolare di un patrimonio sociale idoneo a soddisfare il proprio credito e quindi insufficiente. Non risulta invece dimostrata la capienza del patrimonio sociale e la possibilità di far fronte, con lo stesso, alle obbligazioni sociali.
In proposito, quanto alla presenza, tra i beni della
[...]
, di una vettura Jeep Renegade del prospettato Parte_5
valore di € 20.000,00 (tutto da verificare, viste le condizioni e lo stato dell'auto), è evidente che la stessa non soddisfa il credito vantato da , così come i due vantati Controparte_3
crediti della dell'importo di circa € Parte_5
7.000,00, portati da due fatture.
Dagli atti emerge anche la prova del quantum debeatur: infatti ha chiesto la ripetizione delle somme Controparte_3
pagate alla per sorte capitale, spese legali, Parte_5
interessi e spese CTU versate in forza della sentenza di primo grado, riformata in appello;
la somma richiesta, tuttavia, è pari ad € 96.211,27, in quanto comprensiva delle spese legali versate in favore dei legali della dichiaratisi Parte_5
antistatari. In proposito, deve ritenersi che, in caso di azione di ripetizione somme, l'unico soggetto passivamente legittimato è pagina 5 di 7 l'accipiens, cioè colui che ha percepito le somme di cui si chiede la restituzione. Quando una sentenza che ha disposto la distrazione delle spese legali viene riformata in appello o cassata, la parte soccombente, che aveva pagato le spese al difensore distrattario, ha diritto alla ripetizione di quanto versato. Questo diritto sorge direttamente dalla riforma della sentenza, che fa venir meno il titolo che giustificava il pagamento.
Nonostante il difensore distrattario non sia stato parte del giudizio di impugnazione, egli è considerato l'unico legittimato passivo per l'azione di ripetizione dell'indebito. Questo perché, in seguito alla distrazione, il rapporto giuridico relativo alle spese legali si instaura direttamente tra il difensore distrattario e la parte soccombente, rendendo il difensore titolare di un diritto autonomo. Pertanto, è lui che deve restituire le somme indebitamente percepite.
Nella specie, la somma dovuta da , oltre alla Parte_5
sorte per € 52.598,71, quella per le spese liquidate in appello e gli interessi legali, ricalcolati sulla somma corrisposta alla società, per un totale di € 74.663,77
(52.598,71+19698,12+2.366,94), oltre a € 425 a titolo di compenso per l'atto di precetto, per un totale di € 75058,77
Non potevano essere richieste alla società né ai soci responsabili le somme corrisposte a titolo di spese legali versate ai legali
RA e Di Donato, pari ad € 17.040,88, le spese di recupero della Ctu pari ad € 3.171,91: tali somme vanno richieste a chi le ha percepite.
pagina 6 di 7 Si ritengono giuste ragioni per compensare per 1/4 le spese di lite, ponendo i restanti 3/4 a carico delle parti opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, sulla opposizione proposta da e con atto di Parte_6 Parte_1
citazione notificato nei confronti di Controparte_3
avverso il precetto da questa loro notificato, di cui in narrativa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto riduce l'efficacia del precetto ad € 75.058,77;
2) Compensa per 1/4 le spese di lite, ponendo a carico degli opponenti i restanti 3/4, che liquida in € 900,00 per la fase di studio;
€ 600,00 per la fase introduttiva;
€ 1.800,00 per la fase istruttoria;
€ 1.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, spese CTU, IVA e CPA come per legge.
Benevento, il 18 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
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