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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 508/2022 R.G., vertente
TRA in persona del Direttore Generale e Parte_1 legale rappresentante p.t., dott. con sede in Gioia Tauro (RC), Via Parte_2
Angelo Ravano, n. 1, C.F. e P.IV , rappresentata e difesa, anche P.IV_1 disgiuntamente, tra loro dagli Avv.ti Roberta Russo, CF , e Daniele C.F._1
Fumagalli, CF elettivamente domiciliata in Milano via Agnello n. C.F._2
12, presso Nctm Studio Legale, fax 02-72551501 – Nctm Studio Legale, all'attenzione degli
Avv.ti Roberta Russo e Daniele Fumagalli;
pec Email_1
Email_2 appellante
CONTRO
nato ad [...] il [...] - C.F.: Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Pirrottina (C.F.: ), giusta C.F._4 procura in calce al ricorso introduttivo del primo grado (per le comunicazioni di cancelleria: indirizzo Pec: o numero di fax: 0966/501374). Email_3 appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
esponeva di essere dipendente della Controparte_1 Parte_1
società operante nell'Area Porto di Gioia Tauro, con mansioni di Carrellista, Rizzatore
[...]
e Checker, che implicavano quotidianamente e necessariamente il contatto con sostanze nocive che si depositavano sugli abiti di lavoro, ossia sui c.d. dispositivi di protezione individuale, oltre che con sporcizia e fluidi (olio, grasso, liquido refrigerante, sostanze nocive e liquidi) che si depositavano sui containers in caso di sversamento di sostanze pericolose contenute negli stessi.
Era quindi obbligato ad indossare dispostivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, il quale, tuttavia, non aveva mai provveduto alla manutenzione, onerando il ricorrente del lavaggio e della cura periodica: lavaggio, disinfezione e asciugatura di tali indumenti presso la propria abitazione e fuori dall'orario di lavoro con decorrenza dalla data di assunzione.
Chiedeva ritenere e dichiarare che l'obbligo di provvedere all'igiene ed alla manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) era a carico della società; ritenere e dichiarare l'inadempienza della società resistente rispetto a tale obbligo, non avendo provveduto all'igiene ed alla manutenzione dei D.P.I. consegnati al ricorrente con decorrenza da gennaio 2003 fino al 31.12.2021; condannare al Parte_1 risarcimento dei danni in favore del ricorrente, per essersi fatto carico delle spese di lavaggio e manutenzione dei DPI per il periodo indicato, quantificato in complessivi € € 9760,00 o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
in via subordinata: condannare la al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, Parte_1 per essersi fatto carico delle spese di lavaggio e manutenzione dei DPI per il periodo indicato in misura quantificata in via equitativa.
Costituitasi, la chiedeva il rigetto dell'appello, Parte_1 negando la sussistenza di inadempimento.
Affermava che la società forniva in dotazione: gilet rinfrangente ad alta visibilità per il periodo estivo e giubbotto rinfrangente ad alta visibilità per il periodo invernale.
Tali dispositivi avevano esclusivamente la funzione di aumentare la visibilità del lavoratore intento a svolgere le mansioni sul piazzale portuale e venivano indossati sopra gli abiti da lavoro (che non potevano essere considerati DPI).
I DPI andavano incontro a logoramento dopo essere stati sottoposti a ripetuti lavaggi e, considerato il basso costo, la società aveva deciso di procedere alla sostituzione dei DPI piuttosto che al loro lavaggio, adottando una modalità organizzativa pacificamente conforme al dettato dell'art. 77, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008 che poneva in capo al datore di lavoro la facoltà di manutenere, riparare o sostituire i DPI, con cadenza programmata e ogni volta che i lavoratori interessati avessero manifestato la necessità di loro sostituzione per usura, danneggiamento o sporcizia, come da specifiche indicazioni fornite ai lavoratori, ivi compreso il ricorrente.
In via subordinata, rilevava che – comunque – gli obblighi gravanti sulla Società (nel caso di specie pienamente assolti) non potevano che avere ad oggetto i soli indumenti forniti obbligatoriamente in dotazione (i DPI previsti in DVR) e non anche quegli indumenti che non fossero DPI o, comunque, il cui utilizzo non fosse prescritto in DVR.
Le sostanze nocive erano infatti espressamente considerate nel DVR, laddove era previsto un onere di immediata segnalazione al coordinatore operativo, segnalazione che il ricorrente non aveva mai operato, lasciando desumere che non fosse mai entrato in contatto con sostanze nocive, evidenziando che gli indicati DPI non erano mai a contatto diretto con la pelle, essendo indossati sopra agli indumenti di lavoro, escludendo un insudiciamento conseguente al contatto con il sudore.
Negava la ricorrenza di qualsivoglia danno risarcibile per i costi di lavaggio dei DPI, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova. Rilevava, infine, anche la non corretta indicazione dell'importo di riferimento per il calcolo ed eccepiva la prescrizione quinquennale.
La sentenza emessa dal Tribunale.
Con sentenza n. 11/2022 pubblicata l'11.1..2022, il Tribunale di Palmi così provvedeva: “1) accerta l'obbligo contrattuale della di provvedere al Parte_1 servizio di lavaggio degli indumenti di lavoro forniti e la condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno subito dal ricorrente a causa del mancato lavaggio, di € 852,00 (€
4,00 x 213) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in favore del ricorrente;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Affermava il Tribunale che la controversia potesse essere decisa immediatamente, senza approfondimenti istruttori, sulla base dei dati oggettivi già emersi dalla documentazione in atti, dei principi di comune esperienza e delle regole della liquidazione equitativa del pregiudizio patrimoniale.
Era incontestata, e comunque adeguatamente provata anche mediante i documenti prodotti dalla resistente, la circostanza che il ricorrente fosse tenuto ad indossare durante CP_2
l'espletamento della prestazione lavorativa quantomeno il pantalone ad alta visibilità La peculiare questione giuridica – cioè, quella dell'individuazione dei D.P.I. e dell'obbligo del loro lavaggio – era stata scrutinata dalla giurisprudenza di legittimità che aveva valorizzato la funzione sostanziale degli indumenti forniti dal datore di lavoro ed aveva escluso la vincolatività della qualificazione in termini di D.P.I. attribuita nel documento di valutazione del rischio oppure in sede di assegnazione degli indumenti al lavoratore (da ultimo, Cass. n.
5748 del 6/03/2020). L'obbligo del datore di lavoro di assicurare l'integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro, attraverso la messa a disposizione di appositi strumenti ed indumenti, trovava il suo primo fondamento nell'art. 2087 c.c. ed era richiamato dall'art. 77 comma 4 D. Leg.vo n. 8/2008;
a tale obbligo si accompagnava quello di mantenere efficienti tali beni, non soltanto mediante la “manutenzione straordinaria o le riparazioni” ma anche attraverso il lavaggio.
Ciò che rientrava nella qualificazione di un indumento come D.P.I. non era la veste formale attribuita dal datore di lavoro ma la funzione sostanziale svolta dagli indumenti.
Accertata la funzione sostanziale di “protezione” degli indumenti (nell'ampia accezione delineata dalla Suprema Corte), l'obbligo non solo di manutenzione ma anche di ordinario lavaggio a carico diretto del datore di lavoro era una conseguenza inevitabile, prevista dalle norme e non diversamente sostituibile, né trasferibile al lavoratore sulla base delle previsioni contrattuali.
Pertanto, qualsiasi indumento che svolgesse una funzione di protezione del lavoratore da qualsiasi rischio (di qualsiasi natura, non necessariamente causato dalla specifica attività compiuta ma anche relativo al contesto nel quale l'attività era eseguita) connesso all'espletamento dell'attività lavorativa doveva essere ricondotto tra i D.P.I. soggetti alla disciplina del lavaggio a cura del datore di lavoro.
In punto di fatto, era pacifico che il ricorrente avesse svolto le mansioni all'interno del piazzale portuale, occupandosi principalmente di movimentare (carico /scarico) dei container seguendo turni diurni e notturni;
sulla scorta di questo dato di fatto incontestato, si deve ritenere che tutti gli indumenti in dotazione della società ed usati dal ricorrente abbiano assolto alla funzione di salvaguardia dell'integrità dello stesso sia dal punto di vista della visibilità (e di conseguenza della tutela dell'incolumità), sia dal punto di vista igienico, diminuendo il rischio di entrare in contatto con agenti biologici, sporcizia, polvere, e residui di ogni genere. Tale pericolo risulta elevato proprio alla luce dell'inteso traffico di merci e mezzi che interessa le aree di lavoro cui è addetto (piazzale portuale).
Pertanto, anche senza l'approfondimento istruttorio richiesto dalle parti in ordine al rischio del possibile contatto con sostanze inquinanti – approfondimento che non avrebbe modificato significativamente l'esito del giudizio perché avrebbe, al più, implementato gli indumenti qualificabili come D.P.I. senza mutare nella misura e nella frequenza (avuto riguardo ai lavaggi separati) la condotta del lavoratore di sostituzione al datore di lavoro nell'attività di lavaggio – poteva dirsi processualmente acclarata l'esistenza di indumenti oggettivamente qualificabili come D.P.I. (quelli a protezione della visibilità) forniti dal lavoratore e per i quali il datore di lavoro non aveva provveduto al lavaggio, con la precisazione che non dovevano intendersi qualificati come D.P.I. tutti gli indumenti indicati dal ricorrente, anche quelli che la società aveva qualificato come “mera divisa”, né doveva intendersi che il contatto con la sporcizia cui era sottoposto il ricorrente nel corso dell'attività fosse identificabile come “rischio”.
Una volta accertato l'obbligo del datore di lavoro di provvedere alla manutenzione ed al lavaggio di tutti i dispositivi di protezione individuale, nel senso ampio illustrato, era pacifico che tale obbligo non fosse stato adempiuto, avendo la società dedotto di essere obbligata solo alla sostituzione degli indumenti ed avendo riconosciuto di non aver predisposto un sistema di lavaggio, né di aver riconosciuto al lavoratore un'indennità sostituiva.
Non poteva dirsi che l'obbligo fosse stato rispettato in ragione della disponibilità alla sostituzione degli indumenti, essendo emerso (anche dalle indicazioni contenute nelle prescrizioni del datore di lavoro) che solo rispetto all'usura o alla rottura degli indumenti era prevista la sostituzione, ma non anche rispetto all'ordinaria “sporcizia”.
Pertanto, accertato l'inadempimento all'obbligo contrattuale della Parte_1 di provvedere al servizio di lavaggio di tutti gli indumenti di lavoro forniti
[...] che avevano svolto una funzione di protezione, doveva essere accolta la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c. sulla base del dato presuntivo dell'avvenuto lavaggio “casalingo” con una frequenza tale da consentire la garanzia di un livello di igiene minimo. Tale presuntivo accertamento dell'attività sostitutiva e del danno correlato non veniva meno in ragione della dedotta possibilità che il ricorrente potesse aver lavato i D.P.I. unitamente ad altri capi.
Nel procedimento di ricostruzione presuntiva (per indizi gravi e concordanti, per nozioni comuni ecc.) e poi di liquidazione equitativa la deduzione non era decisiva proprio perché
l'accertamento e la quantificazione del danno non era operata con specifico riferimento ad ogni concreto singolo lavaggio ed all'incidenza che su quel singolo lavaggio avrebbe avuto il D.P.I. interessato, accertamento che avrebbe comportato in danno di tutte le parti un'istruttoria articolatissima, senza certezza di risultato in un senso e nell'altro e senza che all'esito fosse esclusa comunque l'operatività dell'accertamento presuntivo e della liquida- zione equitativa.
Del resto, trattandosi di indumenti con caratteristiche particolari (catarifrangenti) poteva considerarsi normale che il lavaggio non quotidiano (con la frequenza di seguito riconosciuta) fosse avvenuto separatamente.
Riteneva, dunque, che per ogni lavaggio ritenuto necessario potesse essere riconosciuto –in via di liquidazione equitativa – un danno patrimoniale pari ad € 4,00, somma reputata congrua nel raffronto con i costi comunemente necessari per un lavaggio a carico base nelle lavanderie self-service; non ha accolto la tesi del ricorrente della necessità di un lavaggio per ogni turno lavorativo espletato nell'arco temporale di riferimento (per come meglio esposto in ricorso), ritenendo invece ragionevole, “anche tenuto conto del tipo di dispositivo indossato e soprattutto dall'attività in concreto svolta dal ricorrente”, riconoscere la necessità di n. 1 lavaggio al mese e, quindi, ordinariamente di n. 12 lavaggi annui, per un importo complessivo di € € 852,00 (€ 4,00 x 213 lavaggi mensili)
Il giudizio in grado di appello.
La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da Parte_1 che ne invocava la riforma.
Con il primo motivo negava la sussistenza di ogni proprio inadempimento.
Richiamati i precetti regolatori della materia, art. 77, D. Lgs. n. 81/2008 e art. 58 bis CCNL applicato dalla Società (CCNL per i lavoratori dei Porti), evidenziava che per lo svolgimento delle mansioni assegnate, la società forniva in dotazione: (i) gilet rinfrangente ad alta visibilità per il periodo estivo e (ii) giubbotto rinfrangente ad alta visibilità per il periodo invernale.
Come immediatamente rilevabile nei DVR prodotti in giudizio, i predetti DPI avevano esclusivamente la funzione di aumentare la visibilità del lavoratore intento a svolgere le mansioni sul piazzale portuale e nei DVR i predetti DPI avevano esclusivamente la funzione di aumentare la visibilità del lavoratore intento a svolgere le mansioni sul piazzale portuale.
Essi venivano indossati sopra gli abiti da lavoro e andavano incontro a logoramento dopo essere stati sottoposti a ripetuti lavaggi.
Considerato il basso costo dei DPI, la società aveva deciso – da anni a questa parte – di procedere alla sostituzione dei DPI piuttosto che al loro lavaggio, adottando una modalità organizzativa che poneva in capo al datore di lavoro la facoltà di manutenere, riparare o sostituire i DPI, con cadenza programmata e ogni volta in cui i lavoratori interessati avessero manifestato la necessità di sostituzione per usura, danneggiamento o sporcizia e mai il ricorrente aveva richiesto la sostituzione rispetto alle usuali cadenze programmate e mai aveva segnalato alcuna esigenza di lavaggio/sostituzione.
La scelta di preferire la sostituzione alla manutenzione (i.e. al lavaggio) dei DPI era insindacabile.
Non vi era alcun elemento di prova che confermasse la statuizione di cui alla sentenza impugnata e, quindi, non sussisteva alcun inadempimento.
Con il secondo motivo affermava l'insussistenza di qualsivoglia danno risarcibile, ma se, per ipotesi, l'appellato avesse lavato i DPI assegnati, circostanza contestata e non dimostrata, si sarebbe trattato di una spontanea decisione del lavoratore che, in mancanza di condotta illecita della società, non poteva determinare alcun risarcimento.
Lamentava che la sentenza era errata nella parte in cui, sulla base di dati meramente presunti, aveva operato una liquidazione equitativa, senza che l'appellato avesse fornito alcun elemento di prova.
In subordine, chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui aveva erroneamente proceduto alla quantificazione del danno, omettendo di considerare che: era possibile concepire un'usura e un insudiciamento dei DPI solo in relazione alle giornate di effettiva presenza al lavoro del lavoratore e nella specie l'appellato (per il periodo relativo alla domanda azionata) “a fronte di 30.552,00 ore di lavoro ha lavorato 21.350,75 ore
(ovvero per il 69,88% delle ore previste da contratto”);
- l'appellato non svolgeva le sue prestazioni lavorative in ambienti insudiciati né veniva in contatto con sostanze grasse, con agenti nocivi, biologici, chimici o atmosferici, ma svolge
(ed ha sempre svolto) le proprie mansioni all'interno di mezzi meccanici dotati di cabina sottoposta a costante pulizia, ed in grado di riparare il lavoratore da qualsivoglia agente esterno e con ciò, le probabilità che i DPI potessero sporcarsi erano decisamente ridotte;
- i
DPI non venivano utilizzati in maniera continuativa durante l'intero anno, ma alcuni di essi rappresentano dotazioni solo invernali, altri solo estive e non avrebbero potuto essere riconosciute le spese di lavaggio per un capo non concretamente utilizzato.
Da ultimo, riproponeva l'eccezione di prescrizione, affermando che, trattandosi di crediti da rapporto di lavoro, erano prescrivibili in cinque anni e chiedeva accertare la prescrizione del diritto di credito quanto meno sino al 22 febbraio 2008.
Resisteva , riproponendo le difese svolte in primo grado. CP_1
La causa ha avuto numerosi rinvii su istanza delle parti per la formalizzazione di un accordo bonario.
La causa è stata assunta in riserva di decisione ex art. 127 ter c.p.c. (l'appellante ha depositato nota scritta ) e decisa Nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la società appellante, nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.7.2025, ha dichiarato: rappresenta che, nelle more del giudizio, le parti sono addivenute ad un accordo per una soluzione bonaria della vertenza. In ragione di ciò, affinché l'Ecc.ma Corte CP_3
d'Appello adita voglia disporre un rinvio dell'udienza per permettere alle parti di formalizzare l'accordo raggiunto”.
Identica richiesta era stata formulata nelle numerose note depositate in sostituzione dell'udienza a partire da quella depositata il 14 marzo 2024 e la Corte, in accoglimento delle stesse, ha ripetutamente rinviato;
con l'ultima ordinanza depositata il 13.6.2025 questa
Corte ha dato atto che “sono rimasti senza esito i ripetuti rinvii concessi per formalizzare l' accordo conciliativo che le parti affermano di avere raggiunto e considerata l'urgenza di definire il giudizio stante la remota iscrizione , invano segnalata alle parti “, rinviando all' udienza del 15.7.2025 con la precisazione che nella stessa “ in difetto della documentata conciliazione, la causa sarà decisa”. Nonostante ciò e l'ampio margine di tempo di cui ha disposto l'appellante per ultimare la formalizzazione dell'accordo dichiaratamente raggiunto, con i numerosi rinvii concessi per oltre 15 mesi, è stato richiesto e per i medesimi motivi un ulteriore rinvio.
Esso non può essere concesso, ricorrendo la necessità di definire le controversie con maggiore anzianità di iscrizione a ruolo e assicurare la ragionevole durata del giudizio.
Come anticipato, dunque, nell'ordinanza del 13.6.2025, la causa viene decisa.
L'appello è infondato e va rigettato, richiamandosi e riportandosi, ex art 118 disp att. c.p.c., la motivazione già adottata da questa Corte in controversie analoghe (cfr. sentenze emesse a definizione dei giudizi iscritti al n. 148/22RGL e al n. 84/2022 RGL cui era stato riunito il procedimento iscritto al n. 151/22)
Ai fini della distribuzione dell'onere della prova, va richiamato che è sufficiente che il lavoratore alleghi la fonte dell'obbligo datoriale, nella fattispecie il precetto normativo, perché insorga in capo al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'adempimento. Infatti, <<
… in conformità con l'art. 2087 cc, norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva a ragione sia del rilevo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a fornire i
D.P.I. ai dipendenti e a garantirne l'idoneità ai fini di prevenirne l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza.
6. In questa ottica, il contenuto di tale obbligo di sicurezza richiede che nei confronti del datore di lavoro sia ravvisabile una condotta commissiva o omissiva, sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass.
n. 15112/2020; Cass. n. 26495/2018).
7. Ne consegue che il lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, deve allegare la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo nonché la eventuale scadenza del termine e l'inadempimento; il datore di lavoro ha, invece, l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (tra le altre Cass. n. 26945/2018; Cass. n. 2209/2016).
8. Nella fattispecie, non doveva pertanto essere il lavoratore, in base al principio richiamato dalla Corte territoriale “ei incumbit probatio qui dicit” a dovere allegare i fatti sopra richiamati in ordine alla dimostrazione dell'effettivo utilizzo del D.P.I. per tutta la esecuzione del rapporto di lavoro ovvero circa le modalità, frequenza e numero dei lavaggi, come ha sostenuto la Corte territoriale, ma una volta ritenuto l'inadempimento denunciato dell'obbligo, come hanno pacificamente opinato
i giudici di seconde cure, avrebbe dovuto essere il datore di lavoro ad allegare e dimostrare
i fatti impeditivi della richiesta risarcitoria fondati sul non uso o sulla ininfluenza dei mancati lavaggi (in tema, tra le altre, Cass. n. 9856/2002).>> (ex multis di recente Sez. L,
Ordinanza n. 12710 del 2023). Nella fattispecie in esame, l'inadempimento è un fatto pacifico, avendo il datore di lavoro ammesso di non avere mai provveduto ai lavaggi, rivendicando la scelta aziendale di procedere, piuttosto che al lavaggio, alla sostituzione periodica (a scadenze prestabilite, a seconda dei casi, annuali o biennali) dei dispositivi/indumenti ovvero, in un arco temporale più ristretto, solo a richiesta del lavoratore.
È giudizio di questa Corte che la sostituzione alle scadenza prestabilite non sia satisfattiva dell'obbligo. Infatti, l'igiene dei DPI deve essere garantita dal datore di lavoro a prescindere dalla richiesta del lavoratore e con una cadenza ragionevolmente più ravvicinata rispetto a quella annuale o biennale delle forniture periodiche dei DPI, per la naturale esposizione all'insudiciamento di qualsiasi capo di abbigliamento, anche solo per il contatto con superfici o strumenti di lavoro, affinché la salute dei dipendenti sia adeguatamente preservata.
Pertanto, pur a voler intendere il disposto dell'art. 77 D. Lgs. 81/2008: “mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”, come previsione che legittimi il datore di lavoro a provvedere alla sostituzione in luogo del lavaggio, resta l'evidenza che la sostituzione, per avere efficacia realmente satisfattiva delle esigenze di salute sottese alla previsione, non possa essere rimandata a scadenze periodiche così lunghe come quelle annuali o biennali, ma debba avere una cadenza più ravvicinata analoga a quella, usualmente, richiesta per i lavaggi.
Inoltre, l'igiene deve essere garantita a prescindere ed anche in assenza di una richiesta del lavoratore, essendo l'obbligo previsto dall'art. 77 incondizionato e non potendo il lavoratore disporre su tale materia. Va ritenuta, dunque, l'inadeguatezza della periodicità scandita dal datore di lavoro e l'impossibilità di condizionare l'obbligo datoriale alla mancata segnalazione del lavoratore, a causa dell'insorgenza diretta dalla legge dell'obbligo.
Va confermata, pertanto, la sussistenza dell'inadempimento.
Va parimenti confermata la corretta valutazione operata dal giudice a quo in ordine alla superfluità di ulteriori indagini, poiché la considerazione da cui occorre partire ai fini della quantificazione è la necessità di procedere ad un lavaggio separato dei DPI rispetto ai restanti indumenti personali o familiari, sicché il numero dei capi da lavare e l'inclusione di uno o più di essi, incide unicamente sul piano del lavaggio eseguito a pieno carico o a carico ridotto e non influisce sensibilmente sui costi determinati in via equitativa, sicché il numero dei capi da igienizzare è sostanzialmente irrilevante ai fini del costo quantificato.
In relazione al motivo di doglianza avente ad oggetto la prova del danno, recte: l'omessa prova del danno, circa la frequenza o il numero dei lavaggi, deve rilevarsi che essa è rimessa ad un dato di comune esperienza, sicché esigenze di ordinaria pulizia dei capi, considerato che, per altro, buona parte di essi - come emerso nelle numerose controversie venute all'attenzione del Collegio in relazione all'oggetto dell'attuale giudizio -, non erano destinati ad essere indossati direttamente sulla pelle, ma sopra i vestiti, determina ad addivenire alla conclusione che un corretto bilanciamento degli interessi (che deve anche tenere conto della necessità di non gravare di costi eccessivi ed insopportabili l'impresa) fa sì che appaia corretta la determinazione equitativa di n. 2 lavaggi al mese, cioè un lavaggio ogni 14-15 giorni circa.
Circa il costo affrontato, la determinazione del Tribunale risulta assistita dal riferimento al costo comunemente necessario per un lavaggio a carico base nelle lavanderie self-service: è questo un elemento di raffronto indubitabilmente dimostrativo di corretto esercizio di discrezionalità, immune da qualsivoglia connotazione arbitraria, e non contrastato da dati specifici dalla società, che non ha fornito parametri di valutazione alternativi.
Come ritenuto in analoghe controversie, una volta affermata la certezza dell'an debeatur, il che deriva dall'affermazione dell'inadempimento datoriale e dalla considerazione del fatto notorio ai fini della frequenza dei lavaggi, è rimessa al Giudice la scelta del criterio equitativo in base al quale definire il quantum debeatur; criterio che può essere il più vario, come dimostrato dal fatto che taluni giudici di merito in altre controversie relative ad analogo oggetto in ambito nazionale si siano affidati alla parametrazione alle misure orarie della retribuzione (straordinaria o meno).
Nel caso, la soluzione adottata dal primo giudice appare coerente con quella adottata anche da questo Collegio in casi analoghi e consente di assicurare una soluzione il più possibile uniforme per le controversie sottoposte all'attenzione della Corte e relative ai dipendenti di Contr e, soprattutto, non risulta adeguatamente contrastata dall'impresa con l'indicazione di diversi ed inferiori costi unitari neppure in appello.
È infondato anche il motivo con cui si chiede il riproporzionamento delle somme erogate a titolo risarcitorio in rapporto alle giornate di effettiva presenza, in quanto nell' originario ricorso ha allegato i giorni di presenza e solo rispetto agli stessi ha chiesto il risarcimento del danno;
la società si è limitata ad allegare percentuali di presenza senza contestare minimamente che le presenze allegate dal lavoratore fossero errate e sovrastimate.
Da ultimo, l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 cc, riproposta dall'appellante, che ha affermato l'applicabilità della prescrizione quinquennale, è infondata.
Infatti, trattandosi di inadempimento contrattuale, opera il termine decennale ex art. 2946
c.c..
L'appello è, dunque, infondato e va rigettato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza;
consegue la condanna al rimborso delle spese sostenute in questo grado dall'appellato, liquidati in dispositivo e con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c (I scaglione
DM n. 147/2022, nei minimi stante la semplicità e serialità delle questioni)
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002
n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. contro e avverso la sentenza n. 19/2022 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Palmi, pubblicata in data 11.1.2022 , ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite di questo grado, liquidate in € 336,5 oltre accessori di legge e distrazione in favore dell'avv. Carmine Pirrottina..
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.7.2025
Il Consigliere est. dott. Eugenio Scopelliti
Il Presidente
dott.ssa Marialuisa Crucitti