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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 06/02/2026, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1317/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
TT ER, OR
CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6982/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 Srl - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 Dr. - CF_Difensore 1
Difensore 2 Dr. - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 281/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
3 e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12 2023 00028228 23 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 276/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato alla Resistente_1 s.r.l., con sede legale in Montella alla
Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Nominativo_3, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Avellino impugnava la sentenza n. 281/03/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, depositata il 25.3.2024 e non notificata, con la quale veniva accolta la domanda di annullamento della cartella di pagamento n 012 2023 0002822823 relativa al disconoscimento di credito IVA per euro 46.815,00, oltre sanzioni e interessi, per l'anno di imposta 2018, emessa ex art. 54-bis d.P.R. 633/1972.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della pronuncia gravata, nella parte in cui erroneamente riteneva che, in costanza di omessa dichiarazione annuale, la contribuente potesse riportare l'eccedenza di IVA detraibile nella dichiarazione dell'anno successivo, con conseguente diritto al rimborso ai sensi dell'art. 30 d.P.R.
633/1972.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi la appellata società, la quale, riportandosi a quanto eccepito nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, concludeva per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Invero, in ragione di quanto previsto dall'art. 30, comma 2, d.P.R. 633/1972, la giurisprudenza di legittimità trae il principio secondo cui, in caso di omessa dichiarazione annuale, il contribuente non può riportare l'eccedenza di IVA detraibile nella dichiarazione dell'anno successivo, né chiederne il rimborso.
Ne consegue la legittimità della cartella di pagamento n 012 2023 0002822823, con la quale l'amministrazione finanziaria, preso atto della circostanza che il credito non era stato dichiarato nell'anno in cui era maturato, non era utilizzabile in detrazione del debito d'imposta nella dichiarazione successiva.
Equi motivi sussistono per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
TT ER, OR
CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6982/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 Srl - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 Dr. - CF_Difensore 1
Difensore 2 Dr. - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 281/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
3 e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12 2023 00028228 23 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 276/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato alla Resistente_1 s.r.l., con sede legale in Montella alla
Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Nominativo_3, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Avellino impugnava la sentenza n. 281/03/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, depositata il 25.3.2024 e non notificata, con la quale veniva accolta la domanda di annullamento della cartella di pagamento n 012 2023 0002822823 relativa al disconoscimento di credito IVA per euro 46.815,00, oltre sanzioni e interessi, per l'anno di imposta 2018, emessa ex art. 54-bis d.P.R. 633/1972.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della pronuncia gravata, nella parte in cui erroneamente riteneva che, in costanza di omessa dichiarazione annuale, la contribuente potesse riportare l'eccedenza di IVA detraibile nella dichiarazione dell'anno successivo, con conseguente diritto al rimborso ai sensi dell'art. 30 d.P.R.
633/1972.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi la appellata società, la quale, riportandosi a quanto eccepito nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, concludeva per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Invero, in ragione di quanto previsto dall'art. 30, comma 2, d.P.R. 633/1972, la giurisprudenza di legittimità trae il principio secondo cui, in caso di omessa dichiarazione annuale, il contribuente non può riportare l'eccedenza di IVA detraibile nella dichiarazione dell'anno successivo, né chiederne il rimborso.
Ne consegue la legittimità della cartella di pagamento n 012 2023 0002822823, con la quale l'amministrazione finanziaria, preso atto della circostanza che il credito non era stato dichiarato nell'anno in cui era maturato, non era utilizzabile in detrazione del debito d'imposta nella dichiarazione successiva.
Equi motivi sussistono per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado