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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22565 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI PALMA ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI PALMA ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/12/2024 le parti e Parte_1 [...]
, chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio CP_1
da loro contratto in PONTELATONE (CE) il 03/07/2003. Aggiungevano che dalla loro unione erano nati due figli: a Napoli il 25.08.2004 e a Napoli il 07.05.2008. Persona_1 Persona_2
1 Rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Napoli alla via Francesco Paolo Michetti n.
1, condotta in locazione dalla sig.ra con contratto in scadenza nel mese Controparte_1
di maggio 2026, viene assegnata a quest'ultima, la quale continuerà ad abitarla unitamente al figlio minorenne ed alla figlia maggiorenne;
la sig.ra dichiara inoltre Per_2 Per_1 CP_1
che un anno prima della scadenza del contratto di locazione, e quindi nel mese di maggio 2025, si trasferirà insieme ai figli e , traferendone anche la casa coniugale, presso Per_2 Per_1
l'immobile di sua proprietà sito in Napoli alla via S. Giacomo de Capri n. 65 bis Parco Frascino.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Il figlio , ad oggi sedicenne, resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio minorenne , ad oggi non economicamente autosufficiente, resta collocato Per_2
prevalentemente presso la dimora materna;
la figlia maggiorenne , non ancora Per_1
economicamente autosufficiente, esprime la volontà di continuare a vivere presso la madre.
Per il figlio minorenne il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21 a weekend alternati;
per le Per_2
ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali vige il regime del calendario libero, con un minimo di due giorni infrasettimanali di visita del padre al figlio minorenne, ad oggi sedicenne, da concordare con l'altro genitore di volta in volta;
2 4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio minorenne seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
Per_2
durante le vacanze estive il figlio minorenne trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
5. il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in Parte_1 Controparte_1
c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i due figli, entrambi non economicamente autosufficienti, nel complesso ad € 1.000,00 (mille/00) e così: €
500,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
7. Nulla per quanto riguarda il reciproco mantenimento dei coniugi, considerata la loro autosufficienza economica e la loro volontà in merito;
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.15, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2003); CP_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PONTELATONE (CE) per l'annotazione di cui all'art. 3 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
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