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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/10/2025, n. 8125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8125 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15657/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15657/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1 D'ang auletta ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Milano, via Costa, n. 8, come da procura in atti ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
DA RI e AR IA NI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Milano, via Sforza, n. 1, come da procura in atti
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 a dall Spasari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, via Caradosso, n. 15, come da procura in atti
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 vv. A ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, via Caradosso, n. 15, come da procura in atti resistenti
(C.F. Controparte_4 ari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, via Caradosso, n. 15, come da procura in atti terzo chiamato
1 Conclusioni
Le parti, all'udienza celebrata in data 14.10.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 24.4.2024, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 di , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5
chiedendo accertarsi e dichiararsi la loro responsabilità civile per i danni patiti a
[...] ccorsogli il 18.3.2022 in Vittuone e per ottenere, conseguentemente, la loro condanna al risarcimento del danno.
In particolare, parte ricorrente allegava e deduceva:
- che, in data 18.03.2022, alle ore 18.30, in Vittuone, mentre il ricorrente percorreva la via Milano direzione Sedriano, all'altezza del civico n. 1/3, alla guida del proprio ciclomotore, marca Yamaha, targata CX41928, assicurato con polizza n. 0427142741, si vedeva tagliare la strada da un CP_6 veicolo che lo precedeva, marca Pass EL789NY, assicurato con polizza n. CP_7
PRP490086315 del 12.10.21, intestata al sig. , il quale, nello stesso senso di Controparte_1 marcia, in un primo momento, segnalava la sv cello del civico 4, e, subito dopo aver occupato parte della corsia opposta, invece, svoltava repentinamente a dx verso i parcheggi dei civici 1 e 3, senza presegnalare l'intenzione della svolta effettiva con l'indicatore di direzione dx, provocando quindi la caduta del ricorrente che, intanto, confidando nell'iniziale segnalazione a sx e posizione del veicolo al centro della mezzeria con il cofano rivolto verso il cancello del civico 4, si stava portando sul lato destro della corsia;
- che, a causa del sinistro, il signor urtava violentemente l'autovettura sul lato della portiera Pt_1 anteriore dx, rovinando a terra e riportando ampio trauma all'emisoma dx e alla gamba dx, oltre ad escoriazioni a gamba e mano sx;
- che sussiste, dunque, la responsabilità dei soggetti resistenti per i danni, patrimoniali e non, patiti dal ricorrente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.10.2024, si costituiva in giudizio la società la quale, in via preliminare, Controparte_5 eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva con richiesta di estromissione dal giudizio e richiesta di condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. In particolare parte resistente deduceva che la compagnia di assicurazioni PT Parte_2
non ha mai assicurato il veicolo WW
[...]
, in quanto il predetto veicolo - all'epoca dei fatti - risultava assicurato con la Controparte_1 società PT , soggetto giuridico distinto. CP_5 Controparte_8
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in pari data, si costituiva in giudizio altresì
[...]
la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto Controparte_3 soggetto delegato alla gestione del sinistro da parte della compagnia di assicurazioni PT
[...]
(detta anche . Parte_2 Controparte_8 Controparte_4
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.10.2024, si costituiva in giudizio il resistente persona fisica , il quale chiedeva, in via preliminare, di estendere il Controparte_1 contraddittorio nei confronti della propria compagnia di assicurazione
[...]
[..
[...] [
per essere da questa, in forza della polizza assicurativa Controparte_9 num. PRP490086315, garantito, manlevato, sollevato e tenuto indenne da ogni e qualsivoglia domanda spiegata avverso il signor medesimo e da ogni e qualsivoglia conseguenza CP_10 pregiudizievole e condanna conseguente al presente giudizio. Nel merito chiedeva il rigetto delle pretese creditorie avanzate con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con Decreto dell'11.6.2024 veniva fissata udienza di comparizione delle parti per il giorno 5.11.2024; all'esito di questa udienza, questo Giudice autorizzava parte resistente e parte CP_11 ricorrente alla chiamata in causa di Controparte_4
a seguito di estensione richiesta anche dal signor alla luce delle difese avanzate dalle
[...] Pt_1 parti resistenti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.3.2025, si costituiva in giudizio la compagnia terza chiamata la Controparte_4 quale deduceva che non è una compagnia di assicurazioni, ma è un Controparte_3 intermediario assicur è addirittura Controparte_5 una compagnia di assicurazioni autonoma e differente dalla terza chiamata;
che, dunque, l'unica società legittimata passiva – ed inizialmente non evocata in giudizio – è unicamente la compagnia di assicurazioni Controparte_12
[...] rigetto integrale delle domande attoree.
Con Ordinanza del 30.4.2025 questo Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del giorno 3.6.2025 per la risposta alla proposta conciliativa formulata.
Alla predetta udienza, le parti hanno manifestato la loro disponibilità al raggiungimento di un accordo conciliativo nei termini indicati nell'Ordinanza giudiziale.
Alla successiva udienza, celebrata in data 8.7.2025, tenuto conto della richiesta avanzata dalla difesa del resistente , veniva formulata una integrazione alla proposta conciliativa in CP_10 relazione al solo rapporto processuale instaurato da nei confronti della sua CP_10 compagnia assicuratrice, Controparte_12 Controparte_12 e la causa veniva rinviata al giorno 15.7.2025. A quest'ultima udienza, parte ricorrente
[...]
di avere raggiunto un accordo conciliativo satisfattivo delle sue pretese creditorie nei confronti dei resistenti e della terza chiamata, mentre la difesa della terza chiamata dichiarava di non accettare la proposta conciliativa giudiziale dell'8.7.2025 in relazione al rapporto processuale con il proprio assicurato.
La causa veniva pertanto rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.10.2025. A quest'ultima udienza, fatte precisare le conclusioni e udita la discussione orale, questo Giudice riservava la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Preliminarmente, in relazione al rapporto processuale instaurato da nei Parte_1 confronti delle resistenti Controparte_3 Controparte_5
, d
[...] CP_10 [...]
, deve rilevarsi quanto segue. Controparte_12
3 Parte ricorrente ha prodotto in giudizio la propria rinuncia agli atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. come notificata alle altre parti processuali (deposito in PCT del 9.10.2025) e le accettazioni da parte dei procuratori delle altre parti processuali, ovvero l'avv. DA RI e l'avv. AR Provenzani per la parte nonché l'avv. Angelo Spasari per le tre società. CP_10
Tenuto conto che sussistono i poteri rappresentativi da parte del procuratore del signor Pt_1
e dei rispettivi procuratori delle altre parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., deve
[...] arsi l'estinzione del rapporto processuale instaurato da nei confronti delle Parte_1 resistenti Controparte_3 Controparte_5
CP_10 [...]
. Controparte_12
3. Con riguardo, invece, al rapporto processuale instaurato dalla parte resistente-assicurato nei confronti della terza chiamata-sua compagnia assicuratrice CP_10 [...]
in forza di rapport Controparte_12 rilevarsi che le predette parti hanno dedotto la sopravvenienza di un accordo conciliativo in punto di responsabilità del sinistro occorso al ricorrente , così palesando il difetto di sussistenza Parte_1 di una contestazione tra le stesse sul diritto sostanziale dedotto in relazione alla domanda di manleva formulata dall'assicurato nei confronti della sua compagnia. Deve, pertanto, ritenersi CP_10 sussistente quel mutamento della situazione sostanziale che determina, quale riflesso processuale, la cessazione della materia del contendere.
Ciò posto, deve ulteriormente rilevarsi che, in sede di precisazione delle conclusioni, la difesa del signor ha chiesto la condanna della terza chiamata al rimborso delle spese e CP_10 competenze professionali a fronte della costituzione in giudizio dell'assicurato.
In relazione al regime delle spese nel rapporto processuale tra assicuratore ed assicurato, devono preliminarmente richiamarsi i consolidati principi della Suprema Corte in forza dei quali
“Nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, a seguito dell'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito danni, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Ne consegue che, pure nell'ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'art. 1917, terzo comma, cod. civ.” (cfr. ex multis Cass. Civ. 19176/2014, est. Spirito, Pres. Amatucci).
Fermo l'obbligo legale per l'assicuratore di dover sopportare le spese processuali del proprio assicuratore, deve peraltro richiamarsi la giurisprudenza di legittimità che – con motivazione del tutto condivisibile – ha affermato che eventuali clausole inserite in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che stabiliscano che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, deve ritenersi e dichiararsi nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c., norma inderogabile (cfr. Cass. Civ. 21220/2022, est. Rossetti).
Nella specie, la compagnia terza chiamata non ha invocato alcuna clausola, ma si è limitata ad affermare il suo diritto a non rimborsare le spese processuali dell'assicurato in quanto “non dovute sia perché la costituzione in giudizio nel caso di specie è facoltativa e non obbligatoria, poiché anche nell'ipotesi in cui il sig.
fosse rimasto contumace e/o non avesse spiegato chiamata in garanzia, la compagnia avrebbe in ogni caso CP_10 resistito e mallevato (nei limiti di cui sopra) il proprio assicurato” (v. pagina 12, comparsa di costituzione terza chiamata).
4 Ebbene, l'art. 1917, terzo comma, c.c., stabilisce che "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata".
Il successivo art. 1932, I comma, c.c., stabilisce che "le disposizioni degli artt. (...) 1917 terzo e quarto comma (...) non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato".
Pertanto, una clausola contrattuale la quale subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato al consenso dell'assicuratore è una deroga in pejus all'art. 1917, terzo comma, c.c., ed è affetta da nullità. La legge, infatti, non pone condizioni al diritto dell'assicurato di ottenere il rimborso delle suddette spese.
Del resto, come affermato ripetutamente anche dalla Suprema Corte, le spese di resistenza sostenute dall'assicurato sono affrontate nell'interesse comune di questi e dell'assicuratore; esse costituiscono perciò spese di salvataggio ai sensi dell'art. 1914 c.c., e sono soggette alla regola che ne subordina la rimborsabilità al fatto che non siano state sostenute avventatamente (art. 1914, secondo comma, c.c.).
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi che l'assicurato ha diritto al CP_10 rimborso delle spese processuali sostenute nel presente giudizio per nell'interesse del suo assicuratore) rispetto alla prospettazione del ricorrente e, pertanto, la sua Parte_1 compagnia assicuratrice è tenuta a tenerlo indenne nei limiti degli in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. modifiche anche in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale.
In particolare, fatta applicazione dei criteri ivi indicati, ovvero del valore della causa (Euro 152.613,23), dell'attività difensiva concretamente svolta (con applicazione dei valori medi per fase di studio e introduttiva e dei valori minimi per la fase decisionale in quanto limitata alla sola precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed esclusione della fase istruttoria in ragione del rito sommario di cognizione) nonché delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese processuali sostenute dal resistente devono essere liquidate come CP_10 in dispositivo tenendo conto, dunque, dei valori m studio ed introduttiva, ovvero Euro 2.552,00 per la fase di studio ed Euro 1.628,00 per la fase introduttiva e dei valori minimi per la fase decisionale dunque pari ad Euro 2.127,00. Secondo i medesimi criteri devono liquidarsi a favore del resistente gli esborsi sostenuti per il contributo unificato e la marca da bollo CP_10 (Euro 518,00+27,00) in ragione della chiamata del terzo.
In sede di precisazione delle conclusioni (foglio di pc depositato in PCT in data 13.10.2025) la difesa del resistente non ha reiterato la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. di cui alla comparsa CP_10 di costituzione e risposta e, pertanto, la stessa deve ritenersi rinunciata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione parziale del rapporto processuale instaurato da nei Parte_1 confronti delle resistenti Controparte_3 [...]
, e nei confronti della terza chiamata Controparte_5 CP_10
Controparte_12
5 - dichiara la cessazione della materia del contendere nel rapporto processuale instaurato da
[.
nei confronti di – CP_10 Controparte_5 Controparte_8
Controparte_5
- condanna Controparte_5 Controparte_12
a rifonder CP_10
6.307,00, Euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali, C.P.A. e i.v.a. se dovuta per legge.
Milano, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15657/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1 D'ang auletta ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Milano, via Costa, n. 8, come da procura in atti ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
DA RI e AR IA NI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Milano, via Sforza, n. 1, come da procura in atti
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 a dall Spasari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, via Caradosso, n. 15, come da procura in atti
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 vv. A ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, via Caradosso, n. 15, come da procura in atti resistenti
(C.F. Controparte_4 ari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, via Caradosso, n. 15, come da procura in atti terzo chiamato
1 Conclusioni
Le parti, all'udienza celebrata in data 14.10.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 24.4.2024, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 di , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5
chiedendo accertarsi e dichiararsi la loro responsabilità civile per i danni patiti a
[...] ccorsogli il 18.3.2022 in Vittuone e per ottenere, conseguentemente, la loro condanna al risarcimento del danno.
In particolare, parte ricorrente allegava e deduceva:
- che, in data 18.03.2022, alle ore 18.30, in Vittuone, mentre il ricorrente percorreva la via Milano direzione Sedriano, all'altezza del civico n. 1/3, alla guida del proprio ciclomotore, marca Yamaha, targata CX41928, assicurato con polizza n. 0427142741, si vedeva tagliare la strada da un CP_6 veicolo che lo precedeva, marca Pass EL789NY, assicurato con polizza n. CP_7
PRP490086315 del 12.10.21, intestata al sig. , il quale, nello stesso senso di Controparte_1 marcia, in un primo momento, segnalava la sv cello del civico 4, e, subito dopo aver occupato parte della corsia opposta, invece, svoltava repentinamente a dx verso i parcheggi dei civici 1 e 3, senza presegnalare l'intenzione della svolta effettiva con l'indicatore di direzione dx, provocando quindi la caduta del ricorrente che, intanto, confidando nell'iniziale segnalazione a sx e posizione del veicolo al centro della mezzeria con il cofano rivolto verso il cancello del civico 4, si stava portando sul lato destro della corsia;
- che, a causa del sinistro, il signor urtava violentemente l'autovettura sul lato della portiera Pt_1 anteriore dx, rovinando a terra e riportando ampio trauma all'emisoma dx e alla gamba dx, oltre ad escoriazioni a gamba e mano sx;
- che sussiste, dunque, la responsabilità dei soggetti resistenti per i danni, patrimoniali e non, patiti dal ricorrente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.10.2024, si costituiva in giudizio la società la quale, in via preliminare, Controparte_5 eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva con richiesta di estromissione dal giudizio e richiesta di condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. In particolare parte resistente deduceva che la compagnia di assicurazioni PT Parte_2
non ha mai assicurato il veicolo WW
[...]
, in quanto il predetto veicolo - all'epoca dei fatti - risultava assicurato con la Controparte_1 società PT , soggetto giuridico distinto. CP_5 Controparte_8
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in pari data, si costituiva in giudizio altresì
[...]
la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto Controparte_3 soggetto delegato alla gestione del sinistro da parte della compagnia di assicurazioni PT
[...]
(detta anche . Parte_2 Controparte_8 Controparte_4
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.10.2024, si costituiva in giudizio il resistente persona fisica , il quale chiedeva, in via preliminare, di estendere il Controparte_1 contraddittorio nei confronti della propria compagnia di assicurazione
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per essere da questa, in forza della polizza assicurativa Controparte_9 num. PRP490086315, garantito, manlevato, sollevato e tenuto indenne da ogni e qualsivoglia domanda spiegata avverso il signor medesimo e da ogni e qualsivoglia conseguenza CP_10 pregiudizievole e condanna conseguente al presente giudizio. Nel merito chiedeva il rigetto delle pretese creditorie avanzate con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con Decreto dell'11.6.2024 veniva fissata udienza di comparizione delle parti per il giorno 5.11.2024; all'esito di questa udienza, questo Giudice autorizzava parte resistente e parte CP_11 ricorrente alla chiamata in causa di Controparte_4
a seguito di estensione richiesta anche dal signor alla luce delle difese avanzate dalle
[...] Pt_1 parti resistenti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.3.2025, si costituiva in giudizio la compagnia terza chiamata la Controparte_4 quale deduceva che non è una compagnia di assicurazioni, ma è un Controparte_3 intermediario assicur è addirittura Controparte_5 una compagnia di assicurazioni autonoma e differente dalla terza chiamata;
che, dunque, l'unica società legittimata passiva – ed inizialmente non evocata in giudizio – è unicamente la compagnia di assicurazioni Controparte_12
[...] rigetto integrale delle domande attoree.
Con Ordinanza del 30.4.2025 questo Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del giorno 3.6.2025 per la risposta alla proposta conciliativa formulata.
Alla predetta udienza, le parti hanno manifestato la loro disponibilità al raggiungimento di un accordo conciliativo nei termini indicati nell'Ordinanza giudiziale.
Alla successiva udienza, celebrata in data 8.7.2025, tenuto conto della richiesta avanzata dalla difesa del resistente , veniva formulata una integrazione alla proposta conciliativa in CP_10 relazione al solo rapporto processuale instaurato da nei confronti della sua CP_10 compagnia assicuratrice, Controparte_12 Controparte_12 e la causa veniva rinviata al giorno 15.7.2025. A quest'ultima udienza, parte ricorrente
[...]
di avere raggiunto un accordo conciliativo satisfattivo delle sue pretese creditorie nei confronti dei resistenti e della terza chiamata, mentre la difesa della terza chiamata dichiarava di non accettare la proposta conciliativa giudiziale dell'8.7.2025 in relazione al rapporto processuale con il proprio assicurato.
La causa veniva pertanto rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.10.2025. A quest'ultima udienza, fatte precisare le conclusioni e udita la discussione orale, questo Giudice riservava la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Preliminarmente, in relazione al rapporto processuale instaurato da nei Parte_1 confronti delle resistenti Controparte_3 Controparte_5
, d
[...] CP_10 [...]
, deve rilevarsi quanto segue. Controparte_12
3 Parte ricorrente ha prodotto in giudizio la propria rinuncia agli atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. come notificata alle altre parti processuali (deposito in PCT del 9.10.2025) e le accettazioni da parte dei procuratori delle altre parti processuali, ovvero l'avv. DA RI e l'avv. AR Provenzani per la parte nonché l'avv. Angelo Spasari per le tre società. CP_10
Tenuto conto che sussistono i poteri rappresentativi da parte del procuratore del signor Pt_1
e dei rispettivi procuratori delle altre parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., deve
[...] arsi l'estinzione del rapporto processuale instaurato da nei confronti delle Parte_1 resistenti Controparte_3 Controparte_5
CP_10 [...]
. Controparte_12
3. Con riguardo, invece, al rapporto processuale instaurato dalla parte resistente-assicurato nei confronti della terza chiamata-sua compagnia assicuratrice CP_10 [...]
in forza di rapport Controparte_12 rilevarsi che le predette parti hanno dedotto la sopravvenienza di un accordo conciliativo in punto di responsabilità del sinistro occorso al ricorrente , così palesando il difetto di sussistenza Parte_1 di una contestazione tra le stesse sul diritto sostanziale dedotto in relazione alla domanda di manleva formulata dall'assicurato nei confronti della sua compagnia. Deve, pertanto, ritenersi CP_10 sussistente quel mutamento della situazione sostanziale che determina, quale riflesso processuale, la cessazione della materia del contendere.
Ciò posto, deve ulteriormente rilevarsi che, in sede di precisazione delle conclusioni, la difesa del signor ha chiesto la condanna della terza chiamata al rimborso delle spese e CP_10 competenze professionali a fronte della costituzione in giudizio dell'assicurato.
In relazione al regime delle spese nel rapporto processuale tra assicuratore ed assicurato, devono preliminarmente richiamarsi i consolidati principi della Suprema Corte in forza dei quali
“Nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, a seguito dell'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito danni, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Ne consegue che, pure nell'ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'art. 1917, terzo comma, cod. civ.” (cfr. ex multis Cass. Civ. 19176/2014, est. Spirito, Pres. Amatucci).
Fermo l'obbligo legale per l'assicuratore di dover sopportare le spese processuali del proprio assicuratore, deve peraltro richiamarsi la giurisprudenza di legittimità che – con motivazione del tutto condivisibile – ha affermato che eventuali clausole inserite in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che stabiliscano che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, deve ritenersi e dichiararsi nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c., norma inderogabile (cfr. Cass. Civ. 21220/2022, est. Rossetti).
Nella specie, la compagnia terza chiamata non ha invocato alcuna clausola, ma si è limitata ad affermare il suo diritto a non rimborsare le spese processuali dell'assicurato in quanto “non dovute sia perché la costituzione in giudizio nel caso di specie è facoltativa e non obbligatoria, poiché anche nell'ipotesi in cui il sig.
fosse rimasto contumace e/o non avesse spiegato chiamata in garanzia, la compagnia avrebbe in ogni caso CP_10 resistito e mallevato (nei limiti di cui sopra) il proprio assicurato” (v. pagina 12, comparsa di costituzione terza chiamata).
4 Ebbene, l'art. 1917, terzo comma, c.c., stabilisce che "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata".
Il successivo art. 1932, I comma, c.c., stabilisce che "le disposizioni degli artt. (...) 1917 terzo e quarto comma (...) non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato".
Pertanto, una clausola contrattuale la quale subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato al consenso dell'assicuratore è una deroga in pejus all'art. 1917, terzo comma, c.c., ed è affetta da nullità. La legge, infatti, non pone condizioni al diritto dell'assicurato di ottenere il rimborso delle suddette spese.
Del resto, come affermato ripetutamente anche dalla Suprema Corte, le spese di resistenza sostenute dall'assicurato sono affrontate nell'interesse comune di questi e dell'assicuratore; esse costituiscono perciò spese di salvataggio ai sensi dell'art. 1914 c.c., e sono soggette alla regola che ne subordina la rimborsabilità al fatto che non siano state sostenute avventatamente (art. 1914, secondo comma, c.c.).
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi che l'assicurato ha diritto al CP_10 rimborso delle spese processuali sostenute nel presente giudizio per nell'interesse del suo assicuratore) rispetto alla prospettazione del ricorrente e, pertanto, la sua Parte_1 compagnia assicuratrice è tenuta a tenerlo indenne nei limiti degli in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. modifiche anche in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale.
In particolare, fatta applicazione dei criteri ivi indicati, ovvero del valore della causa (Euro 152.613,23), dell'attività difensiva concretamente svolta (con applicazione dei valori medi per fase di studio e introduttiva e dei valori minimi per la fase decisionale in quanto limitata alla sola precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed esclusione della fase istruttoria in ragione del rito sommario di cognizione) nonché delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese processuali sostenute dal resistente devono essere liquidate come CP_10 in dispositivo tenendo conto, dunque, dei valori m studio ed introduttiva, ovvero Euro 2.552,00 per la fase di studio ed Euro 1.628,00 per la fase introduttiva e dei valori minimi per la fase decisionale dunque pari ad Euro 2.127,00. Secondo i medesimi criteri devono liquidarsi a favore del resistente gli esborsi sostenuti per il contributo unificato e la marca da bollo CP_10 (Euro 518,00+27,00) in ragione della chiamata del terzo.
In sede di precisazione delle conclusioni (foglio di pc depositato in PCT in data 13.10.2025) la difesa del resistente non ha reiterato la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. di cui alla comparsa CP_10 di costituzione e risposta e, pertanto, la stessa deve ritenersi rinunciata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione parziale del rapporto processuale instaurato da nei Parte_1 confronti delle resistenti Controparte_3 [...]
, e nei confronti della terza chiamata Controparte_5 CP_10
Controparte_12
5 - dichiara la cessazione della materia del contendere nel rapporto processuale instaurato da
[.
nei confronti di – CP_10 Controparte_5 Controparte_8
Controparte_5
- condanna Controparte_5 Controparte_12
a rifonder CP_10
6.307,00, Euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali, C.P.A. e i.v.a. se dovuta per legge.
Milano, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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