Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 04/05/2026, n. 8070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8070 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08070/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12444/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12444 del 2025, proposto da ND FI, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Caracuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per
l’ottemperanza, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) resistente, al giudicato formatosi sul D. I. n. 7214/2020 del 19/09/2020 emesso dal Tribunale di Roma e per l'effetto per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) di effettuare i pagamenti ivi previsti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente domanda il pagamento di quanto liquidato in suo favore nel decreto ingiuntivo di cui in epigrafe.
Risulta accertato il passaggio in giudicato del citato titolo, in quanto non opposto, alla luce del decreto di esecutorietà, ex art. 647 c.p.c., del 5.06.2025, di cui il ricorrente ha prodotto le pertinenti evidenze.
L'inadempimento della Pubblica Amministrazione intimata, secondo la ricorrente, è dimostrato dalla sua totale inerzia nel dare esecuzione al decreto sopra citato.
Sempre la ricorrente chiede, pertanto, che venga ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione al titolo di cui si è detto, e che in caso di inerzia venga nominato un Commissario ad acta e vengano stabilite penalità di mora.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
L’Amministrazione non ha opposto alcunché alle specifiche deduzioni della ricorrente, né ha evidenziato elementi ostativi o sopravvenienze che consentano di ritenere sussistenti circostanze contrarie.
Conseguentemente, la pretesa della ricorrente, anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001), deve trovare accoglimento.
Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato ad ottemperare alla citata decisione.
Pertanto va dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alle citate sentenze.
La domanda di astreinte deve parimenti essere accolta, attesa la risalenza della pronunzia, ma va stabilita in misura pari agli interessi legali ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett.e), c.p.a. a decorrere dal primo dei termini di cui in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate equitativamente come in dispositivo considerando i parametri attinenti alle procedure esecutive mobiliari (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1247/2016; Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4029/2025), mentre l’importo del contributo unificato deve essere rimborsato per legge a seguito della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alle sentenze indicate in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora nei sensi di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento), oltre a spese generali e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, mentre il contributo unificato va restituito, per effetto automatico della legge, al ricorrente vittorioso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA IA VA, Presidente FF
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | MA IA VA |
IL SEGRETARIO