Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/04/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1795/18 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza cartolare del 12 marzo 2025, vertente tra
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SOLIMANDO GIUSEPPE NICOLA elettivamente domiciliato in VIA ROMA,
54 MOLITERNO presso il difensore avv. SOLIMANDO GIUSEPPE NICOLA;
-attore -
Contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliato in alla via S. Anna II Tronco, Palazzo Controparte_1 CE.DIR., presso il Settore Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall' Avv. Stefania Morgante
-convenuto –
OGGETTO: appalto di opere pubbliche pagina 1 di 8
I procuratori delle parti concludevano come da note di udienza.
Motivi della decisione
1.1.Con atto di citazione regolarmente notificato la esponeva che: Parte_1
- era cessionaria dei lavori di realizzazione del ponte di collegamento tra - Parte_2
Sant'Antonio della cedente giusta scrittura privata autenticata del 6.5.2013; CP_2
- la aveva sottoscritto contratto di appalto con il rep. CP_2 Controparte_1
34646 registrato il 25.11.2009 per € 531.162,26; - - dopo la consegna delle aree in data
17.3.2010 e l'installazione del cantiere, la aveva subito rallentamenti per la CP_2
mancanza di disponibilità dei terreni su cui realizzare la spalla del viadotto lato , Parte_2
in quanto occupati dai proprietari;
- con ordine di servizio del 4.8.2010, era stato ordinato all'impresa di sospendere i lavori interessanti la spalla del viadotto e tutte le lavorazione ricadenti nel rione , e di Parte_2
procedere alle altre lavorazioni previste dal contratto di appalto;
-
- i SAL I e II non erano stati regolarmente pagati;
- con atto stragiudiziale notificato il 27.6.2012 la aveva diffidato il ad CP_2 CP_1
adempiere rendendo disponibili le aree di cantiere e pagando i SAL, entro 60 giorni, decorsi i quali il contratto era da intendersi risolto con ogni conseguenza di legge;
- perdurava l'inerzia dell'Amministrazione Comunale.
Chiedeva, conseguentemente al Tribunale adito, di voler dichiarare risolto o risolvere il contratto di appalto rep. 34646/2009 per inutile decorso del termine ad adempiere nonché
condannare il al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi Controparte_1
ed al pagamento di tutte le somme spettanti in virtù del contratto di appalto dedotto in pagina 2 di 8 giudizio.
Si costituiva in giudizio il che, nel merito, contestava la Controparte_1
domanda, esponendo che i SAL erano stati pagati a soggetti che erano creditori della rappresentava che la con atto notificato il 22.11.2012, aveva avviato CP_2 CP_2
procedura arbitrale chiedendo al Collegio di accertare la risoluzione del contratto di appalto con il per grave inadempimento di quest'ultimo, con condanna dello stesso al CP_1
pagamento degli importi contrattuali e delle somme a titolo di risarcimento del danno;
- il Collegio Arbitrale aveva dichiarato la propria incompetenza con provvedimento del
10.7.2014, il quale era stato impugnato dinnanzi alla Corte d'Appello di Roma. La causa,
iscritta con R.G. 5825/2014, era stata dichiarata interrotta in data 8.5.2018 stante l'intervenuto fallimento della dichiarato con sentenza n. 20/2015. CP_2
Eccepiva la nullità della cessione intervenuta tra e in data 6.5.2013 stante CP_2 Pt_1
l'assenza di un preventivo e formale espresso consenso al debitore ceduto.
Eccepiva ancora il nel ne bis in idem, in quanto le richieste avanzate dalla erano in Pt_1
tutto e per tutto identiche a quelle oggetto della procedura arbitrale avviata dalla CP_2
Rappresentava, nel merito, l'assoluta infondatezza dell'eccepito inadempimento del
[...]
, risultando provato documentalmente che l'Ente aveva consegnato le aree Controparte_1
libere da persone e cose e che non vi era alcun impedimento allo svolgimento dei lavori,
tant'è che era stato pagato il 70% dell'importo contrattuale a fronte della stessa percentuale di lavori svolti. Inoltre rilevava che le opere relative alla spalla poggiante sul lato
[...]
erano ricomprese nel 1/5 d'obbligo di assoluta discrezionalità del Parte_3 CP_1
Infine, deduceva che la richiesta di danni era infondata e generica e soprattutto documentalmente non provata.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sulla base delle eccezioni pagina 3 di 8 preliminari di parte convenuta.
All'udienza del 15 novembre 2023 veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Veniva rimessa sul ruolo per porre la questione, trattandosi di cessione di ramo d'azienda,
dell'applicabilità dell'art. 116 codice appalti ( d.lgs 163/2006) e, quindi, della necessità
della prova, ai fini dell'opponibilità e dell'efficacia della cessione stessa, degli adempimenti previsti da tale norma, comunicazione della cessione alla PA e documentazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice appalti stesso.
Depositate le nore difensive, la causa veniva assegnata a sentenza ai sensi dell'art. 281
sexies ult. Comma c.p.c. il 14 marzo 2025.
2.Occorre esaminare in primo luogo la questione del difetto di legittimazione attiva dell'attrice.
Quest'ultima agisce quale cessionaria di ramo d'azienda della CP_2
Nel contratto di cessione di ramo d'azienda per Notar del Persona_1
3.5.2013 si legge che nella stessa sono compresi i lavori di realizzazione del ponte di collegamento tra , a suo tempo appaltati dal Persona_2 Controparte_1
alla cedente, giusto appalto del 25.11.2009. Sono inclusi nella cessione anche il
[...]
credito pregresso riveniente dai suddetti lavori per l'importo originario di euro 531.162,26
e per l'importo residuo alla data odierna quale risultante dalla decisione arbitrale che sarebbe stata emessa a conclusione del giudizio di arbitrato in essere.
La disciplina delle cessioni d'azienda è contenuta nell'art. 116 codice appalti che prevede che Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti
esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna
stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta
pagina 4 di 8 trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle
comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal presente codice.
2. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo
soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove,
in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui
all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale,
decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di
cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti
dalla legge.
Il principio per cui la cessione di azienda determina il subentro automatico del cessionario in tutti i contratti inerenti all'impresa che non abbiano carattere personale (art. 2558,
primo comma, c.c.) incontra quindi un'eccezione allorquando il soggetto cedente sia risultato aggiudicatario di un contratto pubblico: in questo caso, infatti, il subentro della cessionaria nel contratto di appalto con la pubblica amministrazione è subordinato al compimento degli adempimenti espressamente previsti dall'art. 116. In altri termini, poiché
il contratto d'appalto di opere o servizi pubblici è caratterizzato dal principio dell'intuitus
personae ed in quanto tale non è cedibile, l'efficacia di un negozio di cessione d'azienda di soggetto esecutore di contratto pubblico è subordinata all'esistenza in capo al cessionario pagina 5 di 8 dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa sugli appalti pubblici.
Le comunicazioni e la documentazione previste dall'art. 116 sono quindi presupposti in mancanza dei quali il contratto di cessione di azienda (di soggetto esecutore di opere o servizi pubblici) non produce alcun effetto nei confronti del committente/aggiudicatore,
propriamente detto stazione appaltante, con le connesse conseguenze giuridiche quanto all'individuazione del soggetto esecutore dell'appalto, ai fini dell'imputazione delle relative responsabilità contrattuali.
L'efficacia della cessione d'azienda (o di un ramo della stessa) nei confronti della pubblica amministrazione è subordinata dunque a tre condizioni:
a) comunicazione della intervenuta modificazione soggettiva dell'aggiudicatario;
b) dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice;
c) non opposizione dell'amministrazione al subentro nel contratto, da esprimersi nel termine massimo di 60 giorni dalla data della comunicazione, qualora il cessionario risulti privo dei requisiti prescritti dalla normativa antimafia.
Il contratto di cessione di azienda (o di ramo di azienda) acquista pertanto efficacia immediata fra il cedente e il cessionario (secondo il principio della efficacia iniziale inter partes), mentre produce effetti nei confronti della Pubblica Amministrazione solo in un momento successivo e sempreché il soggetto cessionario abbia ottemperato a tutti gli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 35 cit., dove l'amministrazione non abbia fatto opposizione per carenza dei requisiti prescritti.
Nel caso di specie non essendovi prova dei due presupposti richiesti , la cessione va considerata inefficace verso l'amministrazione.
Invero, la raccomandata del 18 maggio 2013, prodotta con le note difensive da parte attrice, è priva della prova della notifica;
in ogni caso manca della documentazione che pagina 6 di 8 deve essere prodotta ai sensi dell'art. 116 Codice appalti.
Sebbene la cessione di ramo d'azienda faccia espresso riferimento alla cessione dei contratti e dei lavori ( tra cui quello oggetto di giudizio), anche qualora si ritenesse che siano stati ceduti solo i crediti, va evidenziato che l'art. 117 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
Codice dei contratti pubblici, confermando la cedibilità dei crediti nei confronti della P.A.
derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia un'impresa qualificata. Per cui in mancanza deve ritenersi applicabile la disciplina speciale di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, nonché,
trattandosi di contratto della P.A., quella di cui agli arti. 69 e 70 r.d. 18 novembre 1923, n.
2440 con conseguente necessità dell'adesione della PA.
Non è condivisibile l'assunto dell'attore secondo cui ormai il contratto era concluso per via della diffida ad adempiere;
la circostanza che il contratto di appalto sia citato nell'ambito della cessione del ramo d'azienda tra i contratti ceduti dimostra come la cedente considerasse lo stesso non risolto. E proprio sulla risoluzione del contratto era sorto un contenzioso con il devoluto agli arbitri. CP_1
Invero, la giurisprudenza citata da parte attrice si riferisce alla conclusione del contratto d'appalto con la corretta ed integrale esecuzione dei lavori e il collaudo degli stessi ( Per i
crediti dello Stato e degli enti pubblici territoriali (in fattispecie relativa ad appalto di opere
pubbliche sottratto, "ratione temporis", alla disciplina introdotta dalla legge n. 109 del 1994),
il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art.
1260 cod. civ., è derogato dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, che in tali
casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata;
tale deroga, tuttavia,
essendo intesa ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare
i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della P.A., opera solo fino a
pagina 7 di 8 quando il contatto è "in corso" e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, conclusione
che, in tema di appalto di opere pubbliche, può ritenersi realizzata soltanto a seguito
dell'espletamento e dell'approvazione del collaudo da parte della P.A.. ( Cass.
N. 11475 del 08/05/2008)
3.Quanto alle spese, alla luce del carattere complesso delle questioni trattate, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1. Rigetta le domande di parte attrice;
2. Compensa le spese di giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Reggio Calabria, 22.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 8 di 8