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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2025, n. 9483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9483 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IB TO, nato a [...] il [...] IB NA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/05/2024 della Corte Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
sentite le conclusioni dell'avv. Vincenzo Desiderio, anche in sostituzione dell'avv. AN RS, per i ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 13 ottobre 2022 dal Tribunale di Foggia, ha ridotto la pena irrogata ad TO IB e NA IB per i reati di cui agli artt. 81, Penale Sent. Sez. 2 Num. 9483 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 21/01/2025 110 e 648 cod. pen., revocando l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, sostituita con l'interdizione per cinque anni, e l'interdizione lègale e confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei propri comuni difensori, i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 3. Ricorso di TO IB 3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e mancanza o illogicità della motivazione riguardo alla ribadita sussistenza dell'elemento psicologico. La sentenza impugnata, meramente rielaborando le motivazioni di primo grado, non avrebbe offerto concreta risposta ai motivi di gravame (attinenti, in particolare, all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati durante le indagini), valorizzando incongruamente la quantità di beni di provenienza furtiva rinvenuti all'esito della perquisizione e la mera presenza del ricorrente nei locali della GTA Cars (di cui era socio). Nello specifico, quanto al capo a), la tenuta logica della motivazione risulterebbe inficiata dalla deposizione del teste PO, che aveva riferito di avere acquistato da SO NU una delle auto di ipotizzata provenienza furtiva, e del suddetto NU, che aveva confessato la propria titolarità dei veicoli in questione. Quanto al capo b), i pezzi di ricambio ben avrebbero potuto essere acquistati dagli altri soci e comunque il ricorrente ha fornito le pezze giustificative dell'acquisto di analoghi materiali;
la liceità della provenienza, peraltro, non sarebbe stata contraddetta dalla perizia espletata. 3.2. Erronea quantificazione della pena, con riferimento all'individuazione della pena base per il reato più grave di ricettazione di cui al capo a) (aumentata rispetto al primo grado, ove non era stata ritenuta la continuazione interna) e degli aumenti operati per ciascun episodio di ricettazione in ordine ad ambedue i capi di imputazione (laddove il Tribunale, anche in questo caso, non aveva frazionato le contestazioni). Si contesta altresì la mancata riduzione nei termini massimi di legge per le circostanze attenuanti generiche, senza una espressa giustificazione. 4. Ricorso di NA IB 4.1. Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e mancanza o illogicità della motivazione riguardo alla ribadita sussistenza dell'elemento psicologico (motivo formulato in termini di pressoché palmare sovrapponibilità al 2 motivo di cui al precedente paragrafo 3.1, salvo precisare che il ricorrente non era neppure co-titolare dell'autodemolizione e che l'emotività dimostrata durante la perquisizione ben poteva derivare dal timore di conseguenze per il figlio). 4.2. Erronea quantificazione della pena, con riferimento all'individuazione della pena base per il reato più grave di ricettazione e degli aumenti operati per ciascun episodio di ricettazione in ordine ad ambedue i capi di imputazione (motivo formulato in termini di pressoché palmare sovrapponibilità al motivo di cui al precedente paragrafo 3.2, ad eccezione delle deduzioni in tema di attenuanti generiche) 5. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati limitatamente alle doglianze inerenti il trattamento sanzionatorio, in particolare in quanto discendente da un'errata applicazione della disciplina della continuazione, e sono inammissibili nel resto. 2. I vari profili di censura articolati nel primo motivo di entrambi i ricorsi, svolti in ambedue gli atti di impugnazione in termini quasi analoghi, possono essere esaminati congiuntamente, senza sacrificio delle peculiarità delle singole posizioni. 2.1. Oggetto dell'imputazione sono, per quanto riguarda il capo a) (originariamente contestato come riciclaggio e poi riqualificato dal Tribunale ai sensi dell'art. 648 cod. pen.), un'autovettura e tre autocarri di documentata provenienza furtiva e, per quanto riguarda il capo b), centinaia di pezzi di ricambio (motori, paraurti, cabine di guida, kit airbag, portiere, gruppi ottici, cruscotti, etc.), di verosimile provenienza furtiva. In primo luogo, per quanto attiene in particolare al capo b), il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa dei beni posseduti può ben desumersi - come nel caso di specie - dalla natura e dalle caratteristiche dei beni stessi (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334-01; Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Tartari, Rv. 256108-01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011 Cavalli, Rv. 251028-01). I giudici di merito hanno valorizzato a tal fine - tutt'altro che incongruamente - l'abnorme quantitativo di materiale rinvenuto in loco e l'assenza di adeguata giustificazione, posto che i documenti commerciali esibiti (in copia, peraltro, e non in originale) dagli indagati non concernevano le specifiche parti meccaniche e di carrozzeria concretamente sequestrate dagli operanti. 3 Del pari, la prova dell'elemento soggettivo è stata ricavata sulla base di analoghi argomenti di ordine razionale, evidenziando per entrambi - previa espunzione delle dichiarazioni rese dagli imputati alla polizia giudiziaria dal materiale valutabile - la pregnanza della loro presenza in un simile contesto e l'assenza di attendibili indicazioni in merito alla provenienza dei mezzi e della innumerevole componentistica cannibalizzata. Non sono state, infatti, veicolate dalla difesa informazioni processualmente spendibili pro reo in merito al ruolo svolto dal padre all'interno dello stabilimento e neppure all'ipotetica responsabilità degli altri soci della Autoricambi GTA Srl, EN RS e AR SA IB, meramente evocati. In tale contesto, anche l'asserita cessione dei veicoli da parte di NU (la cui escussione è stata interrotta in conseguenza delle dichiarazioni autoindizianti), peraltro, rimasta priva di definitiva conferma, non escluderebbe la condotta di ricezione in capo agli indagati (consapevoli della mancanza di titoli legittimanti, tant'è che, all'arrivo della polizia giudiziaria, subito fanno intervenire anche lo stesso NU). Le conclusioni dei giudici di merito risultano coerenti con le emergenze processuali (non rivalutabili nel giudizio di legittimità), prive di vizi logico-giuridici e conformi ai consolidati principi di diritto espressi da questa Corte regolatrice sulla prova della consapevolezza circa la provenienza illecita delle res (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01). I profili di censura risultano, dunque, non consentiti, laddove invocano un'irrituale nuova ponderazione del materiale istruttorio, e comunque manifestamente infondati. 3. Quanto alle doglianze in tema di attenuanti generiche, articolate da TO IB nel secondo motivo di impugnazione, la Corte territoriale ha registrato, condividendola, l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. da parte del primo giudice, onde premiare i "patteggiamenti probatori", contemperandone però, implicitamente ma chiaramente, l'effetto pratico, parametrandolo anche «sull'elevato numero di res delictuosae» (pp.
7-8 Trib.) È stato così espresso un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, in assenza di contraddittorietà o illogicità. D'altronde, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare sul punto, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione - cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; 4 Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163-01). 4. Sono fondate le censure relative agli aumenti per la continuazione. La pluralità dei delitti presupposto (peraltro, accertata nel presente procedimento solo in relazione ai veicoli) non determina, solo di per sé, pluralità di reati di ricettazione, poiché l'art. 648 cod. pen. si limita a sanzionare la condotta di chi acquista, riceve od occulta cose provenienti da un qualsiasi delitto (Sez. 6, n. 29677 del 22/10/2020, Nuzzi, Rv. 279692-01; Sez. 2, Sentenza n. 23406 del 06/04/2017, Pacini, Rv. 270522-01; Sez. 5, n. 19372 del 17/04/2013, Cutaia, Rv. 256504-01). Il Tribunale aveva a suo tempo affermato che «tutte le condotte accertate (per identità di contesto spazio/temporale) possono ritenersi avvinte dal vincolo della continuazione», applicando poi un unico aumento complessivo, senza indicare l'episodio più grave. La Corte di appello ha ricalcolato ex novo la pena, anche riducendola, specificando però i singoli segmenti sanzionatori in relazione a plurimi distinti episodi riconnpresi nei capi a) e b). Tuttavia, nonostante la congerie di beni ricettati, non emergono dalle due sentenze di merito elementi tali da cui desumere una pluralità di condotte di acquisto o ricezione. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla ritenuta continuazione e al conseguente trattamento sanzionatorio complessivo. Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Bari, valuterà, nella pienezza della giurisdizione di merito e sulla scorta dei principi di diritto sopra enunciati, se e in quali termini sussistano i presupposti di fatto per l'applicazione della disciplina della continuazione, procedendo poi alla determinazione della pena finale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione e al oro trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra o O zcn Sezione della Corte di appello di Bari. r2-1 > > -4 Così deciso il 21 gennaio 2025. 0)0 -t-21 F Cn rn rn
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
sentite le conclusioni dell'avv. Vincenzo Desiderio, anche in sostituzione dell'avv. AN RS, per i ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 13 ottobre 2022 dal Tribunale di Foggia, ha ridotto la pena irrogata ad TO IB e NA IB per i reati di cui agli artt. 81, Penale Sent. Sez. 2 Num. 9483 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 21/01/2025 110 e 648 cod. pen., revocando l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, sostituita con l'interdizione per cinque anni, e l'interdizione lègale e confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei propri comuni difensori, i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 3. Ricorso di TO IB 3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e mancanza o illogicità della motivazione riguardo alla ribadita sussistenza dell'elemento psicologico. La sentenza impugnata, meramente rielaborando le motivazioni di primo grado, non avrebbe offerto concreta risposta ai motivi di gravame (attinenti, in particolare, all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati durante le indagini), valorizzando incongruamente la quantità di beni di provenienza furtiva rinvenuti all'esito della perquisizione e la mera presenza del ricorrente nei locali della GTA Cars (di cui era socio). Nello specifico, quanto al capo a), la tenuta logica della motivazione risulterebbe inficiata dalla deposizione del teste PO, che aveva riferito di avere acquistato da SO NU una delle auto di ipotizzata provenienza furtiva, e del suddetto NU, che aveva confessato la propria titolarità dei veicoli in questione. Quanto al capo b), i pezzi di ricambio ben avrebbero potuto essere acquistati dagli altri soci e comunque il ricorrente ha fornito le pezze giustificative dell'acquisto di analoghi materiali;
la liceità della provenienza, peraltro, non sarebbe stata contraddetta dalla perizia espletata. 3.2. Erronea quantificazione della pena, con riferimento all'individuazione della pena base per il reato più grave di ricettazione di cui al capo a) (aumentata rispetto al primo grado, ove non era stata ritenuta la continuazione interna) e degli aumenti operati per ciascun episodio di ricettazione in ordine ad ambedue i capi di imputazione (laddove il Tribunale, anche in questo caso, non aveva frazionato le contestazioni). Si contesta altresì la mancata riduzione nei termini massimi di legge per le circostanze attenuanti generiche, senza una espressa giustificazione. 4. Ricorso di NA IB 4.1. Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e mancanza o illogicità della motivazione riguardo alla ribadita sussistenza dell'elemento psicologico (motivo formulato in termini di pressoché palmare sovrapponibilità al 2 motivo di cui al precedente paragrafo 3.1, salvo precisare che il ricorrente non era neppure co-titolare dell'autodemolizione e che l'emotività dimostrata durante la perquisizione ben poteva derivare dal timore di conseguenze per il figlio). 4.2. Erronea quantificazione della pena, con riferimento all'individuazione della pena base per il reato più grave di ricettazione e degli aumenti operati per ciascun episodio di ricettazione in ordine ad ambedue i capi di imputazione (motivo formulato in termini di pressoché palmare sovrapponibilità al motivo di cui al precedente paragrafo 3.2, ad eccezione delle deduzioni in tema di attenuanti generiche) 5. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati limitatamente alle doglianze inerenti il trattamento sanzionatorio, in particolare in quanto discendente da un'errata applicazione della disciplina della continuazione, e sono inammissibili nel resto. 2. I vari profili di censura articolati nel primo motivo di entrambi i ricorsi, svolti in ambedue gli atti di impugnazione in termini quasi analoghi, possono essere esaminati congiuntamente, senza sacrificio delle peculiarità delle singole posizioni. 2.1. Oggetto dell'imputazione sono, per quanto riguarda il capo a) (originariamente contestato come riciclaggio e poi riqualificato dal Tribunale ai sensi dell'art. 648 cod. pen.), un'autovettura e tre autocarri di documentata provenienza furtiva e, per quanto riguarda il capo b), centinaia di pezzi di ricambio (motori, paraurti, cabine di guida, kit airbag, portiere, gruppi ottici, cruscotti, etc.), di verosimile provenienza furtiva. In primo luogo, per quanto attiene in particolare al capo b), il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa dei beni posseduti può ben desumersi - come nel caso di specie - dalla natura e dalle caratteristiche dei beni stessi (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334-01; Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Tartari, Rv. 256108-01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011 Cavalli, Rv. 251028-01). I giudici di merito hanno valorizzato a tal fine - tutt'altro che incongruamente - l'abnorme quantitativo di materiale rinvenuto in loco e l'assenza di adeguata giustificazione, posto che i documenti commerciali esibiti (in copia, peraltro, e non in originale) dagli indagati non concernevano le specifiche parti meccaniche e di carrozzeria concretamente sequestrate dagli operanti. 3 Del pari, la prova dell'elemento soggettivo è stata ricavata sulla base di analoghi argomenti di ordine razionale, evidenziando per entrambi - previa espunzione delle dichiarazioni rese dagli imputati alla polizia giudiziaria dal materiale valutabile - la pregnanza della loro presenza in un simile contesto e l'assenza di attendibili indicazioni in merito alla provenienza dei mezzi e della innumerevole componentistica cannibalizzata. Non sono state, infatti, veicolate dalla difesa informazioni processualmente spendibili pro reo in merito al ruolo svolto dal padre all'interno dello stabilimento e neppure all'ipotetica responsabilità degli altri soci della Autoricambi GTA Srl, EN RS e AR SA IB, meramente evocati. In tale contesto, anche l'asserita cessione dei veicoli da parte di NU (la cui escussione è stata interrotta in conseguenza delle dichiarazioni autoindizianti), peraltro, rimasta priva di definitiva conferma, non escluderebbe la condotta di ricezione in capo agli indagati (consapevoli della mancanza di titoli legittimanti, tant'è che, all'arrivo della polizia giudiziaria, subito fanno intervenire anche lo stesso NU). Le conclusioni dei giudici di merito risultano coerenti con le emergenze processuali (non rivalutabili nel giudizio di legittimità), prive di vizi logico-giuridici e conformi ai consolidati principi di diritto espressi da questa Corte regolatrice sulla prova della consapevolezza circa la provenienza illecita delle res (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01). I profili di censura risultano, dunque, non consentiti, laddove invocano un'irrituale nuova ponderazione del materiale istruttorio, e comunque manifestamente infondati. 3. Quanto alle doglianze in tema di attenuanti generiche, articolate da TO IB nel secondo motivo di impugnazione, la Corte territoriale ha registrato, condividendola, l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. da parte del primo giudice, onde premiare i "patteggiamenti probatori", contemperandone però, implicitamente ma chiaramente, l'effetto pratico, parametrandolo anche «sull'elevato numero di res delictuosae» (pp.
7-8 Trib.) È stato così espresso un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, in assenza di contraddittorietà o illogicità. D'altronde, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare sul punto, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione - cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; 4 Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163-01). 4. Sono fondate le censure relative agli aumenti per la continuazione. La pluralità dei delitti presupposto (peraltro, accertata nel presente procedimento solo in relazione ai veicoli) non determina, solo di per sé, pluralità di reati di ricettazione, poiché l'art. 648 cod. pen. si limita a sanzionare la condotta di chi acquista, riceve od occulta cose provenienti da un qualsiasi delitto (Sez. 6, n. 29677 del 22/10/2020, Nuzzi, Rv. 279692-01; Sez. 2, Sentenza n. 23406 del 06/04/2017, Pacini, Rv. 270522-01; Sez. 5, n. 19372 del 17/04/2013, Cutaia, Rv. 256504-01). Il Tribunale aveva a suo tempo affermato che «tutte le condotte accertate (per identità di contesto spazio/temporale) possono ritenersi avvinte dal vincolo della continuazione», applicando poi un unico aumento complessivo, senza indicare l'episodio più grave. La Corte di appello ha ricalcolato ex novo la pena, anche riducendola, specificando però i singoli segmenti sanzionatori in relazione a plurimi distinti episodi riconnpresi nei capi a) e b). Tuttavia, nonostante la congerie di beni ricettati, non emergono dalle due sentenze di merito elementi tali da cui desumere una pluralità di condotte di acquisto o ricezione. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla ritenuta continuazione e al conseguente trattamento sanzionatorio complessivo. Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Bari, valuterà, nella pienezza della giurisdizione di merito e sulla scorta dei principi di diritto sopra enunciati, se e in quali termini sussistano i presupposti di fatto per l'applicazione della disciplina della continuazione, procedendo poi alla determinazione della pena finale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione e al oro trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra o O zcn Sezione della Corte di appello di Bari. r2-1 > > -4 Così deciso il 21 gennaio 2025. 0)0 -t-21 F Cn rn rn