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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/11/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG. 5875\ 2022 introitata in decisione il 13 novembre 2025 senza concessione di termini a seguito di udienza tenuta in modalità cartolare.
TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Parte_1
in Bologna via Stalingrado 45, C.F. – P.IVA , REA , P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso per procura a margine dall'avv. Luciano Troja (C.F.:
), pec: nel cui CodiceFiscale_1 Email_1
studio, in Messina, via G. Natoli, 61, è elettivamente domiciliato opponente
Contro
nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
, elettivamente domiciliata presso il suo difensore, avv. Sebastiano
[...] Paratore, in Messina, via Ettore L. Pellegrino n.111, pec: Email_2
Opposta
Conclusioni dei procuratori delle parti: il procuratore di parte opponente insiste nelle proprie richieste riportandosi agli atti e verbali di causa
Oggetto: Opposizione ex art 615 c.p.c. - opposizione a precetto
In Fatto ed in diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali. Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 dicembre 2022 in Parte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 22.11.2022 su istanza di
[...]
per l'importo di € 17.098,81 eccependo con un unico motivo CP_1
l'inesistenza della pretesa creditoria avanzata.
Premetteva l'istante che l'esecuzione si fondava sulla sentenza n. 83/2022 della Corte di Appello di Messina ,emessa a seguito rinvio dalla Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 18328/2018 cassava il capo della sentenza n. 181/2015 resa dalla Corte di Appello di Messina con cui il danno iure hereditatis subito da (dante causa dell'odierna opposta) era Persona_1
stato liquidato sulla base dell'invalidità permanente anziché su quella dell'invalidità temporanea. Più precisamente, la Corte di Appello di Messina con la sentenza 181/2015 aveva quantificato tale voce di danno in €.
298.089,33, mentre, con la sentenza 83/2022, la stessa il danno veniva rideterminato in €. 8.334,00.
Ciò premesso e ritenuto la ricorrente chiedeva che l'ill.mo Tribunale di
Messina, , preliminarmente disponesse la sospensione dell'efficacia esecutiva e dichiarasse l'inefficacia dell'atto di precetto impugnato, con condanna alle spese per lite temerari ai sensi dell'art. 96 III° comma c.p.c.
Si costituiva in giudizio la signora contestando quanto assunto ex CP_1
adverso eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito contestava quanto assunto ex adverso, rilevando che importo precettato corrispondeva alla somma liquidata dalla Corte d'appello di
Messina nel giudizio n. 724/2018 con la sentenza n. 83/2022 ( definitivamente esecutiva e altresì passata in giudicato) che in parziale riforma della sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 181/2015, cassata in parte dalla Corte di Cassazione, aveva rideterminato il credito risarcitorio vantato, quale danno biologico iure hereditatis dalla sig.ra CP_1
nell'importo di euro 8.344,00 rivalutato alla data dell'1.2.2002 oltre gli interessi compensativi, previa devalutazione al momento del sinistro, e gli interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della predetta sentenza n.
83/2022 della Corte di Appello di Messina.
Disposta la comparizione delle parti, il giudice designato differiva il procedimento de quo per i medesimi incombenti. Pervenuto il giudizio de quo per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza 12 novembre 2025 , veniva assunta in decisione senza concessione di termini.
L'eccezione preliminare sollevata dall'opposta relativa all' inammissibilità dell'opposizione per tardiva proposizione, qualificata ex art 617 c.p.c., va rigettata , contestandosi nel caso di specie l'an ovvero il diritto a procedere, contestando l'opponente la carenza di titolo per agire e, pertanto sussumibile nella fattispecie di cui all'art 615 c.p.c. e non nella fattispecie di cui all'art
617 c.p.c. afferente il quomodo.
La domanda avanzata dall'opponente risulta fondata e va accolta .
Dalle risultanze processuali è emerso l'avvenuto pagamento, peraltro non contestato, dell'importo pari ad euro 403.595,90 da parte dell'opponente a titolo di ristoro dei danni subiti dal dante causa dell'opposta, ; Persona_1
evincendosi detto pagamento dalla motivazione della sentenza depositata in data 10 ottobre 2019 nel giudizio portante n RG 4873/2025 , avente oggetto opposizione a precetto per l'importo di €. 180.490,60 intimato in esecuzione della sentenza n.181/15 della Corte d'Appello di Messina
Giova a tal uopo evidenziare che nella parte motiva della sentenza emessa dal questo Tribunale in persona del giudice monocratico dott.ssa E.Lo Presti, del 10.10.2019 conclusasi con declaratoria di inefficacia del precetto impugnato, si evince che in data 21 maggio 2015 aveva effettuato Parte_1
un bonifico in favore di per l'importo di euro 403.595,90, CP_1
ove si fa riferimento a documentazione allegata in atti .
Alla luce di quanto sopra argomentato ,risultando il credito liquidato giudizialmente rideterminato in favore dell'opposta con sentenza della Corte
d'Appello di Messina in data 1/02/2022,stato corrisposto ancor prima della notifica del precetto impugnato, l'opposizione avanzata da va Parte_1
accolta. Riguardo la richiesta di condanna alle spese per lite temeraria, giova osservare che nel caso di specie non ricorrono i presupposti, non avendo la parte danneggiata provato l'elemento soggettivo della condotta altrui (mala fede, colpa grave o colpa lieve), la sussistenza del danno subito, quindi la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta colpevole dell'agente.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa sulla domanda proposta in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 dicembre 2022 nei confronti di
[...]
così provvede: CP_1
Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 22.11.2022 .
Condanna l'opposta alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro
2.540,00 per compensi ed euro 237,00 euro per spese vive oltre iva c.p.a. e spese generali.
Così deciso in Messina 20 novembre 2025
Il GOP
dott.ssa Rosa Aricò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG. 5875\ 2022 introitata in decisione il 13 novembre 2025 senza concessione di termini a seguito di udienza tenuta in modalità cartolare.
TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Parte_1
in Bologna via Stalingrado 45, C.F. – P.IVA , REA , P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso per procura a margine dall'avv. Luciano Troja (C.F.:
), pec: nel cui CodiceFiscale_1 Email_1
studio, in Messina, via G. Natoli, 61, è elettivamente domiciliato opponente
Contro
nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
, elettivamente domiciliata presso il suo difensore, avv. Sebastiano
[...] Paratore, in Messina, via Ettore L. Pellegrino n.111, pec: Email_2
Opposta
Conclusioni dei procuratori delle parti: il procuratore di parte opponente insiste nelle proprie richieste riportandosi agli atti e verbali di causa
Oggetto: Opposizione ex art 615 c.p.c. - opposizione a precetto
In Fatto ed in diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali. Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 dicembre 2022 in Parte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 22.11.2022 su istanza di
[...]
per l'importo di € 17.098,81 eccependo con un unico motivo CP_1
l'inesistenza della pretesa creditoria avanzata.
Premetteva l'istante che l'esecuzione si fondava sulla sentenza n. 83/2022 della Corte di Appello di Messina ,emessa a seguito rinvio dalla Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 18328/2018 cassava il capo della sentenza n. 181/2015 resa dalla Corte di Appello di Messina con cui il danno iure hereditatis subito da (dante causa dell'odierna opposta) era Persona_1
stato liquidato sulla base dell'invalidità permanente anziché su quella dell'invalidità temporanea. Più precisamente, la Corte di Appello di Messina con la sentenza 181/2015 aveva quantificato tale voce di danno in €.
298.089,33, mentre, con la sentenza 83/2022, la stessa il danno veniva rideterminato in €. 8.334,00.
Ciò premesso e ritenuto la ricorrente chiedeva che l'ill.mo Tribunale di
Messina, , preliminarmente disponesse la sospensione dell'efficacia esecutiva e dichiarasse l'inefficacia dell'atto di precetto impugnato, con condanna alle spese per lite temerari ai sensi dell'art. 96 III° comma c.p.c.
Si costituiva in giudizio la signora contestando quanto assunto ex CP_1
adverso eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito contestava quanto assunto ex adverso, rilevando che importo precettato corrispondeva alla somma liquidata dalla Corte d'appello di
Messina nel giudizio n. 724/2018 con la sentenza n. 83/2022 ( definitivamente esecutiva e altresì passata in giudicato) che in parziale riforma della sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 181/2015, cassata in parte dalla Corte di Cassazione, aveva rideterminato il credito risarcitorio vantato, quale danno biologico iure hereditatis dalla sig.ra CP_1
nell'importo di euro 8.344,00 rivalutato alla data dell'1.2.2002 oltre gli interessi compensativi, previa devalutazione al momento del sinistro, e gli interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della predetta sentenza n.
83/2022 della Corte di Appello di Messina.
Disposta la comparizione delle parti, il giudice designato differiva il procedimento de quo per i medesimi incombenti. Pervenuto il giudizio de quo per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza 12 novembre 2025 , veniva assunta in decisione senza concessione di termini.
L'eccezione preliminare sollevata dall'opposta relativa all' inammissibilità dell'opposizione per tardiva proposizione, qualificata ex art 617 c.p.c., va rigettata , contestandosi nel caso di specie l'an ovvero il diritto a procedere, contestando l'opponente la carenza di titolo per agire e, pertanto sussumibile nella fattispecie di cui all'art 615 c.p.c. e non nella fattispecie di cui all'art
617 c.p.c. afferente il quomodo.
La domanda avanzata dall'opponente risulta fondata e va accolta .
Dalle risultanze processuali è emerso l'avvenuto pagamento, peraltro non contestato, dell'importo pari ad euro 403.595,90 da parte dell'opponente a titolo di ristoro dei danni subiti dal dante causa dell'opposta, ; Persona_1
evincendosi detto pagamento dalla motivazione della sentenza depositata in data 10 ottobre 2019 nel giudizio portante n RG 4873/2025 , avente oggetto opposizione a precetto per l'importo di €. 180.490,60 intimato in esecuzione della sentenza n.181/15 della Corte d'Appello di Messina
Giova a tal uopo evidenziare che nella parte motiva della sentenza emessa dal questo Tribunale in persona del giudice monocratico dott.ssa E.Lo Presti, del 10.10.2019 conclusasi con declaratoria di inefficacia del precetto impugnato, si evince che in data 21 maggio 2015 aveva effettuato Parte_1
un bonifico in favore di per l'importo di euro 403.595,90, CP_1
ove si fa riferimento a documentazione allegata in atti .
Alla luce di quanto sopra argomentato ,risultando il credito liquidato giudizialmente rideterminato in favore dell'opposta con sentenza della Corte
d'Appello di Messina in data 1/02/2022,stato corrisposto ancor prima della notifica del precetto impugnato, l'opposizione avanzata da va Parte_1
accolta. Riguardo la richiesta di condanna alle spese per lite temeraria, giova osservare che nel caso di specie non ricorrono i presupposti, non avendo la parte danneggiata provato l'elemento soggettivo della condotta altrui (mala fede, colpa grave o colpa lieve), la sussistenza del danno subito, quindi la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta colpevole dell'agente.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa sulla domanda proposta in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 dicembre 2022 nei confronti di
[...]
così provvede: CP_1
Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 22.11.2022 .
Condanna l'opposta alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro
2.540,00 per compensi ed euro 237,00 euro per spese vive oltre iva c.p.a. e spese generali.
Così deciso in Messina 20 novembre 2025
Il GOP
dott.ssa Rosa Aricò