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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1006 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentate Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Milano Corso Italia n. 13, presso lo studio dagli avvocati Marisa
Olga Meroni e Paolo Marra, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti;
Attore
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_2
Convenuto -contumace
OGGETTO: azione di inadempimento contrattuale- cessione dei crediti-.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 09.07.2024.
************
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno 2009 n.69, ha modificato tra l'altro l'art.132 c.p.c. e il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art.132 n.4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo.
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di Parte_1
cessionaria dei crediti della Hera Comm S.r.l., adiva l'intestato Tribunale per ottenere il pagamento della somma di € 17.795,56, quale sorte capitale, da parte del oltre agli Parte_2 interessi e agli importi dovuti ex art. 6 D.lgs. n. 23172002 per come specificamente richiesti nell'atto introduttivo.
Il seppur ritualmente convenuto in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_1
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta stante la sua natura strettamente documentale, e dopo una serie di rinvii interlocutori, la causa all'udienza del
09.07.2024 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto che Parte_2
regolarmente citato non si è costituito.
Con riferimento al merito della vicenda in esame, va subito rilevato che la società attrice sulla quale grava il relativo onere probatorio, non ha fornito la prova della sussistenza e legittimità del proprio credito nei confronti del convenuto, non essendo sufficiente la documentazione depositata Pt_2
nel presente giudizio.
Difetta, infatti, idonea prova del contratto di somministrazione intercorso tra le parti originarie, nonché dell'accettazione della cessione dei crediti da parte del convenuto Ente.
A mente degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, i contratti con la P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta. Ciò comporta, che la volontà della pubblica amministrazione debba essere manifestata all'esterno dall'organo rappresentativo;
che la manifestazione di volontà non può essere implicita né desunta da comportamenti meramente attuativi (come, ad esempio, il pagamento della prestazione) e che il contratto, salvo diversa previsione di legge, deve essere consacrato in unico documento contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (v. Cass. Civ. 2772/1998, 6406/1998, 11687/1999 e
20340/2010).
Inoltre, data la particolare posizione della parte debitrice (Ente pubblico), nel caso di cessione dei crediti non si applica la generale disciplina del Codice civile, ma, la differente disciplina secondo cui il trasferimento di un diritto di credito vantato nei confronti della P.A. necessita dell'accettazione dell'amministrazione medesima, cosicché l'avvenuta cessione da parte del cessionario al debitore resta subordinata al consenso espresso dell'ente.
Costante giurisprudenza ha infatti ravvisato che il legislatore - nel disciplinare la cessione dei crediti verso la P.A. - con il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura) ha derogato al principio generale della cedibilità dei crediti senza in consenso del debitore (ex multis Cassazione n. 268/2006; n. 2209/2007; n. 18339/2014).
Potere di veto, che si riferisce ai soli contratti in corso, per cui una volta terminata l'esecuzione del rapporto non sarà più applicabile e si dovrà procedere secondo la disciplina generale del codice. La ratio di tale normativa si fonda nell'esigenza di evitare che durante la vigenza del contratto possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della PA.
Nel caso di specie, parte attrice produce la cessione del credito ma non dà prova alcuna del contratto di somministrazione intercorso tra le parti né di espressa adesione del convenuto Ente alle cessioni, con conseguente rigetto della domanda.
Assorbita ogni altra questione.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell'Ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Nulla sulle spese di lite.
Lamezia Terme 27.02.2025
Il GOP
Avv. Anna Destito
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1006 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentate Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Milano Corso Italia n. 13, presso lo studio dagli avvocati Marisa
Olga Meroni e Paolo Marra, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti;
Attore
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_2
Convenuto -contumace
OGGETTO: azione di inadempimento contrattuale- cessione dei crediti-.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 09.07.2024.
************
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno 2009 n.69, ha modificato tra l'altro l'art.132 c.p.c. e il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art.132 n.4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo.
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di Parte_1
cessionaria dei crediti della Hera Comm S.r.l., adiva l'intestato Tribunale per ottenere il pagamento della somma di € 17.795,56, quale sorte capitale, da parte del oltre agli Parte_2 interessi e agli importi dovuti ex art. 6 D.lgs. n. 23172002 per come specificamente richiesti nell'atto introduttivo.
Il seppur ritualmente convenuto in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_1
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta stante la sua natura strettamente documentale, e dopo una serie di rinvii interlocutori, la causa all'udienza del
09.07.2024 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto che Parte_2
regolarmente citato non si è costituito.
Con riferimento al merito della vicenda in esame, va subito rilevato che la società attrice sulla quale grava il relativo onere probatorio, non ha fornito la prova della sussistenza e legittimità del proprio credito nei confronti del convenuto, non essendo sufficiente la documentazione depositata Pt_2
nel presente giudizio.
Difetta, infatti, idonea prova del contratto di somministrazione intercorso tra le parti originarie, nonché dell'accettazione della cessione dei crediti da parte del convenuto Ente.
A mente degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, i contratti con la P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta. Ciò comporta, che la volontà della pubblica amministrazione debba essere manifestata all'esterno dall'organo rappresentativo;
che la manifestazione di volontà non può essere implicita né desunta da comportamenti meramente attuativi (come, ad esempio, il pagamento della prestazione) e che il contratto, salvo diversa previsione di legge, deve essere consacrato in unico documento contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (v. Cass. Civ. 2772/1998, 6406/1998, 11687/1999 e
20340/2010).
Inoltre, data la particolare posizione della parte debitrice (Ente pubblico), nel caso di cessione dei crediti non si applica la generale disciplina del Codice civile, ma, la differente disciplina secondo cui il trasferimento di un diritto di credito vantato nei confronti della P.A. necessita dell'accettazione dell'amministrazione medesima, cosicché l'avvenuta cessione da parte del cessionario al debitore resta subordinata al consenso espresso dell'ente.
Costante giurisprudenza ha infatti ravvisato che il legislatore - nel disciplinare la cessione dei crediti verso la P.A. - con il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura) ha derogato al principio generale della cedibilità dei crediti senza in consenso del debitore (ex multis Cassazione n. 268/2006; n. 2209/2007; n. 18339/2014).
Potere di veto, che si riferisce ai soli contratti in corso, per cui una volta terminata l'esecuzione del rapporto non sarà più applicabile e si dovrà procedere secondo la disciplina generale del codice. La ratio di tale normativa si fonda nell'esigenza di evitare che durante la vigenza del contratto possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della PA.
Nel caso di specie, parte attrice produce la cessione del credito ma non dà prova alcuna del contratto di somministrazione intercorso tra le parti né di espressa adesione del convenuto Ente alle cessioni, con conseguente rigetto della domanda.
Assorbita ogni altra questione.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell'Ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Nulla sulle spese di lite.
Lamezia Terme 27.02.2025
Il GOP
Avv. Anna Destito