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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 03/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 224/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giulio Adilardi Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice Relatore dott. Giulia Paoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 224/2023 promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
38068 Rovereto (TN), via Brione n. 30, difeso e rappresentato dall'avv. Cinzia di Lucia del Foro di
Rovereto - C.F.: – fax:0464/401990 - PEC: - e C.F._2 Email_1
domiciliato presso il suo studio in 38060 Rovereto (TN), C.so Rosmini n. 8, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE/ATTORE contro
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Marina
Marconato, c.f.: , pec del Foro di C.F._4 Email_2
Velletri, con studio in via Trieste, 80 Nettuno (RM) nel presente procedimento giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE/CONVENUTA
pagina 1 di 18 e con l'Avvocato Francesca Zanoni ( ) del Foro di Rovereto, presso il proprio Studio C.F._5
sito in Riva del Garda (TN) – Viale Vannetti n. 9, ove sono elettivamente domiciliate le minori
[...]
e , giusto mandato allegato all'atto di costituzione, con ammissione al Persona_1 Controparte_2
patrocinio a spese dello Stato
CURATRICE SPECIALE DELLE MINORI
con l'intervento di P.M. – sede
OGGETTO: divorzio- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni diversa domanda di parte resistente, prevedere le seguenti CONDIZIONI DI DIVORZIO:
1) le figlie minori sono affidate in maniera condivisa a entrambi i genitori con collocamento prevalente delle stesse presso la madre. il padre potrà vedere e tenere le figlie minori compatibilmente con le esigenze, gli impegni ed i desiderata delle medesime, e secondo le indicazioni di codesto Tribunale.
2) La casa ex coniugale, sita in OM, via Rampignano n.21 (p.ed 480 CC OM ) resta, allo stato, assegnata alla NOa collocataria delle figlie minori, sino al raggiungimento CP_1 dell'autonomia economica di entrambe le figlie.
3) Il NO verserà alla NOa a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 CP_1 delle figlie minori l'importo mensile di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuna figlia); detta somma andrà versata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente su base ISTAT.
4) Le spese straordinarie necessarie per le figlie minori saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore e dovranno essere previamente concordate se superiori ad € 200,00. Le spese straordinarie andranno individuate secondo il protocollo del C.N.F. d.d. 29.11.2017, da intendersi qui integralmente richiamato.
5) Spese di giudizio rifuse.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove già richieste con memoria istruttoria ex art.
183 VI° commi 2 e 3 cpc rispettivamente dd. 16.02.204 e dd..07.03.2024 non già ammesse.”
pagina 2 di 18 PER PARTE CONVENUTA: “CHIEDE a) l'affidamento super esclusivo rafforzato in campo sanitario, scolastico o, in difetto, affidamento esclusivo di e alla mamma con Per_1 CP_2
collocamento presso di lei;
b) il padre potrà vedere le figlie minori solo previo consenso delle stesse ed in accordo con la madre, oltre che compatibilmente con le esigenze, gli impegni ed i desiderata delle minori;
c) La casa ex coniugale, sita in OM, via Rampignano n.21 (p.ed 480 CC OM) resta assegnata alla NOa collocataria delle figlie minori, sino al raggiungimento CP_1 dell'autonomia economica di entrambe le figlie;
d) il padre sarà tenuto al versamento, in favore delle figlie, come ritenuto anche dalla curatrice, della somma mensile di Euro 3500,00 mensili da versare alla Sig.ra entro il 5 di ogni mese, CP_1
con rivalutazione ISTAT a far data dalla domanda anche tenuto conto che le ragazze sono da anni a carico esclusivo della stessa oltre al rimborso nella misura del 70% delle spese straordinarie secondo
l'ultimo Protocollo del Tribunale di Rovereto;
e) stabilire il versamento dell'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra nella CP_1
misura di Euro 1500,00 mensili o di quella maggiore somma che sarà ritenuta adeguata;
f) In caso di istruttoria, si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori come articolati.
Con vittoria di spese di giudizio ed onorari”.
PER LA COSTITUITA CURATRICE SPECIALE DELLE MINORI: “Per quanto di interesse delle minori si chiede che codesto Ill.mo Tribunale voglia prevedere le seguenti CONDIZIONI DI
DIVORZIO:
1) le figlie minori sono affidate in maniera esclusiva alla madre con collocamento delle stesse presso di lei;
2) il padre potrà vedere le figlie minori solo previo consenso delle stesse ed in accordo con la madre, oltre che compatibilmente con le esigenze, gli impegni ed i desiderata delle minori;
3) La casa ex coniugale, sita in OM, via Rampignano n.21 (p.ed 480 CC OM) resta assegnata alla NOa collocataria delle figlie minori, sino al raggiungimento CP_1 dell'autonomia economica di entrambe le figlie;
4) Ci si associa alla richiesta di contributo al mantenimento delle minori come avanzata dalla madre resistente ed in via subordinata si chiede che il NO sia tenuto al versamento di un Parte_1 contributo di almeno € 1.800,00; detta somma andrà versata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente su base ISTAT;
pagina 3 di 18 5) Le spese straordinarie necessarie per le figlie minori saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore e dovranno essere previamente concordate se superiori ad € 200,00. Le spese straordinarie andranno individuate secondo il protocollo del C.N.F. d.d. 29.11.2017, da intendersi qui integralmente richiamato”.
PER L'INTERVENUTO P.M.: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.02.2023 ha adito l'intestato tribunale Parte_1
chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto con in OM (TN) il 30.06.2007, allegando che dal matrimonio sono Controparte_1
nate due figlie, entrambe minorenni e non economicamente autosufficienti: Persona_1
(nata il [...]) e (nata il [...]). Il ricorrente ha altresì dedotto che Controparte_2
con sentenza parziale n. 34/2018 e con sentenza n. 180/2019, il Tribunale di Rovereto ha pronunciato la separazione giudiziale fra i coniugi, prevedendo le seguenti condizioni:
“- Le figlie minori sono affidate in maniera condivisa a entrambi i genitori con collocamento prevalente delle stesse presso la madre. il padre potrà vedere e tenere con sé le minori con le seguenti modalità: Weekend alternati dal venerdì alle 12.00, all'uscita da scuola o alle 10.00 in periodo non scolastico fino alla mattina del lunedì, quando il padre accompagnerà a scuola le bambine secondo l'orario scolastico, oppure, nei periodi non scolastici, fino alle 9.00 del lunedì mattina, quando il padre riaccompagnerà le figlie presso la la madre. Tutti i martedì il padre preleverà le bimbe a scuola al termine delle lezioni o, alle 9.00, a casa della madre in caso di malattia o giorno di vacanza da scuola e le terrà a dormire a casa sua, riportandole a scuola per l'inizio delle lezioni il giorno dopo (mercoledì) o a casa della madre per le 9.00 in periodo non scolastico. Oltre al martedì il padre, nella settimana in cui cade il weekend della madre, preleverà le bimbe a scuola il giovedì, al termine delle lezioni, e le terrà con sè a dormire, riportandole a scuola il giorno dopo (venerdì) secondo l'orario delle lezioni mattutine o a casa della madre alle ore 9.00 in caso di vacanza da scuola o di malattia. Qualora il giovedì mattina le bimbe fossero a casa da scuola, il padre le preleverà a casa della madre alle 9.00 del giovedì
pagina 4 di 18 mattina e le riporterà a casa della madre alle ore 9.00 della mattina del giorno dopo (venerdì) nel caso in cui anche il giorno dopo le bimbe non avessero scuola. In periodo non scolastico le
9.00 del mattino diventano quindi un orario fisso di consegna delle bambine alla madre. Per quanto riguarda le vacanze natalizie invernali, il padre e la madre si divideranno le vacanze in circa una settimana intera ciascuno, ponendo come eccezione la vigilia di Natale (24 dicembre)
e il giorno di Natale (25 dicembre), alternati tra padre e madre di anno in anno e quindi dal 25 dicembre mattina alle 10.00 al 31 dicembre mattina alle 10.00 e dal 31 dicembre mattina alle
10.00 al 06 gennaio mattina alle 10.00. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, il padre e la madre si alterneranno solo il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. L'orario di prelievo e di riconsegna delle bambine sarà sempre alle 9.00. Il genitore di turno il giorno di Pasqua trascorrerà con le figlie la Pasqua e la Pasquetta la trascorrerà con le figlie l'altro genitore;
verranno mantenuti i weekend alternati di turno dei genitori e i giorni infrasettimanali del padre. Nel periodo non scolastico delle vacanze estive, sia la madre sia il padre staranno con le figlie quattro settimane, di cui due anche consecutive, da scegliere entro il 30 aprile di ogni anno, iniziando per il 2019 con la madre. Per quanto riguarda i compleanni delle figlie, di parenti, amici e i giorni festivi (ad es. 2 giugno (Festa della Repubblica) o 25 aprile (festa della
Liberazione) o 1 novembre (giorno dei Santi), etc.), le bambine staranno normalmente con il genitore di turno in quel giorno, evitando così di interferire sui normali giorni infrasettimanali
o i weekend assegnati al genitore di turno. In caso di malattia, i genitori, si accorderanno per vedere se lasciare la/le figlie malate a casa della madre o del padre. Il padre consentirà alle figlie di sentire al telefono la madre tutti i giorni, quando ne sentissero il bisogno.
Analogamente s farà la madre quando le bambine volessero sentire il padre.
- La casa coniugale, sita in OM, via Rampignano n.21 (p.ed 480 CC OM ) è assegnata alla NOa collocataria delle figlie minori . CP_1
- Il NO verserà alla NOa a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 CP_1 delle figlie minori l'importo mensile di euro 800 (euro 400,00) per ciascuna figlia;
detta somma andrà versata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente su base ISTAT.
- Le spese straordinarie necessarie per le figlie minori saranno sostenute nella misura del 50 % da ciascun genitore e dovranno essere previamente concordate se superiori a 400,00 euro. Le
pagina 5 di 18 spese straordinarie andranno individuate secondo il procolllo del C.N.F. d.d. 29.11.2017, da intendersi qui integralmente richiamato.”
Il ricorrente ha rappresentato che da tale data la convivenza non era più ripresa.
1.1 Il ricorrente ha chiesto:
- disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre;
- assegnare la casa familiare alla NOa sino al raggiungimento dell'autonomia CP_1
economica da parte di entrambe le figlie;
- disporre l'obbligo in capo al ricorrente di versare la somma mensile di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascuna figlia), a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori;
- suddividere le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, spese da concordarsi ove superiori a 200,00 euro.
2. La convenuta si è costituita per l'udienza presidenziale del 11.05.2023; aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, ha richiesto:
- disporre l'affidamento “super esclusivo” delle figlie minori o, in subordine, l'affidamento esclusivo delle stesse, con collocamento presso la convenuta medesima;
- regolare le visite del ricorrente secondo i desiderata delle figlie, e comunque subordinandole al previo consenso delle stesse e all'accordo della convenuta;
- assegnare la casa familiare alla NOa sino al raggiungimento dell'autonomia CP_1
economica da parte di entrambe le figlie;
- disporre l'obbligo in capo al ricorrente di versare la somma mensile di euro 3.500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori;
- suddividere le spese straordinarie nella misura del 70% a carico del NO e del Parte_1
30% a carico della NOa CP_1
- disporre l'obbligo in capo al ricorrente di versare la somma mensile di euro 1.500,00, quale assegno divorzile in favore della NOa CP_1
3. All'udienza presidenziale del 11.05.2023, il Presidente, espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione dei coniugi, ha confermato le condizioni stabilite in sede di separazione pagina 6 di 18 giudiziale e ha rimesso le parti davanti al Giudice istruttore per l'udienza del 27.09.2023, in trattazione scritta.
4. Con ordinanza del 06.10.2023, vista la richiesta formulata dalle parti di emissione della sentenza non definitiva sullo status, il Giudice ha fissato l'udienza del 25.10.2023 per la precisazione delle conclusioni, sostituendola con il deposito di note scritte.
5. In data 24.11.2023 il Tribunale di Rovereto ha pronunciato sentenza non definitiva sullo status, dichiarando lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 30.06.2007.
5.1 Con ordinanza di pari data, il Tribunale ha rimesso la causa innanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio, fissando l'udienza del 13.12.2023.
6. Con ordinanza del 18.12.2023 il Giudice, assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha fissato l'udienza del 10.04.2024. Rilevata l'attivazione del ” in seno al Parte_2
Servizio Sociale, in forza del provvedimento del Tribunale di Rovereto assunto in data
26.07.2021, il Giudice ha, altresì, assegnato al Servizio Sociale Territorialmente competente il termine del 18.03.2024 per inviare una relazione sull'andamento di tale progetto.
6.1 In data 19.01.2024 è pervenuta la relazione di presa in carico del nucleo familiare, unitamente alla relazione di aggiornamento sul percorso intrapreso.
7. Con ordinanza di data 07.05.2024, il Giudice ha fissato l'udienza del 10.07.2024 per l'ascolto delle minori e l'udienza del 25.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
7.1 Con il medesimo provvedimento, letta la relazione del Servizio Sociale Territorialmente
competente e le risultanze delle consulenze tecniche disposte, il Giudice ha modificato i provvedimenti provvisori come segue:
“-dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori a entrambi i genitori con collocamento prevalente delle stesse presso la madre;
-il padre potrà vedere e tenere le figlie minori compatibilmente con gli impegni ed i desiderata delle medesime.
-dispone l'affidamento educativo – assistenziale delle stesse al SST, assegnando allo stesso il compito di agevolare il passaggio di informazioni tra i due genitori, di supporto e mediazione in relazione alle decisioni relative alle figlie, con facoltà di decidere in via pagina 7 di 18 autonoma laddove gli stessi, previamente sentiti, non riuscissero a raggiungere una decisione condivisa.”
7.2 In pari data, il Giudice ha nominato come curatore speciale delle minori l'Avvocato
Francesca Zanoni.
7.3 In data 04.07.2024 si è costituita in giudizio la curatrice speciale, chiedendo il differimento dell'udienza prevista per l'ascolto delle minori.
7.4 Con provvedimento del 12.06.2024, tale udienza è stata differita all' 11.09.2024.
8. In data 01.08.2024 è intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 362/2023.
9. All'udienza del 11.09.2024 il Giudice ha proceduto all'ascolto delle minori e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini per la precisazione delle conclusioni, fissando l'udienza del 25.09.2024.
9.1 In vista di tale udienza, in data 13.09.2024 è pervenuta una nuova relazione del Servizio
Sociale Territorialmente competente.
9.2 In data 24.09.2024 la costituita curatrice speciale delle minori ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo:
- l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre, con collocamento presso la stessa;
- disporre che il padre possa regolare il proprio diritto di visita in base alla volontà delle figlie, comunque subordinando le visite al previo consenso delle figlie e della madre;
- assegnare la casa familiare alla NOa sino al raggiungimento CP_1 dell'autosufficienza economica da parte di entrambe le figlie;
- prevedere l'obbligo del NO di effettuare il versamento della somma Parte_1
mensile di euro 3.500- o, in subordine della somma mensile di euro 1.800,00- a titolo di contributo al mantenimento delle figlie;
- disporre la suddivisione delle spese straordinarie necessarie al mantenimento delle figlie nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, da concordare ove superiore ai 200,00 euro.
10. Con ordinanza del 26.09.2024, il Giudice ha assegnato termini di legge ex art. 190 c.p.c. pagina 8 di 18 La causa, già decisa con sentenza non definitiva in merito alla domanda di scioglimento del matrimonio, torna ora all'attenzione del Collegio per la decisione in merito alle altre domande versate in giudizio dalle parti.
1. Affidamento delle figlie minori
L'attore ha chiesto l'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocamento Per_1 CP_2
prevalente delle stesse presso la madre e con regolamentazione del proprio diritto di visita secondo le esigenze e la volontà delle figlie.
La convenuta ha avanzato domanda di affidamento “super esclusivo” o, - in subordine- esclusivo, delle figlie minori, con collocamento delle stesse presso di sé. La stessa ha, inoltre, subordinato il diritto di visita del padre alla volontà e al previo consenso delle figlie, oltre che al proprio consenso.
La costituita curatrice speciale delle minori ha chiesto la previsione dell'affidamento esclusivo delle figlie e alla madre, con collocamento presso la stessa e con la subordinazione del diritto Per_1 CP_2
di visita del padre al previo consenso delle figlie e della madre.
In sede di separazione giudiziale dei coniugi, con sentenza n. 180/2019, il Tribunale di Rovereto ha previsto il regime dell'affidamento condiviso delle figlie a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
È noto che, nel decidere in merito all'affidamento e al collocamento dei minori, il Giudice deve perseguire il preminente interesse degli stessi. Ove possibile, sarà da prediligere il regime dell'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori;
in tal modo, di fatti, può trovare piena realizzazione il diritto alla bigenitorialità, espresso dall'art. 337 ter, comma 1, c.c., alla stregua del quale i figli hanno diritto a mantenere dei rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, oltre che con i rami parentali degli stessi. Tale assetto, tuttavia, deve retrocedere nel caso in cui ciò risulti in concreto pregiudizievole per il preminente interesse del minore, come ricorre nel caso di disinteresse di uno dei genitori, di particolari difficoltà relazionali, di oggettiva incapacità del genitore a prendersi cura del figlio, ovvero di condotte violente e maltrattanti. Per tali ipotesi, l'art. 337 quater
c.c., ammette delle restrizioni all'esercizio della responsabilità genitoriale, mediante gli istituti pagina 9 di 18 dell'affidamento esclusivo e di quello cosiddetto “super esclusivo” dei figli ad uno solo dei genitori. La ratio sottostante tali previsioni mira a garantire la miglior tutela del minore, per cui le decisioni attinenti alla gestione ordinaria – e straordinaria, per il caso di affidamento “super esclusivo” - possono venir prese da quello dei due genitori che concretamente risulti idoneo ad esercitare la responsabilità genitoriale.
Al fine di individuare il regime maggiormente confacente agli interessi dei minori, è richiesta al
Giudice una valutazione in concreto delle condizioni familiari e dei rapporti tra genitori e tra questi e i figli.
Nel caso di specie, risulta dagli atti una spiccata conflittualità tra i NOi e Parte_1 CP_1 dimostrata anche dalle relazioni degli psicologi sull'andamento del “Progetto ” (cfr. doc. 18 Parte_2
del ricorrente) e tale da rendere difficoltosa la pacifica assunzione di decisioni riguardanti la gestione delle figlie minori.
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte ricordato come l'esistenza di una elevata conflittualità tra i genitori non è in sé ostativa alla previsione dell'affidamento condiviso dei figli (cfr. Cass. 21425/2022).
Invero, emergono dagli atti particolari e rilevanti tensioni anche nel rapporto del NO con Parte_1 le proprie figlie, e tanto risulta dall'esito negativo del ” (attivato proprio al fine di Parte_2
recuperare tale rapporto) e dalle relazioni fornite da numerosi psicologi e consulenti tecnici (cfr.
“Perizia , “Relazione maggio 2023 UCIPEM”). Infine, vanno considerate le dichiarazioni Per_2
fornite dalle minori in data 11.09.2024, in sede di ascolto: le stesse sono apparse ferme e convinte nella volontà di non vedere il padre, così come avviene già da tempo e di tale posizione deve tenersi debito conto considerata l'età ( ha sedici anni e ha tredici anni) e la Persona_1 Controparte_2
maturità mostrata dalle stesse.
Considerata la mancanza di canali proficui di comunicazione tra i genitori e tra il padre e le figlie, oltre che la sostanziale inesistenza di rapporti tra questi, come evidenziato dalle minori, appare necessario nell'interesse delle stesse, disporre il loro affidamento esclusivo alla madre, con collocamento presso di lei. Per mantenere aperto uno spazio per la ripresa dei rapporti tra padre e figlie, si reputa opportuno prevedere che il NO potrà vedere le figlie secondo i tempi e le modalità che Parte_1
eventualmente concorderà con le figlie minori e Per_1 CP_2
2. Assegnazione casa coniugale
pagina 10 di 18 Il ricorrente ha richiesto che la casa familiare, sita in OM, via Rampignano n.21 (p.ed 480 CC
OM) venga assegnata alla NOa sino al raggiungimento dell'autosufficienza CP_1
economica da parte di entrambe le figlie. La resistente e la costituita curatrice speciale delle minori hanno condiviso tale domanda.
Considerato che con la resistente convivono le figlie minorenni, la casa coniugale viene assegnata alla NOa CP_1
3. Contributo al mantenimento delle figlie
Il ricorrente ha richiesto la previsione dell'obbligo di versamento della somma mensile di euro 800,00
(euro 400,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre alla suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50% in capo a ciascun genitore e da concordarsi ove superiori a 200,00 euro.
La resistente ha formulato domanda di condanna del NO al versamento della somma Parte_1
mensile di euro 3.500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre alla suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 70% in capo al NO e del 30% in capo alla stessa. Parte_1
La costituita curatrice speciale delle minori ha richiesto l'obbligo in capo al NO di Parte_1
effettuare il versamento della somma mensile di euro 3.500,00, o in subordine di euro 1.800,00, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre alla suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
In sede di separazione giudiziale, era stato disposto l'obbligo del ricorrente di versare la somma mensile di euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50%, da concordarsi se superiori a euro 400,00.
E' noto che ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerando i parametri indicati dall'art 337 ter codice civile (attuali esigenze del figlio, tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi i genitori, valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore).
pagina 11 di 18 Dalla lettura degli atti emerge quanto segue.
Il NO è imprenditore e assicuratore, proprietario di alcuni beni immobili ed usufruttuario Parte_1
della casa familiare. Lo stesso ha, altresì, riportato una condanna in solido in primo grado ad un risarcimento pari a euro 1.905.068,00 (cfr. doc. 8 del ricorrente), per la quale ha già effettuato una transazione della somma di euro 800.000,00 (cfr. doc. 31 del ricorrente). Per l'anno 2019 ha dichiarato un reddito complessivo pari a euro 52.952,00 (cfr. doc. 10 del ricorrente), per l'anno 2020 un reddito complessivo pari a euro 52.772,00 (cfr. doc. 11 del ricorrente) e per l'anno 2021 un reddito complessivo pari a euro 52.772,00 (cfr. doc. 12 del ricorrente).
La NOa è attualmente disoccupata;
sino al 2022 deteneva il 50% delle quote della CP_1
società Pro Srl e il 42% delle quote della società da cui otteneva una rendita pari a circa Controparte_3
5.000 euro mensili. A far data dal 2022, il NO , in forza di procura rilasciatagli nel 2010, Parte_1
ha trasferito dette quote alla propria madre, per il valore nominale di 10.400,00 euro (cfr. docc. 29-33 del ricorrente). Nell'anno 2023 ha ricevuto la somma di euro 60.000 a titolo di Trattamento di Fine
Mandato e di euro 110.000,00 quale rimborso finanziamento soci (cfr. CU 2024). La stessa ha acquistato nel 2021, insieme all'attuale compagno, un terreno agricolo adibito a frutteto (cfr. doc.
“Obbligo estirpo incolti” della resistente), è nuda proprietaria della casa coniugale, è proprietaria di un locale adibito ad ufficio e dispone di beni ricevuti in eredità per un valore totale di 1.074.936,57 euro.
Per l'anno 2019 ha dichiarato un reddito complessivo pari a euro 56.091,00 (cfr. dichiarazione 2020), per l'anno 2020 un reddito complessivo pari a euro 50.242,00 (cfr. dichiarazione 2021) e per l'anno
2021 un reddito complessivo pari a euro 34.106,00 (cfr. dichiarazione 2022).
Alla luce di quanto esposto circa le condizioni economiche delle parti e valutati tutti i parametri di cui all'art. 337 ter cod. civ., si stima congruo stabilire l'assegno di mantenimento a favore delle figlie in euro 1.200,00 mensili (euro 600,00 per ciascuna figlia). Detto importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente su base ISTAT.
Le spese straordinarie necessarie al mantenimento delle figlie, regolate secondo le indicazioni contenute nel protocollo del CNF, andranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%, da concordare se superiori a euro 200,00.
L'assegno unico universale e le altre provvidenze pubbliche legate al nucleo familiare andranno percepiti interamente dalla NOa collocataria delle figlie minori. CP_1
pagina 12 di 18
4. Assegno divorzile
La resistente ha avanzato domanda di condanna dell'attore al versamento della somma mensile di euro
1.500,00 quale assegno divorzile.
In sede di separazione la stessa aveva rinunciato alla domanda di assegno di mantenimento al coniuge.
Come noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte con arresto dell'11.7.2018 n. 18287 sono intervenute ridefinendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole.
Nello specifico, i giudici di legittimità, superando tanto il vecchio e consolidato orientamento riconducibile a Cass. SU 1149/1990 (giudizio di adeguatezza riferito al tenore di vita), quanto quello espresso da Cass. civ. n.11504/2017 (giudizio di adeguatezza riferito all'autosufficienza economica), hanno affermato: “Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principi di eguaglianza e di solidarietà di cui agli art. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice:
a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
pagina 13 di 18 Quindi il giudice dovrà, in primo luogo, porre a confronto le situazioni economico-patrimoniali di ciascun coniuge e verificare se, a seguito del divorzio, sussista una situazione di rilevante squilibrio.
Nel caso che non sia ravvisabile alcuna disparità economico-patrimoniale, ovvero questa non sia rilevante o sia rilevante ma entrambi i coniugi vivano in una situazione di agiatezza o, all'opposto, di ristrettezza economica, nessun assegno sarà dovuto (cfr. Cass. 21234/2019).
Laddove invece emerga una situazione di squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi, si dovrà svolgere un'ulteriore verifica per accertare se detto squilibrio sia eziologicamente riconducibile a determinazioni comuni e a scelte di ruoli endofamiliari condivisi nel corso della vita coniugale. Si dovrà quindi accertare se la sperequazione reddituale sia riconducibile a scelte concordate di vita dei coniugi per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali (e dunque reddituali) per dedicarsi alla famiglia e alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, ovvero si sia fatto maggior carico dei compiti relativi alla vita familiari, così consentendo all'altro di realizzare le sue aspirazioni professionali, massimizzando la propria capacità reddituale (ex plurimis, cfr. Cass. 21234/2019, Cass. 38362/2021, Cass. 29920/2022).
E' stato precisato che è necessaria la presenza di una specifica prospettazione del sacrificio sopportato dal coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale (ex plurimis, cfr. Cass. 21234/2019, Cass.
38362/2021, Cass. 29920/2022) e che rilevante per il riconoscimento dell'assegno divorzile non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniuge o l'elevata capacità economica di uno dei due.
Occorre piuttosto indagare sulle ragioni e conseguenze della scelta di uno dei coniugi, seppure condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare. Ai fini della funzione compensativa, quella scelta assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di “aspettative sacrificate” e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare (Cass. 29920/2022).
Qualora detto nesso causale venga allegato e provato da parte del coniuge che vanta il diritto al mantenimento, l'assegno divorzile dovrà assolvere a una funzione preminentemente perequativa – compensativa;
esso sarà parametrato alla misura del contributo che il coniuge debole abbia dimostrato pagina 14 di 18 di avere fornito alla conduzione della vita familiare, tenuto conto della durata del matrimonio e delle prospettive di recupero delle aspettative professionali e della capacità reddituale.
Nel caso in cui, invece non venga allegata e/o dimostrata dal coniuge istante (su cui grava l'onere della prova) l'esistenza del già detto nesso causale, nessun mantenimento potrà essere riconosciuto, salvo il caso in cui egli non disponga “di mezzi adeguati” e sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (art. 5 co. 6 L 898/1907) potendosi riconoscere, in quest'ultima ipotesi, all'assegno divorzile in funzione assistenziale.
La Suprema Corte ha specificato che può attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente, in base al principio solidaristico di derivazione costituzionale, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscono all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (Cass. 21926/2019, Cass. 18681/2020, Cass. 19603/2023). Inoltre, la quantificazione dell'assegno divorzile “dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c. , salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando” (Cass. 19603/2023).
Infine, si è ritenuto che la determinazione dell'assegno divorzile in misura superiore a quello di separazione non sia conforme alla natura dell'assegno divorzile: esso è volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass.
17098/2019 e Cass. 5605/2020).
Alla luce di tali principi, va escluso che sussistano i presupposti per i riconoscimento in favore della convenuta all'assegno divorzile, nè sotto il profilo assistenziale, nè sotto il profilo perequativo- compensativo.
In via preliminare, va rilevato che in sede di separazione giudiziale, la NOa aveva CP_1
rinunciato alla domanda di assegno di mantenimento a favore del coniuge. Sul punto, la Suprema Corte ha ricordato che la mancata previsione di assegno di mantenimento in fase di separazione risulta ostativa alla concessione dell'assegno divorzile, a meno di un deterioramento delle condizioni economiche del coniuge, tale da non permettergli di condurre una vita dignitosa.
pagina 15 di 18 Dalla ricostruzione della condizione patrimoniale delle parti, come sopra esposta, emerge che l'odierna resistente dispone di un patrimonio ingente, tale da assicurarle una condizione economica quantomeno conforme all'autosufficienza.
Nessun pregio ha, poi, il rilievo della stessa di aver rinunciato ad esercitare attività lavorative in costanza di matrimonio. La stessa non ha, di fatti, fornito la prova di opportunità lavorative, anche collegate al suo percorso di studi, cui avrebbe in concreto rinunciato per dedicarsi alla cura della famiglia. Ad ogni modo, le scelte operate dalla NOa risultano essere state CP_1
adeguatamente compensate da trasferimenti patrimoniali operate dal NO nei suoi Parte_1
confronti nel corso del matrimonio. Risulta, di fatti, che la resistente sia nuda proprietaria della casa familiare(acquistata pacificamente interamente dall'attore). Lo stesso, inoltre, in costanza di matrimonio ha istituito delle società intestando alla coniuge delle quote, che sino al 2022 hanno prodotto in favore della convenuta degli utili, e, nell'anno 2023, le hanno consentito l'incasso delle cospicue somme sopra già indicate .
La domanda della resistente deve, quindi, essere rigettata.
5. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, atteso l'esito del giudizio, nel quale la convenuta risulta prevalentemente soccombente( la stessa è soccombente sulla domanda di assegno divorzile e in punto affidamento “rafforzato”, mentre l'attore, pur soccombente in punto richiesta affidamento condiviso delle figlie minori, non si è però mai opposto al rispetto della volontà delle stesse), la convenuta va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore. Dette spese si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 , ritenuta la causa di valore indeterminato e di non particolare complessità .
Le spese di lite della costituita curatrice speciale delle figlie minori, ammessa al gratuito patrocinio, nominata a causa del grave pregiudizio in cui le stesse versavano a causa del comportamento dei genitori, dovranno essere sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore . Dette spese si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, ritenuta la causa di valore indeterminato e di non particolare complessità, applicati i valori minimi e ridotto il compenso del 50% ex art. 130 DM 115/2002 ( la curatela è ammessa al patrocinio a spese dello stato)
pagina 16 di 18 Poiché la condanna alla rifusione delle spese di lite è in favore delle curatela speciale ammessa al patrocinio a spese dello stato, si dispone che le parti eseguano il pagamento delle suddette spese in favore dello stato ex art. 133 DPR 30 maggio 2002 n. 115 e che la somma anzidetta venga anticipata dall'erario ex art. 131 del medesimo testo normativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) DISPONE l'affidamento esclusivo delle figlie minori e Persona_1 Controparte_2
alla madre, con collocamento delle stesse presso di lei. Il NO potrà vedere le Parte_1
figlie minori secondo i tempi e le modalità che verranno concordate con le stesse.
2) Assegna la casa familiare, sita in OM, via Rampignano n.21 (p.ed 480 CC OM), alla NOa quale genitore collocatario delle figlie minori. CP_1
3) Il NO verserà alla convenuta a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Parte_1
minori l'importo mensile di euro 1.200,00 (euro 600,00 per ciascuna figlia). Detto importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente su base ISTAT.
4) Le spese straordinarie necessarie al mantenimento delle figlie, regolate secondo le indicazioni contenute nel protocollo del CNF, andranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%, da concordare se superiori a euro 200,00.
5) L'assegno unico universale e le altre provvidenze pubbliche legate al nucleo familiare andranno percepiti interamente dalla NOa collocataria delle figlie minori e CP_1
infraventunenni.
6) Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla NOa CP_1
7) Condanna la NOa al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attore, CP_1
che si liquidano in euro complessivi euro 6.164,00 per onorari, oltre 15% spese generali, IVA
e CPA come per legge .
8) Condanna le parti al pagamento delle spese di lite della curatela speciale nella misura del
50% ciascuna, spese che vengono liquidate complessivamente in euro 1904,50 per onorari, oltre 15%spese generali, IVA e CPA come per legge .
Si dispone che le parti eseguano il pagamento delle suddette spese in favore dello stato ex art. 133
DPR 30 maggio 2002 n. 115 e che la somma anzidetta venga anticipata dall'erario ex art. 131 del pagina 17 di 18 medesimo testo normativo.
Così deciso in ROVERETO nella camera di consiglio del 30.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni dott. Giulio Adilardi
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giulio Adilardi Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice Relatore dott. Giulia Paoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 224/2023 promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
38068 Rovereto (TN), via Brione n. 30, difeso e rappresentato dall'avv. Cinzia di Lucia del Foro di
Rovereto - C.F.: – fax:0464/401990 - PEC: - e C.F._2 Email_1
domiciliato presso il suo studio in 38060 Rovereto (TN), C.so Rosmini n. 8, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE/ATTORE contro
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Marina
Marconato, c.f.: , pec del Foro di C.F._4 Email_2
Velletri, con studio in via Trieste, 80 Nettuno (RM) nel presente procedimento giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE/CONVENUTA
pagina 1 di 18 e con l'Avvocato Francesca Zanoni ( ) del Foro di Rovereto, presso il proprio Studio C.F._5
sito in Riva del Garda (TN) – Viale Vannetti n. 9, ove sono elettivamente domiciliate le minori
[...]
e , giusto mandato allegato all'atto di costituzione, con ammissione al Persona_1 Controparte_2
patrocinio a spese dello Stato
CURATRICE SPECIALE DELLE MINORI
con l'intervento di P.M. – sede
OGGETTO: divorzio- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni diversa domanda di parte resistente, prevedere le seguenti CONDIZIONI DI DIVORZIO:
1) le figlie minori sono affidate in maniera condivisa a entrambi i genitori con collocamento prevalente delle stesse presso la madre. il padre potrà vedere e tenere le figlie minori compatibilmente con le esigenze, gli impegni ed i desiderata delle medesime, e secondo le indicazioni di codesto Tribunale.
2) La casa ex coniugale, sita in OM, via Rampignano n.21 (p.ed 480 CC OM ) resta, allo stato, assegnata alla NOa collocataria delle figlie minori, sino al raggiungimento CP_1 dell'autonomia economica di entrambe le figlie.
3) Il NO verserà alla NOa a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 CP_1 delle figlie minori l'importo mensile di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuna figlia); detta somma andrà versata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente su base ISTAT.
4) Le spese straordinarie necessarie per le figlie minori saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore e dovranno essere previamente concordate se superiori ad € 200,00. Le spese straordinarie andranno individuate secondo il protocollo del C.N.F. d.d. 29.11.2017, da intendersi qui integralmente richiamato.
5) Spese di giudizio rifuse.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove già richieste con memoria istruttoria ex art.
183 VI° commi 2 e 3 cpc rispettivamente dd. 16.02.204 e dd..07.03.2024 non già ammesse.”
pagina 2 di 18 PER PARTE CONVENUTA: “CHIEDE a) l'affidamento super esclusivo rafforzato in campo sanitario, scolastico o, in difetto, affidamento esclusivo di e alla mamma con Per_1 CP_2
collocamento presso di lei;
b) il padre potrà vedere le figlie minori solo previo consenso delle stesse ed in accordo con la madre, oltre che compatibilmente con le esigenze, gli impegni ed i desiderata delle minori;
c) La casa ex coniugale, sita in OM, via Rampignano n.21 (p.ed 480 CC OM) resta assegnata alla NOa collocataria delle figlie minori, sino al raggiungimento CP_1 dell'autonomia economica di entrambe le figlie;
d) il padre sarà tenuto al versamento, in favore delle figlie, come ritenuto anche dalla curatrice, della somma mensile di Euro 3500,00 mensili da versare alla Sig.ra entro il 5 di ogni mese, CP_1
con rivalutazione ISTAT a far data dalla domanda anche tenuto conto che le ragazze sono da anni a carico esclusivo della stessa oltre al rimborso nella misura del 70% delle spese straordinarie secondo
l'ultimo Protocollo del Tribunale di Rovereto;
e) stabilire il versamento dell'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra nella CP_1
misura di Euro 1500,00 mensili o di quella maggiore somma che sarà ritenuta adeguata;
f) In caso di istruttoria, si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori come articolati.
Con vittoria di spese di giudizio ed onorari”.
PER LA COSTITUITA CURATRICE SPECIALE DELLE MINORI: “Per quanto di interesse delle minori si chiede che codesto Ill.mo Tribunale voglia prevedere le seguenti CONDIZIONI DI
DIVORZIO:
1) le figlie minori sono affidate in maniera esclusiva alla madre con collocamento delle stesse presso di lei;
2) il padre potrà vedere le figlie minori solo previo consenso delle stesse ed in accordo con la madre, oltre che compatibilmente con le esigenze, gli impegni ed i desiderata delle minori;
3) La casa ex coniugale, sita in OM, via Rampignano n.21 (p.ed 480 CC OM) resta assegnata alla NOa collocataria delle figlie minori, sino al raggiungimento CP_1 dell'autonomia economica di entrambe le figlie;
4) Ci si associa alla richiesta di contributo al mantenimento delle minori come avanzata dalla madre resistente ed in via subordinata si chiede che il NO sia tenuto al versamento di un Parte_1 contributo di almeno € 1.800,00; detta somma andrà versata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente su base ISTAT;
pagina 3 di 18 5) Le spese straordinarie necessarie per le figlie minori saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore e dovranno essere previamente concordate se superiori ad € 200,00. Le spese straordinarie andranno individuate secondo il protocollo del C.N.F. d.d. 29.11.2017, da intendersi qui integralmente richiamato”.
PER L'INTERVENUTO P.M.: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.02.2023 ha adito l'intestato tribunale Parte_1
chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto con in OM (TN) il 30.06.2007, allegando che dal matrimonio sono Controparte_1
nate due figlie, entrambe minorenni e non economicamente autosufficienti: Persona_1
(nata il [...]) e (nata il [...]). Il ricorrente ha altresì dedotto che Controparte_2
con sentenza parziale n. 34/2018 e con sentenza n. 180/2019, il Tribunale di Rovereto ha pronunciato la separazione giudiziale fra i coniugi, prevedendo le seguenti condizioni:
“- Le figlie minori sono affidate in maniera condivisa a entrambi i genitori con collocamento prevalente delle stesse presso la madre. il padre potrà vedere e tenere con sé le minori con le seguenti modalità: Weekend alternati dal venerdì alle 12.00, all'uscita da scuola o alle 10.00 in periodo non scolastico fino alla mattina del lunedì, quando il padre accompagnerà a scuola le bambine secondo l'orario scolastico, oppure, nei periodi non scolastici, fino alle 9.00 del lunedì mattina, quando il padre riaccompagnerà le figlie presso la la madre. Tutti i martedì il padre preleverà le bimbe a scuola al termine delle lezioni o, alle 9.00, a casa della madre in caso di malattia o giorno di vacanza da scuola e le terrà a dormire a casa sua, riportandole a scuola per l'inizio delle lezioni il giorno dopo (mercoledì) o a casa della madre per le 9.00 in periodo non scolastico. Oltre al martedì il padre, nella settimana in cui cade il weekend della madre, preleverà le bimbe a scuola il giovedì, al termine delle lezioni, e le terrà con sè a dormire, riportandole a scuola il giorno dopo (venerdì) secondo l'orario delle lezioni mattutine o a casa della madre alle ore 9.00 in caso di vacanza da scuola o di malattia. Qualora il giovedì mattina le bimbe fossero a casa da scuola, il padre le preleverà a casa della madre alle 9.00 del giovedì
pagina 4 di 18 mattina e le riporterà a casa della madre alle ore 9.00 della mattina del giorno dopo (venerdì) nel caso in cui anche il giorno dopo le bimbe non avessero scuola. In periodo non scolastico le
9.00 del mattino diventano quindi un orario fisso di consegna delle bambine alla madre. Per quanto riguarda le vacanze natalizie invernali, il padre e la madre si divideranno le vacanze in circa una settimana intera ciascuno, ponendo come eccezione la vigilia di Natale (24 dicembre)
e il giorno di Natale (25 dicembre), alternati tra padre e madre di anno in anno e quindi dal 25 dicembre mattina alle 10.00 al 31 dicembre mattina alle 10.00 e dal 31 dicembre mattina alle
10.00 al 06 gennaio mattina alle 10.00. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, il padre e la madre si alterneranno solo il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. L'orario di prelievo e di riconsegna delle bambine sarà sempre alle 9.00. Il genitore di turno il giorno di Pasqua trascorrerà con le figlie la Pasqua e la Pasquetta la trascorrerà con le figlie l'altro genitore;
verranno mantenuti i weekend alternati di turno dei genitori e i giorni infrasettimanali del padre. Nel periodo non scolastico delle vacanze estive, sia la madre sia il padre staranno con le figlie quattro settimane, di cui due anche consecutive, da scegliere entro il 30 aprile di ogni anno, iniziando per il 2019 con la madre. Per quanto riguarda i compleanni delle figlie, di parenti, amici e i giorni festivi (ad es. 2 giugno (Festa della Repubblica) o 25 aprile (festa della
Liberazione) o 1 novembre (giorno dei Santi), etc.), le bambine staranno normalmente con il genitore di turno in quel giorno, evitando così di interferire sui normali giorni infrasettimanali
o i weekend assegnati al genitore di turno. In caso di malattia, i genitori, si accorderanno per vedere se lasciare la/le figlie malate a casa della madre o del padre. Il padre consentirà alle figlie di sentire al telefono la madre tutti i giorni, quando ne sentissero il bisogno.
Analogamente s farà la madre quando le bambine volessero sentire il padre.
- La casa coniugale, sita in OM, via Rampignano n.21 (p.ed 480 CC OM ) è assegnata alla NOa collocataria delle figlie minori . CP_1
- Il NO verserà alla NOa a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 CP_1 delle figlie minori l'importo mensile di euro 800 (euro 400,00) per ciascuna figlia;
detta somma andrà versata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente su base ISTAT.
- Le spese straordinarie necessarie per le figlie minori saranno sostenute nella misura del 50 % da ciascun genitore e dovranno essere previamente concordate se superiori a 400,00 euro. Le
pagina 5 di 18 spese straordinarie andranno individuate secondo il procolllo del C.N.F. d.d. 29.11.2017, da intendersi qui integralmente richiamato.”
Il ricorrente ha rappresentato che da tale data la convivenza non era più ripresa.
1.1 Il ricorrente ha chiesto:
- disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre;
- assegnare la casa familiare alla NOa sino al raggiungimento dell'autonomia CP_1
economica da parte di entrambe le figlie;
- disporre l'obbligo in capo al ricorrente di versare la somma mensile di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascuna figlia), a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori;
- suddividere le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, spese da concordarsi ove superiori a 200,00 euro.
2. La convenuta si è costituita per l'udienza presidenziale del 11.05.2023; aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, ha richiesto:
- disporre l'affidamento “super esclusivo” delle figlie minori o, in subordine, l'affidamento esclusivo delle stesse, con collocamento presso la convenuta medesima;
- regolare le visite del ricorrente secondo i desiderata delle figlie, e comunque subordinandole al previo consenso delle stesse e all'accordo della convenuta;
- assegnare la casa familiare alla NOa sino al raggiungimento dell'autonomia CP_1
economica da parte di entrambe le figlie;
- disporre l'obbligo in capo al ricorrente di versare la somma mensile di euro 3.500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori;
- suddividere le spese straordinarie nella misura del 70% a carico del NO e del Parte_1
30% a carico della NOa CP_1
- disporre l'obbligo in capo al ricorrente di versare la somma mensile di euro 1.500,00, quale assegno divorzile in favore della NOa CP_1
3. All'udienza presidenziale del 11.05.2023, il Presidente, espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione dei coniugi, ha confermato le condizioni stabilite in sede di separazione pagina 6 di 18 giudiziale e ha rimesso le parti davanti al Giudice istruttore per l'udienza del 27.09.2023, in trattazione scritta.
4. Con ordinanza del 06.10.2023, vista la richiesta formulata dalle parti di emissione della sentenza non definitiva sullo status, il Giudice ha fissato l'udienza del 25.10.2023 per la precisazione delle conclusioni, sostituendola con il deposito di note scritte.
5. In data 24.11.2023 il Tribunale di Rovereto ha pronunciato sentenza non definitiva sullo status, dichiarando lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 30.06.2007.
5.1 Con ordinanza di pari data, il Tribunale ha rimesso la causa innanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio, fissando l'udienza del 13.12.2023.
6. Con ordinanza del 18.12.2023 il Giudice, assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha fissato l'udienza del 10.04.2024. Rilevata l'attivazione del ” in seno al Parte_2
Servizio Sociale, in forza del provvedimento del Tribunale di Rovereto assunto in data
26.07.2021, il Giudice ha, altresì, assegnato al Servizio Sociale Territorialmente competente il termine del 18.03.2024 per inviare una relazione sull'andamento di tale progetto.
6.1 In data 19.01.2024 è pervenuta la relazione di presa in carico del nucleo familiare, unitamente alla relazione di aggiornamento sul percorso intrapreso.
7. Con ordinanza di data 07.05.2024, il Giudice ha fissato l'udienza del 10.07.2024 per l'ascolto delle minori e l'udienza del 25.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
7.1 Con il medesimo provvedimento, letta la relazione del Servizio Sociale Territorialmente
competente e le risultanze delle consulenze tecniche disposte, il Giudice ha modificato i provvedimenti provvisori come segue:
“-dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori a entrambi i genitori con collocamento prevalente delle stesse presso la madre;
-il padre potrà vedere e tenere le figlie minori compatibilmente con gli impegni ed i desiderata delle medesime.
-dispone l'affidamento educativo – assistenziale delle stesse al SST, assegnando allo stesso il compito di agevolare il passaggio di informazioni tra i due genitori, di supporto e mediazione in relazione alle decisioni relative alle figlie, con facoltà di decidere in via pagina 7 di 18 autonoma laddove gli stessi, previamente sentiti, non riuscissero a raggiungere una decisione condivisa.”
7.2 In pari data, il Giudice ha nominato come curatore speciale delle minori l'Avvocato
Francesca Zanoni.
7.3 In data 04.07.2024 si è costituita in giudizio la curatrice speciale, chiedendo il differimento dell'udienza prevista per l'ascolto delle minori.
7.4 Con provvedimento del 12.06.2024, tale udienza è stata differita all' 11.09.2024.
8. In data 01.08.2024 è intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 362/2023.
9. All'udienza del 11.09.2024 il Giudice ha proceduto all'ascolto delle minori e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini per la precisazione delle conclusioni, fissando l'udienza del 25.09.2024.
9.1 In vista di tale udienza, in data 13.09.2024 è pervenuta una nuova relazione del Servizio
Sociale Territorialmente competente.
9.2 In data 24.09.2024 la costituita curatrice speciale delle minori ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo:
- l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre, con collocamento presso la stessa;
- disporre che il padre possa regolare il proprio diritto di visita in base alla volontà delle figlie, comunque subordinando le visite al previo consenso delle figlie e della madre;
- assegnare la casa familiare alla NOa sino al raggiungimento CP_1 dell'autosufficienza economica da parte di entrambe le figlie;
- prevedere l'obbligo del NO di effettuare il versamento della somma Parte_1
mensile di euro 3.500- o, in subordine della somma mensile di euro 1.800,00- a titolo di contributo al mantenimento delle figlie;
- disporre la suddivisione delle spese straordinarie necessarie al mantenimento delle figlie nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, da concordare ove superiore ai 200,00 euro.
10. Con ordinanza del 26.09.2024, il Giudice ha assegnato termini di legge ex art. 190 c.p.c. pagina 8 di 18 La causa, già decisa con sentenza non definitiva in merito alla domanda di scioglimento del matrimonio, torna ora all'attenzione del Collegio per la decisione in merito alle altre domande versate in giudizio dalle parti.
1. Affidamento delle figlie minori
L'attore ha chiesto l'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocamento Per_1 CP_2
prevalente delle stesse presso la madre e con regolamentazione del proprio diritto di visita secondo le esigenze e la volontà delle figlie.
La convenuta ha avanzato domanda di affidamento “super esclusivo” o, - in subordine- esclusivo, delle figlie minori, con collocamento delle stesse presso di sé. La stessa ha, inoltre, subordinato il diritto di visita del padre alla volontà e al previo consenso delle figlie, oltre che al proprio consenso.
La costituita curatrice speciale delle minori ha chiesto la previsione dell'affidamento esclusivo delle figlie e alla madre, con collocamento presso la stessa e con la subordinazione del diritto Per_1 CP_2
di visita del padre al previo consenso delle figlie e della madre.
In sede di separazione giudiziale dei coniugi, con sentenza n. 180/2019, il Tribunale di Rovereto ha previsto il regime dell'affidamento condiviso delle figlie a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
È noto che, nel decidere in merito all'affidamento e al collocamento dei minori, il Giudice deve perseguire il preminente interesse degli stessi. Ove possibile, sarà da prediligere il regime dell'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori;
in tal modo, di fatti, può trovare piena realizzazione il diritto alla bigenitorialità, espresso dall'art. 337 ter, comma 1, c.c., alla stregua del quale i figli hanno diritto a mantenere dei rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, oltre che con i rami parentali degli stessi. Tale assetto, tuttavia, deve retrocedere nel caso in cui ciò risulti in concreto pregiudizievole per il preminente interesse del minore, come ricorre nel caso di disinteresse di uno dei genitori, di particolari difficoltà relazionali, di oggettiva incapacità del genitore a prendersi cura del figlio, ovvero di condotte violente e maltrattanti. Per tali ipotesi, l'art. 337 quater
c.c., ammette delle restrizioni all'esercizio della responsabilità genitoriale, mediante gli istituti pagina 9 di 18 dell'affidamento esclusivo e di quello cosiddetto “super esclusivo” dei figli ad uno solo dei genitori. La ratio sottostante tali previsioni mira a garantire la miglior tutela del minore, per cui le decisioni attinenti alla gestione ordinaria – e straordinaria, per il caso di affidamento “super esclusivo” - possono venir prese da quello dei due genitori che concretamente risulti idoneo ad esercitare la responsabilità genitoriale.
Al fine di individuare il regime maggiormente confacente agli interessi dei minori, è richiesta al
Giudice una valutazione in concreto delle condizioni familiari e dei rapporti tra genitori e tra questi e i figli.
Nel caso di specie, risulta dagli atti una spiccata conflittualità tra i NOi e Parte_1 CP_1 dimostrata anche dalle relazioni degli psicologi sull'andamento del “Progetto ” (cfr. doc. 18 Parte_2
del ricorrente) e tale da rendere difficoltosa la pacifica assunzione di decisioni riguardanti la gestione delle figlie minori.
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte ricordato come l'esistenza di una elevata conflittualità tra i genitori non è in sé ostativa alla previsione dell'affidamento condiviso dei figli (cfr. Cass. 21425/2022).
Invero, emergono dagli atti particolari e rilevanti tensioni anche nel rapporto del NO con Parte_1 le proprie figlie, e tanto risulta dall'esito negativo del ” (attivato proprio al fine di Parte_2
recuperare tale rapporto) e dalle relazioni fornite da numerosi psicologi e consulenti tecnici (cfr.
“Perizia , “Relazione maggio 2023 UCIPEM”). Infine, vanno considerate le dichiarazioni Per_2
fornite dalle minori in data 11.09.2024, in sede di ascolto: le stesse sono apparse ferme e convinte nella volontà di non vedere il padre, così come avviene già da tempo e di tale posizione deve tenersi debito conto considerata l'età ( ha sedici anni e ha tredici anni) e la Persona_1 Controparte_2
maturità mostrata dalle stesse.
Considerata la mancanza di canali proficui di comunicazione tra i genitori e tra il padre e le figlie, oltre che la sostanziale inesistenza di rapporti tra questi, come evidenziato dalle minori, appare necessario nell'interesse delle stesse, disporre il loro affidamento esclusivo alla madre, con collocamento presso di lei. Per mantenere aperto uno spazio per la ripresa dei rapporti tra padre e figlie, si reputa opportuno prevedere che il NO potrà vedere le figlie secondo i tempi e le modalità che Parte_1
eventualmente concorderà con le figlie minori e Per_1 CP_2
2. Assegnazione casa coniugale
pagina 10 di 18 Il ricorrente ha richiesto che la casa familiare, sita in OM, via Rampignano n.21 (p.ed 480 CC
OM) venga assegnata alla NOa sino al raggiungimento dell'autosufficienza CP_1
economica da parte di entrambe le figlie. La resistente e la costituita curatrice speciale delle minori hanno condiviso tale domanda.
Considerato che con la resistente convivono le figlie minorenni, la casa coniugale viene assegnata alla NOa CP_1
3. Contributo al mantenimento delle figlie
Il ricorrente ha richiesto la previsione dell'obbligo di versamento della somma mensile di euro 800,00
(euro 400,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre alla suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50% in capo a ciascun genitore e da concordarsi ove superiori a 200,00 euro.
La resistente ha formulato domanda di condanna del NO al versamento della somma Parte_1
mensile di euro 3.500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre alla suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 70% in capo al NO e del 30% in capo alla stessa. Parte_1
La costituita curatrice speciale delle minori ha richiesto l'obbligo in capo al NO di Parte_1
effettuare il versamento della somma mensile di euro 3.500,00, o in subordine di euro 1.800,00, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre alla suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
In sede di separazione giudiziale, era stato disposto l'obbligo del ricorrente di versare la somma mensile di euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50%, da concordarsi se superiori a euro 400,00.
E' noto che ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerando i parametri indicati dall'art 337 ter codice civile (attuali esigenze del figlio, tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi i genitori, valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore).
pagina 11 di 18 Dalla lettura degli atti emerge quanto segue.
Il NO è imprenditore e assicuratore, proprietario di alcuni beni immobili ed usufruttuario Parte_1
della casa familiare. Lo stesso ha, altresì, riportato una condanna in solido in primo grado ad un risarcimento pari a euro 1.905.068,00 (cfr. doc. 8 del ricorrente), per la quale ha già effettuato una transazione della somma di euro 800.000,00 (cfr. doc. 31 del ricorrente). Per l'anno 2019 ha dichiarato un reddito complessivo pari a euro 52.952,00 (cfr. doc. 10 del ricorrente), per l'anno 2020 un reddito complessivo pari a euro 52.772,00 (cfr. doc. 11 del ricorrente) e per l'anno 2021 un reddito complessivo pari a euro 52.772,00 (cfr. doc. 12 del ricorrente).
La NOa è attualmente disoccupata;
sino al 2022 deteneva il 50% delle quote della CP_1
società Pro Srl e il 42% delle quote della società da cui otteneva una rendita pari a circa Controparte_3
5.000 euro mensili. A far data dal 2022, il NO , in forza di procura rilasciatagli nel 2010, Parte_1
ha trasferito dette quote alla propria madre, per il valore nominale di 10.400,00 euro (cfr. docc. 29-33 del ricorrente). Nell'anno 2023 ha ricevuto la somma di euro 60.000 a titolo di Trattamento di Fine
Mandato e di euro 110.000,00 quale rimborso finanziamento soci (cfr. CU 2024). La stessa ha acquistato nel 2021, insieme all'attuale compagno, un terreno agricolo adibito a frutteto (cfr. doc.
“Obbligo estirpo incolti” della resistente), è nuda proprietaria della casa coniugale, è proprietaria di un locale adibito ad ufficio e dispone di beni ricevuti in eredità per un valore totale di 1.074.936,57 euro.
Per l'anno 2019 ha dichiarato un reddito complessivo pari a euro 56.091,00 (cfr. dichiarazione 2020), per l'anno 2020 un reddito complessivo pari a euro 50.242,00 (cfr. dichiarazione 2021) e per l'anno
2021 un reddito complessivo pari a euro 34.106,00 (cfr. dichiarazione 2022).
Alla luce di quanto esposto circa le condizioni economiche delle parti e valutati tutti i parametri di cui all'art. 337 ter cod. civ., si stima congruo stabilire l'assegno di mantenimento a favore delle figlie in euro 1.200,00 mensili (euro 600,00 per ciascuna figlia). Detto importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente su base ISTAT.
Le spese straordinarie necessarie al mantenimento delle figlie, regolate secondo le indicazioni contenute nel protocollo del CNF, andranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%, da concordare se superiori a euro 200,00.
L'assegno unico universale e le altre provvidenze pubbliche legate al nucleo familiare andranno percepiti interamente dalla NOa collocataria delle figlie minori. CP_1
pagina 12 di 18
4. Assegno divorzile
La resistente ha avanzato domanda di condanna dell'attore al versamento della somma mensile di euro
1.500,00 quale assegno divorzile.
In sede di separazione la stessa aveva rinunciato alla domanda di assegno di mantenimento al coniuge.
Come noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte con arresto dell'11.7.2018 n. 18287 sono intervenute ridefinendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole.
Nello specifico, i giudici di legittimità, superando tanto il vecchio e consolidato orientamento riconducibile a Cass. SU 1149/1990 (giudizio di adeguatezza riferito al tenore di vita), quanto quello espresso da Cass. civ. n.11504/2017 (giudizio di adeguatezza riferito all'autosufficienza economica), hanno affermato: “Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principi di eguaglianza e di solidarietà di cui agli art. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice:
a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
pagina 13 di 18 Quindi il giudice dovrà, in primo luogo, porre a confronto le situazioni economico-patrimoniali di ciascun coniuge e verificare se, a seguito del divorzio, sussista una situazione di rilevante squilibrio.
Nel caso che non sia ravvisabile alcuna disparità economico-patrimoniale, ovvero questa non sia rilevante o sia rilevante ma entrambi i coniugi vivano in una situazione di agiatezza o, all'opposto, di ristrettezza economica, nessun assegno sarà dovuto (cfr. Cass. 21234/2019).
Laddove invece emerga una situazione di squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi, si dovrà svolgere un'ulteriore verifica per accertare se detto squilibrio sia eziologicamente riconducibile a determinazioni comuni e a scelte di ruoli endofamiliari condivisi nel corso della vita coniugale. Si dovrà quindi accertare se la sperequazione reddituale sia riconducibile a scelte concordate di vita dei coniugi per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali (e dunque reddituali) per dedicarsi alla famiglia e alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, ovvero si sia fatto maggior carico dei compiti relativi alla vita familiari, così consentendo all'altro di realizzare le sue aspirazioni professionali, massimizzando la propria capacità reddituale (ex plurimis, cfr. Cass. 21234/2019, Cass. 38362/2021, Cass. 29920/2022).
E' stato precisato che è necessaria la presenza di una specifica prospettazione del sacrificio sopportato dal coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale (ex plurimis, cfr. Cass. 21234/2019, Cass.
38362/2021, Cass. 29920/2022) e che rilevante per il riconoscimento dell'assegno divorzile non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniuge o l'elevata capacità economica di uno dei due.
Occorre piuttosto indagare sulle ragioni e conseguenze della scelta di uno dei coniugi, seppure condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare. Ai fini della funzione compensativa, quella scelta assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di “aspettative sacrificate” e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare (Cass. 29920/2022).
Qualora detto nesso causale venga allegato e provato da parte del coniuge che vanta il diritto al mantenimento, l'assegno divorzile dovrà assolvere a una funzione preminentemente perequativa – compensativa;
esso sarà parametrato alla misura del contributo che il coniuge debole abbia dimostrato pagina 14 di 18 di avere fornito alla conduzione della vita familiare, tenuto conto della durata del matrimonio e delle prospettive di recupero delle aspettative professionali e della capacità reddituale.
Nel caso in cui, invece non venga allegata e/o dimostrata dal coniuge istante (su cui grava l'onere della prova) l'esistenza del già detto nesso causale, nessun mantenimento potrà essere riconosciuto, salvo il caso in cui egli non disponga “di mezzi adeguati” e sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (art. 5 co. 6 L 898/1907) potendosi riconoscere, in quest'ultima ipotesi, all'assegno divorzile in funzione assistenziale.
La Suprema Corte ha specificato che può attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente, in base al principio solidaristico di derivazione costituzionale, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscono all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (Cass. 21926/2019, Cass. 18681/2020, Cass. 19603/2023). Inoltre, la quantificazione dell'assegno divorzile “dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c. , salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando” (Cass. 19603/2023).
Infine, si è ritenuto che la determinazione dell'assegno divorzile in misura superiore a quello di separazione non sia conforme alla natura dell'assegno divorzile: esso è volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass.
17098/2019 e Cass. 5605/2020).
Alla luce di tali principi, va escluso che sussistano i presupposti per i riconoscimento in favore della convenuta all'assegno divorzile, nè sotto il profilo assistenziale, nè sotto il profilo perequativo- compensativo.
In via preliminare, va rilevato che in sede di separazione giudiziale, la NOa aveva CP_1
rinunciato alla domanda di assegno di mantenimento a favore del coniuge. Sul punto, la Suprema Corte ha ricordato che la mancata previsione di assegno di mantenimento in fase di separazione risulta ostativa alla concessione dell'assegno divorzile, a meno di un deterioramento delle condizioni economiche del coniuge, tale da non permettergli di condurre una vita dignitosa.
pagina 15 di 18 Dalla ricostruzione della condizione patrimoniale delle parti, come sopra esposta, emerge che l'odierna resistente dispone di un patrimonio ingente, tale da assicurarle una condizione economica quantomeno conforme all'autosufficienza.
Nessun pregio ha, poi, il rilievo della stessa di aver rinunciato ad esercitare attività lavorative in costanza di matrimonio. La stessa non ha, di fatti, fornito la prova di opportunità lavorative, anche collegate al suo percorso di studi, cui avrebbe in concreto rinunciato per dedicarsi alla cura della famiglia. Ad ogni modo, le scelte operate dalla NOa risultano essere state CP_1
adeguatamente compensate da trasferimenti patrimoniali operate dal NO nei suoi Parte_1
confronti nel corso del matrimonio. Risulta, di fatti, che la resistente sia nuda proprietaria della casa familiare(acquistata pacificamente interamente dall'attore). Lo stesso, inoltre, in costanza di matrimonio ha istituito delle società intestando alla coniuge delle quote, che sino al 2022 hanno prodotto in favore della convenuta degli utili, e, nell'anno 2023, le hanno consentito l'incasso delle cospicue somme sopra già indicate .
La domanda della resistente deve, quindi, essere rigettata.
5. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, atteso l'esito del giudizio, nel quale la convenuta risulta prevalentemente soccombente( la stessa è soccombente sulla domanda di assegno divorzile e in punto affidamento “rafforzato”, mentre l'attore, pur soccombente in punto richiesta affidamento condiviso delle figlie minori, non si è però mai opposto al rispetto della volontà delle stesse), la convenuta va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore. Dette spese si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 , ritenuta la causa di valore indeterminato e di non particolare complessità .
Le spese di lite della costituita curatrice speciale delle figlie minori, ammessa al gratuito patrocinio, nominata a causa del grave pregiudizio in cui le stesse versavano a causa del comportamento dei genitori, dovranno essere sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore . Dette spese si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, ritenuta la causa di valore indeterminato e di non particolare complessità, applicati i valori minimi e ridotto il compenso del 50% ex art. 130 DM 115/2002 ( la curatela è ammessa al patrocinio a spese dello stato)
pagina 16 di 18 Poiché la condanna alla rifusione delle spese di lite è in favore delle curatela speciale ammessa al patrocinio a spese dello stato, si dispone che le parti eseguano il pagamento delle suddette spese in favore dello stato ex art. 133 DPR 30 maggio 2002 n. 115 e che la somma anzidetta venga anticipata dall'erario ex art. 131 del medesimo testo normativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) DISPONE l'affidamento esclusivo delle figlie minori e Persona_1 Controparte_2
alla madre, con collocamento delle stesse presso di lei. Il NO potrà vedere le Parte_1
figlie minori secondo i tempi e le modalità che verranno concordate con le stesse.
2) Assegna la casa familiare, sita in OM, via Rampignano n.21 (p.ed 480 CC OM), alla NOa quale genitore collocatario delle figlie minori. CP_1
3) Il NO verserà alla convenuta a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Parte_1
minori l'importo mensile di euro 1.200,00 (euro 600,00 per ciascuna figlia). Detto importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente su base ISTAT.
4) Le spese straordinarie necessarie al mantenimento delle figlie, regolate secondo le indicazioni contenute nel protocollo del CNF, andranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%, da concordare se superiori a euro 200,00.
5) L'assegno unico universale e le altre provvidenze pubbliche legate al nucleo familiare andranno percepiti interamente dalla NOa collocataria delle figlie minori e CP_1
infraventunenni.
6) Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla NOa CP_1
7) Condanna la NOa al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attore, CP_1
che si liquidano in euro complessivi euro 6.164,00 per onorari, oltre 15% spese generali, IVA
e CPA come per legge .
8) Condanna le parti al pagamento delle spese di lite della curatela speciale nella misura del
50% ciascuna, spese che vengono liquidate complessivamente in euro 1904,50 per onorari, oltre 15%spese generali, IVA e CPA come per legge .
Si dispone che le parti eseguano il pagamento delle suddette spese in favore dello stato ex art. 133
DPR 30 maggio 2002 n. 115 e che la somma anzidetta venga anticipata dall'erario ex art. 131 del pagina 17 di 18 medesimo testo normativo.
Così deciso in ROVERETO nella camera di consiglio del 30.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni dott. Giulio Adilardi
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