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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/12/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 318/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato l'8 febbraio
2023
da
(C.F. e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) rappresentati e difesi, per mandato in calce al predetto atto di C.F._2 citazione, dall'avv. Simone Sava e presso il suo studio in Spilimbergo via Cinta di Sopra n.
2 elettivamente domiciliati
- attori -
contro ora (P.I. e C.F. Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di P.IVA_1 costituzione, dall'avv. Giorgio Giuntoni e presso il suo studio in Milano corso di Porta
Vittoria n. 28 elettivamente domiciliata
- convenuta -
e con la chiamata in causa di
Pagina 1 di 16 (C.F. ), in qualità di titolare dell'impresa CP_3 CodiceFiscale_3 individuale FR. Impianti di EM OC (P.I. ), rappresentato e difeso, per P.IVA_2 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Nicola Ottaviani e presso il suo studio in Frosinone via Cesare Terranova n. 6 elettivamente domiciliato
- terzo chiamato -
e di
(C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa, Controparte_4 P.IVA_3 per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Michele Lucca e presso il suo studio in Udine via Dante n. 16 elettivamente domiciliata
- terza chiamata -
Oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669
c.c.).
Causa iscritta a ruolo il 9 febbraio 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 20 giugno 2025.
CONCLUSIONI
Per gli attori: come da foglio depositato telematicamente il 19 giugno 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria o diversa istanza, deduzione, eccezione o difesa, per le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa:
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 1218, 1453, 1667, 1668 e 1669 c.c. della convenuta in relazione all'inadempimento e/o Controparte_2 all'adempimento parziale e/o inesatto e/o all'adempimento comunque oltremodo tardivo rispetto alle obbligazioni da essa assunte con il contratto di appalto n. 232159 dd.
21.10.2020, nonché rispetto alla nuova ed autonoma obbligazione da essa assunta di eliminare i vizi riconosciuti, rimontando gli impianti solari in contesto a regola d'arte;
- accertare l'ammontare di tutti i danni, i pregiudizi ed i patimenti, patrimoniali e non
Pagina 2 di 16 patrimoniali, subiti dagli attori per effetto dell'inadempimento e/o dell'adempimento parziale e/o inesatto e/o dell'adempimento comunque oltremodo tardivo da parte della
[...]
rispetto alle obbligazioni ex contractu ed all'autonoma obbligazione Controparte_2 assunta dall'appaltatrice convenuta di eliminare i vizi riconosciuti, rimontando gli impianti solari in contesto a regola d'arte; danni che si precisano e quantificano finora come segue:
1) danni patrimoniali relativi ai lavori di ripristino dell'abitazione e del suo decoro, ossia: euro 16.242,10.- per il rifacimento del manto della falda sud-ovest; ulteriori euro
16.242,10.- per il rifacimento del mando della falda nord-est; euro 2.433,90.- per la presentazione della CILA;
euro 9.446,46.- per l'intervento di ripristino a seguito dello scortecciamento della vernice sulle superfici esterne); con riserva di ulteriore precisazione in corso di causa e ricorso a CTU in caso di contestazione, salvo ricorso, anche parziale, alla liquidazione in via equitativa;
2) ulteriori danni patrimoniali relativi al mancato risparmio energetico, ossia ai maggiori esborsi sostenuti dagli attori rispetto alla situazione in cui gli impianti solari fossero rimasti in funzione sin dalla loro prima installazione, quantomeno per la somma di euro 1.138,35.-, con riserva di precisazione in corso di causa e ricorso a CTU in caso di contestazione, salvo opportuno ricorso alla liquidazione in via equitativa;
3) danni non patrimoniali per il grave e prolungato turbamento della serenità familiare, rispetto ai quali si fa espressa riserva di quantificazione in corso di causa, salvo opportuno ricorso alla liquidazione in via equitativa;
- per l'effetto condannare la convenuta , per i fatti ed i titoli Controparte_2 sopra descritti, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori in conseguenza del suo inadempimento e/o adempimento parziale e/o inesatto e/o adempimento comunque oltremodo tardivo, che si quantificano fin d'ora in almeno euro
45.502,91.-, ovvero comunque al pagamento a titolo di risarcimento danni della diversa somma, maggiore o minore, che verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio, anche a mezzo idonea CTU, e/o ritenuta di giustizia anche in via equitativa dall'Ecc.mo
Tribunale adito, con salvezza di produrre documentazione integrativa, in ogni caso oltre al danno da svalutazione monetaria intervenuta dall'inadempimento fino alla data della liquidazione ed agli interessi legali a partire dalla data della liquidazione all'effettivo
Pagina 3 di 16 soddisfo;
- condannare comunque la medesima convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al suo inadempimento e/o adempimento parziale e/o inesatto e/o adempimento comunque oltremodo tardivo, anche se ulteriori rispetto a quelli sopra precisati, e che saranno accertati e quantificati in corso di causa anche a mezzo idonea CTU e/o ritenuti di giustizia anche in via equitativa dall'Ecc.mo Tribunale adito;
In ogni caso:
- condannare la convenuta alla rifusione in favore degli attori Controparte_2 delle competenze e spese di lite, oltre a spese generali al 15% e C.N.A.;
- condannare la convenuta ex art. 96, comma 1 c.p.c. al Controparte_2 risarcimento dei danni da lite temeraria cagionati agli attori per aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, e/o condannarla ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento in favore degli attori di una somma equitativamente determinata, ed in ogni caso condannarla altresì al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 a motivo dell'ingiustificata condotta processuale.
In via istruttoria:
Si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate in atti, ed in particolare di quelle a prova diretta e contraria formulate con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2) e n. 3) c.p.c. da aversi anche qui per integralmente riportate”.
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 19 giugno 2025:
“nel merito:
- respingere tutte le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
- condannare i sigg. e al pagamento di una somma Parte_1 Parte_2 equitativamente determinata a favore di ex art. 96 3° co. c.p.c.; Controparte_1
nel merito in via subordinata:
Pagina 4 di 16 - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie:
• limitare il risarcimento ai soli danni rigorosamente provati dagli attori nella loro effettiva esistenza e consistenza, escludendo comunque la risarcibilità di meri fastidi, disagi e disturbi ovvero di pregiudizi ipotetici ed incerti;
• accertare e dichiarare che i lavori contestati sono stati eseguiti esclusivamente dal sig.
(C.F. ), in qualità di titolare dell'impresa individuale CP_3 C.F._4
FR. Impianti di (P.IVA ), che ha altresì rilasciato le certificazioni CP_3 P.IVA_2 di conformità, e per l'effetto condannarlo a tenere indenne da Controparte_1 ogni conseguenza negativa del presente giudizio e quindi da qualsiasi somma risultasse dovuta agli attori per danni patrimoniali e/o non patrimoniali, per interessi e rivalutazione monetaria, per spese, anche di eventuale CTU, del presente giudizio;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali.
in via istruttoria:
Si chiede che sia disposto l'interrogatorio formale degli attori sulle seguenti circostanze:
1. Vero è che in data 22/10/2020 il sig. sottoscriveva un contratto di Parte_1 fornitura con avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di Controparte_1 un impianto termico, uno fotovoltaico della potenza di 6,60 kWp, una batteria di accumulo della potenza di 10 kWp e n. 7 valvole termostatiche, il tutto per un prezzo complessivo di
€. 44.963,00 iva compresa, da pagarsi mediante Superbonus 110% (doc. 7 di controparte)?
2. Vero è che il sig. dichiarava, in occasione della firma del contratto, che Parte_1 intendeva procedere al pagamento del prezzo pattuito mediante sconto fiscale, come da documento che si rammostra (doc. 7 di controparte)?
3. Vero è che in occasione dell'incontro precedentemente tenutosi in data 20/10/2020 il sig. comunicava al sig. di che il Parte_1 Parte_3 Controparte_1
Pagina 5 di 16 tetto era da rifare?
4. Vero è che il montaggio degli impianti avveniva tra il 12 ed il 15 febbraio 2021 ad opera della ditta FR Impianti di OC EM?
5. Vero è che quelle che si rammostrano al teste sono le fotografie dell'immobile quando l'impianto venne installato nel febbraio 2021 (doc. 3)?
6. Vero è che, quando FR Impianti di si presentò in Tauriano di Spilimbergo CP_3
(PN), via del Canale n. 1, per eseguire i lavori di installazione, vi opponeste a che gli stessi fossero eseguiti da un subappaltatore e non direttamente da Controparte_1
7. Vero è che, prima dei lavori di installazione, lamentavate a Controparte_1 che non era stato eseguito il sopralluogo preliminare previsto dal contratto?
8. Vero è che dopo i lavori del 12-15/02/2021 contestavate a CP_1 CP_1 che il montaggio era avvenuto tardivamente?
9. Vero è che nel mese di maggio 2021 il sig. , dopo il verificarsi di Parte_1 fenomeni di infiltrazione di acqua meteorica dal tetto, esaminava sia il manto di copertura che l'impianto ivi installato?
10. Vero è che all'esito dell'esame riscontrava una serie di difetti di installazione consistenti in tegole rotte, ancoraggi del solare termico fatti sull'onda di scolo delle tegole e la mancanza di tasselli in nylon nei fissaggi ancoranti dei telai dei pannelli?
11. Vero è che i vizi di montaggio riscontrati dal sig. venivano comunicati a Parte_1 in data 05/05/2021 dalla sig.ra , come da Controparte_1 Parte_2 documento che si rammostra (doc. 13)?
12. Vero è che con la comunicazione del 05/05/2021 la sig.ra Parte_2 comunicava a che il tetto doveva essere rifatto nel giro di 3/4 Controparte_1 anni?
13. Vero è che nel maggio 2021 i tecnici di intervenivano sul Controparte_1 tetto dell'immobile sito in Tauriano di Spilimbergo (PN), via del Canale n. 1, eseguendo lavori di sigillatura dei fori di ancoraggio degli impianti?
Pagina 6 di 16 14. Vero è che nei mesi successivi ai lavori di sigillatura denunciavate ulteriori infiltrazioni di acqua piovana dal tetto a Controparte_1
15. Vero è che dopo il primo intervento di sigillatura chiedevate a CP_1 CP_1 di rimuovere i pannelli installati sul tetto per effettuare ulteriori verifiche della tenuta
[...] del manto di copertura?
16. Vero è che il manto di copertura della falda sud-ovest del tetto veniva rifatto dalla società nei mesi di settembre-ottobre 2021? Parte_4
Si chiede che sia disposto l'interrogatorio formale del sig. sulle seguenti CP_3 circostanze:
17. Vero è che le forniva, in relazione ai lavori di montaggio da Controparte_1 eseguire nell'immobile di proprietà dei signori e , il Parte_1 Parte_2 layout di montaggio dei moduli, in cui era indicato che i pannelli dovevano essere montati in aderenza alla falda e complanari ad essa, come da documento che si rammostra (doc.
8 fascicolo degli attori)?
18. Vero è che le aveva fornito lo schema elettrico degli Controparte_1 impianti?
19. Vero è che le aveva dato indicazioni su quale tipologia di Controparte_1 tasselli usare per ancorare al tetto i telai che sostenevano i pannelli fotovoltaici?
20. Vero è che, in occasione del montaggio degli impianti sul tetto dell'immobile di proprietà dei sigg. e , contestava a Parte_1 Parte_2 Controparte_1 la mancanza, tra il materiale fornito, di perni, viti e tasselli di ancoraggio adeguati?
[...]
21. Vero è che i documenti che si rammostrano (doc. 11 fascicolo degli attori) sono stati da lei firmati e timbrati?
22. Vero è che le fotografie che si rammostrano sono state eseguite in occasione dei lavori del 12-15/02/2021 eseguiti nell'immobile dei sigg. e Parte_1 Parte_2
(doc. 3)?”.
Per il terzo chiamato come da foglio depositato telematicamente il 16 CP_3
Pagina 7 di 16 giugno 2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto così decidere:
Nel merito: Rigettare tutte le domande ex adverso avanzate dalla parte attrice e dalla chiamante in causa, in quanto tardive, inammissibili ed infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in atti.
In via subordinata e salvo gravame: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ritenere, comunque, inammissibile per le ragioni in atti l'azione di garanzia e manleva nei confronti della ditta EM Fr Impianti, considerato che quest'ultima non agiva in piena autonomia, bensì dietro indicazioni della soc. che forniva i Controparte_1 materiali e, in ogni caso, che la predetta ditta ha già provveduto a rimborsare quanto richiesto espressamente dalla Soc. chiamante con il pagamento della fattura in atti prodotta.
Sempre in via subordinata e salvo gravame: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ridurre la pretesa risarcitoria alle sole voci di danno eziologicamente provate in corso di causa e riconducibili ai soli lavori di installazione dei pannelli, con rigetto di tutte le altre richieste avanzate, in quanto infondate, inammissibili, pretestuose, non provate e non conferenti per le ragioni esposte in atti.
Sempre nel merito e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree di condanna della , condannare la a manlevare e Parte_5 Controparte_4 garantire la ditta Fr EM OC da qualsivoglia richiesta risarcitoria, in virtù della polizza intervenuta tra le parti, nei limiti di quanto verrà accertato in corso e, comunque, anche oltre il massimale di polizza.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per la terza chiamata come da foglio depositato Controparte_4 telematicamente il 17 giugno 2025:
“Respingersi la domanda di manleva formulata dalla terza chiamata impresa individuale
FR. Impianti di EM OC nei confronti della concludente Controparte_4 in principalità perchè assorbita per effetto dell'integrale rigetto delle pretese risarcitorie
Pagina 8 di 16 attoree in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto nonché delle inammissibilità e infondatezza delle domande svolte dalla convenuta nei confronti della terza chiamata FR. Impianti di EM OC, e/o, comunque, in subordine, per insussistenza e/o inoperatività dell'invocata garanzia.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento (anche se parziale) delle domande attoree e/o di quelle di FR. Impianti di EM OC nei confronti di andranno CP_4 applicate le pertinenti previsioni di polizza comprensive delle Condizioni di Assicurazione nonché di massimali/limiti d'indennizzo/scoperti/franchigie.
Spese di causa rifuse.
In via istruttoria: ci si richiama alle istanze, deduzioni, eccezion” [rectius: eccezioni] “ed opposizioni svolte nelle memorie n. 1, 2 e 3 ex art. 183, VI comma c.p.c. depositate in causa dalla deducente”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori e Parte_1 Parte_2
hanno evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta
[...] Controparte_1
ora (di seguito solo convenuta o , al fine di
[...] Controparte_2 CP_1 sentir accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria o diversa istanza, deduzione, eccezione o difesa, per le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa:
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento ovvero l'adempimento inesatto, tardivo e parziale da parte della convenuta rispetto alle obbligazioni da essa assunte con il contratto di appalto n. 232159 dd. 21.10.2020, nonché l'inadempimento da parte della medesima rispetto alla nuova ed autonoma obbligazione da essa assunta di eliminare i vizi, rimontando gli impianti solari in contesto a regola d'arte;
- accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 1218, 1453, 1667, 1668 e 1669 c.c. della convenuta in relazione ai suesposti inadempimenti, per i fatti ed i titoli sopra descritti e, per l'effetto, condannarla ad adempiere alle predette obbligazioni, pronunciando altresì
Pagina 9 di 16 condanna della medesima alla misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c., determinando la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento secondo quanto ritenuto di giustizia;
- accertare l'ammontare di tutti i danni, i pregiudizi ed i patimenti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli attori per effetto degli inadempimenti dell'appaltatore rispetto alle obbligazioni ex contractu ed all'autonoma obbligazione assunta dalla convenuta di eliminare i vizi riconosciuti;
danni che si precisano e quantificano finora come segue:
1) danni patrimoniali per lavori di ripristino dell'abitazione (€ 16.242,10.- per il rifacimento del manto della falda sud-ovest; ulteriori € 16.242,10.- per il rifacimento del mando della falda nord-est; € 2.433,90.- per la presentazione della CILA;
€ 9.446,46.- per l'intervento di ripristino a seguito dello scortecciamento della vernice sulle superfici esterne);
2) ulteriori danni patrimoniali relativi al mancato risparmio energetico, ossia ai maggiori esborsi sostenuti rispetto alla situazione in cui gli impianti solari fossero rimasti in funzione sin dalla loro prima installazione, per la somma di € 1.138,35.-, con riserva di precisazione in corso di causa e ricorso a CTU in caso di contestazione, salvo opportuno ricorso alla loro liquidazione in via equitativa;
3) danni non patrimoniali da inadempimento per il grave e prolungato turbamento della serenità familiare, rispetto ai quali si fa espressa riserva di quantificazione in corso di causa, salvo opportuno ricorso alla loro liquidazione in via equitativa;
- condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori in conseguenza dei suoi inadempimenti, che si quantificano fin d'ora in €
45.502,91.-, ovvero comunque al pagamento a titolo di risarcimento danni della diversa somma, maggiore o minore, che verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio, anche a mezzo idonea CTU, e/o ritenuta di giustizia anche in via equitativa dall'Ecc.mo
Tribunale adito, con salvezza di produrre documentazione integrativa, in ogni caso oltre al danno da svalutazione monetaria intervenuta dall'inadempimento fino alla data della liquidazione ed agli interessi legali a partire dalla data della liquidazione all'effettivo soddisfo;
- condannare comunque la medesima convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali
Pagina 10 di 16 e non patrimoniali conseguenti ai suoi inadempimenti anche ulteriori rispetto a quelli sopra precisati, e che saranno accertati e quantificati in corso di causa;
- in ogni caso con rifusione di competenze e spese di lite, oltre a spese generali al 15%,
I.V.A. e C.N.A.
In via istruttoria:
Si chiede fin d'ora l'ammissione delle necessarie CTU, soprattutto qualora vengano contestate la sussistenza del nesso causale rispetto agli inadempimenti dell'appaltatore e le suesposte quantificazioni delle singole voci di danno.
Si formula istanza affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia ordinare alla convenuta: (i)
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della nota di rapporto tecnico relativa al sopralluogo ed all'intervento palliativo condotto nel maggio 2021 dai due tecnici in forze presso la medesima, nonché qualsiasi ulteriore documentazione pertinente al sopralluogo in parola;
(ii) l'indicazione delle generalità dei cennati tecnici, al fine di consentire la tempestiva deduzione della prova testimoniale mediante indicazione specifica delle persone da interrogare.
Salva ogni altra o diversa istanza istruttoria entro i termini di legge.
Con salvezza di modifica e integrazione delle conclusioni in base alle difese delle controparti e alle risultanze istruttorie”.
1.2 La convenuta, nel costituirsi rilevando in principalità l'infondatezza delle domande attoree ed evidenziando, in subordine, che dell'eventuale violazione delle regole dell'arte doveva essere chiamato a rispondere l'installatore , ha formulato le seguenti, CP_3 testuali, conclusioni:
“in via preliminare:
- disporre il differimento della prima udienza fissata per il giorno 23/06/2023 e fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo sig.
(C.F. ), in qualità di titolare dell'impresa individuale CP_3 C.F._4
FR. Impianti di EM OC (P.IVA ), nel rispetto dei termini di cui all'art. P.IVA_2
163-bis c.p.c.;
Pagina 11 di 16 nel merito:
- respingere tutte le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
- condannare i sigg. e al pagamento di una somma Parte_1 Parte_2 equitativamente determinata a favore di ex art. 96 3° co. c.p.c.; Controparte_1
nel merito in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie:
• limitare il risarcimento ai soli danni rigorosamente provati dagli attori nella loro effettiva esistenza e consistenza, escludendo comunque la risarcibilità di meri fastidi, disagi e disturbi ovvero di pregiudizi ipotetici ed incerti;
• accertare e dichiarare che i lavori contestati sono stati eseguiti esclusivamente dal sig.
(C.F. ), in qualità di titolare dell'impresa individuale CP_3 C.F._4
FR. Impianti di EM OC (P.IVA ), che ha altresì rilasciato le certificazioni P.IVA_2 di conformità, e per l'effetto condannarlo a tenere indenne da Controparte_1 ogni conseguenza negativa del presente giudizio e quindi da qualsiasi somma risultasse dovuta agli attori per danni patrimoniali e/o non patrimoniali, per interessi e rivalutazione monetaria, per spese, anche di eventuale CTU, del presente giudizio;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali”.
1.3 Previa autorizzazione del Giudice, si è, quindi, costituito il terzo chiamato CP_3
quale titolare della ditta individuale FR. Impianti di EM OC, il quale, nel
[...] rilevare l'infondatezza di quanto dedotto dagli attori e dalla convenuta e nel chiedere in ogni caso, per scrupolo difensivo, di poter chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione, ha concluso nei seguenti, testuali, termini:
“In via preliminare e nel merito: Voglia Ill.mo Tribunale adìto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.,
Pagina 12 di 16 autorizzare a chiamare in causa, con differimento dell'udienza di comparizione della in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Via Controparte_4
Stalingrado 45, 40128 BOLOGNA – (pec:
), quale garante della responsabilità civile Email_1 verso terzi della ditta Fr. EM di EM OC al momento dell'evento per cui è causa.
- Affinchè, nel merito, venga condannata a manlevare e garantire la ditta Fr EM OC da qualsivoglia richiesta risarcitoria, in virtù della polizza intervenuta tra le parti, nei limiti di quanto verrà accertato in corso e, comunque, anche oltre il massimale di polizza.
nel merito: Rigettare tutte le domande ex adverso avanzate dalla parte attrice e dalla chiamante in causa, in quanto tardive, inammissibili ed infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in atti.
In via subordinata e salvo gravame: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ritenere, comunque, inammissibile per le ragioni in atti l'azione di garanzia e manleva nei confronti della ditta EM Fr Impianti, considerato che quest'ultima non agiva in piena autonomia, bensì dietro indicazioni della soc. che forniva i Controparte_1 materiali e, in ogni caso, che la predetta ditta ha già provveduto a rimborsare quanto richiesto espressamente dalla Soc. chiamante con il pagamento della fattura in atti prodotta.
Sempre in via subordinata e salvo gravame: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ridurre la pretesa risarcitoria alle sole voci di danno eziologicamente provate in corso di causa e riconducibili ai soli lavori di installazione dei pannelli, con rigetto di tutte le altre richieste avanzate, in quanto infondate, inammissibili, pretestuose, non provate e non conferenti per le ragioni esposte in atti.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
…
In via istruttoria: si richiama la documentazione in atti prodotta. Si riserva ogni richiesta all'esito della costituzione di tutte le parti in causa”.
1.4 Su autorizzazione del Giudice, si è, infine, costituita la terza chiamata CP_4
Pagina 13 di 16 (di seguito solo la quale, nell'associarsi alle difesa del Controparte_4 CP_4 proprio assicurato, nel rilevare che, in ogni caso, l'evento denunciato non era coperto dalla polizza e nell'evidenziare, per scrupolo, che dovevano trovare applicazione tutte le previsioni contenute nelle condizioni generali di assicurazione, nonché massimali, limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, ha così concluso:
“Respingersi la domanda di manleva formulata dalla terza chiamata impresa individuale
FR. Impianti di EM OC nei confronti della concludente Controparte_4 in principalità perchè assorbita per effetto dell'integrale rigetto delle pretese risarcitorie attoree in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto nonché delle inammissibilità e infondatezza delle domande svolte dalla convenuta nei confronti della terza chiamata FR. Impianti di EM OC, e/o, comunque, in subordine, per insussistenza e/o inoperatività dell'invocata garanzia.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento (anche se parziale) delle domande attoree e/o di quelle di FR. Impianti di EM OC nei confronti di andranno CP_4 applicate le pertinenti previsioni di polizza comprensive delle Condizioni di Assicurazione nonché di massimali/limiti d'indennizzo/scoperti/franchigie.
Spese di causa rifuse”.
1.5 Autorizzato il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del 20 giugno 2025 la causa, acquisita la documentazione dimessa,
è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, i fatti rilevanti oggetto del contendere, va, anzitutto, evidenziato che, come emerge dall'esame degli atti di causa, gli attori chiedono che la convenuta, in quanto responsabile, ex artt. 1218, 1453, 1667, 1668 e
1669 c.c., per l'inadempimento e/o per l'adempimento parziale o inesatto o comunque tardivo delle obbligazioni, discendenti dal contratto d'appalto stipulato il 21 ottobre 2020, nonché rispetto alla nuova ed autonoma obbligazione di eliminazione dei vizi, che si era in seguito assunta, sia condannata a risarcire i danni, patrimoniali e non patrimoniali, che, per l'effetto, ha loro procurato.
Pagina 14 di 16 Tale domanda andrà, tuttavia, rigettata, perché, con riguardo ai vizi denunciati dai coniugi e , l'unico mezzo che avrebbe potuto permettere loro di far Pt_1 Pt_2 accertare l'asserita esecuzione non a regola d'arte delle opere di che trattasi sarebbe stato l'introduzione di un procedimento di A.T.P., attivato nell'immediatezza dei lavori ed ovviamente nel rispetto del contraddittorio, legale e tecnico, di tutte le parti a vario titolo coinvolte in questo giudizio.
Di contro, allo scopo che precede, dovendosi escludere la presenza di obiettivi elementi da cui sia dato apprezzare il riconoscimento di qualsivoglia responsabilità ad opera di e/o di EM, non è più validamente esperibile, nell'ambito del presente CP_1 giudizio, una Ctu, atteso che, nel frattempo, pacificamente la falda a sud-ovest del tetto è stata completamente rifatta (peraltro ed anche in tal caso, senza il preventivo e diretto coinvolgimento delle altre parti in causa), mentre un accertamento sulla falda a nord-est dello stesso tetto non sarebbe di alcun utile conforto probatorio, in quanto siffatto accertamento sarebbe inidoneo a sopperire alla indispensabile necessità di dimostrare che lo stato in cui si presentava l'altra falda, prima del suo integrale rifacimento, fosse stato realmente determinato dai lavori in contesto, giacché mal eseguiti.
Inoltre, l'esperto di nomina giudiziale non potrebbe ricavare valido supporto né dagli altri elementi indiziari (fotografie e videoregistrazioni/filmati) allegati dagli attori, ma formati tutti senza alcun contraddittorio con le altre parti, le quali, a loro volta, hanno semmai prodotto altri allegati che sembrano contrastare quanto ex adverso assunto, né dalla perizia che gli attori hanno commissionato al geom. , giacché tale perizia è Persona_1 stata redatta unicamente alla luce di quanto il tecnico di parte ha potuto visionare il 21 febbraio 2023, ossia in epoca in cui il tetto non era neppure più nelle condizioni in tesi procurate dalle opere oggi censurate.
In conclusione, manca in atti (e comunque non è stata validamente offerta) la prova che, poiché l'immobile degli attori, prima dell'installazione dei pannelli solari su una porzione del tetto, si presentava in perfetto stato di conservazione, le lamentate infiltrazioni siano state provocate proprio dai lavori per cui è causa. Nessuna prova è, invero, possibile acquisire vuoi (per quanto si è detto) dalle produzioni documentali, vuoi attraverso la prova orale dedotta dagli attori (prova orale che, sul punto, in assenza di una accertamento tecnico/oggettivo, sarebbe inammissibilmente valutativa).
Pagina 15 di 16 Per le dirimenti ragioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, la domanda attorea va, come detto, respinta.
2.2 Le spese sostenute dalla convenuta, stante la soccombenza degli attori, vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei vigenti parametri forensi (scaglione da €
26.001,00 ad € 52.000,00, valori medi - non essendovi ragioni per discostarsene - per le fasi introduttiva e di studio e valori minimi - stante la mancata ammissione dei mezzi di prova ed attesa la mera ripetitività degli scritti finali - per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale).
I medesimi attori, questa volta in applicazione del principio di causalità, vanno, altresì, condannati a rifondere pure le spese processuali sopportate da e da CP_3
(spese anch'esse liquidate come in dispositivo sulla scorta dei sopra indicati CP_4 criteri), le cui chiamate in manleva si sono rese necessarie per il denegato accoglimento delle domande azionate dai consorti e . Pt_1 Pt_2
Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna degli attori per lite temeraria, ulteriormente sollecitata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dagli attori;
2) dichiara, per l'effetto, assorbita ogni altra domanda, questione ed eccezione;
2) condanna gli attori alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta e dai due terzi chiamati, che liquida in favore di ciascuna di tali parti in € 5.261,00 per compenso nonché in € 545,00 per anticipazioni in favore della convenuta e del terzo chiamata , il tutto oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge. CP_3
Così deciso in Pordenone il 9 dicembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato l'8 febbraio
2023
da
(C.F. e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) rappresentati e difesi, per mandato in calce al predetto atto di C.F._2 citazione, dall'avv. Simone Sava e presso il suo studio in Spilimbergo via Cinta di Sopra n.
2 elettivamente domiciliati
- attori -
contro ora (P.I. e C.F. Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di P.IVA_1 costituzione, dall'avv. Giorgio Giuntoni e presso il suo studio in Milano corso di Porta
Vittoria n. 28 elettivamente domiciliata
- convenuta -
e con la chiamata in causa di
Pagina 1 di 16 (C.F. ), in qualità di titolare dell'impresa CP_3 CodiceFiscale_3 individuale FR. Impianti di EM OC (P.I. ), rappresentato e difeso, per P.IVA_2 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Nicola Ottaviani e presso il suo studio in Frosinone via Cesare Terranova n. 6 elettivamente domiciliato
- terzo chiamato -
e di
(C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa, Controparte_4 P.IVA_3 per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Michele Lucca e presso il suo studio in Udine via Dante n. 16 elettivamente domiciliata
- terza chiamata -
Oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669
c.c.).
Causa iscritta a ruolo il 9 febbraio 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 20 giugno 2025.
CONCLUSIONI
Per gli attori: come da foglio depositato telematicamente il 19 giugno 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria o diversa istanza, deduzione, eccezione o difesa, per le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa:
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 1218, 1453, 1667, 1668 e 1669 c.c. della convenuta in relazione all'inadempimento e/o Controparte_2 all'adempimento parziale e/o inesatto e/o all'adempimento comunque oltremodo tardivo rispetto alle obbligazioni da essa assunte con il contratto di appalto n. 232159 dd.
21.10.2020, nonché rispetto alla nuova ed autonoma obbligazione da essa assunta di eliminare i vizi riconosciuti, rimontando gli impianti solari in contesto a regola d'arte;
- accertare l'ammontare di tutti i danni, i pregiudizi ed i patimenti, patrimoniali e non
Pagina 2 di 16 patrimoniali, subiti dagli attori per effetto dell'inadempimento e/o dell'adempimento parziale e/o inesatto e/o dell'adempimento comunque oltremodo tardivo da parte della
[...]
rispetto alle obbligazioni ex contractu ed all'autonoma obbligazione Controparte_2 assunta dall'appaltatrice convenuta di eliminare i vizi riconosciuti, rimontando gli impianti solari in contesto a regola d'arte; danni che si precisano e quantificano finora come segue:
1) danni patrimoniali relativi ai lavori di ripristino dell'abitazione e del suo decoro, ossia: euro 16.242,10.- per il rifacimento del manto della falda sud-ovest; ulteriori euro
16.242,10.- per il rifacimento del mando della falda nord-est; euro 2.433,90.- per la presentazione della CILA;
euro 9.446,46.- per l'intervento di ripristino a seguito dello scortecciamento della vernice sulle superfici esterne); con riserva di ulteriore precisazione in corso di causa e ricorso a CTU in caso di contestazione, salvo ricorso, anche parziale, alla liquidazione in via equitativa;
2) ulteriori danni patrimoniali relativi al mancato risparmio energetico, ossia ai maggiori esborsi sostenuti dagli attori rispetto alla situazione in cui gli impianti solari fossero rimasti in funzione sin dalla loro prima installazione, quantomeno per la somma di euro 1.138,35.-, con riserva di precisazione in corso di causa e ricorso a CTU in caso di contestazione, salvo opportuno ricorso alla liquidazione in via equitativa;
3) danni non patrimoniali per il grave e prolungato turbamento della serenità familiare, rispetto ai quali si fa espressa riserva di quantificazione in corso di causa, salvo opportuno ricorso alla liquidazione in via equitativa;
- per l'effetto condannare la convenuta , per i fatti ed i titoli Controparte_2 sopra descritti, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori in conseguenza del suo inadempimento e/o adempimento parziale e/o inesatto e/o adempimento comunque oltremodo tardivo, che si quantificano fin d'ora in almeno euro
45.502,91.-, ovvero comunque al pagamento a titolo di risarcimento danni della diversa somma, maggiore o minore, che verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio, anche a mezzo idonea CTU, e/o ritenuta di giustizia anche in via equitativa dall'Ecc.mo
Tribunale adito, con salvezza di produrre documentazione integrativa, in ogni caso oltre al danno da svalutazione monetaria intervenuta dall'inadempimento fino alla data della liquidazione ed agli interessi legali a partire dalla data della liquidazione all'effettivo
Pagina 3 di 16 soddisfo;
- condannare comunque la medesima convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al suo inadempimento e/o adempimento parziale e/o inesatto e/o adempimento comunque oltremodo tardivo, anche se ulteriori rispetto a quelli sopra precisati, e che saranno accertati e quantificati in corso di causa anche a mezzo idonea CTU e/o ritenuti di giustizia anche in via equitativa dall'Ecc.mo Tribunale adito;
In ogni caso:
- condannare la convenuta alla rifusione in favore degli attori Controparte_2 delle competenze e spese di lite, oltre a spese generali al 15% e C.N.A.;
- condannare la convenuta ex art. 96, comma 1 c.p.c. al Controparte_2 risarcimento dei danni da lite temeraria cagionati agli attori per aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, e/o condannarla ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento in favore degli attori di una somma equitativamente determinata, ed in ogni caso condannarla altresì al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 a motivo dell'ingiustificata condotta processuale.
In via istruttoria:
Si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate in atti, ed in particolare di quelle a prova diretta e contraria formulate con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2) e n. 3) c.p.c. da aversi anche qui per integralmente riportate”.
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 19 giugno 2025:
“nel merito:
- respingere tutte le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
- condannare i sigg. e al pagamento di una somma Parte_1 Parte_2 equitativamente determinata a favore di ex art. 96 3° co. c.p.c.; Controparte_1
nel merito in via subordinata:
Pagina 4 di 16 - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie:
• limitare il risarcimento ai soli danni rigorosamente provati dagli attori nella loro effettiva esistenza e consistenza, escludendo comunque la risarcibilità di meri fastidi, disagi e disturbi ovvero di pregiudizi ipotetici ed incerti;
• accertare e dichiarare che i lavori contestati sono stati eseguiti esclusivamente dal sig.
(C.F. ), in qualità di titolare dell'impresa individuale CP_3 C.F._4
FR. Impianti di (P.IVA ), che ha altresì rilasciato le certificazioni CP_3 P.IVA_2 di conformità, e per l'effetto condannarlo a tenere indenne da Controparte_1 ogni conseguenza negativa del presente giudizio e quindi da qualsiasi somma risultasse dovuta agli attori per danni patrimoniali e/o non patrimoniali, per interessi e rivalutazione monetaria, per spese, anche di eventuale CTU, del presente giudizio;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali.
in via istruttoria:
Si chiede che sia disposto l'interrogatorio formale degli attori sulle seguenti circostanze:
1. Vero è che in data 22/10/2020 il sig. sottoscriveva un contratto di Parte_1 fornitura con avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di Controparte_1 un impianto termico, uno fotovoltaico della potenza di 6,60 kWp, una batteria di accumulo della potenza di 10 kWp e n. 7 valvole termostatiche, il tutto per un prezzo complessivo di
€. 44.963,00 iva compresa, da pagarsi mediante Superbonus 110% (doc. 7 di controparte)?
2. Vero è che il sig. dichiarava, in occasione della firma del contratto, che Parte_1 intendeva procedere al pagamento del prezzo pattuito mediante sconto fiscale, come da documento che si rammostra (doc. 7 di controparte)?
3. Vero è che in occasione dell'incontro precedentemente tenutosi in data 20/10/2020 il sig. comunicava al sig. di che il Parte_1 Parte_3 Controparte_1
Pagina 5 di 16 tetto era da rifare?
4. Vero è che il montaggio degli impianti avveniva tra il 12 ed il 15 febbraio 2021 ad opera della ditta FR Impianti di OC EM?
5. Vero è che quelle che si rammostrano al teste sono le fotografie dell'immobile quando l'impianto venne installato nel febbraio 2021 (doc. 3)?
6. Vero è che, quando FR Impianti di si presentò in Tauriano di Spilimbergo CP_3
(PN), via del Canale n. 1, per eseguire i lavori di installazione, vi opponeste a che gli stessi fossero eseguiti da un subappaltatore e non direttamente da Controparte_1
7. Vero è che, prima dei lavori di installazione, lamentavate a Controparte_1 che non era stato eseguito il sopralluogo preliminare previsto dal contratto?
8. Vero è che dopo i lavori del 12-15/02/2021 contestavate a CP_1 CP_1 che il montaggio era avvenuto tardivamente?
9. Vero è che nel mese di maggio 2021 il sig. , dopo il verificarsi di Parte_1 fenomeni di infiltrazione di acqua meteorica dal tetto, esaminava sia il manto di copertura che l'impianto ivi installato?
10. Vero è che all'esito dell'esame riscontrava una serie di difetti di installazione consistenti in tegole rotte, ancoraggi del solare termico fatti sull'onda di scolo delle tegole e la mancanza di tasselli in nylon nei fissaggi ancoranti dei telai dei pannelli?
11. Vero è che i vizi di montaggio riscontrati dal sig. venivano comunicati a Parte_1 in data 05/05/2021 dalla sig.ra , come da Controparte_1 Parte_2 documento che si rammostra (doc. 13)?
12. Vero è che con la comunicazione del 05/05/2021 la sig.ra Parte_2 comunicava a che il tetto doveva essere rifatto nel giro di 3/4 Controparte_1 anni?
13. Vero è che nel maggio 2021 i tecnici di intervenivano sul Controparte_1 tetto dell'immobile sito in Tauriano di Spilimbergo (PN), via del Canale n. 1, eseguendo lavori di sigillatura dei fori di ancoraggio degli impianti?
Pagina 6 di 16 14. Vero è che nei mesi successivi ai lavori di sigillatura denunciavate ulteriori infiltrazioni di acqua piovana dal tetto a Controparte_1
15. Vero è che dopo il primo intervento di sigillatura chiedevate a CP_1 CP_1 di rimuovere i pannelli installati sul tetto per effettuare ulteriori verifiche della tenuta
[...] del manto di copertura?
16. Vero è che il manto di copertura della falda sud-ovest del tetto veniva rifatto dalla società nei mesi di settembre-ottobre 2021? Parte_4
Si chiede che sia disposto l'interrogatorio formale del sig. sulle seguenti CP_3 circostanze:
17. Vero è che le forniva, in relazione ai lavori di montaggio da Controparte_1 eseguire nell'immobile di proprietà dei signori e , il Parte_1 Parte_2 layout di montaggio dei moduli, in cui era indicato che i pannelli dovevano essere montati in aderenza alla falda e complanari ad essa, come da documento che si rammostra (doc.
8 fascicolo degli attori)?
18. Vero è che le aveva fornito lo schema elettrico degli Controparte_1 impianti?
19. Vero è che le aveva dato indicazioni su quale tipologia di Controparte_1 tasselli usare per ancorare al tetto i telai che sostenevano i pannelli fotovoltaici?
20. Vero è che, in occasione del montaggio degli impianti sul tetto dell'immobile di proprietà dei sigg. e , contestava a Parte_1 Parte_2 Controparte_1 la mancanza, tra il materiale fornito, di perni, viti e tasselli di ancoraggio adeguati?
[...]
21. Vero è che i documenti che si rammostrano (doc. 11 fascicolo degli attori) sono stati da lei firmati e timbrati?
22. Vero è che le fotografie che si rammostrano sono state eseguite in occasione dei lavori del 12-15/02/2021 eseguiti nell'immobile dei sigg. e Parte_1 Parte_2
(doc. 3)?”.
Per il terzo chiamato come da foglio depositato telematicamente il 16 CP_3
Pagina 7 di 16 giugno 2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto così decidere:
Nel merito: Rigettare tutte le domande ex adverso avanzate dalla parte attrice e dalla chiamante in causa, in quanto tardive, inammissibili ed infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in atti.
In via subordinata e salvo gravame: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ritenere, comunque, inammissibile per le ragioni in atti l'azione di garanzia e manleva nei confronti della ditta EM Fr Impianti, considerato che quest'ultima non agiva in piena autonomia, bensì dietro indicazioni della soc. che forniva i Controparte_1 materiali e, in ogni caso, che la predetta ditta ha già provveduto a rimborsare quanto richiesto espressamente dalla Soc. chiamante con il pagamento della fattura in atti prodotta.
Sempre in via subordinata e salvo gravame: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ridurre la pretesa risarcitoria alle sole voci di danno eziologicamente provate in corso di causa e riconducibili ai soli lavori di installazione dei pannelli, con rigetto di tutte le altre richieste avanzate, in quanto infondate, inammissibili, pretestuose, non provate e non conferenti per le ragioni esposte in atti.
Sempre nel merito e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree di condanna della , condannare la a manlevare e Parte_5 Controparte_4 garantire la ditta Fr EM OC da qualsivoglia richiesta risarcitoria, in virtù della polizza intervenuta tra le parti, nei limiti di quanto verrà accertato in corso e, comunque, anche oltre il massimale di polizza.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per la terza chiamata come da foglio depositato Controparte_4 telematicamente il 17 giugno 2025:
“Respingersi la domanda di manleva formulata dalla terza chiamata impresa individuale
FR. Impianti di EM OC nei confronti della concludente Controparte_4 in principalità perchè assorbita per effetto dell'integrale rigetto delle pretese risarcitorie
Pagina 8 di 16 attoree in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto nonché delle inammissibilità e infondatezza delle domande svolte dalla convenuta nei confronti della terza chiamata FR. Impianti di EM OC, e/o, comunque, in subordine, per insussistenza e/o inoperatività dell'invocata garanzia.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento (anche se parziale) delle domande attoree e/o di quelle di FR. Impianti di EM OC nei confronti di andranno CP_4 applicate le pertinenti previsioni di polizza comprensive delle Condizioni di Assicurazione nonché di massimali/limiti d'indennizzo/scoperti/franchigie.
Spese di causa rifuse.
In via istruttoria: ci si richiama alle istanze, deduzioni, eccezion” [rectius: eccezioni] “ed opposizioni svolte nelle memorie n. 1, 2 e 3 ex art. 183, VI comma c.p.c. depositate in causa dalla deducente”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori e Parte_1 Parte_2
hanno evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta
[...] Controparte_1
ora (di seguito solo convenuta o , al fine di
[...] Controparte_2 CP_1 sentir accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria o diversa istanza, deduzione, eccezione o difesa, per le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa:
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento ovvero l'adempimento inesatto, tardivo e parziale da parte della convenuta rispetto alle obbligazioni da essa assunte con il contratto di appalto n. 232159 dd. 21.10.2020, nonché l'inadempimento da parte della medesima rispetto alla nuova ed autonoma obbligazione da essa assunta di eliminare i vizi, rimontando gli impianti solari in contesto a regola d'arte;
- accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 1218, 1453, 1667, 1668 e 1669 c.c. della convenuta in relazione ai suesposti inadempimenti, per i fatti ed i titoli sopra descritti e, per l'effetto, condannarla ad adempiere alle predette obbligazioni, pronunciando altresì
Pagina 9 di 16 condanna della medesima alla misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c., determinando la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento secondo quanto ritenuto di giustizia;
- accertare l'ammontare di tutti i danni, i pregiudizi ed i patimenti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli attori per effetto degli inadempimenti dell'appaltatore rispetto alle obbligazioni ex contractu ed all'autonoma obbligazione assunta dalla convenuta di eliminare i vizi riconosciuti;
danni che si precisano e quantificano finora come segue:
1) danni patrimoniali per lavori di ripristino dell'abitazione (€ 16.242,10.- per il rifacimento del manto della falda sud-ovest; ulteriori € 16.242,10.- per il rifacimento del mando della falda nord-est; € 2.433,90.- per la presentazione della CILA;
€ 9.446,46.- per l'intervento di ripristino a seguito dello scortecciamento della vernice sulle superfici esterne);
2) ulteriori danni patrimoniali relativi al mancato risparmio energetico, ossia ai maggiori esborsi sostenuti rispetto alla situazione in cui gli impianti solari fossero rimasti in funzione sin dalla loro prima installazione, per la somma di € 1.138,35.-, con riserva di precisazione in corso di causa e ricorso a CTU in caso di contestazione, salvo opportuno ricorso alla loro liquidazione in via equitativa;
3) danni non patrimoniali da inadempimento per il grave e prolungato turbamento della serenità familiare, rispetto ai quali si fa espressa riserva di quantificazione in corso di causa, salvo opportuno ricorso alla loro liquidazione in via equitativa;
- condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori in conseguenza dei suoi inadempimenti, che si quantificano fin d'ora in €
45.502,91.-, ovvero comunque al pagamento a titolo di risarcimento danni della diversa somma, maggiore o minore, che verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio, anche a mezzo idonea CTU, e/o ritenuta di giustizia anche in via equitativa dall'Ecc.mo
Tribunale adito, con salvezza di produrre documentazione integrativa, in ogni caso oltre al danno da svalutazione monetaria intervenuta dall'inadempimento fino alla data della liquidazione ed agli interessi legali a partire dalla data della liquidazione all'effettivo soddisfo;
- condannare comunque la medesima convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali
Pagina 10 di 16 e non patrimoniali conseguenti ai suoi inadempimenti anche ulteriori rispetto a quelli sopra precisati, e che saranno accertati e quantificati in corso di causa;
- in ogni caso con rifusione di competenze e spese di lite, oltre a spese generali al 15%,
I.V.A. e C.N.A.
In via istruttoria:
Si chiede fin d'ora l'ammissione delle necessarie CTU, soprattutto qualora vengano contestate la sussistenza del nesso causale rispetto agli inadempimenti dell'appaltatore e le suesposte quantificazioni delle singole voci di danno.
Si formula istanza affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia ordinare alla convenuta: (i)
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della nota di rapporto tecnico relativa al sopralluogo ed all'intervento palliativo condotto nel maggio 2021 dai due tecnici in forze presso la medesima, nonché qualsiasi ulteriore documentazione pertinente al sopralluogo in parola;
(ii) l'indicazione delle generalità dei cennati tecnici, al fine di consentire la tempestiva deduzione della prova testimoniale mediante indicazione specifica delle persone da interrogare.
Salva ogni altra o diversa istanza istruttoria entro i termini di legge.
Con salvezza di modifica e integrazione delle conclusioni in base alle difese delle controparti e alle risultanze istruttorie”.
1.2 La convenuta, nel costituirsi rilevando in principalità l'infondatezza delle domande attoree ed evidenziando, in subordine, che dell'eventuale violazione delle regole dell'arte doveva essere chiamato a rispondere l'installatore , ha formulato le seguenti, CP_3 testuali, conclusioni:
“in via preliminare:
- disporre il differimento della prima udienza fissata per il giorno 23/06/2023 e fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo sig.
(C.F. ), in qualità di titolare dell'impresa individuale CP_3 C.F._4
FR. Impianti di EM OC (P.IVA ), nel rispetto dei termini di cui all'art. P.IVA_2
163-bis c.p.c.;
Pagina 11 di 16 nel merito:
- respingere tutte le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
- condannare i sigg. e al pagamento di una somma Parte_1 Parte_2 equitativamente determinata a favore di ex art. 96 3° co. c.p.c.; Controparte_1
nel merito in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie:
• limitare il risarcimento ai soli danni rigorosamente provati dagli attori nella loro effettiva esistenza e consistenza, escludendo comunque la risarcibilità di meri fastidi, disagi e disturbi ovvero di pregiudizi ipotetici ed incerti;
• accertare e dichiarare che i lavori contestati sono stati eseguiti esclusivamente dal sig.
(C.F. ), in qualità di titolare dell'impresa individuale CP_3 C.F._4
FR. Impianti di EM OC (P.IVA ), che ha altresì rilasciato le certificazioni P.IVA_2 di conformità, e per l'effetto condannarlo a tenere indenne da Controparte_1 ogni conseguenza negativa del presente giudizio e quindi da qualsiasi somma risultasse dovuta agli attori per danni patrimoniali e/o non patrimoniali, per interessi e rivalutazione monetaria, per spese, anche di eventuale CTU, del presente giudizio;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali”.
1.3 Previa autorizzazione del Giudice, si è, quindi, costituito il terzo chiamato CP_3
quale titolare della ditta individuale FR. Impianti di EM OC, il quale, nel
[...] rilevare l'infondatezza di quanto dedotto dagli attori e dalla convenuta e nel chiedere in ogni caso, per scrupolo difensivo, di poter chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione, ha concluso nei seguenti, testuali, termini:
“In via preliminare e nel merito: Voglia Ill.mo Tribunale adìto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.,
Pagina 12 di 16 autorizzare a chiamare in causa, con differimento dell'udienza di comparizione della in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Via Controparte_4
Stalingrado 45, 40128 BOLOGNA – (pec:
), quale garante della responsabilità civile Email_1 verso terzi della ditta Fr. EM di EM OC al momento dell'evento per cui è causa.
- Affinchè, nel merito, venga condannata a manlevare e garantire la ditta Fr EM OC da qualsivoglia richiesta risarcitoria, in virtù della polizza intervenuta tra le parti, nei limiti di quanto verrà accertato in corso e, comunque, anche oltre il massimale di polizza.
nel merito: Rigettare tutte le domande ex adverso avanzate dalla parte attrice e dalla chiamante in causa, in quanto tardive, inammissibili ed infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in atti.
In via subordinata e salvo gravame: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ritenere, comunque, inammissibile per le ragioni in atti l'azione di garanzia e manleva nei confronti della ditta EM Fr Impianti, considerato che quest'ultima non agiva in piena autonomia, bensì dietro indicazioni della soc. che forniva i Controparte_1 materiali e, in ogni caso, che la predetta ditta ha già provveduto a rimborsare quanto richiesto espressamente dalla Soc. chiamante con il pagamento della fattura in atti prodotta.
Sempre in via subordinata e salvo gravame: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ridurre la pretesa risarcitoria alle sole voci di danno eziologicamente provate in corso di causa e riconducibili ai soli lavori di installazione dei pannelli, con rigetto di tutte le altre richieste avanzate, in quanto infondate, inammissibili, pretestuose, non provate e non conferenti per le ragioni esposte in atti.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
…
In via istruttoria: si richiama la documentazione in atti prodotta. Si riserva ogni richiesta all'esito della costituzione di tutte le parti in causa”.
1.4 Su autorizzazione del Giudice, si è, infine, costituita la terza chiamata CP_4
Pagina 13 di 16 (di seguito solo la quale, nell'associarsi alle difesa del Controparte_4 CP_4 proprio assicurato, nel rilevare che, in ogni caso, l'evento denunciato non era coperto dalla polizza e nell'evidenziare, per scrupolo, che dovevano trovare applicazione tutte le previsioni contenute nelle condizioni generali di assicurazione, nonché massimali, limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, ha così concluso:
“Respingersi la domanda di manleva formulata dalla terza chiamata impresa individuale
FR. Impianti di EM OC nei confronti della concludente Controparte_4 in principalità perchè assorbita per effetto dell'integrale rigetto delle pretese risarcitorie attoree in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto nonché delle inammissibilità e infondatezza delle domande svolte dalla convenuta nei confronti della terza chiamata FR. Impianti di EM OC, e/o, comunque, in subordine, per insussistenza e/o inoperatività dell'invocata garanzia.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento (anche se parziale) delle domande attoree e/o di quelle di FR. Impianti di EM OC nei confronti di andranno CP_4 applicate le pertinenti previsioni di polizza comprensive delle Condizioni di Assicurazione nonché di massimali/limiti d'indennizzo/scoperti/franchigie.
Spese di causa rifuse”.
1.5 Autorizzato il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del 20 giugno 2025 la causa, acquisita la documentazione dimessa,
è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, i fatti rilevanti oggetto del contendere, va, anzitutto, evidenziato che, come emerge dall'esame degli atti di causa, gli attori chiedono che la convenuta, in quanto responsabile, ex artt. 1218, 1453, 1667, 1668 e
1669 c.c., per l'inadempimento e/o per l'adempimento parziale o inesatto o comunque tardivo delle obbligazioni, discendenti dal contratto d'appalto stipulato il 21 ottobre 2020, nonché rispetto alla nuova ed autonoma obbligazione di eliminazione dei vizi, che si era in seguito assunta, sia condannata a risarcire i danni, patrimoniali e non patrimoniali, che, per l'effetto, ha loro procurato.
Pagina 14 di 16 Tale domanda andrà, tuttavia, rigettata, perché, con riguardo ai vizi denunciati dai coniugi e , l'unico mezzo che avrebbe potuto permettere loro di far Pt_1 Pt_2 accertare l'asserita esecuzione non a regola d'arte delle opere di che trattasi sarebbe stato l'introduzione di un procedimento di A.T.P., attivato nell'immediatezza dei lavori ed ovviamente nel rispetto del contraddittorio, legale e tecnico, di tutte le parti a vario titolo coinvolte in questo giudizio.
Di contro, allo scopo che precede, dovendosi escludere la presenza di obiettivi elementi da cui sia dato apprezzare il riconoscimento di qualsivoglia responsabilità ad opera di e/o di EM, non è più validamente esperibile, nell'ambito del presente CP_1 giudizio, una Ctu, atteso che, nel frattempo, pacificamente la falda a sud-ovest del tetto è stata completamente rifatta (peraltro ed anche in tal caso, senza il preventivo e diretto coinvolgimento delle altre parti in causa), mentre un accertamento sulla falda a nord-est dello stesso tetto non sarebbe di alcun utile conforto probatorio, in quanto siffatto accertamento sarebbe inidoneo a sopperire alla indispensabile necessità di dimostrare che lo stato in cui si presentava l'altra falda, prima del suo integrale rifacimento, fosse stato realmente determinato dai lavori in contesto, giacché mal eseguiti.
Inoltre, l'esperto di nomina giudiziale non potrebbe ricavare valido supporto né dagli altri elementi indiziari (fotografie e videoregistrazioni/filmati) allegati dagli attori, ma formati tutti senza alcun contraddittorio con le altre parti, le quali, a loro volta, hanno semmai prodotto altri allegati che sembrano contrastare quanto ex adverso assunto, né dalla perizia che gli attori hanno commissionato al geom. , giacché tale perizia è Persona_1 stata redatta unicamente alla luce di quanto il tecnico di parte ha potuto visionare il 21 febbraio 2023, ossia in epoca in cui il tetto non era neppure più nelle condizioni in tesi procurate dalle opere oggi censurate.
In conclusione, manca in atti (e comunque non è stata validamente offerta) la prova che, poiché l'immobile degli attori, prima dell'installazione dei pannelli solari su una porzione del tetto, si presentava in perfetto stato di conservazione, le lamentate infiltrazioni siano state provocate proprio dai lavori per cui è causa. Nessuna prova è, invero, possibile acquisire vuoi (per quanto si è detto) dalle produzioni documentali, vuoi attraverso la prova orale dedotta dagli attori (prova orale che, sul punto, in assenza di una accertamento tecnico/oggettivo, sarebbe inammissibilmente valutativa).
Pagina 15 di 16 Per le dirimenti ragioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, la domanda attorea va, come detto, respinta.
2.2 Le spese sostenute dalla convenuta, stante la soccombenza degli attori, vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei vigenti parametri forensi (scaglione da €
26.001,00 ad € 52.000,00, valori medi - non essendovi ragioni per discostarsene - per le fasi introduttiva e di studio e valori minimi - stante la mancata ammissione dei mezzi di prova ed attesa la mera ripetitività degli scritti finali - per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale).
I medesimi attori, questa volta in applicazione del principio di causalità, vanno, altresì, condannati a rifondere pure le spese processuali sopportate da e da CP_3
(spese anch'esse liquidate come in dispositivo sulla scorta dei sopra indicati CP_4 criteri), le cui chiamate in manleva si sono rese necessarie per il denegato accoglimento delle domande azionate dai consorti e . Pt_1 Pt_2
Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna degli attori per lite temeraria, ulteriormente sollecitata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dagli attori;
2) dichiara, per l'effetto, assorbita ogni altra domanda, questione ed eccezione;
2) condanna gli attori alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta e dai due terzi chiamati, che liquida in favore di ciascuna di tali parti in € 5.261,00 per compenso nonché in € 545,00 per anticipazioni in favore della convenuta e del terzo chiamata , il tutto oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge. CP_3
Così deciso in Pordenone il 9 dicembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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