Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00102/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01284/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1284 del 2025, proposto da Serramenti Longato S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emiliano Bandarin Troi e Flavia Degli Agostini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Federazione dei Comuni del Camposampierese, non costituita in giudizio ;
Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pierpaolo Agostinelli, Luisa Londei, Giacomo Quarneti, Matteo Scarbaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Piombino Dese, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Chinello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Erre Immobiliare S.a.s. di TT IO & C., non costituita in giudizio ;
Chiggiato S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Bordignon, Federico Povelato, Giovanni Maturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento,
- del provvedimento conclusivo del procedimento PUE/2022/00093 della Federazione dei Comuni del Camposampierese di data 26/10/2023 (Codice SUAP: <03289390282-17052022-1141>; Codice istanza: PUE/2022/00093), costituente permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico (art. 7 DPR 160/2010 - art. 3 LR 55/2012), con cui la Ditta Chiggiato S.p.a. viene autorizzata a effettuare l'intervento di variante al P.D.C. 2009/127 del 27.05.2010 per realizzazione di nuovo fabbricato industriale adibito a logistica sul terreno sito in Comune di Piombino Dese, Via Primo Targato, catastalmente censito al fg. 21, mapp. 1089;
- per quanto occorrer possa e di ragione, del permesso di costruire n. 2022/115 rilasciato dal Comune di Piombino Dese a favore della Ditta Chiggiato S.p.a. in data 19.10.2023 - ai sensi art. 10 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 - in variante al P.D.C. 2009/127 del 27.05.2010 per realizzazione di nuovo fabbricato industriale adibito a logistica, in deroga allo strumento urbanistico ai sensi art. 3 LR 55/2012 (Codice pratica SUAP: 03289390282-17052022-1141; Codice Istanza: PUE/2022/00093);
- per quanto occorrere possa e di ragione, della Deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino Dese n. 56 del 28.12.2022 avente ad oggetto “ Ditta Chiggiato S.p.a.: espressione parere in merito al rilascio provvedimento conclusivo per intervento di edilizia produttiva in deroga allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 55/2012 ”;
- per quanto occorrere possa e di ragione, dello schema di convenzione urbanistica allegato alla D.C.C. n. 56/2022 e della relativa convenzione sottoscritta;
- per quanto occorrer possa e di ragione, della Determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria della Federazione dei Comuni del Camposampierese in data 11.11.2022 (Codice pratica SUAP: <03289390282-17052022-1141>; Codice Istanza: PUE/2022/00093), sull'istanza della Ditta Chiggiato S.p.a. art. 7 DPR 160/2010 per permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 3 L.R. 55/2012 per intervento di variante al P.D.C. 2009/127 del 27.05.2010 per realizzazione di nuovo fabbricato industriale adibito a logistica;
- per quanto occorrer possa e di ragione, del parere favorevole del Comune di Piombino Dese Rif. Prat. n. 2022/115 in data 24.10.2022 sull'istanza della Ditta Chiggiato S.p.a., art. 7 DPR 160/2010 per permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 3 L.R. 55/2012 per intervento di variante al P.D.C. 2009/127 del 27.05.2010 per realizzazione di nuovo fabbricato industriale adibito a logistica (Codice pratica SUAP: 03289390282-17052022-1141; Codice Istanza: PUE/2022/00093).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione del Veneto, del Comune di Piombino Dese e di Chiggiato S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa EN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Serramenti Longato realizza infissi presso l’immobile produttivo di sua proprietà sito nel comune di Piombino Dese.
Con l’atto introduttivo del giudizio, che riassume avanti al TAR -a seguito di opposizione di Chiggiato S.p.a.- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica originariamente promosso, la ricorrente impugna gli atti meglio indicati in epigrafe che sono esitati nel rilascio alla ditta Chiggiato S.p.a., proprietaria dell’area adiacente al suo stabilimento, di un permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico in variante all’originario permesso di costruire del 27 maggio 2010, finalizzato a realizzare un fabbricato industriale ad uso logistica.
Evidenzia parte ricorrente che l’immobile assentito con il titolo edilizio originario non è mai stato edificato e che tramite la variante impugnata, che si avvale della facoltà di deroga di cui all’art. 3 della L.R. Veneto n. 55/2012, viene previsto un ampliamento dell’edificio, con un incremento dell’altezza fino a 18,20 metri urbanistici (corrispondenti a 20,30 metri fisici) e una riduzione della distanza dalla strada.
Il nuovo fabbricato produttivo si colloca a poco più di 5 metri dal confine della proprietà della ricorrente e ne sovrasta l’immobile, alto solo 7,5 metri, con un evidente danno in termini di perdita di soleggiamento, vanificando anche l’investimento effettuato dalla deducente per l’installazione di pannelli solari, comporta un deterioramento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza dell’area, nonché una riduzione della visibilità dalla strada dell’attività della Serramenti Longato, con conseguente perdita di clientela.
Tanto premesso, la società ricorrente censura l’illegittimità del provvedimento impugnato, articolando i seguenti motivi:
I. Violazione dell’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per erroneità del presupposto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 . Il permesso di costruire è stato rilasciato in variante ad un titolo edilizio scaduto. I lavori non sono mai stati avviati (il capannone infatti non è stato costruito) e comunque non sono mai stati conclusi. La proroga prot. n. 5930 del 19.6.2015 non può considerarsi valida né idonea a mantenere efficace il p.d.c. n. 2009/127, perché si riferisce a un permesso di costruire diverso, ovvero al p.d.c. n. 2009/ 126 . In ogni caso la proroga non può essere assentita per un termine superiore a quello ordinario triennale di conclusione lavori. Conseguentemente anche le successive proroghe, assunte negli anni 2019 e 2023, non hanno alcuna efficacia.
II. Violazione dell’art. 3 della L.R. Veneto n. 55/2012. Violazione dell’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010. Eccesso di potere per erroneità del presupposto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della L.n. 241/1990 . La normativa regionale consente di applicare la procedura di SUAP in deroga solo con riferimento ad edifici già esistenti , mentre nel caso di specie viene autorizzato l’ampliamento di un edificio solo progettato e mai realizzato.
III. Violazione dell’art. 8 del D.M. n. 1444/1968. Violazione dell’art. 3 della L.R. Veneto n. 55/2012. Violazione dell’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della L.n. 241/1990. In ogni caso, questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 3 della L.R. Veneto n. 55/2012 . L’ampliamento comporta una deroga ai limiti di altezza stabiliti dall’art. 8 del D.M. 1444/1968. Per le ZTO D tale disposizione prevede che “ le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9”. In virtù di tale rinvio le disposizioni stabilite dagli strumenti urbanistici acquisiscono rango di norma statale e sono quindi inderogabili. In forza dell’art. 8 del DM, pertanto, i limiti di altezza per la zona D sono quelli previsti dal Piano degli Interventi comunale, ovvero 10,50 metri. La L.R. 55/2012 non reca alcuna disposizione in deroga alle norme statali, prevedendo solo la possibilità di ampliamenti di attività produttive “ in difformità dallo strumento urbanistico ”. Ove peraltro tale previsione fosse intesa nel senso di consentire una deroga alle altezze massime di cui al menzionato D.M., la ricorrente chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale della menzionata norma regionale per violazione dell’art.117 Cost. in materia di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.
IV. Violazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per carenza di motivazione . Il provvedimento è viziato da carente istruttoria in punto di legittimazione della società richiedente al rilascio del titolo edilizio. Infatti il titolo in variante è stato rilasciato alla Società Chiggiato, che non è l’intestataria del permesso di costruire originario. Inoltre non risulta in capo a tale società alcun titolo di disponibilità dell’area di intervento, né che il Comune in sede di istruttoria ne abbia fatto richiesta.
Si sono costituiti per resistere al ricorso la Regione Veneto, il Comune di Piombino Dese, la controinteressata Chiggiato S.p.a.
Il Comune e la controinteressata hanno eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, evidenziando che il danno lamentato va valutato rispetto alle modifiche introdotte con la variante rispetto all’originario titolo edilizio, inoppugnato, che si è consolidato e che quindi consentirebbe in ogni caso la realizzazione dell’immobile produttivo sull’area limitrofa a quella della ricorrente. Esse evidenziano che lo strumento urbanistico comunale ammette per la zona l’edificazione di fabbricati di altezza fino a 10,50 metri, e che è ascrivibile ad una scelta della ricorrente la realizzazione di un edificio di altezza inferiore a quella consentita. Già il permesso di costruire del 2010 assentiva inoltre ai proprietari dell’area adiacente la costruzione di un fabbricato di 12,50 metri, ben più alto di quello della deducente, sicché l’effetto di riduzione del soleggiamento non sarebbe comunque evitato nell’ipotesi di annullamento della variante.
Le resistenti hanno inoltre eccepito l’inammissibilità delle censure che si appuntano sulle proroghe dell’originario titolo edilizio, che non state specificamente impugnate, ed altresì contestato che l’autorizzazione per l’installazione dell’impianto fotovoltaico sulla copertura del proprio capannone è stata richiesta dalla ricorrente solo in data 20 settembre 2025, con un’istanza che ritengono quindi strumentale al contenzioso, e che non può essere utilmente invocata a dimostrazione dell’attualità e concretezza dell’interesse all’annullamento del titolo edilizio.
Entrambe le parti resistenti hanno poi replicato alle censure dedotte nel ricorso, chiedendone il rigetto.
La Regione ha invece spiegato difese in riferimento alla censura sub. III, con la quale – seppur in via subordinata – è sollevata una questione di illegittimità costituzionale della L.R. del Veneto n. 55/2012.
Le Parti hanno scambiato memorie e repliche, soffermandosi sia sulle questioni in rito sia sulle questioni di merito.
La causa è stata quindi chiamata all’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026, alla quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La definizione dell’odierno contenzioso può prescindere dallo scrutinio delle eccezioni in rito sollevate dalle Parti resistenti, stante l’infondatezza nel merito delle censure dedotte.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la variante sarebbe stata illegittimamente rilasciata con riferimento ad un titolo edilizio originario già decaduto per mancato avvio dei lavori entro il triennio, risultando inefficaci le successive proroghe rilasciate dal Comune.
La censura va disattesa.
Occorre evidenziare che l’originario titolo edilizio (n. 2009/127) non era un permesso di costruire ordinario, ma è stato rilasciato in base a PUA e a convenzione urbanistica.
In conformità alle previsioni della convenzione, il titolo edilizio assentiva, contestualmente, la realizzazione di opere di urbanizzazione e la costruzione nuovo edificio produttivo. L’avvio dei lavori va quindi valutato rispetto ai contenuti complessivi del titolo edilizio.
I lavori di cui al permesso di costruire sono iniziati con la realizzazione delle opere di urbanizzazione (viabilità di accesso dalla strada pubblica, con relativa isola spartitraffico, marciapiedi e recinzioni pertinenziali alla nuova viabilità, opere necessarie al deflusso delle acque meteoriche, impianto di illuminazione pubblica, condotta antincendio, sottoservizi e segnaletica orizzontale e verticale) in data 27.10.2020. Tali opere sono terminate il 20.3.2012 e collaudate con certificato del 6.9.2012; quindi sono state cedute al Comune.
I lavori previsti nel titolo edilizio sono pertanto stati avviati nel triennio.
Il termine di conclusione dei lavori è stato in prima battuta prorogato con provvedimento del 19 giugno 2015.
Né rileva il riferimento ivi indicato al PDC 2009/ 126 (anziché, come corretto 2009/127). Il Comune ha evidenziato come si tratta di un mero errore materiale, ripreso dall’oggetto stesso dell’istanza di proroga. Detta istanza peraltro indicava correttamente, in altra parte della richiesta, il numero della pratica edilizia e la relativa convenzione urbanistica, risultando quindi inequivocabilmente riferita al Permesso di costruire 2009/2017. Il Comune ha accolto l’istanza e accordato una proroga, la cui durata, trattandosi di un titolo edilizio non ordinario, coincideva con la validità della variante urbanistica recata dalla pratica SUAP (27 aprile 2020).
Si sono succedute ulteriori proroghe, nel rispetto delle normative intervenute.
In data 24 ottobre 2019 il termine di fine lavori è stato prorogato di ulteriori 3 anni, fino al 27 aprile 2023, con provvedimento conclusivo del procedimento del SUAP della Federazione dei Comuni del Camposampierese.
Successivamente la società – in data 21 aprile 2023 – ha comunicato di volersi avvalere della proroga di due anni di cui all’art. 10 septies del D.L. 21/2022, che è stata quindi rilasciata sia rispetto alla convenzione urbanistica, sia rispetto al permesso di costruire attuativo.
È infondato il secondo motivo, con il quale è dedotta la violazione dell’art. 3 della LR del Veneto n. 55/2012, sull’assunto che tale disposizione autorizzerebbe il procedimento SUAP di deroga solo per immobili produttivi già esistenti .
Occorre esaminare il testo della norma invocata dalla ricorrente e asseritamente violata dal provvedimento comunale.
La menzionata legge regionale disciplina le “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”.
L’art. 3 (Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale) prevede, al comma 1 che “Sono soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 7 del D.P.R. 160/2010, previo parere del consiglio comunale, gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il limite massimo dell'80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500 mq. (…)”.
La disposizione menzionata, pertanto, fa riferimento agli edifici produttivi esistenti solo laddove impone un limite alla possibilità di ampliamento del volume e della superficie esistente.
Nel caso di specie la deroga assentita con la variante impugnata non riguarda né il volume né la superficie (che viene ridotta rispetto al progetto originario), ma esclusivamente l’altezza e la distanza dell’edificio dalla strada. Pertanto il limite richiamato dalla parte ricorrente non trova applicazione.
Va respinta anche la terza censura, secondo cui il titolo edilizio in variante sarebbe stato rilasciato in violazione delle altezze prescritte dall’art. 8 del D.M. 1444/68, sull’assunto che il rinvio da questo operato - per le ZTO D – agli strumenti urbanistici, ne cristallizzerebbe le prescrizioni, elevandole al rango di norma primaria dello Stato e rendendole, quindi, inderogabili ai sensi delle disposizioni legislative regionali.
L’interpretazione dell’articolo 8 proposto dalla deducente non può essere condivisa.
Tale disposizione infatti “delegifica” le altezze massime per le zone D rinviando, per la relativa disciplina, agli strumenti urbanistici locali.
La previsione richiamata non può per contro essere intesa, pena contrasto con il disposto letterale, come un’attribuzione alle disposizioni urbanistiche comunali di una valenza normativa, ovvero della loro sussunzione nello stesso D.M. 1444/1968.
Le norme dettate dallo strumento urbanistico del Comune di Piombino Dese hanno mera natura regolamentare di norma amministrativa e ben possono essere derogate, in ossequio al dettato normativo di cui alla L.R.V. 55/2012, avente rango primario.
Va conseguentemente disattesa la questione di costituzionalità della normativa regionale formulata in via subordinata, in quanto, confutata l’argomentazione principale, secondo cui l’art. 8 farebbe assurgere lo strumento urbanistico a fonte primaria, viene meno anche il successivo postulato; la menzionata normativa regionale non reca quindi alcuna autorizzazione a derogare a norme statali cogenti e imperative.
Infine è infondato il quarto motivo, con il quale è dedotta la violazione dell’art. 11 del d.P.R. 380/2001 (a norma del quale “Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”) e il difetto di istruttoria, sull’assunto che la controinteressata non avrebbe alcun titolo che la legittimava ad ottenere il permesso di costruire in variante e che il Comune non avrebbe effettuato alcuna verifica al riguardo.
La richiesta di permesso di costruire è stata presentata dalla società Chiggiato, promissaria acquirente, in virtù di dichiarazione di autorizzazione all’intervento, sottoscritta il giorno 27.05.2022, dall’allora proprietaria del terreno, Erre Immobiliare S.a.s. Con atto stipulato da Notaio in data 31.01.2023, la società Chiggiato, quale soggetto attuatore, unitamente alla proprietaria Erre Immobiliare S.a.s., hanno sottoscritto la convenzione urbanistica per la realizzazione dell’intervento di edilizia produttiva summenzionato.
Prima del rilascio del titolo impugnato, il Permesso di costruire 127/2009 era stato volturato in favore della proprietaria Erre Immobiliare la quale, a propria volta, ha espressamente autorizzato la società Chiggiato S.p.A. a presentare la domanda di rilascio del permesso di costruire in variante.
Il permesso in variante dà espressamente conto della legittimazione della richiedente, ove precisa: “ Rilevato che la Ditta in parola ha dimostrato di aver titolo all’ottenimento del Permesso di costruire di cui trattasi, giusta dichiarazione di autorizzazione all’intervento sottoscritta in data 27.05.2022 dall’attuale ditta proprietaria del terreno ERRE IMMOBILIARE S.A.S. di SE AU & C., (…). supportata dal Preliminare di vendita in data 26.04.2021 (…);”.
La censura e, con essa, l’intero ricorso, vanno quindi respinti perché infondati.
Le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente e liquidate in favore del Comune di Piombino Dese e della controinteressata; possono invece essere compensate nei confronti della Regione, in considerazione della più ridotta attività difensiva, limitata ai soli profili di interesse regionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Serramenti Longato S.r.l. a rifondere le spese di lite in favore del Comune di Piombino Dese e di Chiggiato S.p.a., nella misura di 2.000,00 (duemila/00) euro a ciascuna, oltre oneri di legge. Compensa le spese nei confronti della Regione Veneto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI LA, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
EN RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN RI | ZI LA |
IL SEGRETARIO