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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/07/2025, n. 3291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3291 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15790/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa
Daniela Galazzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 15790 del Ruolo Generale del 2020
TRA
senza nome rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Cacioppo Pt_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI parte appellante: come da atto d'appello;
CONCLUSIONI parte appellata: come da memoria di costituzione.
MOTIVI della DECISIONE
Con la sentenza nr. 2356/2020, resa in data 19.11.2020, il Giudice di Pace di ha CP_1 rigettato l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto n. 9470/2019 emessa in data 08.09.2020 e notificata il 21.09.2020, con la quale, tra le altre, gli è stata contestata la violazione dell'art. 54 comma 2 bis e comma 2 quater L. 120/2010, comminandogli la complessiva sanzione di euro 7.420,00, sulla base di verbali di accertamento e contestazione redatti da personale del Corpo di Polizia Municipale di pagina 1 di 3 in data 01.07.2018, a seguito di ispezione presso l'esercizio commerciale sito in CP_1
, via Trabia n. 39, di cui l'appellante è titolare. CP_1
L'appellante ha ribadito le difese già spiegate in primo grado, nuovamente eccependo la nullità dell'ordinanza prefettizia che, recependo acriticamente le risultanze dei verbali di accertamento redatti dalla Polizia Municipale, tra cui quello nr. IA0020622 (con il quale gli era stata contestata la vendita di bevande alcoliche dalle ore 3,00 alle ore 6,00 del mattino, con riferimento alla vendita agli avventori e di birra Parte_2 Parte_3 avvenuta alle ore 3.11), non aveva valutato in alcun modo le memorie difensive presentate ai sensi dell'art. 19 L. 689/81 e, in particolare, non aveva tenuto conto dell'errore sul fatto commesso dai verbalizzanti riguardo all'orario delle vendite di alcolici contestate nel verbale. Più precisamente, tale errore sarebbe stato indotto da un'anomalia del registratore di cassa che, a causa di un falso contatto nel connettore della scheda logica, segnava un orario inesatto, posticipato di circa 25 minuti, quindi successivo alle ore 3:00, mentre la vendita era avvenuta intorno alle 2:45, quindi nel rispetto delle norme di legge.
L'appello - che riguarda solo uno dei verbali di accertamento contenuti nell'ordinanza ingiunzione impugnata, ossia quello portante il nr. IA0020622 – va rigettato.
Quanto al primo motivo di doglianza, va richiamata la costante giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Cass. SU, n. 1786/2010), secondo la quale i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità dell'ordinanza-ingiunzione, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto bensì il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.
Anche il secondo motivo di doglianza è infondato.
La giurisprudenza assolutamente granitica della Corte di Cassazione, a far data dalla pronuncia n. 17335 del 2009 resa a Sezioni Unite, ha infatti stabilito che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione
pagina 2 di 3 amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale.
L'efficacia probatoria del verbale deriva dall'art. 2700 c.c., che attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.”
Dunque, considerato che l'odierno appellato ha proposto opposizione lamentando che il verbale di accertamento dell'infrazione – pacificamente “atto pubblico” - non corrisponderebbe al vero a causa dell'errore percettivo degli agenti verbalizzatori, i quali avrebbero erroneamente attestato un orario di vendita di alcolici basandosi sull'orario errato del registratore di cassa guasto, avrebbe dovuto proporre querela di falso avverso il suddetto verbale essendo, in assenza della proposizione del suddetto rimedio, preclusa qualsivoglia contestazione di sorta o prova contraria.
L'appello va allora rigettato.
Considerato che, comunque, sussistevano numerosi elementi a riprova di quanto asserito dall'appellante e che parte appellata si è costituita senza nulla dedurre, le spese vanno compensate.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza nr. 2356/2020, emessa dal Giudice di Pace di CP_1 il 19.11.2020, che per l'effetto conferma. Spese compensate Palermo, 26.7.2025 La Giudice
Daniela Galazzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa
Daniela Galazzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 15790 del Ruolo Generale del 2020
TRA
senza nome rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Cacioppo Pt_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI parte appellante: come da atto d'appello;
CONCLUSIONI parte appellata: come da memoria di costituzione.
MOTIVI della DECISIONE
Con la sentenza nr. 2356/2020, resa in data 19.11.2020, il Giudice di Pace di ha CP_1 rigettato l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto n. 9470/2019 emessa in data 08.09.2020 e notificata il 21.09.2020, con la quale, tra le altre, gli è stata contestata la violazione dell'art. 54 comma 2 bis e comma 2 quater L. 120/2010, comminandogli la complessiva sanzione di euro 7.420,00, sulla base di verbali di accertamento e contestazione redatti da personale del Corpo di Polizia Municipale di pagina 1 di 3 in data 01.07.2018, a seguito di ispezione presso l'esercizio commerciale sito in CP_1
, via Trabia n. 39, di cui l'appellante è titolare. CP_1
L'appellante ha ribadito le difese già spiegate in primo grado, nuovamente eccependo la nullità dell'ordinanza prefettizia che, recependo acriticamente le risultanze dei verbali di accertamento redatti dalla Polizia Municipale, tra cui quello nr. IA0020622 (con il quale gli era stata contestata la vendita di bevande alcoliche dalle ore 3,00 alle ore 6,00 del mattino, con riferimento alla vendita agli avventori e di birra Parte_2 Parte_3 avvenuta alle ore 3.11), non aveva valutato in alcun modo le memorie difensive presentate ai sensi dell'art. 19 L. 689/81 e, in particolare, non aveva tenuto conto dell'errore sul fatto commesso dai verbalizzanti riguardo all'orario delle vendite di alcolici contestate nel verbale. Più precisamente, tale errore sarebbe stato indotto da un'anomalia del registratore di cassa che, a causa di un falso contatto nel connettore della scheda logica, segnava un orario inesatto, posticipato di circa 25 minuti, quindi successivo alle ore 3:00, mentre la vendita era avvenuta intorno alle 2:45, quindi nel rispetto delle norme di legge.
L'appello - che riguarda solo uno dei verbali di accertamento contenuti nell'ordinanza ingiunzione impugnata, ossia quello portante il nr. IA0020622 – va rigettato.
Quanto al primo motivo di doglianza, va richiamata la costante giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Cass. SU, n. 1786/2010), secondo la quale i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità dell'ordinanza-ingiunzione, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto bensì il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.
Anche il secondo motivo di doglianza è infondato.
La giurisprudenza assolutamente granitica della Corte di Cassazione, a far data dalla pronuncia n. 17335 del 2009 resa a Sezioni Unite, ha infatti stabilito che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione
pagina 2 di 3 amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale.
L'efficacia probatoria del verbale deriva dall'art. 2700 c.c., che attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.”
Dunque, considerato che l'odierno appellato ha proposto opposizione lamentando che il verbale di accertamento dell'infrazione – pacificamente “atto pubblico” - non corrisponderebbe al vero a causa dell'errore percettivo degli agenti verbalizzatori, i quali avrebbero erroneamente attestato un orario di vendita di alcolici basandosi sull'orario errato del registratore di cassa guasto, avrebbe dovuto proporre querela di falso avverso il suddetto verbale essendo, in assenza della proposizione del suddetto rimedio, preclusa qualsivoglia contestazione di sorta o prova contraria.
L'appello va allora rigettato.
Considerato che, comunque, sussistevano numerosi elementi a riprova di quanto asserito dall'appellante e che parte appellata si è costituita senza nulla dedurre, le spese vanno compensate.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza nr. 2356/2020, emessa dal Giudice di Pace di CP_1 il 19.11.2020, che per l'effetto conferma. Spese compensate Palermo, 26.7.2025 La Giudice
Daniela Galazzi
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