Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1140
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che l'ente impositore abbia documentato l'invio di avvisi di accertamento tramite posta privata, con perfezionamento della notifica per compiuta giacenza. Inoltre, ha considerato la sospensione dei termini per l'emergenza COVID-19, ritenendo che il termine prescrizionale non fosse decorso.

  • Rigettato
    Prescrizione/decadenza della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che, considerando l'invio degli avvisi di accertamento e la sospensione dei termini per l'emergenza COVID-19 (542 giorni), il termine prescrizionale non fosse decorso al momento della notifica della cartella di pagamento. Il nuovo termine prescrizionale decorre da maggio 2023, pertanto la notifica dell'atto impugnato in data 8.7.2025 ha interrotto validamente il termine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1140
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1140
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo