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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1140/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14946/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240029025307801 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1045/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (c.f.: CF_Ricorrente_1), nato a [...], il dì 11.3.1944, con sede in Ischia, alla Indirizzo_1 n.q. di socio della Società_1 S.A.S., rappresentato e difesa dall'Avv.Stefano Difensore_1 svolgeva ricorso
contro
ADER e regione Campania in persona dei rispettivi rappresentanti avente per oggetto l'annullamento di cartella di pagamento n. cart.07120240029025307801 notificata in data 08/07/2025 dall'Agenzia delle Entrate SC a mezzo posta raccomandate, con cui l'Ente della SC chiedeva il pagamento dell'importo unitario di €.1. 280,02 per il presunto omesso pagamento della Tassa
Auto 2018 per i seguenti ruoli:
• Ruolo 2024/002679 Tassa automobilistica anno 2018 per il veicolo tg. Targa_1
• Ruolo 2024/002674 Tassa automobilistica anno 2018 per il veicolo tg. Targa_2
• Ruolo 2024/002675 Tassa automobilistica anno 2018 per il veicolo tg. Targa_3
I motivi della impugnativa erano: mancata notifica degli atti prodromici e prescrizione/decadenza. La parte concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva ADER che concludeva chiedendo all'adita Corte di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-SC, avendo controparte avanzato censure non imputabili all'operato dell'Ente riscossore, bensì all'Ente impositore, dichiararsi improcedibile e/o inammissibile l'azione per difetto di procura alle liti;
rigettare integralmente il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, nullo, tardivo e comunque infondato in fatto ed in diritto , con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. in via gradata disporsi la compensazione delle spese legali nei rapporti tra la ricorrente e l'Agenzia delle Entrate SC
Si costituiva Regione Campania che chiedeva il rigetto del ricorso
Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2026 la Corte in composizione monocratica decideva come ad dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità del ricorso : invero a fronte della notifica al contribuente dell'atto impugnato in data 8.7.2025 , questi inoltrava il ricorso agli Uffici convenuti in data 22.7.2025 , in data 20.8.2025 il ricorso veniva depositato presso la Segreteria della Corte formalizzando la costituzione di parte ricorrente . Risultano quindi rispettati i termini ex artt 67 e 68 dlgs 175/2024
Risulta inconferente il rilievo di nullità della procura di parte ricorrente come eccepita ad parte resistente: invero la procura allegata telematicamente al fascicolo oggetto di esame è chiaramente riferibile al ricorso introduttivo
Quanto al rilievo di parte ricorrente circa la compiuta prescrizione della pretesa tributaria anche in ragione dell'assunta mancata notifica dell'atto prodromico la Corte osserva quanto segue
Il decreto legge n. 953 del 1982 ha disposto la trasformazione della tassa automobilistica in tassa di possesso dei veicoli, stabilendo che al pagamento della stessa sono tenuti coloro che ne risultano proprietari dal pubblico registro automobilistico.
L'art. 5 del citato decreto 953/1982 prescrive che il recupero della tassa deve avvenire, a pena di decadenza, entro i tre anni successivi a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Per quanto precede deve intendersi, più precisamente , atteso il silenzio della legge, che l'Amministrazione Finanziaria può esercitare l'azione di recupero (rectius: accertamento, iscrizione a ruolo e notifica della cartella esattoriale) in un arco di tempo massimo di tre anni dalla data del mancato pagamento .
Entro tale termine, dunque l'Amm.ne è tenuta a notificare al contribuente altresì l'avviso di pagamento . La procedura della notifica della cartella di pagamento è regolamentata dall'art. 26 dpr 29.9.1973 n. 602 con le modifiche ex art. 38 comma 4 lett. B dl 31.5.2010 n. 78 : in particolare ai fini della regolarità della notifica
, avvenuta a mezzo posta, vanno verificate le prescrizioni ex art. 137 ss cpc nonché art. 3 ss l. 890/1982 , con le specifiche modifiche dell'art. 60 dpr n. 600/1973.
Specificamente anche si sensi dell'art. 149 II comma cpc la notifica si perfeziona per il destinatario nel momento stesso in cui questi ha conoscenza legale dell'atto secondo i principi generali della recettizietà ex art. 1335 cc.
Ebbene stando alle risultanze documentali in atti per la annualità di riferimento cioè il 2018 il termine sia decadenziale che prescrizionale non deve reputarsi decorso ai sensi della citata normativa per il caso di specie
Invero l'ente Impositore convenuto ha documentato di aver inoltrato a mezzo posta privata avvisi di accertamento in data 11.10.2021 , con perfezionamento della notifica per compiuta giacenza al 16.11.2021 .
Va considerata la sospensione dei termini ex art. 68 l. 18/2020 per emergenza COVID di gg 542 : l'art. 68 del DL18/2020 (Normativa COVID) ha infatti sospeso i termini di prescrizione e decadenza legati all'attività di riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021, quindi per 542 giorni e poiché la citata disposizione richiama l'articolo 12 del D.lgs. 159/2015, ne consegue la proroga dei termini almeno «per un corrispondente periodo di tempo» (articolo 12, comma 1 e 2, D.Lgs. 159/2015).
Con nota l'Ifel ha precisato l'applicabilità sia del primo che del secondo comma del citato articolo 12, in sintesi: il primo comma prevede, per le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022 ma per le quali i relativi termini di decadenza erano pendenti nel periodo ricompreso tra l'8 marzo 2020 e il 31.8.2021, la proroga dei relativi termini di decadenza di 542 giorni) , dopo tale data non risulta in atti ulteriore atto idoneamente interruttivo del termine la compiuta e rituale interruzione del termine prescrizionale . Alla luce di tali considerazioni quindi il nuovo termine prescrizionale decorre da maggio 2023 ( novembre
2021 + 542 gg, ovvero + 18 mesi) e pertanto , dato atto della notifica dell'atto impugnato in data 8.7.2025, può dirsi che detto atto ha idoneamente interrotto il termine prescrizionale .
Il Ricorso va rigettato
Le spese seguono la soccombe
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conadanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di entrambi gli uffici che liquida nella misura complessiva di euro 520,00 oltre accessori se dovuti
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14946/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240029025307801 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1045/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (c.f.: CF_Ricorrente_1), nato a [...], il dì 11.3.1944, con sede in Ischia, alla Indirizzo_1 n.q. di socio della Società_1 S.A.S., rappresentato e difesa dall'Avv.Stefano Difensore_1 svolgeva ricorso
contro
ADER e regione Campania in persona dei rispettivi rappresentanti avente per oggetto l'annullamento di cartella di pagamento n. cart.07120240029025307801 notificata in data 08/07/2025 dall'Agenzia delle Entrate SC a mezzo posta raccomandate, con cui l'Ente della SC chiedeva il pagamento dell'importo unitario di €.1. 280,02 per il presunto omesso pagamento della Tassa
Auto 2018 per i seguenti ruoli:
• Ruolo 2024/002679 Tassa automobilistica anno 2018 per il veicolo tg. Targa_1
• Ruolo 2024/002674 Tassa automobilistica anno 2018 per il veicolo tg. Targa_2
• Ruolo 2024/002675 Tassa automobilistica anno 2018 per il veicolo tg. Targa_3
I motivi della impugnativa erano: mancata notifica degli atti prodromici e prescrizione/decadenza. La parte concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva ADER che concludeva chiedendo all'adita Corte di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-SC, avendo controparte avanzato censure non imputabili all'operato dell'Ente riscossore, bensì all'Ente impositore, dichiararsi improcedibile e/o inammissibile l'azione per difetto di procura alle liti;
rigettare integralmente il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, nullo, tardivo e comunque infondato in fatto ed in diritto , con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. in via gradata disporsi la compensazione delle spese legali nei rapporti tra la ricorrente e l'Agenzia delle Entrate SC
Si costituiva Regione Campania che chiedeva il rigetto del ricorso
Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2026 la Corte in composizione monocratica decideva come ad dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità del ricorso : invero a fronte della notifica al contribuente dell'atto impugnato in data 8.7.2025 , questi inoltrava il ricorso agli Uffici convenuti in data 22.7.2025 , in data 20.8.2025 il ricorso veniva depositato presso la Segreteria della Corte formalizzando la costituzione di parte ricorrente . Risultano quindi rispettati i termini ex artt 67 e 68 dlgs 175/2024
Risulta inconferente il rilievo di nullità della procura di parte ricorrente come eccepita ad parte resistente: invero la procura allegata telematicamente al fascicolo oggetto di esame è chiaramente riferibile al ricorso introduttivo
Quanto al rilievo di parte ricorrente circa la compiuta prescrizione della pretesa tributaria anche in ragione dell'assunta mancata notifica dell'atto prodromico la Corte osserva quanto segue
Il decreto legge n. 953 del 1982 ha disposto la trasformazione della tassa automobilistica in tassa di possesso dei veicoli, stabilendo che al pagamento della stessa sono tenuti coloro che ne risultano proprietari dal pubblico registro automobilistico.
L'art. 5 del citato decreto 953/1982 prescrive che il recupero della tassa deve avvenire, a pena di decadenza, entro i tre anni successivi a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Per quanto precede deve intendersi, più precisamente , atteso il silenzio della legge, che l'Amministrazione Finanziaria può esercitare l'azione di recupero (rectius: accertamento, iscrizione a ruolo e notifica della cartella esattoriale) in un arco di tempo massimo di tre anni dalla data del mancato pagamento .
Entro tale termine, dunque l'Amm.ne è tenuta a notificare al contribuente altresì l'avviso di pagamento . La procedura della notifica della cartella di pagamento è regolamentata dall'art. 26 dpr 29.9.1973 n. 602 con le modifiche ex art. 38 comma 4 lett. B dl 31.5.2010 n. 78 : in particolare ai fini della regolarità della notifica
, avvenuta a mezzo posta, vanno verificate le prescrizioni ex art. 137 ss cpc nonché art. 3 ss l. 890/1982 , con le specifiche modifiche dell'art. 60 dpr n. 600/1973.
Specificamente anche si sensi dell'art. 149 II comma cpc la notifica si perfeziona per il destinatario nel momento stesso in cui questi ha conoscenza legale dell'atto secondo i principi generali della recettizietà ex art. 1335 cc.
Ebbene stando alle risultanze documentali in atti per la annualità di riferimento cioè il 2018 il termine sia decadenziale che prescrizionale non deve reputarsi decorso ai sensi della citata normativa per il caso di specie
Invero l'ente Impositore convenuto ha documentato di aver inoltrato a mezzo posta privata avvisi di accertamento in data 11.10.2021 , con perfezionamento della notifica per compiuta giacenza al 16.11.2021 .
Va considerata la sospensione dei termini ex art. 68 l. 18/2020 per emergenza COVID di gg 542 : l'art. 68 del DL18/2020 (Normativa COVID) ha infatti sospeso i termini di prescrizione e decadenza legati all'attività di riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021, quindi per 542 giorni e poiché la citata disposizione richiama l'articolo 12 del D.lgs. 159/2015, ne consegue la proroga dei termini almeno «per un corrispondente periodo di tempo» (articolo 12, comma 1 e 2, D.Lgs. 159/2015).
Con nota l'Ifel ha precisato l'applicabilità sia del primo che del secondo comma del citato articolo 12, in sintesi: il primo comma prevede, per le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022 ma per le quali i relativi termini di decadenza erano pendenti nel periodo ricompreso tra l'8 marzo 2020 e il 31.8.2021, la proroga dei relativi termini di decadenza di 542 giorni) , dopo tale data non risulta in atti ulteriore atto idoneamente interruttivo del termine la compiuta e rituale interruzione del termine prescrizionale . Alla luce di tali considerazioni quindi il nuovo termine prescrizionale decorre da maggio 2023 ( novembre
2021 + 542 gg, ovvero + 18 mesi) e pertanto , dato atto della notifica dell'atto impugnato in data 8.7.2025, può dirsi che detto atto ha idoneamente interrotto il termine prescrizionale .
Il Ricorso va rigettato
Le spese seguono la soccombe
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conadanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di entrambi gli uffici che liquida nella misura complessiva di euro 520,00 oltre accessori se dovuti