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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2559/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Carmela Parte_1
Mirarchi
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi,
Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente, premesso di aver esperito azione di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. ai fini del riconoscimento del requisito sanitario necessario per poter fruire della pensione di inabilità civile ex art. 12 l. n.
Pag. 1 a 5 118/1971, ha dedotto che, nell'ambito del suddetto procedimento (rubricato al n.
1095/2022 RG), la nominata CTU, dott.ssa aveva Persona_1 accertato la sussistenza dei presupposti legittimanti l'erogazione del beneficio assistenziale rivendicato (invalidità al 100%), con decorrenza dal 30.11.2021 (ossia, dalla data della domanda amministrativa); che, a seguito della mancata contestazione delle risultanze dell'elaborato medico-legale, veniva emesso decreto di omologa del 28.6.2023, notificato all' in data 29.6.2023; che, inoltre, in CP_1 data 21.7.2023 veniva trasmessa all' l'ulteriore documentazione per la CP_1 liquidazione della pensione (modello AP70); che, tuttavia, l' , non aveva CP_1
ancora provveduto al pagamento della prestazione.
1.1. Ha, quindi, chiesto la condanna della parte resistente alla corresponsione dei ratei di pensione di inabilità civile, ex art. 12 l. n. 118/1971, con decorrenza dal mese di dicembre 2021, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
2. Costituendosi in giudizio, l' ha dedotto di aver proceduto alla CP_1
liquidazione della prestazione richiesta in data 8.11.2023, ponendo in pagamento, unitamente al rateo di dicembre 2023 (ed alla tredicesima mensilità 2023), tutti gli arretrati dovuti dal dicembre 2021. Ha affermato, inoltre, che la pensione risulta regolarmente in pagamento. Ha chiesto, pertanto, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, ritenendo che sugli arretrati non sono dovuti accessori, essendo intervenuta la liquidazione nei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa.
3. Parte ricorrente ha, invece, insistito sulla domanda di condanna dell' al CP_1
pagamento degli interessi legali sui ratei arretrati della pensione, nonché delle spese di lite.
4. Alla luce di quanto sin qui esposto, essendo pacifica tra le parti e documentata (cfr. all. nn.
2-3 del fascicolo dell' ) la circostanza CP_1 dell'intervenuto pagamento della prestazione assistenziale rivendicata a far data dal dicembre 2021, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere per ciò che concerne la sorte capitale.
Pag. 2 a 5 5. Quanto agli interessi, in relazione ai quali permane conflitto tra le parti, occorre richiamare, ex art. 118 disp. att. c.p.c., le persuasive motivazioni rese in analoga fattispecie da Corte d'appello di Bari – sez. lav., sent. n. 1076/2024: «se il requisito sanitario viene accertato – del tutto o parzialmente – mediante il provvedimento di omologa conclusivo della prima fase necessaria ex art. 445 bis
c.p.c. (5° comma, prima parte), oppure con la sentenza che definisce il giudizio sul medesimo requisito introdotto nel solco delle eventuali contestazioni mosse dalle parti alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico (6° e 7° comma), segue un'altra interlocuzione fra l'assistibile e l' in sede amministrativa. In CP_1 proposito, l'art. 445 bis c.p.c. è soltanto descrittivo, limitandosi a sancire la notifica del decreto di omologa “agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro centoventi giorni” (5° comma, seconda parte). Di sicuro dalla disposizione si evince che, a far decorrere il termine fissato all' per l'ulteriore istruttoria concernente i requisiti c.d. CP_1
socio-economici tipici della prestazione (reddito, incollocabilità, contribuzione) e il pagamento della stessa, non è idonea la comunicazione da parte della Cancelleria circa il deposito del provvedimento accertativo del requisito sanitario;
è necessaria la notificazione – si direbbe – in executivis da parte dell'assistibile. Ma tale adempimento non basta, essendo necessaria l'esigibile collaborazione dell'assistibile con l' mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale CP_1 gestore, nelle forme previste da quest'ultimo (mod. Autocert COD.AP70 conforme alla disciplina del d.p.r. 28.12.2000, n. 445), delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto. Infatti, soltanto il concorso di tutti questi elementi permette la verifica sia della maturazione del diritto sia dell'inadempimento colpevole dell' Come ulteriore possibile sviluppo, si CP_1 aggiunge che, se nella fase amministrativa dopo l'ATP, l' neghi le altre CP_1 componenti indispensabili ai fini del riconoscimento e dell'attuazione del diritto, nonché nell'ipotesi di dilazione del pagamento della prestazione oltre il termine di
120 giorni, l'assistibile può domandare l'intervento risolutore del giudice,
Pag. 3 a 5 mediante una pronuncia avente come oggetto il diritto e condannatoria. Tale ipotesi, quindi, si colloca nel complessivo iter configurato dall'art. 445 bis c.p.c. come residuale e non voluta dalla legge di riforma. La casistica indica che in quest'ultima eventuale fase giudiziaria a cognizione piena: a) talvolta l' CP_1 eccepisce fondatamente la mancata trasmissione da parte dell'assistibile dei necessari riscontri documentali circa i requisiti socio-economici aggiornati, peraltro, con conseguenze – si ritiene – soltanto sul regime delle spese di lite;
b) altre volte il pagamento della prestazione interviene durante la trattazione, con
l'effetto della cessazione della materia del contendere;
c) l'assistibile può privilegiare la forma processuale del ricorso per decreto ingiuntivo».
5.1. In altre parole, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 5, ultima parte, c.p.c. è innanzitutto il decreto di omologa che deve essere «notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro centoventi giorni». Dalla disposizione si evince che, a far decorrere il termine fissato all' per l'ulteriore istruttoria concernente i requisiti c.d. socio- CP_1
economici tipici della prestazione (reddito, incollocabilità, contribuzione, non ricovero) e per il pagamento della stessa, è necessaria la notificazione del decreto di omologa da parte dell'assistibile, oltre che, come si è spiegato in precedenza, del
Mod. AP70.
5.2. Orbene, nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che: l'odierna ricorrente ha notificato all' il decreto di omologa in data 29.6.2023 (docc. nn. CP_1
3/4 del fascicolo di parte ricorrente) ed ha trasmesso l'ulteriore documentazione necessaria alla verifica dei presupposti per la liquidazione della pensione il
21.7.2023 (doc. n. 6). Ne consegue che, dovendo essere fatto decorrere da tale ultima data lo spatium deliberandi di 120 giorni previsto dall'art. 445-bis, co. 5,
c.p.c., la liquidazione effettuata in data 8.11.2023 (doc. n. 2 del fascicolo ) e CP_1
posta in pagamento nella prima successiva mensilità utile di dicembre 2023 (doc. n.
3 del fascicolo ) è intervenuta tempestivamente e, pertanto, gli interessi sui CP_1 ratei arretrati non sono dovuti, non essendo configurabile una mora dell'Istituto.
Pag. 4 a 5 6. Quanto al governo delle spese di lite, per le stesse motivazioni appena esposte e considerato che il deposito del ricorso è avvenuto proprio in data
8.11.2023 (ossia, quando ancora era in essere il termine di 120 giorni per provvedere alla liquidazione), si procede alla loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere sulla sorte capitale;
- rigetta la domanda relativa agli interessi legali;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 21/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 5 a 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2559/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Carmela Parte_1
Mirarchi
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi,
Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente, premesso di aver esperito azione di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. ai fini del riconoscimento del requisito sanitario necessario per poter fruire della pensione di inabilità civile ex art. 12 l. n.
Pag. 1 a 5 118/1971, ha dedotto che, nell'ambito del suddetto procedimento (rubricato al n.
1095/2022 RG), la nominata CTU, dott.ssa aveva Persona_1 accertato la sussistenza dei presupposti legittimanti l'erogazione del beneficio assistenziale rivendicato (invalidità al 100%), con decorrenza dal 30.11.2021 (ossia, dalla data della domanda amministrativa); che, a seguito della mancata contestazione delle risultanze dell'elaborato medico-legale, veniva emesso decreto di omologa del 28.6.2023, notificato all' in data 29.6.2023; che, inoltre, in CP_1 data 21.7.2023 veniva trasmessa all' l'ulteriore documentazione per la CP_1 liquidazione della pensione (modello AP70); che, tuttavia, l' , non aveva CP_1
ancora provveduto al pagamento della prestazione.
1.1. Ha, quindi, chiesto la condanna della parte resistente alla corresponsione dei ratei di pensione di inabilità civile, ex art. 12 l. n. 118/1971, con decorrenza dal mese di dicembre 2021, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
2. Costituendosi in giudizio, l' ha dedotto di aver proceduto alla CP_1
liquidazione della prestazione richiesta in data 8.11.2023, ponendo in pagamento, unitamente al rateo di dicembre 2023 (ed alla tredicesima mensilità 2023), tutti gli arretrati dovuti dal dicembre 2021. Ha affermato, inoltre, che la pensione risulta regolarmente in pagamento. Ha chiesto, pertanto, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, ritenendo che sugli arretrati non sono dovuti accessori, essendo intervenuta la liquidazione nei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa.
3. Parte ricorrente ha, invece, insistito sulla domanda di condanna dell' al CP_1
pagamento degli interessi legali sui ratei arretrati della pensione, nonché delle spese di lite.
4. Alla luce di quanto sin qui esposto, essendo pacifica tra le parti e documentata (cfr. all. nn.
2-3 del fascicolo dell' ) la circostanza CP_1 dell'intervenuto pagamento della prestazione assistenziale rivendicata a far data dal dicembre 2021, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere per ciò che concerne la sorte capitale.
Pag. 2 a 5 5. Quanto agli interessi, in relazione ai quali permane conflitto tra le parti, occorre richiamare, ex art. 118 disp. att. c.p.c., le persuasive motivazioni rese in analoga fattispecie da Corte d'appello di Bari – sez. lav., sent. n. 1076/2024: «se il requisito sanitario viene accertato – del tutto o parzialmente – mediante il provvedimento di omologa conclusivo della prima fase necessaria ex art. 445 bis
c.p.c. (5° comma, prima parte), oppure con la sentenza che definisce il giudizio sul medesimo requisito introdotto nel solco delle eventuali contestazioni mosse dalle parti alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico (6° e 7° comma), segue un'altra interlocuzione fra l'assistibile e l' in sede amministrativa. In CP_1 proposito, l'art. 445 bis c.p.c. è soltanto descrittivo, limitandosi a sancire la notifica del decreto di omologa “agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro centoventi giorni” (5° comma, seconda parte). Di sicuro dalla disposizione si evince che, a far decorrere il termine fissato all' per l'ulteriore istruttoria concernente i requisiti c.d. CP_1
socio-economici tipici della prestazione (reddito, incollocabilità, contribuzione) e il pagamento della stessa, non è idonea la comunicazione da parte della Cancelleria circa il deposito del provvedimento accertativo del requisito sanitario;
è necessaria la notificazione – si direbbe – in executivis da parte dell'assistibile. Ma tale adempimento non basta, essendo necessaria l'esigibile collaborazione dell'assistibile con l' mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale CP_1 gestore, nelle forme previste da quest'ultimo (mod. Autocert COD.AP70 conforme alla disciplina del d.p.r. 28.12.2000, n. 445), delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto. Infatti, soltanto il concorso di tutti questi elementi permette la verifica sia della maturazione del diritto sia dell'inadempimento colpevole dell' Come ulteriore possibile sviluppo, si CP_1 aggiunge che, se nella fase amministrativa dopo l'ATP, l' neghi le altre CP_1 componenti indispensabili ai fini del riconoscimento e dell'attuazione del diritto, nonché nell'ipotesi di dilazione del pagamento della prestazione oltre il termine di
120 giorni, l'assistibile può domandare l'intervento risolutore del giudice,
Pag. 3 a 5 mediante una pronuncia avente come oggetto il diritto e condannatoria. Tale ipotesi, quindi, si colloca nel complessivo iter configurato dall'art. 445 bis c.p.c. come residuale e non voluta dalla legge di riforma. La casistica indica che in quest'ultima eventuale fase giudiziaria a cognizione piena: a) talvolta l' CP_1 eccepisce fondatamente la mancata trasmissione da parte dell'assistibile dei necessari riscontri documentali circa i requisiti socio-economici aggiornati, peraltro, con conseguenze – si ritiene – soltanto sul regime delle spese di lite;
b) altre volte il pagamento della prestazione interviene durante la trattazione, con
l'effetto della cessazione della materia del contendere;
c) l'assistibile può privilegiare la forma processuale del ricorso per decreto ingiuntivo».
5.1. In altre parole, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 5, ultima parte, c.p.c. è innanzitutto il decreto di omologa che deve essere «notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro centoventi giorni». Dalla disposizione si evince che, a far decorrere il termine fissato all' per l'ulteriore istruttoria concernente i requisiti c.d. socio- CP_1
economici tipici della prestazione (reddito, incollocabilità, contribuzione, non ricovero) e per il pagamento della stessa, è necessaria la notificazione del decreto di omologa da parte dell'assistibile, oltre che, come si è spiegato in precedenza, del
Mod. AP70.
5.2. Orbene, nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che: l'odierna ricorrente ha notificato all' il decreto di omologa in data 29.6.2023 (docc. nn. CP_1
3/4 del fascicolo di parte ricorrente) ed ha trasmesso l'ulteriore documentazione necessaria alla verifica dei presupposti per la liquidazione della pensione il
21.7.2023 (doc. n. 6). Ne consegue che, dovendo essere fatto decorrere da tale ultima data lo spatium deliberandi di 120 giorni previsto dall'art. 445-bis, co. 5,
c.p.c., la liquidazione effettuata in data 8.11.2023 (doc. n. 2 del fascicolo ) e CP_1
posta in pagamento nella prima successiva mensilità utile di dicembre 2023 (doc. n.
3 del fascicolo ) è intervenuta tempestivamente e, pertanto, gli interessi sui CP_1 ratei arretrati non sono dovuti, non essendo configurabile una mora dell'Istituto.
Pag. 4 a 5 6. Quanto al governo delle spese di lite, per le stesse motivazioni appena esposte e considerato che il deposito del ricorso è avvenuto proprio in data
8.11.2023 (ossia, quando ancora era in essere il termine di 120 giorni per provvedere alla liquidazione), si procede alla loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere sulla sorte capitale;
- rigetta la domanda relativa agli interessi legali;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 21/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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