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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 26 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4667/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avvocato Antonietta Parte_1 C.F.: C.F._1
Panico del Foro di Nola, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, con la quale elettivamente domicilia presso il di lei studio sito in Sant'Anastasia alla Via Romani n. 174
Ricorrente
E Controparte_1 "in persona del Ministro pro tempore, C.F. P.IVA_1 و
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno (CF P.IVA_2 ) presso cui domicilia, ope legis, al C.so Vittorio Emanuele, 58
Resistente
Avente ad oggetto: ricorso per accertamento legittimità sanzione disciplinare e riconoscimento in virtù dell'annullamento della sanzione della carta docente per l'anno 2022/23
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16 settembre 2024 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro ai fini di ottenere l'accertamento della illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni quindici, irrogata nei suoi confronti dall'UPD dell'USR Campania AT di Salerno, con consequenziale riconoscimento della carta docente per l'anno scolastico 2022/2023, nonché riconoscimento del risarcimento dei danni patiti per effetto dell'illegittimo comportamento datoriale .Il ricorrente riferiva che la sanzione impugnata traeva origine da un evento verificatosi il 30.9.2022 presso l'Istituto
d'istruzione Superiore Confalonieri di Campagna, dove il ricorrente era docente di ruolo di Scienze
Motorie; che in tale data, verso le 8.15, il Sig. AA., preposto alla vigilanza sull'ordinato ingresso degli alunni in classe alla prima ora, si era intrattenuto a parlare del più e del meno con le alunne
C.M. e Per 1 ella classe 4IP11 rivolto verso il corridoio delle aule dell'istituto professionale e l'uscita d'emergenza sul giardino della scuola;
che al ricorrente veniva contestato che, sopraggiunto sul luogo egli prendeva l'alunna C.M. per la mano destra, piegandogliela all'indietro sul dorso, sollevandole il braccio destro e portandola in classe;
che, pur apparendo esternamente scherzosa, l'azione risultava anomala e immotivata e l'alunna dichiarava in classe nei pressi della cattedra di provare dolore;
che lo stato di malessere alla mano destra era successivamente comunicato dall'alunna al docente durante lo svolgimento delle esercitazioni, senza che questi sospendesse gli esercizi alle braccia e alle mani e successivamente alle gambe;
che l'alunna, stando alle sue dichiarazioni, chiedeva di non svolgere, avvertendo un malessere evidenziato anche dall'uscita prima dalla classe e poi dalla palestra per comunicare ai genitori quanto stava avvenendo;
che tale condotta, ricostruita come sopra dall'UPD dell'USR Campania - AT di Salerno, veniva ritenuta in contrasto con le norme contenute negli art.. 11-13 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018, e ciò aveva giustificato, a conclusione dell'iter previsto per i procedimenti disciplinari, l'irrogazione della sanzione. Sosteneva poi il ricorrente che il fatto oggetto della contestazione d'addebito non rivestisse una gravità tale da giustificare l'adozione di un siffatto provvedimento disciplinare. Ciò sarebbe stato confermato dalla circostanza che il procedimento penale avviato per i medesimi fatti in seguito all'esposto presentato dal dirigente scolastico si fosse concluso con un decreto di archiviazione. Il che, peraltro, avrebbe dovuto indurre l'UPD a riaprire il procedimento disciplinare, al fine di adeguare l'esito di quest'ultimo alle risultanze del giudizio penale. Il ricorrente contestava quindi l'irrogazione della sanzione, negando sia la rilevanza disciplinare della condotta addebitata, in quanto non finalizzata a ledere l'alunna,né causativa del trauma al polso da questa riportato (faceva riferimento al concetto di condotta scherzosa riportata dallo stesso UPD nella ricostruzione del fatto), sia la mancata riapertura da parte dell'UPD del procedimento disciplinare a seguito dell'archiviazione del procedimento penale parallelamente avviato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno, in violazione degli articoli 653 c.p.p e 55 ter d.lgs. 165/2001; tanto esposto, il ricorrente chiedeva al giudice adito di “-) accogliere la presente domanda e provvedere all' annullamento/nullità della sanzione impugnata con espulsione della stessa dal fascicolo personale del docente;
-) per l'effetto condannare i resistenti alla refusione della trattenuta applicata da gennaio 2023 a marzo 2023, come da cedolino allegato pari a 455,43 euro;
-) in virtù dell'annullamento/nullità della sanzione impugnata, dichiarare e riconoscere al docente il Bonus docenti per l'anno 2022/23, pari ad un'annualità di euro 500,00 non assegnato/percepito per l'anno scolastico i questione a causa del iter punitivo azionato;
-) riconoscere al docente il risarcimento dei danni conseguenza diretta ed immediata dei fatti di cui sopra in misura equitativa che l' Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia. -)
Riconoscere e attribuire al prof. Pt_1 la refusione delle spese mediche sostenute e come da allegate fatture per i fatti di cui è causa. -) In via meramente gradata, nell' assurda ipotesi di non condivisione della tesi prospettata e per assurdo di riconferma della sanzione irrogata, si chiede all'Ill.mo
Giudicante di condannare i resistenti alla corresponsione dell'assegno alimentare previsto per legge per il periodo in questione, assegno disposto ma mai percepito. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.". La parte resistente, regolarmente costituitasi in giudizio, ribadiva in primo luogo la sussistenza dei fatti storici da cui era originata la sanzione conservativa perché mai contestati dal ricorrente, come pure evidenziava la regolarità formale della procedura e la proporzionalità della sanzione, applicandosi il principio di non contestazione di cui all' art. 115 c.p.c.; il ricorrente aveva quindi intenzionalmente scelto di usare la forza fisica per condurre l'alunna in aula, piuttosto che il dialogo.
Quanto alla mancata riapertura da parte dell'UPD del procedimento disciplinare, la resistente affermava la legittimità del proprio operato, atteso che il procedimento penale si era concluso con una sentenza irrevocabile di assoluzione, bensì con un'ordinanza di archiviazione (peraltro non nel merito, ma conseguenza della mancanza della querela della persona offesa, requisito di procedibilità dell'azione penale) per sua natura non idonea a esplicare efficacia di giudicato;
concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, mentre in via subordinata, in caso di ritenuta illegittimità della sanzione adottata per difetto di proporzionalità, che la sanzione fosse rideterminata a norma dell'art 63 comma
2 d.lgs. 165/2001, con vittoria di spese.
Il giudice, verificata la regolare istaurazione del contraddittorio, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti decideva la causa con motivazione contestuale.
*****
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e merita accoglimento nei soli limiti che si diranno.
Nel dare contezza dei motivi di tale decisione, dobbiamo necessariamente partire dalla segnalazione effettuata dal Dirigente Scolastico all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, segnalazione che ha originato la contestazione degli addebiti :". Nella predetta segnalazione si legge : Il giorno 30 settembre 2022, nella sede scolastica alle ore 8.15, subito dopo il Parte_2
suono della campanella di ingresso, al pianterreno, all'interno dell'edificio, durante le quotidiane operazioni di ingresso, in prossimità della rampa di scale che conduce al primo piano dell'Istituto in prossimità dell'aula della classe 4° IP11, il collaboratore scolastico Sig. Pt 3 preposto alla vigilanza sull'ordinato ingresso degli alunni in classe alla prima ora si intratteneva a parlare del più e del meno con le alunne Pt_4 V.R. della classe IV IP11 in attesa dell'arrivo del prof. Parte_1
docente di Scienze motorie alla prima ora nella classe 4° IP11, rivolti verso il corridoio delle aule dell' Parte_5 e l'uscita di emergenza sul giardino della scuola. Il prof. Parte_1 sopraggiunge e prende l'alunna Pt_6 per la mano destra, piegandogliela all'indietro sul dorso, sollevandole il braccio destro e portandola in classe. Pur apparendo esternamente scherzosa,
l'azione risulta anomala e immotivata e l'alunna dichiara in classe nei pressi della cattedra di provare dolore. Lo stato di malessere alla mano destra è successivamente comunicato dall'alunna al
Docente durante lo svolgimento delle esercitazioni. Il docente non sospende gli esercizi alle braccia e alle mani e non si rende conto dello stato di disagio dell'alunna, disagio successivamente accentuato dagli esercizi alle gambe che l'alunna, stando alle sue dichiarazioni, chiede di non svolgere e che il docente, secondo l'alunna, insistentemente le chiede di svolgere. Appare non implausibile il nesso causativo tra il comportamento del docente e il malessere dell'alunna, anche psicologico oltre che fisico, anche in considerazione dell'esplicita comunicazione, che l'alunna dichiara di aver rivolto al docente, di provare in quel momento malessere, malessere evidenziato anche dall'uscita ripetuta prima dalla classe e poi dalla palestra per comunicare ai genitori quanto stava avvenendo....
omissis.....
Orbene, va innanzitutto ribadito quanto già riportato nella parte narrativa della presente decisione, vale a dire che il docente Pt_1 non nega gli accadimenti storici posti a fondamento del provvedimento sanzionatorio, ma contesta la rilevanza disciplinare della condotta addebitata e soprattutto , egli lamenta la mancata riapertura del procedimento disciplinare a seguito dell'archiviazione del procedimento penale parallelamente avviato dalla Procura della Repubblica del
Tribunale di Salerno.
Con riferimento a tale ultimo profilo di illegittimità, va evidenziato che l'art. 55-ter D. Lgs. n.
165/2001 disciplina i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale nell'ottica della reciproca autonomia. La disposizione citata stabilisce, infatti, la mera possibilità (e non l'obbligo) per l'amministrazione di sospendere il procedimento disciplinare, in pendenza del giudizio penale, allorché il fatto addebitato sia di difficile accertamento ovvero l'istruttoria non fornisca elementi sufficienti a motivare l'irrogazione di una sanzione, salva la facoltà dell'amministrazione di riaprire in ogni momento il procedimento per la sopravvenienza di elementi sufficienti ad adottare il provvedimento conclusivo. In questi termini, dunque, non è ravvisabile un comportamento illegittimo dell'amministrazione datrice di lavoro nella decisione di non sospendere il procedimento disciplinare in attesa della conclusione del giudizio penale, in quanto mero esercizio di una facoltà espressamente riconosciuta dalla legge.
Per converso, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 55-ter, qualora il procedimento disciplinare non venga sospeso e sfoci nell'adozione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale venga definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce reato o che il dipendente non lo ha commesso,
l'amministrazione riapre il procedimento disciplinare, al fine di modificare o confermare l'atto conclusivo alla luce dell'esito del giudizio penale, a condizione che l'interessato abbia formulato apposita istanza entro il termine di decadenza di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Nella stessa ottica, l'art. 653 c.p.p. dispone che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio sulla responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità in ordine all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.
Nel caso di specie, tuttavia, il procedimento penale avviato in relazione ai medesimi fatti oggetto della contestazione d'addebito si è concluso, non già con una sentenza definitiva di assoluzione, bensì con un decreto di archiviazione del G.I.P., fondato sull'insussistenza del reato di cui all'art. 571
c.p. e per l'improcedibilità del reato di cui all'art. 582 c.p. per mancanza di querela.
Al riguardo, è consolidato in giurisprudenza il principio per cui il decreto di archiviazione non è equiparabile ad una sentenza definitiva di assoluzione per insussistenza del fatto o per non averlo l'imputato commesso, con la conseguenza che esso non preclude l'avvio di un procedimento disciplinare né vincola l'Amministrazione nell'adozione della propria determinazione (T.A.R.
Lombardia sez. IV - Milano, 14/04/2021, n. 932; Cassazione civile sez. un. - 12/06/2017, n. 14551).
Più precisamente, si afferma che l'art. 653 c.p.p. deve intendersi nel senso che una questione disciplinare non può essere posta soltanto quando, in sede penale, abbia avuto luogo un proscioglimento con formula ampia, cioè quando i fatti esaminati nella sentenza penale sono definiti come storicamente inesistenti oppure la sentenza ricostruisce la condotta materiale o l'elemento psicologico in modo tale da collocare con sicurezza gli episodi esaminati al di fuori delle fattispecie disciplinari (T.A.R. Campania sez. I - Salerno, 07/01/2013, n. 1).
In definitiva, il decreto di archiviazione non può essere equiparato, per gli effetti che qui interessano, alla sentenza irrevocabile di assoluzione, lasciando libera l'amministrazione di determinarsi sulla rilevanza disciplinare del fatto contestato.
D'altra parte, per mera completezza, occorre precisare che la riapertura del procedimento disciplinare, in seguito alla chiusura del procedimento penale con pronuncia di assoluzione, è espressamente condizionata dalla legge ad un atto di iniziativa del dipendente, peraltro subordinato ad un termine decadenziale di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Sicché, nel caso di specie, nessuna omissione può imputarsi all'UPD anche per l'assenza di un'apposita istanza del docente, giacché non sussiste, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, un dovere officioso dell'amministrazione di ritornare sulla propria decisione circa i fatti addebitati al lavoratore per adeguare il contenuto del provvedimento disciplinare a quello della sentenza del giudice penale. Va ribadito, tra l'altro, che il provvedimento di archiviazione adottato dal Gip, non ha un contenuto incompatibile rispetto alle conclusioni raggiunte in precedenza nell'ambito del procedimento disciplinare, nel senso che non contiene alcun accertamento della insussistenza del fatto addebitato o che non costituisca un illecito penale o che l'imputato non lo abbia commesso. Ed infatti, disattendendo le motivazioni poste dal Pubblico Ministero a sostegno della richiesta di archiviazione il GIP non ha affermato la particolare tenuità dei fatti contestati, ma ha escluso che, nel caso di
,
specie, fosse configurabile l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 571 c.p, di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina in ambito scolastico, atteso che tale fattispecie presuppone unicamente l'eccesso nell'uso di mezzi in sé giuridicamente leciti, sicchè non sarebbero rientrate nel campo applicativo della predetta norma le ipotesi di violenza fisica o psichica asseritamente poste in essere dall'imputato. Il GIP ha quindi ritenuto che i fatti di causa integrassero unicamente la fattispecie incriminatrice delle lesioni personali di cui all'art. 582 c.p.. , concludendo tuttavia per la improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela .
Non si può pertanto affermare che, nella specie, il provvedimento disciplinare sarebbe stato fondato su fatti accertati dal giudice penale come insussistenti o non costituenti illecito in quanto l'ordinanza di archiviazione, al di là della sua inefficacia di giudicato in senso formale e sostanziale, non ha un contenuto incompatibile con le determinazioni disciplinari assunte dall'amministrazione con riferimento ai quei fatti.
Con riguardo al sopra detto profilo di illegittimità, il ricorso è pertanto sicuramente infondato. 66Merita invece un parziale accoglimento la doglianza relativa alla rilevanza disciplinare della condotta addebitata” anche se tale conclusione conduce, nella specie, unicamente all'applicazione di una sanzione diversa da quella irrogata dall'Amministrazione.
Sul punto, infatti, questo giudicante non ritiene condivisibili i rilievi sollevati dal convenuto circa la insussistenza, nel ricorso, di una specifica contestazione sulla proporzionalità della sanzione irrogata e quindi sulla impossibilità di una pronuncia ultra petita.
La Suprema Corte, anche di recente ( v. Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1818 Anno
2025), ha infatti affermato che, qualora in sede giudiziale venga esclusa la fondatezza di parte delle contestazioni, il giudice è tenuto a verificare se la sanzione inflitta sia o meno proporzionata in relazione agli illeciti accertati e detta valutazione va effettuata nel rispetto del codice di comportamento di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e del codice disciplinare previsto dalla contrattazione collettiva di comparto. L'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, infatti, richiama l'art. 2106 cod. civ., sicché anche al datore di lavoro pubblico, come a quello privato, è imposta l'osservanza del principio di proporzionalità fra sanzione e illecito disciplinare, principio che la Corte costituzionale ha ritenuto essere espressione dei canoni fondamentali di ragionevolezza e di eguaglianza, che si ricavano dall'art. 3 Cost. e che impongono una risposta sanzionatoria «graduata, di regola, nell'ambito dell'autonomo procedimento a ciò preposto, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza al caso concreto» (Corte Cost. n.
268/2016); il principio in parola è richiamato inoltre dalla contrattazione collettiva ed in particolare dall'art. 95 del CCNL 29.11.2007 per il personale del comparto scuola, con il quale le parti stipulanti, dopo avere evidenziato che la sanzione deve essere determinata « nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001e successive modificazioni ed integrazioni »>, hanno indicato i criteri generali da rispettare ai fini della scelta della sanzione medesima e di seguito tipizzato gli illeciti puniti con sanzioni conservative, graduate a partire dal rimprovero verbale sino a giungere alla sospensione dal servizio fino a mesi sei, sicchè è da escludere che il giudice, in assenza di esplicita domanda, non possa rideterminare la sanzione medesima. Ed invero, non si attaglia alla fattispecie il precedente della Cassazione n. 3896/2019 perché il principio è stato enunciato in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze di privati, mentre nell'impiego pubblico contrattualizzato la disciplina è dettata dall'art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001; nell'interpretare la disposizione in parola la Corte, affermata l'applicabilità della stessa a tutti i giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della modifica apportata dal d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, ha evidenziato che «se si considerano il contesto nel quale la disposizione è inserita, la finalità che la stessa persegue, la non discrezionalità che caratterizza il potere disciplinare attribuito al datore di lavoro pubblico (che induce anche ad escludere che l'applicazione della norma sia stata pensata come condizionata dalla richiesta dell'amministrazione) si perviene, allora, a ritenere che il legislatore abbia inteso attribuire al giudice il potere/dovere di rideterminare la sanzione, nei casi in cui quella inflitta venga ritenuta non proporzionata alla gravità del fatto accertato.» (Cass. n.
10236/2023, a prescindere da una espressa domanda di rideterminazione della sanzione formulata dalle parti, domanda che, peraltro, nel caso di specie, è stata formulata in via subordinata dalla stessa Amministrazione convenuta .
Tanto premesso, va ribadito che, nella specie il ricorrente, pur non negando i fatti oggetto di addebito, ha messo in rilievo come l'infrazione contestatagli in relazione al comportamento tenuto nei confronti dell'alunna non avesse carattere di particolare gravità e come, dunque, non vi fosse una negligenza tale da giustificare l'adozione del provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di 15 giorni. Come si legge nella contestazione d'addebito, al ricorrente veniva imputata una violazione degli obblighi di condotta stabiliti dall'art. 11 CCNL Comparto
Istruzione e Ricerca del 19.04.2018, ratione temporis applicabile, con particolare riferimento alla lettera f) del comma 3, laddove è prescritto ai dipendenti di mantenere nei rapporti con gli utenti una condotta ispirata ai principi di correttezza e di astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona. Veniva, così, irrogata al ricorrente la sanzione della sospensione di 15 giorni, in applicazione degli artt. 12-13 CCNL cit., in combinato disposto con gli artt. 494-495 D. Lgs. n. 297/1994, laddove
è prevista la sospensione da uno a sei mesi per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità.
Tale misura, avuto riguardo alle concrete modalità di svolgimento del fatto oggetto di addebito, appare sproporzionata, in quanto eccessivamente gravosa rispetto all'effettiva gravità del fatto contestato.
Occorre osservare, infatti, che sebbene l'art. 494 D. Lgs. n. 297/1994 collochi la sospensione dall'insegnamento fino ad un mese al secondo gradino più basso della gerarchia delle misure disciplinari astrattamente applicabili, deve altresì aversi riguardo alla graduazione delle sanzioni contenuta negli artt. 12 e 13 CCNL, laddove invece la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi rappresenta la più grave delle misure disciplinari conservative, immediatamente precedente al licenziamento.
Ebbene, al fine di stabilire l'adeguatezza della sanzione concretamente comminata, occorre far riferimento, oltre che alle previsioni normative, anche alla gerarchia ed ai criteri di scelta della misura da adottare stabiliti dal CCNL. L'art. 13, in particolare, prevede che, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni elencate dal precedente art. 12 sono determinati in base, tra l'altro, all'intenzionalità del comportamento, al grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento, nonché al grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi.
Orbene, nel caso che ci occupa,dall'istruttoria svolta in sede disciplinare emerge che il comportamento tenuto dal ricorrente - consistente nell'aver preso la mano dell'alunna, piegandola all'indietro, e sollevato il braccio per condurla in classe per l'inizio delle lezioni - fosse sorretto da un intento scherzoso, tutt'affatto che violento, ancorché non necessario al fine di richiamare la studentessa al rispetto delle regole. Può, infatti, senz'altro ritenersi poco appropriata la scelta di usare un contatto fisico con la studentessa anziché un mero sollecito verbale, ma ciò deve inquadrarsi al livello di una negligenza od imprudenza certamente non gravi, e comunque in termini di violazione degli obblighi di condotta imputabile a mera colpa.
Par L'episodio si inquadra in una fase iniziale della giornata scolastica allorquando la studentessa nonostante fosse già suonata la campanella di ingresso in classe, si intratteneva nel corridoio a parlare del più e del meno con una compagna e con il collaboratore scolastico. Scherzosamente il prof. Pt_1 nel frattempo sopravvenuto a scuola, poggiava il registro sulla nuca della studentessa per indurla ad entrare in classe (si veda sul punto la dichiarazione della studentessa Per_1 e, nella medesima atmosfera scherzosa, le prendeva la mano, piegandola all'indietro sul dorso, sollevandole il braccio, e portandola in classe (vedi dichiarazione del collaboratore scolastico Testimone_1 :
Mi è sembrato che tra il docente e l'alunna vi fosse un'atmosfera scherzosa) .E' evidente, che il gesto compiuto dall'insegnante non volesse nuocere la studentessa, né dal punto di vista fisico, né da quello psicologico e certamente il comportamento descritto non evidenzia alcuna volontà di mortificazione della studentessa. Al contrario, si possono comprendere, dal curruculum scolastico della studentessa e dal ruolo rivestito dall'insegnante negli anni precedenti, le ragioni che possono aver indotto il prof. Pt_1 ad adottare un comportamento" cameratesco”. Dobbiamo tener presente
, infatti, che nel precedente anno scolastico la studentessa in questione conseguiva con il medesimo insegnante un voto altissimo, la qual cosa la poneva certamente in una condizione di maggiore considerazione rispetto ai compagni di classe e forse anche di familiarità .
In quest'ottica, sebbene la mancanza di dolo diretto non escluda la contrarietà del comportamento del ricorrente agli obblighi di condotta imposti dal suo ruolo di docente, come correttamente rilevato dal CP_1 , è pur vero che l'assenza di una concreta volontà lesiva, per quanto sopra osservato, assume rilievo ai fini del giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata e nell'individuazione della misura più adeguata al caso concreto, ai sensi dei menzionati artt. 494-495 D. Lgs. n. 297/1994 ed art. 13 CCNL.
Per converso, risulta altrettanto moderata l'entità dei danni causati dal ricorrente all'alunna per effetto della condotta oggetto di addebito.
Dalla segnalazione del Dirigente Scolastico, infatti, sembrerebbe che il prof. Pt_1 abbia disatteso le richieste di aiuto della studentessa dopo che questa aveva manifestato il dolore sofferto per la manovra impropria, costringendola a praticare esercizi che le causavano ulteriore dolore. Dalle informazioni assunte in sede disciplinare, invece, emerge innanzitutto che nella immediatezza, allorquando il professore le prendeva la mano portandola all'indietro verso la spalla, la studentessa non lamentava alcun dolore, dolore che segnalava soltanto allorquando entrava in classe e alla cui segnalazione il professore reagiva lasciando immediatamente la mano. Ed anche successivamente quando, nell'eseguire gli esercizi richiesti, la studentessa lamentava dolore al polso, l'insegnante non sottovalutava la lamentela, ma le tastava il polso per verificare la funzionalità della mano e, in ogni caso, passava ad eseguire dei lavori ginnici con le gambe per i quali la studentessa non avrebbe dovuto avere problemi e che tuttavia ella non eseguiva perché, come da lei stesso dichiarato provava stanchezza alle gambe in quanto il mercoledì precedente era 66
stata in palestra (privata) dove aveva già svolto esercizi analoghi che l'avevano affaticata “.
Non si può pertanto affermare che l'insegnante abbia sottovalutato le lamentele della studentessa, imponendole esercizi che aggravavano il suo stato dolorifico. Al contrario, le consentiva di non svolgere alcuna attività per la restante durata della lezione, non opponendosi neppure alle sue richieste di uscire dall'aula.
Peraltro, anche l'intervento effettuato al Pronto Soccorso nella tarda mattinata del 30 settembre non
è significativo per dimostrare la gravità del comportamento posto in essere dal ricorrente. Il medico di turno, infatti, si limita ad annotare nel referto un “ riferito trauma al polso“, mentre l'esame obiettivo della paziente evidenzia assenza di escoriazioni e tumefazioni dei tessuti molli, tanto è vero che vengono prescritti solo due giorni di riposo e viene prescritto un esame radiografico che non risulta sia mai stato effettuato. Sicché anche il grado delle conseguenze dannose procurate all'utente lasciano deporre per la sproporzione della misura comminata alla gravità del fatto contestato.
Per tutto quanto osservato, la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 15 giorni dev'essere annullata, per violazione del principio di gradualità e del principio di proporzionalità della misura disciplinare.
Alla luce di quanto sopra detto, stante la facoltà del giudice di rideterminare la sanzione, in caso di annullamento del provvedimento disciplinare per difetto di proporzionalità, ai sensi dell'art. 63, comma 2-bis, D. Lgs. n. 165/2001, si dispone la sostituzione della misura della sospensione di 15 giorni con la più lieve misura della multa di importo pari a 3 ore di retribuzione, tenuto conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato, in ossequio alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
Ne consegue il diritto del ricorrente a vedersi rimborsata la somme pari a 455,43 euro trattenuta nella busta paga del mese di marzo 2023 fermo restando il diritto del CP_1 convenuto و
all'applicazione della multa come sopra determinata.
Il ricorrente, inoltre, ha diritto a percepire l'importo di € 500 euro a titolo di Bonus docenti per l'anno 2022/2023, non percepito in conseguenza del provvedimento disciplinare adottato, Deve, invece, rigettarsi la richiesta di risarcimento dei danni e di rifusione delle spese mediche che il ricorrente sostiene di aver sopportato in conseguenza dell'apertura dei procedimenti disciplinare e penale. Da un lato, invero, non può affermarsi che l'irrogazione di una sanzione, per quanto sproporzionata rispetto alla gravità della condotta contestata, sia idonea di per sé a fondare una responsabilità del datore di lavoro, allorché il fatto oggetto di addebito si riveli comunque fondato e disciplinarmente rilevante. D'altra parte, non risulta fornita la prova del nesso di causalità e delle conseguenze dannose che il ricorrente vorrebbe ricondurre all'iniziativa disciplinare dell'istituto scolastico.
Le spese di lite, in ragione dell'esito della controversia, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra eccezione e domanda disattesa:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla il provvedimento disciplinare della sanzione della sospensione dal servizio e dal trattamento retributivo per la durata di 15 giorni;
2. ridetermina la sanzione disciplinare applicabile al ricorrente nella multa di importo pari a 3 ore di retribuzione;
3. condanna il CP_1 convenuto, in persona del Ministro p.t., alla restituzione in favore del ricorrente della somma di € 455,43 trattenuta con la busta paga di marzo 2023, con l'aggiunta degli interessi legali;
4. dichiara che il ricorrente ha diritto a percepire l'importo di € 500 euro a titolo di Bonus docenti per l'anno 2022/2023; 5. rigetta la la richiesta di risarcimento dei danni e di rifusione delle spese mediche;
6. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno 26 novembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 26 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4667/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avvocato Antonietta Parte_1 C.F.: C.F._1
Panico del Foro di Nola, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, con la quale elettivamente domicilia presso il di lei studio sito in Sant'Anastasia alla Via Romani n. 174
Ricorrente
E Controparte_1 "in persona del Ministro pro tempore, C.F. P.IVA_1 و
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno (CF P.IVA_2 ) presso cui domicilia, ope legis, al C.so Vittorio Emanuele, 58
Resistente
Avente ad oggetto: ricorso per accertamento legittimità sanzione disciplinare e riconoscimento in virtù dell'annullamento della sanzione della carta docente per l'anno 2022/23
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16 settembre 2024 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro ai fini di ottenere l'accertamento della illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni quindici, irrogata nei suoi confronti dall'UPD dell'USR Campania AT di Salerno, con consequenziale riconoscimento della carta docente per l'anno scolastico 2022/2023, nonché riconoscimento del risarcimento dei danni patiti per effetto dell'illegittimo comportamento datoriale .Il ricorrente riferiva che la sanzione impugnata traeva origine da un evento verificatosi il 30.9.2022 presso l'Istituto
d'istruzione Superiore Confalonieri di Campagna, dove il ricorrente era docente di ruolo di Scienze
Motorie; che in tale data, verso le 8.15, il Sig. AA., preposto alla vigilanza sull'ordinato ingresso degli alunni in classe alla prima ora, si era intrattenuto a parlare del più e del meno con le alunne
C.M. e Per 1 ella classe 4IP11 rivolto verso il corridoio delle aule dell'istituto professionale e l'uscita d'emergenza sul giardino della scuola;
che al ricorrente veniva contestato che, sopraggiunto sul luogo egli prendeva l'alunna C.M. per la mano destra, piegandogliela all'indietro sul dorso, sollevandole il braccio destro e portandola in classe;
che, pur apparendo esternamente scherzosa, l'azione risultava anomala e immotivata e l'alunna dichiarava in classe nei pressi della cattedra di provare dolore;
che lo stato di malessere alla mano destra era successivamente comunicato dall'alunna al docente durante lo svolgimento delle esercitazioni, senza che questi sospendesse gli esercizi alle braccia e alle mani e successivamente alle gambe;
che l'alunna, stando alle sue dichiarazioni, chiedeva di non svolgere, avvertendo un malessere evidenziato anche dall'uscita prima dalla classe e poi dalla palestra per comunicare ai genitori quanto stava avvenendo;
che tale condotta, ricostruita come sopra dall'UPD dell'USR Campania - AT di Salerno, veniva ritenuta in contrasto con le norme contenute negli art.. 11-13 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018, e ciò aveva giustificato, a conclusione dell'iter previsto per i procedimenti disciplinari, l'irrogazione della sanzione. Sosteneva poi il ricorrente che il fatto oggetto della contestazione d'addebito non rivestisse una gravità tale da giustificare l'adozione di un siffatto provvedimento disciplinare. Ciò sarebbe stato confermato dalla circostanza che il procedimento penale avviato per i medesimi fatti in seguito all'esposto presentato dal dirigente scolastico si fosse concluso con un decreto di archiviazione. Il che, peraltro, avrebbe dovuto indurre l'UPD a riaprire il procedimento disciplinare, al fine di adeguare l'esito di quest'ultimo alle risultanze del giudizio penale. Il ricorrente contestava quindi l'irrogazione della sanzione, negando sia la rilevanza disciplinare della condotta addebitata, in quanto non finalizzata a ledere l'alunna,né causativa del trauma al polso da questa riportato (faceva riferimento al concetto di condotta scherzosa riportata dallo stesso UPD nella ricostruzione del fatto), sia la mancata riapertura da parte dell'UPD del procedimento disciplinare a seguito dell'archiviazione del procedimento penale parallelamente avviato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno, in violazione degli articoli 653 c.p.p e 55 ter d.lgs. 165/2001; tanto esposto, il ricorrente chiedeva al giudice adito di “-) accogliere la presente domanda e provvedere all' annullamento/nullità della sanzione impugnata con espulsione della stessa dal fascicolo personale del docente;
-) per l'effetto condannare i resistenti alla refusione della trattenuta applicata da gennaio 2023 a marzo 2023, come da cedolino allegato pari a 455,43 euro;
-) in virtù dell'annullamento/nullità della sanzione impugnata, dichiarare e riconoscere al docente il Bonus docenti per l'anno 2022/23, pari ad un'annualità di euro 500,00 non assegnato/percepito per l'anno scolastico i questione a causa del iter punitivo azionato;
-) riconoscere al docente il risarcimento dei danni conseguenza diretta ed immediata dei fatti di cui sopra in misura equitativa che l' Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia. -)
Riconoscere e attribuire al prof. Pt_1 la refusione delle spese mediche sostenute e come da allegate fatture per i fatti di cui è causa. -) In via meramente gradata, nell' assurda ipotesi di non condivisione della tesi prospettata e per assurdo di riconferma della sanzione irrogata, si chiede all'Ill.mo
Giudicante di condannare i resistenti alla corresponsione dell'assegno alimentare previsto per legge per il periodo in questione, assegno disposto ma mai percepito. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.". La parte resistente, regolarmente costituitasi in giudizio, ribadiva in primo luogo la sussistenza dei fatti storici da cui era originata la sanzione conservativa perché mai contestati dal ricorrente, come pure evidenziava la regolarità formale della procedura e la proporzionalità della sanzione, applicandosi il principio di non contestazione di cui all' art. 115 c.p.c.; il ricorrente aveva quindi intenzionalmente scelto di usare la forza fisica per condurre l'alunna in aula, piuttosto che il dialogo.
Quanto alla mancata riapertura da parte dell'UPD del procedimento disciplinare, la resistente affermava la legittimità del proprio operato, atteso che il procedimento penale si era concluso con una sentenza irrevocabile di assoluzione, bensì con un'ordinanza di archiviazione (peraltro non nel merito, ma conseguenza della mancanza della querela della persona offesa, requisito di procedibilità dell'azione penale) per sua natura non idonea a esplicare efficacia di giudicato;
concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, mentre in via subordinata, in caso di ritenuta illegittimità della sanzione adottata per difetto di proporzionalità, che la sanzione fosse rideterminata a norma dell'art 63 comma
2 d.lgs. 165/2001, con vittoria di spese.
Il giudice, verificata la regolare istaurazione del contraddittorio, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti decideva la causa con motivazione contestuale.
*****
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e merita accoglimento nei soli limiti che si diranno.
Nel dare contezza dei motivi di tale decisione, dobbiamo necessariamente partire dalla segnalazione effettuata dal Dirigente Scolastico all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, segnalazione che ha originato la contestazione degli addebiti :". Nella predetta segnalazione si legge : Il giorno 30 settembre 2022, nella sede scolastica alle ore 8.15, subito dopo il Parte_2
suono della campanella di ingresso, al pianterreno, all'interno dell'edificio, durante le quotidiane operazioni di ingresso, in prossimità della rampa di scale che conduce al primo piano dell'Istituto in prossimità dell'aula della classe 4° IP11, il collaboratore scolastico Sig. Pt 3 preposto alla vigilanza sull'ordinato ingresso degli alunni in classe alla prima ora si intratteneva a parlare del più e del meno con le alunne Pt_4 V.R. della classe IV IP11 in attesa dell'arrivo del prof. Parte_1
docente di Scienze motorie alla prima ora nella classe 4° IP11, rivolti verso il corridoio delle aule dell' Parte_5 e l'uscita di emergenza sul giardino della scuola. Il prof. Parte_1 sopraggiunge e prende l'alunna Pt_6 per la mano destra, piegandogliela all'indietro sul dorso, sollevandole il braccio destro e portandola in classe. Pur apparendo esternamente scherzosa,
l'azione risulta anomala e immotivata e l'alunna dichiara in classe nei pressi della cattedra di provare dolore. Lo stato di malessere alla mano destra è successivamente comunicato dall'alunna al
Docente durante lo svolgimento delle esercitazioni. Il docente non sospende gli esercizi alle braccia e alle mani e non si rende conto dello stato di disagio dell'alunna, disagio successivamente accentuato dagli esercizi alle gambe che l'alunna, stando alle sue dichiarazioni, chiede di non svolgere e che il docente, secondo l'alunna, insistentemente le chiede di svolgere. Appare non implausibile il nesso causativo tra il comportamento del docente e il malessere dell'alunna, anche psicologico oltre che fisico, anche in considerazione dell'esplicita comunicazione, che l'alunna dichiara di aver rivolto al docente, di provare in quel momento malessere, malessere evidenziato anche dall'uscita ripetuta prima dalla classe e poi dalla palestra per comunicare ai genitori quanto stava avvenendo....
omissis.....
Orbene, va innanzitutto ribadito quanto già riportato nella parte narrativa della presente decisione, vale a dire che il docente Pt_1 non nega gli accadimenti storici posti a fondamento del provvedimento sanzionatorio, ma contesta la rilevanza disciplinare della condotta addebitata e soprattutto , egli lamenta la mancata riapertura del procedimento disciplinare a seguito dell'archiviazione del procedimento penale parallelamente avviato dalla Procura della Repubblica del
Tribunale di Salerno.
Con riferimento a tale ultimo profilo di illegittimità, va evidenziato che l'art. 55-ter D. Lgs. n.
165/2001 disciplina i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale nell'ottica della reciproca autonomia. La disposizione citata stabilisce, infatti, la mera possibilità (e non l'obbligo) per l'amministrazione di sospendere il procedimento disciplinare, in pendenza del giudizio penale, allorché il fatto addebitato sia di difficile accertamento ovvero l'istruttoria non fornisca elementi sufficienti a motivare l'irrogazione di una sanzione, salva la facoltà dell'amministrazione di riaprire in ogni momento il procedimento per la sopravvenienza di elementi sufficienti ad adottare il provvedimento conclusivo. In questi termini, dunque, non è ravvisabile un comportamento illegittimo dell'amministrazione datrice di lavoro nella decisione di non sospendere il procedimento disciplinare in attesa della conclusione del giudizio penale, in quanto mero esercizio di una facoltà espressamente riconosciuta dalla legge.
Per converso, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 55-ter, qualora il procedimento disciplinare non venga sospeso e sfoci nell'adozione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale venga definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce reato o che il dipendente non lo ha commesso,
l'amministrazione riapre il procedimento disciplinare, al fine di modificare o confermare l'atto conclusivo alla luce dell'esito del giudizio penale, a condizione che l'interessato abbia formulato apposita istanza entro il termine di decadenza di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Nella stessa ottica, l'art. 653 c.p.p. dispone che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio sulla responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità in ordine all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.
Nel caso di specie, tuttavia, il procedimento penale avviato in relazione ai medesimi fatti oggetto della contestazione d'addebito si è concluso, non già con una sentenza definitiva di assoluzione, bensì con un decreto di archiviazione del G.I.P., fondato sull'insussistenza del reato di cui all'art. 571
c.p. e per l'improcedibilità del reato di cui all'art. 582 c.p. per mancanza di querela.
Al riguardo, è consolidato in giurisprudenza il principio per cui il decreto di archiviazione non è equiparabile ad una sentenza definitiva di assoluzione per insussistenza del fatto o per non averlo l'imputato commesso, con la conseguenza che esso non preclude l'avvio di un procedimento disciplinare né vincola l'Amministrazione nell'adozione della propria determinazione (T.A.R.
Lombardia sez. IV - Milano, 14/04/2021, n. 932; Cassazione civile sez. un. - 12/06/2017, n. 14551).
Più precisamente, si afferma che l'art. 653 c.p.p. deve intendersi nel senso che una questione disciplinare non può essere posta soltanto quando, in sede penale, abbia avuto luogo un proscioglimento con formula ampia, cioè quando i fatti esaminati nella sentenza penale sono definiti come storicamente inesistenti oppure la sentenza ricostruisce la condotta materiale o l'elemento psicologico in modo tale da collocare con sicurezza gli episodi esaminati al di fuori delle fattispecie disciplinari (T.A.R. Campania sez. I - Salerno, 07/01/2013, n. 1).
In definitiva, il decreto di archiviazione non può essere equiparato, per gli effetti che qui interessano, alla sentenza irrevocabile di assoluzione, lasciando libera l'amministrazione di determinarsi sulla rilevanza disciplinare del fatto contestato.
D'altra parte, per mera completezza, occorre precisare che la riapertura del procedimento disciplinare, in seguito alla chiusura del procedimento penale con pronuncia di assoluzione, è espressamente condizionata dalla legge ad un atto di iniziativa del dipendente, peraltro subordinato ad un termine decadenziale di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Sicché, nel caso di specie, nessuna omissione può imputarsi all'UPD anche per l'assenza di un'apposita istanza del docente, giacché non sussiste, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, un dovere officioso dell'amministrazione di ritornare sulla propria decisione circa i fatti addebitati al lavoratore per adeguare il contenuto del provvedimento disciplinare a quello della sentenza del giudice penale. Va ribadito, tra l'altro, che il provvedimento di archiviazione adottato dal Gip, non ha un contenuto incompatibile rispetto alle conclusioni raggiunte in precedenza nell'ambito del procedimento disciplinare, nel senso che non contiene alcun accertamento della insussistenza del fatto addebitato o che non costituisca un illecito penale o che l'imputato non lo abbia commesso. Ed infatti, disattendendo le motivazioni poste dal Pubblico Ministero a sostegno della richiesta di archiviazione il GIP non ha affermato la particolare tenuità dei fatti contestati, ma ha escluso che, nel caso di
,
specie, fosse configurabile l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 571 c.p, di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina in ambito scolastico, atteso che tale fattispecie presuppone unicamente l'eccesso nell'uso di mezzi in sé giuridicamente leciti, sicchè non sarebbero rientrate nel campo applicativo della predetta norma le ipotesi di violenza fisica o psichica asseritamente poste in essere dall'imputato. Il GIP ha quindi ritenuto che i fatti di causa integrassero unicamente la fattispecie incriminatrice delle lesioni personali di cui all'art. 582 c.p.. , concludendo tuttavia per la improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela .
Non si può pertanto affermare che, nella specie, il provvedimento disciplinare sarebbe stato fondato su fatti accertati dal giudice penale come insussistenti o non costituenti illecito in quanto l'ordinanza di archiviazione, al di là della sua inefficacia di giudicato in senso formale e sostanziale, non ha un contenuto incompatibile con le determinazioni disciplinari assunte dall'amministrazione con riferimento ai quei fatti.
Con riguardo al sopra detto profilo di illegittimità, il ricorso è pertanto sicuramente infondato. 66Merita invece un parziale accoglimento la doglianza relativa alla rilevanza disciplinare della condotta addebitata” anche se tale conclusione conduce, nella specie, unicamente all'applicazione di una sanzione diversa da quella irrogata dall'Amministrazione.
Sul punto, infatti, questo giudicante non ritiene condivisibili i rilievi sollevati dal convenuto circa la insussistenza, nel ricorso, di una specifica contestazione sulla proporzionalità della sanzione irrogata e quindi sulla impossibilità di una pronuncia ultra petita.
La Suprema Corte, anche di recente ( v. Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1818 Anno
2025), ha infatti affermato che, qualora in sede giudiziale venga esclusa la fondatezza di parte delle contestazioni, il giudice è tenuto a verificare se la sanzione inflitta sia o meno proporzionata in relazione agli illeciti accertati e detta valutazione va effettuata nel rispetto del codice di comportamento di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e del codice disciplinare previsto dalla contrattazione collettiva di comparto. L'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, infatti, richiama l'art. 2106 cod. civ., sicché anche al datore di lavoro pubblico, come a quello privato, è imposta l'osservanza del principio di proporzionalità fra sanzione e illecito disciplinare, principio che la Corte costituzionale ha ritenuto essere espressione dei canoni fondamentali di ragionevolezza e di eguaglianza, che si ricavano dall'art. 3 Cost. e che impongono una risposta sanzionatoria «graduata, di regola, nell'ambito dell'autonomo procedimento a ciò preposto, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza al caso concreto» (Corte Cost. n.
268/2016); il principio in parola è richiamato inoltre dalla contrattazione collettiva ed in particolare dall'art. 95 del CCNL 29.11.2007 per il personale del comparto scuola, con il quale le parti stipulanti, dopo avere evidenziato che la sanzione deve essere determinata « nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001e successive modificazioni ed integrazioni »>, hanno indicato i criteri generali da rispettare ai fini della scelta della sanzione medesima e di seguito tipizzato gli illeciti puniti con sanzioni conservative, graduate a partire dal rimprovero verbale sino a giungere alla sospensione dal servizio fino a mesi sei, sicchè è da escludere che il giudice, in assenza di esplicita domanda, non possa rideterminare la sanzione medesima. Ed invero, non si attaglia alla fattispecie il precedente della Cassazione n. 3896/2019 perché il principio è stato enunciato in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze di privati, mentre nell'impiego pubblico contrattualizzato la disciplina è dettata dall'art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001; nell'interpretare la disposizione in parola la Corte, affermata l'applicabilità della stessa a tutti i giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della modifica apportata dal d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, ha evidenziato che «se si considerano il contesto nel quale la disposizione è inserita, la finalità che la stessa persegue, la non discrezionalità che caratterizza il potere disciplinare attribuito al datore di lavoro pubblico (che induce anche ad escludere che l'applicazione della norma sia stata pensata come condizionata dalla richiesta dell'amministrazione) si perviene, allora, a ritenere che il legislatore abbia inteso attribuire al giudice il potere/dovere di rideterminare la sanzione, nei casi in cui quella inflitta venga ritenuta non proporzionata alla gravità del fatto accertato.» (Cass. n.
10236/2023, a prescindere da una espressa domanda di rideterminazione della sanzione formulata dalle parti, domanda che, peraltro, nel caso di specie, è stata formulata in via subordinata dalla stessa Amministrazione convenuta .
Tanto premesso, va ribadito che, nella specie il ricorrente, pur non negando i fatti oggetto di addebito, ha messo in rilievo come l'infrazione contestatagli in relazione al comportamento tenuto nei confronti dell'alunna non avesse carattere di particolare gravità e come, dunque, non vi fosse una negligenza tale da giustificare l'adozione del provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di 15 giorni. Come si legge nella contestazione d'addebito, al ricorrente veniva imputata una violazione degli obblighi di condotta stabiliti dall'art. 11 CCNL Comparto
Istruzione e Ricerca del 19.04.2018, ratione temporis applicabile, con particolare riferimento alla lettera f) del comma 3, laddove è prescritto ai dipendenti di mantenere nei rapporti con gli utenti una condotta ispirata ai principi di correttezza e di astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona. Veniva, così, irrogata al ricorrente la sanzione della sospensione di 15 giorni, in applicazione degli artt. 12-13 CCNL cit., in combinato disposto con gli artt. 494-495 D. Lgs. n. 297/1994, laddove
è prevista la sospensione da uno a sei mesi per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità.
Tale misura, avuto riguardo alle concrete modalità di svolgimento del fatto oggetto di addebito, appare sproporzionata, in quanto eccessivamente gravosa rispetto all'effettiva gravità del fatto contestato.
Occorre osservare, infatti, che sebbene l'art. 494 D. Lgs. n. 297/1994 collochi la sospensione dall'insegnamento fino ad un mese al secondo gradino più basso della gerarchia delle misure disciplinari astrattamente applicabili, deve altresì aversi riguardo alla graduazione delle sanzioni contenuta negli artt. 12 e 13 CCNL, laddove invece la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi rappresenta la più grave delle misure disciplinari conservative, immediatamente precedente al licenziamento.
Ebbene, al fine di stabilire l'adeguatezza della sanzione concretamente comminata, occorre far riferimento, oltre che alle previsioni normative, anche alla gerarchia ed ai criteri di scelta della misura da adottare stabiliti dal CCNL. L'art. 13, in particolare, prevede che, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni elencate dal precedente art. 12 sono determinati in base, tra l'altro, all'intenzionalità del comportamento, al grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento, nonché al grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi.
Orbene, nel caso che ci occupa,dall'istruttoria svolta in sede disciplinare emerge che il comportamento tenuto dal ricorrente - consistente nell'aver preso la mano dell'alunna, piegandola all'indietro, e sollevato il braccio per condurla in classe per l'inizio delle lezioni - fosse sorretto da un intento scherzoso, tutt'affatto che violento, ancorché non necessario al fine di richiamare la studentessa al rispetto delle regole. Può, infatti, senz'altro ritenersi poco appropriata la scelta di usare un contatto fisico con la studentessa anziché un mero sollecito verbale, ma ciò deve inquadrarsi al livello di una negligenza od imprudenza certamente non gravi, e comunque in termini di violazione degli obblighi di condotta imputabile a mera colpa.
Par L'episodio si inquadra in una fase iniziale della giornata scolastica allorquando la studentessa nonostante fosse già suonata la campanella di ingresso in classe, si intratteneva nel corridoio a parlare del più e del meno con una compagna e con il collaboratore scolastico. Scherzosamente il prof. Pt_1 nel frattempo sopravvenuto a scuola, poggiava il registro sulla nuca della studentessa per indurla ad entrare in classe (si veda sul punto la dichiarazione della studentessa Per_1 e, nella medesima atmosfera scherzosa, le prendeva la mano, piegandola all'indietro sul dorso, sollevandole il braccio, e portandola in classe (vedi dichiarazione del collaboratore scolastico Testimone_1 :
Mi è sembrato che tra il docente e l'alunna vi fosse un'atmosfera scherzosa) .E' evidente, che il gesto compiuto dall'insegnante non volesse nuocere la studentessa, né dal punto di vista fisico, né da quello psicologico e certamente il comportamento descritto non evidenzia alcuna volontà di mortificazione della studentessa. Al contrario, si possono comprendere, dal curruculum scolastico della studentessa e dal ruolo rivestito dall'insegnante negli anni precedenti, le ragioni che possono aver indotto il prof. Pt_1 ad adottare un comportamento" cameratesco”. Dobbiamo tener presente
, infatti, che nel precedente anno scolastico la studentessa in questione conseguiva con il medesimo insegnante un voto altissimo, la qual cosa la poneva certamente in una condizione di maggiore considerazione rispetto ai compagni di classe e forse anche di familiarità .
In quest'ottica, sebbene la mancanza di dolo diretto non escluda la contrarietà del comportamento del ricorrente agli obblighi di condotta imposti dal suo ruolo di docente, come correttamente rilevato dal CP_1 , è pur vero che l'assenza di una concreta volontà lesiva, per quanto sopra osservato, assume rilievo ai fini del giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata e nell'individuazione della misura più adeguata al caso concreto, ai sensi dei menzionati artt. 494-495 D. Lgs. n. 297/1994 ed art. 13 CCNL.
Per converso, risulta altrettanto moderata l'entità dei danni causati dal ricorrente all'alunna per effetto della condotta oggetto di addebito.
Dalla segnalazione del Dirigente Scolastico, infatti, sembrerebbe che il prof. Pt_1 abbia disatteso le richieste di aiuto della studentessa dopo che questa aveva manifestato il dolore sofferto per la manovra impropria, costringendola a praticare esercizi che le causavano ulteriore dolore. Dalle informazioni assunte in sede disciplinare, invece, emerge innanzitutto che nella immediatezza, allorquando il professore le prendeva la mano portandola all'indietro verso la spalla, la studentessa non lamentava alcun dolore, dolore che segnalava soltanto allorquando entrava in classe e alla cui segnalazione il professore reagiva lasciando immediatamente la mano. Ed anche successivamente quando, nell'eseguire gli esercizi richiesti, la studentessa lamentava dolore al polso, l'insegnante non sottovalutava la lamentela, ma le tastava il polso per verificare la funzionalità della mano e, in ogni caso, passava ad eseguire dei lavori ginnici con le gambe per i quali la studentessa non avrebbe dovuto avere problemi e che tuttavia ella non eseguiva perché, come da lei stesso dichiarato provava stanchezza alle gambe in quanto il mercoledì precedente era 66
stata in palestra (privata) dove aveva già svolto esercizi analoghi che l'avevano affaticata “.
Non si può pertanto affermare che l'insegnante abbia sottovalutato le lamentele della studentessa, imponendole esercizi che aggravavano il suo stato dolorifico. Al contrario, le consentiva di non svolgere alcuna attività per la restante durata della lezione, non opponendosi neppure alle sue richieste di uscire dall'aula.
Peraltro, anche l'intervento effettuato al Pronto Soccorso nella tarda mattinata del 30 settembre non
è significativo per dimostrare la gravità del comportamento posto in essere dal ricorrente. Il medico di turno, infatti, si limita ad annotare nel referto un “ riferito trauma al polso“, mentre l'esame obiettivo della paziente evidenzia assenza di escoriazioni e tumefazioni dei tessuti molli, tanto è vero che vengono prescritti solo due giorni di riposo e viene prescritto un esame radiografico che non risulta sia mai stato effettuato. Sicché anche il grado delle conseguenze dannose procurate all'utente lasciano deporre per la sproporzione della misura comminata alla gravità del fatto contestato.
Per tutto quanto osservato, la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 15 giorni dev'essere annullata, per violazione del principio di gradualità e del principio di proporzionalità della misura disciplinare.
Alla luce di quanto sopra detto, stante la facoltà del giudice di rideterminare la sanzione, in caso di annullamento del provvedimento disciplinare per difetto di proporzionalità, ai sensi dell'art. 63, comma 2-bis, D. Lgs. n. 165/2001, si dispone la sostituzione della misura della sospensione di 15 giorni con la più lieve misura della multa di importo pari a 3 ore di retribuzione, tenuto conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato, in ossequio alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
Ne consegue il diritto del ricorrente a vedersi rimborsata la somme pari a 455,43 euro trattenuta nella busta paga del mese di marzo 2023 fermo restando il diritto del CP_1 convenuto و
all'applicazione della multa come sopra determinata.
Il ricorrente, inoltre, ha diritto a percepire l'importo di € 500 euro a titolo di Bonus docenti per l'anno 2022/2023, non percepito in conseguenza del provvedimento disciplinare adottato, Deve, invece, rigettarsi la richiesta di risarcimento dei danni e di rifusione delle spese mediche che il ricorrente sostiene di aver sopportato in conseguenza dell'apertura dei procedimenti disciplinare e penale. Da un lato, invero, non può affermarsi che l'irrogazione di una sanzione, per quanto sproporzionata rispetto alla gravità della condotta contestata, sia idonea di per sé a fondare una responsabilità del datore di lavoro, allorché il fatto oggetto di addebito si riveli comunque fondato e disciplinarmente rilevante. D'altra parte, non risulta fornita la prova del nesso di causalità e delle conseguenze dannose che il ricorrente vorrebbe ricondurre all'iniziativa disciplinare dell'istituto scolastico.
Le spese di lite, in ragione dell'esito della controversia, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra eccezione e domanda disattesa:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla il provvedimento disciplinare della sanzione della sospensione dal servizio e dal trattamento retributivo per la durata di 15 giorni;
2. ridetermina la sanzione disciplinare applicabile al ricorrente nella multa di importo pari a 3 ore di retribuzione;
3. condanna il CP_1 convenuto, in persona del Ministro p.t., alla restituzione in favore del ricorrente della somma di € 455,43 trattenuta con la busta paga di marzo 2023, con l'aggiunta degli interessi legali;
4. dichiara che il ricorrente ha diritto a percepire l'importo di € 500 euro a titolo di Bonus docenti per l'anno 2022/2023; 5. rigetta la la richiesta di risarcimento dei danni e di rifusione delle spese mediche;
6. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno 26 novembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio