Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 558
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza/nullità della notifica della Cartella di Pagamento effettuata via PEC

    La Corte ha ritenuto che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non necessita di sottoscrizione digitale e che l'irritualità della notifica PEC non comporta nullità se ha raggiunto lo scopo.

  • Rigettato
    Inesistenza e/o nullità della notifica effettuata mediante indirizzo PEC ignoto e non iscritto nei pubblici registri

    L'utilizzo di un indirizzo PEC istituzionale non iscritto nei registri pubblici non determina nullità se ha consentito al destinatario di svolgere le proprie difese senza incertezze. La parte ricorrente non ha dedotto alcun pregiudizio al diritto di difesa.

  • Rigettato
    Nullità della Cartella di Pagamento per difetto di sottoscrizione dei ruoli impugnati

    L'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 non prevede sanzione per l'omessa sottoscrizione del ruolo. L'esistenza dell'atto non dipende dalla sottoscrizione ma dalla sua riferibilità all'organo amministrativo. La cartella non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo l'intestazione e l'indicazione della causale.

  • Rigettato
    Nullità della Cartella di Pagamento per vizi afferenti alla validità dei ruoli – Omesso controllo ex art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 165/2001

    La norma prevede il controllo e coordinamento dell'attività degli uffici, ma non ne disciplina il modus. La parte ricorrente non ha fornito indicazioni specifiche su come si sarebbe realizzato l'omesso controllo.

  • Rigettato
    Nullità/annullabilità della Cartella di Pagamento per difetto assoluto e/o carenza di motivazione e di prova

    La cartella, relativa a controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/73, indica le ragioni e i fatti che hanno portato all'iscrizione a ruolo, i titoli da cui deriva la richiesta e consente il diritto di difesa. L'obbligo di motivazione è assolto dal mero richiamo alle dichiarazioni del contribuente.

  • Rigettato
    Nullità della Cartella di Pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate

    Per gli interessi, è sufficiente il riferimento alla dichiarazione da cui deriva il debito, trattandosi di mera operazione matematica. Per le sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge o alla tipologia della violazione. Gli interessi richiamati sono quelli già iscritti a ruolo.

  • Rigettato
    Nullità della Cartella di Pagamento per violazione degli artt. 6, comma 5, e 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212

    La Corte ha ritenuto che le indicazioni fornite nella cartella soddisfano l'obbligo di motivazione prescritto dalla normativa citata, facendo riferimento all'atto precedente e quantificando gli accessori.

  • Rigettato
    Omessa notifica della comunicazione di irregolarità

    Dalla documentazione risulta che la contribuente ha ricevuto due comunicazioni di irregolarità prima della notifica della cartella di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 558
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 558
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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