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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 558/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PASTORE ORNELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4041/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250006737701-000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 400/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (come da atti di causa)
Resistente/Appellato: (come da atti di causa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520250006737701/000, notificata a mezzo p.e.c. il 5 marzo 2025, e dei ruoli alla stessa sottesi nn. 2025/550008, resi esecutivi il 13 dicembre 2024 dell'importo complessivo pari ad euro 3508,18 scaturente dal controllo automatizzato ex art. 36 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 del Modello 770/2022, per il periodo di imposta 2021, e afferente al recupero di Ritenute IRPEF, sanzioni e interessi.
Il ricorrente eccepiva: 1) Inesistenza/nullità della notifica della Cartella di Pagamento effettuata via p.e.c., per violazione della specifica disciplina di riferimento 2) inesistenza e/o nullità della notifica effettuata mediante indirizzo PEC ignoto e non iscritto nei pubblici registri;
3) Nullità della Cartella di Pagamento per difetto di sottoscrizione dei ruolo impugnati. Difetto di attribuzione in sede di firma. Violazione dell'art. 12, comma 4, D.P.R. n. 602/1973. 4) nullità della Cartella di Pagamento per vizi afferenti alla validità dei ruoli – Omesso controllo ex art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 165/2001.
5) Nullità/annullabilità della Cartella di Pagamento per difetto assoluto e/o carenza di motivazione e di prova. Violazione del diritto di difesa. 6) nullità della Cartella di Pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate. 7) Nullità della Cartella di Pagamento per violazione degli artt. 6, comma 5, e 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva ed eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva considerato che le eccezioni avanzate nel ricorso attengono all'attività posta in essere invia esclusiva dal
Concessionario della riscossione.
All'odierna udienza le parti concludevano come riportato a verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alle specifiche censure sollevate dalla parte con il primo motivo di ricorso è stato chiarito che “In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso”.(Sez. 5 , Ordinanza n. 30948 del 27/11/2019)
In ogni caso, anche con riferimento a tale tipo di notifica è stato di recente affermato che “In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, la violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico non comporta l'invalidità della notifica, ove non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo” (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14042 del 01/06/2018).
Ed ancora “L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Sez. U , Sentenza n. 23620 del 28/09/2018).
Quanto al secondo motivo riguardante l'inesistenza e/o la nullità della notifica effettuata mediante indirizzo PEC ignoto e non iscritto nei pubblici si evidenzia che l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non determina nullità della ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. registri (Sez. U , Sentenza n. 15979 del 18/05/2022)
Più di recente è stato ribadito che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia
"ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del
03/07/2023)
Ne consegue che nel caso in esame non sussiste l'eccepita nullità non essendo stato dedotto dalla parte ricorrente alcun pregiudizio al diritto di difesa
Riguardo al motivo inerente la mancata sottoscrizione del ruolo è stato affermato (cfr. Sez. 5 , Sentenza
n. 27561 del 30/10/2018) che “In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del
1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del
1990”.
A sostegno di tale tesi, la Cassazione aggiunge che l'articolo 12 del Dpr 602/1973, che disciplina il contenuto e la formazione dei ruoli, non prevede una sanzione specifica di nullità nel caso di mancata sottoscrizione (cfr. Cassazione n. 19761 del 3 ottobre 2016).
Inoltre più di recente è stato evidenziato che “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. (Sez. 5 , Ordinanza n.
31605 del 04/12/2019) Quanto poi alla presunta violazione in relazione all'omesso controllo ex art. 17, comma 1, lett. d) del D.
Lgs. n. 165/2001 va premesso che la suddetta norma prevede che il dirigente, effettui il controllo e del coordinamento dell'attività degli Uffici sottoposti senza tuttavia disciplinarne il modus. IN ogni caso parte ricorrente non ha fornito alcuna indicazione delle specifiche modalità attraverso cui si sarebbe realizzato l'omesso controllo, prospettando tale eccezione in termini alquanto generici
Relativamente alla eccepita mancanza di motivazione la Corte rileva che nella cartella impugnata, attinente a liquidazione ex 36 bis del d.p.r. n. 600/73 e 54 bis del d.p.r. n. 633/72, per imposta a debito dichiarata e non versata o versata tardivamente, sono state descritte le ragioni ed i fatti che hanno portato alla iscrizione a ruolo.
Con la cartella, predisposta in conformità al modello ministeriale approvato, sono state fornite tutte le motivazioni e indizi sufficienti per affermare l'obbligazione tributaria ed era a carico del contribuente l'onere di proporre elementi in senso contrario.
Nella cartella risultano, peraltro, indicati i titoli (modello770/2022) da cui deriva la richiesta di pagamento e cui si riferiscono i tributi contestati consentendo, così, il diritto di difesa del contribuente.
In proposito è stato chiarito che “In tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa”. (cfr. Sez. 5 , Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017).
Nel caso di specie, come già detto, la cartella di pagamento è stata emessa per la riscossione di quanto risultava dovuto a seguito di controllo automatizzato e pertanto si è proceduto alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, in tal caso l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima (Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 21804/2017, Rv. 645620-01).
Con specifico riferimento al profilo concernente la motivazione dell'atto impugnato in ordine agli interessi
è stato affermato dalla Suprema Corte (cfr. Sez. 5 -, Ordinanza n. 6812 del 08/03/2019) che “Nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del
1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi”. Poiché anche nella cartella è specificato che gli interessi sono stati determinati ai sensi della norma sopra citata deve ritenersi che sul punto non sussista alcun difetto di motivazione.
Inoltre più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. U, 14.07.2022, n. 22281, Rv.
665273-01) hanno chiarito che, allorché la cartella di pagamento faccia seguito all'adozione di un atto fiscale che ha già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la stessa è da ritenersi congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori. Tali indicazioni, quindi, soddisfano integralmente l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212/2000 e dall'art. 3 della L. n. 241/1990.
Laddove, invece, la cartella di pagamento costituisca il primo atto riguardante la pretesa erariale per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo motivazionale essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa, ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori risultano dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo Nel caso de quo, gli interessi richiamati in cartella altro non sono che gli interessi già ex lege iscritti a ruolo e meramente riportati nella cartella.
Infine con riferimento all'eccezione relativa all'omessa notifica della comunicazione di irregolarità ai sensi dell'art. 36 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si evidenzia che dalla documentazione allegata dalla parte resistente risulta che la contribuente, prima della notifica della cartella di pagamento impugnata, ha ricevuto a mezzo pec, le due comunicazioni di irregolarità richiamate in cartella, emesse a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 del Modello 770/2022, per il periodo di imposta 2021, segnatamente: in data
16.07.2024 la comunicazione codice atto numero 49174372216 e in data 18.09.2024 la comunicazione codice atto numero 53023422214.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Al rigetto segue per legge la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 1000,00, oltre accessori come per legge. Messina 27 gennaio 2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PASTORE ORNELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4041/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250006737701-000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 400/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (come da atti di causa)
Resistente/Appellato: (come da atti di causa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520250006737701/000, notificata a mezzo p.e.c. il 5 marzo 2025, e dei ruoli alla stessa sottesi nn. 2025/550008, resi esecutivi il 13 dicembre 2024 dell'importo complessivo pari ad euro 3508,18 scaturente dal controllo automatizzato ex art. 36 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 del Modello 770/2022, per il periodo di imposta 2021, e afferente al recupero di Ritenute IRPEF, sanzioni e interessi.
Il ricorrente eccepiva: 1) Inesistenza/nullità della notifica della Cartella di Pagamento effettuata via p.e.c., per violazione della specifica disciplina di riferimento 2) inesistenza e/o nullità della notifica effettuata mediante indirizzo PEC ignoto e non iscritto nei pubblici registri;
3) Nullità della Cartella di Pagamento per difetto di sottoscrizione dei ruolo impugnati. Difetto di attribuzione in sede di firma. Violazione dell'art. 12, comma 4, D.P.R. n. 602/1973. 4) nullità della Cartella di Pagamento per vizi afferenti alla validità dei ruoli – Omesso controllo ex art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 165/2001.
5) Nullità/annullabilità della Cartella di Pagamento per difetto assoluto e/o carenza di motivazione e di prova. Violazione del diritto di difesa. 6) nullità della Cartella di Pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate. 7) Nullità della Cartella di Pagamento per violazione degli artt. 6, comma 5, e 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva ed eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva considerato che le eccezioni avanzate nel ricorso attengono all'attività posta in essere invia esclusiva dal
Concessionario della riscossione.
All'odierna udienza le parti concludevano come riportato a verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alle specifiche censure sollevate dalla parte con il primo motivo di ricorso è stato chiarito che “In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso”.(Sez. 5 , Ordinanza n. 30948 del 27/11/2019)
In ogni caso, anche con riferimento a tale tipo di notifica è stato di recente affermato che “In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, la violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico non comporta l'invalidità della notifica, ove non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo” (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14042 del 01/06/2018).
Ed ancora “L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Sez. U , Sentenza n. 23620 del 28/09/2018).
Quanto al secondo motivo riguardante l'inesistenza e/o la nullità della notifica effettuata mediante indirizzo PEC ignoto e non iscritto nei pubblici si evidenzia che l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non determina nullità della ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. registri (Sez. U , Sentenza n. 15979 del 18/05/2022)
Più di recente è stato ribadito che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia
"ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del
03/07/2023)
Ne consegue che nel caso in esame non sussiste l'eccepita nullità non essendo stato dedotto dalla parte ricorrente alcun pregiudizio al diritto di difesa
Riguardo al motivo inerente la mancata sottoscrizione del ruolo è stato affermato (cfr. Sez. 5 , Sentenza
n. 27561 del 30/10/2018) che “In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del
1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del
1990”.
A sostegno di tale tesi, la Cassazione aggiunge che l'articolo 12 del Dpr 602/1973, che disciplina il contenuto e la formazione dei ruoli, non prevede una sanzione specifica di nullità nel caso di mancata sottoscrizione (cfr. Cassazione n. 19761 del 3 ottobre 2016).
Inoltre più di recente è stato evidenziato che “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. (Sez. 5 , Ordinanza n.
31605 del 04/12/2019) Quanto poi alla presunta violazione in relazione all'omesso controllo ex art. 17, comma 1, lett. d) del D.
Lgs. n. 165/2001 va premesso che la suddetta norma prevede che il dirigente, effettui il controllo e del coordinamento dell'attività degli Uffici sottoposti senza tuttavia disciplinarne il modus. IN ogni caso parte ricorrente non ha fornito alcuna indicazione delle specifiche modalità attraverso cui si sarebbe realizzato l'omesso controllo, prospettando tale eccezione in termini alquanto generici
Relativamente alla eccepita mancanza di motivazione la Corte rileva che nella cartella impugnata, attinente a liquidazione ex 36 bis del d.p.r. n. 600/73 e 54 bis del d.p.r. n. 633/72, per imposta a debito dichiarata e non versata o versata tardivamente, sono state descritte le ragioni ed i fatti che hanno portato alla iscrizione a ruolo.
Con la cartella, predisposta in conformità al modello ministeriale approvato, sono state fornite tutte le motivazioni e indizi sufficienti per affermare l'obbligazione tributaria ed era a carico del contribuente l'onere di proporre elementi in senso contrario.
Nella cartella risultano, peraltro, indicati i titoli (modello770/2022) da cui deriva la richiesta di pagamento e cui si riferiscono i tributi contestati consentendo, così, il diritto di difesa del contribuente.
In proposito è stato chiarito che “In tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa”. (cfr. Sez. 5 , Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017).
Nel caso di specie, come già detto, la cartella di pagamento è stata emessa per la riscossione di quanto risultava dovuto a seguito di controllo automatizzato e pertanto si è proceduto alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, in tal caso l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima (Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 21804/2017, Rv. 645620-01).
Con specifico riferimento al profilo concernente la motivazione dell'atto impugnato in ordine agli interessi
è stato affermato dalla Suprema Corte (cfr. Sez. 5 -, Ordinanza n. 6812 del 08/03/2019) che “Nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del
1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi”. Poiché anche nella cartella è specificato che gli interessi sono stati determinati ai sensi della norma sopra citata deve ritenersi che sul punto non sussista alcun difetto di motivazione.
Inoltre più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. U, 14.07.2022, n. 22281, Rv.
665273-01) hanno chiarito che, allorché la cartella di pagamento faccia seguito all'adozione di un atto fiscale che ha già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la stessa è da ritenersi congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori. Tali indicazioni, quindi, soddisfano integralmente l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212/2000 e dall'art. 3 della L. n. 241/1990.
Laddove, invece, la cartella di pagamento costituisca il primo atto riguardante la pretesa erariale per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo motivazionale essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa, ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori risultano dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo Nel caso de quo, gli interessi richiamati in cartella altro non sono che gli interessi già ex lege iscritti a ruolo e meramente riportati nella cartella.
Infine con riferimento all'eccezione relativa all'omessa notifica della comunicazione di irregolarità ai sensi dell'art. 36 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si evidenzia che dalla documentazione allegata dalla parte resistente risulta che la contribuente, prima della notifica della cartella di pagamento impugnata, ha ricevuto a mezzo pec, le due comunicazioni di irregolarità richiamate in cartella, emesse a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 del Modello 770/2022, per il periodo di imposta 2021, segnatamente: in data
16.07.2024 la comunicazione codice atto numero 49174372216 e in data 18.09.2024 la comunicazione codice atto numero 53023422214.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Al rigetto segue per legge la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 1000,00, oltre accessori come per legge. Messina 27 gennaio 2026