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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13173/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Silvia Di Miceli, C.F._1
rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Giuseppe Varisco, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note scritte del 31 ottobre e del 5 novembre 2024, per l'udienza del 6/11/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle
1 quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14/10/2023, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con il 24/9/2012 a Palermo e che da tale CP_1
unione erano nate due figlie, (il 14/1/2014) e (il Persona_1 Persona_2
7/3/2015), chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Deduceva che l'unione coniugale si era deteriorata a causa di un tradimento, confessato dal marito, e, soprattutto, in conseguenza dello stato di tossicodipendenza del predetto, il quale, dopo aver concluso con esito positivo un percorso di riabilitazione (durato circa un anno) presso il , avrebbe, a distanza di due anni, CP_2
fatto nuovamente uso di sostanze stupefacenti e avrebbe assunto un atteggiamento apatico, inerte e di totale disinteresse per i bisogni della famiglia;
circostanza questa ritenuta dalla ricorrente fonte di possibile pregiudizio per le figlie minori, la cui frequentazione con il padre, a partire dal mese di maggio 2022, era stata limitata ad alcuni pomeriggi della settimana.
Concludeva, pertanto, chiedendo la pronuncia della separazione con addebito al marito;
l'affidamento esclusivo delle figlie minori e;
Per_1 Per_2
l'assegnazione della casa coniugale;
l'obbligo a carico di di CP_1
corrisponderle un assegno di € 600,00 mensili, di cui € 200,00 a titolo di mantenimento personale per sé ed € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, oltre al 70% delle spese straordinarie relative alle stesse.
Con memoria depositata il 10/2/2023 si costituiva in giudizio il resistente, il quale contestava il tradimento, indicato dalla ricorrente quale causa del fallimento dell'unione coniugale;
in ordine all'abuso di sostanze stupefacenti, evidenziava di avere intrapreso un percorso di riabilitazione al , con esito positivo, con il CP_2
supporto della moglie e di non averne fatto successivamente più uso.
Si opponeva, poi, alla richiesta di affidamento esclusivo delle minori formulata dalla ricorrente e ne chiedeva l'affidamento condiviso, evidenziando, da un lato,
2 come la madre le avesse allontanate dalla figura paterna in modo del tutto arbitrario ed autonomo, e sottolineando, dall'altro, di aver sempre partecipato alla loro crescita e cura con amore e dedizione.
Il resistente deduceva, infine, stante il peggioramento delle sue condizioni reddituali, l'impossibilità di contribuire al mantenimento delle figlie in misura superiore all'importo di € 300,00, e chiedeva, altresì, che la ricorrente venisse onerata del pagamento della metà della rata del mutuo cointestato relativo alla casa coniugale.
Concludeva, pertanto, chiedendo: la separazione personale dal coniuge;
il rigetto della domanda di addebito avanzata dalla controparte;
l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita come specificato in memoria;
l'onere a suo carico di corrispondere alla la somma di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento delle figlie minori Pt_1
ed il pagamento del 50% delle relative spese straordinarie;
il rigetto della richiesta di mantenimento personale formulata dalla ricorrente e la condanna di quest'ultima al pagamento della metà della rata di mutuo.
Sentite le parti all'udienza del 21/2/2023 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente le rimetteva dinanzi al Giudice Istruttore previa adozione, giusta ordinanza del 26/3/2023, dei seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
- autorizzazione dei coniugi a continuare a vivere separati;
- affidamento delle figlie minori e in via esclusiva alla madre, Per_1 Per_2
con facoltà per il padre di incontrarle e tenerle con sé secondo quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, due pomeriggi alla settimana per la durata di tre ore, con incarico al Servizio sociale del Comune di vigilare sull'evoluzione della situazione familiare con particolare riguardo agli incontri fra le bambine e il padre;
- incarico al territorialmente competente di monitorare le condizioni del CP_2
resistente e di predisporre un progetto in suo sostegno;
3 - assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
- obbligo a carico del Varia di versare alla a titolo di contributo al suo Pt_1
mantenimento, una somma pari alla metà della rata del mutuo per l'acquisto della casa familiare cointestata ai coniugi, corrispondente alla quota di pertinenza della ricorrente, ovvero, in alternativa, a continuare a sostenere per intero la rata del mutuo;
- obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente la somma mensile di €
400,00, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie relative allo stesso, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale.
Con memoria depositata il 15/1/2024, la ricorrente, a parziale modifica delle richieste formulate nel ricorso introduttivo e alla luce del mancato adempimento da parte del resistente alle obbligazioni sul medesimo gravanti, chiedeva che costui venisse onerato del pagamento dell'intera rata del mutuo in luogo dell'assegno di mantenimento nei suoi confronti e che il versamento del contributo al mantenimento relativo alle figlie, pari ad € 400,00, avvenisse tramite erogazione diretta da parte del datore di lavoro del , la società Karisma s.r.l., con sede a Palermo in viale CP_1
Strasburgo n. 352.
Nel corso del procedimento pervenivano le relazioni dei Servizi incaricati con ordinanza presidenziale e con successiva ordinanza del G.I. del 26/10/2023 – SERD,
Servizio Sociale del Comune di Palermo e Consultorio familiare –, mentre il Servizio di NPIA, sebbene incaricato con la predetta ordinanza del G.I., non faceva pervenire alcuna relazione.
Quindi, la causa veniva trattenuta in decisione e rimessa al collegio all'udienza indicata in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
__________________
2. Ebbene, innanzitutto, va osservato che il presupposto imprescindibile della separazione è il verificarsi di fatti tali da determinare un'insanabile compromissione
4 della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Nel caso di specie, ricorrendo palesemente il predetto necessario presupposto, deve senz'altro essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
3. Quanto alla responsabilità della frattura del vincolo coniugale, va evidenziato che, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comporta-menti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 15196/2023, Cass.
32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò comporta una accurata valutazione del fatto per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto di addebitare la responsabilità della separazione al resistente, ponendo a fondamento della propria domanda il tradimento posto in essere ai suoi danni dal marito e, soprattutto, l'abuso da parte di
5 quest'ultimo di sostanze stupefacenti, a causa del quale questi avrebbe assunto comportamenti pregiudizievoli per l'intera famiglia, disinteressandosi dei bisogni della stessa.
Ebbene, dall'esame della documentazione in atti, delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza presidenziale, nonché di quanto successivamente dalle stesse dedotto, non ritiene il Collegio provata, a carico del resistente, alcuna delle condotte contrarie ai doveri coniugali lamentata dalla ricorrente.
Deve piuttosto ritenersi che la disgregazione del vincolo coniugale sia stata la normale conseguenza del rapporto conflittuale esistente tra le parti, che ha condotto, quale fisiologico epilogo, alla fine della convivenza, non imputabile in via esclusiva o prevalente alle condotte del resistente, di cui non è stata, peraltro, fornita prova alcuna.
Sul punto, infatti, occorre evidenziare che la ricorrente non ha provato il nesso causale tra i fatti posti a fondamento della domanda di addebito e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza, limitandosi a mere deduzioni non corroborate da alcun elemento di prova. Peraltro, la stessa ricorrente ha affermato di aver accompagnato il marito nel percorso di disintossicazione e riabilitazione al (cfr. CP_2
ricorso introduttivo), di talché, stante la condotta partecipativa della moglie a detto percorso, non appare plausibile ritenere che sia stata la situazione de qua a determinare la rottura del vincolo coniugale.
Peraltro, lo stesso resistente ha sottolineato come la crisi del rapporto coniugale sia stata causata da numerosi elementi, estranei alle condotte a lui imputabili, e come la stessa si sia acuita in occasione del trasferimento presso la casa coniugale dei genitori della ricorrente, determinato dalla necessità di quest'ultima di prestare assistenza al padre;
circostanza che, sebbene temporanea, avrebbe fortemente influito sulla vita quotidiana della famiglia e ne avrebbe destabilizzato l'equilibrio.
Pertanto, tenuto conto del carente quadro probatorio in ordine all'imputazione della responsabilità in capo al resistente, constatata la palese insussistenza di un
6 nesso di causalità tra i comportamenti di quest'ultimo ed il deteriorarsi del vincolo di coniugio, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente non può che essere rigettata.
4. In relazione, poi, all'affidamento delle figlie minori ed , va Per_1 Per_2
preliminarmente osservato che la disciplina sull'affidamento è retta dal principio della bigenitorialità, consacrato e specificato dall'art. 337 ter c.c. ai sensi del quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”; per cui, il giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. È evidente che il regime ordinario di affidamento sia quello condiviso, derogabile in favore di un diverso modello solo in casi eccezionali, quando uno dei genitori non sia idoneo a svolgere il proprio ruolo educativo ed abbia manifestato un disinteresse grave nei confronti del figlio.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio, sulla base delle relazioni trasmesse dai Servizi sociali, dal Consultorio familiare, nonché dal SERD, che non sussistono allo stato circostanze idonee a derogare al modello ordinario di affidamento condiviso.
Ed invero, le relazioni trasmesse in data 17/7/2023 e 17/10/2023 dal SERD di
Palermo – incaricato con ordinanza presidenziale di monitorare le condizioni del resistente e di predisporre un progetto in suo sostegno – riferiscono che “gli elementi clinici-laboristici in possesso depongono in atto per l'assenza di una condizione di tossicodipendenza in fase attiva” e che “ il resistente prosegue il percorso di monitoraggio clinico, che gli incontri ed esami si sono svolti regolarmente e che dall'esame delle urine cui è stato più volte sottoposto è risultato dug free”; dalle relazioni sopra indicate emerge,
7 altresì, che il resistente ha raggiunto una buona stabilità emotiva che gli consente di controllare adeguatamente le spinte tossicofiliche.
Sotto tale profilo, pertanto, il Collegio non ravvisa in capo al resistente alcuna situazione che possa incidere negativamente sulle sue capacità di esercitare in modo adeguato le funzioni genitoriali.
Per di più, il Consultorio familiare, con relazione del 14/2/2024, ha sottolineato come la stessa ricorrente riconosca l'importanza della presenza continuativa e frequente della figura paterna per la crescita equilibrata delle figlie, come il resistente abbia più volte manifestato il forte attaccamento alle minori ed il desiderio di consolidare con le stesse una relazione più intensa e significativa, e come gli incontri si siano svolti in un clima sereno nei due pomeriggi infrasettimanali a disposizione del Varia.
Da ultimo, con la relazione del 23/10/2024, il Consultorio familiare ha rappresentato che il clima conflittuale pregresso risulta superato e che, pertanto, è sufficiente il solo monitoraggio da parte dei Servizi sociali.
Questi ultimi, chiamati a monitorare la situazione familiare, con relazione depositata il 5/11/2024, hanno comunicato che gli incontri tra il resistente e le figlie minori si sono svolti regolarmente e che le stesse hanno manifestato il desiderio di passare con il padre del tempo al di fuori dell'abitazione della nonna paterna, nella quale respirano un clima di forte conflittualità.
Pertanto, alla luce delle relazioni acquisite, le quali fotografano un rapporto sereno del padre con le figlie minori ed e sottolineano la volontà del Per_1 Per_2
primo di costruire una relazione più intensa con le seconde, ritiene il Collegio che sussistano le condizioni per disporre l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Si ritiene, tuttavia, opportuno, in considerazione dei trascorsi del nucleo, disporre la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti, come suggerito dallo stesso Consultorio familiare, per la durata di un
8 anno, con onere di segnalare al Giudice tutelare eventuali situazioni di pregiudizio per le minori.
In ordine all'esercizio del diritto di visita del ricorrente, deve disporsi che CP_1
possa incontrare e tenere con sé le figlie minori, compatibilmente con le loro
[...]
esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, come di seguito disposto:
- due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
- a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica, con pernottamento nella notte intermedia;
- durante le vacanze estive, per 10 giorni anche non consecutivi con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dall'1 al 10 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora delle minori e di consentire contatti telefonici quotidiani con il genitore non presente;
- in occasione delle festività natalizie, per cinque giorni consecutivi con facoltà di pernottamento comprendenti, ad anni alterni, il 25 dicembre ovvero il 1° gennaio, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora delle minori e di consentire contatti telefonici quotidiani con il genitore non presente;
- in occasione delle festività pasquali, per tre giorni consecutivi con facoltà di pernottamento comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il giorno del
Lunedì dell'Angelo, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora delle minori e di consentire contatti telefonici quotidiani con il genitore non presente;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Quanto alla casa coniugale, deve confermarsi l'assegnazione della stessa in favore di , affinché continui ad abitarla insieme con le figlie minori. Parte_1
5. In merito, poi, alle statuizioni di natura economica, va osservato che al coniuge
9 cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr.
Cass., 27.6.2006, n. 14840).
Nella fattispecie in esame, in ordine alla posizione economica delle parti, risulta dagli atti che lavora come banconiere di bar presso il cinema Cityplex di CP_1
Palermo, percependo una retribuzione base di € 1.114,00, che, aumentata da una serie di addizionali, raggiunge la somma di € 1.300,00 circa mensili;
che il predetto sostiene mensilmente alcune spese e, in particolare, l'intera rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (il cui importo, originariamente fissato in € 540,41, è aumentato in ragione del tasso variabile ad € 650,00 circa), la rata del finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura, pari ad € 294,79, la rata dell'assicurazione per l'auto, nonché il mantenimento per le figlie minori.
Orbene, stante la situazione reddituale del resistente sopra indicata e tenuto conto della fruizione da parte della ricorrente dell'assegno di inclusione erogato dall'NP
(circostanza non contestata da quest'ultima ed anzi espressamente ammessa nella comparsa conclusionale del 20/12/2024), ritiene il Collegio non sussistente una situazione di sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi atta a giustificare l'obbligo per di disporre in favore di un CP_1 Parte_1
assegno per il mantenimento personale della stessa.
In relazione, invece, al mantenimento della prole, va osservato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento
10 è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n.
3974; 24.1.2007, n. 1607).
Orbene, sulla base degli elementi sopra esposti, si ritiene congruo porre a carico di l'obbligo di corrispondere per il mantenimento delle figlie l'importo CP_1
mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle predette, secondo il protocollo del
2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo.
Inoltre, in considerazione del collocamento prevalente delle figlie presso la ricorrente, va riconosciuto in favore della stessa il diritto alla percezione dell'intero assegno unico universale erogato dall'NP.
Infine, stante il dedotto inadempimento del resistente nel versamento tempestivo dell'assegno di mantenimento stabilito con ordinanza presidenziale, inadempimento ammesso dallo stesso , ritiene questo Tribunale di accogliere la domanda di CP_1
ordine di pagamento diretto ex art. 156 comma VI c.c. (ratione temporis applicabile al
11 presente giudizio), formulata dalla ricorrente nella memoria depositata il 15/1/2024
e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni.
Per l'effetto, va ordinato al terzo datore di lavoro di – la società CP_1
Karisma s.r.l., con sede a Palermo in viale Strasburgo n. 352 – di pagare direttamente all'avente diritto, con decorrenza dal mese successivo alla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza, la somma mensile di € 300,00, dovuta da a titolo di mantenimento delle figlie ed da detrarre CP_1 Per_3 Per_2
dallo stipendio dovuto in favore del predetto.
6. Ricorrono, infine, le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Palermo il 25/3/1979, e , nato a [...] il [...], di cui al CP_1
matrimonio civile contratto a Palermo il 24/9/2012 iscritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 33, parte I, anno 2012;
• rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
• dispone l'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno come in parte motiva;
• dispone la prosecuzione del monitoraggio sul nucleo da parte dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, per la durata di un anno;
• dispone l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
Parte_1
• dispone il versamento dell'intero assegno unico in favore della ricorrente;
• pone a carico di l'obbligo di versare in favore di CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 300,00 mensili a titolo di
[...]
contributo al mantenimento delle figlie minori, annualmente rivalutabili secondo gli
12 indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno relative agli stessi, secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
• visto l'art. 156 comma VI c.c., ordina alla società Karisma s.r.l., con sede a
Palermo in viale Strasburgo n. 352, di corrispondere ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, direttamente in favore di , nata a [...] il [...], quanto dovuto alla stessa da Parte_1
parte di , nato a Palermo il [...], a [...] contributo al CP_1
mantenimento delle figlie, così come sopra determinato, detraendolo dalla retribuzione allo stesso spettante;
• rigetta ogni ulteriore domanda articolata dalle parti;
• compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6 febbraio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio, Dott.ssa Serena Pezzano.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
13 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13173/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Silvia Di Miceli, C.F._1
rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Giuseppe Varisco, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note scritte del 31 ottobre e del 5 novembre 2024, per l'udienza del 6/11/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle
1 quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14/10/2023, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con il 24/9/2012 a Palermo e che da tale CP_1
unione erano nate due figlie, (il 14/1/2014) e (il Persona_1 Persona_2
7/3/2015), chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Deduceva che l'unione coniugale si era deteriorata a causa di un tradimento, confessato dal marito, e, soprattutto, in conseguenza dello stato di tossicodipendenza del predetto, il quale, dopo aver concluso con esito positivo un percorso di riabilitazione (durato circa un anno) presso il , avrebbe, a distanza di due anni, CP_2
fatto nuovamente uso di sostanze stupefacenti e avrebbe assunto un atteggiamento apatico, inerte e di totale disinteresse per i bisogni della famiglia;
circostanza questa ritenuta dalla ricorrente fonte di possibile pregiudizio per le figlie minori, la cui frequentazione con il padre, a partire dal mese di maggio 2022, era stata limitata ad alcuni pomeriggi della settimana.
Concludeva, pertanto, chiedendo la pronuncia della separazione con addebito al marito;
l'affidamento esclusivo delle figlie minori e;
Per_1 Per_2
l'assegnazione della casa coniugale;
l'obbligo a carico di di CP_1
corrisponderle un assegno di € 600,00 mensili, di cui € 200,00 a titolo di mantenimento personale per sé ed € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, oltre al 70% delle spese straordinarie relative alle stesse.
Con memoria depositata il 10/2/2023 si costituiva in giudizio il resistente, il quale contestava il tradimento, indicato dalla ricorrente quale causa del fallimento dell'unione coniugale;
in ordine all'abuso di sostanze stupefacenti, evidenziava di avere intrapreso un percorso di riabilitazione al , con esito positivo, con il CP_2
supporto della moglie e di non averne fatto successivamente più uso.
Si opponeva, poi, alla richiesta di affidamento esclusivo delle minori formulata dalla ricorrente e ne chiedeva l'affidamento condiviso, evidenziando, da un lato,
2 come la madre le avesse allontanate dalla figura paterna in modo del tutto arbitrario ed autonomo, e sottolineando, dall'altro, di aver sempre partecipato alla loro crescita e cura con amore e dedizione.
Il resistente deduceva, infine, stante il peggioramento delle sue condizioni reddituali, l'impossibilità di contribuire al mantenimento delle figlie in misura superiore all'importo di € 300,00, e chiedeva, altresì, che la ricorrente venisse onerata del pagamento della metà della rata del mutuo cointestato relativo alla casa coniugale.
Concludeva, pertanto, chiedendo: la separazione personale dal coniuge;
il rigetto della domanda di addebito avanzata dalla controparte;
l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita come specificato in memoria;
l'onere a suo carico di corrispondere alla la somma di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento delle figlie minori Pt_1
ed il pagamento del 50% delle relative spese straordinarie;
il rigetto della richiesta di mantenimento personale formulata dalla ricorrente e la condanna di quest'ultima al pagamento della metà della rata di mutuo.
Sentite le parti all'udienza del 21/2/2023 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente le rimetteva dinanzi al Giudice Istruttore previa adozione, giusta ordinanza del 26/3/2023, dei seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
- autorizzazione dei coniugi a continuare a vivere separati;
- affidamento delle figlie minori e in via esclusiva alla madre, Per_1 Per_2
con facoltà per il padre di incontrarle e tenerle con sé secondo quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, due pomeriggi alla settimana per la durata di tre ore, con incarico al Servizio sociale del Comune di vigilare sull'evoluzione della situazione familiare con particolare riguardo agli incontri fra le bambine e il padre;
- incarico al territorialmente competente di monitorare le condizioni del CP_2
resistente e di predisporre un progetto in suo sostegno;
3 - assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
- obbligo a carico del Varia di versare alla a titolo di contributo al suo Pt_1
mantenimento, una somma pari alla metà della rata del mutuo per l'acquisto della casa familiare cointestata ai coniugi, corrispondente alla quota di pertinenza della ricorrente, ovvero, in alternativa, a continuare a sostenere per intero la rata del mutuo;
- obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente la somma mensile di €
400,00, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie relative allo stesso, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale.
Con memoria depositata il 15/1/2024, la ricorrente, a parziale modifica delle richieste formulate nel ricorso introduttivo e alla luce del mancato adempimento da parte del resistente alle obbligazioni sul medesimo gravanti, chiedeva che costui venisse onerato del pagamento dell'intera rata del mutuo in luogo dell'assegno di mantenimento nei suoi confronti e che il versamento del contributo al mantenimento relativo alle figlie, pari ad € 400,00, avvenisse tramite erogazione diretta da parte del datore di lavoro del , la società Karisma s.r.l., con sede a Palermo in viale CP_1
Strasburgo n. 352.
Nel corso del procedimento pervenivano le relazioni dei Servizi incaricati con ordinanza presidenziale e con successiva ordinanza del G.I. del 26/10/2023 – SERD,
Servizio Sociale del Comune di Palermo e Consultorio familiare –, mentre il Servizio di NPIA, sebbene incaricato con la predetta ordinanza del G.I., non faceva pervenire alcuna relazione.
Quindi, la causa veniva trattenuta in decisione e rimessa al collegio all'udienza indicata in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
__________________
2. Ebbene, innanzitutto, va osservato che il presupposto imprescindibile della separazione è il verificarsi di fatti tali da determinare un'insanabile compromissione
4 della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Nel caso di specie, ricorrendo palesemente il predetto necessario presupposto, deve senz'altro essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
3. Quanto alla responsabilità della frattura del vincolo coniugale, va evidenziato che, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comporta-menti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 15196/2023, Cass.
32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò comporta una accurata valutazione del fatto per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto di addebitare la responsabilità della separazione al resistente, ponendo a fondamento della propria domanda il tradimento posto in essere ai suoi danni dal marito e, soprattutto, l'abuso da parte di
5 quest'ultimo di sostanze stupefacenti, a causa del quale questi avrebbe assunto comportamenti pregiudizievoli per l'intera famiglia, disinteressandosi dei bisogni della stessa.
Ebbene, dall'esame della documentazione in atti, delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza presidenziale, nonché di quanto successivamente dalle stesse dedotto, non ritiene il Collegio provata, a carico del resistente, alcuna delle condotte contrarie ai doveri coniugali lamentata dalla ricorrente.
Deve piuttosto ritenersi che la disgregazione del vincolo coniugale sia stata la normale conseguenza del rapporto conflittuale esistente tra le parti, che ha condotto, quale fisiologico epilogo, alla fine della convivenza, non imputabile in via esclusiva o prevalente alle condotte del resistente, di cui non è stata, peraltro, fornita prova alcuna.
Sul punto, infatti, occorre evidenziare che la ricorrente non ha provato il nesso causale tra i fatti posti a fondamento della domanda di addebito e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza, limitandosi a mere deduzioni non corroborate da alcun elemento di prova. Peraltro, la stessa ricorrente ha affermato di aver accompagnato il marito nel percorso di disintossicazione e riabilitazione al (cfr. CP_2
ricorso introduttivo), di talché, stante la condotta partecipativa della moglie a detto percorso, non appare plausibile ritenere che sia stata la situazione de qua a determinare la rottura del vincolo coniugale.
Peraltro, lo stesso resistente ha sottolineato come la crisi del rapporto coniugale sia stata causata da numerosi elementi, estranei alle condotte a lui imputabili, e come la stessa si sia acuita in occasione del trasferimento presso la casa coniugale dei genitori della ricorrente, determinato dalla necessità di quest'ultima di prestare assistenza al padre;
circostanza che, sebbene temporanea, avrebbe fortemente influito sulla vita quotidiana della famiglia e ne avrebbe destabilizzato l'equilibrio.
Pertanto, tenuto conto del carente quadro probatorio in ordine all'imputazione della responsabilità in capo al resistente, constatata la palese insussistenza di un
6 nesso di causalità tra i comportamenti di quest'ultimo ed il deteriorarsi del vincolo di coniugio, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente non può che essere rigettata.
4. In relazione, poi, all'affidamento delle figlie minori ed , va Per_1 Per_2
preliminarmente osservato che la disciplina sull'affidamento è retta dal principio della bigenitorialità, consacrato e specificato dall'art. 337 ter c.c. ai sensi del quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”; per cui, il giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. È evidente che il regime ordinario di affidamento sia quello condiviso, derogabile in favore di un diverso modello solo in casi eccezionali, quando uno dei genitori non sia idoneo a svolgere il proprio ruolo educativo ed abbia manifestato un disinteresse grave nei confronti del figlio.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio, sulla base delle relazioni trasmesse dai Servizi sociali, dal Consultorio familiare, nonché dal SERD, che non sussistono allo stato circostanze idonee a derogare al modello ordinario di affidamento condiviso.
Ed invero, le relazioni trasmesse in data 17/7/2023 e 17/10/2023 dal SERD di
Palermo – incaricato con ordinanza presidenziale di monitorare le condizioni del resistente e di predisporre un progetto in suo sostegno – riferiscono che “gli elementi clinici-laboristici in possesso depongono in atto per l'assenza di una condizione di tossicodipendenza in fase attiva” e che “ il resistente prosegue il percorso di monitoraggio clinico, che gli incontri ed esami si sono svolti regolarmente e che dall'esame delle urine cui è stato più volte sottoposto è risultato dug free”; dalle relazioni sopra indicate emerge,
7 altresì, che il resistente ha raggiunto una buona stabilità emotiva che gli consente di controllare adeguatamente le spinte tossicofiliche.
Sotto tale profilo, pertanto, il Collegio non ravvisa in capo al resistente alcuna situazione che possa incidere negativamente sulle sue capacità di esercitare in modo adeguato le funzioni genitoriali.
Per di più, il Consultorio familiare, con relazione del 14/2/2024, ha sottolineato come la stessa ricorrente riconosca l'importanza della presenza continuativa e frequente della figura paterna per la crescita equilibrata delle figlie, come il resistente abbia più volte manifestato il forte attaccamento alle minori ed il desiderio di consolidare con le stesse una relazione più intensa e significativa, e come gli incontri si siano svolti in un clima sereno nei due pomeriggi infrasettimanali a disposizione del Varia.
Da ultimo, con la relazione del 23/10/2024, il Consultorio familiare ha rappresentato che il clima conflittuale pregresso risulta superato e che, pertanto, è sufficiente il solo monitoraggio da parte dei Servizi sociali.
Questi ultimi, chiamati a monitorare la situazione familiare, con relazione depositata il 5/11/2024, hanno comunicato che gli incontri tra il resistente e le figlie minori si sono svolti regolarmente e che le stesse hanno manifestato il desiderio di passare con il padre del tempo al di fuori dell'abitazione della nonna paterna, nella quale respirano un clima di forte conflittualità.
Pertanto, alla luce delle relazioni acquisite, le quali fotografano un rapporto sereno del padre con le figlie minori ed e sottolineano la volontà del Per_1 Per_2
primo di costruire una relazione più intensa con le seconde, ritiene il Collegio che sussistano le condizioni per disporre l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Si ritiene, tuttavia, opportuno, in considerazione dei trascorsi del nucleo, disporre la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti, come suggerito dallo stesso Consultorio familiare, per la durata di un
8 anno, con onere di segnalare al Giudice tutelare eventuali situazioni di pregiudizio per le minori.
In ordine all'esercizio del diritto di visita del ricorrente, deve disporsi che CP_1
possa incontrare e tenere con sé le figlie minori, compatibilmente con le loro
[...]
esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, come di seguito disposto:
- due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
- a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica, con pernottamento nella notte intermedia;
- durante le vacanze estive, per 10 giorni anche non consecutivi con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dall'1 al 10 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora delle minori e di consentire contatti telefonici quotidiani con il genitore non presente;
- in occasione delle festività natalizie, per cinque giorni consecutivi con facoltà di pernottamento comprendenti, ad anni alterni, il 25 dicembre ovvero il 1° gennaio, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora delle minori e di consentire contatti telefonici quotidiani con il genitore non presente;
- in occasione delle festività pasquali, per tre giorni consecutivi con facoltà di pernottamento comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il giorno del
Lunedì dell'Angelo, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora delle minori e di consentire contatti telefonici quotidiani con il genitore non presente;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Quanto alla casa coniugale, deve confermarsi l'assegnazione della stessa in favore di , affinché continui ad abitarla insieme con le figlie minori. Parte_1
5. In merito, poi, alle statuizioni di natura economica, va osservato che al coniuge
9 cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr.
Cass., 27.6.2006, n. 14840).
Nella fattispecie in esame, in ordine alla posizione economica delle parti, risulta dagli atti che lavora come banconiere di bar presso il cinema Cityplex di CP_1
Palermo, percependo una retribuzione base di € 1.114,00, che, aumentata da una serie di addizionali, raggiunge la somma di € 1.300,00 circa mensili;
che il predetto sostiene mensilmente alcune spese e, in particolare, l'intera rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (il cui importo, originariamente fissato in € 540,41, è aumentato in ragione del tasso variabile ad € 650,00 circa), la rata del finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura, pari ad € 294,79, la rata dell'assicurazione per l'auto, nonché il mantenimento per le figlie minori.
Orbene, stante la situazione reddituale del resistente sopra indicata e tenuto conto della fruizione da parte della ricorrente dell'assegno di inclusione erogato dall'NP
(circostanza non contestata da quest'ultima ed anzi espressamente ammessa nella comparsa conclusionale del 20/12/2024), ritiene il Collegio non sussistente una situazione di sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi atta a giustificare l'obbligo per di disporre in favore di un CP_1 Parte_1
assegno per il mantenimento personale della stessa.
In relazione, invece, al mantenimento della prole, va osservato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento
10 è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n.
3974; 24.1.2007, n. 1607).
Orbene, sulla base degli elementi sopra esposti, si ritiene congruo porre a carico di l'obbligo di corrispondere per il mantenimento delle figlie l'importo CP_1
mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle predette, secondo il protocollo del
2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo.
Inoltre, in considerazione del collocamento prevalente delle figlie presso la ricorrente, va riconosciuto in favore della stessa il diritto alla percezione dell'intero assegno unico universale erogato dall'NP.
Infine, stante il dedotto inadempimento del resistente nel versamento tempestivo dell'assegno di mantenimento stabilito con ordinanza presidenziale, inadempimento ammesso dallo stesso , ritiene questo Tribunale di accogliere la domanda di CP_1
ordine di pagamento diretto ex art. 156 comma VI c.c. (ratione temporis applicabile al
11 presente giudizio), formulata dalla ricorrente nella memoria depositata il 15/1/2024
e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni.
Per l'effetto, va ordinato al terzo datore di lavoro di – la società CP_1
Karisma s.r.l., con sede a Palermo in viale Strasburgo n. 352 – di pagare direttamente all'avente diritto, con decorrenza dal mese successivo alla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza, la somma mensile di € 300,00, dovuta da a titolo di mantenimento delle figlie ed da detrarre CP_1 Per_3 Per_2
dallo stipendio dovuto in favore del predetto.
6. Ricorrono, infine, le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Palermo il 25/3/1979, e , nato a [...] il [...], di cui al CP_1
matrimonio civile contratto a Palermo il 24/9/2012 iscritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 33, parte I, anno 2012;
• rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
• dispone l'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno come in parte motiva;
• dispone la prosecuzione del monitoraggio sul nucleo da parte dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, per la durata di un anno;
• dispone l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
Parte_1
• dispone il versamento dell'intero assegno unico in favore della ricorrente;
• pone a carico di l'obbligo di versare in favore di CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 300,00 mensili a titolo di
[...]
contributo al mantenimento delle figlie minori, annualmente rivalutabili secondo gli
12 indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno relative agli stessi, secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
• visto l'art. 156 comma VI c.c., ordina alla società Karisma s.r.l., con sede a
Palermo in viale Strasburgo n. 352, di corrispondere ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, direttamente in favore di , nata a [...] il [...], quanto dovuto alla stessa da Parte_1
parte di , nato a Palermo il [...], a [...] contributo al CP_1
mantenimento delle figlie, così come sopra determinato, detraendolo dalla retribuzione allo stesso spettante;
• rigetta ogni ulteriore domanda articolata dalle parti;
• compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6 febbraio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio, Dott.ssa Serena Pezzano.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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