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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/02/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 689/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 689/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE e
CP_1
OPPOSTO
Oggi 18 febbraio 2025 ad ore 12,10 innanzi al dott. Cinzia Gamberini, sono comparsi:
Per l'avv. GOLDSTAUB STEFANO. Parte_1
Per l'avv. CONCIO FRANCESCO e l'avv. PESENTI MARCO, oggi sostituiti CP_1 dall'avv. Benedetta Colli.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Goldstaub precisa le conclusioni come da atto di opposizione. L'Avv. Colli precisa come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 1 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 689/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GOLDSTAUB STEFANO, elettivamente domiciliato in VIALE XII GIUGNO N. 26 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. GOLDSTAUB STEFANO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONCIO FRANCESCO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
PESENTI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA FARINI N. 9 BOLOGNA presso il difensore avv.
CONCIO FRANCESCO
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di cessione ai sensi della L. 130/99 in data 07/04/2017 (G.U. parte seconda n. 52 del 04/05/2017:
DOC.
4 - fascicolo monitorio) ha acquistato pro soluto da Nuova Banca delle Marche Controparte_1 S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria, CARILO Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., Banca Federico Del Vecchio S.p.A., Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A., tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari e ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica che, alle ore 23.59 del 31 dicembre 2016 (la “data di Valutazione”), ovvero alle diverse date indicate, soddisfino specifici criteri comuni, compreso quello oggetto di contestazione.
In tale contesto, con decreto ingiuntivo n. 4666/2023 (R.G. 14603/2023) emesso il 10/11/2023, pubblicato in pari data e regolarmente notificato all'opponente, il Tribunale di Bologna ha ingiunto a e odierna opponente, di pagare a Parte_2 Parte_1 Controparte_1 per le causali di cui al ricorso, immediatamente, la somma di € 15.949,79 oltre interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
Con atto di citazione notificato a mezzo P.E.C. in data 17/01/2024, ha proposto Parte_1
pagina 2 di 8 opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, previa revoca della concessa provvisoria esecutorietà inaudita altera parte o previa fissazione udienza ad ho ex art 649 cpc, sussistendo i gravi motivi richiesti, con particolare riferimento alla eccepita carenza di legittimazione ad agire dell'opposta-ingiungente
NEL MERITO
In via principale accertata e dichiarata la carenza di legittimazione ad agire di per i motivi di cui alla CP_1 narrativa, revocare l'opposto decreto n.4666/23 del Tribunale di Bologna in accoglimento della spiegata opposizione;
In via subordinata accertata e dichiarata l'insussistenza del credito azionato in via monitoria da per i motivi CP_1 di cui alla narrativa, revocare l'opposto decreto n.4666/23 del Tribunale di Bologna in accoglimento della spiegata opposizione.
In entrambi i casi con vittoria di spese del procedimento di opposizione.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre e di integrare ed articolare ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari.”
Si è costituita in giudizio e per essa CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A. Controparte_1 contestando le asserzioni dell'opponente e concludendo come segue:
“Nel merito in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
4666/2023 (R.G. 14603/2023) emesso il 10/11/2023 e pubblicato in pari data.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare la sig.ra al pagamento in favore della convenuta opposta dell'importo di Parte_1 euro 15.949,79, oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto sino al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 147/2022”.
Con le memorie ex art. 171 ter c.p.c. le parti ribadivano i propri assunti e non formulavano istanze istruttorie, cosicché la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione di un termine per il deposito di brevi note conclusionali.
*
Sulla cessione del credito e la legittimazione attiva di Controparte_1
Parte opponente ha allegato e dedotto che non ha fornito la prova né del contratto di CP_1 cessione né della notifica ai debitori ceduti.
In proposito è utile richiamare quanto puntualizzato dalla Suprema Corte (v. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
22/06/2023, n. 17944) nella ricognizione di plurimi precedenti sulla medesima questione: “In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benchè non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sè, la mera notificazione della stessa operata al debitore pagina 3 di 8 ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi.
Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del
05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: "D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2, nel testo originario, applicabile
"ratione temporis", ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv.
659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01).
Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario,
e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sè, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
pagina 4 di 8 Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco)
e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).
Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”.
Nel caso di specie l'esistenza del contratto di cessione in blocco dei crediti intercorso tra CP_1
e Nuova Banca delle Marche s.p.a., concluso in data 7 aprile 2017 ai sensi degli articoli 1 e 4 della
[...]
Legge sulla Cartolarizzazione, risulta provata dall'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale (doc. 4 parte opposta) nonché dalla dichiarazione – non contestata da parte opponente quanto a provenienza e contenuto - rilasciata a dal Responsabile del Supporto Specialistico Controparte_1
Credito Ordinario – Direzione Centrale NPE di Intesa San Paolo, sig. , in data 05.11.2024 Parte_3
(Prot. N. 0037/2024/CM-LG) prodotta quale doc. 5 da parte opposta, di seguito riportata:
pagina 5 di 8 Quanto, invece, all'inclusione dello specifico credito di cui si discute nell'alveo della predetta cessione in blocco, la Suprema Corte ha affermato che: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., ex multis, Cass. n. 15884/2019, Cass. n. 17110/2011 e Cass. n. 31118/2017)
Il contenuto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale consente di individuare esattamente il cessionario, il cedente e i criteri di identificazione dei debiti ceduti, tra i quali certamente rientra il debito dell'opponente derivante dal contratto di mutuo fondiario che i signori e hanno contratto Pt_1 Pt_2 con la Banca delle Marche S.p.A. in data 29/3/2010, trattandosi di contratto di finanziamento garantito da ipoteca e sottoscritto da soggetti qualificati come consumatori.
Ad ulteriore dimostrazione dell'inclusione del credito azionato in via monitoria nell'ambito della cessione in blocco, sovviene l'ulteriore dichiarazione – non contestata da parte opponente quanto a provenienza e contenuto - rilasciata a dal Responsabile del Supporto Specialistico Controparte_1
Credito Ordinario – Direzione Centrale NPE di Intesa San Paolo, sig. , in data 05.11.2024 Parte_3
(Prot. N. 0037/2024/CM-LG) prodotta quale doc. 5 da parte opposta, di seguito riportata:
Sull'efficacia probatoria della dichiarazione di cessione la giurisprudenza di legittimità ha affermato che:
“Nell'ambito delle cessioni di credito “in blocco” stipulate ai sensi dell'articolo 4 della L. 130 del 1999 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'articolo 58 del testo unico bancario, ha la funzione di esonerare dalla notificazione al debitore stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. La dichiarazione del cedente [..] al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, pagina 6 di 8 potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado d'appello, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa.” (Cass., Sez. III, ord. del 16/04/2021, n.10200/21).
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva deve, quindi, essere respinta.
Sulla sussistenza del credito.
Parte opponente ha sostenuto che non avrebbe fornito adeguata prova del credito Controparte_1 ingiunto essendosi limitata a produrre il contratto di mutuo e il piano di ammortamento. L'opponente ha altresì affermato che il credito della ricorrente sarebbe insussistente, tenuto conto della somma ricevuta da parte creditrice al termine della procedura di esecuzione immobiliare, e ha posto una serie di quesiti circa presunti pagamenti delle rate di mutuo nel periodo dal 31.12.2014 al gennaio 2021 (v. atto di citazione pag. 6: “Nella lettera di risoluzione del gennaio 2017 si fa un calcolo al 31.12.2014, assumendo che il motivo della risoluzione era da individuarsi nel fatto che fossero andate insolute le rate da marzo
2016 a novembre 2016. La domanda sorge spontanea: e sino al 31.12.2014 i mutuatari hanno pagato regolarmente ? noi assumiamo di sì, anche se a distanza di tutti questi anni non possiamo avere la prova di quanto assunto . Se così fosse i mutuatari avrebbero pagato 9 rate nel 2020 e 48 rate dal gennaio 2021 al 31.12 2014, per un complessivo importo, tenuto conto della rata iniziale, ricordiamo variabile, per euro 42.652,53, importo che sommato a quanto incassato in sede di esecuzione porterebbe ad un importo superiore ad euro 200.000,00. E ancora : si attualizza il debito in sede di risoluzione in data gennaio 2017 al 2014 e poi si sommano delle rate impagate al 2016 : è un operazione corretta ? Dal gennaio 2015 a febbraio 2016 le rate sono state pagate? Ripetiamo in punto quantum, impregiudicata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire, il titolare del credito dovrebbe fare chiarezza”.
Ebbene, con riguardo all'accertamento del credito, è utile ricordare il principio secondo cui: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Nella specie parte opposta ha prodotto il contratto di mutuo comprensivo del piano di ammortamento e la certificazione ex art. 50 TUB.
Le certificazioni ex art. 50 TUB depositate contengono un prospetto in cui sono annotati il saldo negativo del conto corrente e la quota degli interessi maturati ed esprime, quindi, la situazione finale del rapporto nel momento in cui esso ha avuto termine a causa dell'inadempimento della società debitrice con il passaggio a sofferenza.
Peraltro si ricorda che in caso di mutuo, come nella specie, “Il credito risulta provato dalla produzione del contratto di finanziamento (..) e ciò tenuto anche conto che nel caso in esame si tratta di un contratto di finanziamento, e non già di un contratto di conto corrente, pertanto si applicano i principi generali in forza dei quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (Cass. Sez. Un. 13533/2001)”.
Dunque l'onere di provare che l'estratto certificato prodotto è difforme dalla realtà, spettava a parte opponente mediante obiezioni analitiche e circostanziate. Invece parte opponente non ha fornito alcuna prova scritta a sostegno delle proprie doglianze limitandosi a prospettare errori di conteggio che la stessa avrebbe dovuto chiarire mediante il deposito di documentazione bancaria attestante l'effettuazione di pagamenti idonei ad azzerare o a riconfigurare l'entità delle pretese creditorie.
Per quanto argomentato ed esposto la domanda di parte opponente deve essere respinta. pagina 7 di 8 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente, liquidate in applicazione del D.M.55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della nota spese e dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande formulate da parte opponente.
2) Condanna al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del Parte_1 presente procedimento, liquidate in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Bologna, 18 febbraio 2025
Il Giudice dott. Cinzia Gamberini
pagina 8 di 8