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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6928/2021 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to STRONATI CLAUDIO
RICORRENTE
E
nata il 30/03/1984 in FEDERAZIONE RUSSA (C.F. CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to HASSON C.F._2
MARIANNA
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta con scadenza al 13.11.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 9.11.2021 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 04.08.2006, dal CP_1 quale è nata una figlia (il 15.02.2007), del quale chiedeva l'affidamento, prevedendo che ER
l'integrale mantenimento di gravasse sul padre considerate le gravi condizioni della ER
posta nella struttura sanitaria psichiatrica “Villa Elisa” in Casamarciano, in quanto affetta CP_1 da schizofrenia e disturbi del controllo degli impulsi.
2. Con ordinanza del 22.05.2022, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Nola nominava quale curatore speciale di l'Avv.to Marianna Hasson e fissava nuova CP_1 udienza per la comparizione del ricorrente e della curatrice speciale.
3. La resistente, costituitasi a mezzo della curatrice speciale, rappresentava che, a seguito delle vicende successive alla separazione che avevano condotto alla collocazione in una struttura della alla collocazione in Comunità della figlia minore alla pronuncia del Tribunale CP_1 ER per i Minorenni di Napoli che aveva rigettato la dichiarazione di “stato di adottabilità” ER la minore risiedeva presso il padre e che visitava la madre una volta al mese. Precisava che la percepiva la somma di € 290,00 a titolo di pensione d'invalidità. Chiedeva, pertanto, di CP_1 affidare la minore al padre, regolamentare il diritto di visita materno e di riconoscere alla CP_1 un importo pari ad € 250,00 a titolo di assegno divorzile.
4. Ascoltata la minore all'udienza del 19.06.2023, rimesse le parti dinanzi al Giudice ER istruttore, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., acquisite le relazioni dei Servizi Sociali e della Comunità Stella nuova, lette le note di precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con ordinanza del 10.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta 2 provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 del 898., come successivamente modificata dalla l.
6.3.1987 n. 74, dalla l. 10.11.2014, n. 162 e dalla l.
6.5.2015 n.
55, essendo maturato al momento del deposito del ricorso il termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Dalla suddetta data è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, dunque, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere più ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili, come in dispositivo.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1978.
B. Deve essere evidenziato che nelle more del presente giudizio la figlia della coppia, ER nata il [...], è divenuta autosufficiente e, pertanto, nulla può più essere disposto da questo
Tribunale in merito al suo affidamento né alle modalità del diritto di visita materno.
Va parimenti evidenziato che il Cervosi nulla chiede a titolo di mantenimento per ER ancorché la Curatrice speciale proponga di disporre la somma di € 50,00 in favore della figlia.
In mancanza di espressa domanda da parte del genitore convivente con la figlia maggiorenne ma non autosufficiente, nulla va disposto ritenendosi che il mantenimento di graverà ER integralmente sul Cervosi.
C. La resistente, a mezzo della Curatrice speciale, ha avanzato in via riconvenzionale domanda di assegno divorzile.
In materia di assegno divorzile, giova premettere che nella disciplina dettata dall'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, occorra, in primo luogo, verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza, al momento della decisione, dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La determinazione di questo assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 21.02.2008, n. 4424; Cass. civ.,
Sez. I, n. 1758 del 28.01.2008), attesa la diversità di discipline sostanziali, di natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti correlati a diversificate situazioni, nonché alla diversità delle decisioni giudiziali, in quanto l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio,
3 prescinde da obblighi di mantenimento e di alimenti, che, viceversa, operano nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione costituisce un indice di riferimento idoneo a fornire un utile elemento di valutazione (cfr. Cass.,
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ., Sez. I, n. 9976 del 5.5.2011).
Occorre doverosamente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, a mutamento del pregresso orientamento, la funzione mista perequativa, compensativa e assistenziale dell'assegno divorzile, in quanto “ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio
e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, “natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà” (sempre dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il Tribunale è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa e pregiudiziale in ordine a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno, considerando che non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi giustifica la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
È necessario a tal fine indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale. Risulta, tuttavia, innegabile che nel caso in cui emerga che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue – in via presuntiva pressoché
4 automatica – che detta impostazione familiare sia concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
La funzione specifica dell'assegno divorzile, in base alla prospettazione fornita dalle Sezioni Unite
e cui questo Tribunale ritiene di aderire, è compensativo-perequativa, consistendo, in altri termini, nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, dovendosi necessariamente indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute. In specie, “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per
l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6, I. n. 898 del 1970 – essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali” (cfr. Cass. Civ. 11832/2023).
Tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non si può ignorare che “la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre” (cfr. Cass. civ.
11832/2023; Cass. n. 21926 del 30.08.2019; Cass. n. 5055 del 24.02.2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia, cosa diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale, e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
La giurisprudenza di legittimità ha poi ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza n. 3661 del 13 febbraio 2020, che “se la solidarietà post-coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali professionali, che
l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale”, andando, quindi, ad affermare il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, con la specificazione che non rilevano soltanto le concrete
5 occasioni di ottenere un lavoro ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Orbene, nel caso in esame, giova osservare che , all'epoca dell'udienza di Parte_1 comparizione dinanzi al Giudice delegato (16.05.2022), dichiarava di essere percettore per €
600,00 della di vivere in un immobile di sua proprietà e di essere in procinto di dover CP_2 essere assunto presso un ufficio di poste private. Viceversa, la affetta da psicosi CP_1 schizofrenica cronica, risiede presso la casa alloggio “Stella Nuova” ed è percettrice di pensione di invalidità pari a € 290,00, versando in condizioni di indigenza.
Pur in mancanza di documentazione reddituale e patrimoniale del in considerazione Pt_1 della circostanza per la quale quest'ultimo ha dichiarato che provvederà per intero alle spese della figlia, che lo stesso lavora e la resistente versa in condizioni fisiche ed economiche di particolare gravità, si ritiene congruo riconoscere per la sola componente assistenziale, nella logica di solidarietà post-coniugale, in favore della ed a carico del la somma di € 100,00, CP_1 Pt_1 tenuto conto della brevissima durata del matrimonio il quale è stato celebrato nel 2006 e l'udienza di separazione si è tenuta dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Roma nel
2009. Del resto, in sede di separazione era stato previsto un assegno di mantenimento pari ad €
125,00 ed è indiscussa l'incapacità della Titova di procurarsi ulteriori redditi per ragioni oggettive dal momento che, in base alle ultime relazioni in atti, la stessa dovrà permanere ancora nella casa alloggio.
D. Considerata la natura necessitata della pronuncia ed il tenore della decisione, vanno integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
6 ✓ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto in Roma il 04.08.2006 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Roma al n. 01016, parte I, serie 03, anno 2006;
✓ Nulla per il mantenimento di ER
✓ Dispone che versi, entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad € 100,00 a Parte_1
a titolo di assegno divorzile;
CP_1
✓ Compensa integralmente le spese di lite;
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6928/2021 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to STRONATI CLAUDIO
RICORRENTE
E
nata il 30/03/1984 in FEDERAZIONE RUSSA (C.F. CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to HASSON C.F._2
MARIANNA
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta con scadenza al 13.11.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 9.11.2021 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 04.08.2006, dal CP_1 quale è nata una figlia (il 15.02.2007), del quale chiedeva l'affidamento, prevedendo che ER
l'integrale mantenimento di gravasse sul padre considerate le gravi condizioni della ER
posta nella struttura sanitaria psichiatrica “Villa Elisa” in Casamarciano, in quanto affetta CP_1 da schizofrenia e disturbi del controllo degli impulsi.
2. Con ordinanza del 22.05.2022, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Nola nominava quale curatore speciale di l'Avv.to Marianna Hasson e fissava nuova CP_1 udienza per la comparizione del ricorrente e della curatrice speciale.
3. La resistente, costituitasi a mezzo della curatrice speciale, rappresentava che, a seguito delle vicende successive alla separazione che avevano condotto alla collocazione in una struttura della alla collocazione in Comunità della figlia minore alla pronuncia del Tribunale CP_1 ER per i Minorenni di Napoli che aveva rigettato la dichiarazione di “stato di adottabilità” ER la minore risiedeva presso il padre e che visitava la madre una volta al mese. Precisava che la percepiva la somma di € 290,00 a titolo di pensione d'invalidità. Chiedeva, pertanto, di CP_1 affidare la minore al padre, regolamentare il diritto di visita materno e di riconoscere alla CP_1 un importo pari ad € 250,00 a titolo di assegno divorzile.
4. Ascoltata la minore all'udienza del 19.06.2023, rimesse le parti dinanzi al Giudice ER istruttore, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., acquisite le relazioni dei Servizi Sociali e della Comunità Stella nuova, lette le note di precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con ordinanza del 10.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta 2 provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 del 898., come successivamente modificata dalla l.
6.3.1987 n. 74, dalla l. 10.11.2014, n. 162 e dalla l.
6.5.2015 n.
55, essendo maturato al momento del deposito del ricorso il termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Dalla suddetta data è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, dunque, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere più ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili, come in dispositivo.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1978.
B. Deve essere evidenziato che nelle more del presente giudizio la figlia della coppia, ER nata il [...], è divenuta autosufficiente e, pertanto, nulla può più essere disposto da questo
Tribunale in merito al suo affidamento né alle modalità del diritto di visita materno.
Va parimenti evidenziato che il Cervosi nulla chiede a titolo di mantenimento per ER ancorché la Curatrice speciale proponga di disporre la somma di € 50,00 in favore della figlia.
In mancanza di espressa domanda da parte del genitore convivente con la figlia maggiorenne ma non autosufficiente, nulla va disposto ritenendosi che il mantenimento di graverà ER integralmente sul Cervosi.
C. La resistente, a mezzo della Curatrice speciale, ha avanzato in via riconvenzionale domanda di assegno divorzile.
In materia di assegno divorzile, giova premettere che nella disciplina dettata dall'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, occorra, in primo luogo, verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza, al momento della decisione, dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La determinazione di questo assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 21.02.2008, n. 4424; Cass. civ.,
Sez. I, n. 1758 del 28.01.2008), attesa la diversità di discipline sostanziali, di natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti correlati a diversificate situazioni, nonché alla diversità delle decisioni giudiziali, in quanto l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio,
3 prescinde da obblighi di mantenimento e di alimenti, che, viceversa, operano nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione costituisce un indice di riferimento idoneo a fornire un utile elemento di valutazione (cfr. Cass.,
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ., Sez. I, n. 9976 del 5.5.2011).
Occorre doverosamente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, a mutamento del pregresso orientamento, la funzione mista perequativa, compensativa e assistenziale dell'assegno divorzile, in quanto “ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio
e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, “natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà” (sempre dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il Tribunale è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa e pregiudiziale in ordine a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno, considerando che non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi giustifica la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
È necessario a tal fine indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale. Risulta, tuttavia, innegabile che nel caso in cui emerga che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue – in via presuntiva pressoché
4 automatica – che detta impostazione familiare sia concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
La funzione specifica dell'assegno divorzile, in base alla prospettazione fornita dalle Sezioni Unite
e cui questo Tribunale ritiene di aderire, è compensativo-perequativa, consistendo, in altri termini, nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, dovendosi necessariamente indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute. In specie, “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per
l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6, I. n. 898 del 1970 – essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali” (cfr. Cass. Civ. 11832/2023).
Tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non si può ignorare che “la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre” (cfr. Cass. civ.
11832/2023; Cass. n. 21926 del 30.08.2019; Cass. n. 5055 del 24.02.2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia, cosa diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale, e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
La giurisprudenza di legittimità ha poi ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza n. 3661 del 13 febbraio 2020, che “se la solidarietà post-coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali professionali, che
l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale”, andando, quindi, ad affermare il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, con la specificazione che non rilevano soltanto le concrete
5 occasioni di ottenere un lavoro ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Orbene, nel caso in esame, giova osservare che , all'epoca dell'udienza di Parte_1 comparizione dinanzi al Giudice delegato (16.05.2022), dichiarava di essere percettore per €
600,00 della di vivere in un immobile di sua proprietà e di essere in procinto di dover CP_2 essere assunto presso un ufficio di poste private. Viceversa, la affetta da psicosi CP_1 schizofrenica cronica, risiede presso la casa alloggio “Stella Nuova” ed è percettrice di pensione di invalidità pari a € 290,00, versando in condizioni di indigenza.
Pur in mancanza di documentazione reddituale e patrimoniale del in considerazione Pt_1 della circostanza per la quale quest'ultimo ha dichiarato che provvederà per intero alle spese della figlia, che lo stesso lavora e la resistente versa in condizioni fisiche ed economiche di particolare gravità, si ritiene congruo riconoscere per la sola componente assistenziale, nella logica di solidarietà post-coniugale, in favore della ed a carico del la somma di € 100,00, CP_1 Pt_1 tenuto conto della brevissima durata del matrimonio il quale è stato celebrato nel 2006 e l'udienza di separazione si è tenuta dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Roma nel
2009. Del resto, in sede di separazione era stato previsto un assegno di mantenimento pari ad €
125,00 ed è indiscussa l'incapacità della Titova di procurarsi ulteriori redditi per ragioni oggettive dal momento che, in base alle ultime relazioni in atti, la stessa dovrà permanere ancora nella casa alloggio.
D. Considerata la natura necessitata della pronuncia ed il tenore della decisione, vanno integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
6 ✓ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto in Roma il 04.08.2006 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Roma al n. 01016, parte I, serie 03, anno 2006;
✓ Nulla per il mantenimento di ER
✓ Dispone che versi, entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad € 100,00 a Parte_1
a titolo di assegno divorzile;
CP_1
✓ Compensa integralmente le spese di lite;
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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