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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 4124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4124 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. 3433/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 3433/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 7.11.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 7 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 3433/2025 promossa da
, nato a [...], il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Ferrarotto C.F._1
Concetto ( ), presso il cui studio elegge domicilio in Catania, Piazza C.F._2
Principessa Iolanda n. 6,
-Ricorrente- 1 CONTRO
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ), con sede centrale in Roma, in persona del presidente e legale P.IVA_2 rappresentante P.T., rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Valentina Schilirò, ed elettivamente domiciliata in Piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale.
- Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.4.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso gli Avvisi di Addebito n. 593 2022 00003410 52 000; n. 593 2022
00003411 53 000 e n. 593 2022 00003412 54 000, tutti formati il 9 giugno 2022 e notificati il
28/02/2025.
Precisava, a tal riguardo, che in data 28/02/2025 l' gli ha notificato i precisati Avvisi di CP_1
Addebito nella sua qualità di legale rappresentante della società Centro Servizi Commerciali
Srl ma che, tuttavia, la predetta società non esiste più da molti anni ed è stata cancellata dal
Registro delle Imprese in data 10/03/2015
Eccepiva, quindi, che la notifica nei suoi confronti, quale legale rappresentante, è nulla o comunque priva di efficacia ed in ogni caso che i contributi vantati dall' sono prescritti CP_1 in quanto risalenti all'anno 2013.
Precisava che tutti gli Avvisi di Addebito, formati in data 9 giugno 2022, promanano, come in essi annotato, da una regolarizzazione d'ufficio per compensazione indebita di contributi afferenti alla gestione lavoratori dipendenti e che la notifica è avvenuta a mezzo posta presso la sua residenza, in data 28/02/2025, come da buste di spedizione e tracciamento postale tutto allegato in atti. Precisava, ancora, che la Centro Servizi Commerciali Srl ha cessato la propria attività in data 25/02/2015 e che è stata cancellata dal Registro delle Imprese e si è estinta in data 10/03/2015 come da Visura estratta dall'Archivio Ufficiale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia che produceva in atti, con la conseguenza che la società non ha più esistenza dal marzo 2015
CP_ Ribadiva, quindi, che la notifica effettuata dall' in suo confronto, nella qualità di legale rappresentante della è radicalmente nulla o comunque Controparte_2
2 priva di qualsivoglia efficacia in quanto se, pur vero, che egli, a suo tempo, era legale rappresentante della col venir meno della stessa società, non ricoprendo più la qualità CP_2 di legale rappresentante, non può rappresentare una società non più esistente. Eccepiva, pertanto che gli Avvisi di Addebito opposti sono nulli in quanto formati (il 9 giugno 2022) nei confronti di una società già estinta e non più sussistente dall'anno 2015. Precisava, ancora, che, posto che la società era già stata cancellata nel marzo del 2015 sarebbero comunque nulle anche eventuali notifiche di Avvisi di Addebito, da lui non conosciute, formati, dopo il 9 CP_ giugno 2022. Precisava, infine, che la pretesa dell' è avanzata nei confronti della società
e non nei suoi confronti e che egli, pertanto, va quindi dichiarato esente da qualsivoglia posizione debitoria. Rilevava, infine, che il legale rappresentante di una società non risponde dei debiti della stessa, ancor più quando la società sia già cancellata ed estinta e che egli, peraltro, non è mai stato socio della Centro Servizi Commercial.
Eccepiva, in subordine, che gli asseriti crediti vantati dall' , nonché gli accessori del CP_1 credito (sanzioni morosità/somme aggiuntive;
interessi di mora) che seguono la sorte del CP_ credito contributivo, sono comunque prescritti in quanto la pretesa risale al mese di ottobre 2013 e che, pertanto, dal 2013 al 2025 è decorso sia il termine di prescrizione quinquennale che il termine di prescrizione decennale.
Concludeva chiedendo: Annullarsi con ogni formula gli Avvisi di Addebito opposti;
Dichiararsi, in ogni caso, che nulla deve il sig. in ragione della sua Parte_1 pregressa e non più sussistente qualità di legale rappresentante della Centro Servizi
Commerciali Srl;
in subordine, dichiararsi l'intervenuta prescrizione degli asseriti crediti vantati dall' . Con vittoria di spese e compensi di lite, ivi compreso il costo del contributo CP_1 unificato (e 43,00).
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: dichiarare inammissibile ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999,e confermare i ruoli opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria
Fissata la prima udienza per il giorno 3/11/2025 sostituita dal deposito telematico di “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del
Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del
3 magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice Onorario, l'udienza, poi differita al 7.11
.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del
10.04.2025;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente -la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Va premesso che i motivi di opposizione, non afferenti il merito della pretesa contributiva e inerenti la nullità e/o comunque l'inefficacia della notifica nei suoi confronti, quale legale rappresentante della Centro Servizi Commerciali Srl, non sono stati tempestivamente proposti
4 nel termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., tenuto conto che l'odierno ricorso risulta depositato in data 8.04.2025, a fronte della notifica degli avvisi di addebito effettuata il
28.02.2025
Ciò premesso, avendo eccepito il ricorrente il fatto estintivo della prescrizione avvenuto prima della formazione dell'avviso di addebito emesso il 9 giugno 2022 e notificato in data 28 febbraio 2025, è da ritenersi tempestiva l'opposizione al ruolo in quanto proposta entro il temine di quaranta giorni dalla notifica dei superiori avvisi di addebito
Passando, pertanto, al merito dell'opposizione della pretesa contributiva (prescrizione), il ricorrente ha così proposto un'opposizione all'iscrizione a ruolo;
CP_ L' costituendosi, ha precisato che i superiori avvisi di addebito hanno ad oggetto rispettivamente
1) L'avviso di Addebito n. 59320220000341052000, not. 28/02/2025, INADEMPIENZA
3002 REGOLARIZZAZIONE D'UFFICIO PER COMPENSAZIONE INDEBITA periodo
10/2013, tot. € Avviso 9.126,85;
2) L'avviso di addebito n. 59320220000341153000, not. 28/02/2025, INADEMPIENZE 3003
– 3004 e 3006 REGOLARIZZAZIONE D'UFFICIO PER COMPENSAZIONE INDEBITA periodo 10/2013, tot. Avviso € 320,76;
3) L'avviso di addebito n. 59320220000341254000, not. 28/02/2025, INADEMPIENZA 3005
REGOLARIZZAZIONE D'UFFICIO PER COMPENSAZIONE INDEBITA periodo
10/2013, tot. Avviso 6.440,25
In relazione all'avversa eccezione di prescrizione, rileva, pertanto, come la stessa sia destituita di fondamento, trattandosi di crediti dell'ente dovuti ad indebita compensazione dei contributi dovuti per i periodi indicati nell'avviso di addebito, sulla scorta dei DM 10, in sede di pagamento con il modello F24, in relazione ai quali pertanto il termine di prescrizione è decennale e non già quinquennale (operando la disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art.2033 c.c. e non già quella propria dei crediti contributivi)
Or bene, atteso che i superiori avvisi di addebito riguardano somme di natura contributiva in cui il temine generale di prescrizione è quello quinquennale, la superiore tesi che richiama il CP_ termine decennale di prescrizione, sostenuta dall' non può trovare accoglimento
5 La natura contributiva delle somme richieste si evince, infatti, dagli stessi Avvisi di addebito, notificati al ricorrente ove si fa riferimento a “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Aziende con lavoratori dipendenti dal 10/20213 al 10/2013”
Fondata deve, pertanto, ritenersi, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, stante che nessun atto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale (o anche decennale) è stato documentato fino alla notifica degli avvisi di addebito, avvenuta quando l'estinzione del credito per prescrizione si era già consumata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3433/2025 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara estinti per prescrizione i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito opposti per il periodo 10/2013 – 10/2013;
CP_ Condanna l' alla refusione delle spese legali che si liquidano in favore del ricorrente nella complessiva somma di €. 1865,00 oltre spese generali IVA e C.P.A. come per legge oltre alla somma di €. 43,00 corrisposto dal ricorrente a titolo di contributo unificato
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania 17 NOVEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
6
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 3433/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 7.11.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 7 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 3433/2025 promossa da
, nato a [...], il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Ferrarotto C.F._1
Concetto ( ), presso il cui studio elegge domicilio in Catania, Piazza C.F._2
Principessa Iolanda n. 6,
-Ricorrente- 1 CONTRO
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ), con sede centrale in Roma, in persona del presidente e legale P.IVA_2 rappresentante P.T., rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Valentina Schilirò, ed elettivamente domiciliata in Piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale.
- Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.4.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso gli Avvisi di Addebito n. 593 2022 00003410 52 000; n. 593 2022
00003411 53 000 e n. 593 2022 00003412 54 000, tutti formati il 9 giugno 2022 e notificati il
28/02/2025.
Precisava, a tal riguardo, che in data 28/02/2025 l' gli ha notificato i precisati Avvisi di CP_1
Addebito nella sua qualità di legale rappresentante della società Centro Servizi Commerciali
Srl ma che, tuttavia, la predetta società non esiste più da molti anni ed è stata cancellata dal
Registro delle Imprese in data 10/03/2015
Eccepiva, quindi, che la notifica nei suoi confronti, quale legale rappresentante, è nulla o comunque priva di efficacia ed in ogni caso che i contributi vantati dall' sono prescritti CP_1 in quanto risalenti all'anno 2013.
Precisava che tutti gli Avvisi di Addebito, formati in data 9 giugno 2022, promanano, come in essi annotato, da una regolarizzazione d'ufficio per compensazione indebita di contributi afferenti alla gestione lavoratori dipendenti e che la notifica è avvenuta a mezzo posta presso la sua residenza, in data 28/02/2025, come da buste di spedizione e tracciamento postale tutto allegato in atti. Precisava, ancora, che la Centro Servizi Commerciali Srl ha cessato la propria attività in data 25/02/2015 e che è stata cancellata dal Registro delle Imprese e si è estinta in data 10/03/2015 come da Visura estratta dall'Archivio Ufficiale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia che produceva in atti, con la conseguenza che la società non ha più esistenza dal marzo 2015
CP_ Ribadiva, quindi, che la notifica effettuata dall' in suo confronto, nella qualità di legale rappresentante della è radicalmente nulla o comunque Controparte_2
2 priva di qualsivoglia efficacia in quanto se, pur vero, che egli, a suo tempo, era legale rappresentante della col venir meno della stessa società, non ricoprendo più la qualità CP_2 di legale rappresentante, non può rappresentare una società non più esistente. Eccepiva, pertanto che gli Avvisi di Addebito opposti sono nulli in quanto formati (il 9 giugno 2022) nei confronti di una società già estinta e non più sussistente dall'anno 2015. Precisava, ancora, che, posto che la società era già stata cancellata nel marzo del 2015 sarebbero comunque nulle anche eventuali notifiche di Avvisi di Addebito, da lui non conosciute, formati, dopo il 9 CP_ giugno 2022. Precisava, infine, che la pretesa dell' è avanzata nei confronti della società
e non nei suoi confronti e che egli, pertanto, va quindi dichiarato esente da qualsivoglia posizione debitoria. Rilevava, infine, che il legale rappresentante di una società non risponde dei debiti della stessa, ancor più quando la società sia già cancellata ed estinta e che egli, peraltro, non è mai stato socio della Centro Servizi Commercial.
Eccepiva, in subordine, che gli asseriti crediti vantati dall' , nonché gli accessori del CP_1 credito (sanzioni morosità/somme aggiuntive;
interessi di mora) che seguono la sorte del CP_ credito contributivo, sono comunque prescritti in quanto la pretesa risale al mese di ottobre 2013 e che, pertanto, dal 2013 al 2025 è decorso sia il termine di prescrizione quinquennale che il termine di prescrizione decennale.
Concludeva chiedendo: Annullarsi con ogni formula gli Avvisi di Addebito opposti;
Dichiararsi, in ogni caso, che nulla deve il sig. in ragione della sua Parte_1 pregressa e non più sussistente qualità di legale rappresentante della Centro Servizi
Commerciali Srl;
in subordine, dichiararsi l'intervenuta prescrizione degli asseriti crediti vantati dall' . Con vittoria di spese e compensi di lite, ivi compreso il costo del contributo CP_1 unificato (e 43,00).
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: dichiarare inammissibile ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999,e confermare i ruoli opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria
Fissata la prima udienza per il giorno 3/11/2025 sostituita dal deposito telematico di “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del
Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del
3 magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice Onorario, l'udienza, poi differita al 7.11
.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del
10.04.2025;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente -la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Va premesso che i motivi di opposizione, non afferenti il merito della pretesa contributiva e inerenti la nullità e/o comunque l'inefficacia della notifica nei suoi confronti, quale legale rappresentante della Centro Servizi Commerciali Srl, non sono stati tempestivamente proposti
4 nel termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., tenuto conto che l'odierno ricorso risulta depositato in data 8.04.2025, a fronte della notifica degli avvisi di addebito effettuata il
28.02.2025
Ciò premesso, avendo eccepito il ricorrente il fatto estintivo della prescrizione avvenuto prima della formazione dell'avviso di addebito emesso il 9 giugno 2022 e notificato in data 28 febbraio 2025, è da ritenersi tempestiva l'opposizione al ruolo in quanto proposta entro il temine di quaranta giorni dalla notifica dei superiori avvisi di addebito
Passando, pertanto, al merito dell'opposizione della pretesa contributiva (prescrizione), il ricorrente ha così proposto un'opposizione all'iscrizione a ruolo;
CP_ L' costituendosi, ha precisato che i superiori avvisi di addebito hanno ad oggetto rispettivamente
1) L'avviso di Addebito n. 59320220000341052000, not. 28/02/2025, INADEMPIENZA
3002 REGOLARIZZAZIONE D'UFFICIO PER COMPENSAZIONE INDEBITA periodo
10/2013, tot. € Avviso 9.126,85;
2) L'avviso di addebito n. 59320220000341153000, not. 28/02/2025, INADEMPIENZE 3003
– 3004 e 3006 REGOLARIZZAZIONE D'UFFICIO PER COMPENSAZIONE INDEBITA periodo 10/2013, tot. Avviso € 320,76;
3) L'avviso di addebito n. 59320220000341254000, not. 28/02/2025, INADEMPIENZA 3005
REGOLARIZZAZIONE D'UFFICIO PER COMPENSAZIONE INDEBITA periodo
10/2013, tot. Avviso 6.440,25
In relazione all'avversa eccezione di prescrizione, rileva, pertanto, come la stessa sia destituita di fondamento, trattandosi di crediti dell'ente dovuti ad indebita compensazione dei contributi dovuti per i periodi indicati nell'avviso di addebito, sulla scorta dei DM 10, in sede di pagamento con il modello F24, in relazione ai quali pertanto il termine di prescrizione è decennale e non già quinquennale (operando la disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art.2033 c.c. e non già quella propria dei crediti contributivi)
Or bene, atteso che i superiori avvisi di addebito riguardano somme di natura contributiva in cui il temine generale di prescrizione è quello quinquennale, la superiore tesi che richiama il CP_ termine decennale di prescrizione, sostenuta dall' non può trovare accoglimento
5 La natura contributiva delle somme richieste si evince, infatti, dagli stessi Avvisi di addebito, notificati al ricorrente ove si fa riferimento a “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Aziende con lavoratori dipendenti dal 10/20213 al 10/2013”
Fondata deve, pertanto, ritenersi, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, stante che nessun atto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale (o anche decennale) è stato documentato fino alla notifica degli avvisi di addebito, avvenuta quando l'estinzione del credito per prescrizione si era già consumata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3433/2025 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara estinti per prescrizione i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito opposti per il periodo 10/2013 – 10/2013;
CP_ Condanna l' alla refusione delle spese legali che si liquidano in favore del ricorrente nella complessiva somma di €. 1865,00 oltre spese generali IVA e C.P.A. come per legge oltre alla somma di €. 43,00 corrisposto dal ricorrente a titolo di contributo unificato
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania 17 NOVEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
6