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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/05/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Lorella Triglione giudice nel procedimento r.g.v.g. n. 3118/2024
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Teresa Ercolanese presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Acerra alla via Dei Cedri Parco Leone n. 48;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace -
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola
INTERVENIENTE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI di cui alle note di udienza del 5.03.2025 da intendersi sul punto richiamate e trascritte ha emesso la seguente
SENTENZA La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori nata a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_1 Controparte_2
17.09.202 dalla relazione intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Tanto premesso, va innanzitutto dichiarata la contumacia del sig. il quale non si è Controparte_1
costituito in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto fissazione udienza.
Ciò posto, va evidenziato che dall'ascolto della ricorrente nonché dalla relazione dei SS di
Casalnuovo di Napoli del 07.01.2025, è emerso che i minori hanno un buon rapporto con il padre che vedono regolarmente, che i rapporti tra i coniugi sono diventati sereni ed equilibrati, che il padre versa regolarmente mantenimento di euro 350,00.
Orbene, non essendovi motivi per dubitare della buona idoneità al ruolo genitoriale di entrambe le parti, i minori vanno affidati ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la madre con la quale hanno sempre vissuto e che li cura in modo adeguato.
I minori trascorreranno con il padre due pomeriggi alla settimana individuati, salvo diverso accordo tra le parti, nel pomeriggio del martedì e giovedì dalle 16,30 alle 19,30 nonchè fine settimana alterni dal sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica ore 19,30 con pernotto salva diversa volontà dei minori (in tal caso il padre accompagnerà i figli dalla madre per la notte); ad anni alterni in modo alternato un anno il 25 e 26 dicembre e l'1 gennaio;
un altro anno il 24 dicembre, 31 dicembre e 6 gennaio salvi diversi accordi;
domenica di Pasqua e Lunedì in Albis ad anni alterni;
10 giornate anche non continuative nel periodo estivo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Quanto alle questioni economiche, considerato che la ricorrente lavora presso un Bingo con retribuzione di circa 1000/1200 euro, vive con i minori in immobile in locazione e paga canone di locazione di euro 350,00 oltre euro 45,00 per oneri condominiali, percepisce integralmente assegno unico per i minori in accordo con il resistente;
il resistente svolgeva attività di guardia giurata, ora pare disoccupato, percepisce NASPI, svolge lavori saltuari, vive presso la famiglia di origine, versa
350,00 per i minori e 150,00 euro per un'altra figlia nata da precedente unione (le predette circostanze sono pacifiche).
Orbene, tanto considerato, si stima congruo porre a carico del resistente l'obbligo di versare alla signora entro il 5 di ogni mese un contributo di euro 350,00 mensili a titolo di Parte_1
mantenimento della prole oltre il 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021.
L'assegno unico per la prole sarà percepito integralmente dalla ricorrente quale genitore collocatario tenuto al pagamento del canone di locazione.
Nulla per le spese di lite stante la natura del giudizio volto alla regolamentazione dell'interesse del minore e la contumacia del resistente.
PQM
1) dichiara la contumacia del resistente;
2) Affida i minori nata a [...] il [...] e nato a Persona_1 Controparte_2
Castevolturno il 17.09.202 ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
3) Disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
4) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla signora un contributo di Parte_1
euro 350,00 mensili per il mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese straordinarie come in parte motiva;
5) l'assegno unico per la prole sarà percepito integralmente dalla ricorrente quale genitore collocatario tenuto al pagamento del canone di locazione
6) Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)