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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/07/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 12.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 175 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Antonino Tilieci Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 gli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Silvia Parisi e Maria Teresa Pugliano
appellato e appellante incidentale
E
Controparte_2
appellato non costituito
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Lamezia Terme. Indennità di malattia. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
CP_ 1) Con ricorso del 12.2.19 conveniva in giudizio l' e il suo ex datore, Parte_1
chiedendo, per la parte che in questa sede ancora interessa, la condanna Controparte_4 in solido dei convenuti al pagamento in suo favore della somma di euro 11.655,98 a titolo di indennità di malattia per il periodo dal 26.6.18 al 10.1.19, che non gli era stata corrisposta né dal datore di CP_ lavoro, né dall' CP_ 2) Nella resistenza dell' che spiegava anche domanda riconvenzionale, e nella contumacia di il tribunale di Lamezia Terme ha condannato la sola Controparte_4 [...] al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di malattia, quantificata in euro Controparte_4 7.885,62, e delle spese di lite, liquidate in euro 3.994,00.
3) In particolare, il tribunale è pervenuto a tale statuizione sulla base delle seguenti motivazioni:
“In ordine alla indennità di malattia si rileva altresì che il datore di lavoro convenuto non ha dimostrato di non aver corrisposto l'indennità di malattia, né ha contestato, rimanendo contumace, di aver ricevuto i certificati medici allegati al fascicolo di parte ricorrente (diversamente, l'obbligo di trasmissione dei certificati medici all' entro due giorni dal rilascio, ai sensi dell'art. 2 d.l. 30
CP_3 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 20 febbraio 1980 n. 33 non esiste più dal momento che la norma da ultimo richiamata, nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 149, legge 30 dicembre 2004, n. 311, non prevede più l'onere in capo al lavoratore di trasmettere all il certificato di malattia, dovendo a tale incombente provvedere direttamente
CP_3 il medico che lo ha rilasciato – così Tribunale Milano sez. lav., 11/11/2017, n. 2555). Di contro, l' ha documentato che il medesimo datore di lavoro ha indebitamente conguagliato
CP_3 le somme dovute a titolo di indennità di malattia, compensandole con i contributi dovuti mensilmente all tanto si evince dalle attestazioni Uniemens versate in atti dall'Istituto previdenziale con
CP_3 riferibilità all'odierno ricorrente (vedi doc. 4 fascicolo .
CP_3 Ebbene, da tali modelli Uniemens si evince che nel periodo da giugno 2018 a gennaio 2019 il datore di lavoro ha indicato, fra le somme a credito nei confronti dell l'indennità di malattia dovuta
CP_3 al dipendente, al quale però detta prestazione non è stata mai corrisposta. Il CTU dott. del resto, ha inequivocabilmente accertato che “la Per_1 Controparte_4 nel periodo di riferimento 26.6.2018 – 10.1.2019 ha effettivamente operato conguagli sugli
[...] Uniemens presentati all' per un importo pari a euro 7.885,62” (vedi pag. 7 CTU dott. CP_3 Per_2 in atti).
[...] In definitiva, risulta che la ditta ha indebitamente trattenuto, dalla Controparte_4 contribuzione dovuta all' l'importo di euro 7.885,62, a titolo di conguaglio dell'indennità di CP_3 malattia che, in qualità di “adiectus solutionis causa”, avrebbe dovuto corrispondere al lavoratore, il quale tuttavia non l'ha mai percepita. Il datore di lavoro deve quindi essere condannato al pagamento del corrispondente importo in favore del dipendente, in quanto, benché rivesta il ruolo, come già detto, di mero “adiectus solutionis causa”, restando l' il soggetto debitore, tuttavia, nel caso di specie, la parte datoriale ha già CP_3 conseguito dall il rimborso di quanto avrebbe dovuto versare al dipendente;
sull'argomento è CP_3 stato affermato dalla Suprema Corte che “L'art. 1 del D.L. n. 663 del 1979, convertito in legge n. 33 del 1980, ha previsto non la mera facoltà, ma l'obbligo giuridico del datore di lavoro di corrispondere ai suoi dipendenti le indennità di malattia e maternità, e quindi il lavoratore interessato può convenire in giudizio il datore di lavoro per ottenerne la condanna al pagamento della indennità dovutagli, senza che a ciò sia di ostacolo il diritto del lavoratore di pretendere il pagamento delle indennità in questione direttamente dall (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12673 del 15/12/1997: in CP_3 motivazione si legge che "l'art. 1 della legge n. 33 del 1980 richiamato dalla ricorrente, con l'espressione: "a decorrere dal 1° gennaio 1980, per il lavoratori dipendenti.... le indennità di malattia e di maternità... sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione", individua dei soggetti (i datori di lavoro), che non hanno la "facoltà" di adempiere l'obbligazione del terzo ( , secondo la previsione dell'art. 1180 comma CP_3 primo, cod. civ. ma invece, "l'obbligo" di tale adempimento nei confronti dei lavoratori dipendenti. Ciò si evince agevolmente dall'espressione sopra riportata, tenuto conto altresì dell'eventuale diritto di rimborso del datore di lavoro nei confronti dell a norma del comma quinto dello stesso art. CP_3
1, avuto riguardo alla "ratio legis", che consiste nella necessità od opportunità di attuare una più energica tutela dei lavoratori (art. 12 disp. sulla legge in generale). Ne è conferma la statuizione del penultimo comma dell'art. 1 che punisce con la sanzione amministrativa il datore di lavoro inadempiente. Ne consegue che in caso di tale inadempimento la lavoratrice (o il lavoratore) ha "diritto" di pretendere direttamente dall la corresponsione dell'indennità di maternità (o di CP_3 malattia) riconosciutale dalla legge n. 1204 del 1971 (in tal senso Cass. 21 novembre 1991 n. 12511 citata dal Tribunale;
ma in nessun caso, tale diritto può trasformarsi in "onere" (senza parlare dell'obbligo giuridico) onere (atto necessario e non dovuto), il cui inadempimento ha come effetto la perdita di una situazione soggettiva attiva (decadenza). È poi certo che la vigente normativa non prevede la perdita del diritto all'indennità di maternità o di malattia come conseguenza del mancato diretto, esercizio dello stesso diritto, da parte dei lavoratori dipendenti, nei confronti dell' ). CP_3 Ne consegue l'accoglimento della pretesa avanzata dal ricorrente nei confronti della sola
[...]
con condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento della richiesta indennità in Controparte_4 misura pari a euro 7.885,62, corrispondente all'importo indebitamente conguagliato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Non spetta infatti la rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, sancito dall'art. 16 legge 30 dicembre 1991 n. 412 (così già cit. Tribunale Milano sez. lav., 11/11/2017, n. 2555). In termini, peraltro, in caso del tutto analogo, vedi recentemente Tribunale Bari sez. lav., 21/11/2019, n. 5040. Le spese di lite, nel rapporto processuale tra il ricorrente e la seguono Controparte_4 la soccombenza di quest'ultima, e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta del D.M. n. 55/2014 come integrato e modificato dal D.M. n. 147/2022. Nel rapporto processuale tra il ricorrente e l' invece, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione CP_3 della particolarità del caso in esame e delle questioni giuridiche affrontate”.
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello e appello incidentale condizionato Parte_1 CP_ l'
CP_ 5) Con l'appello principale il denuncia l'errore del tribunale per non avere esteso all' Parte_1 la condanna al pagamento dell'indennità di malattia. Il giudice di primo grado, dopo aver correttamente accertato che il datore di lavoro “ha indebitamente trattenuto, dalla contribuzione dovuta all' l'importo di euro 7.885,62, a titolo di conguaglio dell'indennità di malattia che, in CP_3 qualità di “adiectus solutionis causa”, avrebbe dovuto corrispondere al lavoratore, il quale tuttavia CP_ non l'ha mai percepita”, avrebbe dovuto comunque condannare anche l' al pagamento della prestazione di malattia, trattandosi del soggetto giuridico che a tale adempimento è tenuto in via principale. Ciò in quanto, dalla lettura degli artt. 74, comma 1, Legge 833/78 e 1 Legge 33/80, di conversione del D.L. n. 663/1979 risulta chiaramente che il datore di lavoro è indicato, ex lege, quale CP_ esecutore di un obbligo che spetta però all'Istituto previdenziale. L'obbligo dell' non viene meno nel caso in cui il datore di lavoro porti a conguaglio le somme erogate a titolo di indennità di malattia con quanto dovuto all'ente a titolo di contribuzione e ciò doveva valere tanto più nel caso di specie in cui il datore di lavoro, pur avendo portato a conguaglio la somma di euro 7.885,62, non l'aveva poi corrisposta al lavoratore a titolo di prestazione di malattia.
5.1) L'appellante ha quindi concluso per la parziale riforma della sentenza impugnata e per la CP_ condanna in solido dell' sia al pagamento dell'indennità di malattia, sia delle spese di lite.
CP_ 6) si è costituito sollevando preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che il gravame era stato proposto nei confronti di una società, che era estinta sin Controparte_4 dal 15.1.20, come da visura camerale in atti. Sebbene tale effetto estintivo non fosse emerso nel corso del primo grado di giudizio, l'appello doveva essere comunque proposto nei confronti dei soci, mentre nel caso di specie era stato comunque rivolto nei confronti della società estinta, con conseguente inammissibilità del gravame (Cass. SU n° 6070/13). Nel merito ne ha chiesto il rigetto perché il datore di lavoro aveva comunque portato a conguaglio con la contribuzione da versare quanto avrebbe dovuto corrispondere al ricorrente a titolo di indennità di malattia, sicché l'ente previdenziale aveva comunque adempiuto al suo obbligo.
CP_ 6.1) Per l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale, l' ha proposto appello incidentale chiedendo la condanna di , quale socio unico e liquidatore della società estinta, Controparte_2 al pagamento dei contributi indebitamente portati a conguaglio per la somma di euro 7.885,62, pari alla indennità di malattia, oltre sanzioni civili determinate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera b) Legge 388/00. Stante la documentata estinzione della sin dal 15.1.20, la Controparte_4 condanna doveva essere pronunciata nei confronti di sia quale socio unico della Controparte_2 società estinta nei limiti del bilancio di liquidazione, sia quale liquidatore della società stessa ai sensi dell'art. 2495, comma 3, c.c.
7) non si è costituito in questo grado di giudizio. Controparte_2
CP_ 8) Con ordinanza del 26.11.24 il Collegio ha invitato l' a depositare il bilancio finale di liquidazione della menzionato a pag. 9 della visura camerale depositata Controparte_4 dall'ente previdenziale in data 22.10.24.
9) Con note del 29.11.24 l'ente previdenziale ha comunicato che agli atti della Camera di Commercio manca il bilancio finale di liquidazione e la nota integrativa al 20.12.2019, citati nel verbale d'assemblea ordinaria del 20.12.2019.
CP_ 10) Preso atto di quanto comunicato dall' con ordinanza del 13.2.25 il Collegio ha disposto l'acquisizione del bilancio finale di liquidazione della società estinta presso la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.
11) Acquisito tale bilancio, all'udienza di discussione del 12.6.25 le parti costituite hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
CP_ 12) Preliminarmente deve darsi atto che, come documentato dall' in questo grado di giudizio, l'originaria convenuta è stata cancellata dal registro delle imprese dal Controparte_4 15.1.20 a seguito di scioglimento e liquidazione del 19.12.19. Ne consegue che la società era estinta ben prima della pubblicazione della sentenza impugnata in data 16.1.23, sebbene di tale circostanza non fosse emersa nel corso del primo grado di giudizio.
CP_ 13) Ciò detto, è infondata la eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' per essere stato l'appello principale proposto contro la società estinta. Al riguardo si rileva: a) che nei confronti della citata società, l'appello principale costituisce una mera litis denuntiatio, atteso che con l'impugnazione non sono state proposte domande né nei confronti della società estinta, né nei confronti del suo socio unico e liquidatore bensì unicamente nei confronti Controparte_2 CP_ CP_ dell' b) che, in ogni caso, l'appellante principale ha documentato, senza che l' abbia preso posizione sullo specifico punto, che dopo aver vanamente tentato di notificare l'appello all'indirizzo pec della società estinta, contumace in primo grado, ha notificato l'appello al socio unico e liquidatore in data 6.4.23, come attestato dalla notifica dell'appello in modalità cartacea con Controparte_2 spedizione del 24.3.23 e consegna del 6.4.23.
CP_ 14) Preso atto, inoltre, che anche l' ha correttamente notificato l'appello incidentale condizionato mediante consegna in data 31.10.24 nelle mani di come detto, socio unico e Controparte_2 liquidatore della società estinta, del deve essere dichiarata la contumacia, non essendosi CP_2 costituito nel presente grado di giudizio.
CP_ 15) Passando all'appello principale, lo stesso deve essere accolto con la conseguenza che anche l' deve essere condannato al pagamento dell'indennità di malattia in favore del non avendolo Parte_1 fatto la società estinta nonostante la stessa, come definitamente accertato nella sentenza impugnata e come è pacifico tra le parti costituite, abbia portato a conguaglio la somma di euro 7.885,62, a tale CP_ titolo dovuta, con la contribuzione da versare all'
16) In virtù del principio solidaristico e del principio di automaticità delle prestazioni relative alle assicurazioni sociali obbligatorie, permane l'obbligo dell di provvedere al pagamento delle CP_3 prestazioni di malattia in tutti i casi in cui il datore di lavoro non vi provveda o per difficoltà materiali ovvero perché non più tenuto per sospensione o cessazione del rapporto di lavoro non accompagnate dal riconoscimento del trattamento di Cassa integrazione guadagni (Cass. n° 14571/99).
17) Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n° 7649/96) ha da tempo chiarito in tema di CP_ indennità di maternità, ma con principio chiaramente estensibile all'indennità di malattia, che l'
- a cui carico, in sede di istituzione del servizio sanitario nazionale, è stata posta la corresponsione delle prestazioni economiche di malattia e maternità - resta obbligato nei confronti della lavoratrice al pagamento dell'indennità di maternità nel caso di mancata corresponsione alla medesima del relativo importo da parte del datore di lavoro a cui esso sia stato versato dall mediante il CP_3 sistema del conguaglio di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con legge 29 febbraio 1980 n. 33, in quanto le disposizioni volte a semplificare ed accelerare l'erogazione delle indennità di malattia e maternità non hanno alterato la titolarità delle obbligazioni attive e passive costituite dall'art. 74 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e, d'altra parte, in caso d'inadempimento del delegato al pagamento, il combinato disposto degli artt. 1269 e 1274 cod. civ. impone al debitore principale di adempiere comunque (cfr., inoltre, Cass. n° 12673/97).
18) Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata laddove il tribunale, CP_ pur essendo stata la domanda giudiziale svolta anche nei confronti dell' e pur avendo accertato che la società estinta aveva omesso di pagare l'indennità di malattia pur avendola portata a conguaglio della contribuzione dovuta, ha limitato la pronuncia di condanna al solo datore di lavoro e ciò pur avendo citato la pronuncia di legittimità n° 12673/97, secondo cui nell'ipotesi di inadempienza del datore di lavoro alla corresponsione dell'indennità di malattia la lavoratrice (o il lavoratore) ha "diritto" di pretendere direttamente dall la corresponsione dell'indennità di maternità (o di CP_3 malattia) riconosciutale dalla legge n. 1204 del 1971.
CP_ 19) Deve dunque esaminarsi l'appello incidentale condizionato proposto dall' che risulta infondato nella duplice domanda che esso contiene, nonché caratterizzato da profili di inammissibilità.
20) che della società estinta era socio unico come risulta dalla visura camerale Controparte_2 in atti, non può essere condannato al versamento della contribuzione portata a conguaglio nei limiti del bilancio di liquidazione perché, come è emerso dal bilancio finale di liquidazione che il Collegio CP_ ha acquisito presso la Camera di Commercio, non avendolo prodotto non risultano somme che il abbia riscosso in sede di liquidazione. CP_2
21) Lo stesso non può essere condannato in qualità di liquidatore della società Controparte_2 poi estinta, ai sensi dell'art. 2495, comma 3, c.c., atteso che l'indebita compensazione della contribuzione da versare con la somma di euro 7.885,62, che avrebbe dovuto essere corrisposta al lavoratore quale indennità di malattia, è avvenuta fino al mese di gennaio 2019, mentre dalla visura camerale in atti emerge che è stato nominato liquidatore della società estinta solo Controparte_2 nel dicembre 2019. Su tali basi non può sussistere un'ipotesi di colpa del liquidatore per una condotta che è stata commessa in assenza di tale qualifica, come invece richiesto dall'art. 2495, comma 3, c.c. A ciò deve aggiungersi che la domanda di cui si discute non era stata in alcun modo proposta nel CP_ primo grado di giudizio, avendo in quella sede l' chiesto, stante l'indebito conguaglio, solo la condanna della società al versamento della contribuzione e relative sanzioni civili. Trattasi, però, di domande del tutto differenti perché quella proposta in primo grado era di condanna della persona giuridica al versamento della contribuzione omessa, mentre quella proposta in questa sede è di natura risarcitoria, rivolta al liquidatore quale persona fisica e per colpa dello stesso.
CP_ 22) Quanto alle spese di lite, sulla base del principio della soccombenza l' deve essere condannato in solido alla refusione di quelle di primo grado in favore del ricorrente, come da questi chiesto con l'appello principale e nella misura già liquidata dal giudice di primo grado.
CP_ 23) Sempre in applicazione del principio della soccombenza l' deve essere condannato al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia pari ad euro 7.885,62.
CP_ 24) Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra l' e non avendo questi svolto Controparte_2 attività difensiva.
CP_ 25) Dal tenore della decisione discende per l' l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1 CP_ incidentale condizionato proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n° 19/23, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata: CP_ a) condanna in solido l' al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 7.885,62, a titolo di indennità di malattia per il periodo giugno 2018 – gennaio 2019, oltre interessi come per legge;
CP_ b) condanna in solido l' al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, come liquidate nella sentenza impugnata;
CP_
2) rigetta l'appello incidentale proposto dall' CP_
3) condanna l' al pagamento delle spese del grado di appello in favore di , Parte_1 che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge;
CP_
4) nulla sulle spese nei rapporti tra e Controparte_2 CP_
5) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell' i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 12.6.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 12.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 175 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Antonino Tilieci Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 gli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Silvia Parisi e Maria Teresa Pugliano
appellato e appellante incidentale
E
Controparte_2
appellato non costituito
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Lamezia Terme. Indennità di malattia. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
CP_ 1) Con ricorso del 12.2.19 conveniva in giudizio l' e il suo ex datore, Parte_1
chiedendo, per la parte che in questa sede ancora interessa, la condanna Controparte_4 in solido dei convenuti al pagamento in suo favore della somma di euro 11.655,98 a titolo di indennità di malattia per il periodo dal 26.6.18 al 10.1.19, che non gli era stata corrisposta né dal datore di CP_ lavoro, né dall' CP_ 2) Nella resistenza dell' che spiegava anche domanda riconvenzionale, e nella contumacia di il tribunale di Lamezia Terme ha condannato la sola Controparte_4 [...] al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di malattia, quantificata in euro Controparte_4 7.885,62, e delle spese di lite, liquidate in euro 3.994,00.
3) In particolare, il tribunale è pervenuto a tale statuizione sulla base delle seguenti motivazioni:
“In ordine alla indennità di malattia si rileva altresì che il datore di lavoro convenuto non ha dimostrato di non aver corrisposto l'indennità di malattia, né ha contestato, rimanendo contumace, di aver ricevuto i certificati medici allegati al fascicolo di parte ricorrente (diversamente, l'obbligo di trasmissione dei certificati medici all' entro due giorni dal rilascio, ai sensi dell'art. 2 d.l. 30
CP_3 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 20 febbraio 1980 n. 33 non esiste più dal momento che la norma da ultimo richiamata, nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 149, legge 30 dicembre 2004, n. 311, non prevede più l'onere in capo al lavoratore di trasmettere all il certificato di malattia, dovendo a tale incombente provvedere direttamente
CP_3 il medico che lo ha rilasciato – così Tribunale Milano sez. lav., 11/11/2017, n. 2555). Di contro, l' ha documentato che il medesimo datore di lavoro ha indebitamente conguagliato
CP_3 le somme dovute a titolo di indennità di malattia, compensandole con i contributi dovuti mensilmente all tanto si evince dalle attestazioni Uniemens versate in atti dall'Istituto previdenziale con
CP_3 riferibilità all'odierno ricorrente (vedi doc. 4 fascicolo .
CP_3 Ebbene, da tali modelli Uniemens si evince che nel periodo da giugno 2018 a gennaio 2019 il datore di lavoro ha indicato, fra le somme a credito nei confronti dell l'indennità di malattia dovuta
CP_3 al dipendente, al quale però detta prestazione non è stata mai corrisposta. Il CTU dott. del resto, ha inequivocabilmente accertato che “la Per_1 Controparte_4 nel periodo di riferimento 26.6.2018 – 10.1.2019 ha effettivamente operato conguagli sugli
[...] Uniemens presentati all' per un importo pari a euro 7.885,62” (vedi pag. 7 CTU dott. CP_3 Per_2 in atti).
[...] In definitiva, risulta che la ditta ha indebitamente trattenuto, dalla Controparte_4 contribuzione dovuta all' l'importo di euro 7.885,62, a titolo di conguaglio dell'indennità di CP_3 malattia che, in qualità di “adiectus solutionis causa”, avrebbe dovuto corrispondere al lavoratore, il quale tuttavia non l'ha mai percepita. Il datore di lavoro deve quindi essere condannato al pagamento del corrispondente importo in favore del dipendente, in quanto, benché rivesta il ruolo, come già detto, di mero “adiectus solutionis causa”, restando l' il soggetto debitore, tuttavia, nel caso di specie, la parte datoriale ha già CP_3 conseguito dall il rimborso di quanto avrebbe dovuto versare al dipendente;
sull'argomento è CP_3 stato affermato dalla Suprema Corte che “L'art. 1 del D.L. n. 663 del 1979, convertito in legge n. 33 del 1980, ha previsto non la mera facoltà, ma l'obbligo giuridico del datore di lavoro di corrispondere ai suoi dipendenti le indennità di malattia e maternità, e quindi il lavoratore interessato può convenire in giudizio il datore di lavoro per ottenerne la condanna al pagamento della indennità dovutagli, senza che a ciò sia di ostacolo il diritto del lavoratore di pretendere il pagamento delle indennità in questione direttamente dall (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12673 del 15/12/1997: in CP_3 motivazione si legge che "l'art. 1 della legge n. 33 del 1980 richiamato dalla ricorrente, con l'espressione: "a decorrere dal 1° gennaio 1980, per il lavoratori dipendenti.... le indennità di malattia e di maternità... sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione", individua dei soggetti (i datori di lavoro), che non hanno la "facoltà" di adempiere l'obbligazione del terzo ( , secondo la previsione dell'art. 1180 comma CP_3 primo, cod. civ. ma invece, "l'obbligo" di tale adempimento nei confronti dei lavoratori dipendenti. Ciò si evince agevolmente dall'espressione sopra riportata, tenuto conto altresì dell'eventuale diritto di rimborso del datore di lavoro nei confronti dell a norma del comma quinto dello stesso art. CP_3
1, avuto riguardo alla "ratio legis", che consiste nella necessità od opportunità di attuare una più energica tutela dei lavoratori (art. 12 disp. sulla legge in generale). Ne è conferma la statuizione del penultimo comma dell'art. 1 che punisce con la sanzione amministrativa il datore di lavoro inadempiente. Ne consegue che in caso di tale inadempimento la lavoratrice (o il lavoratore) ha "diritto" di pretendere direttamente dall la corresponsione dell'indennità di maternità (o di CP_3 malattia) riconosciutale dalla legge n. 1204 del 1971 (in tal senso Cass. 21 novembre 1991 n. 12511 citata dal Tribunale;
ma in nessun caso, tale diritto può trasformarsi in "onere" (senza parlare dell'obbligo giuridico) onere (atto necessario e non dovuto), il cui inadempimento ha come effetto la perdita di una situazione soggettiva attiva (decadenza). È poi certo che la vigente normativa non prevede la perdita del diritto all'indennità di maternità o di malattia come conseguenza del mancato diretto, esercizio dello stesso diritto, da parte dei lavoratori dipendenti, nei confronti dell' ). CP_3 Ne consegue l'accoglimento della pretesa avanzata dal ricorrente nei confronti della sola
[...]
con condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento della richiesta indennità in Controparte_4 misura pari a euro 7.885,62, corrispondente all'importo indebitamente conguagliato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Non spetta infatti la rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, sancito dall'art. 16 legge 30 dicembre 1991 n. 412 (così già cit. Tribunale Milano sez. lav., 11/11/2017, n. 2555). In termini, peraltro, in caso del tutto analogo, vedi recentemente Tribunale Bari sez. lav., 21/11/2019, n. 5040. Le spese di lite, nel rapporto processuale tra il ricorrente e la seguono Controparte_4 la soccombenza di quest'ultima, e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta del D.M. n. 55/2014 come integrato e modificato dal D.M. n. 147/2022. Nel rapporto processuale tra il ricorrente e l' invece, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione CP_3 della particolarità del caso in esame e delle questioni giuridiche affrontate”.
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello e appello incidentale condizionato Parte_1 CP_ l'
CP_ 5) Con l'appello principale il denuncia l'errore del tribunale per non avere esteso all' Parte_1 la condanna al pagamento dell'indennità di malattia. Il giudice di primo grado, dopo aver correttamente accertato che il datore di lavoro “ha indebitamente trattenuto, dalla contribuzione dovuta all' l'importo di euro 7.885,62, a titolo di conguaglio dell'indennità di malattia che, in CP_3 qualità di “adiectus solutionis causa”, avrebbe dovuto corrispondere al lavoratore, il quale tuttavia CP_ non l'ha mai percepita”, avrebbe dovuto comunque condannare anche l' al pagamento della prestazione di malattia, trattandosi del soggetto giuridico che a tale adempimento è tenuto in via principale. Ciò in quanto, dalla lettura degli artt. 74, comma 1, Legge 833/78 e 1 Legge 33/80, di conversione del D.L. n. 663/1979 risulta chiaramente che il datore di lavoro è indicato, ex lege, quale CP_ esecutore di un obbligo che spetta però all'Istituto previdenziale. L'obbligo dell' non viene meno nel caso in cui il datore di lavoro porti a conguaglio le somme erogate a titolo di indennità di malattia con quanto dovuto all'ente a titolo di contribuzione e ciò doveva valere tanto più nel caso di specie in cui il datore di lavoro, pur avendo portato a conguaglio la somma di euro 7.885,62, non l'aveva poi corrisposta al lavoratore a titolo di prestazione di malattia.
5.1) L'appellante ha quindi concluso per la parziale riforma della sentenza impugnata e per la CP_ condanna in solido dell' sia al pagamento dell'indennità di malattia, sia delle spese di lite.
CP_ 6) si è costituito sollevando preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che il gravame era stato proposto nei confronti di una società, che era estinta sin Controparte_4 dal 15.1.20, come da visura camerale in atti. Sebbene tale effetto estintivo non fosse emerso nel corso del primo grado di giudizio, l'appello doveva essere comunque proposto nei confronti dei soci, mentre nel caso di specie era stato comunque rivolto nei confronti della società estinta, con conseguente inammissibilità del gravame (Cass. SU n° 6070/13). Nel merito ne ha chiesto il rigetto perché il datore di lavoro aveva comunque portato a conguaglio con la contribuzione da versare quanto avrebbe dovuto corrispondere al ricorrente a titolo di indennità di malattia, sicché l'ente previdenziale aveva comunque adempiuto al suo obbligo.
CP_ 6.1) Per l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale, l' ha proposto appello incidentale chiedendo la condanna di , quale socio unico e liquidatore della società estinta, Controparte_2 al pagamento dei contributi indebitamente portati a conguaglio per la somma di euro 7.885,62, pari alla indennità di malattia, oltre sanzioni civili determinate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera b) Legge 388/00. Stante la documentata estinzione della sin dal 15.1.20, la Controparte_4 condanna doveva essere pronunciata nei confronti di sia quale socio unico della Controparte_2 società estinta nei limiti del bilancio di liquidazione, sia quale liquidatore della società stessa ai sensi dell'art. 2495, comma 3, c.c.
7) non si è costituito in questo grado di giudizio. Controparte_2
CP_ 8) Con ordinanza del 26.11.24 il Collegio ha invitato l' a depositare il bilancio finale di liquidazione della menzionato a pag. 9 della visura camerale depositata Controparte_4 dall'ente previdenziale in data 22.10.24.
9) Con note del 29.11.24 l'ente previdenziale ha comunicato che agli atti della Camera di Commercio manca il bilancio finale di liquidazione e la nota integrativa al 20.12.2019, citati nel verbale d'assemblea ordinaria del 20.12.2019.
CP_ 10) Preso atto di quanto comunicato dall' con ordinanza del 13.2.25 il Collegio ha disposto l'acquisizione del bilancio finale di liquidazione della società estinta presso la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.
11) Acquisito tale bilancio, all'udienza di discussione del 12.6.25 le parti costituite hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
CP_ 12) Preliminarmente deve darsi atto che, come documentato dall' in questo grado di giudizio, l'originaria convenuta è stata cancellata dal registro delle imprese dal Controparte_4 15.1.20 a seguito di scioglimento e liquidazione del 19.12.19. Ne consegue che la società era estinta ben prima della pubblicazione della sentenza impugnata in data 16.1.23, sebbene di tale circostanza non fosse emersa nel corso del primo grado di giudizio.
CP_ 13) Ciò detto, è infondata la eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' per essere stato l'appello principale proposto contro la società estinta. Al riguardo si rileva: a) che nei confronti della citata società, l'appello principale costituisce una mera litis denuntiatio, atteso che con l'impugnazione non sono state proposte domande né nei confronti della società estinta, né nei confronti del suo socio unico e liquidatore bensì unicamente nei confronti Controparte_2 CP_ CP_ dell' b) che, in ogni caso, l'appellante principale ha documentato, senza che l' abbia preso posizione sullo specifico punto, che dopo aver vanamente tentato di notificare l'appello all'indirizzo pec della società estinta, contumace in primo grado, ha notificato l'appello al socio unico e liquidatore in data 6.4.23, come attestato dalla notifica dell'appello in modalità cartacea con Controparte_2 spedizione del 24.3.23 e consegna del 6.4.23.
CP_ 14) Preso atto, inoltre, che anche l' ha correttamente notificato l'appello incidentale condizionato mediante consegna in data 31.10.24 nelle mani di come detto, socio unico e Controparte_2 liquidatore della società estinta, del deve essere dichiarata la contumacia, non essendosi CP_2 costituito nel presente grado di giudizio.
CP_ 15) Passando all'appello principale, lo stesso deve essere accolto con la conseguenza che anche l' deve essere condannato al pagamento dell'indennità di malattia in favore del non avendolo Parte_1 fatto la società estinta nonostante la stessa, come definitamente accertato nella sentenza impugnata e come è pacifico tra le parti costituite, abbia portato a conguaglio la somma di euro 7.885,62, a tale CP_ titolo dovuta, con la contribuzione da versare all'
16) In virtù del principio solidaristico e del principio di automaticità delle prestazioni relative alle assicurazioni sociali obbligatorie, permane l'obbligo dell di provvedere al pagamento delle CP_3 prestazioni di malattia in tutti i casi in cui il datore di lavoro non vi provveda o per difficoltà materiali ovvero perché non più tenuto per sospensione o cessazione del rapporto di lavoro non accompagnate dal riconoscimento del trattamento di Cassa integrazione guadagni (Cass. n° 14571/99).
17) Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n° 7649/96) ha da tempo chiarito in tema di CP_ indennità di maternità, ma con principio chiaramente estensibile all'indennità di malattia, che l'
- a cui carico, in sede di istituzione del servizio sanitario nazionale, è stata posta la corresponsione delle prestazioni economiche di malattia e maternità - resta obbligato nei confronti della lavoratrice al pagamento dell'indennità di maternità nel caso di mancata corresponsione alla medesima del relativo importo da parte del datore di lavoro a cui esso sia stato versato dall mediante il CP_3 sistema del conguaglio di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con legge 29 febbraio 1980 n. 33, in quanto le disposizioni volte a semplificare ed accelerare l'erogazione delle indennità di malattia e maternità non hanno alterato la titolarità delle obbligazioni attive e passive costituite dall'art. 74 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e, d'altra parte, in caso d'inadempimento del delegato al pagamento, il combinato disposto degli artt. 1269 e 1274 cod. civ. impone al debitore principale di adempiere comunque (cfr., inoltre, Cass. n° 12673/97).
18) Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata laddove il tribunale, CP_ pur essendo stata la domanda giudiziale svolta anche nei confronti dell' e pur avendo accertato che la società estinta aveva omesso di pagare l'indennità di malattia pur avendola portata a conguaglio della contribuzione dovuta, ha limitato la pronuncia di condanna al solo datore di lavoro e ciò pur avendo citato la pronuncia di legittimità n° 12673/97, secondo cui nell'ipotesi di inadempienza del datore di lavoro alla corresponsione dell'indennità di malattia la lavoratrice (o il lavoratore) ha "diritto" di pretendere direttamente dall la corresponsione dell'indennità di maternità (o di CP_3 malattia) riconosciutale dalla legge n. 1204 del 1971.
CP_ 19) Deve dunque esaminarsi l'appello incidentale condizionato proposto dall' che risulta infondato nella duplice domanda che esso contiene, nonché caratterizzato da profili di inammissibilità.
20) che della società estinta era socio unico come risulta dalla visura camerale Controparte_2 in atti, non può essere condannato al versamento della contribuzione portata a conguaglio nei limiti del bilancio di liquidazione perché, come è emerso dal bilancio finale di liquidazione che il Collegio CP_ ha acquisito presso la Camera di Commercio, non avendolo prodotto non risultano somme che il abbia riscosso in sede di liquidazione. CP_2
21) Lo stesso non può essere condannato in qualità di liquidatore della società Controparte_2 poi estinta, ai sensi dell'art. 2495, comma 3, c.c., atteso che l'indebita compensazione della contribuzione da versare con la somma di euro 7.885,62, che avrebbe dovuto essere corrisposta al lavoratore quale indennità di malattia, è avvenuta fino al mese di gennaio 2019, mentre dalla visura camerale in atti emerge che è stato nominato liquidatore della società estinta solo Controparte_2 nel dicembre 2019. Su tali basi non può sussistere un'ipotesi di colpa del liquidatore per una condotta che è stata commessa in assenza di tale qualifica, come invece richiesto dall'art. 2495, comma 3, c.c. A ciò deve aggiungersi che la domanda di cui si discute non era stata in alcun modo proposta nel CP_ primo grado di giudizio, avendo in quella sede l' chiesto, stante l'indebito conguaglio, solo la condanna della società al versamento della contribuzione e relative sanzioni civili. Trattasi, però, di domande del tutto differenti perché quella proposta in primo grado era di condanna della persona giuridica al versamento della contribuzione omessa, mentre quella proposta in questa sede è di natura risarcitoria, rivolta al liquidatore quale persona fisica e per colpa dello stesso.
CP_ 22) Quanto alle spese di lite, sulla base del principio della soccombenza l' deve essere condannato in solido alla refusione di quelle di primo grado in favore del ricorrente, come da questi chiesto con l'appello principale e nella misura già liquidata dal giudice di primo grado.
CP_ 23) Sempre in applicazione del principio della soccombenza l' deve essere condannato al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia pari ad euro 7.885,62.
CP_ 24) Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra l' e non avendo questi svolto Controparte_2 attività difensiva.
CP_ 25) Dal tenore della decisione discende per l' l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1 CP_ incidentale condizionato proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n° 19/23, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata: CP_ a) condanna in solido l' al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 7.885,62, a titolo di indennità di malattia per il periodo giugno 2018 – gennaio 2019, oltre interessi come per legge;
CP_ b) condanna in solido l' al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, come liquidate nella sentenza impugnata;
CP_
2) rigetta l'appello incidentale proposto dall' CP_
3) condanna l' al pagamento delle spese del grado di appello in favore di , Parte_1 che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge;
CP_
4) nulla sulle spese nei rapporti tra e Controparte_2 CP_
5) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell' i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 12.6.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale