Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/04/2026, n. 2734
CS
Rigetto
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 59 della L. n. 121/1981, nonché degli articoli 8, 9, 11, 17, 18, 20 e 21 del D.P.R. 24.4.1982 n. 341

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'ammissione al corso non desse luogo a un rapporto di servizio ma a un rapporto di formazione "in prova" dedicato all'istruzione e alla preparazione professionale. La sussistenza di un rapporto di servizio non può essere desunta dagli indici forniti dagli appellanti, quali il concorso per esami, la terminologia usata, il rinvio della chiamata di leva, le trattenute assistenziali e non previdenziali, le ipotesi di dimissione, il potere sanzionatorio, il possibile riconoscimento della pensione privilegiata, l'obbligo quinquennale di permanenza e il trattamento economico, che non costituisce corrispettivo di una prestazione lavorativa.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento rispetto ad altre Forze di Polizia

    Il Consiglio di Stato ha affermato che non sussiste un principio generale che vincoli all'adozione di una disciplina perfettamente speculare nei vari corpi interessati. L'equiordinazione, principalmente sotto il profilo economico, è tendenziale e programmatica. L'interpretazione dei riordini del 2015 riferita a un corso di formazione del 1982 è considerata distonica.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 59 della L. n. 121/1981

    Il Consiglio di Stato ha ribadito che non vi è una violazione del principio di uguaglianza in quanto non sussiste un'identità di situazioni rispetto agli allievi esterni, dato che gli aspiranti appartenenti alla Polizia di Stato erano già incardinati nei ruoli dell'amministrazione. Le altre forze di polizia ad ordinamento civile e militare presentano regimi diversi e più favorevoli. Le modalità di reclutamento attuali per il personale dirigente non evidenziano irragionevole disparità di trattamento. Non sussiste violazione degli artt. 36 e 38 Cost. per l'insussistenza di disparità di trattamento e per il fatto che i corsisti non hanno subito trattenute pensionistiche. Il contrasto con l'art. 97 Cost. è insussistente.

  • Rigettato
    Natura lavorativa del corso quadriennale di formazione

    Il Consiglio di Stato ritiene che difettino i requisiti di rilevanza e fondatezza. Il corso non rientra nell'attività formativa imposta in costanza di rapporto di lavoro, che non è stato ancora costituito. La Direttiva 2003/88/CE riguarda l'organizzazione dell'orario di lavoro in presenza di un rapporto di lavoro già in essere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/04/2026, n. 2734
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2734
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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