Articolo 9 della Legge 21 luglio 1965, n. 903
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 agosto 1965
Art. 9.
Le pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi a norma del titolo II, capo I, della presente legge sono diminuite
dell'importo della pensione sociale, di cui al precedente articolo 1.
Nel caso previsto dal primo comma del precedente articolo 8, la
diminuzione e' effettuata in proporzione all'ammontare delle singole pensioni.
Entrata in vigore il 15 agosto 1965