Art. 9.
Le pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi a norma del titolo II, capo I, della presente legge sono diminuite
dell'importo della pensione sociale, di cui al precedente articolo 1.
Nel caso previsto dal primo comma del precedente articolo 8, la
diminuzione e' effettuata in proporzione all'ammontare delle singole pensioni.
Le pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi a norma del titolo II, capo I, della presente legge sono diminuite
dell'importo della pensione sociale, di cui al precedente articolo 1.
Nel caso previsto dal primo comma del precedente articolo 8, la
diminuzione e' effettuata in proporzione all'ammontare delle singole pensioni.