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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/10/2025, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1451/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Margherita Monte Presidente dott. Francesco Di Stefano Consigliere dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1451/2024 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in
[...] P.IVA_1
CORSO P.TA VITTORIA 17 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. OSTINI NICOLETTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._1 in CORSO PORTA VITTORIA, 17 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. SBARRA ALBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 15 APPELLATO avente ad oggetto: Assicurazione sulla vita sulle seguenti conclusioni.
Per RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'
[...]
Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1811/2024, pubblicata il 20.02.2024: 1. Respingere tutte le domande formulate dal sig. perché infondate in fatto e in CP_1 diritto, con condanna alla restituzione in favore di delle somme versate in esecuzione Pt_1 della sentenza del Tribunale di Milano n. 1811/2024 e pari a complessivi Euro 739.911,61 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
2. In ogni caso, in accoglimento delle domande proposte nel giudizio di primo grado: 2.1
Ritenuto che
ha già adempiuto gli obblighi di garanzia derivanti dalla Polizza Pt_1
Infortuni n. 64785094 e che null'altro è da essa dovuto all'assicurato con riferimento alla malattia denunciata, respingere tutte le domande proposte nell'interesse del sig. CP_1 perché infondate.
2.2 In via subordinata, determinare l'indennità eventualmente ancora dovuta secondo le condizioni di polizza, detraendo l'importo di Euro 85.000,00 già versato e, in applicazione del principio indennitario e dell'istituto della compensatio lucri cum damno, scomputando dall'indennizzo così determinato gli importi versati e ancora da versare dall quale CP_2 assegno mensile di invalidità.
2.3 In via istruttoria, ordinare al sig. di esibire in giudizio copia integrale CP_1 degli atti e della documentazione medica esaminata dal collegio e costituente il CP_3 fascicolo della “malattia n. 517285391 del 31.01.2020”. Sempre in via istruttoria, nominare Consulente Tecnico d'Ufficio medico legale cui affidare l'incarico di verificare il grado di invalidità permanente definitiva residuata all'ing. a seguito della malattia CP_1 denunciata (Leucemia Linfatica Cronica), da determinarsi secondo i criteri richiamati nella polizza e stabiliti nella tabella annessa al T.U sull'Assicurazione obbligatoria Pt_1 contro gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124
- per l'industria - e successive modifiche, senza avere riguardo al maggior pregiudizio
pagina 2 di 15 riconducibile a situazioni patologiche o infermità preesistenti alla stipulazione del contratto di assicurazione.
3. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Per CP_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria e diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa e respinta, così giudicare:
- respingere tutte le domande formulate da – Parte_1 Parte_1
, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte negli atti di primo
[...] grado e secondo grado, con integrale rigetto della citazione in appello e conferma, per l'effetto, della sentenza del Tribunale di Milano, n. 1811/2024. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio. In via istruttoria, ci si oppone anche in questa sede alla richiesta CTU medico legale sulla persona del sig. in quanto incombente irrilevante ai fini della decisione considerato che CP_1 il verbale di accertamento è da considerarsi ad ogni effetto un “atto pubblico” e, CP_2 comunque, inammissibile stante la possibilità della Compagnia di far visitare 19 l'assicurato subito dopo la denuncia del sinistro ai sensi dell'art. 12 della polizza in atti. Ci si oppone altresì all'acquisizione della documentazione relativa all'istruttoria sul CP_3 riconoscimento della malattia professionale in quanto incombente irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inammissibile in quanto la Compagnia ha liquidato il sinistro parzialmente senza sollevare alcuna obiezione sulla decisione assunta dal predetto . CP_4
Sempre in via istruttoria, occorrendo, si reitera l'istanza già formulata in primo grado affinché venga disposta CTU medico legale nei confronti del sig. al fine di accertare se risultasse CP_1 permanentemente ridotta l'attitudine al lavoro in modo tale da non consentire un'attività lavorativa anche in analoghe mansioni dalla data in cui gli veniva diagnosticata la malattia professionale e poi successivamente così come previsto dalla clausola J) della polizza in atti”
All'esito dell'udienza fissata a norma dell'art. 350 bis c.p.c. e della odierna camera di consiglio espone le seguenti
Ragioni in fatto e in diritto della decisione convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la CP_1 compagnia assicurativa chiedendone la condanna Parte_1 al pagamento dell'importo di euro 691.076,16, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dal dovuto al saldo, somma pretesa a titolo di indennizzo secondo pagina 3 di 15 quanto previsto dalla polizza cumulativa n. 64785094 a causa della sua condizione di invalidità permanente conseguente alla malattia professionale contratta dall'attore. Quest'ultimo espose:
-di essere stato assunto in data 01.04.2014 da con la qualifica di Controparte_5 responsabile tecnico e poi di Quality Manager con applicazione del CCNL per Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, ruolo ricoperto sino al licenziamento avvenuto in data 14.02.2019 per motivi organizzativi;
-che in data 10.10.2017 gli era stata diagnosticata una forma tumorale di leucemia linfatica cronica stadio B secondo la classificazione di Binet, dovuta all'esposizione all'idrocarburo stirene, sostanza cancerogena che aveva assorbito a causa delle mansioni svolte;
-che, a favore dei suoi dipendenti, la società aveva stipulato con Controparte_5
il contratto di assicurazione di cui alla Polizza di Parte_1
Assicurazione Infortuni n. 64785094, che, per il caso di invalidità permanente dei dirigenti, prevedeva un'indennità pari a 6 volte la retribuzione annua lorda;
-che, per effetto dell'estensione della polizza all'evento malattia professionale prevista dalla clausola dirigenti “J”, l'importo dovuto dalla convenuta a titolo di indennizzo in suo favore, era pari a euro 691.076,16, ossia sei volte la retribuzione annua lorda;
-che, sulla base del verbale di accertamento dell'invalidità civile del 100% redatto dall' il 08.05.2018, era stata richiesta a l'attivazione della CP_2 Parte_1 copertura assicurativa, declinata dalla convenuta sulla base della mancata prova di un nesso causale tra attività lavorativa e malattia;
-che in data 03.11.2021 a seguito del riconoscimento da parte dell' della CP_3 malattia professionale, Chubb European aveva corrisposto la somma di euro 85.000,00, importo determinato in base alla percentuale del 12% di danno biologico indicato da . CP_3
, costituitasi in giudizio, eccepì di avere già Parte_1 adempiuto agli obblighi di garanzia mediante il versamento dell'indennizzo di euro 85.000,00, e chiese il rigetto delle domande attoree. Con sentenza n. 1811/2024, pubblicata il 20 febbraio 2024 e notificata il 15 aprile 2024, il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda attorea, condannò a pagare ad la somma di Parte_1 CP_1 euro 596.690,00 oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al pagina 4 di 15 saldo oltre le spese legali quantificate in euro 12.500,00 per compensi professionali oltre accessori. Il giudice di prime cure osservò che risultavano provati i presupposti richiesti dal punto 2 della clausola J, in quanto la patologia che affliggeva l'attore era stata riconosciuta dall' come malattia professionale e il verbale attribuiva CP_3 CP_2 un' invalidità lavorativa permanente del 100%; che l'invalidità di cui era affetto non poteva essere parametrata sul danno biologico accertato CP_1 dall' , in quanto l'indennizzo dovuto nel caso di malattia professionale CP_3 doveva correlarsi alla perdita della capacità lavorativa specifica e non al danno biologico;
che, parimenti, nessun rilievo poteva essere riconosciuto all'art. 10 della polizza e al calcolo dell'indennizzo ivi previsto, considerato che tale disposizione si riferiva esclusivamente alle invalidità permanenti derivanti da infortunio;
che pertanto doveva essere riconosciuto l'importo di euro 681.690,00 a titolo di indennità assicurata, commisurato a sei volte la retribuzione annua lorda, da cui doveva essere detratto l'importo di euro 85.000,00, già corrisposto dalla compagnia assicurativa mediante bonifico bancario;
che, trattandosi di prestazioni con funzione previdenziale derivanti dal sacrificio del lavoratore attraverso il versamento dei contributi, doveva escludersi la detraibilità del valore capitale dell'assegno di invalidità, così come della successiva pensione, percepiti dall'ing. CP_1
Ha proposto appello . Si è costituito Parte_1 CP_1 contestandone la fondatezza. Fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., a seguito della camera di consiglio del 19.12.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stata disposta ctu medico legale nominando quale CTU il dott. . Persona_1
Depositata la consulenza, la causa è stata nuovamente discussa oralmente innanzi al collegio all'udienza del 18.09.2025 ed è stata decisa nella camera di consiglio del 24.09.2025.
*** L'impugnazione è articolata nei seguenti motivi: 1) erroneo accertamento degli elementi costitutivi del diritto del Sig. a percepire l'indennizzo nella misura del 100% della CP_1 somma assicurata – erronea interpretazione del contratto di assicurazione. L'appellante censura l'interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione operata dal primo giudice, sottolineando che la clausola J avrebbe pagina 5 di 15 dovuto essere letta in continuità con l'art. 10, contenente la disciplina generale per l'ipotesi di infortunio. La valutazione dell'invalidità permanente prevista dalla clausola J nel caso di malattie professionali del dirigente avrebbe dovuto essere effettuata sulla base delle tabelle , richiamate dall'art. 10, e non sul CP_3 giudizio formulato dall' parametro non previsto nella polizza. CP_2
Il tribunale pertanto avrebbe dovuto tenere in considerazione, ai fini di determinare il grado di invalidità dell'ing. esclusivamente il giudizio CP_1 formulato nel verbale collegiale dell' . In ogni caso, qualora avesse CP_3 reputato non confacente il riconoscimento di un'invalidità del 12%, poiché pertinente al danno biologico, avrebbe dovuto disporre ctu medico legale. L'appellante lamenta altresì l'omessa valutazione o comunque l'erronea interpretazione dei documenti in atti, che offrirebbero un quadro delle condizioni di salute dell'ing. incompatibile con l'esistenza di una CP_1 condizione di grave invalidità permanente. L'appellante richiama in particolare la circostanza che la controparte, nonostante la malattia, aveva comunque prestato la propria attività lavorativa sino al licenziamento, usufruendo di un numero di ore per assenze per malattia estremamente limitato. 2) erroneo accertamento degli elementi costitutivi del diritto di Pt_1 di chiedere lo scorporo dall'indennizzo degli importi versati dal CP_2
Viene censurata la decisione nella parte in cui, nel quantificare l'indennizzo assicurativo, non ha tenuto in considerazione gli assegni mensili di invalidità versati dall' al sig. con decorrenza dal 1° dicembre 2018. Parte CP_2 CP_1 appellante confuta la pertinenza del principio di diritto richiamato nella sentenza impugnata, non potendo assimilarsi l'assegno di invalidità corrisposto dall' CP_2 alla pensione di reversibilità, sottolineando che è la stessa giurisprudenza di legittimità a ritenere che sia l'indennità di malattia che la pensione di invalidità corrisposte al lavoratore svolgono una funzione compensativa del danno patrimoniale per lucro cessante.
*** La decisione I. Il primo motivo non è fondato. L'interpretazione operata dal tribunale, laddove esclude l'applicabilità alla fattispecie <<dell'art. 10 della polizza de qua relativo al calcolo dell'indennizzo secondo la tabella annessa d.p.r. n. 1124 del 1965, in quanto tale clausola contrattuale si riferisce solo alle invalidità permanenti derivanti da infortunio ed espressamente esclude l'invalidità conseguente a malattia professionale>> è corretta. pagina 6 di 15 Il titolo contrattuale su cui si fonda la pretesa indennitaria di cui è causa è costituito dalla polizza stipulata da con nell'interesse dei Controparte_5 Pt_1 propri dipendenti. La clausola J) delle condizioni particolari di polizza, valevole esclusivamente per il personale con qualifica dirigenziale così dispone
1. Malattie professionali
L'assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali (intendendosi come tali quelle indicate nella tabella annessa al D.P.R 30/06/1965 n. 1124 per l'industria e successive modificazioni) che si manifestano nel corso della validità del presente contratto e che riducano all'attitudine generica al lavoro in misura superiore al 10% della somma totale (…).
2. Grave invalidità permanente.
Qualora in conseguenza di infortunio o di malattia professionale l'attitudine al lavoro dell'assicurato risulti permanentemente ridotta in modo tale da non consentire un'attività lavorativa con analoghe mansioni, la somma assicurata per il caso di invalidità permanente verrà liquidata al 100%”.
Dalla lettura della clausola si evince un regime distinto a seconda della gravità dell'invalidità. Il comma 2° definisce grave invalidità permanente l'ipotesi in cui a causa dell'infortunio o della malattia professionale, il dirigente veda compromessa irrimediabilmente la propria capacità lavorativa specifica. Che la polizza faccia riferimento alla capacità lavorativa specifica si desume, oltre che dal tenore letterale delle espressioni utilizzate (così il riferimento a “..attività lavorativa con analoghe mansioni..”), dal confronto con il co.1° della clausola J, in cui invece viene fatta esplicita indicazione all'attitudine generica al lavoro, da prendere in considerazione ogni qualvolta non risulti gravemente compromessa la capacità lavorativa specifica del lavoratore. Inoltre, la clausola J ha carattere speciale rispetto all'art. 10 del contratto assicurativo, valevole nel caso di invalidità permanente conseguente a infortunio (esclusa la malattia professionale) dei dipendenti privi di qualifica dirigenziale, e contiene una disciplina esaustiva, in quanto regolamenta non solo la grave invalidità permanente conseguente a malattia professionale ma anche quella correlata a infortunio. Infine deve osservarsi che la clausola J si limita a dare piena attuazione alle intese assunte in sede di contrattazione collettiva. pagina 7 di 15 Infatti che le parti intendessero rapportare la grave invalidità permanente all' idoneità specifica al lavoro, si ricava dall'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi che, nel prevedere la copertura assicurativa in favore del dirigente nel caso di infortunio o malattia professionale stabilisce alla lett. a) “in caso di invalidità permanente…tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto..” mentre alla lett. b) che “..in caso di invalidità permanente parziale…una somma…proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e in vigore fino al 24 luglio 2000..”. Da tutto ciò consegue che, contrariamente a quanto sostiene la società assicurativa, l'invalidità permanente del dirigente non deve essere determinata sulla base dei criteri delle tabelle , utili solo ai fini dell'accertamento della CP_3 malattia professionale. La valutazione compiuta dall' di un'invalidità CP_3 commisurata al 12% del danno biologico non è pertanto confacente al caso in esame. Ciò tuttavia non significa, come invece afferma il tribunale, che la valutazione inerente la perdita della capacità lavorativa specifica possa compiersi esclusivamente sulla base dell'accertamento effettuato dall' che, nel caso di CP_2 specie, ha riconosciuto un'invalidità con totale e permanente invalidità lavorativa del 100%. In assenza di una specifica indicazione contrattuale soccorre il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “non esiste una automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza” (così Cass. Sez. 3, 23/05/2023, n. 14241 che richiama Cass. n. 19537 del 2007). Occorre dunque verificare in concreto l'incidenza della patologia sull'attività svolta dall' Ing. esaminando la documentazione in atti, gli accertamenti CP_1 peritali nonché l'attività lavorativa in concreto svolta dall'appellato. Come risulta dalla documentazione medica, all'appellato fu diagnosticata nell'ottobre 2017 una leucemia linfatica cronica (LLC) di stadio B che, nella classificazione di Binet, corrisponde a una gravità intermedia della malattia. Al momento di apertura del sinistro, nel maggio 2018, egli aveva ultimato sei cicli di chemioterapia. Il consulente medico legale dà atto che l'ing. “riferisce CP_1 pagina 8 di 15 essere stato male dopo il trattamento chemioterapico;
lamenta in particolare astenia, impossibilità ad avere rapporti interpersonali”, sintomatologia già riscontrata dal CTP dott. il quale, nella relazione datata 9.6.2021, precisa che si Per_2 CP_1 sottopone a cicli di Immunoglobuline per endovena ed assume allopurinolo. La sintomatologia di cui soffre è quella che si manifesta in caso di LLC. CP_1
Il CTU dott. descrive la leucemia linfatica cronica come una patologia Per_1 oncologica “a decorso variabile” il cui trattamento medico inizia quando la malattia, come accaduto all' ing. diventa sintomatica. Essa comporta CP_1
“stanchezza, pallore, dispnea…i pazienti sono spesso innunodeficienti e quindi predisposti ad infezioni anche gravi”. Il CTU, dopo avere illustrato il quadro patologico, osserva come alla data di apertura del sinistro vi fosse una “condizione di incertezza evolutiva legata allo stadio della malattia e dunque alla sua prognosi nonché alle effettive condizioni fisiche del soggetto…si ritiene possibile che il soggetto nel mese di giugno [trattasi di refuso da leggersi maggio] 2018 presentasse ancora effetti collaterali alle pesanti cure chemioterapiche con risentimento delle condizioni cliniche generali (astenia, debolezza facile stancabilità ecc…) nonché un verosimile perturbamento dello stato psichico legato alla diagnosi ricevuta ed alla sua incerta correlata evoluzione prognostica”. Quanto all'incidenza della malattia sulle mansioni svolte dall' il CTU CP_1 dopo avere rilevato che “...l'aspetto relativo alle mansioni dirigenziali …risente anche di abilità interrelazioni e/o manageriali che richiedono a loro volta piena funzionalità della sfera psicologica ed emozionale” conclude che l' ing. “presentasse una riduzione CP_1 permanente della propria attitudine lavorativa ..in misura pari al 50%...”. censura l'interpretazione del concetto di invalidità permanente seguita Pt_1 dal CTU sostenendo che, all'epoca di apertura del sinistro, la patologia non si era ancora stabilizzata, in quanto si era da poco concluso il ciclo di chemioterapia e dunque l'interessato versava in uno stato di inabilità parziale al lavoro più che di incapacità. Solo a distanza di tre anni dalla denuncia della malattia, allorquando era stato eseguito l'accertamento da parte dell' , CP_3 poteva ritenersi che si fosse stabilizzato il quadro clinico dell'assicurato. Secondo l'appellante il giudizio del CTU sarebbe pertanto immotivato, non aderente al quadro clinico rappresentato nei documenti prodotti dall'assicurato. Tali rilievi risultano ampiamente confutati dalle repliche del CTU. Egli evidenzia le peculiarità della malattia contratta dall' che involge CP_1
“..margini interpretativi che risultano certamente più ampi rispetto, ad esempio, ad una valutazione medico-legale su un quadro traumatico ben definito..”. La leucemia linfatica cronica, vale la pena sottolinearlo nuovamente, ha un'evoluzione mutevole nel pagina 9 di 15 tempo non potendo effettuarsi alcuna prognosi sull'evoluzione della patologia. Tale aspetto della malattia, come evidenzia il ctu, non impedisce, superato il ciclo di chemioterapia, di ritenere avvenuta la stabilizzazione del quadro medico-legale. Secondo l'interpretazione del concetto di permanenza adottata dal ctu, dalla quale la Corte non ritiene doversi discostare in quanto ampiamente ed esaustivamente motivata “è noto in ambito medico legale che tale terminologia si riferisca non ad una condizione biologica rigidamente immodificabile nel tempo ma ad una condizione che, al momento del suo accertamento, non presenta motivati ed attendibili presupposti per ritenere che le possibili modifiche (in pejus o in melius) possano verificarsi a breve distanza dall'accertamento stesso”.
all'epoca della domanda di indennizzo, aveva un quadro clinico CP_1 stabilizzato. Non è invece condivisa dalla Corte la conclusione cui perviene il CTU in punto di quantificazione della percentuale di incidenza della malattia sull'attitudine lavorativa, che si reputa non coerente con le argomentazioni svolte dallo stesso perito in merito al quadro patologico e ai suoi riflessi sulle mansioni in concreto svolte dall' CP_1
L' ing. ha sempre lavorato nel settore della produzione delle materie CP_1 plastiche. Presso la dal 2010 ha svolto le mansioni di direttore Controparte_5 tecnico, responsabile qualità e direttore vendite. E' fatto non contestato che la sua giornata lavorativa media prevedeva “…frequenza media dei reparti di produzione di 4h/die… la frequenza dei reparti avveniva senza l'utilizzo di DPI di protezione per le vie respiratorie” (doc. 14, fascicolo appellante) e al pomeriggio attività d'ufficio di programmazione acquisti e di coordinamento anche tramite riunioni con colleghi e subalterni (così CTP dott. nelle sue osservazioni alla CTU). Il Per_3 ctu, nel replicare al consulente di parte che, nelle proprie osservazioni CP_1 sostiene come la riduzione dell'attitudine al lavoro nei limiti del 50% proposta dal ctu sia incompatibile con l'insieme delle mansioni di un dirigente in un'azienda chimica, giustifica la propria indicazione quantitativa sulla base del rilievo che l' ing. avrebbe potuto espletare la metà degli incarichi, quelli CP_1 inerenti le mansioni pomeridiane d'ufficio. Osserva la Corte che il mantenimento di un residuo 50% di capacità lavorativa specifica muove dal presupposto, fallace, che le varie mansioni dirigenziali dell' fossero tra loro scindibili e tutte con analoga dignità. Il consulente CP_1 non considera che la specializzazione dell' ing. era il controllo qualità CP_1 della produzione e solo dopo avere effettuato, nella prima parte della giornata pagina 10 di 15 lavorativa, la verifica delle analisi di laboratorio si dedicava alle attività d'ufficio. Si tratta di competenze tra loro connesse e interdipendenti, in quanto il dirigente, per potere svolgere i compiti pomeridiani, doveva effettuare di persona i controlli nel reparto produttivo. Il nucleo centrale delle mansioni dell' sta proprio nelle competenze maturate, anche in virtù della propria CP_1 esperienza, nel settore della verifica in reparto del prodotto. Una volta verificato da parte del CTU che la condizione di immunodepresso di come anche CP_1 il suo perturbamento psichico conseguente alla consapevolezza di avere contratto, proprio in virtù delle mansioni svolte, una patologia oncologica cronica, precludevano lo svolgimento di tutti i compiti a carattere più dinamico e da espletarsi in ambienti in cui l'esposizione a fonti di pericolo è più elevata, non residuano margini per ipotizzare che avesse mantenuto, all'epoca CP_1 della richiesta di indennizzo, la metà della propria attitudine a ricoprire un ruolo dirigenziale analogo a quello svolto sino a quel momento. La valutazione dell'incidenza, nell'accertamento della misura dell'invalidità, dell'impedimento da parte di a occuparsi delle mansioni che CP_1 quotidianamente svolgeva nella mattinata lavorativa non può pertanto basarsi sul mero calcolo delle ore lavorative dedicate alle attività precluse (4h su 8h), giacché, come correttamente sottolinea l'appellato nelle proprie note conclusive,
“l'attitudine al lavoro riguarda le complessive capacità dell'individuo non le singole abilità che ciascuno può avere”. Del resto che l'attitudine lavorativa dell' ing. fosse irrimediabilmente CP_1 scemata – tale da non consentire un impiego con analoghe mansioni e comunque in misura ben più superiore alla metà - trova conferma indiretta nel fatto che il dirigente, licenziato da per ragioni organizzative nel CP_5 febbraio 2018, non ha più lavorato. È infatti da ritenersi altamente improbabile che un soggetto di 63 anni (questa l'età dell'appellato alla data della domanda) sofferente di una patologia cronica a decorso variabile e in condizioni di salute impedienti, quanto meno la metà delle attività confacenti alla propria qualifica, avrebbe potuto reinserirsi nel mercato del lavoro trovando un'occupazione conforme alle sue attitudini. Va infine evidenziato che l'unico accertamento medico coevo alla richiesta di indennizzo, quello eseguito dall' riconosce il 100% di invalidità. Tale CP_2 verbale, sebbene non costituisca l'unico parametro fondante l'accertamento dell'effettiva riduzione della capacità lavorativa specifica, rappresenta comunque un elemento che corrobora la prospettazione dell'appellato e che il giudice può pagina 11 di 15 prendere in considerazione per valutare in concreto l'entità della riduzione della capacità lavorativa specifica. Da ultimo occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il fatto che dai documenti in atti risulti che dopo la diagnosi di LLC, abbia CP_1 continuato ad adempiere al proprio incarico presso la sino al CP_5 licenziamento, non esclude la permanente riduzione della capacità lavorativa dell'appellato. I documenti sono in tal senso scarsamente significativi avendo mantenuto il proprio ruolo dirigenziale per un ristretto arco temporale CP_1
(meno di quattro mesi). In ragione di tutto quanto sopra esposto deve confermarsi, come integrata dalla presente motivazione, la sentenza di I grado nella parte in cui afferma la totale e permanente compromissione della capacità lavorativa specifica dell' ing. CP_1
a seguito della malattia professionale contratta.
[...]
II. E' invece fondato il secondo motivo. Questo il passaggio della motivazione censurato: <<infine, è infondata l'eccezione di parte convenuta sull'applicabilità del principio della compensatio lucri cum damno all'indennizzo dovuto dalla compagnia a favore attrice, deve tenersi conto degli importi titolo assegno mensile invalidità versati e ancora da versare dell' cp_2 cp_1< i>
In tema di compensatio lucri cum damno, è stato difatti condivisibilmente deciso che la detrazione dell'attribuzione patrimoniale occasionata dall'illecito o dall'inadempimento dall'ammontare del risarcimento del danno ad esso conseguente presuppone, sul piano funzionale, che il beneficio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito e, sul piano strutturale, che ad esso si accompagni un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per il responsabile. Deve, pertanto, escludersi la detraibilità del valore capitale della pensione di reversibilità erogata ai familiari superstiti, dal risarcimento loro spettante per la morte della vittima dell'illecito, trattandosi di prestazione con funzione previdenziale che rinviene la sua causa necessaria, oltre che nella previsione di legge, nel sacrificio del lavoratore attraverso il versamento dei contributi. L'assegno di invalidità ricevuto dall' come la successiva pensione, è calcolato sulla base CP_1 dei contributi versati ed è sottoposto a tassazione (v. doc. n. 19 attore)>>. Si tratta di argomentazioni non condivise dalla Corte. Il tribunale richiamando il pronunciamento delle Sezioni Unite (Sez. U. Sentenza n. 12564 del 22/05/2018) ha assimilato la pensione di invalidità percepita dall'appellato alla pensione di reversibilità. La sentenza della S.C., nella parte in pagina 12 di 15 cui ha escluso la detrazione dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare della vittima primaria della pensione di reversibilità accordata al familiare superstite, non è tuttavia pertinente, poiché la pensione di reversibilità ha un fondamento di tipo solidaristico e non natura risarcitoria. In linea generale è fatto divieto di cumulare il beneficio previdenziale con il risarcimento del danno, ogni qualvolta l'indennizzo erogato dall'assicuratore sociale svolga la funzione di ristorare il pregiudizio patito dalla vittima. A tale riguardo la S.C. ha ben chiarito che “in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicchè, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante”. (Cass. Sez. 3, 05/07/2019, n. 18050, conf. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 11657 del 11/04/2022). Poiché l'assegno ordinario di invalidità percepito da è fondato sul CP_1 presupposto dell'esistenza di un pregiudizio economico conseguente alla perdita di capacità lavorativa e dunque di guadagno, occorre detrarre gli assegni erogati dall' a tale titolo, poiché compensativi del medesimo danno che CP_2
l'indennizzo dovuto dall'assicuratore privato mira a reintegrare. A ciò si aggiunga che l'art. 14 della l. 12 giugno 1984, n 222 prevede la surrogazione dell' nei diritti dell'assicurato nei confronti del terzo responsabile e del suo CP_2 assicuratore. Venendo al quantum, con riferimento all'anno 2018 l'assicuratore sociale ha riconosciuto per il mese di dicembre un assegno lordo pari a euro 5.897,66, oltre a una tredicesima di euro 491,48, per un importo complessivo di euro 6.389,14. Inoltre, la comunicazione di liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, nel precisare che “sono stati determinati arretrati per il periodo dal 1 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019”, riporta che, per tale periodo, l'importo del credito al netto delle trattenute ammonta a euro 12.341,311. 1 Di cui euro 6.389,14 (importo ottenuto sommando l'importo dell'assegno di dicembre 2018 con la tredicesima) per l'anno 2018 ed euro 5.952,17 per il mese di gennaio 2019. pagina 13 di 15 Quanto all'assegno mensile riconosciuto per la parte residua dell'anno 2019, la medesima comunicazione indica che l'ammontare dell'assegno ordinario di invalidità al netto delle trattenute è pari alla somma di euro 3.955,95 (cfr. fascicolo parte appellata, doc. 18). Deve pertanto ritenersi che anche successivamente al dicembre 2019 sia stato erogato un assegno ordinario di invalidità per il medesimo importo. Di conseguenza, ai fini del calcolo del danno differenziale, deve assumersi quale valore mensile di riferimento l'importo netto di euro 3.955,95. Il sig. nel periodo intercorrente tra il 1° dicembre 2018 e il 19 luglio CP_1
2022, ha pertanto percepito l'importo complessivo di euro 188.698,33 a titolo di assegni ordinari di invalidità. Nella specie:
- nel periodo dal 1° dicembre 2018 al gennaio 2019 ha percepito assegni dall'importo netto di euro 12.341,31;
- nel periodo residuo dell'anno 2019 ha percepito n. 12 assegni dall'importo netto di euro 3.955,91, per un totale di euro 47.470,92;
- nell'anno 2020 ha percepito n. 13 assegni dall'importo netto di euro 3.955,91, per un totale di euro 51.426,83;
- nell'anno 2021 ha percepito n. 13 assegni dall'importo netto di euro 3.955,91 per un totale di euro 51.426,83;
- nell'anno 2022 ha percepito n. 6 assegni dall'importo netto di euro 3.955,91, oltre a un ulteriore assegno relativo al mese di luglio 2022 – mese in cui, a decorrere dal giorno 19, l'assegno è stato trasformato in pensione di vecchiaia – di importo pari a euro 2.296,982, per un totale di euro 26.032,44. Procedendo quindi a scomputare l'importo di euro 188.698,33 dalla somma di euro 596.690,00, risulta che deve corrispondere a Parte_1
la somma di euro 407.991,67, oltre interessi legali ex art. 1284 CP_1 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
* Le spese di lite 2 Dato ottenuto dividendo l'importo netto percepito per il numero di giorni presenti nel mese di luglio e moltiplicando il risultato per i giorni antecedenti alla data di compimento dell'età pensionabile (19 luglio 2022), giorno in cui l'assegno ordinario di invalidità è stato trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia ai sensi del punto 1.3 della circolare n. 35 del 14/03/2012 (cfr. doc. 22, fascicolo parte appellata). Nella CP_2 specie, il calcolo è il seguente: [(3.955,91 ÷ 31) x 18] = 2.296,98. pagina 14 di 15 Il parziale accoglimento dell'appello giustifica una parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nei limiti di un quinto, con conseguente condanna di a corrispondere a i quattro quinti residui;
Pt_1 CP_1 spese da liquidarsi facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n 55, tenuto conto del valore di causa, dei criteri stabiliti dagli artt. 4 e 5 del citato D.M. e dell'attività difensiva concretamente espletata. Vanno invece poste interamente a carico dell'appellante, in ragione della sua prevalente soccombenza, le spese di ctu come liquidate separatamente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1811/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 20.02.2024, in parziale riforma, così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'impugnazione, previa riforma della sentenza n. 1811/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 20.02.2024, condanna al pagamento in favore di a Parte_1 CP_1 titolo di indennizzo della somma di euro 407.991,67, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
2. Previa compensazione nella misura di un quinto condanna
[...]
a rifondere a i quattro quinti delle Parte_1 CP_1 spese del giudizio di I grado che si liquidano per l'intero nell'importo di euro 12.500,00 per compensi professionali oltre accessori;
3. Previa compensazione nella misura di un quinto condanna
[...]
a rifondere a i quattro quinti delle Parte_1 CP_1 spese del giudizio di I grado che si liquida per l'intero nell'importo di euro 20.000,00 per compensi professionali oltre accessori;
4. Pone definitivamente a carico di gli onorari Parte_1 del ctu come liquidati dalla Corte. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte il 24 settembre 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Margherita Monte
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Margherita Monte Presidente dott. Francesco Di Stefano Consigliere dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1451/2024 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in
[...] P.IVA_1
CORSO P.TA VITTORIA 17 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. OSTINI NICOLETTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._1 in CORSO PORTA VITTORIA, 17 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. SBARRA ALBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 15 APPELLATO avente ad oggetto: Assicurazione sulla vita sulle seguenti conclusioni.
Per RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'
[...]
Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1811/2024, pubblicata il 20.02.2024: 1. Respingere tutte le domande formulate dal sig. perché infondate in fatto e in CP_1 diritto, con condanna alla restituzione in favore di delle somme versate in esecuzione Pt_1 della sentenza del Tribunale di Milano n. 1811/2024 e pari a complessivi Euro 739.911,61 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
2. In ogni caso, in accoglimento delle domande proposte nel giudizio di primo grado: 2.1
Ritenuto che
ha già adempiuto gli obblighi di garanzia derivanti dalla Polizza Pt_1
Infortuni n. 64785094 e che null'altro è da essa dovuto all'assicurato con riferimento alla malattia denunciata, respingere tutte le domande proposte nell'interesse del sig. CP_1 perché infondate.
2.2 In via subordinata, determinare l'indennità eventualmente ancora dovuta secondo le condizioni di polizza, detraendo l'importo di Euro 85.000,00 già versato e, in applicazione del principio indennitario e dell'istituto della compensatio lucri cum damno, scomputando dall'indennizzo così determinato gli importi versati e ancora da versare dall quale CP_2 assegno mensile di invalidità.
2.3 In via istruttoria, ordinare al sig. di esibire in giudizio copia integrale CP_1 degli atti e della documentazione medica esaminata dal collegio e costituente il CP_3 fascicolo della “malattia n. 517285391 del 31.01.2020”. Sempre in via istruttoria, nominare Consulente Tecnico d'Ufficio medico legale cui affidare l'incarico di verificare il grado di invalidità permanente definitiva residuata all'ing. a seguito della malattia CP_1 denunciata (Leucemia Linfatica Cronica), da determinarsi secondo i criteri richiamati nella polizza e stabiliti nella tabella annessa al T.U sull'Assicurazione obbligatoria Pt_1 contro gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124
- per l'industria - e successive modifiche, senza avere riguardo al maggior pregiudizio
pagina 2 di 15 riconducibile a situazioni patologiche o infermità preesistenti alla stipulazione del contratto di assicurazione.
3. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Per CP_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria e diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa e respinta, così giudicare:
- respingere tutte le domande formulate da – Parte_1 Parte_1
, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte negli atti di primo
[...] grado e secondo grado, con integrale rigetto della citazione in appello e conferma, per l'effetto, della sentenza del Tribunale di Milano, n. 1811/2024. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio. In via istruttoria, ci si oppone anche in questa sede alla richiesta CTU medico legale sulla persona del sig. in quanto incombente irrilevante ai fini della decisione considerato che CP_1 il verbale di accertamento è da considerarsi ad ogni effetto un “atto pubblico” e, CP_2 comunque, inammissibile stante la possibilità della Compagnia di far visitare 19 l'assicurato subito dopo la denuncia del sinistro ai sensi dell'art. 12 della polizza in atti. Ci si oppone altresì all'acquisizione della documentazione relativa all'istruttoria sul CP_3 riconoscimento della malattia professionale in quanto incombente irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inammissibile in quanto la Compagnia ha liquidato il sinistro parzialmente senza sollevare alcuna obiezione sulla decisione assunta dal predetto . CP_4
Sempre in via istruttoria, occorrendo, si reitera l'istanza già formulata in primo grado affinché venga disposta CTU medico legale nei confronti del sig. al fine di accertare se risultasse CP_1 permanentemente ridotta l'attitudine al lavoro in modo tale da non consentire un'attività lavorativa anche in analoghe mansioni dalla data in cui gli veniva diagnosticata la malattia professionale e poi successivamente così come previsto dalla clausola J) della polizza in atti”
All'esito dell'udienza fissata a norma dell'art. 350 bis c.p.c. e della odierna camera di consiglio espone le seguenti
Ragioni in fatto e in diritto della decisione convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la CP_1 compagnia assicurativa chiedendone la condanna Parte_1 al pagamento dell'importo di euro 691.076,16, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dal dovuto al saldo, somma pretesa a titolo di indennizzo secondo pagina 3 di 15 quanto previsto dalla polizza cumulativa n. 64785094 a causa della sua condizione di invalidità permanente conseguente alla malattia professionale contratta dall'attore. Quest'ultimo espose:
-di essere stato assunto in data 01.04.2014 da con la qualifica di Controparte_5 responsabile tecnico e poi di Quality Manager con applicazione del CCNL per Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, ruolo ricoperto sino al licenziamento avvenuto in data 14.02.2019 per motivi organizzativi;
-che in data 10.10.2017 gli era stata diagnosticata una forma tumorale di leucemia linfatica cronica stadio B secondo la classificazione di Binet, dovuta all'esposizione all'idrocarburo stirene, sostanza cancerogena che aveva assorbito a causa delle mansioni svolte;
-che, a favore dei suoi dipendenti, la società aveva stipulato con Controparte_5
il contratto di assicurazione di cui alla Polizza di Parte_1
Assicurazione Infortuni n. 64785094, che, per il caso di invalidità permanente dei dirigenti, prevedeva un'indennità pari a 6 volte la retribuzione annua lorda;
-che, per effetto dell'estensione della polizza all'evento malattia professionale prevista dalla clausola dirigenti “J”, l'importo dovuto dalla convenuta a titolo di indennizzo in suo favore, era pari a euro 691.076,16, ossia sei volte la retribuzione annua lorda;
-che, sulla base del verbale di accertamento dell'invalidità civile del 100% redatto dall' il 08.05.2018, era stata richiesta a l'attivazione della CP_2 Parte_1 copertura assicurativa, declinata dalla convenuta sulla base della mancata prova di un nesso causale tra attività lavorativa e malattia;
-che in data 03.11.2021 a seguito del riconoscimento da parte dell' della CP_3 malattia professionale, Chubb European aveva corrisposto la somma di euro 85.000,00, importo determinato in base alla percentuale del 12% di danno biologico indicato da . CP_3
, costituitasi in giudizio, eccepì di avere già Parte_1 adempiuto agli obblighi di garanzia mediante il versamento dell'indennizzo di euro 85.000,00, e chiese il rigetto delle domande attoree. Con sentenza n. 1811/2024, pubblicata il 20 febbraio 2024 e notificata il 15 aprile 2024, il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda attorea, condannò a pagare ad la somma di Parte_1 CP_1 euro 596.690,00 oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al pagina 4 di 15 saldo oltre le spese legali quantificate in euro 12.500,00 per compensi professionali oltre accessori. Il giudice di prime cure osservò che risultavano provati i presupposti richiesti dal punto 2 della clausola J, in quanto la patologia che affliggeva l'attore era stata riconosciuta dall' come malattia professionale e il verbale attribuiva CP_3 CP_2 un' invalidità lavorativa permanente del 100%; che l'invalidità di cui era affetto non poteva essere parametrata sul danno biologico accertato CP_1 dall' , in quanto l'indennizzo dovuto nel caso di malattia professionale CP_3 doveva correlarsi alla perdita della capacità lavorativa specifica e non al danno biologico;
che, parimenti, nessun rilievo poteva essere riconosciuto all'art. 10 della polizza e al calcolo dell'indennizzo ivi previsto, considerato che tale disposizione si riferiva esclusivamente alle invalidità permanenti derivanti da infortunio;
che pertanto doveva essere riconosciuto l'importo di euro 681.690,00 a titolo di indennità assicurata, commisurato a sei volte la retribuzione annua lorda, da cui doveva essere detratto l'importo di euro 85.000,00, già corrisposto dalla compagnia assicurativa mediante bonifico bancario;
che, trattandosi di prestazioni con funzione previdenziale derivanti dal sacrificio del lavoratore attraverso il versamento dei contributi, doveva escludersi la detraibilità del valore capitale dell'assegno di invalidità, così come della successiva pensione, percepiti dall'ing. CP_1
Ha proposto appello . Si è costituito Parte_1 CP_1 contestandone la fondatezza. Fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., a seguito della camera di consiglio del 19.12.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stata disposta ctu medico legale nominando quale CTU il dott. . Persona_1
Depositata la consulenza, la causa è stata nuovamente discussa oralmente innanzi al collegio all'udienza del 18.09.2025 ed è stata decisa nella camera di consiglio del 24.09.2025.
*** L'impugnazione è articolata nei seguenti motivi: 1) erroneo accertamento degli elementi costitutivi del diritto del Sig. a percepire l'indennizzo nella misura del 100% della CP_1 somma assicurata – erronea interpretazione del contratto di assicurazione. L'appellante censura l'interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione operata dal primo giudice, sottolineando che la clausola J avrebbe pagina 5 di 15 dovuto essere letta in continuità con l'art. 10, contenente la disciplina generale per l'ipotesi di infortunio. La valutazione dell'invalidità permanente prevista dalla clausola J nel caso di malattie professionali del dirigente avrebbe dovuto essere effettuata sulla base delle tabelle , richiamate dall'art. 10, e non sul CP_3 giudizio formulato dall' parametro non previsto nella polizza. CP_2
Il tribunale pertanto avrebbe dovuto tenere in considerazione, ai fini di determinare il grado di invalidità dell'ing. esclusivamente il giudizio CP_1 formulato nel verbale collegiale dell' . In ogni caso, qualora avesse CP_3 reputato non confacente il riconoscimento di un'invalidità del 12%, poiché pertinente al danno biologico, avrebbe dovuto disporre ctu medico legale. L'appellante lamenta altresì l'omessa valutazione o comunque l'erronea interpretazione dei documenti in atti, che offrirebbero un quadro delle condizioni di salute dell'ing. incompatibile con l'esistenza di una CP_1 condizione di grave invalidità permanente. L'appellante richiama in particolare la circostanza che la controparte, nonostante la malattia, aveva comunque prestato la propria attività lavorativa sino al licenziamento, usufruendo di un numero di ore per assenze per malattia estremamente limitato. 2) erroneo accertamento degli elementi costitutivi del diritto di Pt_1 di chiedere lo scorporo dall'indennizzo degli importi versati dal CP_2
Viene censurata la decisione nella parte in cui, nel quantificare l'indennizzo assicurativo, non ha tenuto in considerazione gli assegni mensili di invalidità versati dall' al sig. con decorrenza dal 1° dicembre 2018. Parte CP_2 CP_1 appellante confuta la pertinenza del principio di diritto richiamato nella sentenza impugnata, non potendo assimilarsi l'assegno di invalidità corrisposto dall' CP_2 alla pensione di reversibilità, sottolineando che è la stessa giurisprudenza di legittimità a ritenere che sia l'indennità di malattia che la pensione di invalidità corrisposte al lavoratore svolgono una funzione compensativa del danno patrimoniale per lucro cessante.
*** La decisione I. Il primo motivo non è fondato. L'interpretazione operata dal tribunale, laddove esclude l'applicabilità alla fattispecie <<dell'art. 10 della polizza de qua relativo al calcolo dell'indennizzo secondo la tabella annessa d.p.r. n. 1124 del 1965, in quanto tale clausola contrattuale si riferisce solo alle invalidità permanenti derivanti da infortunio ed espressamente esclude l'invalidità conseguente a malattia professionale>> è corretta. pagina 6 di 15 Il titolo contrattuale su cui si fonda la pretesa indennitaria di cui è causa è costituito dalla polizza stipulata da con nell'interesse dei Controparte_5 Pt_1 propri dipendenti. La clausola J) delle condizioni particolari di polizza, valevole esclusivamente per il personale con qualifica dirigenziale così dispone
1. Malattie professionali
L'assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali (intendendosi come tali quelle indicate nella tabella annessa al D.P.R 30/06/1965 n. 1124 per l'industria e successive modificazioni) che si manifestano nel corso della validità del presente contratto e che riducano all'attitudine generica al lavoro in misura superiore al 10% della somma totale (…).
2. Grave invalidità permanente.
Qualora in conseguenza di infortunio o di malattia professionale l'attitudine al lavoro dell'assicurato risulti permanentemente ridotta in modo tale da non consentire un'attività lavorativa con analoghe mansioni, la somma assicurata per il caso di invalidità permanente verrà liquidata al 100%”.
Dalla lettura della clausola si evince un regime distinto a seconda della gravità dell'invalidità. Il comma 2° definisce grave invalidità permanente l'ipotesi in cui a causa dell'infortunio o della malattia professionale, il dirigente veda compromessa irrimediabilmente la propria capacità lavorativa specifica. Che la polizza faccia riferimento alla capacità lavorativa specifica si desume, oltre che dal tenore letterale delle espressioni utilizzate (così il riferimento a “..attività lavorativa con analoghe mansioni..”), dal confronto con il co.1° della clausola J, in cui invece viene fatta esplicita indicazione all'attitudine generica al lavoro, da prendere in considerazione ogni qualvolta non risulti gravemente compromessa la capacità lavorativa specifica del lavoratore. Inoltre, la clausola J ha carattere speciale rispetto all'art. 10 del contratto assicurativo, valevole nel caso di invalidità permanente conseguente a infortunio (esclusa la malattia professionale) dei dipendenti privi di qualifica dirigenziale, e contiene una disciplina esaustiva, in quanto regolamenta non solo la grave invalidità permanente conseguente a malattia professionale ma anche quella correlata a infortunio. Infine deve osservarsi che la clausola J si limita a dare piena attuazione alle intese assunte in sede di contrattazione collettiva. pagina 7 di 15 Infatti che le parti intendessero rapportare la grave invalidità permanente all' idoneità specifica al lavoro, si ricava dall'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi che, nel prevedere la copertura assicurativa in favore del dirigente nel caso di infortunio o malattia professionale stabilisce alla lett. a) “in caso di invalidità permanente…tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto..” mentre alla lett. b) che “..in caso di invalidità permanente parziale…una somma…proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e in vigore fino al 24 luglio 2000..”. Da tutto ciò consegue che, contrariamente a quanto sostiene la società assicurativa, l'invalidità permanente del dirigente non deve essere determinata sulla base dei criteri delle tabelle , utili solo ai fini dell'accertamento della CP_3 malattia professionale. La valutazione compiuta dall' di un'invalidità CP_3 commisurata al 12% del danno biologico non è pertanto confacente al caso in esame. Ciò tuttavia non significa, come invece afferma il tribunale, che la valutazione inerente la perdita della capacità lavorativa specifica possa compiersi esclusivamente sulla base dell'accertamento effettuato dall' che, nel caso di CP_2 specie, ha riconosciuto un'invalidità con totale e permanente invalidità lavorativa del 100%. In assenza di una specifica indicazione contrattuale soccorre il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “non esiste una automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza” (così Cass. Sez. 3, 23/05/2023, n. 14241 che richiama Cass. n. 19537 del 2007). Occorre dunque verificare in concreto l'incidenza della patologia sull'attività svolta dall' Ing. esaminando la documentazione in atti, gli accertamenti CP_1 peritali nonché l'attività lavorativa in concreto svolta dall'appellato. Come risulta dalla documentazione medica, all'appellato fu diagnosticata nell'ottobre 2017 una leucemia linfatica cronica (LLC) di stadio B che, nella classificazione di Binet, corrisponde a una gravità intermedia della malattia. Al momento di apertura del sinistro, nel maggio 2018, egli aveva ultimato sei cicli di chemioterapia. Il consulente medico legale dà atto che l'ing. “riferisce CP_1 pagina 8 di 15 essere stato male dopo il trattamento chemioterapico;
lamenta in particolare astenia, impossibilità ad avere rapporti interpersonali”, sintomatologia già riscontrata dal CTP dott. il quale, nella relazione datata 9.6.2021, precisa che si Per_2 CP_1 sottopone a cicli di Immunoglobuline per endovena ed assume allopurinolo. La sintomatologia di cui soffre è quella che si manifesta in caso di LLC. CP_1
Il CTU dott. descrive la leucemia linfatica cronica come una patologia Per_1 oncologica “a decorso variabile” il cui trattamento medico inizia quando la malattia, come accaduto all' ing. diventa sintomatica. Essa comporta CP_1
“stanchezza, pallore, dispnea…i pazienti sono spesso innunodeficienti e quindi predisposti ad infezioni anche gravi”. Il CTU, dopo avere illustrato il quadro patologico, osserva come alla data di apertura del sinistro vi fosse una “condizione di incertezza evolutiva legata allo stadio della malattia e dunque alla sua prognosi nonché alle effettive condizioni fisiche del soggetto…si ritiene possibile che il soggetto nel mese di giugno [trattasi di refuso da leggersi maggio] 2018 presentasse ancora effetti collaterali alle pesanti cure chemioterapiche con risentimento delle condizioni cliniche generali (astenia, debolezza facile stancabilità ecc…) nonché un verosimile perturbamento dello stato psichico legato alla diagnosi ricevuta ed alla sua incerta correlata evoluzione prognostica”. Quanto all'incidenza della malattia sulle mansioni svolte dall' il CTU CP_1 dopo avere rilevato che “...l'aspetto relativo alle mansioni dirigenziali …risente anche di abilità interrelazioni e/o manageriali che richiedono a loro volta piena funzionalità della sfera psicologica ed emozionale” conclude che l' ing. “presentasse una riduzione CP_1 permanente della propria attitudine lavorativa ..in misura pari al 50%...”. censura l'interpretazione del concetto di invalidità permanente seguita Pt_1 dal CTU sostenendo che, all'epoca di apertura del sinistro, la patologia non si era ancora stabilizzata, in quanto si era da poco concluso il ciclo di chemioterapia e dunque l'interessato versava in uno stato di inabilità parziale al lavoro più che di incapacità. Solo a distanza di tre anni dalla denuncia della malattia, allorquando era stato eseguito l'accertamento da parte dell' , CP_3 poteva ritenersi che si fosse stabilizzato il quadro clinico dell'assicurato. Secondo l'appellante il giudizio del CTU sarebbe pertanto immotivato, non aderente al quadro clinico rappresentato nei documenti prodotti dall'assicurato. Tali rilievi risultano ampiamente confutati dalle repliche del CTU. Egli evidenzia le peculiarità della malattia contratta dall' che involge CP_1
“..margini interpretativi che risultano certamente più ampi rispetto, ad esempio, ad una valutazione medico-legale su un quadro traumatico ben definito..”. La leucemia linfatica cronica, vale la pena sottolinearlo nuovamente, ha un'evoluzione mutevole nel pagina 9 di 15 tempo non potendo effettuarsi alcuna prognosi sull'evoluzione della patologia. Tale aspetto della malattia, come evidenzia il ctu, non impedisce, superato il ciclo di chemioterapia, di ritenere avvenuta la stabilizzazione del quadro medico-legale. Secondo l'interpretazione del concetto di permanenza adottata dal ctu, dalla quale la Corte non ritiene doversi discostare in quanto ampiamente ed esaustivamente motivata “è noto in ambito medico legale che tale terminologia si riferisca non ad una condizione biologica rigidamente immodificabile nel tempo ma ad una condizione che, al momento del suo accertamento, non presenta motivati ed attendibili presupposti per ritenere che le possibili modifiche (in pejus o in melius) possano verificarsi a breve distanza dall'accertamento stesso”.
all'epoca della domanda di indennizzo, aveva un quadro clinico CP_1 stabilizzato. Non è invece condivisa dalla Corte la conclusione cui perviene il CTU in punto di quantificazione della percentuale di incidenza della malattia sull'attitudine lavorativa, che si reputa non coerente con le argomentazioni svolte dallo stesso perito in merito al quadro patologico e ai suoi riflessi sulle mansioni in concreto svolte dall' CP_1
L' ing. ha sempre lavorato nel settore della produzione delle materie CP_1 plastiche. Presso la dal 2010 ha svolto le mansioni di direttore Controparte_5 tecnico, responsabile qualità e direttore vendite. E' fatto non contestato che la sua giornata lavorativa media prevedeva “…frequenza media dei reparti di produzione di 4h/die… la frequenza dei reparti avveniva senza l'utilizzo di DPI di protezione per le vie respiratorie” (doc. 14, fascicolo appellante) e al pomeriggio attività d'ufficio di programmazione acquisti e di coordinamento anche tramite riunioni con colleghi e subalterni (così CTP dott. nelle sue osservazioni alla CTU). Il Per_3 ctu, nel replicare al consulente di parte che, nelle proprie osservazioni CP_1 sostiene come la riduzione dell'attitudine al lavoro nei limiti del 50% proposta dal ctu sia incompatibile con l'insieme delle mansioni di un dirigente in un'azienda chimica, giustifica la propria indicazione quantitativa sulla base del rilievo che l' ing. avrebbe potuto espletare la metà degli incarichi, quelli CP_1 inerenti le mansioni pomeridiane d'ufficio. Osserva la Corte che il mantenimento di un residuo 50% di capacità lavorativa specifica muove dal presupposto, fallace, che le varie mansioni dirigenziali dell' fossero tra loro scindibili e tutte con analoga dignità. Il consulente CP_1 non considera che la specializzazione dell' ing. era il controllo qualità CP_1 della produzione e solo dopo avere effettuato, nella prima parte della giornata pagina 10 di 15 lavorativa, la verifica delle analisi di laboratorio si dedicava alle attività d'ufficio. Si tratta di competenze tra loro connesse e interdipendenti, in quanto il dirigente, per potere svolgere i compiti pomeridiani, doveva effettuare di persona i controlli nel reparto produttivo. Il nucleo centrale delle mansioni dell' sta proprio nelle competenze maturate, anche in virtù della propria CP_1 esperienza, nel settore della verifica in reparto del prodotto. Una volta verificato da parte del CTU che la condizione di immunodepresso di come anche CP_1 il suo perturbamento psichico conseguente alla consapevolezza di avere contratto, proprio in virtù delle mansioni svolte, una patologia oncologica cronica, precludevano lo svolgimento di tutti i compiti a carattere più dinamico e da espletarsi in ambienti in cui l'esposizione a fonti di pericolo è più elevata, non residuano margini per ipotizzare che avesse mantenuto, all'epoca CP_1 della richiesta di indennizzo, la metà della propria attitudine a ricoprire un ruolo dirigenziale analogo a quello svolto sino a quel momento. La valutazione dell'incidenza, nell'accertamento della misura dell'invalidità, dell'impedimento da parte di a occuparsi delle mansioni che CP_1 quotidianamente svolgeva nella mattinata lavorativa non può pertanto basarsi sul mero calcolo delle ore lavorative dedicate alle attività precluse (4h su 8h), giacché, come correttamente sottolinea l'appellato nelle proprie note conclusive,
“l'attitudine al lavoro riguarda le complessive capacità dell'individuo non le singole abilità che ciascuno può avere”. Del resto che l'attitudine lavorativa dell' ing. fosse irrimediabilmente CP_1 scemata – tale da non consentire un impiego con analoghe mansioni e comunque in misura ben più superiore alla metà - trova conferma indiretta nel fatto che il dirigente, licenziato da per ragioni organizzative nel CP_5 febbraio 2018, non ha più lavorato. È infatti da ritenersi altamente improbabile che un soggetto di 63 anni (questa l'età dell'appellato alla data della domanda) sofferente di una patologia cronica a decorso variabile e in condizioni di salute impedienti, quanto meno la metà delle attività confacenti alla propria qualifica, avrebbe potuto reinserirsi nel mercato del lavoro trovando un'occupazione conforme alle sue attitudini. Va infine evidenziato che l'unico accertamento medico coevo alla richiesta di indennizzo, quello eseguito dall' riconosce il 100% di invalidità. Tale CP_2 verbale, sebbene non costituisca l'unico parametro fondante l'accertamento dell'effettiva riduzione della capacità lavorativa specifica, rappresenta comunque un elemento che corrobora la prospettazione dell'appellato e che il giudice può pagina 11 di 15 prendere in considerazione per valutare in concreto l'entità della riduzione della capacità lavorativa specifica. Da ultimo occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il fatto che dai documenti in atti risulti che dopo la diagnosi di LLC, abbia CP_1 continuato ad adempiere al proprio incarico presso la sino al CP_5 licenziamento, non esclude la permanente riduzione della capacità lavorativa dell'appellato. I documenti sono in tal senso scarsamente significativi avendo mantenuto il proprio ruolo dirigenziale per un ristretto arco temporale CP_1
(meno di quattro mesi). In ragione di tutto quanto sopra esposto deve confermarsi, come integrata dalla presente motivazione, la sentenza di I grado nella parte in cui afferma la totale e permanente compromissione della capacità lavorativa specifica dell' ing. CP_1
a seguito della malattia professionale contratta.
[...]
II. E' invece fondato il secondo motivo. Questo il passaggio della motivazione censurato: <<infine, è infondata l'eccezione di parte convenuta sull'applicabilità del principio della compensatio lucri cum damno all'indennizzo dovuto dalla compagnia a favore attrice, deve tenersi conto degli importi titolo assegno mensile invalidità versati e ancora da versare dell' cp_2 cp_1< i>
In tema di compensatio lucri cum damno, è stato difatti condivisibilmente deciso che la detrazione dell'attribuzione patrimoniale occasionata dall'illecito o dall'inadempimento dall'ammontare del risarcimento del danno ad esso conseguente presuppone, sul piano funzionale, che il beneficio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito e, sul piano strutturale, che ad esso si accompagni un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per il responsabile. Deve, pertanto, escludersi la detraibilità del valore capitale della pensione di reversibilità erogata ai familiari superstiti, dal risarcimento loro spettante per la morte della vittima dell'illecito, trattandosi di prestazione con funzione previdenziale che rinviene la sua causa necessaria, oltre che nella previsione di legge, nel sacrificio del lavoratore attraverso il versamento dei contributi. L'assegno di invalidità ricevuto dall' come la successiva pensione, è calcolato sulla base CP_1 dei contributi versati ed è sottoposto a tassazione (v. doc. n. 19 attore)>>. Si tratta di argomentazioni non condivise dalla Corte. Il tribunale richiamando il pronunciamento delle Sezioni Unite (Sez. U. Sentenza n. 12564 del 22/05/2018) ha assimilato la pensione di invalidità percepita dall'appellato alla pensione di reversibilità. La sentenza della S.C., nella parte in pagina 12 di 15 cui ha escluso la detrazione dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare della vittima primaria della pensione di reversibilità accordata al familiare superstite, non è tuttavia pertinente, poiché la pensione di reversibilità ha un fondamento di tipo solidaristico e non natura risarcitoria. In linea generale è fatto divieto di cumulare il beneficio previdenziale con il risarcimento del danno, ogni qualvolta l'indennizzo erogato dall'assicuratore sociale svolga la funzione di ristorare il pregiudizio patito dalla vittima. A tale riguardo la S.C. ha ben chiarito che “in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicchè, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante”. (Cass. Sez. 3, 05/07/2019, n. 18050, conf. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 11657 del 11/04/2022). Poiché l'assegno ordinario di invalidità percepito da è fondato sul CP_1 presupposto dell'esistenza di un pregiudizio economico conseguente alla perdita di capacità lavorativa e dunque di guadagno, occorre detrarre gli assegni erogati dall' a tale titolo, poiché compensativi del medesimo danno che CP_2
l'indennizzo dovuto dall'assicuratore privato mira a reintegrare. A ciò si aggiunga che l'art. 14 della l. 12 giugno 1984, n 222 prevede la surrogazione dell' nei diritti dell'assicurato nei confronti del terzo responsabile e del suo CP_2 assicuratore. Venendo al quantum, con riferimento all'anno 2018 l'assicuratore sociale ha riconosciuto per il mese di dicembre un assegno lordo pari a euro 5.897,66, oltre a una tredicesima di euro 491,48, per un importo complessivo di euro 6.389,14. Inoltre, la comunicazione di liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, nel precisare che “sono stati determinati arretrati per il periodo dal 1 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019”, riporta che, per tale periodo, l'importo del credito al netto delle trattenute ammonta a euro 12.341,311. 1 Di cui euro 6.389,14 (importo ottenuto sommando l'importo dell'assegno di dicembre 2018 con la tredicesima) per l'anno 2018 ed euro 5.952,17 per il mese di gennaio 2019. pagina 13 di 15 Quanto all'assegno mensile riconosciuto per la parte residua dell'anno 2019, la medesima comunicazione indica che l'ammontare dell'assegno ordinario di invalidità al netto delle trattenute è pari alla somma di euro 3.955,95 (cfr. fascicolo parte appellata, doc. 18). Deve pertanto ritenersi che anche successivamente al dicembre 2019 sia stato erogato un assegno ordinario di invalidità per il medesimo importo. Di conseguenza, ai fini del calcolo del danno differenziale, deve assumersi quale valore mensile di riferimento l'importo netto di euro 3.955,95. Il sig. nel periodo intercorrente tra il 1° dicembre 2018 e il 19 luglio CP_1
2022, ha pertanto percepito l'importo complessivo di euro 188.698,33 a titolo di assegni ordinari di invalidità. Nella specie:
- nel periodo dal 1° dicembre 2018 al gennaio 2019 ha percepito assegni dall'importo netto di euro 12.341,31;
- nel periodo residuo dell'anno 2019 ha percepito n. 12 assegni dall'importo netto di euro 3.955,91, per un totale di euro 47.470,92;
- nell'anno 2020 ha percepito n. 13 assegni dall'importo netto di euro 3.955,91, per un totale di euro 51.426,83;
- nell'anno 2021 ha percepito n. 13 assegni dall'importo netto di euro 3.955,91 per un totale di euro 51.426,83;
- nell'anno 2022 ha percepito n. 6 assegni dall'importo netto di euro 3.955,91, oltre a un ulteriore assegno relativo al mese di luglio 2022 – mese in cui, a decorrere dal giorno 19, l'assegno è stato trasformato in pensione di vecchiaia – di importo pari a euro 2.296,982, per un totale di euro 26.032,44. Procedendo quindi a scomputare l'importo di euro 188.698,33 dalla somma di euro 596.690,00, risulta che deve corrispondere a Parte_1
la somma di euro 407.991,67, oltre interessi legali ex art. 1284 CP_1 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
* Le spese di lite 2 Dato ottenuto dividendo l'importo netto percepito per il numero di giorni presenti nel mese di luglio e moltiplicando il risultato per i giorni antecedenti alla data di compimento dell'età pensionabile (19 luglio 2022), giorno in cui l'assegno ordinario di invalidità è stato trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia ai sensi del punto 1.3 della circolare n. 35 del 14/03/2012 (cfr. doc. 22, fascicolo parte appellata). Nella CP_2 specie, il calcolo è il seguente: [(3.955,91 ÷ 31) x 18] = 2.296,98. pagina 14 di 15 Il parziale accoglimento dell'appello giustifica una parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nei limiti di un quinto, con conseguente condanna di a corrispondere a i quattro quinti residui;
Pt_1 CP_1 spese da liquidarsi facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n 55, tenuto conto del valore di causa, dei criteri stabiliti dagli artt. 4 e 5 del citato D.M. e dell'attività difensiva concretamente espletata. Vanno invece poste interamente a carico dell'appellante, in ragione della sua prevalente soccombenza, le spese di ctu come liquidate separatamente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1811/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 20.02.2024, in parziale riforma, così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'impugnazione, previa riforma della sentenza n. 1811/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 20.02.2024, condanna al pagamento in favore di a Parte_1 CP_1 titolo di indennizzo della somma di euro 407.991,67, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
2. Previa compensazione nella misura di un quinto condanna
[...]
a rifondere a i quattro quinti delle Parte_1 CP_1 spese del giudizio di I grado che si liquidano per l'intero nell'importo di euro 12.500,00 per compensi professionali oltre accessori;
3. Previa compensazione nella misura di un quinto condanna
[...]
a rifondere a i quattro quinti delle Parte_1 CP_1 spese del giudizio di I grado che si liquida per l'intero nell'importo di euro 20.000,00 per compensi professionali oltre accessori;
4. Pone definitivamente a carico di gli onorari Parte_1 del ctu come liquidati dalla Corte. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte il 24 settembre 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Margherita Monte
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