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Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/07/2024, n. 30671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30671 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LL VA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 20/12/2023 dal Tribunale di Ferrara visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Emilio Maddaluna, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/12/2023, il Tribunale di Ferrara ha dichiarato inammissibile, ritenendolo comunque infondato, l'appello proposto da LL VA, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa con cui il G.i.p. del predetto Tribunale, in data 09/11/2023, aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto dal medesimo G.i.p., con decreto del 09/09/2023, in relazione al reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato Penale Sent. Sez. 3 Num. 30671 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 06/06/2024 al LL in qualità di amministratore di fatto della UR ET s.r.I., in concorso con CO AN (amministratore unico fino alla liquidazione giudiziale della società) e IJ AM (ammininistratore della NEW WORLD OF METALS s.r.I., società che - nella prospettazione accusatoria - era stata creata per svuotare la UR ET, come espressamente indicato nel piano di ristrutturazione). 2. Ricorre per cassazione il LL, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Nullità dell'ordinanza per difetto totale di motivazione. Dopo aver ampiamente richiamato le precedenti scansioni procedimentali, la difesa lamenta il carattere elusivo della motivazione rispetto 'alle deduzioni difensive, concernenti: l'entità pari a soli Euro 3.500 del debito della UR ET verso l'Agenzia delle Entrate, come da quest'ultima attestato in risposta ad una specifica richiesta della società; le dichiarazioni dei redditi sottoscritte dalla liquidatrice STEFANELLI, in cui era stato evidenziato un credito verso l'erario di gran lunga maggiore del debito contestato dal P.M. al 2021; l'insussistenza di prove in ordine alla falsità delle fatture emesse dalla FM s.r.l. e utilizzate dalla UR ET;
l'assenza di atti notificati al LL relativi alla situazione debitoria di UR ET;
l'insussistenza di prove che il CO, legale rappresentante della UR ET, avesse informato l'odierno ricorrente dell'esistenza di un procedimento tributario instaurato a carico della FM. Al riguardo, la difesa censura quanto osservato dal Tribunale, anche in considerazione del fatto che le indagini preliminari relative alla falsità delle fatture non erano mai confluite nell'odierno procedimento, e che alla data del 03/03/2021 (data della certificazione dell'Agenzia delle Entrate circa il debito di Euro 3.500) ancora non si era conclusa la verifica che aveva determinato la quantificazione del maggior importo, essendo gli avvisi di accertamento stati notificati solo nei mesi di agosto e settembre successivi;
si lamenta altresì la valorizzazione, in senso accusatorio, del fatto che il legale rappresentante della FM era contestualmente anche dipendente della UR ET (circostanza comprovante, per il Tribunale, la conoscenza in capo a tale società della verifica in corso sulla FM). A tale ultimo proposito, la difesa censura la totale assenza di elementi indicativi della consapevolezza del LL circa la verifica fiscale, la partecipazione alle attività del CO, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte del OM (legale rappresentante della FM) e la conoscenza, da parte di quest'ultimo, delle verifiche in corso. Si evidenzia quindi il -carattere congetturale della motivazione, dal momento che le fatture in contestazione non potevano considerarsi emesse per operazioni inesistenti, essendo il relativo procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari: sicchè 2 2 UR ET non poteva essere a conoscenza dell'esistenza e consistenza del debito fiscale successivamente contestato. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta inammissibilità dell'appello. Si deduce che era stato il CO, e non il LL, a presentare impugnazione, alla quale aveva rinunciato per il sopravvenuto dissequestro dei conti correnti. Tale vicenda, evidentemente, non poteva riguardare la posizione dell'odierno ricorrente, nei cui confronti non si era perciò formato alcun giudicato cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve preliminarmente evidenziarsi l'insussistenza del profilo di inammissibilità dell'appello ritenuto dal Tribunale, non essendosi formato alcun giudicato cautelare nei confronti del LL (a proporre richiesta di. riesame, successivamente rinunciata, era stato il CO, legale rappresentante della società). 2. Il ricorso è peraltro inammissibile per altre ragioni. 2.1. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo espresso da questa Suprema Corte, «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così da ultimo Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01. In senso conforme, cfr. ad es. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi - pur formalmente volto a dedurre violazioni di legge - nella censura del merito delle valutazioni espresse dal Tribunale, e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura degli elementi acquisiti, che non può essere presa in alcuna considerazione in questa sede, nella quale deve unicamente rilevarsi che il compendio motivazionale contenuto nell'ordinanza impugnata non può in alcun modo essere considerato mancante o meramente apparente. 2.2. Il Tribunale ha invero preso in considerazione tutti gli aspetti riproposti in questa sede dalla difesa, a sostegno dell'insussistenza del reato, soffermandosi in particolare: sulla non veridicità dell'importo del credito verso l'Erario comunicato dalla UR ET, che non aveva tenuto conto della verifica fiscale con cui 3 3 era stata accertata la falsità delle fatture emesse nei suoi confronti dalla FM s.r.I.; sulla conoscenza già dal 2018, in capo all'amministratore CO, della verifica fiscale in corso sulla veridicità delle predette fatture emesse dalla FM, rivelatasi una "cartiera" amministrata - tra l'altro - da un dipendente della UR ET;
sul fatto che anche nel quantificare il modesto importo del debito verso l'erario, risultante dalla certificazione richiesta dal CO, non si era tenuto conto degli esiti della verifica fiscale;
sulla certa rilevanza ai sensi dell'art. 11 delle operazioni di . "svuotamento" della UR ET (prelievi ingiustificati;
erogazione di compensi altrettanto ingiustificati al CO, all'amministratore della NEW WORLD e allo stesso LL, in quest'ultimo caso superiori a Euro 400.000 nell'arco di un anno;
concessione di un finanziamento al ricorrente perché questi, tramite altra società, acquistasse l'immobile venduto all'asta dove aveva la propria sede l'UR ET, e lo riconcedesse poi in locazione a quest'ultima, tenuta a pagare un canone annuo di Euro 70.000). In tale contesto, e tenuto conto sia della qualifica di amministratore di fatto della UR ET attribuita al LL - qualifica non contestata in questa sede ed invero difficilmente contestabile, avuto riguardo alle operazioni qui sommariamente riassunte - sia della certa conoscenza in capo al CO delle verifiche fiscali in corso, sia anche della posizione di amministratore della cartiera FM e di dipendente della UR ET, contemporaneamente rivestita da ON GI Piero, le valutazioni del Tribunale in ordine alla configurabilità del reato ascritto al ricorrente, ritenuto pienamente consapevole della situazione e delle operazioni poste in essere, risultano del tutto incensurabili in questa sede. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 giugno 2024 Il Consiglireftstensore Il Pr sidente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Emilio Maddaluna, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/12/2023, il Tribunale di Ferrara ha dichiarato inammissibile, ritenendolo comunque infondato, l'appello proposto da LL VA, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa con cui il G.i.p. del predetto Tribunale, in data 09/11/2023, aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto dal medesimo G.i.p., con decreto del 09/09/2023, in relazione al reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato Penale Sent. Sez. 3 Num. 30671 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 06/06/2024 al LL in qualità di amministratore di fatto della UR ET s.r.I., in concorso con CO AN (amministratore unico fino alla liquidazione giudiziale della società) e IJ AM (ammininistratore della NEW WORLD OF METALS s.r.I., società che - nella prospettazione accusatoria - era stata creata per svuotare la UR ET, come espressamente indicato nel piano di ristrutturazione). 2. Ricorre per cassazione il LL, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Nullità dell'ordinanza per difetto totale di motivazione. Dopo aver ampiamente richiamato le precedenti scansioni procedimentali, la difesa lamenta il carattere elusivo della motivazione rispetto 'alle deduzioni difensive, concernenti: l'entità pari a soli Euro 3.500 del debito della UR ET verso l'Agenzia delle Entrate, come da quest'ultima attestato in risposta ad una specifica richiesta della società; le dichiarazioni dei redditi sottoscritte dalla liquidatrice STEFANELLI, in cui era stato evidenziato un credito verso l'erario di gran lunga maggiore del debito contestato dal P.M. al 2021; l'insussistenza di prove in ordine alla falsità delle fatture emesse dalla FM s.r.l. e utilizzate dalla UR ET;
l'assenza di atti notificati al LL relativi alla situazione debitoria di UR ET;
l'insussistenza di prove che il CO, legale rappresentante della UR ET, avesse informato l'odierno ricorrente dell'esistenza di un procedimento tributario instaurato a carico della FM. Al riguardo, la difesa censura quanto osservato dal Tribunale, anche in considerazione del fatto che le indagini preliminari relative alla falsità delle fatture non erano mai confluite nell'odierno procedimento, e che alla data del 03/03/2021 (data della certificazione dell'Agenzia delle Entrate circa il debito di Euro 3.500) ancora non si era conclusa la verifica che aveva determinato la quantificazione del maggior importo, essendo gli avvisi di accertamento stati notificati solo nei mesi di agosto e settembre successivi;
si lamenta altresì la valorizzazione, in senso accusatorio, del fatto che il legale rappresentante della FM era contestualmente anche dipendente della UR ET (circostanza comprovante, per il Tribunale, la conoscenza in capo a tale società della verifica in corso sulla FM). A tale ultimo proposito, la difesa censura la totale assenza di elementi indicativi della consapevolezza del LL circa la verifica fiscale, la partecipazione alle attività del CO, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte del OM (legale rappresentante della FM) e la conoscenza, da parte di quest'ultimo, delle verifiche in corso. Si evidenzia quindi il -carattere congetturale della motivazione, dal momento che le fatture in contestazione non potevano considerarsi emesse per operazioni inesistenti, essendo il relativo procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari: sicchè 2 2 UR ET non poteva essere a conoscenza dell'esistenza e consistenza del debito fiscale successivamente contestato. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta inammissibilità dell'appello. Si deduce che era stato il CO, e non il LL, a presentare impugnazione, alla quale aveva rinunciato per il sopravvenuto dissequestro dei conti correnti. Tale vicenda, evidentemente, non poteva riguardare la posizione dell'odierno ricorrente, nei cui confronti non si era perciò formato alcun giudicato cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve preliminarmente evidenziarsi l'insussistenza del profilo di inammissibilità dell'appello ritenuto dal Tribunale, non essendosi formato alcun giudicato cautelare nei confronti del LL (a proporre richiesta di. riesame, successivamente rinunciata, era stato il CO, legale rappresentante della società). 2. Il ricorso è peraltro inammissibile per altre ragioni. 2.1. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo espresso da questa Suprema Corte, «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così da ultimo Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01. In senso conforme, cfr. ad es. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi - pur formalmente volto a dedurre violazioni di legge - nella censura del merito delle valutazioni espresse dal Tribunale, e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura degli elementi acquisiti, che non può essere presa in alcuna considerazione in questa sede, nella quale deve unicamente rilevarsi che il compendio motivazionale contenuto nell'ordinanza impugnata non può in alcun modo essere considerato mancante o meramente apparente. 2.2. Il Tribunale ha invero preso in considerazione tutti gli aspetti riproposti in questa sede dalla difesa, a sostegno dell'insussistenza del reato, soffermandosi in particolare: sulla non veridicità dell'importo del credito verso l'Erario comunicato dalla UR ET, che non aveva tenuto conto della verifica fiscale con cui 3 3 era stata accertata la falsità delle fatture emesse nei suoi confronti dalla FM s.r.I.; sulla conoscenza già dal 2018, in capo all'amministratore CO, della verifica fiscale in corso sulla veridicità delle predette fatture emesse dalla FM, rivelatasi una "cartiera" amministrata - tra l'altro - da un dipendente della UR ET;
sul fatto che anche nel quantificare il modesto importo del debito verso l'erario, risultante dalla certificazione richiesta dal CO, non si era tenuto conto degli esiti della verifica fiscale;
sulla certa rilevanza ai sensi dell'art. 11 delle operazioni di . "svuotamento" della UR ET (prelievi ingiustificati;
erogazione di compensi altrettanto ingiustificati al CO, all'amministratore della NEW WORLD e allo stesso LL, in quest'ultimo caso superiori a Euro 400.000 nell'arco di un anno;
concessione di un finanziamento al ricorrente perché questi, tramite altra società, acquistasse l'immobile venduto all'asta dove aveva la propria sede l'UR ET, e lo riconcedesse poi in locazione a quest'ultima, tenuta a pagare un canone annuo di Euro 70.000). In tale contesto, e tenuto conto sia della qualifica di amministratore di fatto della UR ET attribuita al LL - qualifica non contestata in questa sede ed invero difficilmente contestabile, avuto riguardo alle operazioni qui sommariamente riassunte - sia della certa conoscenza in capo al CO delle verifiche fiscali in corso, sia anche della posizione di amministratore della cartiera FM e di dipendente della UR ET, contemporaneamente rivestita da ON GI Piero, le valutazioni del Tribunale in ordine alla configurabilità del reato ascritto al ricorrente, ritenuto pienamente consapevole della situazione e delle operazioni poste in essere, risultano del tutto incensurabili in questa sede. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 giugno 2024 Il Consiglireftstensore Il Pr sidente