TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 19/12/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N° R.G. 950/2025
TRIBUNALE DI NUORO
Sezione Collegiale Civile
Il Collegio della Sezione Civile del Tribunale di Nuoro, così composto:
Dott. ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Paolo Dau Giudice Rel.
Dott. ssa Francesca Lecis Giudice
sciogliendo la riserva all'udienza del 17.12.2025 nel procedimento di reclamo ex artt. 630, terzo comma, 632 (nonché 178 e 310) c.p.c., iscritto al n. 950/2025 R.G., promosso da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa Pt_1 P.IVA_1 per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici, a Cagliari – Via Dante n. 23,
è pure ex lege domiciliata;
reclamante contro e/o nei confronti di
Controparte_1 resistente (contumace)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con reclamo proposto in data 29.9.2025 (cfr., sul punto, attestazioni di deposito prodotte con nota del 24.10.2025), ha impugnato l'ordinanza di estinzione del giudizio esecutivo n. Pt_1
R. . 199/2024, emessa dal Giudice delle esecuzioni in data 23.9.2025, esponendo: CP_2
§ che, con decreto 11/PRES/23, in data 16 maggio 2023, il Presidente della Corte dei Conti -
Sezione Giurisdizionale Sardegna ha autorizzato il sequestro di beni e crediti di Controparte_1 fino a concorrenza dell'importo di euro 57.088,62, sequestro tempestivamente
[...] eseguito ai sensi degli artt. 5, comma 3, lett. b, d.l. n. 453/ 1993 e 675 c.p.c.; § che il sequestro è stato, per la parte d'interesse, “confermato ed eseguito, con ordinanze del Giudice
Designato n. 85/2023 del 27 luglio 2023 e n. 90/2023 del 21 agosto 2023” anche sul 50% delle quote di una serie di fondi comuni investimento;
§ che con sentenza n. 133/2024, resa in data 17 luglio 2024 e comunicata il 19 luglio 2024, la
Corte dei Conti ha condannato al risarcimento del danno Controparte_1 erariale in favore dell' liquidato in euro 57.088,62, oltre rivalutazione, interessi e spese Pt_1 processuali, contestualmente confermando il sequestro fino a concorrenza della medesima somma di euro 57.088,62;
§ che il 1° agosto 2024 si è proceduto alla conversione del sequestro conservativo di crediti in pignoramento, ai sensi degli artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c., con deposito nella cancelleria dell'intestato Ufficio della sentenza, con gli atti relativi alla conferma ed esecuzione del sequestro presso terzi;
§ che, con ordinanza del 23.9.2025, rilevato che avverso la sopra menzionata sentenza era stato interposto appello, il G.E. ha disposto l'estinzione della procedura esecutiva n. 199/2024 R.G.E.;
§ che l'ordinanza è errata, giacché pronunciata senza tenere conto che, in forza dell'art. 190, co. 4, del Codice della giustizia contabile, in presenza di appello contro la sentenza della Corte dei Conti il Giudice dell'esecuzione deve sospendere l'esecuzione, e non già dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva;
§ che, pertanto, il Collegio, in accoglimento del reclamo e in riforma della gravata ordinanza, dovrà revocare la disposta estinzione e dare atto dell' intervenuta sospensione ex lege (art. 1, comma 5 ter, l. n. 19/ 1994, ora art. 190, comma 4, codice giustizia contabile) dell' esecuzione.
1.1. benché regolarmente evocato nel procedimento di Controparte_1 reclamo (cfr., in atti, attestazione di ricevimento dell'atto di impugnazione e del decreto di fissazione dell'udienza del 19.11.2025, con notifica effettuata a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 630, terzo comma, c.p.c.) non s'è costituito e deve quindi essere dichiarato contumace.
1.2. All'esito dell'udienza del 17.12.2025, il Collegio (previa discussione da parte del difensore della ricorrente, che ha confermato le conclusioni del ricorso e rinunciato ai termini per memorie) ha trattenuto la causa in decisione.
*** 2. Il reclamo è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2.1. L'ordinanza reclamata ha disposto l'estinzione del procedimento esecutivo avente RG Es.
Mob. n. 199/2024, ritenendo che la sospensione dell'esecuzione ex art. 190, co. 4, del Codice della giustizia contabile faccia venir meno il titolo esecutivo (rappresentato, nella fattispecie, dalla sentenza n. 133/2024 con cui la Corte dei Conti ha condannato al Controparte_1 risarcimento del danno erariale in favore dell' per una somma di € 57.088,62), e ciò Pt_1 incorrendo in una erronea interpretazione e applicazione dell'art. 190, co. 4, del Codice della giustizia contabile, a mente del quale “… la proposizione dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata salvo quanto previsto dall'articolo 169 per i giudizi pensionistici”.
Non vertendosi in ambito di giudizio pensionistico, la proposizione dell'appello contro la sentenza di condanna della Corte dei Conti produce ex lege l'effetto di sospendere l'esecuzione della sentenza contabile, senza determinare anche l'estinzione della procedura esecutiva, non essendo tale estinzione minimamente contemplata dalla citata disposizione.
Quest'ultima si limita ad individuare, con norma di favore per il debitore erariale, un'ipotesi di sospensione automatica dell'efficacia esecutiva della sentenza contabile di condanna in caso di appello, senz'altro aggiungere.
In conclusione, e non potendo essere in alcun modo ricondotto all'art. 190, co. 4, richiamato, un effetto estintivo della procedura esecutiva ovvero di caducazione del titolo esecutivo, il reclamo non può che essere accolto.
Conseguono la revoca dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva e la correlata dichiarazione di intervenuta sospensione ex lege della procedura esecutiva avente RG Es. Mob. n.
199/2024.
3. Le spese del reclamo sono integralmente compensate, l'impugnato provvedimento essendo stato assunto dal Giudice dell'Esecuzione su iniziativa officiosa e senza richiesta (in prima istanza)
e/o contestazione (nella fase presente) del debitore esecutato.
3.1. Nulla, invece, sulle spese di prima fase, la procedura esecutiva risultando soltanto sospesa e destinata a riaprirsi all'esito del giudizio di appello.
P.Q.M.
1) Dispone la revoca dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva mobiliare distinta al n. 199/2024 R.G.E., pronunciata il 23.9.2025;
2) Dichiara l'intervenuta sospensione ex lege della procedura esecutiva;
2) Compensa le spese del reclamo.
Nuoro, 17.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Dau dott. ssa Tiziana Longu