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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 856/2024 R.G.L., promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Oieni ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti
Ricorrente
contro
, in persona del procuratore Controparte_1
speciale come da procura in atti, rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv. Davide De Luca presso il cui studio è elettivamente domiciliata, per procura in atti
Resistente
E contro in persona Controparte_3
del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia
Guerra per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Per_1
1 Notaio in Fiumicino, in data 22 marzo 2024, rep. 37875 e domiciliato in Per_2
Varese, via Volta n. 3/5, per procura in atti resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente , con ricorso in riassunzione iscritto a ruolo Parte_1
generale telematico il 15.05.2024, ha presentato opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 068 2023 9050427939000 notificatagli il
18.01.2024, limitatamente a n. 4 cartelle esattoriali:
- n. 068 2004 0322227062000, asseritamente notificata il 21.04.2005 e relativa al mancato pagamento di contributi per l'anno 1995, per la somma di € CP_3
6.512,85;
- n. 068 2005 0022815161000, asseritamente notificata il 29.07.2005 e relativa al mancato pagamento di contributi IVS per gli anni 1998-1999-2000-2001-2003, per la somma di € 7.784,71;
- n. 068 2006 0009604187000, asseritamente notificata il 05.08.2006 e relativa al mancato pagamento di contributi IVS per gli anni 1998-1999-2000-2001-2003, per la somma di € 3.869,13;
- n. 068 2007 00021233968000, asseritamente notificata il 17.05.2007 e relativa al mancato pagamento di contributi IVS per l'anno 2003, per la somma di €
2.108,09; ed un avviso di addebito:
- n. 368 2017 0015538587000, asseritamente notificato il 26.09.2017 e relativo al mancato pagamento di contributi IVS per l'anno 2016, per la somma di €
5.495,97.
2 L'opponente ha sostenuto la mancata regolare notifica delle cartelle di pagamento, degli avvisi di intimazione e delle relative intimazioni di pagamento con conseguente prescrizione dell'azione esecutiva, non avendo ricevuto notifiche nel termine di prescrizione quinquennale, nonchè la decadenza dell'azione.
Ha rimarcato, inoltre, la necessità di sospendere in via cautelare l'esecuzione del provvedimento opposto.
Pertanto, ha convenuto in giudizio L (in Controparte_1
seguito, per brevità, ), nonché l , domandando l'accoglimento delle CP_4 CP_3
seguenti conclusioni, così come specificate in nota di precisazione delle conclusioni:
“Nel merito:
1) accertare e dichiarare la nullità della notifica di tutti i seguenti titoli:
n. 06820040322227062 000
n. 06820050022815161 000
n. 06820060009604187 000
n. 06820070001233968 000
n. 36820170015538587 000
2) accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai seguenti titoli:
n. 06820040322227062 000
n. 06820050022815161 000
n. 06820060009604187 000
n. 06820070001233968 000
n. 36820170015538587 000 con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
3 Con decreto del 27.05.2024, è stata sospesa inaudita altera parte l'esecutorietà dell'atto di intimazione opposto e fissata udienza di discussione della causa, con autorizzazione all'integrazione del contradditorio nei confronti dell . CP_3
In data 05.11.2024 si è costituita in giudizio e ha eccepito l'infondatezza CP_4
delle eccezioni sollevate dando atto della notifica delle cartelle esattoriali e degli atti interruttivi della prescrizione e ha chiesto, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell , l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_3
“- nel merito, rigettare ricorso introduttivo per i motivi sopra esposti con condanna alle spese di giudizio.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta e la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese”.
In data 08.11.2024 si è costituito in giudizio l' , contestando quanto allegato e CP_3
dedotto da controparte e rilevando la mancata contestazione, nel merito, della fondatezza della pretesa creditoria, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale, rigettare il ricorso e tutte le domande ex adverso proposte nei confronti dell in quanto infondate in fatto ed in diritto. CP_3
In via del tutto gradata, condannare l'opponente al pagamento a favore dell , e per il tramite del concessionario della riscossione della diversa CP_3
somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio a titolo di contributi e somme aggiuntive maturate e maturande.
Per solo scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, tenere indenne da qualsivoglia responsabilità, in CP_3
quanto l'Ente Impositore non è titolare del potere di riscossione coattiva.
Con vittoria di spese e competenze”.
4 All'esito dell'udienza del 04.12.2024, svoltasi con collegamento da remoto, preso atto dell'impossibilità di addivenire a una conciliazione della causa, è stato concesso alle parti, ex art. 127 ter c.p.c., termine fino al 13.3.2025 per depositare note scritte contenenti le conclusioni.
Lette, infine, le note conclusive depositate, con cui le parti hanno richiamato i propri precedenti scritti difensivi, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Ammissibilità del ricorso
Il ricorso è ammissibile, contestandosi la pretesa esecutiva, avendo il ricorrente interesse ad impugnare l'atto di intimazione di pagamento relativo alle cartelle esattoriali e all'avviso di addebito che assume non essergli stati notificati e dei quali eccepisce l'intervenuta prescrizione.
Notifica delle cartelle di pagamento e prescrizione
Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento alla quattro cartelle di pagamento indicate: n. 068 2004 0322227062000, n. 068 2005 0022815161000,
n. 068 2006 0009604187000 e n. 068 2007 0001233968000, di cui all'intimazione di pagamento opposta, per le quali non è stata provata l'avvenuta notifica e, comunque, parte resistente, sulla quale incombeva l'onere della prova, essendo alla stessa demandata l'attività di esecuzione, non ha documentato di avere interrotto la prescrizione quinquennale.
Non risulta agli atti prova della notifica delle prime tre cartelle di pagamento, non essendo stata depositata la relata di notifica per le prime due cartelle, mentre per la terza cartella è stata depositata una relata di notifica non riferibile alla cartella stessa.
Inoltre, quanto alla cartella 068 2004 0322227062000 risulta notificato l'avviso di intimazione in data 03.12.2014, oltre il termine di 5 anni dall'indicata, e non provata, notifica della cartella di pagamento alla data indicata del 21.04.2005;
5 quanto alla cartella n. 068 2005 0022815161000 risulta notificato l'avviso di intimazione in data 03.12.2014, oltre il termine di 5 anni dall'indicata, e non provata, notifica della cartella di pagamento alla data indicata del 29.07.2005; quanto alla cartella n. 068 2006 0009604187000 risulta notificata l'intimazione di pagamento in data 18.05.2016, oltre il termine di 5 anni dall'indicata, e non provata, notifica della cartella di pagamento alla data indicata del 05.08.2006, oltre alla notifica dell'estratto del ruolo in data 02.09.2006.
Con riferimento alla cartella n. 068 2007 0001233968000, parte resistente , CP_4
sulla quale, lo si ribadisce, incombeva l'onere della prova, ha documentato l'avvenuta notifica della cartella di pagamento per compiuta giacenza, effettuata con avviso di deposito di atti nella casa comunale di Legnano datata 17.05.2007, sottoscritta dal messo notificatore e dal funzionario incaricato dell'amministrazione (doc. n. 4ab-5ab fasc. resistente). Tuttavia, non è stata provata l'interruzione della prescrizione quinquennale successiva a tale notifica.
Ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni. La giurisprudenza di legittimità e di merito maggioritaria ha sostenuto la prescrizione quinquennale, stante la natura del titolo esecutivo di formazione stragiudiziale della cartella esattoriale che rende inapplicabile l'art. 2953 cod. civ. riferibile alla prescrizione decennale unicamente dei titoli di formazione giudiziale passati in giudicato (cfr.
Cass. civ., 25 maggio 2007, n. 12263; Corte d'Appello Firenze, 18 ottobre 2012,
n. 1026; Trib. Torino, sez. III, 10 maggio 2013, n. 3142; Trib. Catania, 29 maggio
2012, n. 1412; Cass. Sez. Un. 17.11.2016, n. 23397).
Nel caso di specie, risulta notificata l'intimazione di pagamento in data
18.05.2016, oltre il termine di 5 anni dall'indicata notifica della cartella per compiuta giacenza, nonché dalla notifica dell'estratto del ruolo effettuata in data
29.05.2010.
6 Pertanto, il ricorso deve essere accolto anche con riferimento alla suddetta cartella esattoriale di cui all'intimazione di pagamento opposta, essendo maturata la prescrizione alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Deve essere, pertanto, dichiarata illegittima l'intimazione di pagamento impugnata n. 068 2023 9050427939000 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 068 2004 0322227062000, n. 068 2005 0022815161000, n. 068 2006
0009604187000 e n. 068 2007 0001233968 000 per le motivazioni esposte.
Notifica dell'avviso di addebito
Nel resto il ricorso non è fondato.
È infondata, infatti, l'eccezione di mancata notifica dell'avviso di pagamento n.
368 2017 0015538587000.
L' ha prodotto in giudizio la notifica dell'avviso di pagamento datato CP_3
09.09.2017, nonché la cartolina di ricevimento del 26.09.2017, sottoscritta dal familiare (madre) dell'opponente, documentazione prodotta CP_5
anche da , unitamente all'intimazione di pagamento del 15.02.2019, CP_4
notificata in data 09.07.2019, al medesimo familiare, con relativo avviso di notifica (cfr. doc. n. 6 fasc. ). CP_4
Conseguentemente, deve ritenersi che le notifiche dell'avviso di addebito e degli atti successivi siano state correttamente eseguite, non essendo maturata alcuna prescrizione.
Eccezione di decadenza
L'eccezione è infondata.
Parte opponente ha sostenuto che in base al D. Lgs. n. 46/1999 i contributi e i premi dovevano essere iscritti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento o alla data dell'accertamento.
7 In realtà, la decadenza invocata dal debitore è relativa al procedimento di formazione del ruolo e, pertanto, non è applicabile al diverso atto di imposizione formato direttamente dall'ente previdenziale e qualificato quale titolo esecutivo, secondo il procedimento e con le caratteristiche tipizzate ex art. 30 del D.L. n.
78/2010 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), qual è l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
La decadenza nella materia contributiva, infatti, è regolata dall'art. 25 del d.lgs. n.
46/1999 che dispone: “Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali.
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.”.
La decadenza di cui si tratta non è sostanziale e, pertanto, non dà luogo ad estinzione dell'obbligazione.
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, sez. lav. n. 26395/2013 “Ciò perché l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando - dunque - anche la CP_3
possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie, come correttamente ritenuto dall'impugnata sentenza … D'altronde, come questa S.C. ha altresì statuito (v.
Cass. n. 13982/07), la cartella esattoriale costituisce non un atto amministrativo, ma un atto della procedura di riscossione del credito (i cui motivi sono già stati indicati e la cui liquidazione è già stata effettuata nei verbali di accertamento
8 redatti dagli ispettori e notificati alle parti). E se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo viene accertato in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice deve non già accogliere sic et simpliciter
l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma.
Coerentemente, va ribadito che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. In breve, quella di cui all'art.
25 cit. d.lgs. n. 46/99 è una decadenza processuale e non sostanziale.”.
Va dunque rigettata l'eccezione.
Eccezione di carenza di legittimazione passiva
Parte resistente chiede, in via subordinata ed in caso di accoglimento del CP_4
ricorso, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva e la propria mancanza di responsabilità.
Si evidenzia come sia l'Agente della Riscossione a dover porre in essere tutti gli atti necessari ai fini della concreta riscossione del credito, tra i quali le notifiche degli atti esecutivi nel rispetto dei termini prescrizionali e, di conseguenza, fornire la relativa prova in giudizio in caso di contestazione.
Prova che, come sopra esposto, non è stata fornita quanto alle cartelle di pagamento.
L'ente impositore, per contro, pur non essendo titolare del potere di riscossione coattiva è titolare del credito e, per ciò stesso, legittimato passivo.
Spese
Le spese di lite vanno compensate in ragione della parziale soccombenza delle parti.
9
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittima l'intimazione di pagamento impugnata n. 068 2023 9050427939000 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 068 2004 0322227062000, n. 068 2005 0022815161000, n. 068
2006 0009604187000 e n. 068 2007 0001233968 000;
- rigetta, nel resto, il ricorso;
- compensa le spese di lite interamente tra le parti.
Busto Arsizio, 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Francesca La Russa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 856/2024 R.G.L., promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Oieni ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti
Ricorrente
contro
, in persona del procuratore Controparte_1
speciale come da procura in atti, rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv. Davide De Luca presso il cui studio è elettivamente domiciliata, per procura in atti
Resistente
E contro in persona Controparte_3
del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia
Guerra per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Per_1
1 Notaio in Fiumicino, in data 22 marzo 2024, rep. 37875 e domiciliato in Per_2
Varese, via Volta n. 3/5, per procura in atti resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente , con ricorso in riassunzione iscritto a ruolo Parte_1
generale telematico il 15.05.2024, ha presentato opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 068 2023 9050427939000 notificatagli il
18.01.2024, limitatamente a n. 4 cartelle esattoriali:
- n. 068 2004 0322227062000, asseritamente notificata il 21.04.2005 e relativa al mancato pagamento di contributi per l'anno 1995, per la somma di € CP_3
6.512,85;
- n. 068 2005 0022815161000, asseritamente notificata il 29.07.2005 e relativa al mancato pagamento di contributi IVS per gli anni 1998-1999-2000-2001-2003, per la somma di € 7.784,71;
- n. 068 2006 0009604187000, asseritamente notificata il 05.08.2006 e relativa al mancato pagamento di contributi IVS per gli anni 1998-1999-2000-2001-2003, per la somma di € 3.869,13;
- n. 068 2007 00021233968000, asseritamente notificata il 17.05.2007 e relativa al mancato pagamento di contributi IVS per l'anno 2003, per la somma di €
2.108,09; ed un avviso di addebito:
- n. 368 2017 0015538587000, asseritamente notificato il 26.09.2017 e relativo al mancato pagamento di contributi IVS per l'anno 2016, per la somma di €
5.495,97.
2 L'opponente ha sostenuto la mancata regolare notifica delle cartelle di pagamento, degli avvisi di intimazione e delle relative intimazioni di pagamento con conseguente prescrizione dell'azione esecutiva, non avendo ricevuto notifiche nel termine di prescrizione quinquennale, nonchè la decadenza dell'azione.
Ha rimarcato, inoltre, la necessità di sospendere in via cautelare l'esecuzione del provvedimento opposto.
Pertanto, ha convenuto in giudizio L (in Controparte_1
seguito, per brevità, ), nonché l , domandando l'accoglimento delle CP_4 CP_3
seguenti conclusioni, così come specificate in nota di precisazione delle conclusioni:
“Nel merito:
1) accertare e dichiarare la nullità della notifica di tutti i seguenti titoli:
n. 06820040322227062 000
n. 06820050022815161 000
n. 06820060009604187 000
n. 06820070001233968 000
n. 36820170015538587 000
2) accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai seguenti titoli:
n. 06820040322227062 000
n. 06820050022815161 000
n. 06820060009604187 000
n. 06820070001233968 000
n. 36820170015538587 000 con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
3 Con decreto del 27.05.2024, è stata sospesa inaudita altera parte l'esecutorietà dell'atto di intimazione opposto e fissata udienza di discussione della causa, con autorizzazione all'integrazione del contradditorio nei confronti dell . CP_3
In data 05.11.2024 si è costituita in giudizio e ha eccepito l'infondatezza CP_4
delle eccezioni sollevate dando atto della notifica delle cartelle esattoriali e degli atti interruttivi della prescrizione e ha chiesto, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell , l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_3
“- nel merito, rigettare ricorso introduttivo per i motivi sopra esposti con condanna alle spese di giudizio.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta e la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese”.
In data 08.11.2024 si è costituito in giudizio l' , contestando quanto allegato e CP_3
dedotto da controparte e rilevando la mancata contestazione, nel merito, della fondatezza della pretesa creditoria, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale, rigettare il ricorso e tutte le domande ex adverso proposte nei confronti dell in quanto infondate in fatto ed in diritto. CP_3
In via del tutto gradata, condannare l'opponente al pagamento a favore dell , e per il tramite del concessionario della riscossione della diversa CP_3
somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio a titolo di contributi e somme aggiuntive maturate e maturande.
Per solo scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, tenere indenne da qualsivoglia responsabilità, in CP_3
quanto l'Ente Impositore non è titolare del potere di riscossione coattiva.
Con vittoria di spese e competenze”.
4 All'esito dell'udienza del 04.12.2024, svoltasi con collegamento da remoto, preso atto dell'impossibilità di addivenire a una conciliazione della causa, è stato concesso alle parti, ex art. 127 ter c.p.c., termine fino al 13.3.2025 per depositare note scritte contenenti le conclusioni.
Lette, infine, le note conclusive depositate, con cui le parti hanno richiamato i propri precedenti scritti difensivi, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Ammissibilità del ricorso
Il ricorso è ammissibile, contestandosi la pretesa esecutiva, avendo il ricorrente interesse ad impugnare l'atto di intimazione di pagamento relativo alle cartelle esattoriali e all'avviso di addebito che assume non essergli stati notificati e dei quali eccepisce l'intervenuta prescrizione.
Notifica delle cartelle di pagamento e prescrizione
Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento alla quattro cartelle di pagamento indicate: n. 068 2004 0322227062000, n. 068 2005 0022815161000,
n. 068 2006 0009604187000 e n. 068 2007 0001233968000, di cui all'intimazione di pagamento opposta, per le quali non è stata provata l'avvenuta notifica e, comunque, parte resistente, sulla quale incombeva l'onere della prova, essendo alla stessa demandata l'attività di esecuzione, non ha documentato di avere interrotto la prescrizione quinquennale.
Non risulta agli atti prova della notifica delle prime tre cartelle di pagamento, non essendo stata depositata la relata di notifica per le prime due cartelle, mentre per la terza cartella è stata depositata una relata di notifica non riferibile alla cartella stessa.
Inoltre, quanto alla cartella 068 2004 0322227062000 risulta notificato l'avviso di intimazione in data 03.12.2014, oltre il termine di 5 anni dall'indicata, e non provata, notifica della cartella di pagamento alla data indicata del 21.04.2005;
5 quanto alla cartella n. 068 2005 0022815161000 risulta notificato l'avviso di intimazione in data 03.12.2014, oltre il termine di 5 anni dall'indicata, e non provata, notifica della cartella di pagamento alla data indicata del 29.07.2005; quanto alla cartella n. 068 2006 0009604187000 risulta notificata l'intimazione di pagamento in data 18.05.2016, oltre il termine di 5 anni dall'indicata, e non provata, notifica della cartella di pagamento alla data indicata del 05.08.2006, oltre alla notifica dell'estratto del ruolo in data 02.09.2006.
Con riferimento alla cartella n. 068 2007 0001233968000, parte resistente , CP_4
sulla quale, lo si ribadisce, incombeva l'onere della prova, ha documentato l'avvenuta notifica della cartella di pagamento per compiuta giacenza, effettuata con avviso di deposito di atti nella casa comunale di Legnano datata 17.05.2007, sottoscritta dal messo notificatore e dal funzionario incaricato dell'amministrazione (doc. n. 4ab-5ab fasc. resistente). Tuttavia, non è stata provata l'interruzione della prescrizione quinquennale successiva a tale notifica.
Ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni. La giurisprudenza di legittimità e di merito maggioritaria ha sostenuto la prescrizione quinquennale, stante la natura del titolo esecutivo di formazione stragiudiziale della cartella esattoriale che rende inapplicabile l'art. 2953 cod. civ. riferibile alla prescrizione decennale unicamente dei titoli di formazione giudiziale passati in giudicato (cfr.
Cass. civ., 25 maggio 2007, n. 12263; Corte d'Appello Firenze, 18 ottobre 2012,
n. 1026; Trib. Torino, sez. III, 10 maggio 2013, n. 3142; Trib. Catania, 29 maggio
2012, n. 1412; Cass. Sez. Un. 17.11.2016, n. 23397).
Nel caso di specie, risulta notificata l'intimazione di pagamento in data
18.05.2016, oltre il termine di 5 anni dall'indicata notifica della cartella per compiuta giacenza, nonché dalla notifica dell'estratto del ruolo effettuata in data
29.05.2010.
6 Pertanto, il ricorso deve essere accolto anche con riferimento alla suddetta cartella esattoriale di cui all'intimazione di pagamento opposta, essendo maturata la prescrizione alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Deve essere, pertanto, dichiarata illegittima l'intimazione di pagamento impugnata n. 068 2023 9050427939000 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 068 2004 0322227062000, n. 068 2005 0022815161000, n. 068 2006
0009604187000 e n. 068 2007 0001233968 000 per le motivazioni esposte.
Notifica dell'avviso di addebito
Nel resto il ricorso non è fondato.
È infondata, infatti, l'eccezione di mancata notifica dell'avviso di pagamento n.
368 2017 0015538587000.
L' ha prodotto in giudizio la notifica dell'avviso di pagamento datato CP_3
09.09.2017, nonché la cartolina di ricevimento del 26.09.2017, sottoscritta dal familiare (madre) dell'opponente, documentazione prodotta CP_5
anche da , unitamente all'intimazione di pagamento del 15.02.2019, CP_4
notificata in data 09.07.2019, al medesimo familiare, con relativo avviso di notifica (cfr. doc. n. 6 fasc. ). CP_4
Conseguentemente, deve ritenersi che le notifiche dell'avviso di addebito e degli atti successivi siano state correttamente eseguite, non essendo maturata alcuna prescrizione.
Eccezione di decadenza
L'eccezione è infondata.
Parte opponente ha sostenuto che in base al D. Lgs. n. 46/1999 i contributi e i premi dovevano essere iscritti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento o alla data dell'accertamento.
7 In realtà, la decadenza invocata dal debitore è relativa al procedimento di formazione del ruolo e, pertanto, non è applicabile al diverso atto di imposizione formato direttamente dall'ente previdenziale e qualificato quale titolo esecutivo, secondo il procedimento e con le caratteristiche tipizzate ex art. 30 del D.L. n.
78/2010 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), qual è l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
La decadenza nella materia contributiva, infatti, è regolata dall'art. 25 del d.lgs. n.
46/1999 che dispone: “Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali.
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.”.
La decadenza di cui si tratta non è sostanziale e, pertanto, non dà luogo ad estinzione dell'obbligazione.
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, sez. lav. n. 26395/2013 “Ciò perché l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando - dunque - anche la CP_3
possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie, come correttamente ritenuto dall'impugnata sentenza … D'altronde, come questa S.C. ha altresì statuito (v.
Cass. n. 13982/07), la cartella esattoriale costituisce non un atto amministrativo, ma un atto della procedura di riscossione del credito (i cui motivi sono già stati indicati e la cui liquidazione è già stata effettuata nei verbali di accertamento
8 redatti dagli ispettori e notificati alle parti). E se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo viene accertato in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice deve non già accogliere sic et simpliciter
l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma.
Coerentemente, va ribadito che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. In breve, quella di cui all'art.
25 cit. d.lgs. n. 46/99 è una decadenza processuale e non sostanziale.”.
Va dunque rigettata l'eccezione.
Eccezione di carenza di legittimazione passiva
Parte resistente chiede, in via subordinata ed in caso di accoglimento del CP_4
ricorso, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva e la propria mancanza di responsabilità.
Si evidenzia come sia l'Agente della Riscossione a dover porre in essere tutti gli atti necessari ai fini della concreta riscossione del credito, tra i quali le notifiche degli atti esecutivi nel rispetto dei termini prescrizionali e, di conseguenza, fornire la relativa prova in giudizio in caso di contestazione.
Prova che, come sopra esposto, non è stata fornita quanto alle cartelle di pagamento.
L'ente impositore, per contro, pur non essendo titolare del potere di riscossione coattiva è titolare del credito e, per ciò stesso, legittimato passivo.
Spese
Le spese di lite vanno compensate in ragione della parziale soccombenza delle parti.
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P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittima l'intimazione di pagamento impugnata n. 068 2023 9050427939000 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 068 2004 0322227062000, n. 068 2005 0022815161000, n. 068
2006 0009604187000 e n. 068 2007 0001233968 000;
- rigetta, nel resto, il ricorso;
- compensa le spese di lite interamente tra le parti.
Busto Arsizio, 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Francesca La Russa
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