Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 866
CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità per inesistenza notifica cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che tutte le cartelle di pagamento sottostanti siano state ritualmente notificate, rendendo il ruolo inoppugnabile per mancata impugnazione tempestiva.

  • Rigettato
    Prescrizione del tributo

    La Corte ha affermato che i tributi erariali si prescrivono in dieci anni e che il termine si interrompe con la notifica di atti di riscossione, come il preavviso di fermo amministrativo, che cristallizza il credito e preclude eccezioni di prescrizione.

  • Rigettato
    Omissione indicazione criterio di calcolo interessi di mora

    La Corte ha disatteso tale eccezione, ritenendo sufficiente il rinvio alla norma di legge di riferimento.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 866
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 866
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo