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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 866/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6244/2022 depositato il 22/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1008/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 16/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576201900012827 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante/ Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato tempestivamente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576201900012827 notificatagli il 15.01.2020 con la quale gli era stato richiesto il pagamento della somma di € 127.570,87 a titolo di imposta, interessi di mora ed aggio relativi a n 19 cartelle di pagamento, eccependone la nullità per l'inesistenza della notifica effettuata mediante il servizio postale;
la asserita maturata prescrizione del tributo indicato nelle cartelle ed infine l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi di mora.
In esito alla costituzione di IO Sicilia s.p.a, che contestava, il Giudice adito rigettava il ricorso con sentenza n. 1008/2022, depositata in data 16.04.2022.
Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente reiterando le eccezioni poste a base del ricorso di primo grado. Anche in questa fase d'appello si costituiva l'Agente della IO instando per il rigetto dell'appello.
Quindi la Corte decideva come da dispositivo all'udienza del 26/1/2926.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza non merita le censure di cui al gravame.
La comunicazione preventiva d'ipoteca risulta opponibile solo per vizi propri salvo che l'eventuale atto che l'abbia preceduta non risulti validamente notificato. Nella specie, tutte le 19 cartelle di pagamento sottese sono state ritualmente notificata all'odierno ricorrente come già dimostrato in primo grado, sicchè il ruolo portato dalle cartelle deve ritenersi inoppugnabile per la mancata tempestiva impugnazione. Quanto alla reiterata eccezione di prescrizione, giova evidenziare che i tributi erariali (IRPEF IVA e IRAP), si prescrivono in dieci anni ed Il termine di prescrizione di dieci anni si interrompe, e inizia a decorrere nuovamente, ogni qual volta al contribuente viene notificato un atto della riscossione. Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal primo Giudice, dopo la notifica delle cartelle sottese risulta notificato al contribuente, con efficacia evidentemente interruttiva, il citato preavviso di fermo amministrativo, la cui mancata impugnazione- unitamente alle richiamate cartelle- è idonea a cristallizzare il credito, con preclusione di ogni eccezione, ivi compresa quella concernente la eventuale prescrizione già maturata.
Infine, va disattesa la reiterata eccezione concernente la dedotta nullità per mancata indicazione del calcolo degli interessi applicati, essendo all'uopo sufficiente il rinvio alla norma di legge di riferimento
(nella specie il DPR n. 602 del 1973, art. 30 mediante D.M. Finanze).
Pertanto l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata. Le spese di questo grado, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico del Ricorrente_1 e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 3.850,00 oltre accessori come per legge.
Messina lì 26/1/2026 Il Presidente Estensore D.ssa M. P. LAZZARA
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6244/2022 depositato il 22/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1008/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 16/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576201900012827 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante/ Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato tempestivamente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576201900012827 notificatagli il 15.01.2020 con la quale gli era stato richiesto il pagamento della somma di € 127.570,87 a titolo di imposta, interessi di mora ed aggio relativi a n 19 cartelle di pagamento, eccependone la nullità per l'inesistenza della notifica effettuata mediante il servizio postale;
la asserita maturata prescrizione del tributo indicato nelle cartelle ed infine l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi di mora.
In esito alla costituzione di IO Sicilia s.p.a, che contestava, il Giudice adito rigettava il ricorso con sentenza n. 1008/2022, depositata in data 16.04.2022.
Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente reiterando le eccezioni poste a base del ricorso di primo grado. Anche in questa fase d'appello si costituiva l'Agente della IO instando per il rigetto dell'appello.
Quindi la Corte decideva come da dispositivo all'udienza del 26/1/2926.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza non merita le censure di cui al gravame.
La comunicazione preventiva d'ipoteca risulta opponibile solo per vizi propri salvo che l'eventuale atto che l'abbia preceduta non risulti validamente notificato. Nella specie, tutte le 19 cartelle di pagamento sottese sono state ritualmente notificata all'odierno ricorrente come già dimostrato in primo grado, sicchè il ruolo portato dalle cartelle deve ritenersi inoppugnabile per la mancata tempestiva impugnazione. Quanto alla reiterata eccezione di prescrizione, giova evidenziare che i tributi erariali (IRPEF IVA e IRAP), si prescrivono in dieci anni ed Il termine di prescrizione di dieci anni si interrompe, e inizia a decorrere nuovamente, ogni qual volta al contribuente viene notificato un atto della riscossione. Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal primo Giudice, dopo la notifica delle cartelle sottese risulta notificato al contribuente, con efficacia evidentemente interruttiva, il citato preavviso di fermo amministrativo, la cui mancata impugnazione- unitamente alle richiamate cartelle- è idonea a cristallizzare il credito, con preclusione di ogni eccezione, ivi compresa quella concernente la eventuale prescrizione già maturata.
Infine, va disattesa la reiterata eccezione concernente la dedotta nullità per mancata indicazione del calcolo degli interessi applicati, essendo all'uopo sufficiente il rinvio alla norma di legge di riferimento
(nella specie il DPR n. 602 del 1973, art. 30 mediante D.M. Finanze).
Pertanto l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata. Le spese di questo grado, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico del Ricorrente_1 e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 3.850,00 oltre accessori come per legge.
Messina lì 26/1/2026 Il Presidente Estensore D.ssa M. P. LAZZARA