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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2025, n. 14759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14759 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NI SE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 03/12/2024 dal Tribunale di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere dott.ssa Mariella Ianniciello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fabio Picuti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Ippolita Naso difensore di fiducia di SE NI che ha concluso per l'annullamento del provvedimento RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro in sede di riesame, in parziale riforma della ordinanza emessa il 14 ottobre 2024 dal Giudice per l'udienza preliminare presso il medesimo Tribunale, confermava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di SE NI limitatamente al reato di partecipazione al sodalizio criminoso dedito al narcotraffico sub 2) e di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente sub 126), 127) e 128) della contestazione provvisoria. ( Penale Sent. Sez. 6 Num. 14759 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 28/03/2025 2. Ha proposto ricorso SE NI, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria sia in ordine al reato di partecipazione all'associazione che ai reati - fine. La intraneità alla societas sceleris sarebbe stata desunta dall'unico ed isolato episodio sub 47, in relazione al quale lo NI è stato definitivamente condannato ex art. 444 cod. proc. pen., relativo alla coltivazione di una piantagione di marjivana, senza la indicazione da parte dei Giudici del merito di ulteriori elementi da cui inferire la conoscenza in capo allo NI che l'attività in oggetto si inserisse in un più ampio contesto associativo. In ordine ai reati - fine, il tenore delle conversazioni non avrebbe consentito di individuare la causale dei contatti tra lo NI e l'interlocutore EL LI, di guisa che anche in parte qua la ricostruzione fattuale dei Giudici di merito sarebbe stata meramente assertiva;
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari in ragione del tempus commissi delicti, risalendo i fatti all'anno 2022, e del fatto che lo NI sia stato nelle more affidato in prova ai servizi sociali per l'assenza di precedenti e di contatti con la criminalità organizzata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che si vanno ad esporre. 2. I Giudici del riesame - dopo essersi soffermati sulla genesi, sulla struttura e sulle modalità operative dell'associazione criminale sub capo 2) - hanno esaminato il ruolo ricoperto dall'attuale ricorrente (cfr pagg. 10 e ss del provvedimento), segnalando come SE NI si fosse nel caso specifico occupato della piantagione di Mesoraca, mediante il compimento di tutta una serie di attività propedeutiche all'allestimento della serra e alla produzione della marijuana. Inoltre, in tale contesto, aveva intrattenuto costanti contatti telefonici finalizzati allo spaccio al dettaglio di sostanza stupefacente con i fratelli LI. 2.1. La vicenda - così ricostruita sulla scorta del dato intercettativo e del sequestro della piantagione, cui era seguito anche l'arresto dello NI, che in relazione a tale specifico episodio definiva il processo con il rito del patteggiamento - consentiva ai Giudici del merito di inferire la partecipazione dello NI all'associazione dedita al narcotraffico facente capo a OM CO. 3. Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale appare carente quanto alla ritenuta intraneità al sodalizio criminoso in contestazione. Ad avviso del Collegio, la co-gestione della piantagione di Mesoraca e la circostanza che, per lo svolgimento di tale attività, lo NI avesse intrattenuto contatti frequenti e non 2 ( limitati nel tempo con i coimputati - tra cui i fratelli LI in "affari di droga" direttamente con il capo del sodalizio, OM CO - non sono indicativi della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., là dove per gravi indizi di colpevolezza debbono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che consentono, per la loro consistenza, di esprimere un giudizio di "qualificata probabilità di colpevolezza" (così ex multis , Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657). Ed infatti, dalla stessa ricostruzione fattuale della vicenda sub iudice non risulta che lo NI, diversamente dai correi, avesse partecipato all'incontro a casa di EL LI, nel corso del quale era stata pianificata la realizzazione di tre piantagioni di canapa indiana in diversi siti dell'agro rosarnese , uno dei quali individuato nel comune di Maida in un terreno di proprietà di TO CO, fratello di OM CO, nonchè stabiliti i criteri di ripartizione dei guadagni e dei costi. Né nel provvedimento impugnato si dà atto che lo NI - al di là del rapporto con i correi coinvolti nella gestione della piantagione di Mesoraca - avesse mai avuto contatti con i CO o saputo della esistenza delle altre piantagioni. 3.1. I Giudici di merito non hanno- congruamente e convincentemente - spiegato sulla base di quali elementi concreti lo NI - sulla scorta dell'unico episodio "della piantagione di Mesoraca", per il quale aveva anche patteggiato la pena- dovesse essere al corrente che il suo modus agendi non fosse "isolato", ma piuttosto si inserisse in un più ampio contesto associativo, strutturato e radicato sul territorio, e che quindi in tal modo intendesse e volesse dare un proprio contributo stabile all'attuazione del programma criminoso. Né - a tal uopo- può essere di ausilio il fatto che lo NI fosse rimasto coinvolto in alcuni episodi di spaccio, trattandosi- per quanto si dirà infra- pur sempre di "affari di droga" che non andavano oltre il rapporto bilaterale con i due fratelli LI. 4. L'esegesi offerta dal Tribunale non è, dunque, in linea con l'orientamento di questa Corte secondo cui, in materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico dì stupefacenti, occorre accertare l'accordo tra i sodali, la struttura organizzativa e l'affectio societatis (così ex multis, Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj, Rv. 264177 - 01), ovvero la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale sebbene non sia richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati (ex multis, Sez. 6 n. 11733 del 16/2/2012, Rv. 252232). 4.1. Manca nel provvedimento gravato la segnalazione di quegli indicatori fattuali di una condotta criminis che si sarebbe dovuta proiettare oltre quello specifico rapporto illecito per tradursi in un consapevole contributo al mantenimento e alla realizzazione di un più vasto e duraturo programma volto a trarre profitto del commercio di droga facente capo ad un ente autonomo (Sez. 6, n. 41612 del 19/6/2013, Manta, Rv. 257798). 3 (01 5. E', invece, inammissibile perché generica e declinata in fatto la ragione di doglianza relativa alla gravità del quadro indiziario in ordine alla provvisoria contestazione degli episodi di detenzione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 1, cit. d.P.R. n 309 sub 126), 127) e 128). Correttamente si è ritenuto che la frequenza, la brevità e il tenore delle conversazioni telefoniche oggetto di captazione tra NI e EL LI, volte ora a fissare incontri ora a definire un quid mediante l'utilizzo di termini fuori contesto, ma con l'esplicito richiamo al "prezzo per grammo", fossero evocative di trattative in corso per la compra-vendita di stupefacente. 5.1. Al cospetto di tale ricostruzione il ricorrente ha proposto una lettura in chiave innocentista, limitandosi a contestare la interpretazione del dato captativo, non consentita in sede di legittimità : in tema di misure cautelari personali- allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (così ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 6. L'accoglimento del motivo di ricorso in punto di gravità indiziaria della ritenuta partecipazione al sodalizio imporrà in sede di rinvio anche una rivisitazione dei profili cautelari, in quanto, ove quella gravità indiziaria venga esclusa, verrà meno la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., fermo restando che la contestazione del reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990- che è qualificata dai soli reati-fine e che non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. - consente di rilevare dati presenti- agli atti o allegati dalla difesa - che possono neutralizzare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Rv. 286527) e che rendono non più sostenibile la regola di esperienza che giustifica il ricorso alla presunzione ex lege. Di qui la devoluzione al gdiudice ad quem anche della (ri)valutazione della attualità delle esigenze e della proporzione della misura custodiale alla stregua delle argomentazioni specificamente addotte dal difensore. 7. Alle valutazioni innanzi svolte segue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. 4
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp att. cod proc. pen. Così deciso il 28/03/2025
udita la relazione del Consigliere dott.ssa Mariella Ianniciello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fabio Picuti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Ippolita Naso difensore di fiducia di SE NI che ha concluso per l'annullamento del provvedimento RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro in sede di riesame, in parziale riforma della ordinanza emessa il 14 ottobre 2024 dal Giudice per l'udienza preliminare presso il medesimo Tribunale, confermava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di SE NI limitatamente al reato di partecipazione al sodalizio criminoso dedito al narcotraffico sub 2) e di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente sub 126), 127) e 128) della contestazione provvisoria. ( Penale Sent. Sez. 6 Num. 14759 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 28/03/2025 2. Ha proposto ricorso SE NI, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria sia in ordine al reato di partecipazione all'associazione che ai reati - fine. La intraneità alla societas sceleris sarebbe stata desunta dall'unico ed isolato episodio sub 47, in relazione al quale lo NI è stato definitivamente condannato ex art. 444 cod. proc. pen., relativo alla coltivazione di una piantagione di marjivana, senza la indicazione da parte dei Giudici del merito di ulteriori elementi da cui inferire la conoscenza in capo allo NI che l'attività in oggetto si inserisse in un più ampio contesto associativo. In ordine ai reati - fine, il tenore delle conversazioni non avrebbe consentito di individuare la causale dei contatti tra lo NI e l'interlocutore EL LI, di guisa che anche in parte qua la ricostruzione fattuale dei Giudici di merito sarebbe stata meramente assertiva;
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari in ragione del tempus commissi delicti, risalendo i fatti all'anno 2022, e del fatto che lo NI sia stato nelle more affidato in prova ai servizi sociali per l'assenza di precedenti e di contatti con la criminalità organizzata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che si vanno ad esporre. 2. I Giudici del riesame - dopo essersi soffermati sulla genesi, sulla struttura e sulle modalità operative dell'associazione criminale sub capo 2) - hanno esaminato il ruolo ricoperto dall'attuale ricorrente (cfr pagg. 10 e ss del provvedimento), segnalando come SE NI si fosse nel caso specifico occupato della piantagione di Mesoraca, mediante il compimento di tutta una serie di attività propedeutiche all'allestimento della serra e alla produzione della marijuana. Inoltre, in tale contesto, aveva intrattenuto costanti contatti telefonici finalizzati allo spaccio al dettaglio di sostanza stupefacente con i fratelli LI. 2.1. La vicenda - così ricostruita sulla scorta del dato intercettativo e del sequestro della piantagione, cui era seguito anche l'arresto dello NI, che in relazione a tale specifico episodio definiva il processo con il rito del patteggiamento - consentiva ai Giudici del merito di inferire la partecipazione dello NI all'associazione dedita al narcotraffico facente capo a OM CO. 3. Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale appare carente quanto alla ritenuta intraneità al sodalizio criminoso in contestazione. Ad avviso del Collegio, la co-gestione della piantagione di Mesoraca e la circostanza che, per lo svolgimento di tale attività, lo NI avesse intrattenuto contatti frequenti e non 2 ( limitati nel tempo con i coimputati - tra cui i fratelli LI in "affari di droga" direttamente con il capo del sodalizio, OM CO - non sono indicativi della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., là dove per gravi indizi di colpevolezza debbono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che consentono, per la loro consistenza, di esprimere un giudizio di "qualificata probabilità di colpevolezza" (così ex multis , Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657). Ed infatti, dalla stessa ricostruzione fattuale della vicenda sub iudice non risulta che lo NI, diversamente dai correi, avesse partecipato all'incontro a casa di EL LI, nel corso del quale era stata pianificata la realizzazione di tre piantagioni di canapa indiana in diversi siti dell'agro rosarnese , uno dei quali individuato nel comune di Maida in un terreno di proprietà di TO CO, fratello di OM CO, nonchè stabiliti i criteri di ripartizione dei guadagni e dei costi. Né nel provvedimento impugnato si dà atto che lo NI - al di là del rapporto con i correi coinvolti nella gestione della piantagione di Mesoraca - avesse mai avuto contatti con i CO o saputo della esistenza delle altre piantagioni. 3.1. I Giudici di merito non hanno- congruamente e convincentemente - spiegato sulla base di quali elementi concreti lo NI - sulla scorta dell'unico episodio "della piantagione di Mesoraca", per il quale aveva anche patteggiato la pena- dovesse essere al corrente che il suo modus agendi non fosse "isolato", ma piuttosto si inserisse in un più ampio contesto associativo, strutturato e radicato sul territorio, e che quindi in tal modo intendesse e volesse dare un proprio contributo stabile all'attuazione del programma criminoso. Né - a tal uopo- può essere di ausilio il fatto che lo NI fosse rimasto coinvolto in alcuni episodi di spaccio, trattandosi- per quanto si dirà infra- pur sempre di "affari di droga" che non andavano oltre il rapporto bilaterale con i due fratelli LI. 4. L'esegesi offerta dal Tribunale non è, dunque, in linea con l'orientamento di questa Corte secondo cui, in materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico dì stupefacenti, occorre accertare l'accordo tra i sodali, la struttura organizzativa e l'affectio societatis (così ex multis, Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj, Rv. 264177 - 01), ovvero la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale sebbene non sia richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati (ex multis, Sez. 6 n. 11733 del 16/2/2012, Rv. 252232). 4.1. Manca nel provvedimento gravato la segnalazione di quegli indicatori fattuali di una condotta criminis che si sarebbe dovuta proiettare oltre quello specifico rapporto illecito per tradursi in un consapevole contributo al mantenimento e alla realizzazione di un più vasto e duraturo programma volto a trarre profitto del commercio di droga facente capo ad un ente autonomo (Sez. 6, n. 41612 del 19/6/2013, Manta, Rv. 257798). 3 (01 5. E', invece, inammissibile perché generica e declinata in fatto la ragione di doglianza relativa alla gravità del quadro indiziario in ordine alla provvisoria contestazione degli episodi di detenzione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 1, cit. d.P.R. n 309 sub 126), 127) e 128). Correttamente si è ritenuto che la frequenza, la brevità e il tenore delle conversazioni telefoniche oggetto di captazione tra NI e EL LI, volte ora a fissare incontri ora a definire un quid mediante l'utilizzo di termini fuori contesto, ma con l'esplicito richiamo al "prezzo per grammo", fossero evocative di trattative in corso per la compra-vendita di stupefacente. 5.1. Al cospetto di tale ricostruzione il ricorrente ha proposto una lettura in chiave innocentista, limitandosi a contestare la interpretazione del dato captativo, non consentita in sede di legittimità : in tema di misure cautelari personali- allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (così ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 6. L'accoglimento del motivo di ricorso in punto di gravità indiziaria della ritenuta partecipazione al sodalizio imporrà in sede di rinvio anche una rivisitazione dei profili cautelari, in quanto, ove quella gravità indiziaria venga esclusa, verrà meno la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., fermo restando che la contestazione del reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990- che è qualificata dai soli reati-fine e che non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. - consente di rilevare dati presenti- agli atti o allegati dalla difesa - che possono neutralizzare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Rv. 286527) e che rendono non più sostenibile la regola di esperienza che giustifica il ricorso alla presunzione ex lege. Di qui la devoluzione al gdiudice ad quem anche della (ri)valutazione della attualità delle esigenze e della proporzione della misura custodiale alla stregua delle argomentazioni specificamente addotte dal difensore. 7. Alle valutazioni innanzi svolte segue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. 4
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp att. cod proc. pen. Così deciso il 28/03/2025