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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/10/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
NRG 2366/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 15.10.2025, scolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2366/2024 , posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. BOCCARDI EMANUELA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
LA DA, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di Frosinone e ha chiesto CP_1 di “- Accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte di cui al presente ricorso, l'illegittimità dell'indebito per cui è causa e per l'effetto dichiarare che l'importo di € 10.473,58 richiesto dall' con provvedimento del 07/05/2024 non è ripetibile;
- CP_1 condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1 restituire quanto eventualmente trattenuto e/o recuperato;
”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- che a seguito di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, la ricorrente in data 03/01/2020 presentava all' domanda CP_1 finalizzata al riconoscimento in suo favore, dell'indennità di disoccupazione NA (cfr. doc. 1);
- che con provvedimento del 27/01/2020, l'Istituto, verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, accoglieva la detta richiesta con decorrenza 07/02/2020 e per un numero di giorni 676, corrispondente ad un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione che la Sig.ra poteva far valere Pt_1 negli ultimi quattro anni;
(cfr. doc. 2)
- che con provvedimento di accertamento somme indebitamente percepite datato 07/05/2024, l' , sede di Frosinone, CP_1 comunicava alla ricorrente che : “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dal 07/02/2020 al 25/12/2021 un pagamento non dovuto sulla prestazione Indennità di Disoccupazione NA n. 940113/2020 per un importo complessivo di € 10.473,58 per la seguente motivazione: è stata corrisposta indennità di disoccupazione NA non spettante per mancanza dei requisiti di legge” con richiesta pertanto, di restituzione della somma di € 10.473,58 percepita da febbraio 2020 al dicembre 2021 (cfr. doc. 3);
-di aver proposto ricorso amministrativo che tuttavia è stato respinto.
Ciò premesso parte ricorrente ha concluso che la richiesta di ripetizione del detto importo è da considerarsi illegittima e/o comunque preclusa e non essendo tra l'altro ravvisabile in capo alla ricorrente alcuna omissione e/o responsabilità nella generazione dell'asserito indebito contestato,.
Ha in particolare allegato che nel caso di specie l'odierna ricorrente ha regolarmente presentato all' la domanda di CP_1
NA, essendo in possesso di tutti i requisiti di legge;
la circostanza che la medesima avesse successivamente in essere un rapporto lavorativo pari a 17 settimane di contribuzione nell'anno 2020 per una retribuzione annua totale di € 2.380,37, nonché pari a 16 settimane di contribuzione nell'anno 2021 per una retribuzione annua di € 2.236,96 non può infatti precludere il diritto della stessa alla percezione della NA che le sarebbe comunque spettata, percependo un reddito annuo inferiore ai limiti di legge sopra descritti.
La ricorrente quindi escluso che la ricorrente abbia versato in uno stato di dolo e ha richiamato le norme vigenti in tema di indebito previdenziale allegando che l' era perfettamente a CP_1 conoscenza del rapporto di lavoro intrattenuto nel 2020 e 2021, come si può evincere dall'estratto contributivo nonché dalla CP_1 circostanza che per legge il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto di previdenza le comunicazioni obbligatorie relative all'assunzione dei dipendenti e collaboratori e alla relativa contribuzione versata.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e diritto.
L' ha evidenziato che l'indebito per cui è causa deriva non CP_1 solo dal fatto che durante il periodo di percezione della NASpI la ricorrente ha svolto attività di lavoro a tempo indeterminato quale collaboratrice domestica, come documentato, ma che, soprattutto la stessa non ha adempito all'obbligo di comunicare il reddito presunto per l'attività lavorativa svolta.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, la causa è stata discussa dalle parti all'udienza del 15.10.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa con separata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito indicati.
Parte ricorrente, premettendo di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità NA ha dedotto la inesistenza e irripetibilità dell'indebito comunicatogli dall' per il periodo dal 07/02/2020 al 25/12/2021. CP_1
Di contro, l ha evidenziato che l'indebito per cui è causa CP_1 deriva non solo dal fatto che durante il periodo di percezione della NASpI la ricorrente ha svolto attività di lavoro a tempo indeterminato quale collaboratrice domestica, come documentato, ma che, soprattutto la stessa non ha adempito all'obbligo di comunicare il reddito presunto per l'attività lavorativa svolta.
Giova inquadrare brevemente la normativa applicabile al caso di specie.
L'art.
1 - comma 1 - del D.lgs n. 22/2015 ha istituito, in sostituzione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI), la cosiddetta indennità NASPI,e ha statuito che “A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, un'indennita' mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”.
Ai fini dell'erogazione della prestazione è previsto che il richiedente deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti : a) lo stato di disoccupazione;
b) far valere nei quattro anni antecedenti lo stato di disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione;
c) far valere almeno 30 giornate lavorative effettive o equivalenti nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione.
L'indennità di disoccupazione è un sostegno economico che serve a chi ha perso il lavoro, durante il periodo occorrente per trovarne un altro. Per questo motivo sono stabiliti dei limiti di reddito piuttosto stringenti, superati i quali si perde il diritto alla percezione della NA.
Le soglie dei redditi di lavoro annui da non superare per non perdere il cumulo con la NA sono le seguenti:
-reddito da lavoro dipendente o parasubordinato:
8.500 euro;
-reddito da lavoro autonomo:
5.500 euro;
-prestazioni occasionali:
5.000 euro.
Inoltre deve osservarsi che in base alle regole sul cumulo dei redditi, chi percepisce la NA e nel frattempo instaura un rapporto di lavoro subordinato con reddito annuale rientrante nel minimo escluso da imposizione fiscale conserva il diritto a ricevere l'indennità di disoccupazione, ma in forma ridotta.
A tal fine occorre effettuare una comunicazione all' del CP_1 proprio reddito presunto, che servirà per calcolare l'entità della riduzione della NA erogata. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto i percettori di soli redditi derivanti da prestazioni di lavoro occasionale entro il limite annuo di 5.000 euro: così dispone l'articolo 54-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, in Legge n. 96/2017) e ribadisce il messaggio n. 1414 del CP_1
09.04.2024.
E' onere quindi del lavoratore che percepisce la NA, di comunicare all' , entro 30 giorni dalla data di instaurazione CP_1 del nuovo rapporto di lavoro, i redditi presunti che si pensa di percepire tramite l'apposito modello, chiamato NA COM.
Recentemente, la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 846/2024 ha statuito che la mancata comunicazione da parte del beneficiario dello svolgimento di un'attività autonoma, anche se non nuova, è motivo di decadenza della NA.
Pertanto, sussistendo la medesima ratio anche nell'ipotesi di redditi percepiti durante il periodo di NA derivanti da un rapporto di lavoro dipendente, come è nel caso di specie, deve ritenersi che la mancata comunicazione dei redditi presunti comporti, in applicazione del principio da ultimo espresso dalla Cassazione, la decadenza della NA.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che effettivamente parte ricorrente non ha provato di aver presentato all' la comunicazione dei redditi derivanti da CP_1 rapporto di lavoro dipendente.
Parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la irripetibiltà dell'indebito e ha richiamato le norme dell'indebito previdenziale.
Di contro l' ha dedotto che la NA non costituisce un CP_1 trattamento previdenziale pensionistico, per cui l'indebito di somme erogate a titolo di NA non è soggetto alle norme dell'indebito previdenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c..
Va osservato che la Cassazione, con sentenza n. 11659/2024 ha recentemente condiviso la tesi dell' , con conseguente CP_1 qualificazione della NASpI come prestazione previdenziale non pensionistica.
Pertanto, come ha prontamente chiarito la Cassazione, da tale qualificazione dell'istituto ne discende l'esclusione della normativa pensionistica e, nello specifico, delle norme dettate in materia di indebito previdenziale pensionistico, dato che si configurano come disciplina eccezionale non suscettibile di applicazione analogica.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto che “La Nuova è una Controparte_2 prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale”.
Pertanto, la fattispecie concreta deve essere ricondotta correttamente nell'ambito di applicazione della disciplina generale dell'art. 2033 c.c., con conseguente suscettibilità dell'importo erroneamente ricevuto ad essere oggetto di una domanda di ripetizione di indebito formulata dall'Ente erogante la prestazione.
Infatti, risulta dagli atti di causa che nel caso di specie la ricorrente ha regolarmente presentato all' la domanda di NA. E' CP_1 pacifico che successivamente la ricorrente ha instaurato un rapporto lavorativo pari a 17 settimane di contribuzione nell'anno 2020 per una retribuzione annua totale di € 2.380,37, nonché pari a 16 settimane di contribuzione nell'anno 2021 per una retribuzione annua di € 2.236,96.
Dalla documentazione in atti, ed in particolare dall'estratto conto previdenziale emergono sia i periodi di contribuzione, CP_1 nonché la relativa retribuzione (cfr. doc.5 ricorso).
Parte ricorrente tuttavia non ha provato di aver regolarmente effettuato la comunicazione dei redditi presunti, la cui omissione, come detto è causa di decadenza del beneficio della NA con conseguente formazione dell'indebito oggetto di causa.
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c..
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona del Parte_1 CP_1 rispettivo legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 2366/2024 R.G.A.C.:
a) Respinge il ricorso;
b) Nulla sulle spese di lite.
Frosinone, 16.10.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 15.10.2025, scolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2366/2024 , posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. BOCCARDI EMANUELA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
LA DA, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di Frosinone e ha chiesto CP_1 di “- Accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte di cui al presente ricorso, l'illegittimità dell'indebito per cui è causa e per l'effetto dichiarare che l'importo di € 10.473,58 richiesto dall' con provvedimento del 07/05/2024 non è ripetibile;
- CP_1 condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1 restituire quanto eventualmente trattenuto e/o recuperato;
”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- che a seguito di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, la ricorrente in data 03/01/2020 presentava all' domanda CP_1 finalizzata al riconoscimento in suo favore, dell'indennità di disoccupazione NA (cfr. doc. 1);
- che con provvedimento del 27/01/2020, l'Istituto, verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, accoglieva la detta richiesta con decorrenza 07/02/2020 e per un numero di giorni 676, corrispondente ad un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione che la Sig.ra poteva far valere Pt_1 negli ultimi quattro anni;
(cfr. doc. 2)
- che con provvedimento di accertamento somme indebitamente percepite datato 07/05/2024, l' , sede di Frosinone, CP_1 comunicava alla ricorrente che : “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dal 07/02/2020 al 25/12/2021 un pagamento non dovuto sulla prestazione Indennità di Disoccupazione NA n. 940113/2020 per un importo complessivo di € 10.473,58 per la seguente motivazione: è stata corrisposta indennità di disoccupazione NA non spettante per mancanza dei requisiti di legge” con richiesta pertanto, di restituzione della somma di € 10.473,58 percepita da febbraio 2020 al dicembre 2021 (cfr. doc. 3);
-di aver proposto ricorso amministrativo che tuttavia è stato respinto.
Ciò premesso parte ricorrente ha concluso che la richiesta di ripetizione del detto importo è da considerarsi illegittima e/o comunque preclusa e non essendo tra l'altro ravvisabile in capo alla ricorrente alcuna omissione e/o responsabilità nella generazione dell'asserito indebito contestato,.
Ha in particolare allegato che nel caso di specie l'odierna ricorrente ha regolarmente presentato all' la domanda di CP_1
NA, essendo in possesso di tutti i requisiti di legge;
la circostanza che la medesima avesse successivamente in essere un rapporto lavorativo pari a 17 settimane di contribuzione nell'anno 2020 per una retribuzione annua totale di € 2.380,37, nonché pari a 16 settimane di contribuzione nell'anno 2021 per una retribuzione annua di € 2.236,96 non può infatti precludere il diritto della stessa alla percezione della NA che le sarebbe comunque spettata, percependo un reddito annuo inferiore ai limiti di legge sopra descritti.
La ricorrente quindi escluso che la ricorrente abbia versato in uno stato di dolo e ha richiamato le norme vigenti in tema di indebito previdenziale allegando che l' era perfettamente a CP_1 conoscenza del rapporto di lavoro intrattenuto nel 2020 e 2021, come si può evincere dall'estratto contributivo nonché dalla CP_1 circostanza che per legge il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto di previdenza le comunicazioni obbligatorie relative all'assunzione dei dipendenti e collaboratori e alla relativa contribuzione versata.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e diritto.
L' ha evidenziato che l'indebito per cui è causa deriva non CP_1 solo dal fatto che durante il periodo di percezione della NASpI la ricorrente ha svolto attività di lavoro a tempo indeterminato quale collaboratrice domestica, come documentato, ma che, soprattutto la stessa non ha adempito all'obbligo di comunicare il reddito presunto per l'attività lavorativa svolta.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, la causa è stata discussa dalle parti all'udienza del 15.10.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa con separata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito indicati.
Parte ricorrente, premettendo di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità NA ha dedotto la inesistenza e irripetibilità dell'indebito comunicatogli dall' per il periodo dal 07/02/2020 al 25/12/2021. CP_1
Di contro, l ha evidenziato che l'indebito per cui è causa CP_1 deriva non solo dal fatto che durante il periodo di percezione della NASpI la ricorrente ha svolto attività di lavoro a tempo indeterminato quale collaboratrice domestica, come documentato, ma che, soprattutto la stessa non ha adempito all'obbligo di comunicare il reddito presunto per l'attività lavorativa svolta.
Giova inquadrare brevemente la normativa applicabile al caso di specie.
L'art.
1 - comma 1 - del D.lgs n. 22/2015 ha istituito, in sostituzione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI), la cosiddetta indennità NASPI,e ha statuito che “A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, un'indennita' mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”.
Ai fini dell'erogazione della prestazione è previsto che il richiedente deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti : a) lo stato di disoccupazione;
b) far valere nei quattro anni antecedenti lo stato di disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione;
c) far valere almeno 30 giornate lavorative effettive o equivalenti nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione.
L'indennità di disoccupazione è un sostegno economico che serve a chi ha perso il lavoro, durante il periodo occorrente per trovarne un altro. Per questo motivo sono stabiliti dei limiti di reddito piuttosto stringenti, superati i quali si perde il diritto alla percezione della NA.
Le soglie dei redditi di lavoro annui da non superare per non perdere il cumulo con la NA sono le seguenti:
-reddito da lavoro dipendente o parasubordinato:
8.500 euro;
-reddito da lavoro autonomo:
5.500 euro;
-prestazioni occasionali:
5.000 euro.
Inoltre deve osservarsi che in base alle regole sul cumulo dei redditi, chi percepisce la NA e nel frattempo instaura un rapporto di lavoro subordinato con reddito annuale rientrante nel minimo escluso da imposizione fiscale conserva il diritto a ricevere l'indennità di disoccupazione, ma in forma ridotta.
A tal fine occorre effettuare una comunicazione all' del CP_1 proprio reddito presunto, che servirà per calcolare l'entità della riduzione della NA erogata. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto i percettori di soli redditi derivanti da prestazioni di lavoro occasionale entro il limite annuo di 5.000 euro: così dispone l'articolo 54-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, in Legge n. 96/2017) e ribadisce il messaggio n. 1414 del CP_1
09.04.2024.
E' onere quindi del lavoratore che percepisce la NA, di comunicare all' , entro 30 giorni dalla data di instaurazione CP_1 del nuovo rapporto di lavoro, i redditi presunti che si pensa di percepire tramite l'apposito modello, chiamato NA COM.
Recentemente, la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 846/2024 ha statuito che la mancata comunicazione da parte del beneficiario dello svolgimento di un'attività autonoma, anche se non nuova, è motivo di decadenza della NA.
Pertanto, sussistendo la medesima ratio anche nell'ipotesi di redditi percepiti durante il periodo di NA derivanti da un rapporto di lavoro dipendente, come è nel caso di specie, deve ritenersi che la mancata comunicazione dei redditi presunti comporti, in applicazione del principio da ultimo espresso dalla Cassazione, la decadenza della NA.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che effettivamente parte ricorrente non ha provato di aver presentato all' la comunicazione dei redditi derivanti da CP_1 rapporto di lavoro dipendente.
Parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la irripetibiltà dell'indebito e ha richiamato le norme dell'indebito previdenziale.
Di contro l' ha dedotto che la NA non costituisce un CP_1 trattamento previdenziale pensionistico, per cui l'indebito di somme erogate a titolo di NA non è soggetto alle norme dell'indebito previdenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c..
Va osservato che la Cassazione, con sentenza n. 11659/2024 ha recentemente condiviso la tesi dell' , con conseguente CP_1 qualificazione della NASpI come prestazione previdenziale non pensionistica.
Pertanto, come ha prontamente chiarito la Cassazione, da tale qualificazione dell'istituto ne discende l'esclusione della normativa pensionistica e, nello specifico, delle norme dettate in materia di indebito previdenziale pensionistico, dato che si configurano come disciplina eccezionale non suscettibile di applicazione analogica.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto che “La Nuova è una Controparte_2 prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale”.
Pertanto, la fattispecie concreta deve essere ricondotta correttamente nell'ambito di applicazione della disciplina generale dell'art. 2033 c.c., con conseguente suscettibilità dell'importo erroneamente ricevuto ad essere oggetto di una domanda di ripetizione di indebito formulata dall'Ente erogante la prestazione.
Infatti, risulta dagli atti di causa che nel caso di specie la ricorrente ha regolarmente presentato all' la domanda di NA. E' CP_1 pacifico che successivamente la ricorrente ha instaurato un rapporto lavorativo pari a 17 settimane di contribuzione nell'anno 2020 per una retribuzione annua totale di € 2.380,37, nonché pari a 16 settimane di contribuzione nell'anno 2021 per una retribuzione annua di € 2.236,96.
Dalla documentazione in atti, ed in particolare dall'estratto conto previdenziale emergono sia i periodi di contribuzione, CP_1 nonché la relativa retribuzione (cfr. doc.5 ricorso).
Parte ricorrente tuttavia non ha provato di aver regolarmente effettuato la comunicazione dei redditi presunti, la cui omissione, come detto è causa di decadenza del beneficio della NA con conseguente formazione dell'indebito oggetto di causa.
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c..
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona del Parte_1 CP_1 rispettivo legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 2366/2024 R.G.A.C.:
a) Respinge il ricorso;
b) Nulla sulle spese di lite.
Frosinone, 16.10.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore