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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 8004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8004 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 05.11.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 881/2024
tra n.q. di Parte_1 Parte_2
(30.06.45 -17.02.25) rapp.ta e difesa dall'Avv. A. Moretto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli C.so Meridionale 51, giusta procura in atti;
ricorrente e
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
AG Di Feo, ed elettivamente domiciliato in Napoli, in via A. De Gasperi n. 55, c.a.p. 80133, presso l'Avvocatura Metropolitana INPS, in virtù di procura in atti;
resistente
Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 14.01.2024, la originaria parte ricorrente in epigrafe esponeva:
- di essere titolare di assegno sociale nr. 04031784 con decorrenza dal luglio 2010;
- di avere, in data 7.6.2023, presentato all' domanda di CP_1 ricostituzione reddituale per la maggiorazione sociale (prot. nr.
.5100.07/06/2023.0456176) spettante in quanto invalido CP_1 ultrasettantenne (cosiddetto “incremento al milione”);
- che, con decorrenza dal mese di gennaio 2024, aveva ricevuto l'assegno sociale con la richiesta maggiorazione senza ricevere le differenze maturate sulle pregresse mensilità;
- che, in quanto soggetto ultrasettantenne, ha diritto ad ottenere la maggiorazione sociale così come previsto dal dall'art. 38 della legge 448/2001;
- di essere in possesso del requisito reddituale richiesto per la fruizione della predetta maggiorazione, non possedendo dal compimento del settantesimo anno di età redditi propri e coniugali soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, non percependo altre pensioni o assegni erogati da qualsiasi Ministero o Ente, non percependo altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, non possedendo altri redditi da impresa, terreni o da fabbricati assoggettabili ad Irpef superiori al limite reddituale previsto come da autocertificazione versata in atti;
- di essere vedovo dal 18.01.2023. Tutto ciò premesso, chiedeva all'adito Tribunale: 1) Accogliere il presente ricorso e, per lo effetto, accertare e dichiarare che il sig. ha diritto ad ottenere la Parte_2 maggiorazione sociale sulla prestazione assistenziale di cui è titolare dal 2010 e prevista dall'art. 38 della legge 448/2001; 2) In via principale accertare e dichiarare che il sig. Pt_2
ha diritto ad ottenere la maggiorazione sociale sulla prestazione
[...] assistenziale di cui è titolare dal 2010 e prevista dall'art. 38 della legge 448/2001 con decorrenza dal 2019 giusta il limite prescrizionale quinquennale applicabile nel caso di specie;
3) In via subordinata accertare e dichiarare che il sig. Pt_2
ha diritto ad ottenere la maggiorazione sociale sulla prestazione
[...] assistenziale di cui è titolare dal 2010 e prevista dall'art. 38 della legge 448/2001; dalla data della domanda del 7.6.2023 e/o dalla diversa data che verrà accertata dal Ill.mo Giudicante;
4) Accogliere il presente ricorso e condannare, di conseguenza, l' a corrispondere la maggiorazione con decorrenza dal 2019 e/o CP_1 dalla data del 7.6.2023 e/o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo;
5) Condannare, infine, il convenuto al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore anticipataro;
6) Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, l'istante, come da dichiarazione in calce, dichiara di non essere tenuto al pagamento delle spese processuali rientrando nella previsione del novellato art. 152
2 disp. att. c.p.c., impegnandosi a comunicare eventuali variazioni in corso di causa. 7) In via istruttoria, l'istante si riserva di depositare ulteriore documentazione e di articolare ulteriori mezzi istruttori, ivi compresa anche prova per testi, anche a seguito del comportamento processuale del convenuto. Si costituiva in giudizio l' chiedendo la cessazione della CP_1 materia del contendere in quanto aveva liquidato, nei limiti della prescrizione quinquennale, la maggiorazione sociale fino al 30.4.2024 per un importo complessivo di euro 6.067,72, portando in compensazione l'importo di euro 1.336,87 relativo ad un pregresso debito del ricorrente nei confronti dell'Istituto per indebita percezione della prestazione in godimento per l'anno 2020. Con memoria in data 14.10.2024 la difesa istante richiamava la certificazione reddituale agli atti da cui a suo avviso risulta che, il ricorrente almeno dal 2021 era in possesso di una situazione reddituale personale e coniugale legittimante la concessione della maggiorazione sociale per il periodo di cui è causa. Pertanto contestava il riconoscimento della predetta maggiorazione solo per gli anni 2022, 2023 e 2024 avendo diritto alla corresponsione dell'incremento economico almeno dal 2021. Lamentava, inoltre, che l'Istituto previdenziale, nell'eseguire l'operazione di riliquidazione, determinando per il ricorrente un importo a credito di € 6.067,72, altresì, eseguiva anche una compensazione per un presunto indebito afferente l'anno 2020 per un importo pari ad €1.336,27 di cui pure contestava la legittimità dell'operazione di compensazione eseguita dall' per una presunta esposizione debitoria del sig. CP_1 Pt_2
.
[...]
Con atto di costituzione dell'11.03.2025 si costituiva in giudizio la sig.ra che si riportava a tutte le difese già in atti. Parte_1
La causa veniva solo incardinata dinanzi all'attuale giudicante e, poi, dopo plurimi rinvii disposti dal GOP in supplenza sul ruolo del sottoscritto, nelle more assegnato ad altro incarico, decisa all'odierna udienza, prima dopo la riassegnazione del ruolo, con sentenza depositata telematicamente.
********* Rileva preliminarmente il giudicante come debba prendersi atto che nelle more del giudizio l' ha liquidato, nei limiti della CP_1
3 prescrizione quinquennale, la maggiorazione sociale fino al 30.4.2024 per un importo complessivo di euro 6.067,72, portando in compensazione l'importo di euro 1.336,87 relativo ad un pregresso debito del ricorrente nei confronti dell'Istituto per indebita percezione della prestazione in godimento per l'anno 2020. Non può tuttavia dichiararsi cessata la materia del contendere perché la parte ricorrente ha contestato la regolarità del riconoscimento in quanto limitato ai soli anni 2022, 2023, 2024 e per essere stato fatto oggetto di compensazione con un indebito pregresso. Tanto premesso, osserva il giudicante come, quanto all'indebito di
€1.336,27, lo stesso veniva regolarmente notificato alla originaria parte ricorrente e non impugnato per cui deve ritenersi legittima la compensazione operata dall' . CP_1
Quanto alla decorrenza della maggiorazione oggetto di causa, invece, deve osservarsi come, ai fini dell'attribuzione dell'incremento della maggiorazione sociale, l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 nulla disponga in ordine alla necessità di apposita domanda ed alla decorrenza della prestazione e pertanto la stessa può essere riconosciuta effettivamente nei limiti della prescrizione quinquennale. Osserva, tuttavia, il Tribunale come dalla certificazione reddituale in atti emerga un possesso di redditi incompatibile con la predetta maggiorazione per l'anno 2022 in cui il cumulo dei redditi dell'originario ricorrente e del coniuge supera € 19.000,00 a fronte di un limite fissato per tale anno in € 14.675,70 per l'integrazione parziale (cfr. certificati della Agenzia delle Entrate del ricorrente e del coniuge due volte in atti prod.ne telematica del 16.04.24 e del 14.10.24). Dalla predetta certificazione, invece, emerge il possesso del requisito reddituale utile ai fini della richiesta maggiorazione per l'anno 2021. Per gli anni precedenti, pure oggetto di domanda, invece, la prova non è stata fornita in quanto non sono certificati i redditi del coniuge della parte istante, ma solo quelli personali. Il ricorso, pertanto, volto ad ottenere la maggiorazione sociale anche per gli anni 2019 e 2020 deve essere rigettato. Parimenti dalla documentazione agli atti parrebbe non spettare anche la maggiorazione per l'anno 2022, ancorché già riconosciuta dall' e quindi non più oggetto del contendere. CP_1
Deve conclusivamente essere accolta la domanda per il solo anno 2021. L'accoglimento della domanda in misura assolutamente residuale ed il comportamento processuale dell che ha liquidato la CP_1
4 prestazione (in misura sostanzialmente corrispondente a quanto dovuto per il 2022 in luogo del 2021) ancor prima della celebrazione della prima udienza, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
- in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto alla maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della legge 448/2001 sulla prestazione assistenziale di per l'anno 2021 e per Parte_2
l'effetto condanna l al pagamento dei relativi ratei maturati oltre CP_1 interessi legali dalla domanda al saldo;
- non luogo a provvedere per gli anni dal 2022 al 2024 già oggetto di liquidazione in autotutela da parte dell' CP_1
- rigetta la domanda per gli anni pregressi;
- compensa le spese di lite.
Napoli, 5 novembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 05.11.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 881/2024
tra n.q. di Parte_1 Parte_2
(30.06.45 -17.02.25) rapp.ta e difesa dall'Avv. A. Moretto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli C.so Meridionale 51, giusta procura in atti;
ricorrente e
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
AG Di Feo, ed elettivamente domiciliato in Napoli, in via A. De Gasperi n. 55, c.a.p. 80133, presso l'Avvocatura Metropolitana INPS, in virtù di procura in atti;
resistente
Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 14.01.2024, la originaria parte ricorrente in epigrafe esponeva:
- di essere titolare di assegno sociale nr. 04031784 con decorrenza dal luglio 2010;
- di avere, in data 7.6.2023, presentato all' domanda di CP_1 ricostituzione reddituale per la maggiorazione sociale (prot. nr.
.5100.07/06/2023.0456176) spettante in quanto invalido CP_1 ultrasettantenne (cosiddetto “incremento al milione”);
- che, con decorrenza dal mese di gennaio 2024, aveva ricevuto l'assegno sociale con la richiesta maggiorazione senza ricevere le differenze maturate sulle pregresse mensilità;
- che, in quanto soggetto ultrasettantenne, ha diritto ad ottenere la maggiorazione sociale così come previsto dal dall'art. 38 della legge 448/2001;
- di essere in possesso del requisito reddituale richiesto per la fruizione della predetta maggiorazione, non possedendo dal compimento del settantesimo anno di età redditi propri e coniugali soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, non percependo altre pensioni o assegni erogati da qualsiasi Ministero o Ente, non percependo altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, non possedendo altri redditi da impresa, terreni o da fabbricati assoggettabili ad Irpef superiori al limite reddituale previsto come da autocertificazione versata in atti;
- di essere vedovo dal 18.01.2023. Tutto ciò premesso, chiedeva all'adito Tribunale: 1) Accogliere il presente ricorso e, per lo effetto, accertare e dichiarare che il sig. ha diritto ad ottenere la Parte_2 maggiorazione sociale sulla prestazione assistenziale di cui è titolare dal 2010 e prevista dall'art. 38 della legge 448/2001; 2) In via principale accertare e dichiarare che il sig. Pt_2
ha diritto ad ottenere la maggiorazione sociale sulla prestazione
[...] assistenziale di cui è titolare dal 2010 e prevista dall'art. 38 della legge 448/2001 con decorrenza dal 2019 giusta il limite prescrizionale quinquennale applicabile nel caso di specie;
3) In via subordinata accertare e dichiarare che il sig. Pt_2
ha diritto ad ottenere la maggiorazione sociale sulla prestazione
[...] assistenziale di cui è titolare dal 2010 e prevista dall'art. 38 della legge 448/2001; dalla data della domanda del 7.6.2023 e/o dalla diversa data che verrà accertata dal Ill.mo Giudicante;
4) Accogliere il presente ricorso e condannare, di conseguenza, l' a corrispondere la maggiorazione con decorrenza dal 2019 e/o CP_1 dalla data del 7.6.2023 e/o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo;
5) Condannare, infine, il convenuto al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore anticipataro;
6) Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, l'istante, come da dichiarazione in calce, dichiara di non essere tenuto al pagamento delle spese processuali rientrando nella previsione del novellato art. 152
2 disp. att. c.p.c., impegnandosi a comunicare eventuali variazioni in corso di causa. 7) In via istruttoria, l'istante si riserva di depositare ulteriore documentazione e di articolare ulteriori mezzi istruttori, ivi compresa anche prova per testi, anche a seguito del comportamento processuale del convenuto. Si costituiva in giudizio l' chiedendo la cessazione della CP_1 materia del contendere in quanto aveva liquidato, nei limiti della prescrizione quinquennale, la maggiorazione sociale fino al 30.4.2024 per un importo complessivo di euro 6.067,72, portando in compensazione l'importo di euro 1.336,87 relativo ad un pregresso debito del ricorrente nei confronti dell'Istituto per indebita percezione della prestazione in godimento per l'anno 2020. Con memoria in data 14.10.2024 la difesa istante richiamava la certificazione reddituale agli atti da cui a suo avviso risulta che, il ricorrente almeno dal 2021 era in possesso di una situazione reddituale personale e coniugale legittimante la concessione della maggiorazione sociale per il periodo di cui è causa. Pertanto contestava il riconoscimento della predetta maggiorazione solo per gli anni 2022, 2023 e 2024 avendo diritto alla corresponsione dell'incremento economico almeno dal 2021. Lamentava, inoltre, che l'Istituto previdenziale, nell'eseguire l'operazione di riliquidazione, determinando per il ricorrente un importo a credito di € 6.067,72, altresì, eseguiva anche una compensazione per un presunto indebito afferente l'anno 2020 per un importo pari ad €1.336,27 di cui pure contestava la legittimità dell'operazione di compensazione eseguita dall' per una presunta esposizione debitoria del sig. CP_1 Pt_2
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[...]
Con atto di costituzione dell'11.03.2025 si costituiva in giudizio la sig.ra che si riportava a tutte le difese già in atti. Parte_1
La causa veniva solo incardinata dinanzi all'attuale giudicante e, poi, dopo plurimi rinvii disposti dal GOP in supplenza sul ruolo del sottoscritto, nelle more assegnato ad altro incarico, decisa all'odierna udienza, prima dopo la riassegnazione del ruolo, con sentenza depositata telematicamente.
********* Rileva preliminarmente il giudicante come debba prendersi atto che nelle more del giudizio l' ha liquidato, nei limiti della CP_1
3 prescrizione quinquennale, la maggiorazione sociale fino al 30.4.2024 per un importo complessivo di euro 6.067,72, portando in compensazione l'importo di euro 1.336,87 relativo ad un pregresso debito del ricorrente nei confronti dell'Istituto per indebita percezione della prestazione in godimento per l'anno 2020. Non può tuttavia dichiararsi cessata la materia del contendere perché la parte ricorrente ha contestato la regolarità del riconoscimento in quanto limitato ai soli anni 2022, 2023, 2024 e per essere stato fatto oggetto di compensazione con un indebito pregresso. Tanto premesso, osserva il giudicante come, quanto all'indebito di
€1.336,27, lo stesso veniva regolarmente notificato alla originaria parte ricorrente e non impugnato per cui deve ritenersi legittima la compensazione operata dall' . CP_1
Quanto alla decorrenza della maggiorazione oggetto di causa, invece, deve osservarsi come, ai fini dell'attribuzione dell'incremento della maggiorazione sociale, l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 nulla disponga in ordine alla necessità di apposita domanda ed alla decorrenza della prestazione e pertanto la stessa può essere riconosciuta effettivamente nei limiti della prescrizione quinquennale. Osserva, tuttavia, il Tribunale come dalla certificazione reddituale in atti emerga un possesso di redditi incompatibile con la predetta maggiorazione per l'anno 2022 in cui il cumulo dei redditi dell'originario ricorrente e del coniuge supera € 19.000,00 a fronte di un limite fissato per tale anno in € 14.675,70 per l'integrazione parziale (cfr. certificati della Agenzia delle Entrate del ricorrente e del coniuge due volte in atti prod.ne telematica del 16.04.24 e del 14.10.24). Dalla predetta certificazione, invece, emerge il possesso del requisito reddituale utile ai fini della richiesta maggiorazione per l'anno 2021. Per gli anni precedenti, pure oggetto di domanda, invece, la prova non è stata fornita in quanto non sono certificati i redditi del coniuge della parte istante, ma solo quelli personali. Il ricorso, pertanto, volto ad ottenere la maggiorazione sociale anche per gli anni 2019 e 2020 deve essere rigettato. Parimenti dalla documentazione agli atti parrebbe non spettare anche la maggiorazione per l'anno 2022, ancorché già riconosciuta dall' e quindi non più oggetto del contendere. CP_1
Deve conclusivamente essere accolta la domanda per il solo anno 2021. L'accoglimento della domanda in misura assolutamente residuale ed il comportamento processuale dell che ha liquidato la CP_1
4 prestazione (in misura sostanzialmente corrispondente a quanto dovuto per il 2022 in luogo del 2021) ancor prima della celebrazione della prima udienza, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
- in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto alla maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della legge 448/2001 sulla prestazione assistenziale di per l'anno 2021 e per Parte_2
l'effetto condanna l al pagamento dei relativi ratei maturati oltre CP_1 interessi legali dalla domanda al saldo;
- non luogo a provvedere per gli anni dal 2022 al 2024 già oggetto di liquidazione in autotutela da parte dell' CP_1
- rigetta la domanda per gli anni pregressi;
- compensa le spese di lite.
Napoli, 5 novembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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