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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/09/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - in persona dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 8484/2025 r.g.v.g., promosso da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rachele Parte_1 C.F._1
Desiderio del foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e (c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Angela Bertoni del foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrenti e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: chiedono l'accoglimento del ricorso congiunto depositato in data 17 giugno 2025, e segnatamente delle seguenti conclusioni ivi rassegnate:
1. “La casa familiare sita in Sala Bolognese, Via Gramsci n. 43 viene concordemente assegnata alla Sig.ra con tutti gli accessori, le pertinenze, Pt_1
tutti i mobili e gli arredi in essa contenuti;
1 2. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre nella abitazione familiare sita in Sala Bolognese,
Via Gramsci n. 43;
3. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sul figlio minore e ne cureranno l'istruzione, l'educazione e il mantenimento, adottando di comune accordo tutte le decisioni relative alle sue esigenze di vita e di studio;
resta inteso che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del bimbo con ciascuno di essi;
4. Entrambi i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sul Per_ figlio per quanto attiene alla ordinaria amministrazione e alla gestione quotidiana del predetto;
5. Per quanto inerisce il compleanno di i genitori di comune accordo stabiliscono di trascorrerlo insieme (a pranzo o a cena) per poi lasciare ai nonni paterni e materni la facoltà di festeggiare il nipotino in autonomia;
6. Durante le feste natalizie il figlio minore trascorrerà alternativamente la Vigilia di Natale con il padre e il 25 dicembre con la madre e la stessa regola dovrà valere per il giorno di Capodanno e della Epifania, di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; inoltre durante le feste natalizie il figlio minore trascorrerà 7 (sette) giorni, anche non consecutivi, con la madre e 7 (sette) giorni, anche non consecutivi, con il padre e la stessa regola varrà per le feste pasquali 3 (tre) giorni, anche non consecutivi, con la madre e 3 (tre) giorni, anche non Per_ consecutivi con il padre;
trascorrerà ad anni alterni i “ponti” festivi con ciascun genitore e trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori;
7. Durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi nel mese agosto, periodo da comunicare reciprocamente almeno due mesi prima.
8. Nei fine settimana in cui non sta col padre quest'ultimo terrà il figlio due giorni a settimana e più precisamente il padre lo terrà con sé dalla mattina a cui
2 seguirà il pernottamento per poi riaccompagnarlo il giorno successivo presso la Per_ casa materna dopo l'ora cena e nei fine settimana in cui sta col padre quest'ultimo lo terrà un giorno a settimana e più precisamente il padre terrà con sé il bimbo dal pomeriggio a cui seguirà il pernottamento per poi riaccompagnarlo il giorno successivo presso la casa materna prima dell'ora di Per_ cena e nei fine settimana alternati il padre terrà con sé dal venerdì sera prima dell'ora di cena alla domenica prima dell'ora di cena.
9. I genitori di comune accordo stabiliscono che nei periodi di permanenza del figlio minore presso di loro, in caso di necessità/urgenze lavorative e in caso di necessità personali con congruo preavviso, potranno farsi aiutare dall'altro genitore e, se quest'ultimo non è disponibile, dalle rispettive reti parentali (nonni paterni e materni, zii e zie paterni e materni) con la facoltà di andare a prendere ed accompagnare a scuola e alle attività sportive e di stare con loro presso l'abitazione di ciascun genitore.
10. Ciascun genitore potrà ricorrere all'aiuto di terze persone solo in caso di necessità/urgenze lavorative e in caso di necessità personali laddove l'altro genitore e la rete parentale preventivamente avvertiti non siano disponibili e solo se espressamente incaricate ed autorizzate anche dall'altro genitore con la facoltà di andare a prendere ed accompagnare a scuola e alle attività sportive ed eventualmente di stare con loro presso l'abitazione di ciascun genitore.
11. Il tutto previa concertazione tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi ed extralavorativi di entrambi nonché scolastici ed extrascolastici del Per_ piccolo .
12. I genitori si impegnano a prestare piena collaborazione nell'adottare tutte le decisioni relative alla tutela della salute del loro figlio minore.
13. Entrambi i genitori si impegnano e si obbligano ad informarsi reciprocamente riguardo alle località in cui trascorreranno, unitamente al figlio, le vacanze natalizie, pasquali, estive, nonché riguardo agli eventuali viaggi che vorranno fare con i figli durante i fine settimana, comunicandosi a, tale fine, recapiti,
3 anche telefonici, e comunque indicazioni circa il luogo della vacanza con preavviso di almeno due giorni;
14. Ciascun genitore sosterrà a proprio carico esclusivo le spese relative alle vacanze trascorse con il figlio.
15. Spese e mantenimento del minore: Il padre concorrerà al mantenimento di con un contributo mensile pari a euro 400,00 (quattrocento/00) da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, fino a quando il figlio sarà economicamente indipendente e godrà di un reddito proprio. L'importo di euro 400,00 mensile verrà corrisposto dal Sig. alla Sig.ra tramite bonifico bancario CP_1 Pt_1
entro e non oltre il giorno 2 di ogni mese sul c/c con IBAN
[...] presso Banca UNICREDIT SPA.
16. Tutte le spese straordinarie relative il figlio minore saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura pari al 50% ed in particolare le spese mediche mutuabili, ticket sanitari, odontoiatriche, scolastiche (libri, rette di iscrizione, pre/post-scuola, gite organizzate dalla scuola), per trasporti (acquisto di biglietto/abbonamento del treno ed autobus), sportive, campus estivi e spese necessarie per la formazione culturale e personale del figlio e straordinarie in genere e secondo quanto previsto dal Protocollo sulle spese entrato in vigore presso il Tribunale Civile di Bologna dal 4.9.2017.
17. La documentazione giustificativa delle spese mediche, farmaceutiche e sportive Per_ dovranno essere intestate al figlio onde consentire ai Sig.ri e Pt_1 CP_1
di detrarle fiscalmente nella misura del 50%. Dovranno quindi essere rimborsate senza preventivo accordo e solo a fronte di esibizione di documento giustificativo le spese straordinarie corrispondenti a scelte già condivise e dotate della caratteristica della continuità a meno che non intervengano tra i genitori -
a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) le spese mediche precedute dalla scelta
4 concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
b) le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
c) le spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport - incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo-; d) le spese ludico-ricreativo- culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività -incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e) i campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate da esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario non offre tempestive alternative anche attraverso la rete famigliare di riferimento;
f) le spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
g) l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
h) le spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato e le uscite scolastiche senza pernottamento;
i) le visite specialistiche prescritte dal medico di base, i ticket sanitari e gli apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti oltre alle spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le ulteriori spese straordinarie dovranno essere concordate preventivamente tra i genitori.
In particolare, il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto anche in relazione all'entità della spesa. Salvo diversi accordi, il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente.
18. Entrambi i genitori, laddove si trovino a dovere anticipare nell'interesse dei figli minori somme relative alle spese straordinarie comunque sempre previamente concordate fra gli stessi, si impegneranno a rimborsarne il 50% all'altro genitore nel mese di competenza entro il quale sono state sostenute, previa esibizione e consegna dei titoli giustificativi anche al fine di consentire le relative detrazioni fiscali nella misura del 50%.
5 19. I genitori si impegnano a non frequentare i rispettivi partners alla presenza del figlio minore fino al compimento del terzo anno di età.
20. I genitori avranno cura di presentare e fare frequentare al loro figlio minore i loro nuovi partners solo laddove si tratti di relazioni stabili onde evitare di generare nel bimbo confusione.
21. I genitori si impegnano in ogni caso al pieno rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio, nonché dei suoi desideri ed inclinazioni.
22. I genitori si impegnano a richiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori recandosi negli uffici a ciò preposti e dichiarando sin da ora il loro assenso a sottoscrivere le domande necessarie, ciò anche per l'attività sportiva.
23. I genitori stabiliscono che l'assegno unico disciplinato dal Decreto Legge n.
79/2021 dell'8.06.2021 sarà devoluto ad entrambi i genitori nella misura del
50%.
24. A decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso” introduttivo del presente procedimento “la Sig.ra si impegna a versare a favore del Sig. Pt_1 [...]
la somma complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00) tramite rate di CP_1
50,00 euro mensili ciascuna a titolo di rimborso delle spese sostenute nella misura del 50% per l'acquisto dei beni di arredo ed elettrodomestici della casa familiare di Sala Bolognese, Via Gramsci n. 43 che rimangono alla sig.ra Pt_1
25. Il Sig. dichiara che con il ricevimento della somma di euro Controparte_1
2.000,00 di cui al punto 24) del ricorso” introduttivo del presente procedimento
“non avrà più nulla a pretendere ai fini patrimoniali dalla Sig.ra per la Pt_1
causale ivi indicata.
26. Le parti dichiarano di avere regolato tra loro ogni rapporto economico e dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente ai fini patrimoniali per qualsiasi titolo o causale dipendente dal pregresso rapporto di convivenza more uxorio e rapporti connessi.
6 27. I genitori stabiliscono di iniziare sin dalla sottoscrizione del ricorso” introduttivo del presente procedimento “a rispettare le regole condivise per il Per_ diritto di visita ed il mantenimento di ”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso congiunto depositato il 17 giugno 2025, e Parte_1 [...]
davano atto di aver avuto una relazione sentimentale, dalla quale, in data 25 CP_1
Per_ gennaio 2024, era nato . I ricorrenti esponevano che il loro legame affettivo, ormai da tempo deterioratosi, si era infine interrotto, con la decisione, di concerto assunta, di cessare la convivenza, con conseguente trasferimento del altrove. Tanto CP_1
premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adito di recepire gli accordi sulle modalità di affido del figlio minore e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dello stesso, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento era regolarmente messo a giorno il Pubblico Ministero che, con atto del 20 giugno 2025, interveniva esprimendo parere favorevole.
Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, veniva assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento, con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473 bis. 12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle trascritte conclusioni dei ricorrenti e del Pubblico Ministero.
Preso atto delle conclusioni congiunte formulate dai ricorrenti nei termini sopra riportati, il Tribunale rileva che le pattuizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di ordine imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore della coppia, al quale è garantito un equilibrato apporto di entrambe le figure genitoriali.
7 La natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto, e l'assenza di richieste in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimono il Collegio dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, omologa l'accordo raggiunto dai ricorrenti, dando atto che la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. “La casa familiare sita in Sala Bolognese, Via Gramsci n. 43 viene concordemente assegnata alla Sig.ra con tutti gli accessori, le pertinenze, tutti i Pt_1
mobili e gli arredi in essa contenuti;
2. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre nella abitazione familiare sita in Sala Bolognese, Via
Gramsci n. 43;
3. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sul figlio minore e ne cureranno l'istruzione, l'educazione e il mantenimento, adottando di comune accordo tutte le decisioni relative alle sue esigenze di vita e di studio;
resta inteso che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del bimbo con ciascuno di essi;
4. Entrambi i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sul Per_ figlio per quanto attiene alla ordinaria amministrazione e alla gestione quotidiana del predetto;
5. Per quanto inerisce il compleanno di i genitori di comune accordo stabiliscono di trascorrerlo insieme (a pranzo o a cena) per poi lasciare ai nonni paterni e materni la facoltà di festeggiare il nipotino in autonomia;
6. Durante le feste natalizie il figlio minore trascorrerà alternativamente la Vigilia di Natale con il padre e il 25 dicembre con la madre e la stessa regola dovrà valere per il giorno di Capodanno e della Epifania, di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; inoltre durante le feste natalizie il figlio minore trascorrerà 7 (sette) giorni, anche non
8 consecutivi, con la madre e 7 (sette) giorni, anche non consecutivi, con il padre e la stessa regola varrà per le feste pasquali 3 (tre) giorni, anche non consecutivi, con la Per_ madre e 3 (tre) giorni, anche non consecutivi con il padre;
trascorrerà ad anni alterni i “ponti” festivi con ciascun genitore e trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori;
7. Durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi nel mese agosto, periodo da comunicare reciprocamente almeno due mesi prima.
8. Nei fine settimana in cui non sta col padre quest'ultimo terrà il figlio due giorni a settimana e più precisamente il padre lo terrà con sé dalla mattina a cui seguirà il pernottamento per poi riaccompagnarlo il giorno successivo presso la casa materna Per_ dopo l'ora cena e nei fine settimana in cui sta col padre quest'ultimo lo terrà un giorno a settimana e più precisamente il padre terrà con sé il bimbo dal pomeriggio a cui seguirà il pernottamento per poi riaccompagnarlo il giorno successivo presso la casa materna prima dell'ora di cena e nei fine settimana alternati il padre terrà con sé Per_
dal venerdì sera prima dell'ora di cena alla domenica prima dell'ora di cena.
9. I genitori di comune accordo stabiliscono che nei periodi di permanenza del figlio minore presso di loro, in caso di necessità/urgenze lavorative e in caso di necessità personali con congruo preavviso, potranno farsi aiutare dall'altro genitore e, se quest'ultimo non è disponibile, dalle rispettive reti parentali (nonni paterni e materni, zii e zie paterni e materni) con la facoltà di andare a prendere ed accompagnare a scuola e alle attività sportive e di stare con loro presso l'abitazione di ciascun genitore.
10. Ciascun genitore potrà ricorrere all'aiuto di terze persone solo in caso di necessità/urgenze lavorative e in caso di necessità personali laddove l'altro genitore e la rete parentale preventivamente avvertiti non siano disponibili e solo se espressamente incaricate ed autorizzate anche dall'altro genitore con la facoltà di andare a prendere ed accompagnare a scuola e alle attività sportive ed eventualmente di stare con loro presso l'abitazione di ciascun genitore.
9 11. Il tutto previa concertazione tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi ed extralavorativi di entrambi nonché scolastici ed extrascolastici del piccolo Per_
.
12. I genitori si impegnano a prestare piena collaborazione nell'adottare tutte le decisioni relative alla tutela della salute del loro figlio minore.
13. Entrambi i genitori si impegnano e si obbligano ad informarsi reciprocamente riguardo alle località in cui trascorreranno, unitamente al figlio, le vacanze natalizie, pasquali, estive, nonché riguardo agli eventuali viaggi che vorranno fare con i figli durante i fine settimana, comunicandosi a, tale fine, recapiti, anche telefonici, e comunque indicazioni circa il luogo della vacanza con preavviso di almeno due giorni;
14. Ciascun genitore sosterrà a proprio carico esclusivo le spese relative alle vacanze trascorse con il figlio.
15. Spese e mantenimento del minore: Il padre concorrerà al mantenimento di con un contributo mensile pari a euro 400,00 (quattrocento/00) da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, fino a quando il figlio sarà economicamente indipendente e godrà di un reddito proprio. L'importo di euro 400,00 mensile verrà corrisposto dal
Sig. alla Sig.ra tramite bonifico bancario entro e non oltre il giorno 2 CP_1 Pt_1
di ogni mese sul c/c con IBAN [...] presso Banca
UNICREDIT SPA.
16. Tutte le spese straordinarie relative il figlio minore saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura pari al 50% ed in particolare le spese mediche mutuabili, ticket sanitari, odontoiatriche, scolastiche (libri, rette di iscrizione, pre/post- scuola, gite organizzate dalla scuola), per trasporti (acquisto di biglietto/abbonamento del treno ed autobus), sportive, campus estivi e spese necessarie per la formazione culturale e personale del figlio e straordinarie in genere e secondo quanto previsto dal
Protocollo sulle spese entrato in vigore presso il Tribunale Civile di Bologna dal
4.9.2017.
10 17. La documentazione giustificativa delle spese mediche, farmaceutiche e sportive Per_ dovranno essere intestate al figlio onde consentire ai Sig.ri e di Pt_1 CP_1
detrarle fiscalmente nella misura del 50%. Dovranno quindi essere rimborsate senza preventivo accordo e solo a fronte di esibizione di documento giustificativo le spese straordinarie corrispondenti a scelte già condivise e dotate della caratteristica della continuità a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
b) le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
c) le spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport - incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo-; d) le spese ludico- ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività -incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e) i campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate da esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario non offre tempestive alternative anche attraverso la rete famigliare di riferimento;
f) le spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
g) l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
h) le spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato e le uscite scolastiche senza pernottamento;
i) le visite specialistiche prescritte dal medico di base, i ticket sanitari e gli apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti oltre alle spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le ulteriori spese straordinarie dovranno essere concordate preventivamente tra i genitori. In particolare, il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto anche in relazione all'entità della spesa. Salvo diversi accordi, il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente.
11 18. Entrambi i genitori, laddove si trovino a dovere anticipare nell'interesse dei figli minori somme relative alle spese straordinarie comunque sempre previamente concordate fra gli stessi, si impegneranno a rimborsarne il 50% all'altro genitore nel mese di competenza entro il quale sono state sostenute, previa esibizione e consegna dei titoli giustificativi anche al fine di consentire le relative detrazioni fiscali nella misura del 50%.
19. I genitori si impegnano a non frequentare i rispettivi partners alla presenza del figlio minore fino al compimento del terzo anno di età.
20. I genitori avranno cura di presentare e fare frequentare al loro figlio minore i loro nuovi partners solo laddove si tratti di relazioni stabili onde evitare di generare nel bimbo confusione.
21. I genitori si impegnano in ogni caso al pieno rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio, nonché dei suoi desideri ed inclinazioni.
22. I genitori si impegnano a richiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori recandosi negli uffici a ciò preposti e dichiarando sin da ora il loro assenso a sottoscrivere le domande necessarie, ciò anche per l'attività sportiva.
23. I genitori stabiliscono che l'assegno unico disciplinato dal Decreto Legge n.
79/2021 dell'8.06.2021 sarà devoluto ad entrambi i genitori nella misura del 50%.
24. A decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso” introduttivo del presente procedimento “la Sig.ra si impegna a versare a favore del Sig. Pt_1 [...]
la somma complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00) tramite rate di 50,00 CP_1
euro mensili ciascuna a titolo di rimborso delle spese sostenute nella misura del 50% per l'acquisto dei beni di arredo ed elettrodomestici della casa familiare di Sala
Bolognese, Via Gramsci n. 43 che rimangono alla sig.ra Pt_1
25. Il Sig. dichiara che con il ricevimento della somma di euro Controparte_1
2.000,00 di cui al punto 24) del ricorso” introduttivo del presente procedimento “non avrà più nulla a pretendere ai fini patrimoniali dalla Sig.ra per la causale ivi Pt_1
indicata.
12 26. Le parti dichiarano di avere regolato tra loro ogni rapporto economico e dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente ai fini patrimoniali per qualsiasi titolo o causale dipendente dal pregresso rapporto di convivenza more uxorio e rapporti connessi.
27. I genitori stabiliscono di iniziare sin dalla sottoscrizione del ricorso” introduttivo del presente procedimento “a rispettare le regole condivise per il diritto di visita ed il mantenimento di ”.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 23 settembre 2025.
Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
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