CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1642/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2294/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2352/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 12 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200062677601 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Avv. Difensore_1 chiede il rinvio per adesione alla definizione agevolata. Resistente/Appellato: Chiede il rigetto dell'appello con la condanna alle spese di parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Corte di giustizia di I grado di Palermo tre estratti di ruolo di cui alle cartelle esattoriali n. 296 2015 0021753343 000, n. 296 2017 0037950063 000 e n. 296 2020 0062677601 000 (l'ultima delle quali notificata il 08.02.2023 successivamente alla presentazione del ricorso – cfr. provvedimenti citati in atti).
Deduceva di avere richiesto all'Agente della riscossione i propri estratti di ruolo allo scopo di “ … verificare la propria ed eventuale posizione debitoria …” eccependo l' inesistenza giuridica della notifica delle cartelle,
l' intervenuta prescrizione nonché il difetto di motivazione (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva l'Agente della riscossione il quale chiedeva la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire per la cartella n. 29620150021753343000 che era stata annullata
(c. 222 l. n. 197/2022) avendo importo residuo inferiore a mille euro;
nonché l'inammissibilità del ricorso per non impugnabilità dell'estratto (art. 12, c.
4 - bis DPR 602/1973) con riguardo alla cartella n.
29620170037950063000 (cfr. controdeduzioni Agente della riscossione – fascicolo I grado).
Il primo Giudice, con sentenza n. 2352/2023, ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo alla cartella n. 29620150021753343000 e l'inammissibilità del ricorso per “non impugnabilità” degli estratti di ruolo, disponendo la compensazione delle spese (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma parziale (cfr. appello in atti).
Si è costituito l'Agente della riscossione il quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
1.- Il primo Giudice ha fatto buon governo delle disposizioni contenute nell'art. 12 c.
4-bis dpr n. 602/1973.
La contribuente aveva originariamente impugnato tre estratti di ruolo i quali – a mente di quanto disposto dall'art. 12 c.
4 - bis Dpr n. 602/73, aggiunto dall'art.
3-bis del Decreto Legge del 21 ottobre 2021 n. 146, articolo 3-bis inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 – non sono atti impugnabili.
Le Sezioni unite di legittimità hanno chiarito che la “non impugnabilità” dell'estratto di ruolo riguarda anche i processi in corso (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 06.09.2022, n. 26283).
2.- Il ricorso introduttivo è stato proposto avverso tre estratti di ruolo:a nulla rileva che successivamente alla notifica del ricorso (il 24.11.2021) - nelle more del giudizio di primo grado - sia stata notificata (il
08.02.2023) la cartella di pagamento n. 296 2020 0062677601. Quest'ultima - infatti - andava impugnava con autonomo ricorso: la relativa mancata impugnazione ne ha determinato il “consolidamento” della pretesa.
3.- Le pretese originariamente in contestazione sono suscettibili di applicazione delle disposizioni emergenziali VI -19 (art. 12 D.Lgs. n. 159/2015, richiamato nell'articolo 68, comma 1, del D.L. 18/2020 -
c.d. Decreto Cura Italia).
Le citate disposizioni (in estrema sintesi) hanno determinato la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Nella fattispecie concreta qui in esame si tratta di tasse auto anno 2017 con scadenza 31.12.2020
(periodo sospensione VI) i cui termini di prescrizione e decadenza sono stati prorogati al 31 dicembre
2023.
La cartella (non impugnata) è stata notificata il 08.02.2023: pertanto, non possono ritenersi prescritti.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la contribuente alle spese di questo grado, in favore dell' Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 300,00 (trecento/00) oltre accessori.
Palermo, 24 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ AR
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2294/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2352/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 12 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200062677601 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Avv. Difensore_1 chiede il rinvio per adesione alla definizione agevolata. Resistente/Appellato: Chiede il rigetto dell'appello con la condanna alle spese di parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Corte di giustizia di I grado di Palermo tre estratti di ruolo di cui alle cartelle esattoriali n. 296 2015 0021753343 000, n. 296 2017 0037950063 000 e n. 296 2020 0062677601 000 (l'ultima delle quali notificata il 08.02.2023 successivamente alla presentazione del ricorso – cfr. provvedimenti citati in atti).
Deduceva di avere richiesto all'Agente della riscossione i propri estratti di ruolo allo scopo di “ … verificare la propria ed eventuale posizione debitoria …” eccependo l' inesistenza giuridica della notifica delle cartelle,
l' intervenuta prescrizione nonché il difetto di motivazione (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva l'Agente della riscossione il quale chiedeva la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire per la cartella n. 29620150021753343000 che era stata annullata
(c. 222 l. n. 197/2022) avendo importo residuo inferiore a mille euro;
nonché l'inammissibilità del ricorso per non impugnabilità dell'estratto (art. 12, c.
4 - bis DPR 602/1973) con riguardo alla cartella n.
29620170037950063000 (cfr. controdeduzioni Agente della riscossione – fascicolo I grado).
Il primo Giudice, con sentenza n. 2352/2023, ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo alla cartella n. 29620150021753343000 e l'inammissibilità del ricorso per “non impugnabilità” degli estratti di ruolo, disponendo la compensazione delle spese (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma parziale (cfr. appello in atti).
Si è costituito l'Agente della riscossione il quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
1.- Il primo Giudice ha fatto buon governo delle disposizioni contenute nell'art. 12 c.
4-bis dpr n. 602/1973.
La contribuente aveva originariamente impugnato tre estratti di ruolo i quali – a mente di quanto disposto dall'art. 12 c.
4 - bis Dpr n. 602/73, aggiunto dall'art.
3-bis del Decreto Legge del 21 ottobre 2021 n. 146, articolo 3-bis inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 – non sono atti impugnabili.
Le Sezioni unite di legittimità hanno chiarito che la “non impugnabilità” dell'estratto di ruolo riguarda anche i processi in corso (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 06.09.2022, n. 26283).
2.- Il ricorso introduttivo è stato proposto avverso tre estratti di ruolo:a nulla rileva che successivamente alla notifica del ricorso (il 24.11.2021) - nelle more del giudizio di primo grado - sia stata notificata (il
08.02.2023) la cartella di pagamento n. 296 2020 0062677601. Quest'ultima - infatti - andava impugnava con autonomo ricorso: la relativa mancata impugnazione ne ha determinato il “consolidamento” della pretesa.
3.- Le pretese originariamente in contestazione sono suscettibili di applicazione delle disposizioni emergenziali VI -19 (art. 12 D.Lgs. n. 159/2015, richiamato nell'articolo 68, comma 1, del D.L. 18/2020 -
c.d. Decreto Cura Italia).
Le citate disposizioni (in estrema sintesi) hanno determinato la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Nella fattispecie concreta qui in esame si tratta di tasse auto anno 2017 con scadenza 31.12.2020
(periodo sospensione VI) i cui termini di prescrizione e decadenza sono stati prorogati al 31 dicembre
2023.
La cartella (non impugnata) è stata notificata il 08.02.2023: pertanto, non possono ritenersi prescritti.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la contribuente alle spese di questo grado, in favore dell' Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 300,00 (trecento/00) oltre accessori.
Palermo, 24 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ AR