Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 19/06/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01011/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00592/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 592 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Venezia, piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea);
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto del Tribunale di Venezia del -OMISSIS- e pubblicato il -OMISSIS- (R.G. n.-OMISSIS-), avente ad oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente alla concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Venezia con decreto del -OMISSIS- ha accertato il diritto del ricorrente «alla concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, trasmettendo gli atti al Questore per le determinazioni di competenza».
2. Stante l’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione del predetto provvedimento giurisdizionale, chiedendo di ordinare alla Questura di -OMISSIS- di rilasciare il permesso di protezione speciale e di nominare un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
3. Il ricorrente ha chiesto inoltre l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che è stata disposta con decreto della competente Commissione -OMISSIS-.
4. La Questura di -OMISSIS- si è costituita il 29 maggio 2025, depositando l’atto di convocazione del ricorrente per la giornata del 26 giugno 2025, finalizzato al rilascio del permesso di protezione speciale in attuazione del suindicato decreto del Tribunale di Venezia.
5. Con memoria depositata il 10 giugno 2025 il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, confermando di aver ricevuto dalla Questura di -OMISSIS- l’appuntamento per il rilascio del titolo richiesto.
6. Alla camera di consiglio del 18 giugno 2025 la causa è passata in decisione.
7. In considerazione di quanto affermato dal ricorrente e del carattere pienamente satisfattivo della convocazione per il rilascio del permesso di soggiorno, va dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a..
8. Non vi è da pronunciare sulle spese di giudizio in quanto il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione -OMISSIS-.
9. Considerato che il difensore del ricorrente ha presentato in data 10 giugno 2025 istanza per la liquidazione del proprio compenso, deve procedersi nel contesto della presente sentenza anche alla liquidazione di tale compenso, con la precisazione che tale statuizione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. nonché dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002.
10. Tanto premesso, il Collegio,
- visto l’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti” , tenuto conto della “natura dell’impegno professionale” , nonché l’art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 che, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- ritenuto applicabile lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità;
- ritenuto che la liquidazione possa essere operata al valore minimo, per le voci «studio della controversia» , «fase introduttiva» e «fase decisoria» ;
- ritenuta congrua, in relazione alla natura della controversia ed all’attività processuale svolta, la somma di € -OMISSIS- a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
liquida complessivamente in favore del difensore del ricorrente la somma di € -OMISSIS- per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Liquida in favore del difensore del ricorrente, avvocato Massimo Rizzato, a titolo di gratuito patrocinio, la somma di € -OMISSIS- per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.